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Document 62009CN0272

Causa C-272/09 P: Impugnazione proposta il 16 luglio 2009 da KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 6 maggio 2009 , causa T-127/04, KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA/Commissione delle Comunità europee

GU C 220 del 12.9.2009, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/29


Impugnazione proposta il 16 luglio 2009 da KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 6 maggio 2009, causa T-127/04, KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-272/09 P)

2009/C 220/55

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA (rappresentanti: avv. ti M. Siragusa, G. Rizza, M. Piergiovanni, A. Winckler, T. Graf)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la sentenza,

nei limiti del possibile, in base ai fatti esposti dinanzi alla Corte, annullare parzialmente la decisione e ridurre l’importo dell’ammenda della KME, e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

o, in subordine, qualora lo stato degli atti non lo consenta,

annullare la sentenza (anche con riferimento alla condanna della KME al pagamento delle spese da parte del Tribunale di primo grado) e rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo, le ricorrenti criticano il Tribunale di primo grado per aver ritenuto che la Commissione avesse sufficientemente dimostrato sul piano giuridico che gli accordi sulle bobine a spire sovrapposte avessero un impatto sul mercato rilevante e che, pertanto, nell’ammenda di base si dovesse tenere conto di tale fattore. Ragionando in tal modo e decidendo di respingere il primo motivo di ricorso della KME, il Tribunale avrebbe violato il diritto comunitario e fornito una motivazione inadeguata e illogica. Inoltre, il Tribunale di primo grado avrebbe manifestamente distorto i fatti e le prove dedotti dinanzi ad esso, accogliendo la conclusione della Commissione secondo cui la prova economica fornita dalla KME non aveva dimostrato che la violazione, nel suo complesso, non aveva avuto alcun impatto sul mercato.

Con il secondo motivo, le ricorrenti imputano al Tribunale di primo grado di aver approvato il riferimento operato dalla Commissione — per determinare le dimensioni del mercato interessato dalla violazione, al fine di stabilire l’elemento «gravità» dell’ammenda della KME — ad un valore di mercato che includeva erroneamente i redditi di vendite effettuate in un mercato a monte separato da quello oggetto del cartello, nonostante il fatto che i membri del cartello non fossero verticalmente integrati in tale mercato a monte. Seguendo tale ragionamento e decidendo di respingere il secondo motivo di ricorso della KME, il Tribunale di primo grado avrebbe violato il diritto comunitario e fornito una motivazione inadeguata.

Con il terzo motivo, le ricorrenti criticano il Tribunale di primo grado per aver respinto il terzo motivo di ricorso, secondo cui la Commissione avrebbe applicato scorrettamente gli Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 1998 e violato i principi della proporzionalità e della parità di trattamento, imponendo la percentuale massima di aumento dell’importo di base dell’ammenda della KME per via della durata. Secondo le ricorrenti, il Tribunale di primo grado avrebbe violato il diritto comunitario e fornito una motivazione oscura, illogica e inadeguata accogliendo la parte rilevante della decisione.

Con il quarto motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato il diritto comunitario respingendo la quarta parte del quarto motivo di ricorso delle ricorrenti e accogliendo la parte rilevante della decisione in cui la Commissione ha negato alla KME il beneficio di una riduzione dell’ammenda per via della collaborazione, al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione del 1996 sulla cooperazione in violazione degli Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 1998 nonché dei principi di lealtà e della parità di trattamento.

Con il quinto ed ultimo motivo, le ricorrenti deducono che il Tribunale ha violato il diritto comunitario e il diritto fondamentale delle ricorrenti ad una tutela giurisdizionale piena ed effettiva non esaminando in modo approfondito e dettagliato gli argomenti della KME e mostrando una deferenza distorta rispetto alla discrezionalità della Commissione.


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