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Document 62009CA0395
Case C-395/09: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 30 September 2010 (reference for a preliminary ruling from the Naczelny Sąd Administracyjny — Poland) — Oasis East sp. z o.o. v Minister Finansów (Sixth VAT Directive — Directive 2006/112/EC — Accession of a new Member State — Right to deduct input tax — National legislation excluding the right to deduct tax on the provision of certain services — Commercial partners established in a territory classified as a tax haven — Option for Member States to retain rules excluding the right to deduct at the time when the Sixth VAT Directive entered into force)
Causa C-395/09: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 30 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I — Repubblica di Polonia) — Oasis East sp z o.o./Minister Finansów (Sesta direttiva IVA — Direttiva 2006/112/CE — Adesione di un nuovo Stato membro — Diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte — Normativa nazionale che esclude il diritto alla detrazione dell’imposta relativa a talune prestazioni di servizi — Controparti contrattuali stabilite in un territorio definito come paradiso fiscale — Facoltà per gli Stati membri di mantenere regole di esclusione del diritto alla detrazione al momento dell’entrata in vigore della sesta direttiva IVA)
Causa C-395/09: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 30 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I — Repubblica di Polonia) — Oasis East sp z o.o./Minister Finansów (Sesta direttiva IVA — Direttiva 2006/112/CE — Adesione di un nuovo Stato membro — Diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte — Normativa nazionale che esclude il diritto alla detrazione dell’imposta relativa a talune prestazioni di servizi — Controparti contrattuali stabilite in un territorio definito come paradiso fiscale — Facoltà per gli Stati membri di mantenere regole di esclusione del diritto alla detrazione al momento dell’entrata in vigore della sesta direttiva IVA)
GU C 317 del 20.11.2010, pp. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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20.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 317/10 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 30 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I — Repubblica di Polonia) — Oasis East sp z o.o./Minister Finansów
(Causa C-395/09) (1)
(Sesta direttiva IVA - Direttiva 2006/112/CE - Adesione di un nuovo Stato membro - Diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte - Normativa nazionale che esclude il diritto alla detrazione dell’imposta relativa a talune prestazioni di servizi - Controparti contrattuali stabilite in un territorio definito come «paradiso fiscale» - Facoltà per gli Stati membri di mantenere regole di esclusione del diritto alla detrazione al momento dell’entrata in vigore della sesta direttiva IVA)
2010/C 317/19
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I
Parti
Ricorrente: Oasis East sp z o.o.
Convenuto: Minister Finansów
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione dell’art. 17, n. 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nonché dell’art. 176 della direttiva 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 47, pag. 1) — Normativa nazionale, già in vigore prima dell’adesione, che esclude il diritto a detrazione dell’imposta relativa alle prestazioni di servizi per cui il pagamento viene effettuato a favore di un soggetto di diritto avente il domicilio, la sede o l’amministrazione centrale in un territorio considerato come un «paradiso fiscale»
Dispositivo
L’art. 17, n. 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, le cui disposizioni sono state, in sostanza, riprese all’art. 176 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve interpretarsi nel senso che esso non autorizza il mantenimento di una legislazione nazionale, applicabile al momento dell’entrata in vigore della sesta direttiva 77/388 nello Stato membro interessato, che escluda in maniera generale il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte in occasione dell’acquisto di servizi importati, il cui prezzo è pagato direttamente o indirettamente ad una persona stabilita in uno Stato o territorio definito come «paradiso fiscale» dalla suddetta legislazione.