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Document 62008TN0467

    Causa T-467/08: Ricorso proposto il 17 ottobre 2008 — ISDIN/UAMI — Pfizer (ISDIN)

    GU C 6 del 10.1.2009, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.1.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 6/36


    Ricorso proposto il 17 ottobre 2008 — ISDIN/UAMI — Pfizer (ISDIN)

    (Causa T-467/08)

    (2009/C 6/73)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Isdin, SA (Barcelona, Spagna) (rappresentante: avv. M. Esteve Sanz)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pfizer Ltd (Sandwich, Regno Unito)

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 luglio 2008, procedimento R 1031/2007-1; e

    ordinare al convenuto e, eventualmente, alla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, di pagare le spese del procedimento, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «ISDIN» per prodotti delle classi 3 e 5 — domanda n. 3 288 339

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione irlandese del marchio n. 64 939 per il marchio denominativo «ISTIN» per prodotti della classe 5; la registrazione del marchio nel Regno Unito n. 824 978 del marchio denominativo «ISTIN» per prodotti della classe 5

    Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

    Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che i marchi interessati fossero simili, che i prodotti in questione fossero molto simili e che sussistesse un rischio di confusione tra i marchi interessati.


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