COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 6.12.2023
COM(2023) 930 final
2023/0441(CNS)
Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e la direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE
{SEC(2023) 930 final} - {SWD(2023) 940 final} - {SWD(2023) 941 final} - {SWD(2023) 942 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
I cittadini dell'Unione che viaggiano o vivono in un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato da un'ambasciata o da un consolato hanno il diritto di godere della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi altro Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato membro. Tale diritto, istituito dal trattato di Maastricht, è sancito dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), e dall'articolo 23 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché dall'articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta").
Rappresenta la dimensione esterna della cittadinanza dell'Unione, uno dei vantaggi concreti derivanti dal fatto di essere cittadino dell'Unione e un esempio tangibile di solidarietà europea. Tutela i cittadini dell'Unione che hanno bisogno di aiuto in un paese terzo nel quale non sono rappresentati dallo Stato membro di cui hanno la cittadinanza, ad esempio in caso di incidente, malattia grave, smarrimento dei documenti di viaggio o qualora siano vittime di reato.
Il 20 aprile 2015 il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi, che sostituisce il quadro intergovernativo che disciplinava la tutela consolare. Gli Stati membri hanno avuto tre anni di tempo, fino a maggio 2018, per attuare la direttiva nella legislazione nazionale.
Nel programma di lavoro della Commissione per il 2021 è stato annunciato un riesame delle norme dell'Unione sulla tutela consolare al fine di migliorare la preparazione e la capacità dell'Unione e degli Stati membri di tutelare e sostenere i cittadini dell'Unione in periodi di crisi. Tale riesame comporterebbe il rafforzamento del ruolo di sostegno dell'Unione e l'utilizzo ottimale della sua rete unica di delegazioni.
Inoltre, nella sua comunicazione sulle misure di follow-up della Conferenza sul futuro dell'Europa, la Commissione si è impegnata a valutare l'opportunità di intervenire in nuovi settori come "[l']impegno per rendere la cittadinanza europea più tangibile per i cittadini, anche rafforzando i diritti che ne derivano e fornendo al riguardo informazioni attendibili e facilmente accessibili".
Nel documento intitolato "Una bussola strategica per la sicurezza e la difesa – Per un'Unione europea che protegge i suoi cittadini, i suoi valori e i suoi interessi e contribuisce alla pace e alla sicurezza internazionali", adottato dal Consiglio nel marzo 2022, è stato annunciato che i "meccanismi di risposta alle crisi del SEAE, la nostra assistenza consolare e la sicurezza sul campo saranno inoltre riesaminati e rafforzati per meglio assistere gli Stati membri negli sforzi volti a proteggere e soccorrere i loro cittadini all'estero, nonché per aiutare le delegazioni dell'UE in caso di necessità di evacuazione del personale".
Come osservato nella relazione della Commissione del 2 settembre 2022 sull'attuazione e sull'applicazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, le crisi che causano domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di numero e di portata. La pandemia di COVID-19 (di portata e complessità senza precedenti), la crisi in Afghanistan, la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il conflitto in Sudan, i rimpatri da Israele e Gaza e altre crisi simili hanno permesso di individuare le lacune esistenti e di riflettere sul modo in cui rafforzare il diritto dei cittadini dell'Unione connesso alla tutela consolare.
Alla luce di quanto sopra, la Commissione propone di modificare la direttiva (UE) 2015/637 al fine di migliorare e rafforzare le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione.
Per migliorare la certezza del diritto per le autorità consolari e i cittadini, la Commissione propone di chiarire quando un cittadino dell'Unione deve essere considerato "non rappresentato" e quindi autorizzato a ricevere la tutela consolare dalle autorità consolari di altri Stati membri. Le modifiche della direttiva (UE) 2015/637 dovrebbero semplificare la cooperazione tra le autorità consolari, sostenute dalle delegazioni dell'Unione.
Per utilizzare al meglio la rete di delegazioni dell'Unione, in particolare nei paesi terzi in cui sono presenti pochi Stati membri, la Commissione ritiene opportuno chiarirne i compiti e rafforzarne il ruolo di sostegno, soprattutto nel settore della preparazione e della risposta alle crisi. In questo ambito la proposta prevede l'elaborazione di piani di emergenza consolari comuni (noti anche come "quadri comuni dell'UE in materia di preparazione alle crisi a livello consolare") per tutti i paesi terzi, al fine di facilitare la risposta a eventuali future crisi consolari. Inoltre la proposta fornisce una base giuridica per l'eventuale dispiegamento delle cosiddette squadre consolari comuni, ossia squadre multidisciplinari volontarie composte da esperti consolari degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, a sostegno di servizi consolari locali degli Stati membri che possono subire carenze di personale in periodi di crisi.
La Commissione propone inoltre di migliorare il flusso di informazioni tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione e le informazioni fornite ai cittadini dell'Unione, al fine di consentire loro di prendere decisioni più consapevoli in materia di viaggio.
Infine la Commissione propone di semplificare le disposizioni relative al rimborso finanziario dei costi derivanti dalla fornitura di tutela consolare. In futuro gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di chiedere direttamente il rimborso al cittadino interessato per evitare lunghe procedure burocratiche. Inoltre le delegazioni dell'Unione dovrebbero avere il diritto di ottenere rimborsi finanziari se sostengono la fornitura di tutela consolare ai cittadini non rappresentati. Queste nuove procedure finanziarie dovrebbero applicarsi anche nel contesto della direttiva (UE) 2019/997, che disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio ai cittadini non rappresentati in paesi terzi di un documento di viaggio provvisorio dell'UE ("ETD UE") e stabilisce un modello uniforme per tale documento.
Migliorare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione all'estero rafforzando la solidarietà e la cooperazione dell'Unione in questo settore permette ai cittadini dell'Unione di continuare a beneficiare di tale diritto fondamentale ai livelli più elevati, in particolare nei periodi di crisi.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'articolo 9, lettera f), della direttiva (UE) 2015/637 fa esplicito riferimento al rilascio di tali documenti di viaggio provvisori. La presente proposta garantisce che la direttiva (UE) 2015/637 e le norme specifiche applicabili all'ETD UE previste dalla direttiva (UE) 2019/997 rimangano allineate.
La proposta garantisce inoltre la coerenza con la decisione 2010/427/UE del Consiglio, che definisce il mandato delle delegazioni dell'Unione. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 10, di tale decisione, le delegazioni dell'Unione, che agiscono conformemente all'articolo 35, terzo comma, del trattato sull'Unione europea e su richiesta degli Stati membri, assistono gli Stati membri nelle loro relazioni diplomatiche e nella loro funzione di protezione consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi su base neutra dal punto di vista delle risorse.
La direttiva (UE) 2015/637 contiene riferimenti al meccanismo unionale di protezione civile (UCPM), utilizzato per fornire sostegno di protezione civile all'assistenza consolare. La proposta garantisce il pieno allineamento tra la direttiva (UE) 2015/637 e le norme relative al meccanismo unionale di protezione civile, anche alla luce delle esperienze acquisite con la pandemia di COVID-19 e l'emergenza consolare del 2021 in Afghanistan.
Al fine di garantire l'attuazione pratica del diritto alla tutela consolare, l'Unione continua a negoziare l'inclusione delle cosiddette clausole di tutela consolare negli accordi internazionali per esonerare gli Stati membri rappresentati dall'obbligo, previsto dall'articolo 8 della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, di notificare al paese terzo in cui si trova un cittadino dell'Unione non rappresentato la fornitura di tutela consolare.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La presente proposta è coerente con le politiche in materia di protezione civile e di risposta alle crisi.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta di direttiva modifica la direttiva (UE) 2015/637. Condivide quindi la base giuridica di detta direttiva, ossia l'articolo 23 TFUE. Ai sensi del secondo comma di tale disposizione, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini UE non rappresentati. Tale disposizione si applica a tutti gli Stati membri.
Le modifiche introdotte dalla presente proposta mirano a migliorare le misure necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini non rappresentati prevista dalla direttiva (UE) 2015/637.
•Sussidiarietà
La tutela consolare dei cittadini non rappresentati comporta, per definizione, una dimensione transfrontaliera, poiché si tratta di un diritto di cui godono i cittadini dell'Unione nei confronti delle autorità di Stati membri diversi da quelli di cittadinanza.
L'obiettivo della presente proposta, ossia migliorare l'esercizio del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE da parte dei cittadini non rappresentati, non può essere efficacemente raggiunto dagli Stati membri in modo indipendente, dal momento che ciò richiede la modifica di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2015/637. È pertanto necessario intervenire a livello di Unione.
In assenza di un intervento a livello di Unione, le norme della direttiva (UE) 2015/637 non sarebbero adeguate per ovviare alle carenze individuate nella loro applicazione. Inoltre le norme non terrebbero conto dell'esperienza acquisita durante le recenti crisi consolari. Di conseguenza i cittadini dell'Unione non sarebbero in grado di godere del loro diritto alla tutela consolare nella misura in cui sia reso possibile da un intervento a livello di Unione.
•Proporzionalità
L'obiettivo della presente proposta può essere conseguito modificando alcune disposizioni della direttiva (UE) 2015/637.
In questo modo la proposta si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, dal momento che non modifica in modo sostanziale le norme e le procedure esistenti della direttiva (UE) 2015/637. In particolare, la proposta non propone di introdurre ulteriori procedure, bensì di semplificare quelle esistenti al fine di ridurre l'onere amministrativo degli Stati membri e facilitare la fornitura di tutela consolare. Ad esempio la proposta consentirebbe agli Stati membri che prestano assistenza di riscuotere i costi, in modo non discriminatorio, direttamente dai cittadini non rappresentati, invece di dover richiedere il rimborso allo Stato membro di cittadinanza del cittadino.
La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta contiene ulteriori spiegazioni in merito alla proporzionalità delle diverse opzioni strategiche, comprese quelle non prescelte.
•Scelta dell'atto giuridico
In linea con l'articolo 23, secondo comma, TFUE, lo strumento proposto è una direttiva.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
La presente proposta tiene conto delle discussioni in seno al gruppo "Affari consolari" del Consiglio, in particolare degli scambi di opinioni in merito all'ulteriore facilitazione dell'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione alla tutela consolare nei paesi terzi, avvenuti dopo l'adozione della relazione della Commissione sull'attuazione e sull'applicazione della direttiva (UE) 2015/637. A conclusione di tali discussioni, la presidenza del Consiglio ha ritenuto che vi fosse la possibilità di riesaminare la direttiva, in particolare sulla base dell'esperienza delle crisi consolari degli ultimi anni.
È stato utilizzato un questionario rivolto alle autorità degli Stati membri per raccogliere dati quantitativi sulla legislazione e sulle procedure nazionali degli Stati membri, sulle relative reti e risorse consolari, sulla tutela consolare che forniscono e sui loro canali di viaggio e di comunicazione. Inoltre è stato chiesto alle autorità degli Stati membri di fornire un feedback qualitativo sull'applicazione della direttiva (UE) 2015/637, sulle possibili opzioni strategiche e sugli insegnamenti tratti dalla risposta consolare alla pandemia di COVID-19.
