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Document 62009CN0258

Causa C-258/09: Ricorso proposto il 10 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

GU C 220 del 12.9.2009, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/23


Ricorso proposto il 10 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-258/09)

2009/C 220/47

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e A..Marghelis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, avendo autorizzato nella Regione vallone il funzionamento di impianti esistenti non conformi ai requisiti previsti degli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b) e 15, n. 2 e ciò malgrado la scadenza del 30 ottobre 2007, come previsto dall’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (1), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di predetta direttiva.

condannare Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la messa in conformità degli impianti esistenti, il cui utilizzo può avere un’incidenza sulle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo nonché sull’inquinamento, è scaduto il 30 ottobre 2007, a norma dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2008/1/CE. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per conformarsi a tale requisito nella Regione vallone o, ad ogni modo, non ne aveva informato la Commissione.


(1)  GU L 24, pag. 8.


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