EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023PC0420

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

COM/2023/420 final

Bruxelles, 5.7.2023

COM(2023) 420 final

2023/0234(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2023) 420 final} - {SWD(2023) 420 final} - {SWD(2023) 421 final} - {SWD(2023) 422 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il Green Deal europeo 1 e il piano d'azione per l'economia circolare 2 chiedono un'azione rafforzata e accelerata a livello dell'UE e degli Stati membri per garantire la sostenibilità ambientale del settore tessile e di quello alimentare, in quanto rappresentano settori ad alta intensità di risorse che causano gravi esternalità ambientali negative e in cui le carenze tecnologiche e di finanziamento ostacolano i progressi nella transizione verso un'economia circolare e la decarbonizzazione. Il settore alimentare e quello tessile si collocano rispettivamente al primo e al quarto posto per intensità di risorse 3 e non rispettano pienamente i principi fondamentali dell'UE in materia di gestione dei rifiuti stabiliti dalla gerarchia dei rifiuti, che richiedono di dare priorità alla prevenzione dei rifiuti seguita dalla preparazione per il riutilizzo e dal riciclaggio. Riflettendo sugli impegni assunti, la presente proposta di modifica della direttiva quadro sui rifiuti 4 si concentra su due settori ad alta intensità di risorse, quello tessile e quello alimentare, perseguendo i seguenti obiettivi di carattere generale:

ridurre gli impatti ambientali e climatici, migliorare la qualità dell'ambiente nonché la salute pubblica associata alla gestione dei rifiuti tessili in linea con la gerarchia dei rifiuti;

ridurre gli impatti ambientali e climatici dei sistemi alimentari correlati alla produzione di rifiuti alimentari. La prevenzione dei rifiuti alimentari contribuirebbe inoltre alla sicurezza alimentare.

Rifiuti tessili

Sebbene la prevenzione dei rifiuti sia un obiettivo fondamentale della direttiva quadro sui rifiuti e nonostante gli sforzi di attuazione a livello nazionale, anche da parte di soggetti privati, la produzione complessiva di rifiuti continua ad aumentare ed è possibile osservare solo un "disaccoppiamento relativo" della produzione di rifiuti dalla crescita economica 5 . Questa tendenza per i rifiuti a livello generale si riscontra anche nei rifiuti tessili ed è aggravata dalla cosiddetta "moda rapida" (fast fashion), ossia la tendenza a immettere collezioni moda sul mercato sempre più di frequente 6 con prodotti a basso prezzo che non internalizzano le esternalità ambientali 7 , incoraggiano i clienti a fare acquisti impulsivi e incentivano l'acquisto di maggiori quantità di capi di abbigliamento 8 . Un simile aumento del consumo di prodotti tessili determina un aumento dei volumi di rifiuti associati. Secondo uno studio attualmente condotto dal Centro comune di ricerca (JRC) 9 , nel 2019 il totale dei rifiuti tessili, compresi l'abbigliamento e le calzature, i prodotti tessili per uso domestico, i tessili tecnici, nonché i rifiuti post-industriali (o pre-consumo), ammontava a 12,6 milioni di tonnellate (10,9 milioni di tonnellate di rifiuti post-consumo e 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti post-industriali o pre-consumo). I rifiuti di abbigliamento e calzature erano pari a 5,2 milioni di tonnellate, equivalenti a 12 kg pro capite all'anno nell'UE.

Secondo uno studio del Centro comune di ricerca (JRC) 10 , attualmente circa il 78 % dei rifiuti tessili post-consumo che comprendono abbigliamento e calzature, prodotti tessili per uso domestico e tessili tecnici non è soggetto alla raccolta differenziata e finisce nei rifiuti domestici indifferenziati, destinati a essere inceneriti o collocati in discarica. Questa gestione dei rifiuti inefficiente sotto il profilo delle risorse non è in linea con la gerarchia dei rifiuti e provoca danni ambientali nell'UE e nei paesi terzi a causa di livelli eccessivi di emissioni di gas a effetto serra, consumo di acqua, inquinamento e uso del suolo. Dei rifiuti tessili raccolti separatamente, che rappresentano solo il 22 % dei rifiuti tessili post-consumo prodotti, circa il 32 % è riciclato all'interno dell'UE (intorno al 20 % al di fuori del suo territorio) e circa l'8 % è riutilizzato all'interno dell'UE (intorno al 38 % al di fuori), mentre il resto è esportato.

L'obbligo di raccolta differenziata per i prodotti tessili previsto dalla direttiva quadro sui rifiuti entrerà in vigore il 1º gennaio 2025. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, si stima che i sistemi di raccolta differenziata e le infrastrutture di cernita e riciclaggio non saranno probabilmente in grado di gestire le quantità supplementari che si prevede di raccogliere. Ci si attende che la cernita sarà svolta in prossimità dei punti di raccolta dei rifiuti nella maggior parte degli Stati membri, mentre avrà luogo su scala più ampia in quelli in cui vi sono condizioni di mercato favorevoli (ad esempio, costi inferiori per la gestione dei rifiuti, infrastrutture e competenze esistenti che possono essere potenziate, prossimità ai poli di riciclaggio/produzione e ai porti). Secondo le previsioni, le operazioni di riciclaggio non avverranno in tutti i paesi ma probabilmente si svolgeranno nelle regioni vicine ai centri di produzione tessile e alle basi infrastrutturali esistenti.

Quello tessile è un settore ad alta intensità di risorse. Per quanto riguarda sia la produzione di materie prime che di prodotti tessili, la maggior parte delle pressioni e degli impatti connessi al consumo di abbigliamento, calzature e prodotti tessili per uso domestico nell'UE si verifica in altre regioni del mondo. Tuttavia, sebbene la maggior parte delle pressioni ambientali correlate al consumo di prodotti tessili nell'UE si verifichi in paesi terzi 11 , esse incidono anche sull'UE a causa del loro impatto globale. Secondo le stime dell'AEA, per produrre la quantità di abbigliamento, prodotti tessili e calzature utilizzati nell'UE nel 2020, l'80 % delle materie prime primarie, l'88 % dell'acqua, il 92 % dei terreni utilizzati e il 73 % delle emissioni di gas a effetto serra erano associate a zone al di fuori dell'UE. Ad esempio, le emissioni di gas a effetto serra sono un fenomeno globale, non circoscritto a confini o regioni specifici. Inoltre i lavoratori equivalenti a tempo pieno impiegati nella catena di approvvigionamento a livello mondiale erano circa 13 milioni 12 . Pertanto la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti tessili possono contribuire a ridurre l'impronta ambientale del settore. 

Inoltre i costi di gestione dei rifiuti dell'abbigliamento e dei tessili per uso domestico usati non sono compresi nel prezzo dei nuovi prodotti. In media, la spesa per la raccolta e il trattamento ammonterebbe a circa 12 centesimi al pezzo. Tuttavia tali costi variano a seconda del tipo di articolo: quelli che contengono una combinazione di diversi tipi di fibre tessili ed elementi di disturbo (ad esempio bottoni e cerniere lampo) hanno costi di gestione più elevati, mentre quelli con un unico tipo di fibra senza alcun elemento di disturbo, come le magliette, costano meno. Dati i grandi volumi di rifiuti tessili attualmente smaltiti come rifiuti residui, i costi dello smaltimento e le esternalità ambientali di tale smaltimento, comprese le emissioni derivanti dall'incenerimento e dal collocamento in discarica, non sono internalizzati. Altre esternalità comprendono in particolare l'impatto ambientale e sociale delle esportazioni verso paesi terzi di rifiuti tessili mascherati da prodotti destinati al riutilizzo, soprattutto in relazione ai tessili esportati che non vengono differenziati e finiscono per la maggior parte nelle discariche (illegali). 

La frammentazione delle definizioni dei prodotti tessili e dei rifiuti tessili comporta oneri amministrativi e ostacola le spedizioni transfrontaliere. I segnali politici e normativi diversi nei vari Stati membri e le lacune in materia d'informazione (ad esempio sulla qualità delle materie prime) ostacolano il potenziamento dell'industria del riciclaggio e il riutilizzo e impediscono il raggiungimento della parità di condizioni nel mercato unico; a ciò si aggiunge la complessità del riciclaggio dei prodotti tessili dovuta alla diversa composizione dei rifiuti tessili. Tutto ciò mette a repentaglio non solo la transizione verso un'economia circolare nel settore tessile, ma anche la creazione di valore aggiunto e di posti di lavoro di qualità nell'UE. Le lacune a livello di infrastrutture di cernita e riciclaggio rischiano di far sì che i prodotti tessili non siano trattati secondo quanto previsto dalla gerarchia dei rifiuti anche dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di raccolta differenziata. La produzione manifatturiera a basso valore aggiunto si svolge principalmente nei paesi terzi. La produzione e lo smaltimento dei rifiuti tessili importati generano notevoli impatti sociali negativi a livello locale, regionale e mondiale 13 . 

Per quanto riguarda i rifiuti tessili, la presente proposta si pone pertanto l'obiettivo specifico di migliorare la gestione dei rifiuti tessili in linea con la "gerarchia dei rifiuti" 14 sancita dalla direttiva quadro sui rifiuti, dando priorità alla prevenzione dei rifiuti, alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei prodotti tessili rispetto ad altre opzioni di recupero e di smaltimento, nonché di attuare il principio "chi inquina paga". Il piano d'azione per l'economia circolare 15 e la strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari ("strategia per i prodotti tessili") 16  chiedono un'azione rafforzata e accelerata dell'UE e degli Stati membri per prevenire i rifiuti tessili e migliorare la circolarità dei prodotti tessili, in quanto si tratta di un settore ad alta intensità di risorse che causa notevoli esternalità ambientali negative, in cui le carenze in termini di finanziamenti e di tecnologia impediscono di compiere progressi nella transizione verso un'economia circolare.

Rifiuti alimentari

I rifiuti alimentari rappresentano una delle principali fonti di inefficienza della filiera agroalimentare. In particolare, provocano impatti ambientali e climatici negativi. Il consumo alimentare è il fattore che più contribuisce agli impatti ambientali 17 e all'impronta di biodiversità 18 dei consumi dell'UE.

Quando gli alimenti vengono gettati via, tutte le risorse e l'energia intrinseche così come i loro impatti ambientali, ad esempio le emissioni di gas a effetto serra che si accumulano lungo la catena alimentare, continuano a essere presenti, senza alcun beneficio per l'alimentazione umana. Gli alimenti trasformati, trasportati e cotti che diventano poi rifiuti nella fase del consumo hanno un impatto ambientale più elevato rispetto ai prodotti alimentari non trasformati che vanno persi a livello di azienda agricola. I 58,5 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari prodotti nell'UE nel 2020 19 hanno causato emissioni pari a 252 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti 20 , ossia il 16 % dell'impatto totale delle emissioni di gas a effetto serra derivante dal sistema alimentare dell'UE. I rifiuti alimentari esercitano una pressione inutile sulle risorse naturali già limitate. Ad esempio, l'acqua consumata per produrre alimenti che vengono poi buttati può essere quantificata in 342 miliardi di m3 di acqua equivalente 21 , pari al 12 % dell'impatto totale della produzione e dei consumi alimentari dell'UE. I rifiuti alimentari sono inoltre responsabili del 16 % degli impatti sul suolo provocati dalle attività di uso del suolo 22 , mentre le ripercussioni sull'eutrofizzazione marina sono pari al 15 % del totale 23 , 24 .