Si è fatto ricorso a un'indagine online presso le delegazioni dell'Unione per ottenere la loro valutazione della situazione in base allo status quo (compresi i periodi di crisi, come nel caso della pandemia di COVID-19), le opinioni sul funzionamento della direttiva (UE) 2015/637, nonché le opinioni sulle opzioni strategiche disponibili.
Nel corso del 2021 sono stati svolti colloqui approfonditi con le delegazioni dell'Unione, le rappresentanze degli Stati membri e le organizzazioni di turisti/espatriati in cinque paesi terzi selezionati, nonché con i funzionari degli organismi dell'Unione con un ruolo di sostegno nel settore della tutela consolare.
Per maggiori informazioni sui contributi ricevuti si rimanda alla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.
•Assunzione e uso di perizie
La Commissione ha realizzato l'Eurobarometro flash 485: Cittadinanza dell'UE e democrazia su una serie di questioni connesse alla cittadinanza e alla democrazia dell'Unione, per le quali sono stati svolti lavori sul campo negli Stati membri nel febbraio‑marzo 2020. L'indagine ha esaminato, tra l'altro, la comprensione da parte dei cittadini dell'Unione dei diritti conferiti dalla cittadinanza dell'Unione, tra cui la tutela consolare. Un'indagine analoga è stata condotta nel 2023.
Tra il 9 luglio 2020 e il 1º ottobre 2020 si è svolta una consultazione pubblica per la relazione sulla cittadinanza dell'UE del 2020, nell'ambito della quale sono state poste domande sulla tutela consolare. Nella relazione è descritto lo sforzo senza precedenti con cui gli Stati membri, sostenuti dai servizi della Commissione e dal SEAE, sono riusciti, tra febbraio e maggio 2020, a far rimpatriare oltre mezzo milione di cittadini dell'Unione in tutto il mondo, colpiti dalle restrizioni di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19. In tale relazione si stima che nel 2020 il 76 % dei cittadini dell'Unione fosse consapevole del diritto di chiedere assistenza ad altri Stati membri, nel caso in cui il proprio non avesse un'ambasciata o un consolato in un paese terzo.
Inoltre la Commissione ha utilizzato i contributi del pubblico ricevuti nell'ambito del processo di consultazione per preparare l'analisi della valutazione d'impatto.
Infine sono stati acquisiti ed esaminati gli elementi di prova in uno studio specifico realizzato per conto della Commissione. Per maggiori informazioni si rimanda alla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.
•Valutazione d'impatto
Come indicato nella valutazione d'impatto, l'obiettivo generale della presente iniziativa è migliorare l'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato membro.
Tale obiettivo sarebbe conseguito attraverso gli obiettivi specifici seguenti: i) rafforzare la certezza del diritto per i cittadini dell'Unione per quanto riguarda la portata del diritto alla tutela consolare, ii) garantire ruoli, meccanismi di coordinamento e di cooperazione chiari tra gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione, anche in periodi di crisi, iii) migliorare la trasmissione di informazioni e la comunicazione con i cittadini dell'Unione (non rappresentati), e iv) aumentare l'efficienza e l'uso delle procedure di rimborso finanziario.
La valutazione d'impatto ha esaminato diverse opzioni strategiche per ciascun obiettivo specifico, delineando una serie di potenziali misure per affrontare i problemi.
Le opzioni considerate nell'ambito del primo obiettivo intendono chiarire e migliorare la definizione di "cittadino non rappresentato" al fine di evitare la mancata assistenza dei cittadini non rappresentati sulla base di un'interpretazione o di una valutazione errata della situazione da parte degli Stati membri o delle delegazioni dell'Unione. L'opzione 1 a) consiste in misure non vincolanti, mentre l'opzione 1 b) consiste in modifiche legislative volte a chiarire la definizione e l'ambito di applicazione personale della direttiva (UE) 2015/637. L'opzione strategica 1 c) prevede l'introduzione di una nuova "presunzione di non rappresentanza".
Nell'ambito del secondo obiettivo specifico la valutazione d'impatto ha esaminato le opzioni volte ad affrontare i problemi relativi ai principali concetti e processi attraverso i quali gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione interagiscono per prestare assistenza consolare ai cittadini non rappresentati. Per quanto riguarda le reti di cooperazione consolare locale, l'opzione strategica 2 a) prevede misure non vincolanti per strutturare meglio le diverse responsabilità nell'ambito di tali reti. L'opzione strategica 2 b) propone di assegnare alle delegazioni dell'Unione la presidenza delle riunioni di cooperazione locale. L'opzione strategica 2 c) consiste in modifiche legislative volte a definire chiaramente i compiti attribuiti ai diversi attori coinvolti nell'ambito dei piani di emergenza consolari comuni e in un riesame del concetto di "Stato guida". Propone inoltre di includere tali piani e le cosiddette squadre consolari comuni nella direttiva (UE) 2015/637. L'opzione strategica 2 d) prevede modifiche giuridiche atte a chiarire il ruolo di sostegno delle delegazioni dell'Unione, in particolare allineandolo alla decisione del SEAE. L'opzione 2 e) consiste in modifiche giuridiche che conferiscono alle delegazioni dell'Unione nuove competenze che consentono loro di fornire tutela consolare diretta ai cittadini non rappresentati in paesi terzi in cui tale tutela non è prevista, su richiesta dei cittadini stessi.
Le opzioni che perseguono l'obiettivo specifico 3 affrontano le cause principali dei problemi di comunicazione con i cittadini: i) i problemi relativi alla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri e dell'Unione; ii) la mancanza di informazioni sui cittadini che viaggiano o soggiornano all'estero. Per quanto riguarda il primo punto, l'opzione strategica 3 a) prevede modifiche giuridiche che introducono nuovi obblighi di informazione, mentre l'opzione strategica 3 b) consiste nell'istituzione di un portale di consigli di viaggio dell'Unione. Per quanto riguarda il secondo punto, l'opzione strategica 3 c) raccomanda di organizzare una campagna di comunicazione a livello di Unione e l'opzione strategica 3 d) richiede agli Stati membri di promuovere misure che consentano ai cittadini dell'Unione di registrare i loro viaggi o periodi di soggiorno all'estero o trasmettere informazioni al riguardo.
Infine le opzioni previste dall'obiettivo specifico 4 mirano a ridurre la complessità e l'inefficacia delle procedure di rimborso finanziario al fine di aumentarne l'utilizzo e accelerare i processi a vantaggio dei cittadini dell'Unione e degli Stati membri. L'opzione strategica 4 a) prevede misure non vincolanti volte a chiarire il processo e impartire una formazione agli Stati membri, mentre l'opzione strategica 4 b) propone modifiche giuridiche intese a migliorare le procedure ed estenderle alle delegazioni dell'Unione, al fine di garantire il rispetto del requisito di neutralità dei costi previsto dalla decisione del SEAE.
Sulla base dell'analisi delineata nella valutazione d'impatto, la combinazione di opzioni prescelte è costituita dalle opzioni strategiche specifiche seguenti: 1 b), che chiarisce la definizione e l'ambito di applicazione personale della direttiva (UE) 2015/637; 2 b), che assegna la presidenza delle riunioni di cooperazione locale alle delegazioni dell'Unione; 2 c), che assegna compiti chiari ai diversi attori coinvolti nei piani di emergenza consolari comuni e rivede il concetto di "Stato guida"; 2 d), che chiarisce il ruolo di sostegno delle delegazioni dell'Unione; 3 a), che prevede la trasmissione di informazioni; 3 d), che promuove misure che permettono ai cittadini dell'Unione di registrare i loro viaggi o i loro soggiorni all'estero o trasmettere informazioni in materia; 4 b), che migliora le procedure finanziarie.
I principali vantaggi della combinazione di opzioni prescelta consistono nel migliorare la tutela e l'efficacia del diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione alla tutela consolare alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro che presta assistenza. Tali vantaggi si ottengono chiarendo le procedure e rafforzando la certezza del diritto per gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione. Un altro vantaggio consiste nel migliorare la comunicazione con i cittadini dell'Unione, con un accesso più facile a informazioni affidabili e una maggiore registrazione dei viaggi e dei periodi di soggiorno all'estero dei cittadini. L'adozione delle misure prescelte permette anche di conseguire piccoli risparmi e una maggiore efficienza per le amministrazioni nazionali, nonché risparmi in termini di tempo e oneri minori per i cittadini dell'Unione.
I costi dell'opzione prescelta sono molto limitati e sono a carico degli Stati membri e dell'Unione, comprese le delegazioni dell'Unione.
Il 6 luglio 2023 il comitato per il controllo normativo ha emesso un "parere positivo con riserve" sul progetto di valutazione d'impatto ripresentato.
•Efficienza normativa e semplificazione
Nella preparazione della presente proposta non sono stati individuati effetti specifici sulle piccole e medie imprese. In linea con il principio "digitale per default" la proposta prevede la fornitura di informazioni a lettura ottica per facilitare il trattamento automatizzato dei dati.
•Diritti fondamentali
La presente proposta attua il diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione alla tutela diplomatica e consolare, garantito dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), e dall'articolo 23 TFUE e dall'articolo 46 della Carta.
Nella misura in cui rafforza il ruolo e il funzionamento delle delegazioni dell'Unione nel sostenere la tutela consolare, la proposta ha un effetto diretto e positivo sull'applicazione dell'articolo 41 della Carta, che sancisce il diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione a che le questioni che li riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed efficiente dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
Incide inoltre sul diritto al rispetto della vita privata sancito all'articolo 7 della Carta e sul diritto alla protezione dei dati di carattere personale sancito all'articolo 8. Il trattamento dei dati personali dei cittadini, compresi la loro raccolta e uso e l'accesso ai medesimi, incide sul diritto al rispetto della vita privata e sul diritto alla protezione dei dati di carattere personale, sanciti dalla Carta. Il pregiudizio arrecato a questi diritti fondamentali dev'essere giustificato. In relazione al diritto alla protezione dei dati personali, compresa la sicurezza dei dati,si applicano le pertinenti norme dell'UE. Non è prevista alcuna deroga al regime di protezione dei dati dell'Unione. Gli Stati membri devono attuare norme, condizioni e garanzie chiare in linea con le norme dell'Unione sulla protezione dei dati.
Aggiungendo una disposizione specifica, la proposta garantirebbe anche il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47 della Carta).
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La presente proposta ha implicazioni in termini di costi amministrativi per la Commissione e le delegazioni dell'Unione. I limitati costi ricorrenti per il personale e le altre spese amministrative sarebbero coperti dalla rubrica "Spese amministrative".
L'impatto finanziario e sul bilancio è spiegato in dettaglio nella scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta.
5.ALTRI ELEMENTI
Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
È importante adottare un approccio realistico per quanto riguarda il monitoraggio dell'attuazione della direttiva (UE) 2015/637, quale modificata, e non sovraccaricare le autorità consolari nazionali. Gli Stati membri sono invitati a fornire alla Commissione informazioni su un numero limitato di indicatori chiave su base annuale.
