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Document 62009CA0356

Causa C-356/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Pensionsversicherungsanstalt/Christine Kleist (Politica sociale — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e lavoro — Direttiva 76/207/CEE — Art. 3, n. 1, lett. c) — Normativa nazionale che agevola il licenziamento dei lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia — Obiettivo di promuovere l’inserimento professionale di persone più giovani — Normativa nazionale che stabilisce l’età pensionabile a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini)

GU C 13 del 15.1.2011, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 13/14


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Pensionsversicherungsanstalt/Christine Kleist

(Causa C-356/09) (1)

(Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e lavoro - Direttiva 76/207/CEE - Art. 3, n. 1, lett. c) - Normativa nazionale che agevola il licenziamento dei lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia - Obiettivo di promuovere l’inserimento professionale di persone più giovani - Normativa nazionale che stabilisce l’età pensionabile a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini)

2011/C 13/23

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Pensionsversicherungsanstalt

Convenuta: Christine Kleist

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), nella versione modificata dalla direttiva 2002/73/CE — Normativa nazionale che stabilisce un'età pensionabile pari a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini e che agevola il licenziamento dei lavoratori dipendenti che abbiano compiuto tale età — Licenziamento, disposto da un datore di lavoro pubblico, di una donna di 60 anni che ha maturato il diritto alla pensione, motivato dall’intento di promuovere l’assunzione di persone più giovani

Dispositivo

L’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale la quale, per promuovere l’inserimento professionale di persone più giovani, consente ad un datore di lavoro di licenziare gli impiegati che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, laddove tale diritto è maturato dalle donne ad un’età inferiore di cinque anni rispetto a quella in cui tale diritto è maturato per gli uomini, costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso vietata da tale direttiva.


(1)  GU C 282 del 21.11.2009.


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