Per quanto riguarda le conseguenze economiche, i 58,5 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari hanno un valore di mercato associato stimato a 132 miliardi di EUR 25 . Tali costi comprendono la perdita di risorse da parte degli operatori del settore alimentare in ogni fase della filiera alimentare, ma anche la spesa superflua da parte delle famiglie. Inoltre si stima che il costo della raccolta e del trattamento dei rifiuti alimentari ammonti a ulteriori 9,3 miliardi di EUR 26 .

Lo spreco alimentare ha conseguenze sociali importanti. Comporta uno spreco inutile di risorse che potrebbero essere usate ad altri scopi. Nell'UE, in media le famiglie destinano alla spesa alimentare (agroalimentare e servizi di ristorazione) circa il 19 % 27 della spesa totale. Buttare via alimenti adatti al consumo umano, anziché ridistribuirli a coloro che ne hanno bisogno, anche attraverso donazioni alimentari, rappresenta un'opportunità mancata alla luce delle crescenti sfide in materia di sicurezza alimentare. Sebbene in Europa sia garantita la disponibilità dei prodotti alimentari, la loro accessibilità economica rappresenta una fonte di preoccupazione per un numero crescente di cittadini: sono 32,6 milioni le persone che non possono permettersi un pasto con carne, pesce, pollo o un equivalente vegetariano ogni due giorni 28 . Infine per molti consumatori lo spreco alimentare ha un'importante dimensione etica 29 .

In tale contesto, l'UE e gli Stati membri si sono impegnati a conseguire l'obiettivo di sviluppo sostenibile 12.3 per dimezzare i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumo e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento, comprese le perdite post-raccolto, entro il 2030. 

L'UE ha attuato un piano d'azione specifico per ridurre le perdite e gli sprechi alimentari, che prevede azioni sia normative che di altro tipo, inizialmente nell'ambito del piano d'azione per l'economia circolare del 2015 e, dal 2020, nell'ambito della strategia dell'UE "Dal produttore al consumatore" 30 . In tal modo, la Commissione mira non soltanto a stabilire obblighi chiari per gli Stati membri in materia di riduzione dei rifiuti alimentari, ma anche a creare un contesto politico che sostenga gli Stati membri nell'adozione di misure efficaci.

La direttiva quadro sui rifiuti, riveduta nel 2018, impone agli Stati membri di elaborare programmi specifici di prevenzione dei rifiuti alimentari, in linea con la gerarchia dei rifiuti, nonché di ridurre i rifiuti alimentari in ogni fase della filiera alimentare, monitorarne i livelli e riferire in merito ai progressi compiuti. Nel 2019 la Commissione ha adottato una metodologia comune per la misurazione dei rifiuti alimentari 31 , da utilizzare come base per il monitoraggio dei rifiuti alimentari a livello dell'UE.

Al fine di aiutare gli Stati membri ad agire, dal 2015 la Commissione ha adottato iniziative volte a chiarire e armonizzare la legislazione pertinente (ad esempio, l'adozione di orientamenti dell'UE sulle donazioni alimentari 32 , seguiti da modifiche alle norme in materia di igiene alimentare per facilitare pratiche sicure in materia di donazioni alimentari, nonché orientamenti dell'UE per l'utilizzo come mangimi di alimenti non più destinati al consumo umano 33 ). A partire dal 2016 la Commissione ha inoltre istituito una piattaforma multilaterale, la piattaforma dell'UE sulle perdite e gli sprechi alimentari 34 per sostenere tutti gli operatori nella definizione di misure volte a prevenire i rifiuti alimentari, condividere le migliori pratiche e valutare i progressi compiuti. Ha inoltre adottato i propri risultati (ad esempio raccomandazioni ad agire per la prevenzione dei rifiuti alimentari 35 ) e ha sostenuto il lavoro intrapreso a livello dell'UE per migliorare le pratiche di indicazione della data 36  di consumo. La condivisione delle migliori pratiche e delle soluzioni per ridurre i rifiuti alimentari in tutta l'UE è agevolata anche dal polo digitale dell'UE per la prevenzione delle perdite e degli sprechi alimentari 37 . Il progetto pilota RESTwithEU 38 valuta e raccomanda strumenti digitali per ridurre i rifiuti alimentari nel settore della ristorazione. "Sostenere il cambiamento comportamentale dei consumatori" è un argomento affrontato da un sottogruppo dedicato della piattaforma e da una raccolta delle migliori pratiche, elaborata dal progetto pilota dell'UE, il Forum europeo sugli sprechi alimentari dei consumatori, che sarà resa disponibile entro la fine di giugno 2023. Al fine di rafforzare la base di conoscenze comprovate per la prevenzione dei rifiuti alimentari, il Centro comune di ricerca effettua valutazioni dell'efficacia degli interventi di prevenzione dei rifiuti alimentari 39 , sostenute da un quadro di valutazione che può essere utilizzato da tutti i soggetti. Gli inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi quadro di ricerca e innovazione dell'UE Orizzonte 2020 40 e Orizzonte Europa 41 offrono nuove opportunità per la ricerca e l'innovazione che mirano ad affrontare le perdite e gli sprechi alimentari. Tra gli altri strumenti di finanziamento per la prevenzione dei rifiuti alimentari figurano il programma LIFE e InterReg Europe . Nell'ambito del programma per il mercato unico, la Commissione mette inoltre a disposizione sovvenzioni per sostenere gli Stati membri e le parti interessate 42 nel miglioramento della misurazione dei rifiuti alimentari e nell'attuazione di azioni volte a ridurre i rifiuti alimentari, in collaborazione con l'Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HADEA). 

Molti operatori del settore alimentare lungo la filiera hanno adottato misure importanti per ridurre la produzione di rifiuti alimentari e migliorare l'efficienza delle risorse. Nel quadro del codice di condotta dell'UE sulle pratiche commerciali e di marketing responsabili nella filiera alimentare 43 , i trasformatori e i rivenditori al dettaglio di prodotti alimentari hanno assunto impegni concreti in materia di riduzione dei rifiuti alimentari a livello delle loro operazioni e della catena di approvvigionamento.

Nonostante tali azioni e la crescente consapevolezza in merito alle conseguenze e agli impatti negativi dei rifiuti alimentari, gli impegni politici assunti a livello dell'UE e degli Stati membri e le misure attuate sin dall'adozione del piano d'azione per l'economia circolare nel 2015, il livello dei rifiuti alimentari non diminuisce in maniera sufficiente per riuscire a compiere progressi significativi verso l'obiettivo di sviluppo sostenibile 12.3. Nell'UE, nonostante gli obblighi giuridici esistenti nella direttiva quadro sui rifiuti e le attività di sostegno della Commissione, le azioni intraprese finora negli Stati membri sono eterogenee e non hanno portato a una riduzione significativa dei rifiuti alimentari.

La fissazione di obiettivi è pertanto un passo necessario. Nello specifico, la presente proposta mira a: in primo luogo, attribuire una chiara responsabilità agli Stati membri per accelerare la riduzione dei rifiuti alimentari lungo la filiera alimentare e all'interno dei nuclei domestici, nei rispettivi territori, fornendo così un solido contributo al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 12.3; in secondo luogo, garantire una risposta sufficiente e coerente da parte di tutti gli Stati membri per ridurre i rifiuti alimentari, in linea con quella dei paesi all'avanguardia.

Ciò dovrebbe indurre ciascuno Stato membro a intraprendere azioni ambiziose – adottando le misure più efficaci, adattate alla specifica situazione nazionale – e volte a sostenere un cambiamento comportamentale dei consumatori e a rafforzare il coordinamento delle azioni tra i diversi soggetti lungo l'intera catena del valore alimentare, nonché con altri interlocutori pertinenti (ad esempio, il mondo accademico, le ONG, le istituzioni finanziarie, i soggetti dell'economia sociale, ecc.).

Inoltre, dopo la Conferenza sul futuro dell'Europa, i rifiuti alimentari sono stati selezionati come primo argomento per i panel europei deliberativi dei cittadini. Le raccomandazioni del panel dei cittadini sosterranno il lavoro della Commissione e aiuteranno gli Stati membri a elaborare strategie e piani d'azione nazionali per combattere i rifiuti alimentari.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La modifica proposta è conforme all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva quadro sui rifiuti, che impone agli Stati membri di istituire la raccolta differenziata per i tessili entro il 1º gennaio 2025. La proposta introduce la responsabilità estesa del produttore e altre misure strategiche volte a sostenere i finanziamenti necessari e ad armonizzare le informazioni e gli approcci relativi alle infrastrutture di raccolta, cernita, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio che saranno fondamentali una volta che l'obbligo di raccolta differenziata sarà entrato in vigore. 

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva quadro sui rifiuti, entro il 31 dicembre 2023 la Commissione è tenuta ad esaminare i dati sui rifiuti alimentari forniti dagli Stati membri al fine di valutare la fattibilità di istituire un obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari a livello di Unione da soddisfare entro il 2030 e a trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La definizione di obiettivi dovrebbe rafforzare le attuali disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva quadro sui rifiuti, che impone agli Stati membri di adottare misure volte a ridurre i rifiuti alimentari lungo l'intera filiera alimentare.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La strategia dell'UE per i prodotti tessili riguarda la produzione e il consumo di prodotti tessili, riconoscendo nel contempo l'importanza del settore tessile. Presenta una visione per i prodotti tessili per il 2030, che si pone l'obiettivo di rendere i prodotti tessili durevoli e riciclabili, in larga misura composti da fibre riciclate, privi di sostanze pericolose e prodotti nel rispetto dei diritti lavorativi, sociali e ambientali; sottolinea inoltre la necessità per i produttori di assumersi la responsabilità lungo la catena del valore, di sviluppare capacità sufficienti per il riciclaggio innovativo a ciclo chiuso e soluzioni biologiche, nonché di ridurre al minimo l'incenerimento e il collocamento in discarica dei tessili. Nella strategia dell'UE per i prodotti tessili sono state annunciate norme armonizzate dell'UE in materia di responsabilità estesa del produttore per i tessili e incentivi economici per rendere i prodotti più sostenibili ("ecomodulazione delle tariffe"), il che è particolarmente importante per la gestione dei rifiuti. Nella strategia si sottolinea l'obiettivo della Commissione di affrontare le sfide connesse all'esportazione di rifiuti tessili e di promuovere il lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile 44

L'iniziativa mira inoltre a contribuire all'obiettivo del piano d'azione per l'economia circolare di ridurre in misura significativa la produzione totale di rifiuti e di dimezzare la quantità di rifiuti urbani residui (non riciclati) entro il 2030. La revisione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio mirerà a ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio. Insieme, la presente iniziativa e la revisione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio disciplineranno oltre il 65 % di tutti i rifiuti urbani prodotti (imballaggi, rifiuti alimentari e rifiuti tessili), contribuendo in tal modo all'obiettivo generale della direttiva quadro sui rifiuti e del Green Deal europeo. 

La proposta della Commissione relativa al regolamento sulle spedizioni di rifiuti 45 è stata adottata il 17 novembre 2021 e i negoziati sono ancora in corso al momento dell'adozione della presente proposta. Il suo obiettivo è assicurare che l'UE non esporti in paesi terzi le proprie sfide in materia di rifiuti e facilitare le spedizioni per il riciclaggio, scoraggiando nel contempo le spedizioni orientate allo smaltimento. Le misure comprendono criteri per distinguere meglio tra rifiuti differenziati e indifferenziati, nonché tra prodotti usati e di scarto, che possono essere stabiliti per i tessili. La proposta prevede inoltre un regime di esportazione più rigoroso verso i paesi terzi non appartenenti all'OCSE, nonché l'obbligo di verificare le prestazioni degli impianti di recupero nei paesi terzi. Infine propone misure volte a intensificare gli sforzi per l'applicazione delle norme sulle spedizioni di rifiuti, anche per quanto riguarda i rifiuti tessili. Gli impatti della proposta di regolamento sulle spedizioni di rifiuti sono presi in considerazione nella valutazione effettuata. Inoltre le misure che riguardano le spedizioni di materiali (misure 2.6 e 2.9) distinguono tra i prodotti tessili destinati al riutilizzo e che non sono più rifiuti (e pertanto non sono soggetti al regolamento sulle spedizioni di rifiuti) e quelli che invece sono rifiuti, ai quali si applicano direttamente le misure previste nella proposta. 

La proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili 46 definirà un quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei gruppi di prodotti specifici, al fine di migliorare significativamente la circolarità, la prestazione energetica e altri aspetti di sostenibilità ambientale. Le specifiche di progettazione ecocompatibile possono essere di fondamentale importanza per la prevenzione dei rifiuti e il riciclaggio di elevata qualità, in quanto possono migliorare la durabilità, la riparabilità, la riciclabilità e il contenuto riciclato dei prodotti. L'elaborazione di tali specifiche può anche servire da base per la fissazione di contributi finanziari armonizzati ai regimi di responsabilità estesa del produttore. Le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti tessili dovrebbero entrare in vigore entro il 2025 o il 2026. Oltre all'introduzione di nuove specifiche di progettazione ecocompatibile, il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili introdurrà misure volte a contrastare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti. In primo luogo, ha proposto di introdurre l'obbligo per le grandi imprese di rendere pubbliche le informazioni sul numero e sui tipi di prodotti di consumo invenduti di cui si disfano. Tale misura dovrebbe disincentivare detta pratica facendo leva sulla reputazione, mentre si prevede anche di aumentare la diffusione dei dati che rispecchiano la portata del fenomeno di distruzione dei prodotti di consumo invenduti. In secondo luogo, il regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili conferirà il potere di adottare atti delegati che vietino la distruzione di gruppi specifici di prodotti di consumo invenduti, come i tessili, tenendo conto delle informazioni derivanti dall'obbligo generale di divulgazione. Altre importanti politiche dell'Unione comprendono il regolamento relativo all'etichettatura dei prodotti tessili 47 e il regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) 48 .

Gli obiettivi giuridicamente vincolanti per la riduzione dei rifiuti alimentari contribuiscono a una serie di altri obiettivi strategici dell'UE, in particolare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, contribuendo così all'obiettivo dell'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e all'obiettivo di riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030, come illustrato nel piano per l'obiettivo climatico 2030 49 . La riduzione dei rifiuti alimentari comporta inoltre un uso più sostenibile del suolo, una riduzione dell'eutrofizzazione marina e una minore carenza idrica, in linea con l'obiettivo di istituire un sistema alimentare sostenibile, come proposto nella strategia "Dal produttore al consumatore".

La strategia prevede la creazione di una base di riferimento per i livelli di rifiuti alimentari, tenendo conto dei nuovi dati comunicati dagli Stati membri, e la definizione di obiettivi giuridicamente vincolanti per ridurre i rifiuti alimentari in tutta l'UE entro il 2023.

La strategia per la bioeconomia 50 chiede azioni volte a riutilizzare, ridurre e riciclare i flussi di rifiuti organici. La riduzione dei rifiuti alimentari contribuisce ai principi fondamentali della strategia, quali l'economia circolare, l'uso "a cascata" della biomassa e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti.

Il percorso di transizione per il turismo 51 , pubblicato nel febbraio 2022, evidenzia la riduzione dei rifiuti alimentari nel settore dell'ospitalità tra le sue azioni chiave. Nel dicembre 2022 gli Stati membri hanno adottato conclusioni del Consiglio sull'agenda europea per il turismo 2030 52 , in cui invitano la Commissione e gli Stati membri a sostenere una migliore circolarità dei servizi turistici, tra cui la gestione degli sprechi alimentari. 

Infine i rifiuti alimentari sono stati identificati come uno dei principali fattori che incidono sulla sicurezza alimentare sia dal lato dell'offerta che da quello della domanda 53 . La loro riduzione può contribuire ad aumentare la resilienza dei sistemi alimentari e la sicurezza alimentare in generale, migliorando l'efficienza e la produttività della catena di approvvigionamento e l'accessibilità economica dei prodotti alimentari. Aumentando l'efficienza dei sistemi alimentari e sostenendo un cambiamento comportamentale dei consumatori per evitare che i prodotti alimentari siano gettati via inutilmente sarebbe possibile nutrire un maggior numero di persone mediante la stessa produzione alimentare. La riduzione dei rifiuti alimentari può pertanto contribuire a soddisfare la domanda crescente di alimenti prevista, garantendo nel contempo che il nostro sistema alimentare operi nel rispetto dei limiti del pianeta. Inoltre la riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari potrebbe contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti alimentari, potenzialmente migliorando l'accesso economico ai prodotti alimentari.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) 54 conferisce all'UE il potere di agire nel settore della politica ambientale per preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, tutelare la salute umana, contribuire all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere sul piano internazionale misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

La proposta è stata presentata sottoforma di modifica mirata della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che è l'unico strumento giuridico per disciplinare la prevenzione e la gestione dei rifiuti tessili nell'UE e si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, TFUE. Sebbene esistano diversi atti giuridici che disciplinano i prodotti tessili (ad esempio il REACH, il regolamento sull'etichettatura dei prodotti tessili), la direttiva quadro sui rifiuti è l'unico strumento giuridico che disciplina tutti gli aspetti della gestione dei rifiuti tessili, compresi gli obblighi specifici di garantire la raccolta differenziata, il trattamento e gli obblighi di comunicazione.

La modifica mirata della direttiva quadro sui rifiuti si basa sulle prescrizioni esistenti per eliminare gli ostacoli normativi individuati e affrontare i fallimenti del mercato rendendo tali disposizioni più chiare, specifiche e armonizzate, al fine di ridurre la portata delle potenziali divergenze nazionali e creare le condizioni per potenziare il riutilizzo e il riciclaggio delle infrastrutture tessili. Inoltre l'introduzione della responsabilità estesa del produttore per gli obblighi in materia di prodotti tessili avviene secondo i requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'UE e mira all'armonizzazione. Tale obiettivo è ulteriormente perseguito conferendo alla Commissione l'incarico di adottare norme più dettagliate mediante atti di esecuzione. Sono definite date precise di applicazione per le singole misure, in linea con la fattibilità della loro attuazione e con il tempo necessario ai portatori di interessi coinvolti per adattarsi. 

Nel settore dei rifiuti alimentari, la modifica mirata della direttiva quadro sui rifiuti si basa sulle prescrizioni esistenti riguardanti i principali aspetti della prevenzione dei rifiuti alimentari (definizione di rifiuti alimentari e metodologia comune per la misurazione dei rifiuti alimentari, obblighi per gli Stati membri di ridurre i rifiuti alimentari in ogni fase della filiera alimentare, monitoraggio e comunicazione annuale dei livelli dei rifiuti alimentari, preparazione di programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti alimentari) e gestione (ad esempio raccolta differenziata).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Data la natura transfrontaliera della catena del valore dei prodotti tessili da un punto di vista economico, ambientale e sociale, la vendita, il consumo e la gestione alla fine del ciclo di vita dei prodotti tessili sono intrinsecamente legati al funzionamento del mercato unico e delle catene del valore globali. L'elevata dipendenza dalle materie prime evidenzia l'importanza di promuovere modelli imprenditoriali circolari per ridurre l'uso di materie prime primarie e contribuire ad attenuare le esternalità ambientali negative associate.

I sistemi di raccolta, cernita e riciclaggio devono essere potenziati affinché possano far fronte all'imminente obbligo di raccolta differenziata e alla sua piena attuazione, dal momento che diverse lacune normative e di mercato che incidono su tutti gli Stati membri e sui soggetti della catena del valore tessile stanno ostacolando l'adeguata capacità di raccolta, cernita e riciclaggio. La mancanza di un approccio comune dell'UE per la gestione dei prodotti tessili rischia di creare o consolidare ulteriormente la frammentazione normativa e di alterare i flussi di rifiuti e materiali, ostacolando in tal modo i movimenti transfrontalieri di prodotti tessili (prodotti, prodotti usati e di scarto), le azioni coordinate e gli investimenti tempestivi in tutta l'UE. Vi sono rischi elevati di una sempre maggiore frammentazione normativa e degli oneri amministrativi per i portatori di interessi del settore, in particolare le PMI, derivanti dalla diversa applicazione del principio "chi inquina paga" attraverso regimi nazionali di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili. L'azione a livello dell'UE è in grado di affrontare in modo più efficace il problema delle esternalità ambientali transfrontaliere, comprese le emissioni di gas a effetto serra e l'esportazione di prodotti tessili (e di rifiuti spacciati per non rifiuti) verso paesi terzi, in particolare in quanto le cause principali del problema riguardano le carenze normative derivanti dalla mancanza di definizioni armonizzate, dalla frammentazione normativa e da un deficit di finanziamento comune a tutti gli Stati membri. 

Tutti gli Stati membri producono rifiuti alimentari, il che crea importanti esternalità ambientali transfrontaliere. La produzione, lo stoccaggio, il trasporto e la trasformazione degli alimenti, così come lo smaltimento dei rifiuti alimentari, causano impatti ambientali e climatici (come le emissioni di gas a effetto serra e gli effetti sull'uso del suolo, sulla biodiversità, sull'uso dell'acqua e sull'eutrofizzazione) all'interno dell'UE. Inoltre la produzione di alimenti importati nell'UE può comportare impatti ambientali e climatici significativi a livello mondiale. 

La riduzione coerente dei rifiuti alimentari in tutta l'UE è necessaria per garantire, in ciascuno Stato membro, un utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, la riduzione degli impatti negativi sul clima, sulla biodiversità e sull'uso delle risorse naturali, con benefici che non si fermano ai confini nazionali. È importante sottolineare che, rendendo il sistema alimentare più efficiente, la riduzione dei rifiuti alimentari contribuisce anche alla sicurezza alimentare in tutta l'UE. 

I prodotti alimentari sono commercializzati su vasta scala all'interno del mercato dell'UE e le imprese alimentari che operano a livello transfrontaliero necessitano di coerenza e chiarezza in merito al grado di ambizione atteso, al fine di pianificare investimenti e azioni in materia di prevenzione dei rifiuti alimentari. Un approccio coordinato a livello dell'UE può offrire affidabilità e continuità e quindi sostenere l'adozione di nuovi modelli commerciali da parte degli operatori del settore alimentare, al fine di accelerare la riduzione dei rifiuti alimentari lungo tutta la catena del valore alimentare. 

Nonostante gli impegni politici assunti a livello internazionale, dell'UE e nazionale, gli obblighi giuridici in vigore nella direttiva quadro sui rifiuti e le attività di sostegno da parte della Commissione, le risposte degli Stati membri ai rifiuti alimentari sono state disomogenee e, nel complesso, non sono sufficienti ad affrontare i problemi individuati e le conseguenze ambientali, economiche e sociali per i consumatori, le imprese e la società nel suo complesso. Le differenze tra gli Stati membri per quanto concerne gli sforzi volti a ridurre la produzione di rifiuti alimentari e le diverse aspettative riguardo al contributo degli operatori del settore alimentare indicano la necessità di misure più coordinate e uniformi a livello dell'UE per portare i progressi al livello e al ritmo necessari per conseguire l'obiettivo di sviluppo sostenibile 12.3.