Dopo otto anni la Commissione effettuerà una valutazione della direttiva (UE) 2015/637 quale modificata dalla proposta e pubblicherà una relazione sui risultati principali.
•Documenti esplicativi
Per garantire la corretta attuazione della presente direttiva sono necessari documenti esplicativi sotto forma di tavole di concordanza.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'articolo 1 contiene le seguenti modifiche alla direttiva (UE) 2015/637 (le cui altre disposizioni rimarrebbero invariate):
Articolo 6: le modifiche di questo articolo mirano a chiarire i casi in cui uno Stato membro non dev'essere considerato rappresentato in un paese terzo in quanto non vi possiede un'ambasciata o un consolato in grado di fornire efficacemente tutela consolare. A tal fine è introdotto un nuovo paragrafo che stabilisce i criteri di cui deve tener conto l'ambasciata o il consolato a cui il cittadino non rappresentato chiede la tutela consolare, per determinare se uno Stato membro disponga di un'ambasciata o un consolato in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso. Tali criteri dovrebbero essere applicati alla luce delle circostanze locali.
Un ulteriore nuovo paragrafo chiarisce che la presenza di un console onorario dello Stato membro di cittadinanza del cittadino può essere presa in considerazione solo se l'assistenza richiesta dal cittadino rientra nelle competenze del console onorario. In questo modo si evita che ai cittadini sia negata l'assistenza in quanto un console onorario non è competente ad assisterli.
Articolo 7: le disposizioni sulla notifica degli accordi tra Stati membri sarebbero spostate nel nuovo articolo 13 ter e in tal modo riunite agli altri obblighi di notifica. È introdotto un nuovo paragrafo che consentirebbe agli Stati membri rappresentati di trasferire le richieste di assistenza in base alla capacità disponibile in situazioni di crisi. Ciò mira a garantire un uso efficiente delle risorse disponibili in tali situazioni.
Infine le modifiche intendono chiarire che le domande devono essere trasferite dalle autorità consolari interpellate. I cittadini non rappresentati che chiedono assistenza non dovrebbero essere invitati a rivolgersi essi stessi a un altro Stato membro. I cittadini dovrebbero essere informati del trasferimento delle domande.
Articolo 9: a questo articolo è aggiunto un riferimento all'"evacuazione" in maniera tale da contemplare tutte le situazioni in cui i cittadini dell'Unione sono soccorsi e trasferiti dalle zone colpite da un'emergenza a un luogo sicuro, che non deve necessariamente essere il territorio di uno Stato membro, nonché le situazioni in cui i cittadini dell'Unione sono rimpatriati nel territorio dell'Unione. Inoltre il riferimento alla decisione 96/409/PESC è sostituito da un riferimento alla direttiva (UE) 2019/997, dal momento che quest'ultima ha abrogato la prima.
Articolo 10: è aggiunto un nuovo paragrafo per chiarire che gli Stati membri possono coinvolgere, nelle loro misure di coordinamento e cooperazione, personale militare e di sicurezza, consoli onorari, organizzazioni internazionali o autorità diplomatiche e consolari di paesi terzi. Inoltre nel paragrafo 4 è introdotta l'abbreviazione "SEAE" a causa delle modifiche apportate all'articolo 7.
Articolo 11: le modifiche di questo articolo chiariscono il ruolo di sostegno delle delegazioni dell'Unione, in particolare elencando i compiti più pertinenti in tale contesto. Il nuovo paragrafo 2 stabilisce che le delegazioni dell'Unione devono aiutare gli Stati membri a fornire tutela consolare in conformità dell'articolo 5, paragrafo 10, della decisione sul SEAE, ossia su richiesta degli Stati membri e su base neutra dal punto di vista delle risorse, anche adempiendo a compiti specifici di assistenza consolare.
Articolo 12: sono chiarite le norme sulla cooperazione consolare, in particolare elencando gli argomenti da trattare nelle riunioni di cooperazione consolare locale.
Articolo 13: questo articolo sarebbe diviso in due: l'articolo 13 si concentrerebbe sulla preparazione alle crisi, mentre il nuovo articolo 13 bis tratterebbe la risposta alle crisi. L'articolo 13 stabilisce che i piani di emergenza consolari comuni sono lo strumento fondamentale per la preparazione alle crisi, insieme alle esercitazioni consolari annuali per testarli.
Un nuovo paragrafo impone agli Stati membri di offrire ai loro cittadini la possibilità di registrarsi presso le autorità nazionali competenti o di informarle in merito ai loro viaggi o periodi di soggiorno in paesi terzi. L'obiettivo è migliorare le informazioni disponibili sul numero stimato e sulla posizione dei cittadini dell'Unione presenti in un paese terzo ai fini della preparazione e della risposta alle crisi. Inoltre ciò renderebbe più facile contattare i cittadini colpiti da una situazione di crisi.
Infine gli Stati membri dovrebbero intervenire al fine di coordinare tempestivamente le modifiche ai loro consigli di viaggio, in particolare nel contesto di situazioni di crisi.
Articolo 13 bis: questo nuovo articolo si basa sull'articolo 13, paragrafi da 2 a 4, della direttiva (UE) 2015/637. Le disposizioni sulle "squadre d'intervento a livello di Unione", precedentemente contenute nell'articolo 13, paragrafo 2, sono ampliate in modo da affrontare la questione del possibile dispiegamento di squadre consolari comuni, cui gli Stati membri dovrebbero partecipare su base volontaria.
Articolo 13 ter: questo nuovo articolo consolida i diversi obblighi di notifica già presenti nella direttiva (UE) 2015/637. Inoltre gli Stati membri sarebbero tenuti a fornire un numero limitato di dati statistici per migliorare il monitoraggio della direttiva. Ove necessario tali dati dovrebbero essere forniti in un formato leggibile meccanicamente.
Articolo 13 quater: questo nuovo articolo prevede che gli Stati membri adottino misure per informare i cittadini del loro diritto alla tutela consolare, quale previsto dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE. A tal fine l'articolo elenca esempi di misure che potrebbero essere adottate in questo contesto, come l'inserimento della prima frase dell'articolo 23 TFUE sui passaporti nazionali, già indicato dalla raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione. I servizi della Commissione e il SEAE dovrebbero contribuire a tali sforzi.
Articolo 14: le norme sul rimborso delle spese per la tutela consolare sarebbero adattate in modo da prevedere che tali spese siano rimborsate direttamente dal cittadino assistito non rappresentato al momento della richiesta o in una fase successiva. Solo nel caso in cui tale rimborso non avvenga, lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe rivolgersi allo Stato membro di cittadinanza per ottenere il rimborso. Infine è aggiunto un paragrafo specifico per stabilire le norme sul rimborso dei costi sostenuti dalle delegazioni dell'Unione che prestano assistenza agli Stati membri.
Articolo 15: le modifiche di questo articolo garantiscono l'allineamento con le modifiche dell'articolo 14. Inoltre un nuovo paragrafo prevede che gli Stati membri che assistono i cittadini rappresentati in situazioni di crisi possano chiedere anche il rimborso dei costi, dal momento che potrebbe non essere possibile o concretamente fattibile distinguere i cittadini rappresentati da quelli non rappresentati in situazioni di crisi. In tal modo si ridurrebbe l'onere amministrativo derivante dall'applicazione di due procedure diverse. L'ultimo paragrafo è adattato per garantire che i rimborsi ai sensi della direttiva (UE) 2015/637 siano presi in considerazione nel determinare eventuali contributi del meccanismo unionale di protezione civile, in linea con le disposizioni finanziarie applicabili a tali contributi.
Articolo 15 bis: questo nuovo articolo riguarda la procedura di comitato applicabile all'adozione di atti di esecuzione conformemente all'articolo 13 ter, paragrafo 4, e all'articolo 14, paragrafo 6.
Articolo 16 bis: questo nuovo articolo contiene le norme applicabili al trattamento dei dati personali ai fini della tutela consolare, comprese, ove necessario per la natura del caso consolare, categorie particolari di dati personali e il trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, ad esempio per quanto riguarda l'organizzazione di voli di evacuazione.
Articolo 16 ter: questo nuovo articolo attua il diritto fondamentale a un ricorso effettivo nel contesto della tutela consolare.
Articolo 19: a questo articolo è aggiunto un nuovo paragrafo che prevede una valutazione della direttiva (UE) 2015/637 otto anni dopo il recepimento delle modifiche.
L'articolo 2 contiene le seguenti modifiche alla direttiva (UE) 2019/997:
Articolo 5: è adattato il riferimento alle disposizioni finanziarie della direttiva (UE) 2015/637 contenuto nell'articolo, dal momento che la presente proposta adatta la numerazione dei paragrafi nell'articolo 14 della direttiva (UE) 2015/637.
2023/0441 (CNS)
Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e la direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 23, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2015/637 del Consigliodà attuazione al diritto sancito dall'articolo 23, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e riaffermato dall'articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") stabilendo le misure di cooperazione e coordinamento necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati.
(2)Le crisi che inducono a presentare domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di frequenza e portata. La pandemia di COVID-19, la crisi in Afghanistan, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il conflitto in Sudan, i rimpatri da Israele e Gaza e altre crisi analoghe hanno configurato un contesto che ha permesso di individuare alcune carenze e di riflettere su come facilitare ulteriormente l'esercizio del diritto alla tutela consolare. Basandosi sugli insegnamenti tratti da queste esperienze, è opportuno chiarire e razionalizzare le norme e le procedure stabilite dalla direttiva (UE) 2015/637 al fine di semplificare le procedure per i cittadini e le autorità consolari, in modo da rendere più efficace la tutela consolare fornita ai cittadini dell'Unione non rappresentati, specialmente in situazioni di crisi. È opportuno utilizzare al meglio le risorse disponibili a livello di Stati membri e di Unione, tanto a livello locale nei paesi terzi quanto a livello delle capitali.
(3)Ai fini della direttiva (UE) 2015/637, per "cittadino non rappresentato" si intende qualsiasi cittadino avente la cittadinanza di uno Stato membro non rappresentato in un paese terzo. A norma della medesima direttiva, uno Stato membro non è rappresentato in un paese terzo se in tale paese non possiede un'ambasciata o un consolato stabiliti in modo permanente o se non vi possiede un'ambasciata, un consolato o un console onorario che sia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso. Dato che la direttiva (UE) 2015/637 non prevede criteri più dettagliati, le esperienze passate hanno dimostrato che può essere difficile stabilire se quest'ultimo criterio sia soddisfatto. Di conseguenza le autorità consolari possono ritenere erroneamente che i cittadini che le hanno interpellate siano rappresentati dallo Stato membro di cui hanno la cittadinanza, e rifiutare pertanto di accordare loro la tutela consolare.
(4)Al fine di migliorare la certezza del diritto per le autorità consolari e per i cittadini, è opportuno stabilire criteri più dettagliati per valutare se un cittadino dell'Unione debba essere considerato non rappresentato e quindi possa ricevere la tutela consolare dello Stato membro alle cui autorità consolari si è rivolto. Tali criteri dovrebbero essere sufficientemente flessibili e applicati alla luce delle circostanze locali, ad esempio la facilità di viaggiare o la situazione in termini di sicurezza nel paese terzo interessato. In tale contesto, l'accessibilità e la vicinanza dovrebbero rimanere fattori importanti da valutare.
