EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0111

Causa C-111/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Chebu (Repubblica ceca) il 23 marzo 2009 — Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group/Michal Bilas

GU C 141 del 20.6.2009, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Chebu (Repubblica ceca) il 23 marzo 2009 — Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group/Michal Bilas

(Causa C-111/09)

2009/C 141/45

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Okresní soud v Chebu

Parti

Ricorrente: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Convenuto: Michal Bilas

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 26 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) (in prosieguo: il «regolamento») debba essere interpretato nel senso che esso non consente ad un organo giurisdizionale di esaminare la propria competenza internazionale nel caso in cui il convenuto sia comparso nel procedimento, pur se si tratti di una controversia assoggettata a norme di competenza obbligatoria ai sensi della sezione 3 del regolamento e l’azione sia stata proposta in contrasto con tali norme.

2)

Se il convenuto, per il fatto di comparire in un procedimento, possa dar fondamento alla competenza internazionale di un organo giurisdizionale, ai sensi dell’art. 24 del regolamento, anche nel caso in cui il procedimento sarebbe altrimenti assoggettato a norme di competenza obbligatoria secondo la sezione 3 del regolamento e l’azione sia stata proposta in contrasto con tali norme.

3)

Nell’ipotesi di soluzione negativa alla questione sub 2) — Se sia possibile considerare come accordo sulla competenza, ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento, la circostanza che il convenuto sia comparso in un procedimento dinanzi ad un organo giurisdizionale altrimenti incompetente, in base al regolamento, in una controversia in materia assicurativa.


(1)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1


Top