Ci si attende che la definizione di obiettivi giuridicamente vincolanti per la riduzione dei rifiuti alimentari che gli Stati membri dovranno conseguire entro il 2030 intensificherà gli sforzi per individuare e potenziare strategie e iniziative efficaci sia all'interno degli Stati membri che tra di essi, nei modi seguenti: razionalizzando il contributo degli operatori del settore alimentare, in particolare nel contesto delle catene di approvvigionamento transfrontaliere; contribuendo a garantire che i fattori alla base della produzione di rifiuti alimentari (di mercato e comportamentali) siano affrontati con coerenza e in contemporanea da tutti gli Stati membri, in linea con le azioni intraprese finora dai paesi all'avanguardia (ancora pochi); accelerando lo sviluppo di strategie nazionali efficaci di prevenzione dei rifiuti alimentari attraverso la diffusione di buone pratiche e l'ulteriore sfruttamento della base di conoscenze dell'UE in materia di prevenzione dei rifiuti alimentari.

La definizione di obiettivi nella legislazione dell'UE in materia di rifiuti è uno strumento politico che imporrebbe agli Stati membri di intervenire, offrendo nel contempo piena flessibilità per quanto riguarda la scelta delle misure necessarie. Gli Stati membri possono pertanto scegliere gli strumenti politici più efficaci ed efficienti in base alla situazione specifica dei rispettivi territori.

Proporzionalità

L'approccio normativo della direttiva quadro sui rifiuti che consiste nell'armonizzare alcuni elementi della gestione dei rifiuti (definizioni, obiettivi quantitativi o qualitativi che rendono operativa la gerarchia dei rifiuti, principio "chi inquina paga", obblighi di comunicazione) e nel lasciare spazio a misure di attuazione nazionali e locali (pianificazione della gestione dei rifiuti e autorizzazione dei rifiuti) è coerente con l'azione a livello dell'UE che si limita soltanto a quanto strettamente necessario.

Una maggiore armonizzazione degli approcci alla gestione dei rifiuti tessili in termini di ambito di applicazione dei prodotti tessili presi in considerazione, definizioni chiare, requisiti minimi di spedizione e trattamento per rendere operativa la gerarchia dei rifiuti, caratteristiche organizzative dei sistemi di raccolta dei prodotti tessili e ripartizione degli oneri fornirebbe certezza giuridica affinché i portatori di interessi attivi in tutta la catena del valore del settore tessile (Stati membri, imprese sociali, gestori dei rifiuti, produttori, altri operatori economici, cittadini) possano investire nello sviluppo di infrastrutture in tutta l'UE per massimizzare il riutilizzo e il riciclaggio. Tali operatori possono conseguire l'efficienza economica grazie alle economie di scala e alla riduzione dei costi di conformità, dal momento che devono aderire a un unico approccio normativo uniforme in tutta l'UE, per il quale è necessaria un'azione a livello dell'UE. Un approccio armonizzato per colmare il deficit di finanziamento attraverso norme comuni in materia di responsabilità estesa del produttore, riducendo nel contempo altri ostacoli normativi che ostacolano una maggiore uniformità dei rifiuti tessili per la cernita dei prodotti in entrata e in uscita e le spedizioni oltre i confini nazionali ai fini della cernita, del riutilizzo e del riciclaggio, ridurrebbe notevolmente gli oneri economici per l'industria e le PMI, mantenendo la loro competitività. Va inoltre osservato che, poiché il settore tessile è composto per il 99 % da PMI, l'adempimento della responsabilità estesa dei produttori avverrebbe collettivamente attraverso organizzazioni che si assumono la responsabilità dei produttori per conto di questi ultimi, il che ridurrebbe notevolmente gli oneri amministrativi a loro carico. Il miglioramento combinato della qualità ambientale può essere considerato un vantaggio parallelo importante. Per ridurre ulteriormente l'impatto sulle PMI, le microimprese (fino a 10 dipendenti), che rappresentano l'88 % di tutte le imprese del settore, sono escluse dal regime di responsabilità estesa del produttore, il che comporta una notevole riduzione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI.

Il settore tessile è dominato dalle PMI. Le microimprese rappresentano circa l'88 % del settore. La proposta è specificamente adattata per ridurre al minimo l'impatto finanziario e amministrativo sulle microimprese, in particolare escludendo tutte le microimprese dal regime di responsabilità estesa del produttore. Tutte le altre PMI (ossia le PMI che non sono microimprese) sarebbero invece incluse nel regime in questione. Al tempo stesso, il sostegno al riutilizzo e al riciclaggio sosterrebbe anche le PMI coperte dalla responsabilità estesa del produttore (ossia quelle che non sono microimprese) rispetto allo status quo, garantendo la disponibilità di maggiori finanziamenti e la disponibilità sul mercato di materie prime più stabili per tessuti riutilizzabili e riciclabili.

Per quanto riguarda i rifiuti alimentari, la proposta di fissare obiettivi di riduzione di tali rifiuti non introduce nuove misure a livello dell'UE. La fissazione degli obiettivi lascia agli Stati membri la libertà di scegliere le misure più efficaci, adattate alla loro specifica situazione nazionale. Gli Stati membri non sono tenuti ad adottare nuove misure relative alla riduzione dei rifiuti alimentari diverse da quelle già stabilite dalla direttiva quadro sui rifiuti (ossia la riduzione dei rifiuti alimentari in ogni fase della filiera alimentare, la preparazione di programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari, l'attuazione delle azioni correlate, il monitoraggio e la comunicazione dei progressi compiuti). Inoltre, sin dall'adozione dell'agenda per lo sviluppo sostenibile nel 2015, gli Stati membri si sono impegnati a intervenire per ridurre i rifiuti alimentari al fine di contribuire all'obiettivo di sviluppo sostenibile 12.3, che di fatto è un obiettivo ambizioso non vincolante.

L'esperienza dei paesi all'avanguardia dimostra che le misure attuate finora dai governi si basano sulla partecipazione volontaria degli operatori economici della filiera alimentare alle tabelle di marcia comuni volte a conseguire l'obiettivo condiviso di ridurre i rifiuti alimentari. L'assistenza finanziaria (sotto forma di sovvenzioni per azione) è attualmente offerta a livello dell'UE, al fine di sostenere i portatori d'interessi nell'adozione di misure concrete per migliorare la misurazione e la prevenzione dei rifiuti alimentari. Le sovvenzioni finora introdotte dalla Commissione nell'ambito del programma per il mercato unico sono state indirizzate in particolare alle PMI per rispondere alle loro esigenze specifiche e sostenere lo sviluppo e la diffusione delle migliori pratiche.

L'ulteriore scambio di conoscenze, migliori pratiche, strumenti, orientamenti ed esperienze proseguirà attraverso la piattaforma dell'UE (compresi i suoi sottogruppi) e l'apposito sito web (polo dell'UE per la prevenzione delle perdite e degli sprechi alimentari).

Nel complesso, le misure proposte non vanno oltre quanto è necessario per assicurare il rispetto della normativa e garantire al contempo la protezione dell'ambiente.

Scelta dell'atto giuridico

Alla luce delle spiegazioni di cui sopra, una direttiva è lo strumento corretto da utilizzare per la modifica della direttiva quadro sui rifiuti. Consente di armonizzare alcuni elementi, lasciando nel contempo margine di manovra agli Stati membri per tener conto delle specificità nazionali nel recepimento della direttiva.

La direttiva quadro sui rifiuti è l'unico strumento giuridico per disciplinare la prevenzione e la gestione dei rifiuti tessili nell'UE e si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, TFUE. Sebbene esistano diversi atti giuridici che disciplinano i prodotti tessili (ad esempio il REACH, il regolamento sull'etichettatura dei prodotti tessili), la direttiva quadro sui rifiuti è l'unico strumento giuridico che disciplina tutti gli aspetti della gestione dei rifiuti tessili, compresi gli obblighi specifici di garantire la raccolta differenziata, il trattamento e gli obblighi di comunicazione.

Anche i rifiuti alimentari sono definiti e disciplinati nella direttiva quadro sui rifiuti. Sebbene una serie di misure individuali che possono contribuire a ridurre i rifiuti alimentari siano disciplinate dalla legislazione relativa al funzionamento del mercato alimentare, alla sicurezza alimentare o alle informazioni sugli alimenti ai consumatori a livello dell'Unione, il quadro legislativo generale per la prevenzione dei rifiuti alimentari, compresi il monitoraggio e la comunicazione in materia di rifiuti alimentari e la pianificazione dei programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti alimentari, rientra nella direttiva quadro sui rifiuti.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex-post

Non sono state effettuate valutazioni ex post dal momento che l'ultima modifica della direttiva quadro sui rifiuti è avvenuta nel 2018. Sarebbe stato quindi prematuro procedere a una valutazione ex post delle modifiche apportate di recente, che non hanno ancora prodotto pienamente i loro effetti. Inoltre la direttiva quadro sui rifiuti prevede clausole di riesame specifiche per specifici flussi di rifiuti, che darebbero luogo ad analisi dell'impatto delle disposizioni attuali.

Consultazioni dei portatori di interessi

Il metodo e la strategia di consultazione sono stati delineati nell'invito a presentare contributi per una proposta dal titolo "Impatto ambientale della gestione dei rifiuti – revisione del quadro dell'UE in materia di rifiuti" 55 e nella valutazione d'impatto iniziale "Proposta di revisione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti – parte relativa agli obiettivi di riduzione degli sprechi alimentari" 56 . Dato che le due proposte mirano a modificare lo stesso atto giuridico sulla base della medesima base giuridica, si è deciso di unirle. Di conseguenza, la consultazione pubblica aperta condotta tra maggio e agosto 2022 ha riguardato entrambi i flussi di rifiuti.

Rifiuti tessili

Nell'ambito dell'invito a presentare contributi, la Commissione ha ricevuto 197 57 risposte distinte. I partecipanti hanno sede in 25 paesi diversi, tra cui quattro paesi terzi: 65 in Belgio, il che rispecchia il numero di associazioni industriali e di organizzazioni non governative (ONG) in tale paese, 23 in Germania, 16 in Francia, 14 nei Paesi Bassi e 12 in Italia. 

I risultati della consultazione hanno evidenziato un sostegno generale alla necessità di migliorare la gestione dei prodotti tessili in linea con la gerarchia dei rifiuti, chiedendo l'adozione di misure normative per affrontare le attuali carenze del mercato che tendono a favorire lo smaltimento. È emerso un sostegno generale all'introduzione dei regimi di responsabilità estesa del produttore in linea con il principio "chi inquina paga", anche da parte dell'industria interessata. Tuttavia tale sostegno è stato accompagnato da accorati appelli all'armonizzazione, nella maggior misura possibile, per limitare l'impatto su un'industria dominata dalle PMI, in particolare per garantire la piena coerenza con le specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti tessili nell'ambito del regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti tessili in sede di attuazione dei requisiti di modulazione delle tariffe per la responsabilità estesa del produttore. I rappresentanti dell'industria del riciclaggio hanno ricordato che i sistemi di riciclaggio associati per i prodotti tessili necessitano di periodi di transizione adeguati per creare la capacità e i sistemi di riciclaggio al fine di garantire le qualità dei prodotti in entrata. L'attuale progettazione di capi di abbigliamento con tessili a composizione mista rappresenta una sfida per il riciclaggio, così come la mancanza di tecnologie di cernita automatica e delle capacità necessarie per preparare le materie prime al riciclaggio. I portatori di interessi del settore del riutilizzo e delle ONG hanno evidenziato come l'abbigliamento di seconda mano contribuisca alla riduzione dei rifiuti tessili e che la raccolta differenziata dei tessili usati e non soltanto dei rifiuti tessili sia essenziale per garantire il riutilizzo. I rappresentanti dell'industria tessile hanno inoltre sottolineato i vantaggi socioeconomici e ambientali dei modelli imprenditoriali circolari, come il noleggio di prodotti tessili per prolungarne la durata di vita rispetto all'acquisto. I portatori di interessi appartenenti a vari gruppi hanno sottolineato l'importanza di garantire un'applicazione armonizzata dei rifiuti tessili e dei tessili usati per agevolare i movimenti transfrontalieri di questi materiali e per contrastare eventuali spedizioni illegali di rifiuti falsamente etichettati come prodotti usati, in particolare per rispondere alle preoccupazioni sollevate da alcuni portatori di interessi in merito al trattamento ecologicamente corretto dei tessili usati e di scarto esportati, soprattutto di quelli non differenziati. Appelli analoghi di un ampio gruppo di portatori di interessi riguardavano la necessità di armonizzare le definizioni dei prodotti tessili nonché i prodotti soggetti alla responsabilità estesa del produttore e le loro caratteristiche principali, in particolare per ridurre il rischio di frammentazione legislativa e di mercato e di oneri amministrativi, in vista dell'introduzione di regimi di responsabilità estesa del produttore in diversi paesi. 

