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Document 52023PC0514

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alle posizioni da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della decima sessione della conferenza delle parti della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta contro il tabagismo (FCTC)

COM/2023/514 final/2

Bruxelles, 3.4.2024

COM(2023) 514 final/2 DOWNGRADED on 1.4.2024

2023/0313(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alle posizioni da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della decima sessione della conferenza delle parti della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta contro il tabagismo (FCTC)


RELAZIONE

1.OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulle posizioni da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della decima sessione della conferenza delle parti della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, che si terrà a Panama dal 20 al 25 novembre 2023.

2.CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1.Convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo

La convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo ("FCTC" o "convenzione") mira a proteggere le generazioni presenti e future dalle conseguenze del consumo di tabacco fornendo un quadro per l'attuazione delle misure di lotta contro il tabagismo delle parti a livello nazionale, regionale e internazionale al fine di ridurre la prevalenza del consumo di tabacco e l'esposizione al fumo del tabacco. La convenzione è entrata in vigore il 27 febbraio 2005 e l'Unione europea e tutti i suoi Stati membri ne sono parti 1 .

2.2.Conferenza delle parti

La conferenza delle parti ("COP") è un organo istituito dalla convenzione il cui compito consiste nel riesaminarne periodicamente l'attuazione e prendere le decisioni necessarie a promuoverne l'attuazione efficace. La COP può adottare protocolli, allegati ed emendamenti della convenzione. A tal fine la COP, tra le altre cose, promuove lo scambio di informazioni e l'elaborazione e il perfezionamento di metodologie per la ricerca e la raccolta di dati nel settore della lotta contro il tabagismo, la valutazione di strategie, piani e programmi, nonché di misure strategiche, legislative e di altro tipo mediante l'adozione di decisioni corredate di linee guida e raccomandazioni elaborate nell'ambito di un ampio processo di consultazione intergovernativo e generalmente riconosciute dalle parti come strumento prezioso e autorevole per l'attuazione della convenzione. La COP adotta inoltre relazioni periodiche sull'attuazione della convenzione.

Le sessioni ordinarie della COP si tengono ogni due anni. Conformemente al regolamento interno della COP, il segretariato della convenzione (altresì detto "segretariato") deve trasmettere alle parti l'ordine del giorno provvisorio unitamente ad altri documenti giustificativi (spesso contenenti progetti di decisioni) per ciascun punto all'ordine del giorno almeno 60 giorni prima dell'inizio della COP 2 . In sede di COP le decisioni relative alle questioni finanziarie e di bilancio sono adottate per consenso. Per tutte le altre decisioni è necessario compiere ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso. In ultima istanza le decisioni sulle questioni sostanziali sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi dalle parti presenti e votanti, mentre le decisioni sulle questioni procedurali devono essere adottate con la maggioranza dei voti delle parti presenti e votanti 3 .

2.3.    Atti previsti in occasione della decima sessione della conferenza delle parti

Si prevede che nel novembre 2023, in occasione della sua decima sessione ("COP10"), nell'ambito della COP si tenga un dibattito sostanziale e la COP adotti decisioni in particolare in merito a punti che sono stati rinviati in occasione della nona sessione, a causa del formato virtuale adottato durante la pandemia di COVID-19.

Tali punti rinviati comprendono decisioni sull'attuazione degli articoli 9 e 10 dell'FCTC relativi alla regolamentazione della composizione dei prodotti del tabacco e delle informazioni che devono figurare sui prodotti del tabacco, sulle linee guida e le raccomandazioni concernenti l'attuazione dell'articolo 13 dell'FCTC relativo alla pubblicità, alla promozione e alla sponsorizzazione transfrontaliere del tabacco e alla sua rappresentazione nei media di intrattenimento, e sui prodotti del tabacco nuovi ed emergenti.

Si prevede inoltre che sia discusso e deciso un possibile emendamento al regolamento interno della COP.

In sede di COP10 dovrebbero inoltre essere dibattute e adottate decisioni in relazione all'articolo 2, paragrafo 1, dell'FCTC per quanto riguarda misure lungimiranti di lotta contro il tabagismo, in relazione all'articolo 19 dell'FCTC concernente la responsabilità, sul miglioramento del sistema di comunicazione dell'FCTC, sul meccanismo di riesame dell'attuazione e sul contributo dell'FCTC alla promozione e al rispetto dei diritti umani. Infine, per quanto riguarda le questioni di bilancio e istituzionali, la COP10 dovrebbe adottare decisioni sulle proposte di piano di lavoro e di bilancio per il periodo finanziario 2024-2025, sul fondo d'investimento dell'FCTC, sul pagamento dei contributi accertati e sulle misure per ridurre le parti in arretrato, sul riesame del conferimento alle organizzazioni non governative dello status di osservatore della COP, sul rafforzamento delle sinergie tra la conferenza delle parti e l'Assemblea mondiale della sanità e sulla nomina del responsabile del segretariato.

3.POSIZIONI DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Si prevede che la COP adotti determinate decisioni qualificantisi come "decisioni aventi effetti giuridici" ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La COP dovrebbe inoltre adottare decisioni che non hanno effetti giuridici. Per motivi di efficienza procedurale, la presente proposta comprende le posizioni da adottare a nome dell'Unione per quanto riguarda entrambi i tipi di decisioni.