(5)Come primo criterio, le autorità consolari dovrebbero considerare se sia difficile per i cittadini raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del loro Stato membro di cittadinanza, o essere raggiunti da questi, entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto della natura e dell'urgenza dell'assistenza richiesta e dei mezzi, in particolare delle risorse finanziarie, di cui dispongono. Ad esempio, poiché in caso di perdita dei documenti di viaggio occorre ottenere un documento di viaggio provvisorio dell'UE, un cittadino dovrebbe essere considerato in linea di principio non rappresentato se per raggiungere l'ambasciata o il consolato del suo Stato membro di cittadinanza è necessario un pernottamento o un viaggio aereo, in quanto non ci si può aspettare che viaggi in tali circostanze.
(6)È inoltre opportuno prendere in considerazione eventuali chiusure dell'ambasciata o del consolato dello Stato membro di cittadinanza, in particolare durante situazioni di crisi. Se l'ambasciata o il consolato presso cui il cittadino non rappresentato chiede tutela consolare non può confermare tempestivamente l'apertura o l'accessibilità dell'ambasciata o del consolato del suo Stato membro di cittadinanza, il cittadino dovrebbe essere considerato non rappresentato.
(7)La nozione di assenza di rappresentanza dovrebbe essere interpretata nell'ottica di garantire l'efficacia del diritto alla tutela consolare. Il cittadino dovrebbe essere considerato non rappresentato anche nel caso in cui il fatto di essere reindirizzato all'ambasciata o al consolato del suo Stato membro di cittadinanza rischi di compromettere la tutela consolare, specialmente qualora l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ambasciata o del consolato interpellato. Questa regola è importante specialmente nelle situazioni di crisi, in cui la mancanza di un'assistenza tempestiva potrebbe avere ripercussioni particolarmente negative sui cittadini.
(8)Dato che di solito i consoli onorari non offrono la stessa gamma di servizi delle ambasciate o dei consolati, la presenza di un console onorario dello Stato membro di cittadinanza dovrebbe essere presa in considerazione per determinare se un cittadino sia rappresentato o meno soltanto se l'assistenza da questi richiesta rientra nelle competenze del console onorario.
(9)I cittadini non rappresentati hanno il diritto chiedere tutela all'ambasciata o al consolato di qualsiasi Stato membro. Al tempo stesso, la direttiva (UE) 2015/637 offre agli Stati membri la possibilità di concludere accordi bilaterali per garantire una tutela efficace dei cittadini non rappresentati. Tali accordi, tuttavia, non sono una condizione preliminare per fornire tutela consolare ai cittadini non rappresentati. È opportuno chiarire che, nei casi in cui siano conclusi accordi di questo tipo, spetta alle autorità degli Stati membri interpellate, e non al cittadino interessato, trasferire la domanda all'ambasciata o al consolato competenti.
(10)Qualora una situazione di crisi dia luogo a un gran numero di domande di protezione consolare, le ambasciate e i consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato dovrebbero avere la possibilità di convenire una distribuzione delle domande in base alla capacità disponibile, in modo da utilizzarla al meglio. A tale scopo essi possono essere assistiti dalle delegazioni dell'Unione.
(11)Le domande non dovrebbero essere trasferite se ciò compromette la tutela consolare, in particolare nel caso in cui l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ambasciata o del consolato dello Stato membro interpellato. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, in caso di gravi emergenze mediche o di arresti che potrebbero essere arbitrari. È inoltre opportuno che i cittadini non rappresentati siano informati di tali trasferimenti.
(12)L'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/637 contiene un elenco non esaustivo delle situazioni più comuni in cui i cittadini dell'Unione non rappresentati possono chiedere assistenza consolare agli Stati membri rappresentati. Per motivi di chiarezza del diritto, è tuttavia opportuno precisare che i vari tipi di assistenza riguardano sia le evacuazioni, vale a dire il soccorso delle persone e il loro trasferimento dalle zone colpite da un'emergenza in un luogo sicuro, che può trovarsi nello stesso paese o in un altro paese terzo, sia i rimpatri, vale a dire il trasferimento delle persone nel territorio degli Stati membri.
(13)Nel fornire tutela consolare ai cittadini non rappresentati, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili, quali i minori non accompagnati, le donne in stato di gravidanza, le persone a mobilità ridotta, le persone con disabilità o le persone esposte a rischi di discriminazione per qualsiasi motivo, come quelli di cui all'articolo 21 della Carta.
(14)È necessario garantire un accesso ottimale alla giustizia per i cittadini dell'Unione vittime di reati nei paesi terzi, il che richiede un contatto e una cooperazione più stretti tra le autorità e le organizzazioni di sostegno dei paesi terzi, da un lato, e le autorità consolari e le organizzazioni di sostegno degli Stati membri, dall'altro.
(15)Per motivi di chiarezza del diritto, è opportuno aggiornare il riferimento ai documenti di viaggio provvisori a seguito dell'adozione della direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio.
(16)Laddove opportuno e necessario per fornire tutela consolare, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di coinvolgere nelle loro misure di coordinamento e cooperazione il loro personale militare e di sicurezza, i consoli onorari, le organizzazioni internazionali o le autorità diplomatiche e consolari di paesi terzi. Tale coinvolgimento può essere particolarmente importante nelle situazioni di crisi.
(17)I recenti avvenimenti hanno evidenziato l'importante contributo apportato dalle delegazioni dell'Unione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, all'attuazione del diritto alla tutela consolare. Ciò è avvenuto specialmente nei paesi terzi in cui sono rappresentati pochi Stati membri, nelle situazioni di crisi e per quanto riguarda lo scambio di informazioni. In tale contesto è opportuno chiarire il ruolo di sostegno svolto dalle delegazioni dell'Unione nell'attuazione del diritto alla tutela consolare. Per motivi di coerenza e continuità operativa, è opportuno che le delegazioni dell'Unione presiedano normalmente le riunioni di cooperazione consolare locale e guidino l'elaborazione e l'approvazione di piani di emergenza consolari comuni. Al fine di garantire il coordinamento e l'efficace tutela dei cittadini non rappresentati, le delegazioni dell'Unione dovrebbero inoltre partecipare al coordinamento della risposta alle crisi in stretta cooperazione con gli Stati membri.
(18)La direttiva (UE) 2015/637 stabilisce le modalità pratiche con cui le delegazioni dell'Unione possono contribuire all'attuazione del diritto alla tutela consolare conformemente all'articolo 35 del trattato sull'Unione europea (TUE). Le delegazioni dell'Unione dovrebbero assistere gli Stati membri nella loro funzione di tutela consolare dei cittadini non rappresentati su richiesta degli Stati membri e su base neutra dal punto di vista delle risorse, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 10, della decisione 2010/427/UE del Consiglio. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere alle delegazioni dell'Unione di esercitare specifiche funzioni di assistenza consolare, comprese quelle di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/637. Per poter svolgere i loro compiti di sostegno, le delegazioni dell'Unione dovrebbero ricevere tutte le informazioni pertinenti dallo Stato membro che presta assistenza o, se del caso, dallo Stato membro di cittadinanza.
(19)Per garantire la preparazione a eventuali crisi consolari che rendano necessario prestare assistenza ai cittadini non rappresentati, è opportuno che la cooperazione consolare locale tra gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi comprenda scambi su questioni rilevanti per tali cittadini, quali la loro sicurezza e protezione, l'istituzione di piani di emergenza consolari comuni e l'organizzazione di esercitazioni consolari. In tale contesto può essere particolarmente importante che le autorità consolari degli Stati membri non rappresentati partecipino alla cooperazione consolare locale nel coordinamento della preparazione e della risposta alle crisi a livello consolare.
(20)La preparazione alle crisi a livello consolare è una condizione essenziale per garantire una risposta efficace a tali crisi. È quindi opportuno che gli Stati membri, sostenuti dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), provvedano affinché in tutti i paesi terzi siano discusse e attuate misure adeguate di preparazione consolare per la tutela dei cittadini non rappresentati.
(21)Le crisi passate hanno dimostrato l'importanza della pianificazione di emergenza e l'utilità dei piani di emergenza consolari comuni, noti come "quadri comuni dell'UE in materia di preparazione alle crisi a livello consolare", nei paesi terzi, con la partecipazione delle autorità diplomatiche e consolari di tutti gli Stati membri, nonché della delegazione locale dell'Unione. Tali piani dovrebbero essere adattati alle circostanze locali, dovrebbero stabilire una ripartizione chiara delle responsabilità tra gli Stati membri rappresentati e non rappresentati e la delegazione dell'Unione, e dovrebbero comprendere una serie di procedure e attività da svolgere a livello locale in caso di crisi, con particolare attenzione alla tutela consolare dei cittadini non rappresentati.
(22)È opportuno rafforzare l'efficacia delle attuali misure di coordinamento stabilite dalla direttiva (UE) 2015/637 rendendo obbligatori la preparazione e l'aggiornamento annuale di piani di emergenza consolari comuni per tutti i paesi terzi, il cui livello di dettaglio possa tuttavia variare a seconda delle circostanze locali. A tale scopo è opportuno definire gli elementi essenziali di tali piani, quali un'analisi della situazione consolare nel paese terzo interessato, compresa una valutazione dei rischi relativi agli scenari più plausibili che possono riguardare i cittadini non rappresentati, le misure di preparazione alle crisi a livello consolare, la comunicazione nell'ambito della cooperazione consolare locale e con i cittadini dell'Unione e la cooperazione con le autorità locali e i paesi terzi interessati.
(23)I piani di emergenza consolari comuni dovrebbero anche tenere conto, se del caso, dei ruoli e delle responsabilità degli Stati guida, vale a dire degli Stati membri rappresentati in un determinato paese terzo che sono incaricati del coordinamento e della conduzione delle operazioni di assistenza ai cittadini non rappresentati durante le crisi, al fine di garantire un efficace coordinamento dell'assistenza consolare. Per verificare che i piani di emergenza consolari comuni rimangano pertinenti, è opportuno inoltre valutarli a scadenza annuale nel contesto delle esercitazioni consolari. Allo stesso tempo, i piani di emergenza consolari comuni non dovrebbero essere intesi come sostitutivi dei piani nazionali di crisi esistenti negli Stati membri o tali da incidere sulla loro responsabilità di fornire assistenza consolare ai loro cittadini.
(24)Conoscere il presunto numero dei cittadini dell'Unione presenti in un paese terzo e il luogo in cui si trovano è fondamentale per elaborare un piano di emergenza consolare comune, specialmente qualora si renda necessaria un'evacuazione o un rimpatrio. È inoltre opportuno che in caso di crisi i cittadini dell'Unione possano ricevere informazioni pertinenti dal loro Stato membro di cittadinanza. È quindi importante che gli Stati membri diano ai loro cittadini la possibilità di registrarsi presso le autorità nazionali competenti o di informarle, con mezzi e strumenti appropriati, in merito ai loro viaggi o periodi di soggiorno in paesi terzi. A tale scopo è opportuno che gli Stati membri stabiliscano, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali, le categorie di dati personali richiesti e i termini di conservazione di tali dati.