Una consultazione pubblica si è svolta tra il 24 maggio 2022 e il 24 agosto 2022 per raccogliere ulteriori contributi sullo scenario di riferimento, ottenere pareri e approfondimenti in merito alle questioni relative ai rifiuti tessili, alla fattibilità e ai possibili impatti di azioni alternative, nonché ricercare esempi di migliori pratiche e pareri sulla sussidiarietà delle possibili azioni. In totale sono pervenute 731 risposte valide 58 . Inoltre 207 partecipanti hanno presentato contributi scritti. I partecipanti erano per lo più imprese/organizzazioni di imprese e associazioni di imprese (40 %, 299 risposte) e cittadini dell'UE (36 %, 255 risposte). Il 94 % dei partecipanti (693 risposte) ha sede nell'UE, di cui la maggior parte in Belgio (16 %, 119 risposte) 59 , Germania (13 %, 96 risposte), Italia (11 %, 82 risposte) e Francia (8 %, 63 risposte). 

È importante sottolineare che i rifiuti tessili sono il tipo di rifiuto che interessa di meno ai partecipanti consultati; solo il 63 % delle imprese e delle associazioni di imprese ha infatti espresso il proprio interesse. Gli altri portatori di interessi (cittadini dell'UE, ONG e autorità pubbliche) hanno mostrato maggiori preoccupazioni in materia. Più della metà dei partecipanti è d'accordo o pienamente d'accordo sul fatto di partecipare alla raccolta differenziata dei rifiuti tessili, con un differimento dei risultati a seconda del gruppo di portatori di interessi a cui appartenevano. I cittadini dell'UE si sono dimostrati i più favorevoli alla raccolta dei rifiuti tessili, seguiti dalle autorità pubbliche e lasciando le ultime posizioni alle ONG, alle imprese e alle associazioni di imprese. Tuttavia solo il 40 % delle autorità pubbliche, il 32 % delle imprese e delle associazioni di imprese, il 28 % dei cittadini dell'UE e il 24 % delle ONG si sono detti d'accordo o pienamente d'accordo (221 risposte) sul fatto di ritenersi soddisfatti del sistema di raccolta dei rifiuti per la raccolta dei rifiuti tessili nel luogo in cui vivono. 

Quasi 30 documenti di sintesi hanno riguardato il settore dei rifiuti tessili, di cui circa la metà presentati da PMI o da organizzazioni che le rappresentano. Le PMI hanno sottolineato che attualmente non esiste un piano su larga scala per il trattamento dei rifiuti tessili. Hanno evidenziato la necessità di promuovere prodotti tessili durevoli e di alta qualità, di migliorarne il riutilizzo, di prepararli per il riutilizzo ove possibile e di potenziare la cernita a un livello sufficiente per il riutilizzo, il riciclaggio e le infrastrutture di trasformazione. Hanno inoltre raccomandato di modificare i modelli di progettazione e di consumo dei prodotti tessili e di ridurre la quantità di rifiuti tessili attraverso politiche ambiziose in materia di rifiuti. Gli stessi punti di vista relativi alla durabilità e al riutilizzo dei prodotti tessili, nonché alla capacità di cernita e riciclaggio, sono stati condivisi dall'industria del riciclaggio, che ha anche osservato la necessità di sviluppare catene del valore dei tessili circolari e sociali.

Tra le raccomandazioni figurano la necessità di fissare obiettivi quantitativi di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo e di migliorare i sistemi di raccolta differenziata. Le PMI hanno osservato che i regimi di responsabilità estesa del produttore dovrebbero applicare la gerarchia dei rifiuti fissando obiettivi quantitativi per la prevenzione dei rifiuti e la preparazione per il riutilizzo, garantire l'ecomodulazione delle tariffe e una concorrenza leale nei mercati del riciclaggio, assicurando l'accesso al flusso di rifiuti ai fini della preparazione per i gestori per il riutilizzo e coinvolgendo nel contempo le imprese sociali in qualità di principali portatori di interessi nello sviluppo, nella governance e nel funzionamento di tali regimi. Hanno inoltre sostenuto la coerenza con altre iniziative normative, come il regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti tessili e il regolamento sulle spedizioni di rifiuti, e l'armonizzazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto a livello dell'UE, che è stata approvata anche dall'industria del riciclaggio. Le PMI hanno inoltre sottolineato la necessità di orientamenti per raggiungere livelli elevati di raccolta differenziata dei prodotti tessili e hanno evidenziato che la cernita e il pre-trattamento delle fibre mature sono fondamentali per potenziare il riciclaggio dei rifiuti post-consumo. Alcuni documenti di sintesi si concentrano su una definizione armonizzata di rifiuti tessili. 

Sono stati inoltre condotti dei colloqui con i portatori di interessi. Ad aprile e maggio 2022 sono stati organizzati colloqui con portatori di interessi selezionati appartenenti a tutti i gruppi, concentrandosi in un primo momento su un ambito di applicazione più ampio e successivamente sui tessili usati e sui rifiuti tessili. Sono stati organizzati 27 colloqui, condotti singolarmente e in gruppo, in merito all'individuazione dei problemi, alla portata degli obiettivi e alla raccolta di elementi di prova per quanto concerne l'impatto delle opzioni e delle misure. Secondo i portatori di interessi, per poter essere efficiente un quadro di responsabilità estesa del produttore a livello dell'UE dovrebbe includere elementi specifici. Le misure in materia di riutilizzo, riparazione e raccolta differenziata devono comprendere obiettivi vincolanti e applicabili per incoraggiare i produttori a operare la transizione verso la circolarità. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'iniziativa, alcuni portatori di interessi hanno suggerito che la raccolta dovrebbe includere i rifiuti tessili prodotti dai nuclei domestici e dai professionisti, che sono paragonabili ai prodotti tessili per l'uso domestico, quali abbigliamento, tessuti per la casa e per interni, borse in tessuto e accessori tessili; tuttavia, hanno espresso preoccupazioni in merito alle calzature e ai tessili tecnici. Hanno inoltre suggerito di limitare inizialmente l'ambito di applicazione per poi estenderlo nel corso del tempo quando l'infrastruttura sarà in funzione, nonché di utilizzare i codici NC della tariffa doganale per definire i prodotti tessili disciplinati dal regime di responsabilità estesa del produttore proposto.

I portatori di interessi hanno espresso opinioni diverse sulla questione degli orientamenti. In termini di obiettivi, essi hanno raccomandato di fissare obiettivi con un livello di ambizione che aumenta gradualmente nel tempo, in funzione dei livelli di consumo, nonché obiettivi vincolanti di riduzione delle risorse per la produzione tessile, ad esempio mediante un obiettivo per i contenuti riciclati. Hanno inoltre sottolineato che qualsiasi obiettivo dovrebbe essere combinato con il potenziamento delle tecnologie di riciclaggio negli Stati membri e che gli obiettivi di riutilizzo dovrebbero garantire che il riutilizzo avvenga effettivamente. Hanno osservato che è importante considerare che gli obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti tessili dovrebbero basarsi sulla gerarchia dei rifiuti. 

La consultazione mirata sui prodotti tessili usati e sui rifiuti tessili si è svolta mediante quattro seminari virtuali dei portatori di interessi, avvalendosi di discussioni di gruppo, gruppi di lavoro e lavagne interattive. Inoltre, per raccogliere contributi più mirati, si è fatto ricorso a una riunione del gruppo di esperti della direttiva quadro sui rifiuti (Stati membri), a colloqui e a una conferenza sul futuro dell'Europa.

Le informazioni raccolte durante le consultazioni dei portatori di interessi hanno contribuito a definire i problemi e le opzioni strategiche su cui concentrarsi.

Rifiuti alimentari 

Nel contesto della valutazione d'impatto iniziale sono stati raccolti 85 contributi dai partecipanti di 17 Stati membri e due paesi terzi (Regno Unito e Stati Uniti). La maggior parte dei contributi sono stati presentati da associazioni di imprese (27), seguite da ONG (18, di cui 12 incentrate sull'ambiente), imprese (11), cittadini dell'UE (9), organizzazioni dei consumatori (4) e organizzazioni ambientaliste (3). Sei autorità pubbliche (compresi tre Stati membri) hanno fornito contributi attraverso il meccanismo di riscontro. 

Nel complesso, i portatori di interessi hanno espresso sostegno per l'iniziativa legislativa dell'UE, considerata essenziale per poter conseguire gli obiettivi del Green Deal in materia di neutralità climatica e transizione verso sistemi alimentari sostenibili, come richiesto dalla strategia "Dal produttore al consumatore". La maggior parte dei portatori di interessi afferma che gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari dovrebbero interessare l'intera catena di approvvigionamento (rispecchiando un approccio integrato ai sistemi alimentari) e il futuro obiettivo dell'UE dovrebbe essere in linea l'obiettivo di sviluppo sostenibile 12.3. Mentre alcuni operatori del settore (principalmente dei settori della produzione primaria e della trasformazione) si sono dichiarati a favore di un obiettivo incentrato unicamente sul commercio al dettaglio e sul consumo, altri portatori di interessi del settore e organizzazioni non governative (ONG) sostengono la necessità di un approccio olistico per garantire la responsabilità condivisa e la rendicontabilità di tutti i soggetti. Diversi portatori di interessi sottolineano la necessità di una solida base di conoscenze per la fissazione di obiettivi, nonché di uno scenario di riferimento che riconosca gli sforzi compiuti dai soggetti che hanno conseguito risultati precoci. Circa un terzo dei contributi ricevuti, presentati da quasi tutte le ONG, era favorevole ad azioni ambiziose e a un livello-obiettivo avanzato (50 %); d'altro canto, i tre contributi degli Stati membri hanno suggerito che le opzioni di base o intermedie sono più realistiche. Alcuni portatori di interessi (parte di ONG ambientaliste e dei consumatori, nonché delle imprese sociali) chiedono inoltre di inserire la questione delle perdite alimentari nelle aziende agricole all'interno della futura proposta legislativa, mentre i produttori primari sostengono che tali perdite non possono essere affrontate (per ragioni sia giuridiche che operative). Infine molti portatori di interessi chiedono coerenza a livello politico e sottolineano la necessità di sviluppare una cultura del valore alimentare al fine di affrontare le questioni sistemiche legate ai sistemi alimentari.