Il rinvio delle decisioni dalla nona alla decima sessione della COP consente di presentare già posizioni dell'Unione elaborate su molti punti, perché i relativi documenti giustificativi erano stati trasmessi prima della nona sessione della COP. Per contro, relativamente ai punti per i quali non sono ancora stati trasmessi documenti giustificativi si propone di adottare una linea più generale.

Per quanto riguarda l'attuazione degli articoli 9 e 10 dell'FCTC relativi alla regolamentazione della composizione dei prodotti del tabacco e delle informazioni che devono figurare sui prodotti del tabacco, in considerazione della necessità del monitoraggio costante della composizione e delle emissioni dei (nuovi) prodotti del tabacco, l'Unione dovrebbe accettare di continuare il lavoro a livello di un gruppo di esperti e di mantenere la sospensione del mandato del relativo gruppo di lavoro.

Per quanto riguarda la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione transfrontaliere del tabacco, in linea con le precedenti posizioni dell'Unione su questo tema a sostegno della piena attuazione dell'articolo 13 dell'FCTC, è opportuno approvare le linee guida specifiche qualora adempiano adeguatamente al mandato conferito dall'ottava sessione della COP.

Relativamente ai prodotti del tabacco nuovi ed emergenti, e in considerazione della preoccupante rapida crescita del mercato di tali prodotti e dei relativi effetti sulla salute umana, è opportuno sottolineare l'importanza di monitorarne costantemente il consumo e chiedere al segretariato e all'OMS di dare seguito alle loro relazioni.

L'Unione dovrebbe anche riconoscere la necessità di cooperare a livello internazionale per quanto riguarda il contributo dell'FCTC alla promozione e al rispetto dei diritti umani e accettare di operare a livello internazionale al fine di discutere misure lungimiranti di lotta contro il tabagismo conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, dell'FCTC.

È altresì opportuno che l'Unione accetti di cooperare e collaborare con tutte le parti per esaminare l'eventuale collegamento tra l'articolo 19 e l'articolo 5, paragrafo 3, dell'FCTC per quanto riguarda la responsabilità dell'industria del tabacco.

Data l'importanza del sistema di comunicazione dell'FCTC, che consente alle parti di trarre insegnamenti dalle rispettive esperienze nell'attuazione dell'FCTC, l'Unione dovrebbe sostenere l'ulteriore sviluppo di tale sistema.

Per quanto riguarda il meccanismo di riesame dell'attuazione, è opportuno che l'Unione approvi la sua istituzione, richiamando nel contempo l'attenzione sulla mancata piena attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6 dell'FCTC.

L'Unione dovrebbe inoltre sostenere l'adozione delle proposte di piano di lavoro e di bilancio per il periodo finanziario 2024-2025 e suggerire di esaminare le possibilità di risparmio per evitare futuri aumenti dei contributi accertati.

In linea con le sue precedenti posizioni relativamente al fondo d'investimento dell'FCTC 4 , l'Unione dovrebbe sostenere le disposizioni giuridiche e amministrative proposte per il fondo, se opportuno alla luce dei principi di base evidenziati da essa stessa e dagli Stati membri in occasione della nona sessione della COP.

Sulla base dell'analisi delle loro relazioni, l'Unione dovrebbe sostenere il mantenimento dello status di osservatore della COP per 26 organizzazioni non governative.

Per quanto riguarda la discussione prevista in merito a possibili emendamenti al regolamento interno della COP, l'Unione dovrebbe sostenere gli emendamenti volti a semplificare il lavoro nell'ambito della COP, a prevedere l'organizzazione di sessioni virtuali della COP e a definire con maggiore chiarezza la partecipazione dell'Ufficio di presidenza della riunione delle parti alla nomina del responsabile del segretariato della convenzione, oltre all'emendamento che prevede la possibilità di designare un responsabile del segretariato facente funzione, ove necessario. L'Unione dovrebbe inoltre proporre di allungare il periodo di tempo a disposizione del segretariato per trasmettere i documenti ufficiali della conferenza portandolo ad almeno 120 giorni prima dell'inizio della COP, invece degli attuali 60 giorni. In questo modo si sosterrà l'adeguata preparazione delle future posizioni dell'Unione.

Per rafforzare le sinergie tra la COP e l'Assemblea mondiale della sanità, l'Unione dovrebbe accogliere positivamente l'opportunità di essere aggiornata in merito alle risoluzioni adottate dall'Assemblea che siano di rilievo per l'attuazione dell'FCTC.

Per quanto riguarda la nomina del responsabile del segretariato della convenzione, l'Unione dovrebbe sostenere il miglioramento del processo di selezione e di nomina del responsabile del segretariato 5 , in particolare per semplificare il processo di rinnovo unico del mandato, nel rispetto dei criteri oggettivi di prestazione. In tale contesto l'Unione dovrebbe inoltre sostenere il miglioramento dei criteri di selezione dei candidati alla posizione di responsabile del segretariato, che dovrebbero includere anche gli aspetti relativi al protocollo dell'FCTC.

Potrebbe essere necessario adeguare ulteriormente queste posizioni durante il coordinamento in loco nell'ambito della decima sessione della COP alla luce delle posizioni delle altre parti e del relativo andamento della COP.

