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Document 62009CA0142

Causa C-142/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde — Belgio) — Procedimento penale a carico di V.W. Lahousse, Lavichy BVBA (Direttive 92/61/CEE e 2002/24/CE — Omologazione per tipo dei veicoli a motore a due o tre ruote — Veicoli da competizione, su strada o fuori strada — Disposizione nazionale che vieta la realizzazione, la commercializzazione e l’installazione di dispositivi destinati ad aumentare la potenza del motore e/o la velocità dei ciclomotori)

GU C 13 del 15.1.2011, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 13/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde — Belgio) — Procedimento penale a carico di V.W. Lahousse, Lavichy BVBA

(Causa C-142/09) (1)

(Direttive 92/61/CEE e 2002/24/CE - Omologazione per tipo dei veicoli a motore a due o tre ruote - Veicoli da competizione, su strada o fuori strada - Disposizione nazionale che vieta la realizzazione, la commercializzazione e l’installazione di dispositivi destinati ad aumentare la potenza del motore e/o la velocità dei ciclomotori)

2011/C 13/10

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde

Imputati nella causa principale

V.W. Lahousse, Lavichy BVBA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgio) — Interpretazione degli artt. 1, n. 1, 12 e 15, n. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 marzo 2002, 2002/24/CE, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (GU L 124, pag. 1) — Deroga concernente i veicoli da competizione, su strada o fuoristrada — Normativa nazionale che esclude questa deroga

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 30 giugno 1992, 92/61/CEE, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 marzo 2002, 2002/24/CE, relativa all’omologazione dei veicoli a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61, sono da interpretare nel senso che, quando un veicolo o un componente o un’entità tecnica a questo collegati non beneficiano della procedura di omologazione da esse configurata, segnatamente per la ragione che non rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive medesime, le disposizioni di queste ultime non ostano a che, per il veicolo interessato, per detto componente o per detta entità tecnica, uno Stato membro stabilisca, nella sfera del proprio diritto nazionale, un meccanismo analogo di riconoscimento dei controlli effettuati da altri Stati membri. In ogni caso, una disciplina siffatta deve rispettare il diritto dell’Unione, in particolare gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE.


(1)  GU C 153 del 4.7.2009.


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