La consultazione pubblica, aperta dal 24 maggio 2022 al 24 agosto 2022, ha riguardato sia i rifiuti tessili che quelli alimentari. Per quanto riguarda la riduzione dei rifiuti alimentari, i portatori di interessi di tutti i gruppi si sono dichiarati d'accordo o pienamente d'accordo (oltre il 90 %) sui benefici derivanti dalla riduzione dei rifiuti alimentari, il più importante dei quali è "contribuire a ridurre gli impatti ambientali" e "contribuire a mitigare i cambiamenti climatici". I partecipanti hanno individuato i principali soggetti che devono intraprendere ulteriori azioni per ridurre i rifiuti alimentari, in qualità di consumatori, rivenditori al dettaglio e altri distributori, produttori di prodotti alimentari, servizi del settore dell'ospitalità e della ristorazione. I partecipanti hanno osservato che le sfide più importanti per la riduzione dei rifiuti alimentari riguardano la necessità per i consumatori di adottare nuove abitudini, come il miglioramento delle capacità di gestione degli alimenti, seguito dalla necessità per le imprese di integrare la prevenzione dei rifiuti alimentari nelle loro operazioni. L'introduzione di misure sufficienti al ritmo necessario per conseguire gli impegni globali volti a dimezzare i rifiuti alimentari entro il 2030 è stata considerata più importante dalle autorità pubbliche rispetto ad altri gruppi. Per quanto riguarda le possibili misure dell'UE volte a migliorare la prevenzione dei rifiuti, il 74 % dei partecipanti (488 risposte) è d'accordo o pienamente d'accordo con la fissazione di obiettivi giuridicamente vincolanti per la riduzione dei rifiuti alimentari, mentre un sostegno ancora maggiore è stato espresso dalle autorità pubbliche (86 %, 25 risposte).

Con la consultazione pubblica sono stati ricevuti 53 documenti di sintesi, che erano incentrati sui rifiuti alimentari o comprendevano considerazioni su questo tema. Le associazioni di imprese hanno presentato 26 documenti contenenti osservazioni sui rifiuti alimentari, seguite dalle organizzazioni senza scopo di lucro (12), dalle imprese (8) e dalle autorità pubbliche (7). Nella maggior parte dei documenti di sintesi è stato espresso un accordo sulla fissazione di obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari, con 10 documenti che sostenevano la necessità di obiettivi ambiziosi (riduzione del 50 %) e 18 a favore dell'applicazione di obiettivi in tutte le fasi della catena di approvvigionamento. Tuttavia due organizzazioni imprenditoriali hanno espresso disaccordo sulla fissazione di obiettivi nella fase della produzione primaria, a causa dello squilibrio di potere nella catena di approvvigionamento e delle dinamiche di mercato che non possono essere controllate dagli agricoltori. Diversi documenti hanno sottolineato l'importanza di dare priorità alle azioni con il maggiore impatto ambientale o climatico; è stato poi evidenziato anche il ruolo degli imballaggi nella prevenzione dei rifiuti alimentari, in particolare dalle associazioni di imprese. Per quanto riguarda gli interventi e le iniziative politiche che l'UE dovrebbe intraprendere, le norme sull'indicazione della data e le azioni relative a misure educative e di sensibilizzazione sono state le più menzionate; alcune si riferiscono anche al miglioramento dei sistemi di monitoraggio mentre una suggerisce di fornire incentivi fiscali per le donazioni di prodotti alimentari. Alcuni portatori di interessi hanno inoltre raccomandato la coerenza tra gli sprechi alimentari e altre politiche correlate (ad esempio l'etichettatura, l'azione per il clima, la politica agricola comune).

La raccolta di dati sulle iniziative di prevenzione dei rifiuti alimentari è stata effettuata mediante due indagini inviate agli esperti degli Stati membri e ai portatori di interessi della catena del valore alimentare. Entrambe le indagini miravano a raccogliere dati quantitativi sui costi delle iniziative di prevenzione degli sprechi alimentari e sulle quantità di rifiuti alimentari evitate. Inoltre sono stati organizzati quattro colloqui con portatori di interessi selezionati che hanno partecipato all'indagine (due imprese, un'organizzazione senza scopo di lucro e un'autorità pubblica) al fine di raccogliere ulteriori dati e approfondimenti sulle loro iniziative e/o per chiarire le informazioni fornite attraverso le indagini.

Si sono poi tenute riunioni consultive mirate con la piattaforma dell'UE sulle perdite e gli sprechi alimentari in quattro occasioni. Alla piattaforma dell'UE sulle perdite e gli sprechi alimentari partecipano organizzazioni internazionali, istituzioni dell'UE, esperti degli Stati membri e portatori di interessi della filiera alimentare, tra cui agricoltori, industrie, ONG ambientaliste, dei consumatori e di altro tipo (comprese le banche alimentari e altri enti di beneficenza). Le organizzazioni del settore privato nella catena del valore alimentare rappresentano le PMI per il loro specifico settore di attività (ad esempio, produzione alimentare, commercio al dettaglio, servizi di ristorazione, ecc.).

Le questioni sollevate più frequentemente dai portatori di interessi sono state l'inclusione di tutte le fasi della filiera alimentare nell'ambito di applicazione degli obiettivi, alcune delle quali hanno sottolineato l'importanza di monitorare e integrare le perdite alimentari che avvengono nelle aziende agricole e prima del raccolto; l'importanza di tenere conto della sicurezza degli alimenti e dei mangimi (espressa in particolare da organizzazioni del settore privato); la preoccupazione relativa alla scelta del 2020 come scenario di riferimento per la definizione degli obiettivi a causa dell'impatto della COVID-19 (evidenziata da alcuni Stati membri e ONG); la possibilità di differenziare e tenere conto dei rifiuti alimentari commestibili e non commestibili (menzionati da organizzazioni del settore privato); e la possibilità di considerare i risultati già conseguiti dagli Stati membri al momento della definizione dello scenario di riferimento (evidenziati dagli Stati membri e dalle organizzazioni del settore privato).

Nel contesto del completamento della valutazione d'impatto, la Commissione ha inoltre convocato una riunione del gruppo di esperti degli Stati membri sulle perdite e gli sprechi alimentari (7 marzo 2023) e una riunione congiunta della piattaforma dell'UE sulle perdite e gli sprechi alimentari e del gruppo consultivo sulla sostenibilità dei sistemi alimentari (13 marzo 2023). Sono state ribadite le questioni di cui sopra e sono stati forniti ulteriori riscontri in merito all'esame delle diverse opzioni strategiche per la fissazione degli obiettivi.

Le informazioni raccolte durante le suddette consultazioni dei portatori di interessi hanno contribuito a definire le opzioni strategiche, in particolare il fatto che gli obiettivi non debbano limitarsi alle fasi di consumo e di vendita al dettaglio, ma coprano più in generale la filiera alimentare. I dati sui costi della prevenzione dei rifiuti alimentari raccolti attraverso l'indagine per i portatori di interessi hanno evidenziato un'elevata variabilità e sono stati generalmente superiori ai valori rilevati nella letteratura. Pertanto non sono stati utilizzati direttamente nel modello per calcolare l'impatto macroeconomico degli obiettivi.

Panel di cittadini 

A seguito della Conferenza sul futuro dell'Europa, la Commissione ha annunciato una "nuova serie" di panel di cittadini per consultare cittadini selezionati casualmente prima di presentare alcune proposte chiave a livello europeo. I rifiuti alimentari sono stati selezionati tra i primi tre temi affrontati dai cittadini (insieme ai mondi virtuali e alla mobilità per l'apprendimento), e il panel è stato convocato per tre sessioni tenutesi dal dicembre 2022 al febbraio 2023. Sebbene il panel di cittadini non sia stato coinvolto nelle attività di consultazione organizzate ai fini della preparazione della proposta legislativa, le raccomandazioni dei cittadini 60 continueranno a sostenere il lavoro della Commissione in materia di prevenzione dei rifiuti alimentari e sono state prese in considerazione nella preparazione della presente proposta legislativa. Le raccomandazioni dei cittadini serviranno anche da guida per aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari previsti dalla presente proposta. 

Le 23 raccomandazioni presentate dai cittadini evidenziano la necessità di adottare un approccio di ampio respiro in materia di sistemi alimentari, coinvolgendo tutti i soggetti e rafforzando la collaborazione lungo tutta la filiera alimentare. Questo approccio globale è stato proposto nei tre temi affrontati dalle raccomandazioni del panel: 1) cooperazione nella catena del valore del settore alimentare: dal produttore al consumatore; 2) iniziative imprenditoriali nel settore alimentare; e 3) sostegno al cambiamento comportamentale dei consumatori.

Le raccomandazioni dei cittadini rispecchino le tre principali linee d'azione che gli Stati membri devono intraprendere per accelerare la riduzione dei rifiuti alimentari a livello nazionale e conseguire gli obiettivi futuri. Anche il quadro normativo generale dell'UE per la prevenzione dei rifiuti alimentari stabilito nella direttiva quadro sui rifiuti e le misure di sostegno adottate a livello dell'UE trarranno spunto dalle raccomandazioni e sosterranno gli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi futuri.

Assunzione e uso di perizie

Rifiuti tessili

Il Centro comune di ricerca ha fornito contributi scientifici fondamentali in tutte le fasi della valutazione d'impatto, anche attraverso il riesame dei documenti e la pubblicazione di prove sulla questione 61 :

La Commissione ha commissionato uno studio esterno a sostegno della valutazione d'impatto sulle opzioni strategiche per una revisione della direttiva quadro sui rifiuti nel 2023 – Contratto specifico n. 090202/2021/861277/ENV.B.3. È stata inoltre orientata da diversi esperti e studi di assistenza tecnica elencati nell'allegato della valutazione d'impatto.

Rifiuti alimentari 

Oltre alla valutazione d'impatto iniziale e alle consultazioni pubbliche e mirate di cui sopra, la valutazione d'impatto nel settore dei rifiuti alimentari è stata orientata dalle competenze seguenti:

il Centro comune di ricerca ha fornito contributi scientifici fondamentali elaborando due relazioni, contenenti analisi a sostegno dello sviluppo della valutazione d'impatto della revisione della direttiva quadro sui rifiuti, in particolare sulla fattibilità di fissare obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari:

Commissione europea, Centro comune di ricerca: Gettare le basi per un'iniziativa dell'UE sugli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari, 2023 62 ;

Commissione europea, Centro comune di ricerca: Valutare gli impatti economici, sociali e ambientali degli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari. Un'analisi basata su modelli, 2023 63 ;

il 25 ottobre 2022 Eurostat ha pubblicato il primo monitoraggio statistico dedicato sulla quantità dei rifiuti alimentari nell'Unione europea, corroborato da ulteriori spiegazioni sui dati relativi alle quantità di rifiuti alimentari nell'UE. La descrizione e l'interpretazione dei dati, nonché la metodologia sono disponibili sulla pagina web di Eurostat "Statistics Explained" dedicata ai rifiuti alimentari 64 . I dati sono stati aggiornati da ultimo nel marzo 2023.

Valutazione d'impatto

La proposta è corredata di una valutazione d'impatto. La valutazione d'impatto è composta in larga misura da due sezioni distinte che trattano separatamente i rifiuti alimentari e tessili, in quanto i due argomenti presentano specificità diverse in termini di problemi affrontati, obiettivi fissati e opzioni individuate, alle quali non sarebbe stato possibile rispondere con lo stesso approccio.

Dopo aver affrontato le questioni sollevate dal comitato per il controllo normativo nel suo parere negativo iniziale del 17 marzo 2023 e aver apportato le modifiche e le integrazioni necessarie, la valutazione d'impatto ha ricevuto un parere positivo con riserve il 26 maggio 2023.