4.BASE GIURIDICA

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE prevede l'adozione di decisioni che stabiliscano "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 6 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

La COP è un organo istituito da un accordo, la convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo.

Alcuni atti di cui si prevede l'adozione in occasione della decima sessione della COP costituiscono atti che hanno effetti giuridici, poiché sono vincolanti o tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa dell'Unione, in particolare le direttive 2014/40/UE 7 e 2003/33/CE 8 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione prevista relativa alla pubblicità, alla promozione e alla sponsorizzazione del tabacco, compresa l'adozione di linee guida specifiche dell'FCTC supplementari sull'articolo 13 dell'FCTC, costituisce un atto avente effetti giuridici poiché è tale da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa dell'Unione sulla lotta contro il tabagismo.

L'articolo 1 della direttiva 2014/40/UE specifica chiaramente che uno degli obiettivi della direttiva è "adempiere agli obblighi dell'Unione previsti dalla convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo ('FCTC')."

Inoltre il considerando 7 chiarisce ulteriormente che "[l]'intervento legislativo a livello dell'Unione è necessario anche per dare attuazione alla convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo ('FCTC'), del maggio del 2003, le cui disposizioni sono vincolanti per l'Unione e i suoi Stati membri. Le disposizioni della FCTC sulla regolamentazione della composizione dei prodotti del tabacco, sulla regolamentazione delle informazioni che devono figurare sui prodotti del tabacco, sul confezionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco, sulla pubblicità e sul commercio illecito dei prodotti del tabacco sono particolarmente rilevanti. Nel corso di varie conferenze, le parti della FCTC, compresi l'Unione e gli Stati membri, hanno adottato per consenso una serie di linee guida per l'attuazione delle disposizioni della FCTC."

Inoltre, come indicato ai considerando 15 e 24 della direttiva 2014/40/UE, diverse disposizioni della direttiva sono state "richieste" dalle linee guida dell'FCTC 9 . L'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2014/40/UE prevedono inoltre che la Commissione adotti atti delegati per integrare standard convenuti dalle parti dell'FCTC 10 .

Per quanto riguarda le linee guida dell'FCTC, la direttiva 2014/40/UE indica pertanto che esse sono accettate dalle istituzioni dell'Unione come fonte di diritto, e che incidono in modo determinante sul contenuto della normativa dell'Unione nel settore della lotta contro il tabagismo. La possibilità di tali linee guida di incidere in modo determinante sul contenuto della normativa dell'Unione deriva anche dal fatto che esse riguardano l'attuazione di determinate disposizioni dell'FCTC, che sono vincolanti per tutte le parti della convenzione. Di conseguenza, anche in futuro le istituzioni dell'Unione terranno conto delle decisioni della COP contenenti linee guida e raccomandazioni strategiche per lo sviluppo di ulteriori normative sul tabacco e sui prodotti correlati, in particolare nella prossima revisione delle direttive 2014/40/UE e 2003/33/CE, come annunciato nel piano europeo di lotta contro il cancro. Più in particolare, per quanto riguarda le previste linee guida specifiche dell'FCTC sull'articolo 13, i legislatori dell'Unione dovranno tenerne conto specificamente nell'affrontare strategie di marketing nuove e innovative, ad esempio sulle piattaforme di social media e su altre piattaforme di comunicazione dei media digitali, come pure la rappresentazione del tabacco in media di intrattenimento sempre più vari.

La decisione prevista relativa ai possibili emendamenti al regolamento interno della COP costituisce un atto avente effetti giuridici a causa del carattere vincolante del regolamento interno, nonché a causa del fatto che la COP è un organo con poteri decisionali a norma dell'FCTC 11 . Gli emendamenti al regolamento interno della COP vincolerebbero le parti dell'FCTC (e quindi anche l'Unione) in modo equivalente all'accordo principale.

Anche la decisione prevista relativa all'emendamento alla procedura di nomina del responsabile del segretariato costituisce una decisione avente effetti giuridici. In primo luogo, le funzioni del responsabile del segretariato vanno oltre le funzioni puramente amministrative e comprendono anche un'influenza sulla politica e sul lavoro sostanziale dell'FCTC. Di conseguenza la nomina del responsabile del segretariato costituirebbe una decisione avente effetti giuridici ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Questa conclusione si estende anche alle decisioni della COP che modificano la procedura di nomina del responsabile del segretariato, che costituiscono decisioni di natura organizzativa che incidono sul processo decisionale concernente decisioni aventi effetti giuridici (ossia relative alla nomina del responsabile del segretariato).

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

Poiché molte delle decisioni che dovrebbero essere adottate in occasione della decima sessione della COP sono considerate aventi effetti giuridici, la base giuridica procedurale adeguata per la proposta di decisione del Consiglio che stabilisce le posizioni dell'Unione nell'ambito della decima sessione della COP è l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Per motivi di efficienza procedurale, la presente proposta di decisione del Consiglio contempla le posizioni dell'Unione relative all'intero dibattito e a tutte le decisioni sostanziali previste per la decima sessione della COP, indipendentemente dal fatto che abbiano effetti giuridici.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o presenta una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il mercato interno, in particolare la libera circolazione di merci e servizi, sulla base di un elevato livello di protezione della salute umana, specialmente dei giovani. La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 114 TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2023/0313 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alle posizioni da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della decima sessione della conferenza delle parti della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta contro il tabagismo (FCTC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

 

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo ("FCTC") dell'Organizzazione mondiale della sanità è stata conclusa dall'Unione a norma della decisione 2004/513/CE del Consiglio 12 ed è entrata in vigore il 27 febbraio 2005.

