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Document 62006CA0399

Cause riunite C-399/06 P e C-403/06 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 dicembre 2009 — Faraj Hassan/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea (C-399/06), Chafiq Ayadi, Consiglio dell’Unione europea (C-403/06) [Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Congelamento di capitali e di risorse economiche di una persona a seguito della sua inclusione in un elenco redatto da un organismo delle Nazioni Unite — Comitato per le sanzioni — Conseguente inclusione nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 — Ricorso di annullamento — Diritti fondamentali — Diritto al rispetto della proprietà, diritto al contraddittorio e diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo]

GU C 24 del 30.1.2010, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 dicembre 2009 — Faraj Hassan/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea (C-399/06), Chafiq Ayadi, Consiglio dell’Unione europea (C-403/06)

(Cause riunite C-399/06 P e C-403/06 P) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Congelamento di capitali e di risorse economiche di una persona a seguito della sua inclusione in un elenco redatto da un organismo delle Nazioni Unite - Comitato per le sanzioni - Conseguente inclusione nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 - Ricorso di annullamento - Diritti fondamentali - Diritto al rispetto della proprietà, diritto al contraddittorio e diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo)

2010/C 24/02

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Faraj Hassan (rappresentanti: E. Grieves, barrister, H. Miller, solicitor, J. Jones, barrister e M. Arani, solicitor) (C-399/06)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Marquardt, M. Bishop e E. Finnegan, agenti), Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch e P. Aalto, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Ricorrente: Chafiq Ayadi (rappresentanti: S. Cox, barrister, H. Miller, solicitor) (C-403/06)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Marquardt, M. Bishop e E. Finnegan, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch e P. Aalto, agenti)

Interveniente a sostegno del Consiglio dell’Unione europea: Repubblica francese

Oggetto

Ricorso avverso le sentenze del Tribunale di primo grado (seconda Sezione) 12 luglio 2006, causa T-49/04, Faraj Hassan/Consiglio e Commissione, e causa T-253/02, Ayadi/Consiglio, con le quali il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2003, n. 2094, recante venticinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio (GU L 303, pag. 20)

Dispositivo

1)

Le sentenze del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 luglio 2006, causa T-49/04, Hassan/Consiglio e Commissione, nonché causa T-253/02, Ayadi/Consiglio, sono annullate.

2)

Il regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 gennaio 2008, n. 46, è annullato nella parte in cui riguarda il sig. Hassan.

3)

Il regolamento n. 881/2002, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2006, n. 1210, è annullato nella parte in cui riguarda il sig. Ayadi.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dai sigg. Hassan e Ayadi sia in primo grado, sia nel corso delle presenti impugnazioni.

5)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese afferenti sia al procedimento di primo grado nella causa riguardante il sig. Ayadi, sia alle presenti impugnazioni.

6)

La Repubblica francese sopporta le proprie spese.

7)

La Commissione europea sopporta le proprie spese afferenti sia al procedimento di primo grado, sia all’impugnazione nella causa riguardante il sig. Hassan. La Commissione europea sopporta altresì le proprie spese nella causa riguardante il sig. Ayadi, inerenti sia al proprio intervento dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, sia al procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.


(1)  GU C 294 del 2.12.2006.


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