Le osservazioni dettagliate del comitato per il controllo normativo e il modo in cui sono state prese in considerazione figurano nella tabella 1 dell'allegato I della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

La valutazione d'impatto ha raccolto tutte le misure possibili per l'analisi, sulla base dei contributi ricevuti da un consulente esterno, seminari con i portatori di interessi, una consultazione pubblica online e colloqui mirati. Le misure, variegate, complesse e spesso interconnesse, sono state raggruppate in tre opzioni strategiche, che sono state messe a confronto con uno scenario di status quo.

Le tre opzioni strategiche per i prodotti tessili possono essere sintetizzate come segue: 

opzione 1 – Sostiene gli Stati membri nell'attuazione e nell'esecuzione delle disposizioni vigenti attraverso un'applicazione più armonizzata delle definizioni, approcci alla raccolta differenziata e l'attribuzione della responsabilità per la gestione dei rifiuti mediante l'adozione di orientamenti non vincolanti, raccomandazioni e l'esercizio dei mandati vigenti della Commissione per il diritto derivato, migliorando le attuali piattaforme di orientamento dei portatori di interessi e lo scambio delle migliori pratiche. Questa opzione affronta tutte le cause dei problemi ed entrambi gli obiettivi specifici, anche se con un impatto probabilmente ridotto per via delle misure limitate a strumenti non vincolanti; 

opzione 2 – Stabilisce ulteriori prescrizioni normative vincolanti per migliorare le prestazioni in materia di gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti attraverso una modifica mirata della direttiva quadro sui rifiuti. Lo scopo delle modifiche è creare nuovi obblighi operativi per gli Stati membri, i produttori di prodotti tessili e gli operatori della gestione dei rifiuti. Tali modifiche chiarirebbero e armonizzerebbero le definizioni a livello dell'UE, illustrerebbero la portata degli obblighi di comunicazione esistenti per migliorare la solidità dei dati nonché l'ambito di applicazione degli obblighi di raccolta differenziata e introdurrebbero nuovi obblighi operativi per i gestori di rifiuti al fine di garantire la cernita per il riutilizzo e il riciclaggio. La misura faro di questa opzione consiste nell'introdurre un mandato per gli Stati membri affinché istituiscano regimi nazionali di responsabilità estesa del produttore per i tessili e ne armonizzino l'ambito di applicazione, gli obiettivi e le principali caratteristiche organizzative e operative. Questa opzione affronta tutte le cause dei problemi ed entrambi gli obiettivi specifici; 

opzione 3 – prescrive obiettivi prestazionali in materia di gestione dei rifiuti a livello dell'UE. Questa opzione comporta una modifica della direttiva quadro sui rifiuti che stabilisce obiettivi prestazionali vincolanti in materia di gestione dei rifiuti, rendendo operativa la gerarchia dei rifiuti per gli Stati membri e gli operatori economici. L'armonizzazione degli ambiti di applicazione e delle definizioni sarebbe complementare alla definizione dell'obiettivo nella direttiva quadro sui rifiuti e nei successivi atti di esecuzione che definiscono norme più dettagliate sulla metodologia di calcolo per ciascun obiettivo. Questa opzione affronta sia gli obiettivi specifici sia tutte le cause dei problemi, anche se non porterebbe a un livello di armonizzazione come previsto dall'opzione 2, in quanto lascia agli Stati membri margine di manovra sulle modalità per raggiungere i livelli di prestazione. Poiché gli attuali dati sulla produzione di rifiuti tessili non sono sufficientemente solidi, in parte a causa delle difficoltà nello stabilire se i prodotti tessili raccolti sono rifiuti e dell'ambito di applicazione dei prodotti tessili oggetto dell'attuazione da parte degli Stati membri, la valutazione d'impatto illustra la fattibilità del meccanismo mediante il quale sarà possibile fissare obiettivi in futuro, nonché gli impatti di tale processo (e non i livelli effettivi degli obiettivi). Per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo per la raccolta, viene presentata una valutazione più dettagliata basata su un obiettivo intermedio di media ambizione. La misura 3.6 riguarda specificamente la fissazione di un obiettivo di raccolta per i tessili pari al 50 %: il conseguimento dell'obiettivo migliorerebbe il tasso di raccolta differenziata dei prodotti tessili, aumentando in tal modo i tassi di riutilizzo e riciclaggio e riducendo quelli di smaltimento, ma imporrebbe anche oneri amministrativi, mentre l'attuale obbligo di raccolta differenziata per il 2025 potrebbe avere un effetto analogo sul tasso di raccolta differenziata. Vi è inoltre una grande eterogeneità tra i tassi previsti tra gli Stati membri, il che può rendere difficile fissare un obiettivo in questa fase.

Gli impatti sulle PMI sono valutati nell'ambito del processo di valutazione d'impatto. Il filtro PMI ha indicato che la presente iniziativa esercita un forte impatto globale sulle PMI. Le varie categorie di PMI sono individuate lungo tutta la catena del valore del settore tessile come base per il processo di valutazione d'impatto.

L'88 % delle imprese tessili è costituito da microimprese (0-9 dipendenti), il 12 % da PMI (10-249 dipendenti) e il restante 0,3 % da grandi imprese (oltre 250 dipendenti). Le PMI sono state largamente coinvolte nella consultazione pubblica e nei processi di consultazione mirati. 320 partecipanti alla consultazione pubblica erano PMI, rispetto a 138 grandi imprese. Tra le categorie "imprese/organizzazioni aziendali" e "associazione di imprese" abbiamo ricevuto 200 risposte da parte delle PMI rispetto alle 99 delle grandi imprese. Inoltre le grandi associazioni di imprese che hanno espresso opinioni dettagliate annoverano in gran parte le PMI tra i membri, che rappresentano la composizione del settore tessile nelle fasi di produzione, vendita al dettaglio e gestione dei rifiuti.

In generale, le PMI hanno sottolineato nei loro documenti di sintesi che attualmente non esiste una pianificazione su larga scala per il trattamento dei rifiuti. La maggior parte di esse ha convenuto che i modelli di progettazione e di consumo della produzione tessile devono essere modificati, portando alla produzione di prodotti tessili di qualità superiore che possono durare più a lungo. Hanno inoltre sottolineato l'importanza di dare priorità alla prevenzione e al riutilizzo dei rifiuti e la necessità di fissare obiettivi in materia di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, nonché di migliorare i sistemi di raccolta differenziata. Per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore, i punti principali erano: garantire che i regimi di responsabilità estesa del produttore applichino la gerarchia dei rifiuti fissando obiettivi quantitativi per la prevenzione dei rifiuti e la preparazione per il riutilizzo, garantire un approccio armonizzato all'ecomodulazione delle tariffe nel contesto della responsabilità estesa del produttore e una concorrenza leale nei mercati del riciclaggio, assicurando l'accesso al flusso di rifiuti ai fini della preparazione per i gestori per il riutilizzo e coinvolgendo nel contempo le imprese sociali quali principali portatori di interessi nello sviluppo, nella governance e nel funzionamento di tali regimi. È stata inoltre incentivata l'armonizzazione a livello dell'UE dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, che è stata approvata anche dall'industria del riciclaggio, nonché l'assicurazione della coerenza con altre iniziative normative, quali il regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti tessili e il regolamento sulle spedizioni di rifiuti. Inoltre le PMI hanno sottolineato che sono necessari orientamenti per raggiungere livelli elevati di raccolta differenziata dei rifiuti tessili e che la cernita e il pre-trattamento delle fibre mature sono fondamentali per potenziare il riciclaggio dei rifiuti post-consumo. Alcune si sono concentrate sulla necessità di una definizione armonizzata di rifiuti tessili.

Oltre alla raccolta di conoscenze dei portatori di interessi sui potenziali impatti sulle PMI, è stata effettuata un'ulteriore valutazione utilizzando i dati Eurostat sulla composizione, il fatturato e la diffusione delle PMI al fine di individuare gli impatti che avrebbero un effetto significativo su tali imprese. Lo studio dei consulenti ha esaminato gli impatti specifici di ciascuna misura sulle PMI. A tale riguardo, è probabile che le misure previste dall'opzione 1 non comportino oneri amministrativi significativi per le PMI, mentre dovrebbero semplificare al tempo stesso gli obblighi imposti alle PMI, allineando l'ambito di applicazione dei prodotti tessili. La piattaforma di orientamento e sostegno prevista da questa opzione eserciterebbe nel complesso i maggiori impatti sulle PMI. Ci si attende che le misure previste dalle opzioni 2 e 3 comportino costi aggiuntivi minori per le PMI. La misura più gravosa che considera l'applicazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore (misura 2.9) riguarderebbe le PMI, dato che la maggior parte dei produttori sono proprio PMI. Inoltre gli obblighi di comunicazione sono stati indirizzati, in primo luogo, a rivedere gli obblighi esistenti per renderli più adatti allo scopo e migliorare la base di conoscenze per il settore tessile nel suo complesso.

Per evitare l'applicazione di inutili oneri amministrativi e di conformità, secondo quanto proposto dalla valutazione d'impatto, il testo giuridico esclude le microimprese e il settore del riutilizzo dall'ambito di applicazione della responsabilità estesa del produttore. Gli operatori del settore del riutilizzo che immettono sul mercato sia prodotti nuovi che usati sarebbero tenuti a prendere in considerazione e comunicare solo i nuovi. L'effetto domino di tali esclusioni comporterebbe un lieve aumento dei costi applicabili alle imprese con più di 10 dipendenti, con i maggiori oneri aggiuntivi previsti per quelle con più di 250 dipendenti.

Gli impatti sulla competitività sono stati valutati quantitativamente, ove possibile, tenendo conto degli impatti sui diversi tipi di competitività 65 . La competitività dei prezzi mira a rispecchiare l'impatto relativo dei prezzi che le imprese o i gruppi di imprese sono in grado di fissare all'interno di un mercato. La competitività dinamica si riferisce agli impatti sulla ricerca e sull'innovazione che consentirebbero di mantenere o migliorare la posizione concorrenziale delle imprese nel corso del tempo. La competitività strategica si riferisce alla capacità delle imprese di soddisfare parzialmente la loro domanda di materie prime o di prodotti attraverso tessili riutilizzati o riciclati all'interno dell'UE. Gli effetti sulla competitività sono positivi o neutri.

Per quanto riguarda i rifiuti alimentari, le opzioni strategiche si sono concentrate su diversi tipi, livelli e ambito di applicazione degli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari da conseguire entro il 2030, che possono essere sintetizzati come segue: 

L'opzione 1 si basa sugli obiettivi minimi esaminati nella proposta di revisione della direttiva quadro sui rifiuti del 2014 66 .

Obiettivo per la produzione primaria – nessun obiettivo;

Obiettivo per la trasformazione e la fabbricazione – 10 %;

Obiettivo per le fasi di vendita al dettaglio e di consumo – 15 % 

L'opzione 2 è una variante più ambiziosa con l'obiettivo massimo esaminato nel 2014 per le fasi di vendita al dettaglio e di consumo. 

Obiettivo per la produzione primaria – nessun obiettivo %;

Obiettivo per la trasformazione e la fabbricazione – 10 %;

Obiettivo per le fasi di vendita al dettaglio e di consumo – 30 % 

L'opzione 3 riflette gli obiettivi fissati nell'obiettivo di sviluppo sostenibile 12.3 e l'impegno supplementare assunto dalla coalizione "Food is never waste" in occasione del vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari del 2021.

Obiettivo per la produzione primaria – 10 %;

Obiettivo per la trasformazione e la fabbricazione – 25 %;

Obiettivo per le fasi di vendita al dettaglio e di consumo – 50 % 

Le opzioni da 1 a 3 consistono in obiettivi giuridicamente vincolanti, ossia sono oggetto di relazioni annuali e, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, possono essere applicate mediante procedure di infrazione.