(2)A norma dell'articolo 23, paragrafo 5, dell'FCTC, la conferenza delle parti ("COP") può adottare le decisioni necessarie a promuovere l'attuazione efficace dell'FCTC.

(3)L'obiettivo della direttiva 2014/40/UE 13 è il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati al fine di garantire, tra l'altro, che l'Unione adempia gli obblighi previsti dall'FCTC. L'obiettivo della direttiva 2003/33/CE 14 è il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla pubblicità a favore dei prodotti del tabacco e alla loro promozione.

(4)Si prevede che nel corso della sua decima sessione, che si terrà dal 20 al 25 novembre 2023, la COP adotti determinati atti aventi effetti giuridici, tra cui un atto tale da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa dell'Unione relativa alla lotta contro il tabagismo. È pertanto opportuno stabilire le posizioni da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della decima sessione della COP a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

(5)Poiché è importante monitorare costantemente la composizione e le emissioni dei prodotti del tabacco, in particolare di quelli nuovi, è opportuno accettare di proseguire le attività in questo ambito a livello di un gruppo di esperti e di mantenere la sospensione del mandato del relativo gruppo di lavoro.

(6)Conformemente alla posizione espressa in occasione dell'ottava sessione della COP, l'Unione dovrebbe sostenere l'adozione della proposta di nuove linee guida sulla pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione del tabacco e sulla sua rappresentazione nei media di intrattenimento, in linea con l'obiettivo generale dell'Unione di ridurre il consumo dei prodotti del tabacco.

(7)In considerazione della preoccupante rapida crescita del mercato dei prodotti del tabacco nuovi ed emergenti e dei relativi effetti sulla salute umana, è opportuno sottolineare l'importanza di monitorarne costantemente il consumo.

(8)L'Unione dovrebbe riconoscere la necessità di cooperare a livello internazionale per quanto riguarda il contributo dell'FCTC alla promozione e al rispetto dei diritti umani e accettare di cooperare a livello internazionale al fine di individuare e discutere misure lungimiranti di lotta contro il tabagismo. L'Unione dovrebbe inoltre accettare di collaborare con tutte le parti per quanto riguarda la responsabilità per i danni causati dal tabacco.

(9)L'Unione dovrebbe sostenere l'ulteriore sviluppo del sistema di comunicazione dell'FCTC e approvare l'istituzione del meccanismo di riesame dell'attuazione dell'FCTC.

(10)L'Unione dovrebbe sostenere le disposizioni giuridiche e amministrative proposte per il fondo d'investimento dell'FCTC, come pure l'adozione delle proposte di piano di lavoro e di bilancio per il periodo finanziario 2024-2025, e suggerire di esaminare le possibilità di risparmio per evitare futuri aumenti dei contributi accertati.

(11)L'Unione dovrebbe sostenere il mantenimento dello status di osservatore in seno alla COP per 26 organizzazioni non governative e accogliere positivamente l'opportunità di essere aggiornata sulle risoluzioni di rilievo per l'FCTC adottate dall'Assemblea mondiale della sanità.

(12)Al fine di consentire una preparazione e una rappresentazione adeguate delle posizioni dell'Unione, quest'ultima dovrebbe proporre un emendamento al regolamento interno della COP affinché il segretariato sia tenuto a trasmettere i documenti ufficiali della conferenza almeno 120 giorni prima di ogni COP.

(13)Per semplificare i lavori della COP e organizzare sessioni virtuali della COP, nonché per prevedere la possibilità di designare un responsabile del segretariato facente funzione, l'Unione dovrebbe inoltre sostenere gli emendamenti al regolamento interno della COP proposti a tal fine.

(14)L'Unione dovrebbe sostenere il miglioramento del processo di selezione e di nomina del responsabile del segretariato della convenzione, in particolare per semplificare il rinnovo unico del mandato, rispettando nel contempo i criteri oggettivi di prestazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le posizioni da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della decima sessione della conferenza delle parti della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo sono conformi a quanto disposto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Alla luce dell'andamento della decima sessione della conferenza delle parti della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono concordare adeguamenti delle posizioni di cui all'articolo 1 in riunioni di coordinamento in loco, senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8).
(2)    Regola 8 del regolamento interno della conferenza delle parti (FCTC).
(3)    Regola 50 del regolamento interno della conferenza delle parti (FCTC).
(4)    Documento st13022/21 del Consiglio relativo alle posizioni da adottare nell'ambito della nona sessione della COP.
(5)    La procedura è stata stabilita dalle decisioni FCTC/COP8(8) e FCTC/MOP1(12).
(6)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.
(7)    Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).
(8)    Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 152 del 20.6.2003, pag. 16).
(9)    Il considerando 15 riconosce che "[l]e linee guida FCTC sulla regolamentazione della composizione dei prodotti del tabacco e sulla regolamentazione delle informazioni che devono figurare sui prodotti del tabacco sollecitano, in particolare, l'eliminazione degli ingredienti che migliorano la gradevolezza, creano l'impressione che i prodotti del tabacco producano benefici per la salute, presentano una connotazione di energia e di vitalità o hanno proprietà coloranti", mentre il considerando 24 indica che "[è] anche necessario adeguare le disposizioni in materia di etichettatura per allineare le norme che si applicano a livello di Unione all'evoluzione internazionale. Le linee guida FCTC sul confezionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco, ad esempio, sollecitano avvertenze illustrate di grandi dimensioni su entrambe le principali superfici visibili, informazioni obbligatorie sulla disassuefazione dal fumo e norme rigorose sulle informazioni ingannevoli."
(10)    A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, la Commissione adotta atti delegati "per integrare nel diritto dell'Unione gli standard convenuti dalle parti dell'FCTC o dall'OMS relativamente ai livelli massimi di emissioni delle emissioni delle sigarette diverse dalle emissioni di cui al paragrafo 1 e delle emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette." A norma dell'articolo 4, paragrafo 5, la Commissione adotta invece atti delegati "per integrare nel diritto dell'Unione gli standard convenuti dalle parti dell'FCTC o dall'OMS relativamente ai metodi di misurazione."
(11)    Cfr. la sezione 2.2.
(12)    Decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8).
(13)    Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).
(14)    Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 152 del 20.6.2003, pag. 16).
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Bruxelles, 3.4.2024

