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Document 62009CA0152

Causa C-152/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin — Germania) — André Grootes/Amt für Landwirtschaft Parchim [Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti — Regime unico di pagamento — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Calcolo dei diritti all’aiuto — Art. 40, n. 5 — Agricoltori soggetti ad impegni agroambientali nel periodo di riferimento — Art. 59, n. 3 — Attuazione regionale del regime unico di pagamento — Art. 61 — Differenti valori per unità per ettari di pascolo permanente e per ogni altro ettaro ammissibile]

GU C 13 del 15.1.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 13/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin — Germania) — André Grootes/Amt für Landwirtschaft Parchim

(Causa C-152/09) (1)

(Politica agricola comune - Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti - Regime unico di pagamento - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Calcolo dei diritti all’aiuto - Art. 40, n. 5 - Agricoltori soggetti ad impegni agroambientali nel periodo di riferimento - Art. 59, n. 3 - Attuazione regionale del regime unico di pagamento - Art. 61 - Differenti valori per unità per ettari di pascolo permanente e per ogni altro ettaro ammissibile)

2011/C 13/11

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Schwerin

Parti

Ricorrente: André Grootes

Convenuto: Amt für Landwirtschaft Parchim

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Schwerin — Interpretazione dell’art. 40, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1) — Condizioni in cui gli agricoltori assoggettati ad impegni agroambientali nel corso del periodo di riferimento sono autorizzati a chiedere che l’importo di riferimento sia calcolato sulla base dell’anno precedente quello della partecipazione agli impegni sopracitati

Dispositivo

1)

L’art. 40, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 319, deve essere interpretato nel senso che, qualora nello Stato membro interessato siano stati fissati differenti valori per unità per ettari destinati a formazioni erbose e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile in applicazione dell’art. 61 di tale regolamento, un agricoltore soggetto, alla data di riferimento prevista da questo articolo, ad impegni agroambientali a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2078, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale, i quali sono collegati senza soluzione di continuità ad impegni agroambientali con cui si è effettuata una conversione del terreno da seminativo a pascolo permanente, può chiedere che i diritti di cui all’art. 59, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 319/2006, siano calcolati sulla base dei valori per unità fissati per ettari di superficie ammissibili diversi dagli ettari destinati a formazioni erbose.

2)

L’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 319/2006, in combinato disposto con l’art. 61 di detto regolamento, come modificato, deve essere interpretato nel senso che solo l’esistenza di un nesso causale tra il cambiamento di destinazione di un terreno da seminativo a pascolo permanente e la partecipazione ad una misura agroambientale consente di non tenere conto — nel calcolo dei diritti all’aiuto — del fatto che tale terreno era destinato a pascolo permanente alla data di riferimento di cui all’art. 61 di detto regolamento, come modificato.

3)

L’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 319/2006, in combinato disposto con l’art. 61 di detto regolamento, come modificato, deve essere interpretato nel senso che la sua applicazione non è subordinata alla condizione che l’agricoltore che presenta la domanda di pagamento unico sia lo stesso che ha effettuato il cambiamento di destinazione del fondo di cui trattasi.


(1)  GU C 167 del 18.07.2009.


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