(25)I consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, permettono ai viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è rappresentato. Anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è opportuno che essi si coordinino a tale proposito, soprattutto nel contesto di situazioni di crisi, in modo da fornire, per quanto possibile, un livello di consulenza coerente. Potrebbe essere stabilita, fra l'altro, una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio, utilizzando la piattaforma sicura del SEAE. Quando gli Stati membri prevedono di modificare il livello dei loro consigli di viaggio, dovrebbero se possibile coordinarsi in una fase precoce.
(26)Per una risposta efficace alle crisi è essenziale un coordinamento efficiente. Per garantire tale coordinamento, gli Stati membri dovrebbero essere sostenuti dal Centro di risposta alle crisi del SEAE e dal Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione. Nei casi che richiedono evacuazioni è particolarmente importante che l'Unione risponda alle crisi in modo coordinato, per fornire in modo efficiente il sostegno disponibile e utilizzare al meglio le capacità di evacuazione disponibili. È quindi opportuno condividere tempestivamente le informazioni su tali capacità, anche in occasione di operazioni di soccorso ed evacuazione che utilizzino mezzi militari.
(27)La pandemia di COVID-19 ha evidenziato la necessità che gli Stati membri collaborino e si sostengano reciprocamente nell'ambito di squadre multidisciplinari di risposta alle crisi, denominate squadre consolari comuni. Inviare una squadra consolare comune in un paese terzo in situazioni di crisi può essere fondamentale per evitare che le autorità consolari degli Stati membri rappresentati siano sovraccaricate dalle esigenze della situazione.
(28)Le squadre consolari comuni dovrebbero basarsi sui principi della partecipazione volontaria, della solidarietà con gli Stati membri rappresentati, della parità per quanto riguarda le decisioni sulle strutture di lavoro interne, della semplicità nella composizione delle squadre, della ripartizione dei costi (ciascuno Stato membro, istituzione o organo dell'Unione dovrebbe sostenere i propri costi operativi), della flessibilità, della visibilità della risposta coordinata dell'Unione e dell'apertura nei confronti dei paesi terzi interessati.
(29)Per sfruttare al meglio le capacità disponibili in situazioni di crisi, è opportuno che l'invio delle squadre consolari comuni sia effettuato in sinergia con altre misure di risposta alle crisi, ad esempio usando i voli di rimpatrio in partenza o i voli che trasportano assistenza umanitaria.
(30)Per aiutare i cittadini dell'Unione in caso di necessità è importante fornire loro informazioni affidabili su come avvalersi dell'assistenza consolare nei paesi terzi. I servizi della Commissione e il SEAE dovrebbero contribuire a tale obiettivo diffondendo le informazioni pertinenti, comprese quelle che gli Stati membri devono trasmettere attraverso le loro reti consolari e sui paesi terzi con cui hanno concluso accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità in materia di tutela consolare dei cittadini non rappresentati. È opportuno che tali informazioni siano fornite in un formato leggibile meccanicamente in modo da facilitarne il trattamento.
(31)Gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti aggiuntivi per contribuire ulteriormente a sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito al loro diritto alla tutela consolare, tenendo conto anche delle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Dati i costi limitati che comporta per gli Stati membri, una soluzione possibile consisterebbe nel riprodurre il testo dell'articolo 23 TFUE nei passaporti rilasciati dagli Stati membri al fine di sensibilizzare i cittadini in merito al diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari, come già indicato dalla raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione. Gli Stati membri potrebbero inoltre fornire informazioni sul diritto alla tutela consolare di cui godono i cittadini non rappresentati nei consigli di viaggio e nelle campagne relative all'assistenza consolare. Potrebbero inoltre cooperare con i prestatori di servizi di trasporto passeggeri e con i nodi di trasporto che offrono viaggi verso paesi terzi, ad esempio invitandoli ad aggiungere informazioni sul diritto alla tutela consolare nel materiale informativo messo a disposizione dei clienti.
(32)È opportuno adattare le disposizioni finanziarie della direttiva (UE) 2015/637 per semplificare i rimborsi e continuare a garantire la ripartizione degli oneri finanziari. In particolare, per evitare l'onere amministrativo derivante dalla richiesta di rimborsi allo Stato membro di cittadinanza, i cittadini non rappresentati dovrebbero poter rimborsare direttamente i costi del servizio fornito dallo Stato membro che presta assistenza, e questo alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a rinunciare alla riscossione di tali costi. Poiché in alcune situazioni i cittadini non rappresentati potrebbero non essere in grado di pagare al momento della richiesta di assistenza, specialmente se hanno subito furti di denaro contante e dei mezzi per accedere ai loro conti, occorre prevedere che le autorità consolari dello Stato membro che presta assistenza possano chiedere loro di firmare una promessa di restituzione. Sulla base di tale promessa, le autorità dello Stato membro che fornisce assistenza possono chiedere il rimborso dei costi una volta trascorse quattro settimane dalla prestazione.
(33)Se il cittadino non provvede direttamente a rimborsare i costi, né immediatamente al momento della presentazione della richiesta né in una fase successiva, ossia quando lo Stato membro che ha prestato assistenza richiede il rimborso sulla base della promessa di restituzione, quest'ultimo dovrebbe avere facoltà di chiedere il rimborso allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato. Per evitare di dover far fronte a domande di rimborso dopo lunghi periodi, allo Stato membro che presta assistenza e allo Stato membro di cittadinanza dovrebbe essere concesso un termine ragionevole per presentare, rispettivamente, la richiesta e il rimborso.
(34)È opportuno che gli Stati membri rimborsino le delegazioni dell'Unione per l'assistenza prestata nella tutela consolare dei cittadini non rappresentati, affinché tale assistenza sia fornita su base neutra dal punto di vista delle risorse come previsto dall'articolo 5, paragrafo 10, della decisione 2010/427/UE.
(35)I moduli di cui agli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/637 sono obsoleti e dovrebbero pertanto essere soppressi. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri il cui diritto nazionale prevede attualmente l'uso di tali moduli di continuare a utilizzarli dopo l'adozione della presente direttiva.
(36)Nel prestare assistenza in situazioni di crisi, la distinzione tra cittadini non rappresentati e cittadini rappresentati può risultare impossibile o impraticabile, e la prestazione di assistenza a persone non rappresentate può richiedere o implicare un'assistenza a cittadini dell'Unione che potrebbero anche essere rappresentati. È opportuno chiarire che, in tali situazioni, le disposizioni della direttiva (UE) 2015/637 relative al rimborso delle spese dovrebbero applicarsi anche alla tutela consolare fornita dallo Stato membro che presta assistenza ai cittadini rappresentati di un altro Stato membro. Ciò dovrebbe evitare l'esistenza di due procedure di rimborso distinte a seconda che il cittadino assistito debba essere considerato rappresentato o meno.
(37)In caso di ricorso al meccanismo unionale di protezione civile per fornire il supporto della protezione civile all'assistenza consolare ai cittadini dell'Unione che si trovano in paesi terzi colpiti da catastrofi, conformemente all'articolo 16, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si applicano le disposizioni finanziarie di tale decisione. In particolare, gli Stati membri che chiedono e ottengono assistenza finanziaria sono tenuti a informare la Commissione dei contributi finanziari raccolti da altre fonti, compresi gli Stati membri e i cittadini assistiti, e a garantire di non ricevere doppi finanziamenti da altre fonti.
(38)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il formato leggibile meccanicamente che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere le informazioni e i moduli da usare nel contesto delle procedure finanziarie, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(39)La tutela consolare dei cittadini non rappresentati esige il trattamento di dati personali necessari a verificare l'identità della persona che chiede tutela consolare, alla cooperazione e al coordinamento tra le autorità dello Stato membro che presta assistenza e dello Stato membro di cittadinanza, alla prestazione dell'assistenza richiesta, al trattamento delle domande di rimborso finanziario e allo scambio delle pertinenti informazioni di contatto. Qualsiasi trattamento di dati personali da parte degli Stati membri dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi i principi di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati. Analogamente, il trattamento di dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe essere conforme alle norme stabilite in tale regolamento.
(40)Dato che i compiti consolari possono variare in modo significativo e riguardare situazioni sensibili quali l'arresto, la detenzione, le lesioni o il fatto di essere vittima di un reato, è necessario disporre che le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi pertinenti dell'Unione abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie per fornire tutela consolare ai cittadini dell'Unione, compresi i dati personali, e possano scambiarsi tali informazioni. In tale contesto, è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri e, qualora forniscano sostegno, le istituzioni e gli organi dell'Unione, abbiano facoltà di trattare categorie particolari di dati personali ove ciò sia strettamente necessario per fornire tutela consolare alla persona interessata. Tra tali dati dovrebbero essere compresi quelli sanitari, che possono dover essere trattati per fornire tutela consolare a un cittadino non rappresentato gravemente ferito o gravemente ammalato. Le immagini del volto delle persone devono essere trattate specialmente nei casi in cui occorra rilasciare un documento di viaggio provvisorio dell'UE. La prestazione di assistenza a un cittadino non rappresentato, anche per difendere un diritto in sede giudiziaria, può inoltre richiedere eccezionalmente il trattamento di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, o di dati relativi all'orientamento sessuale. In alcuni casi l'assistenza consolare può richiedere anche il trattamento di dati genetici, ad esempio in caso di incidenti gravi che richiedono l'identificazione univoca di una persona incapace o per l'accertamento della paternità. Infine, nei casi consolari connessi all'arresto o alla detenzione le autorità competenti potrebbero dover trattare dati personali relativi a condanne penali e a reati.
(41)Nel trattare tali categorie particolari di dati personali, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero disporre misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi degli interessati. Le misure dovrebbero comprendere, se possibile, la cifratura di tali dati personali e l'apposita attribuzione di diritti di accesso al personale addetto ai tipi specificati di categorie particolari di dati personali.
(42)Qualora la tutela consolare richieda il trasferimento di dati personali dei cittadini dell'Unione verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, quali le Nazioni Unite, che collaborano alle misure di risposta alle crisi, il trasferimento dovrebbe essere conforme al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.
(43)È necessario specificare ulteriormente le garanzie applicabili ai dati personali trattati, quali il termine massimo di conservazione dei dati personali raccolti. Onde assicurare la riscossione dei diritti applicabili, è necessario un termine massimo di conservazione di 12 mesi per lo Stato membro o le istituzioni e gli organi dell'Unione che prestano assistenza e di 24 mesi per lo Stato membro di cittadinanza. È necessario applicare un termine di conservazione più lungo allo Stato membro di cittadinanza anche per evitare eventuali abusi o altre attività fraudolente, specialmente da parte di persone che chiedono ripetutamente tutela consolare e tentano di nascondere tale comportamento rivolgendosi alle autorità consolari di più Stati membri. Infine, i dati personali che riguardano i dati di contatto di funzionari pubblici quali i consoli onorari dovrebbero essere conservati per tutto il tempo in cui la persona rimane il punto di contatto pertinente. La cancellazione dei dati personali dei richiedenti non dovrebbe incidere sulla capacità degli Stati membri di monitorare l'applicazione della presente direttiva.