COM(2023) 514 final/2 DOWNGRADED on 1.4.2024

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alle posizioni da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della decima sessione della conferenza delle parti della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta contro il tabagismo (FCTC)


ALLEGATO

Posizioni dell'Unione sulle principali questioni che saranno discusse alla decima sessione della conferenza delle parti dell'FCTC, che si terrà a Panama dal 20 al 25 novembre 2023.

I.Attuazione degli articoli 9 e 10 dell'FCTC dell'OMS (regolamentazione della composizione dei prodotti del tabacco e delle informazioni che devono figurare sui prodotti del tabacco): relazioni dell'Ufficio di presidenza, del gruppo di esperti e dell'OMS

Per quanto riguarda le relazioni dell'Ufficio di presidenza e del gruppo di esperti, l'Unione:

1.Ringrazia per il lavoro svolto dal gruppo di esperti e concorda con le principali raccomandazioni secondo cui:

la regolamentazione dei prodotti del tabacco è uno strumento potente che dovrebbe far parte di qualsiasi strategia globale di lotta contro il tabagismo, in particolare nel quadro dell'evoluzione del mercato del tabacco e del relativo contesto normativo;

di fronte ai nuovi prodotti del tabacco e prodotti correlati è necessario un approccio multidimensionale basato su un buon coordinamento tra vari attori, tra cui il segretariato e i suoi poli di conoscenze, l'OMS, il gruppo di studio dell'OMS sulla regolamentazione dei prodotti del tabacco, la rete di laboratori sul tabacco dell'OMS, i centri di collaborazione dell'OMS, il forum globale delle autorità di regolamentazione del tabacco e la società civile; e

prende atto di alcune idee interessanti riprese nella relazione, tra cui il suggerimento in base al quale le parti dovrebbero valutare la possibilità di finanziare le attività connesse all'attuazione degli articoli 9 e 10 dell'FCTC con contributi versati dagli operatori economici.

2.Prende atto della raccomandazione relativa alla realizzazione di un polo di conoscenze e invita il segretariato e il gruppo di esperti a fornire ulteriori dimostrazioni dei vantaggi e del valore aggiunto connessi alla creazione di un polo di conoscenze supplementare e delle modalità con cui tale polo interagirebbe con le strutture già esistenti.

3.Concorda di proseguire i lavori a livello di gruppo di esperti al fine di discutere le prossime fasi dell'attuazione degli articoli 9 e 10 e l'eventuale elaborazione in futuro di orientamenti in materia, tenendo conto in particolare di quanto segue:

tutte le questioni e i dati pertinenti, compreso l'impatto dei nuovi prodotti e delle nuove caratteristiche dei prodotti immessi sul mercato;

il valore aggiunto delle raccomandazioni principali del gruppo di esperti (di cui al punto 1).

4.Accetta di mantenere sospeso il mandato del gruppo di lavoro relativo all'elaborazione di linee guida per l'attuazione degli articoli 9 e 10 dell'FCTC fino a quando la COP non deciderà altrimenti in una futura sessione.

Per quanto riguarda la relazione dell'OMS, l'Unione:

1.Accoglie con favore l'attenzione rivolta agli inalatori elettronici di nicotina (ENDS), compresi quelli usa e getta, agli inalatori elettronici non contenenti nicotina (ENNDS), ai prodotti emergenti e al ruolo degli aromi e delle sostanze aromatizzanti, e le relative raccomandazioni alle parti.

2.Osserva che gli ENDS usa e getta, le buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina e privi di tabacco dovrebbero essere monitorati in futuro, mentre è opportuno prendere in considerazione una regolamentazione rigorosa dei primi due prodotti citati per proteggere i bambini e gli adolescenti.

3.Accoglie con favore lo sviluppo, l'adattamento e la convalida di metodi per la determinazione della composizione e delle emissioni dei prodotti del tabacco e della nicotina, degli ENDS e degli ENNDS.

