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Document 62009CA0247
Case C-247/09: Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 18 November 2010 (reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht Baden-Württemberg — Germany) — Alketa Xhymshiti v Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach (Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons — Regulations (EEC) No 1408/71 and No 574/72 and Regulation (EC) No 859/2003 — Social security for migrant workers — Family benefits — National of a non member country working in Switzerland and residing with his spouse and children in a Member State of which the children are nationals)
Causa C-247/09: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Alketa Xhymshiti/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach [Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone — Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 nonché (CE) n. 859/2003 — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni familiari — Cittadino di un paese terzo che lavora in Svizzera e risiede con i suoi figli in uno Stato membro di cui i figli possiedono la cittadinanza]
Causa C-247/09: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Alketa Xhymshiti/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach [Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone — Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 nonché (CE) n. 859/2003 — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni familiari — Cittadino di un paese terzo che lavora in Svizzera e risiede con i suoi figli in uno Stato membro di cui i figli possiedono la cittadinanza]
GU C 13 del 15.1.2011, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 13/11 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Alketa Xhymshiti/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach
(Causa C-247/09) (1)
(Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 nonché (CE) n. 859/2003 - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Cittadino di un paese terzo che lavora in Svizzera e risiede con i suoi figli in uno Stato membro di cui i figli possiedono la cittadinanza)
2011/C 13/18
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parti
Ricorrente: Alketa Xhymshiti
Convenuta: Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Baden-Württemberg — Interpretazione, da una parte, del regolamento (CE) del Consiglio 14 maggio 2003, n. 859, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124, pag. 1) e, dall'altra, degli artt. 2, 13 e 76 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nonché dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1) — Cittadino di un paese terzo che lavora nella Confederazione elvetica e risiede, con il coniuge e i figli, in uno Stato membro di cui i figli possiedono la nazionalità — Rigetto della concessione degli assegni familiari da parte dello Stato membro di residenza — Compatibilità di siffatto rifiuto degli assegni familiari con le disposizioni comunitarie citate
Dispositivo
1) |
Nel caso in cui un cittadino di un paese terzo risieda legalmente in uno Stato membro dell’Unione europea e lavori in Svizzera, nei suoi confronti non trova applicazione, nello Stato membro di residenza, il regolamento (CE) del Consiglio 14 maggio 2003, n. 859, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, in quanto tale regolamento n. 859/2003 non figura tra gli atti comunitari menzionati nella sezione A dell’allegato II dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, che le parti di tale Accordo s’impegnano ad applicare. Non è quindi possibile constatare l’esistenza di un obbligo a carico dello Stato membro di residenza di applicare a detto lavoratore subordinato e al suo coniuge i regolamenti (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, e (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97. |
2) |
Gli artt. 2, 13 e 76 del regolamento n. 1408/71 nonché l’art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 sono irrilevanti nei confronti di una cittadina di un paese terzo che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale, in quanto la sua situazione ricade nella normativa dello Stato membro di residenza. La mera circostanza che i figli di tale cittadina siano cittadini dell’Unione non produce l’effetto di rendere illegittimo il rifiuto di concedere assegni familiari nello Stato membro di residenza allorché, come emerge dagli accertamenti svolti dal giudice del rinvio, le condizioni di legge necessarie per tale concessione non sono soddisfatte. |