(44)Ai sensi dell'articolo 47 della Carta, ogni persona i cui diritti garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo. Per attuare questo diritto fondamentale nel contesto della tutela consolare, è opportuno aggiungere alla direttiva (UE) 2015/637 una disposizione sui mezzi di ricorso.
(45)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2015/637.
(46)Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di adeguare le norme vigenti a livello di Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(47)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
(48)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il XXXX,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva (UE) 2015/637 è così modificata:
(1)gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 6
Assenza di rappresentanza
1.Ai fini della presente direttiva, uno Stato membro non è rappresentato in un paese terzo se in tale paese non possiede un'ambasciata o un consolato stabiliti in modo permanente o se non vi possiede un'ambasciata o un consolato che sia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso.
2.Per determinare se uno Stato membro non possiede un'ambasciata o un consolato che sia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, l'ambasciata o il consolato a cui il cittadino non rappresentato chiede tutela consolare tiene conto dei seguenti criteri, alla luce delle circostanze locali:
(a)la difficoltà per il cittadino interessato di raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del suo Stato membro di cittadinanza, o essere raggiunto da questi, entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto della natura e dell'urgenza dell'assistenza richiesta e dei mezzi di cui dispone;
(b)eventuali chiusure dell'ambasciata o del consolato dello Stato membro di cittadinanza, compresa l'impossibilità di confermare, entro un periodo di tempo ragionevole, se siano operativi e accessibili;
(c)il rischio che la tutela consolare sia compromessa se il cittadino è reindirizzato all'ambasciata o al consolato del suo Stato membro di cittadinanza, in particolare nel caso in cui l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ambasciata o del consolato a cui il cittadino si è rivolto.
3.Al fine di determinare, conformemente al paragrafo 2, se uno Stato membro possiede un'ambasciata o un consolato in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, la presenza di un console onorario dello Stato membro di cittadinanza del cittadino può essere presa in considerazione solo qualora l'assistenza richiesta dal cittadino rientri nelle competenze del console onorario.
Articolo 7
Accesso alla tutela consolare e altri accordi
1.I cittadini non rappresentati hanno il diritto chiedere tutela all'ambasciata o al consolato di qualsiasi Stato membro.
2.Fatto salvo l'articolo 2, uno Stato membro può rappresentare un altro Stato membro in modo permanente e le ambasciate e i consolati degli Stati membri possono, ove considerato necessario, concludere accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità di fornire tutela consolare a cittadini non rappresentati.
In tali casi, un'ambasciata o un consolato a cui il cittadino non rappresentato chiede tutela consolare e che non sono designati quali competenti conformemente allo specifico accordo esistente trasferiscono la domanda del cittadino all'ambasciata o al consolato pertinenti, a meno che la tutela consolare possa risultare così compromessa, in particolare nel caso in cui l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ambasciata o del consolato a cui il cittadino si è rivolto.
3.Qualora una situazione di crisi dia luogo a un gran numero di domande di protezione consolare, le ambasciate e i consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato possono, con il sostegno della delegazione dell'Unione, convenire di distribuire le domande in base alle capacità disponibili, a meno che la tutela consolare possa risultare così compromessa, in particolare nel caso in cui l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ambasciata o del consolato a cui i cittadini si sono rivolti. Tale distribuzione può anche essere concordata preventivamente nel contesto di un piano di emergenza consolare comune di cui all'articolo 13 e può derogare agli accordi pratici conclusi conformemente al paragrafo 2.
4.I cittadini non rappresentati che chiedono tutela ai sensi del paragrafo 1 sono informati di eventuali trasferimenti a norma dei paragrafi 2 o 3.";
(2)all'articolo 9, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
"e) qualora il richiedente necessiti di aiuto, di essere evacuato e di essere rimpatriato in caso di emergenza;
f) qualora il richiedente necessiti di un documento di viaggio provvisorio dell'UE di cui alla direttiva (UE) 2019/997*.
___
*
Direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio, del 18 giugno 2019, che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC (GU L 163 del 20.6.2019, pag. 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/997/oj
).";
(3)l'articolo 10 è così modificato:
(a)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli Stati membri notificano al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), tramite il suo sito Internet sicuro, il punto o i punti di contatto pertinenti nei Ministeri degli affari esteri.";
(b)è aggiunto il seguente paragrafo 5:
"5. Laddove opportuno e necessario per fornire tutela consolare, gli Stati membri possono coinvolgere nelle loro misure di coordinamento e cooperazione anche i loro consoli onorari e il loro personale militare e di sicurezza, organizzazioni internazionali o autorità diplomatiche e consolari di paesi terzi.";
(4)gli articoli 11, 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 11
Ruolo delle delegazioni dell'Unione
1. Le delegazioni dell'Unione cooperano e si coordinano strettamente con le ambasciate e i consolati degli Stati membri per contribuire alla cooperazione consolare locale, alla preparazione alle crisi e alla risposta alle crisi, in particolare:
(a)fornendo il sostegno logistico disponibile, compresi uffici e strutture organizzative, quali alloggi temporanei per il personale consolare e per le squadre consolari comuni di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2;
(b)facilitando lo scambio di informazioni tra le ambasciate e i consolati degli Stati membri;
(c)facilitando, se del caso, lo scambio di informazioni con le autorità locali, le autorità diplomatiche e consolari dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
(d)mettendo a disposizione informazioni generali sull'assistenza a cui potrebbero avere diritto i cittadini non rappresentati, in particolare sugli accordi pratici convenuti, ove applicabile;
(e)presiedendo le riunioni di cooperazione consolare locale di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
(f)coordinando l'elaborazione e l'approvazione dei piani di emergenza consolari comuni di cui all'articolo 13;
(g)partecipando ad attività di risposta alle crisi conformemente all'articolo 13 bis, fornendo anche sostegno allo Stato guida ove pertinente e opportuno.
2. Le delegazioni dell'Unione assistono gli Stati membri nella tutela consolare dei cittadini non rappresentati conformemente all'articolo 5, paragrafo 10, della decisione 2010/427/UE. Tale sostegno può comprendere lo svolgimento, su richiesta e per conto degli Stati membri, di specifiche funzioni di assistenza consolare. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza forniscono alla delegazione dell'Unione tutte le informazioni sul caso in questione.
Articolo 12
Cooperazione consolare locale
1.Le autorità consolari degli Stati membri e la delegazione dell'Unione avviano una cooperazione consolare locale all'interno di ciascun paese terzo.
2. Le riunioni di cooperazione consolare locale comprendono scambi regolari su quanto segue:
(a)la sicurezza e protezione dei cittadini dell'Unione e altre questioni per essi rilevanti;
(b)l'avvio di iniziative consolari congiunte e la loro comunicazione alle autorità dei paesi terzi, se del caso;
(c)l'avvio, l'approvazione e il riesame dei piani di emergenza consolari comuni di cui all'articolo 13;
(d)l'organizzazione di esercitazioni consolari comuni;
(e)gli accordi pratici di cui all'articolo 7, paragrafo 2, per garantire che i cittadini non rappresentati siano tutelati efficacemente nel paese terzo in questione.
3. Salvo altrimenti concordato delle autorità consolari degli Stati membri, la presidenza è assunta da un rappresentante della delegazione dell'Unione. Qualora nessuna delegazione dell'Unione sia presente, le riunioni sono presiedute da un rappresentante di uno Stato membro.
Articolo 13
Preparazione alle crisi
1. Nel contesto della cooperazione consolare locale di cui all'articolo 12, gli Stati membri e il SEAE istituiscono e concordano un piano di emergenza consolare comune per ciascun paese terzo. Il piano di emergenza consolare comune è aggiornato annualmente e contiene:
(a)un'analisi della situazione consolare nel paese, compresa una panoramica delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri, il numero stimato dei cittadini dell'Unione e la loro posizione, e una valutazione del rischio relativa agli scenari più plausibili che possono riguardare i cittadini dell'Unione;
(b)accordi consolari comuni di preparazione alle crisi, comprendenti canali di comunicazione e contatti nell'ambito della cooperazione consolare locale e con le autorità locali e i paesi terzi interessati;
(c)accordi consolari comuni di risposta alle crisi, comprendenti processi di condivisione delle informazioni e comunicazione nell'ambito della cooperazione consolare locale e con i cittadini dell'Unione, riunioni di crisi, cooperazione con le autorità locali e i paesi terzi interessati e interventi di crisi e post-crisi;
(d)se uno Stato membro assume il ruolo di Stato guida in un determinato paese terzo conformemente all'articolo 13 bis, paragrafo 3, una descrizione delle sue competenze;
(e)altre informazioni pertinenti.
2.Ove presenti, le delegazioni dell'Unione coordinano l'elaborazione e l'approvazione dei piani di emergenza consolari comuni, sulla base dei contributi delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato e delle autorità consolari degli Stati membri non rappresentati. I piani di emergenza consolari comuni sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri, del SEAE e dei servizi della Commissione.
Nei paesi terzi in cui non è presente alcuna delegazione dell'Unione, il coordinamento è esercitato dal presidente della cooperazione consolare locale designato conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, con il sostegno del SEAE.
3.Gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione effettuano ogni anno esercitazioni consolari per aggiornare e migliorare la preparazione e la risposta consolari comuni alle crisi.
4.Gli Stati membri offrono ai loro cittadini, in conformità del diritto nazionale, la possibilità di registrarsi presso le autorità nazionali competenti o di informarle, con mezzi e strumenti appropriati, in merito ai loro viaggi o periodi di soggiorno in paesi terzi.
5.Gli Stati membri si scambiano informazioni sulle modifiche apportate ai loro consigli di viaggio ai cittadini in una fase precoce, in particolare in situazioni di crisi, e si adoperano per garantire la coerenza del livello dei consigli di viaggio forniti.";
(5)al capo 2 è inserito l'articolo 13 bis seguente:
"Articolo 13 bis
Risposta alle crisi
1.In caso di crisi, l'Unione e gli Stati membri cooperano strettamente per garantire l'assistenza efficace dei cittadini non rappresentati. Ove possibile si informano reciprocamente, in tempo utile, delle capacità di evacuazione disponibili, anche in caso di operazioni che utilizzano mezzi militari.
2.Se necessario, gli Stati membri possono ricevere sostegno da squadre consolari comuni composte da esperti degli Stati membri, in particolare degli Stati membri non rappresentati nel paese terzo colpito dalla crisi, del SEAE e dei servizi della Commissione. Le squadre consolari comuni sono disponibili per un invio rapido nei paesi terzi colpiti da una crisi consolare. La partecipazione alle squadre consolari comuni è volontaria.