4.Riconosce che la ventilazione è uno dei vari metodi utilizzati dall'industria del tabacco per promuovere la morbidezza del fumo e rendere i prodotti più invitanti, fattore che deve essere preso in considerazione quando si interviene per proteggere i bambini, gli adolescenti e i non fumatori dagli effetti nocivi del fumo, e che incide sull'accuratezza dei risultati delle misurazioni meccaniche.

5.Ribadisce che l'OMS e le entità collegate dovrebbero continuare a svolgere il lavoro tecnico.

II.Pubblicità, promozione e sponsorizzazione del tabacco - Rappresentazione del tabacco nei media di intrattenimento: relazione del gruppo di lavoro.

L'Unione:

1.Sostiene l'adozione di linee guida specifiche sulla pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione transfrontaliere del tabacco che riguardino, tra l'altro, le strategie di marketing nuove e innovative, come l'uso crescente delle piattaforme di social media, e la rappresentazione del tabacco nei media di intrattenimento, compresi i film, i videogiochi, i programmi televisivi e in streaming, la musica, i video ecc.

2.Tali linee guida dovrebbero:

integrare, senza sostituirle in alcun modo, le linee guida esistenti sull'articolo 13 dell'FCTC;

fare sì che la società civile svolga un ruolo fondamentale nell'assicurarne il rispetto e l'attuazione;

contemplare le piattaforme di comunicazione dei media digitali nel modo più ampio possibile, ivi compresi gli spazi online accessibili via internet in cui gli utenti possono pubblicare, acquistare, visualizzare, condividere, creare, caricare o guardare in streaming contenuti di qualsiasi tipo di media elettronici, quali video digitali, audio, immagini, social media, app, giochi, pagine web e media interattivi, o interagire con essi;

garantire l'effettiva applicazione dei divieti di pubblicità, promozione e sponsorizzazione del tabacco chiedendo alle parti di lavorare in modo collaborativo e sistematico per monitorare, individuare, rimuovere e impedire la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione transfrontaliere del tabacco e la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione del tabacco sulle piattaforme di comunicazione dei media digitali;

raccomandare un divieto generale di pubblicità, promozione e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco nuovi ed emergenti, compresi i dispositivi utilizzati unitamente a tali prodotti, la cui funzione è consentirne il consumo;

conformemente al diritto nazionale, imporre agli host dei contenuti obblighi particolari di individuazione e rimozione della pubblicità, della promozione e della sponsorizzazione del tabacco, almeno quando sono informati della presenza di tali contenuti dalle autorità competenti o dalla società civile.

III.Prodotti del tabacco nuovi ed emergenti: relazioni del segretariato e dell'OMS

Per quanto riguarda le relazioni del segretariato e dell'OMS, l'Unione:

1.Prende atto con preoccupazione del crescente mercato dei prodotti del tabacco nuovi ed emergenti, compresi i prodotti a tabacco riscaldato.

2.Si rammarica che le discussioni sostanziali su questo punto dell'ordine del giorno siano state rinviate, il che nel frattempo ha consentito all'industria del tabacco di aumentare ulteriormente la presenza sul mercato di prodotti del tabacco nuovi ed emergenti. Ciò potrebbe aver comportato un ritardo nella preparazione e nell'attuazione di misure efficaci per la lotta contro il tabagismo in relazione a tali prodotti, compresi i prodotti a tabacco riscaldato.

3.Prende atto del riconoscimento del fatto che i prodotti del tabacco nuovi ed emergenti sono soggetti alle disposizioni dell'FCTC e che nella relazione del segretariato sulle sfide poste da tali prodotti e sulla relativa classificazione si conclude che tutti gli articoli dell'FCTC e le relative linee guida sull'attuazione possono essere applicati a tali prodotti, compresi i prodotti a tabacco riscaldato, e, se opportuno, dovrebbero essere estesi ai dispositivi necessari per il loro consumo, se non disciplinati dalla legislazione nazionale.

4.Esprime preoccupazione per il fatto che non sono state tratte conclusioni chiare in merito all'aggiornamento e all'elaborazione ulteriori delle attuali linee guida dell'FCTC per tenere espressamente conto dei prodotti del tabacco nuovi ed emergenti, compresi i prodotti a tabacco riscaldato.

5.Prende atto delle conclusioni sul fumo, che sono pertinenti per le discussioni relative al tabacco a livello internazionale, e rileva che la relazione non trae conclusioni per quanto riguarda l'eventuale presenza di combustione quando si consumano prodotti a tabacco riscaldato.

6.Sottolinea che un'adeguata tassazione dei prodotti a tabacco riscaldato, in alternativa ad altri prodotti del tabacco, costituisce uno strumento importante nel contesto della strategia di lotta contro il tabagismo.

7.Ritiene importante monitorare costantemente il consumo dei prodotti del tabacco nuovi ed emergenti, compresi i prodotti a tabacco riscaldato, specialmente da parte dei giovani, come pure monitorare gli sviluppi in seno ad altri organismi internazionali, quali l'Organizzazione mondiale delle dogane, al fine di verificare in che misura gli aspetti relativi alla salute saranno presi in considerazione nell'attuazione della nuova classificazione doganale dei prodotti del tabacco nuovi ed emergenti e dei prodotti della nicotina.

