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Document 62003TA0012

    Causa T-12/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 30 aprile 2009 — Itochu/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato delle console per videogiochi e delle cartucce giochi compatibili con le console Nintendo — Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE — Restrizioni alle esportazioni parallele — Imputabilità di un’infrazione — Ammende — Disparità di trattamento — Effetto dissuasivo — Durata dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo)

    GU C 141 del 20.6.2009, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.6.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 141/37


    Sentenza del Tribunale di primo grado 30 aprile 2009 — Itochu/Commissione

    (Causa T-12/03) (1)

    (Concorrenza - Intese - Mercato delle console per videogiochi e delle cartucce giochi compatibili con le console Nintendo - Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE - Restrizioni alle esportazioni parallele - Imputabilità di un’infrazione - Ammende - Disparità di trattamento - Effetto dissuasivo - Durata dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo)

    2009/C 141/74

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Itochu Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: Y. Shibasaki, G. van Gerven e T. Franchoo, avocats)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente P. Hellström e O. Beynet, successivamente F. Castillo de la Torre e O. Beynet, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento degli artt. 1, 3 e 5 della decisione della Commissione 30 ottobre 2002, 2003/675/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/35.587 PO Video Games, COMP/35.706 PO Nintendo Distribution e COMP/36.321 Omega — Nintendo) (GU 2003, L 255, pag. 33), nella parte in cui si riferiscono alla ricorrente, ovvero, in subordine, di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla medesima

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Itochu Corp. è condannata alle spese.


    (1)  GU C 55 dell’8.3.2003.


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