3.Ove applicabile, lo Stato guida oppure lo Stato membro o gli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza provvedono a coordinare tutte le operazioni di sostegno ai cittadini non rappresentati con l'appoggio degli altri Stati membri interessati, della delegazione dell'Unione e dell'amministrazione centrale del SEAE. Gli Stati membri forniscono allo Stato guida o allo Stato membro o agli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza tutte le informazioni pertinenti sui loro cittadini non rappresentati presenti in una situazione di crisi.
4.Nel fornire assistenza gli Stati membri possono, se opportuno, chiedere il sostegno di strumenti dell'Unione quali le strutture di gestione delle crisi del SEAE e del suo Centro di risposta alle crisi e, tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze istituito dall'articolo 7 della decisione n. 1313/2013/UE, del meccanismo unionale di protezione civile.";
(6) è inserito il seguente capo 2 bis:
"CAPO 2 bis
INFORMAZIONI
Articolo 13 ter
Comunicazione e diffusione delle informazioni
1.Almeno una volta all'anno gli Stati membri forniscono alla Commissione e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza le informazioni seguenti:
(a)gli elenchi aggiornati dei contatti per le loro reti consolari;
(b)gli elenchi dei paesi terzi in cui sono rappresentati da un altro Stato membro o in cui rappresentano un altro Stato membro in modo permanente conformemente all'articolo 7, paragrafo 2;
(c)gli accordi pratici conclusi conformemente all'articolo 7, paragrafo 2;
(d)il numero di cittadini non rappresentati che hanno ricevuto la tutela consolare di cui all'articolo 2 nel corso dell'anno precedente, ripartito per cittadinanza e per paese terzo;
(e)il numero di domande di rimborso presentate e ricevute conformemente agli articoli 14 e 15 nel corso dell'anno precedente.
Qualora uno Stato membro abbia deciso, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, che la presente direttiva sia applicata alla tutela consolare fornita dai consoli onorari, l'elenco di cui alla lettera a) comprende i consoli onorari nonché informazioni sulla portata della competenza dei consoli onorari a fornire tutela in un determinato caso, in particolare sulla loro eventuale competenza a rilasciare documenti di viaggio provvisori dell'UE.
2.Gli Stati membri, i servizi della Commissione e il SEAE rendono pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in modo tale da garantire la coerenza delle informazioni fornite.
3.Su richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 in un formato leggibile meccanicamente.
4.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono lo specifico formato leggibile meccanicamente in cui devono essere fornite le informazioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2.
Articolo 13 quater
Informazioni destinate ai cittadini dell'Unione
1.Gli Stati membri adottano misure per informare i loro cittadini del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE. Tra tali misure possono figurare, in particolare:
(a)l'inserimento della prima frase dell'articolo 23 TFUE sui passaporti nazionali;
(b)l'inserimento di informazioni sul diritto alla tutela consolare nei consigli di viaggio e nelle campagne relative alla tutela consolare;
(c)la collaborazione a campagne di informazione con i prestatori di servizi di trasporto passeggeri e i nodi di trasporto che offrono viaggi verso paesi terzi.
2.I servizi della Commissione e il SEAE contribuiscono a informare i cittadini dell'Unione in merito al loro diritto alla tutela consolare.";
(7)gli articoli 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 14
Norme generali
1.I costi della tutela consolare addebitati da uno Stato membro che presta assistenza a cittadini non rappresentati sono pari a quelli che addebiterebbe ai propri cittadini.
2.Se un cittadino non rappresentato non è in grado di pagare i costi di cui al paragrafo 1 allo Stato membro che presta assistenza al momento della presentazione della domanda di assistenza, lo Stato membro che presta assistenza può chiedergli di firmare una promessa di restituzione. Su tale base, lo Stato membro che presta assistenza può chiedere al cittadino non rappresentato di rimborsare tali costi una volta trascorse quattro settimane dalla prestazione.
L'impossibilità di rimborsare i costi di cui al paragrafo 1 quando presenta una domanda di assistenza non pregiudica il diritto del cittadino non rappresentato di ricevere tutela consolare.
3.Se un cittadino non rappresentato al quale è stata fornita tutela consolare non rimborsa i costi di cui al paragrafo 1, né al momento della presentazione di una domanda di assistenza né quando è stato invitato a farlo dallo Stato membro che presta assistenza conformemente al paragrafo 2, quest'ultimo può, entro 12 mesi dalla data della firma della promessa di restituzione di cui al paragrafo 2, chiedere il rimborso dei costi allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato.
Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato rimborsa tali costi entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi dalla data della richiesta. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato può chiedere al cittadino non rappresentato interessato di rimborsare tali costi.
4.Nel caso in cui la tutela consolare fornita a un cittadino non rappresentato comporti per le autorità diplomatiche o consolari spese di viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate ma essenziali e giustificate, lo Stato membro che presta assistenza può, entro 12 mesi dalla fornitura di assistenza, chiedere il rimborso di tali costi allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato, che provvede al rimborso entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi.
5.Gli Stati membri rimborsano alle delegazioni dell'Unione i costi del sostegno fornito per la tutela consolare dei cittadini non rappresentati. In tal caso, il rimborso dei costi da parte dello Stato membro di cittadinanza garantisce che il sostegno fornito dalle delegazioni dell'Unione sia neutro dal punto di vista delle risorse.
6.La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i moduli standard da utilizzare per la promessa di restituzione di cui al paragrafo 2 e per il rimborso dei costi da parte dello Stato membro di cittadinanza di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2.
Articolo 15
Procedura semplificata nelle situazioni di crisi
1.In situazioni di crisi, e a meno che i costi del sostegno fornito non siano già stati rimborsati direttamente dal cittadino non rappresentato, lo Stato membro che presta assistenza può chiedere il rimborso dei costi allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato anche se quest'ultimo non ha firmato una promessa di restituzione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2. Ciò non impedisce allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato di chiedere il rimborso al cittadino non rappresentato interessato in base alle norme nazionali.
2.Lo Stato membro che presta assistenza può chiedere allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato di rimborsare i costi di cui al paragrafo 1 secondo un criterio pro quota, dividendo l'importo totale degli effettivi costi sostenuti per il numero di cittadini assistiti.
3.Se nelle situazioni di crisi di cui al paragrafo 1 risulta impossibile o impraticabile distinguere tra i cittadini rappresentati e quelli non rappresentati e se la possibilità di fornire assistenza ai cittadini non rappresentati richiede o implica un'assistenza a cittadini che potrebbero anche essere rappresentati, la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica anche alla tutela consolare fornita dallo Stato membro che presta assistenza ai cittadini rappresentati di un altro Stato membro in situazioni di crisi.
4.I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche alle situazioni in cui una delegazione dell'Unione ha aiutato uno Stato membro a fornire tutela consolare. In tal caso, il rimborso dei costi da parte dello Stato membro di cittadinanza garantisce che il sostegno fornito dalle delegazioni dell'Unione sia neutro dal punto di vista delle risorse.
5. I rimborsi richiesti a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 sono presi in considerazione nel determinare eventuali contributi del meccanismo unionale di protezione civile, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE, per fornire sostegno di protezione civile all'assistenza consolare ai cittadini dell'Unione che si trovano in paesi terzi colpiti da catastrofi.";
(8)al capo 4 è inserito l'articolo 15 bis seguente:
"Articolo 15 bis
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
____________
*
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13,
ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj
).
(9)sono inseriti gli articoli 16 bis e 16 ter seguenti:
Articolo 16 bis
Protezione dei dati personali
1.Ai fini della presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri trattano i dati personali unicamente per:
(a)trasmettere una domanda di tutela consolare conformemente all'articolo 3 o all'articolo 7;
(b)verificare l'identità di una persona che chiede tutela consolare conformemente all'articolo 8;
(c)fornire a tale persona tutela consolare, in particolare i tipi di assistenza di cui all'articolo 9;
(d)cooperare, coordinarsi e fornire sostegno conformemente all'articolo 10, all'articolo 11, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 13 bis;
(e)trasmettere le informazioni di contatto di cui all'articolo 10, paragrafo 4, e all'articolo 13 ter, paragrafo 1;
(f)trattare le domande di rimborso finanziario relative alla tutela consolare fornita conformemente all'articolo 14 e all'articolo 15.
2.Il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio* ai fini della presente direttiva è effettuato solo se necessario per eseguire i compiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11, all'articolo 13 e all'articolo 13 bis, per trattare le informazioni ricevute conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, e all'articolo 13 ter, paragrafo 1, o per trattare le domande di rimborso finanziario conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafo 4.
3.Nel trattare i dati personali conformemente ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione sono considerati, nell'ambito delle rispettive attività a norma della presente direttiva, il titolare del trattamento di cui, rispettivamente, all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio** e all'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725.
4.I dati personali trattati conformemente ai paragrafi 1 e 2 sono limitati a quanto necessario per svolgere i compiti ivi indicati, ad esempio in relazione all'identità della persona che necessita di tutela consolare e alle circostanze del caso consolare.
5.Le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione possono trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale o dati personali relativi a condanne penali e a reati commessi da una persona che necessita di tutela consolare, se strettamente necessario per eseguire i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10, all'articolo 11 e all'articolo 13 bis in relazione a tale persona.
6.Nel trattare i dati personali di cui al paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dispongono misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi degli interessati. Introducono inoltre politiche interne e adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per impedire l'accesso e la trasmissione non autorizzati di tali dati personali.
7.Ai fini della presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri trasferiscono dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo per eseguire i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10 e all'articolo 13 bis e conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.
Ai fini della presente direttiva, le istituzioni e gli organi degli Stati membri trasferiscono dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo per eseguire i compiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11 e all'articolo 13 bis e conformemente al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.
8.Lo Stato membro che presta assistenza, lo Stato membro di cittadinanza e, se del caso, le istituzioni e gli organi dell'Unione conservano i dati personali di una persona assistita solo per il tempo necessario all'esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 2. In nessun caso i dati personali sono conservati, dalla data in cui sono raccolti, per più di 12 mesi dallo Stato membro che presta assistenza e dalle istituzioni o dagli organi dell'Unione, o per più di 24 mesi dallo Stato membro di cittadinanza. Le informazioni di contatto scambiate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 13 ter, paragrafo 1, sono conservate solo per il periodo in cui le persone esercitano la funzione pertinente.
I dati personali sono cancellati non appena possibile dopo il completamento dei compiti di cui al paragrafo 1 o 2 e al più tardi alla scadenza dei termini di conservazione di cui al primo comma.
Articolo 16 ter
Mezzi di ricorso
Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini non rappresentati dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi della legislazione nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva.
______________
* Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39,
ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj
).
**
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, elativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
).";
(10)all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:
"3. Non prima di [otto anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], la Commissione effettua una valutazione della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni.
Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre tale relazione.";
(11)gli allegati I e II sono soppressi.
Articolo 2
All'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/997, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Qualora i richiedenti non siano in grado di versare allo Stato membro che presta assistenza i diritti applicabili al momento della presentazione della domanda, si applicano l'articolo 14, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 15 della direttiva (UE) 2015/637.".