IV.Misure lungimiranti di lotta contro il tabagismo (in relazione all'articolo 2, paragrafo 1, dell'FCTC dell'OMS)

L'Unione:

1.Rileva che l'articolo 2, paragrafo 1, dell'FCTC incoraggia le parti ad applicare misure che vadano oltre quelle previste dall'FCTC.

2.Accetta, a tal proposito, di cooperare con le altre parti e di collaborare (ad esempio a livello di gruppo di esperti) al fine di individuare e discutere misure lungimiranti di lotta contro il tabagismo che rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'FCTC, quali contemplate, proposte o adottate in diversi paesi.

V.Attuazione dell'articolo 19 dell'FCTC dell'OMS: responsabilità

L'Unione:

1.Ricorda che l'articolo 19 dell'FCTC impone alle parti di prevedere di adottare misure legislative o di promuovere le leggi in vigore, se necessario, in materia di responsabilità penale e civile, compreso l'indennizzo, se del caso.

2.Riconosce l'esistenza di possibili sinergie tra l'articolo 19 e l'articolo 5, paragrafo 3, dell'FCTC, e accetta di cooperare con le altre parti e di collaborare (ad esempio a livello del gruppo di esperti) per esaminare tali sinergie e mezzi adeguati per sostenere, su richiesta, le parti nelle loro azioni legislative, di contrasto e di altro tipo, al fine di garantire la responsabilità e la dissuasività, come pure l'accesso alla giustizia e a mezzi di ricorso efficaci per le persone colpite dai danni causati dal tabacco.

VI.Miglioramento del sistema di comunicazione dell'FCTC dell'OMS

L'Unione:

1.Riconosce il valore delle relazioni periodiche sull'attuazione della convenzione presentate da ciascuna parte.

2.Ringrazia il segretariato per la sua valutazione di modalità che consentano di migliorare il sistema di comunicazione dell'FCTC, di cui sostiene l'ulteriore sviluppo.

VII.Meccanismo di riesame dell'attuazione

Per quanto riguarda la relazione del segretariato sul meccanismo di riesame dell'attuazione, l'Unione:

1.Accoglie con favore la relazione e ringrazia il segretariato, gli esperti e le parti volontarie per il riuscito completamento del progetto pilota.

2.Accetta di istituire il meccanismo di riesame e sostegno dell'attuazione, come pure di adottare il relativo mandato e la strategia quantificata in termini di costi per l'elaborazione di una stima dettagliata dei costi per il suo sostegno.

3.Invita il segretariato a chiarire le prossime tappe per l'avvio del meccanismo di riesame e sostegno dell'attuazione.

VIII.Contributo dell'FCTC dell'OMS alla promozione e al rispetto dei diritti umani

L'Unione:

1.Riconosce la complementarità dell'FCTC e dei diritti umani e la necessità di sensibilizzare in merito all'importanza dell'attuazione dell'FCTC per il rispetto e la protezione dei diritti umani.

2.Riconosce la necessità di cooperare a livello internazionale per affrontare il problema dell'aumento del consumo di tabacco creando un collegamento tra il quadro dei diritti umani e gli sforzi nella lotta contro il tabagismo.

IX.Proposte di piano di lavoro e di bilancio per il periodo finanziario 2024-2025

L'Unione:

1.Sostiene l'adozione delle proposte di piano di lavoro e di bilancio per il periodo 2024-2025, che seguono la struttura consolidata dei periodi precedenti.

2.Accoglie con favore il fatto che non sia proposto alcun aumento dei contributi accertati e sostiene gli sforzi compiuti dal segretariato nella valutazione di possibilità di risparmio.

3.Sostiene e incoraggia contributi di bilancio supplementari a sostegno dell'attuazione continuativa dell'FCTC.

4.È favorevole a che i costi di gestione e amministrativi iniziali del fondo d'investimento siano coperti da contributi di bilancio supplementari.

X.Fondo d'investimento dell'FCTC dell'OMS

Per quanto riguarda la relazione del segretariato, l'Unione:

1.Ringrazia il segretariato per aver predisposto l'avvio del fondo d'investimento dell'FCTC dell'OMS, come richiesto dalla decisione FCTC/COP9(13) della COP.

2.Riafferma i principi alla base dell'avvio e del funzionamento del fondo d'investimento illustrati durante la COP9, in particolare:

il contributo al fondo d'investimento dovrebbe rimanere volontario e non dovrebbero esservi conseguenze per le parti che decidessero di non investire in tale strumento finanziario dedicato;

i fondi dovrebbero rimanere complementari e le risorse supplementari generate non dovrebbero essere impiegate in sostituzione dei contributi accertati non versati o distogliere i donatori dal versare contributi fuori bilancio, se opportuno;

i costi connessi al funzionamento dei fondi d'investimento dovrebbero essere attentamente valutati e monitorati e dovrebbero essere cercate sinergie e limitati il carico di lavoro e i costi supplementari a carico del segretariato;

le attività finanziate dal fondo d'investimento dovrebbero essere chiaramente definite e valutate. La COP e la riunione delle parti devono essere i principali organi autorizzati a prendere decisioni in merito all'allocazione del fondo;

le risorse del segretariato dedicate al fondo d'investimento non dovrebbero pregiudicare il conseguimento da parte del segretariato dei suoi principali obiettivi;

deve essere garantita la conformità all'articolo 5, paragrafo 3, dell'FCTC.

