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Document 62008TN0467
Case T-467/08: Action brought on 17 October 2008 — ISDIN v OHIM — Pfizer (ISDIN)
Causa T-467/08: Ricorso proposto il 17 ottobre 2008 — ISDIN/UAMI — Pfizer (ISDIN)
Causa T-467/08: Ricorso proposto il 17 ottobre 2008 — ISDIN/UAMI — Pfizer (ISDIN)
GU C 6 del 10.1.2009, p. 36–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/36 |
Ricorso proposto il 17 ottobre 2008 — ISDIN/UAMI — Pfizer (ISDIN)
(Causa T-467/08)
(2009/C 6/73)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Isdin, SA (Barcelona, Spagna) (rappresentante: avv. M. Esteve Sanz)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pfizer Ltd (Sandwich, Regno Unito)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 luglio 2008, procedimento R 1031/2007-1; e |
— |
ordinare al convenuto e, eventualmente, alla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, di pagare le spese del procedimento, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «ISDIN» per prodotti delle classi 3 e 5 — domanda n. 3 288 339
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione irlandese del marchio n. 64 939 per il marchio denominativo «ISTIN» per prodotti della classe 5; la registrazione del marchio nel Regno Unito n. 824 978 del marchio denominativo «ISTIN» per prodotti della classe 5
Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che i marchi interessati fossero simili, che i prodotti in questione fossero molto simili e che sussistesse un rischio di confusione tra i marchi interessati.