Articolo 3
1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni dalla sua entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
1.2.Settore/settori interessati
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
1.4.Obiettivi
1.4.1.Obiettivi generali
1.4.2.Obiettivi specifici
1.4.3.Risultati e incidenza previsti
1.4.4.Indicatori di prestazione
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione, che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa
1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifiche della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e della direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE
1.2.Settore/settori interessati
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
una nuova azione
una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
la proroga di un'azione esistente
la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Obiettivi
1.4.1.Obiettivo generale
L'obiettivo generale dell'iniziativa politica è migliorare l'esercizio del diritto alla tutela consolare.
1.4.2.Obiettivi specifici
Obiettivo specifico n. 1
Migliorare la certezza del diritto per i cittadini dell'Unione per quanto riguarda la portata del diritto alla tutela consolare.
Obiettivo specifico n. 2
Garantire ruoli, meccanismi di coordinamento e di cooperazione chiari tra gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione, anche in periodi di crisi.
Obiettivo specifico n. 3
Migliorare la fornitura di informazioni e la comunicazione con i cittadini dell'Unione non rappresentati.
Obiettivo specifico n. 4
Aumentare l'efficienza e l'uso delle procedure di rimborso finanziario.
1.4.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
La presente proposta dovrebbe adattare il quadro di tutela consolare alle sfide attuali e future e quindi risultare positivo rispetto allo status quo. Un chiarimento della definizione di "cittadino non rappresentato" aumenterà la certezza del diritto, contribuendo a un'assistenza consolare più efficace per i cittadini dell'Unione. Il rafforzamento del ruolo di sostegno delle delegazioni dell'Unione e una divisione più chiara dei compiti tra Stati membri e delegazioni dell'Unione nell'ambito delle riunioni di cooperazione locale dovrebbero portare a una maggiore certezza del diritto e a una maggiore efficacia delle norme della direttiva applicabili alle situazioni sia di crisi sia non di crisi. Un coordinamento più efficiente e agevole determinerebbe una migliore assistenza ai cittadini dell'Unione, soprattutto in situazioni di crisi, sfruttando al meglio tutte le risorse dell'Unione destinate a tale compito. Inoltre grazie a una maggiore cooperazione tra le reti consolari degli Stati membri e l'Unione si garantirà una comunicazione più efficace e coerente con i cittadini dell'Unione sulle questioni consolari. Un maggior numero di registrazioni dei cittadini all'estero consentirà agli Stati membri di assisterli più efficacemente.
Infine la semplificazione e la riduzione dell'attuale onere amministrativo sia per lo Stato membro che presta assistenza sia per lo Stato membro di cittadinanza accrescerà l'utilità delle procedure di rimborso finanziario. Inoltre l'estensione del meccanismo di rimborso alle delegazioni dell'Unione colmerà la lacuna che ne ostacola il sostegno pratico agli Stati membri nella fornitura di assistenza ai cittadini dell'Unione.
Una panoramica più completa delle implicazioni dell'iniziativa è disponibile nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta.
1.4.4.Indicatori di prestazione
Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati
–Numero di cittadini dell'Unione non rappresentati assistiti.
–Numero di denunce ricevute e di cause giudiziarie avviate da cittadini dell'Unione non rappresentati in relazione a violazioni del loro diritto alla tutela consolare.
–Numero di esercitazioni di coordinamento consolare locale organizzate.
–Numero e tipo di richieste di sostegno da parte delle autorità degli Stati membri alle delegazioni dell'Unione.
–Livello di consapevolezza dei cittadini dell'Unione sul loro diritto alla tutela consolare.
–Numero di cittadini registrati come cittadini che vivono o viaggiano all'estero.
–Numero di campagne di sensibilizzazione e altre misure con finalità simili organizzate a livello nazionale.
–Numero di richieste di rimborso presentate e ricevute.
–Tempo medio dalla presentazione della richiesta di pagamento.
–Numero di casi in cui il rimborso non è stato completato.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
Un calendario di attuazione provvisorio può essere illustrato come segue:
2024: entrata in vigore della direttiva;
2026: recepimento e applicazione da parte degli Stati membri.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione, che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Come già sottolineato nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione della successiva direttiva (UE) 2015/637, la definizione di norme, garanzie e procedure chiare per la cooperazione e il coordinamento comuni dell'Unione in materia di cittadini non rappresentati è conseguita meglio a livello di Unione. Le motivazioni della sussidiarietà esposte in questa valutazione d'impatto rimangono valide. Il diritto alla tutela consolare resta una questione transfrontaliera e parte integrante della cittadinanza dell'Unione, che richiede cooperazione e coordinamento a livello di Unione.
Dalla scadenza del termine di recepimento nel 2018, la Commissione ha monitorato attentamente l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 e ha concluso che sono necessarie ulteriori azioni a livello di Unione. Senza un'azione tempestiva ed efficace dell'Unione, i problemi e le cause delineati nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta continuerebbero a ostacolare l'esercizio effettivo del diritto alla tutela consolare.
Senza un'azione a livello di Unione, l'efficacia dei diritti dei cittadini dell'Unione connessi alla tutela consolare continuerebbe a essere messa a rischio e il valore aggiunto delle delegazioni dell'Unione in tale contesto rimarrebbe inutilizzato.
In particolare la promozione della cooperazione per sostenere i cittadini dell'Unione in difficoltà all'estero può essere ottenuta solo con un intervento coordinato dell'Unione. L'Unione, e in particolare il SEAE e la Commissione (direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee, DG ECHO), sono nella posizione ideale per assumere tale ruolo di coordinamento, in un modo e in una misura che non è possibile per gli Stati membri che agiscono di propria iniziativa.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Il 2 settembre 2022 la Commissione ha pubblicato una relazione sull'attuazione e sull'applicazione della direttiva (UE) 2015/637.
Nella relazione si è dimostrato che la direttiva (UE) 2015/637 è stata per lo più efficace nel conseguire l'obiettivo di facilitare l'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione in materia di tutela consolare nei paesi terzi in cui non è rappresentato lo Stato membro di cittadinanza.
Tuttavia la relazione ha messo in luce che le crisi che hanno portato a richieste di tutela consolare sono aumentate in termini di numero e portata. La pandemia di COVID-19 (di portata e complessità senza precedenti), la crisi in Afghanistan, la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il conflitto in Sudan, i rimpatri da Israele e Gaza e altre crisi simili hanno fornito un contesto per individuare le lacune e riflettere sul modo in cui rafforzare il diritto dei cittadini dell'Unione connesso alla tutela consolare.
Dalla relazione è emerso che vi è margine per chiarire e semplificare le misure al fine di facilitare ulteriormente la fornitura di tutela consolare ai cittadini non rappresentati, anche rafforzando la certezza del diritto per quanto riguarda i beneficiari e garantendo tale tutela indipendentemente dal luogo in cui si trovano nel mondo. In aggiunta si potrebbe pensare di migliorare la fornitura di informazioni e il coordinamento della comunicazione. Inoltre è emersa la necessità di un maggiore uso di meccanismi di previsione per la preparazione alle crisi, soprattutto in considerazione del costo umano derivante dalla mancata fornitura di una tutela consolare adeguata. Per di più il ruolo formale delle delegazioni dell'Unione e il coordinamento e la cooperazione di queste ultime con gli Stati membri potrebbero rispecchiare meglio la realtà del lavoro che svolgono sul campo, garantendo una maggiore certezza del diritto.
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
La presente proposta è allineata al meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE.
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
I costi necessari saranno finanziati con le risorse di bilancio esistenti.
1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa
durata limitata
–
in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
–
incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento
durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal 2024 al 2026
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti
Gestione diretta a opera della Commissione
–
a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
–
a opera delle agenzie esecutive
Gestione concorrente con gli Stati membri
Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
–
a paesi terzi o organismi da questi designati;
–
a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
–
alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–
agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–
a organismi di diritto pubblico;
–
a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–
a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
–
agli organismi o alle persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicati nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
La direttiva sarà valutata otto anni dopo la scadenza del suo termine di recepimento. La Commissione riferirà i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
La presente proposta non modifica la modalità di gestione, i meccanismi di attuazione del finanziamento, le modalità di pagamento o la strategia di controllo già in atto e utilizzati dalla Commissione.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
La presente scheda finanziaria legislativa riguarda le spese per il personale. Si applicano i rischi e i sistemi di controllo usuali per questo tipo di spese.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
La presente iniziativa non incide sull'efficacia in termini di costi dei controlli esistenti della Commissione.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.
La presente scheda finanziaria legislativa riguarda le spese per il personale. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
Numero
|
|
|
DG: <…….>
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
|
□ Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(2 a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per la DG <…….>
|
Impegni
|
=1a+1b +3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b
+3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
□TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
□TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA <….>
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
=4+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
=5+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:
|
□ TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)
|
Impegni
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 6
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)
|
Impegni
|
=4+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
=5+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
TOTALE (nell'ambito dell'attuale QFP)
|
|
DG: JUST
|
|
□ Risorse umane
|
0,043
|
0,014
|
0,057
|
|
□ Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
TOTALE DG JUST
|
Stanziamenti
|
0,043
|
0,014
|
0,057
|
|
DG: SEAE
|
|
□ Risorse umane
|
|
|
|
|
□ Altre spese amministrative
|
0,038
|
0,038
|
0,076
|
|
TOTALE SEAE
|
Stanziamenti
|
0,038
|
0,038
|
0,076
|
|
TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
0,081
|
0,052
|
0,133
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
|
TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
0,081
|
0,052
|
0,133
|
|
|
Pagamenti
|
0,081
|
0,052
|
0,133
|
3.2.2.
Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Specificare gli obiettivi e i risultati
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
|
|
RISULTATI
|
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO N. 1…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 2 …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
0,043
|
0,014
|
0,057
|
|
Altre spese amministrative
|
0,038
|
0,038
|
0,076
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
0,081
|
0,052
|
0,133
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
Altre spese
amministrative
|
|
|
|
|
Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno*
|
|
2026
|
2027
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
0,25
|
0,083
|
|
20 01 02 03 (delegazioni)
|
|
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
|
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
|
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
|
|
|
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)
|
|
|
|
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)
|
|
|
|
XX 01 xx yy zz
|
- in sede
|
|
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)
|
|
|
|
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)
|
|
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
|
|
|
TOTALE
|
0,25
|
0,083
|
* Le spese amministrative per il personale della rubrica 7 riguardano un ETP per tre mesi nel primo anno di attuazione e successivamente un mese all'anno presso la DG JUST. Pertanto le risorse umane stimate necessarie ammontano ad unità equivalenti a tempo pieno inferiori a uno.
La tutela consolare è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei
|
Raccogliere e diffondere le informazioni ricevute dagli Stati membri sul sito web della Commissione.
|
|
Personale esterno
|
|
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
–
può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
–
comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
–
comporta una revisione del QFP.
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–
non prevede cofinanziamenti da terzi
–
prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
Totale
|
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti cofinanziati
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–
sulle risorse proprie
–
su altre entrate
–indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate:
|
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
|
Articolo ………….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)