3.Sostiene l'istituzione di un unico comitato di sorveglianza, dotato di un mandato adeguato, al servizio dell'FCTC e dei fondi d'investimento del protocollo, per sostenere la COP e la riunione delle parti e i rispettivi Uffici di presidenza nella gestione dei fondi.

XI.Pagamento dei contributi accertati e misure per ridurre le parti in arretrato

L'Unione:

1.Si compiace del fatto che alcune parti abbiano saldato i propri arretrati in risposta alle azioni intraprese dal segretariato per incoraggiare il pagamento dei contributi accertati e ridurre il numero di parti in arretrato.

2.Rileva che tali azioni intraprese dal segretariato dovranno proseguire per evitare ulteriori aumenti dell'importo totale degli arretrati dei contributi accertati.

3.Invita le parti a rispettare gli impegni finanziari loro incombenti nel quadro della convenzione e incoraggia le parti in arretrato con i contributi accertati a versare il proprio contributo in conformità dell'FCTC il prima possibile.

XII.Riesame del conferimento alle organizzazioni non governative dello status di osservatore della conferenza delle parti

L'Unione:

1.Ringrazia il segretariato della convenzione per aver preparato la relazione su questo punto e sottolinea che tutte le 26 organizzazioni non governative (ONG) cui è stato conferito lo status di osservatore della COP hanno risposto al questionario online entro il termine previsto. In nessuna delle relazioni sulle ONG sono stati dichiarati conflitti di interessi.

2.Sostiene il mantenimento dello status di osservatore di tali 26 ONG.

XIII.Possibili emendamenti al regolamento interno della conferenza delle parti

L'Unione:

1.Propone un emendamento alla regola 8 che attualmente obbliga il segretariato a trasmettere alle parti l'ordine del giorno provvisorio, unitamente ad altri documenti della conferenza, almeno 60 giorni prima della data di apertura della sessione. Tale periodo dovrebbe essere allungato e portato a 120 giorni prima dell'apertura della sessione, al fine di consentire alle organizzazioni regionali di integrazione economica e ai paesi federali di prepararsi adeguatamente e stabilire le loro posizioni. Tale periodo dovrebbe essere garantito almeno per i documenti della conferenza relativi alle decisioni della COP che sono giuridicamente vincolanti per le parti o che hanno implicazioni politiche o giuridiche importanti.

2.Sostiene gli emendamenti volti a semplificare e razionalizzare il lavoro della COP, quali l'accettazione dell'approvazione dei resoconti integrali dopo la chiusura della sessione o l'introduzione della possibilità generale di effettuare trasmissioni web in diretta di punti all'ordine del giorno delle sessioni della COP, previa approvazione da parte della COP all'inizio di ciascuna sessione.

3.Accetta che sia chiaro, senza modifiche del regolamento interno della COP, che i resoconti integrali delle riunioni plenarie si intendono comprensivi di file audio.

4. Sostiene l'emendamento relativo all'organizzazione di sessioni virtuali della COP; le sessioni virtuali non dovrebbero tuttavia limitarsi unicamente a circostanze eccezionali ed è necessario tenere in considerazione anche la necessità di bilanciare i costi ambientali delle sessioni in presenza, ove possibile.

5.Sostiene l'emendamento volto a definire più chiaramente la partecipazione dei membri dell'Ufficio di presidenza della riunione delle parti alla nomina del responsabile del segretariato, oltre all'emendamento che prevede la possibilità di designare un responsabile del segretariato facente funzione, ove necessario.

6. Sostiene l'emendamento relativo alla presenza di media accreditati nelle sessioni pubbliche, poiché tale emendamento determina una maggiore coerenza tra le regole 2 e 32.

XIV.Rafforzamento delle sinergie tra la conferenza delle parti e l'Assemblea mondiale della sanità: relazione del direttore generale dell'OMS sulle risoluzioni e le decisioni dell'Assemblea mondiale della sanità

L'Unione:

1.Prende atto della relazione del direttore generale dell'OMS sui risultati della settantacinquesima e della settantaseiesima Assemblea mondiale della sanità e dei comitati regionali dell'OMS competenti per l'attuazione dell'FCTC.

2.Accoglie positivamente l'opportunità di essere aggiornata sulle risoluzioni di rilevanza per l'FCTC adottate dall'Assemblea mondiale della sanità.

XV.Nomina del responsabile del segretariato della convenzione: relazione dell'Ufficio di presidenza

L'Unione:

1.Sostiene il miglioramento del processo di selezione e nomina del responsabile del segretariato, istituito dalle decisioni FCTC/COP8(8) e FCTC/MOP1(12), comprese le modifiche volte a semplificare il rinnovo unico del mandato del responsabile del segretariato per altri quattro anni, previa valutazione positiva delle prestazioni della persona che occupa la carica.

2.Sostiene il miglioramento dei criteri di selezione dei candidati alla posizione di responsabile del segretariato; chiede tuttavia che ai criteri di selezione siano aggiunti aspetti relativi al protocollo dell'FCTC. In particolare, i criteri documentali 1 dovrebbero includere una solida preparazione, conoscenze e un'esperienza sostanziale nella lotta contro il commercio illecito, mentre i criteri documentali 2 dovrebbero includere l'esperienza nella lotta contro il commercio illecito e forti legami con la comunità antifrode internazionale.

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