L'opzione 4 prevede la fissazione di un obiettivo volontario a livello dell'impegno relativo all'OSS 12.3 per quanto riguarda le fasi di vendita al dettaglio e di consumo (ossia riduzione del 50 %), senza alcun impegno numerico assunto per le fasi precedenti. Questa opzione non sarebbe soggetta a meccanismi di esecuzione diversi dalla comunicazione annuale sui livelli di rifiuti alimentari. 

L'analisi degli impatti ha dimostrato che tutte le opzioni offrono benefici ambientali significativi. L'entità dei benefici aumenta in base all'ambito di applicazione e al livello degli obiettivi, dall'opzione 1 all'opzione 3. I benefici minori si avrebbero con l'opzione 4. Il principale vantaggio deriva dalla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (ma varia notevolmente a seconda dell'approccio metodologico). Altri impatti ambientali presi in considerazione per la presente valutazione d'impatto (uso del suolo, eutrofizzazione marina e uso dell'acqua) mostrano un modello simile per gli impatti, vale a dire che l'entità dei benefici aumenta in base all'ambito di applicazione e al livello degli obiettivi.

Per quanto riguarda gli impatti economici, ci si attende che la riduzione dei rifiuti alimentari comporti una minore domanda di prodotti alimentari, il che a sua volta potrebbe avere effetti negativi marginali sul settore della produzione alimentare (-3,6 % nell'ipotesi più pessimistica) e positivi su altri settori, determinando un saldo complessivo leggermente positivo (fino a 2,3 miliardi di EUR).

Gli impatti sociali quantificabili sono strettamente legati agli impatti economici e presentano un modello simile. Quanto maggiore sarà la riduzione dei rifiuti alimentari, tanto migliori saranno le opzioni in termini di accessibilità economica dei prodotti alimentari e risparmi per le famiglie. D'altro canto, l'entità degli effetti negativi sull'occupazione nel settore agroalimentare si intensifica nel passaggio dall'opzione 1 all'opzione 3; tuttavia ci si aspetta che sia compensata da nuovi profili professionali nel settore alimentare e da effetti positivi in altri settori economici.

Si stima che l'impatto sulle PMI sarà limitato. L'iniziativa si concentra sulla fissazione di obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari per gli Stati membri e non si applicherà alle singole imprese. Se da un lato le autorità degli Stati membri collaboreranno probabilmente con tutti gli operatori della filiera alimentare, dall'altro le azioni finora osservate nei paesi che hanno intrapreso azioni coordinate per ridurre i rifiuti alimentari si concentrano sulle imprese più grandi e sulle misure volontarie che incoraggiano l'impegno nella prevenzione dei rifiuti alimentari con il sostegno di finanziamenti pubblici. Nel processo di consultazione, le PMI non hanno previsto problemi causati direttamente dalla presente iniziativa, anche se hanno mantenuto una posizione cauta in merito alla potenziale futura azione di attuazione da parte degli Stati membri.

Opzioni preferite 

Sulla base delle valutazioni del modo in cui le opzioni contribuiscono ai due obiettivi principali, dell'equilibrio tra impatti economici, ambientali e sociali e dei costi e benefici complessivi, laddove sia possibile calcolarli, l'opzione preferita secondo la Commissione è l'opzione 2. Tuttavia la definizione di un obiettivo di raccolta dei rifiuti tessili (misura 3.6) può essere presa in considerazione anche per integrare le misure dell'opzione 2. Anche la misura 3.6 potrebbe pertanto rientrare nell'opzione preferita. In questa fase non è possibile fissare altri obiettivi in materia di gestione dei rifiuti tessili a causa della mancanza di dati completi e solidi. 

La valutazione d'impatto conclude che la fissazione di un obiettivo pari al 50 % per la raccolta differenziata dei prodotti tessili faciliterebbe l'azione congiunta delle varie catene del valore del settore tessile, degli operatori del riutilizzo e degli operatori della gestione dei rifiuti per garantire che il trattamento dei tessili sia in linea con la gerarchia dei rifiuti, dando priorità al riutilizzo e al riciclaggio delle fibre. Conclude inoltre che potrebbe essere necessario valutare attentamente tale obiettivo alla luce delle ampie variazioni attuali dei tassi di raccolta differenziata all'interno dell'UE e dell'obbligo generale previsto dalla direttiva quadro sui rifiuti che impone la raccolta differenziata di tali rifiuti. Alla luce di tali considerazioni, del rafforzamento delle norme sull'organizzazione della raccolta differenziata attraverso il regime di responsabilità estesa del produttore e dell'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi, l'opzione preferita inclusa nella proposta legislativa non comprende un obiettivo di raccolta differenziata.

Nel settore dei rifiuti alimentari, dopo aver messo a confronto gli impatti economici, ambientali e sociali, ma anche la fattibilità tecnica delle opzioni proposte, l'opzione preferita è la 2. Ci si attende che tale opzione sarà efficace nel dare un forte impulso politico agli Stati membri affinché adottino misure per ridurre i rifiuti alimentari a livello nazionale e conseguire notevoli benefici ambientali, rimanendo nel contempo proporzionata e fattibile. La definizione di obiettivi giuridicamente vincolanti in materia di riduzione dei rifiuti alimentari dovrebbe pertanto seguire un approccio graduale, a partire da un livello inferiore a quello fissato nell'ambito degli OSS, al fine di garantire una risposta coerente degli Stati membri e progressi tangibili verso il conseguimento dell'obiettivo 12.3. Un riesame intermedio dei progressi compiuti dagli Stati membri, basato sul monitoraggio annuale dei livelli dei rifiuti alimentari, consentirebbe un eventuale adeguamento degli obiettivi al fine di rafforzare il contributo dell'Unione, allinearsi ulteriormente all'obiettivo di sviluppo sostenibile 12.3, nonché fornire orientamenti per ulteriori progressi dopo il 2030.

Efficienza normativa e semplificazione

Le misure proposte presentano diversi livelli di oneri amministrativi, che deriverebbero principalmente dal monitoraggio e dalla comunicazione della conformità, sia per le autorità pubbliche che per le imprese. Allo stesso tempo, la presente proposta sfrutta appieno la digitalizzazione al fine di ridurre gli oneri amministrativi. 

Gli obiettivi proposti in materia di riduzione dei rifiuti alimentari si basano su misure già incluse nella direttiva quadro sui rifiuti e pertanto non creano ulteriori oneri amministrativi.

Opzione combinata preferita

Descrizione dell'impatto

Totale

Opzione 2 - Prescrizioni normative supplementari + obiettivo per i tessili (misura 3.6)

E

Opzione 2 per gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari

Costi economici

·913 milioni di EUR all'anno per gli obblighi di cernita

·Costi di sviluppo dei registri pari a 2-12,3 milioni di EUR in tutti gli Stati membri e costi di manutenzione pari a 11 200 e 69 000 EUR all'anno per Stato membro

·7,79 milioni di EUR all'anno per la comunicazione da parte dei produttori ai fini della responsabilità estesa del produttore

·4,04 milioni di EUR di costi di funzionamento dei registri e delle ispezioni dell'organizzazione competente in materia di responsabilità del produttore

·39,2 milioni di EUR all'anno per la raccolta, la cernita e il trattamento supplementari dei tessili al fine di raggiungere un obiettivo di raccolta del 50 %

·208 EUR per autorità competente e 78 EUR per esportatore calcolati su base annua per ispezione

·750 000 EUR all'anno per le imprese dell'UE per conformarsi agli obblighi di comunicazione dell'UE

·26,5 milioni di EUR Landfilldi perdite fiscali per gli Stati membri dalle tasse sulle discariche a causa di prodotti tessili non più collocati in discarica

·Riduzione della domanda alimentare del 4,2 % e variazione del valore della produzione agroalimentare del -1,8 %, unitamente a un calo dei prezzi di mercato compreso tra lo 0,1 e il 2,6 %

·Un calo del reddito agricolo di 4,2 miliardi di EUR l'anno

Costi totali di adeguamento per la riduzione dei rifiuti alimentari per gli operatori della filiera alimentare - 2 miliardi di EUR [41 EUR/ton di rifiuti alimentari evitati]

Vantaggi economici per il settore tessile

·Regime di responsabilità estesa del produttore: 3,5-4,5 miliardi di EUR di rendimenti complessivi annui sugli investimenti nel riciclaggio (compresi i benefici indicati per le altre misure)

·Cernita supplementare: 534 milioni di EUR all'anno di valore del riutilizzo e 94 milioni di EUR all'anno di valore del riciclaggio

·Raccolta supplementare: 28 milioni di EUR all'anno di valore combinato del riutilizzo e riciclaggio

Benefici economici per la riduzione dei rifiuti alimentari

·valore aggiunto complessivo per l'economia dell'UE di 1,6 miliardi di EUR (compresi i costi di cui sopra)

·risparmi nella spesa alimentare delle famiglie pari a 439 EUR all'anno per nucleo domestico (4 persone)

Benefici ambientali

·16 milioni di EUR dalla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dai rifiuti tessili e dalla riduzione del rilascio di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo che altrimenti deriverebbero da una cattiva gestione dei rifiuti

·3,9 (nell'UE) e 12,6 (al di fuori dell'UE) milioni di tonnellate di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (compreso l'effetto rimbalzo) O 62 milioni di tonnellate di gas a effetto serra evitati (senza contare l'effetto rimbalzo)

·riduzione del rilascio di inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo che altrimenti deriverebbero da una cattiva gestione dei rifiuti

·impatto ridotto sull'uso del suolo di 2 200 miliardi pt

·riduzione dell'eutrofizzazione marina di 532 milioni di kg di neq

·riduzione della carenza idrica di 80 miliardi di m3 all'anno

·Risparmi ambientali complessivi monetizzati - 9-23 miliardi di EUR

Prestazioni sociali

·8 740 posti di lavoro creati in relazione ai prodotti tessili e all'impatto sociale mitigato dei rifiuti dell'UE nei paesi terzi (nessuna valutazione d'impatto netto; cfr. allegato 4 per i dettagli e le ipotesi sottostanti)

·Fino a 135 000 posti di lavoro persi nei settori agroalimentari (che dovrebbero essere compensati in altri settori)

Costi:

975 milioni di EUR (tali costi possono ricadere sui consumatori, sui produttori o su una combinazione di entrambi).

Il valore aggiunto complessivo per l'economia dell'UE consiste nella riduzione dei rifiuti alimentari pari a 1,6 miliardi di EUR (0,016 %)

Benefici:

benefici diretti pari a 656 milioni di EUR di prodotti tessili riutilizzabili e riciclabili per il mercato dell'UE del riutilizzo e del riciclaggio, nonché sostegno fino a 3,5-4,5 miliardi di EUR di rendimenti complessivi annui derivanti dagli investimenti nella responsabilità estesa del produttore

Risparmi nella spesa alimentare delle famiglie pari a 439 EUR all'anno per nucleo domestico (4 persone)

Un'ulteriore riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari a 16 milioni di EUR all'anno per i prodotti tessili e un'ulteriore riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari a 62 milioni di tonnellate all'anno (risparmi ambientali complessivi monetizzati - 9-23 miliardi di EUR),

8 740 posti di lavoro creati nella gestione dei rifiuti, ma fino a 135 000 posti di lavoro persi nei settori agroalimentari (che si prevede saranno compensati in altri settori)

Efficacia, efficienza e coerenza globali: positive

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali. 

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda finanziaria acclusa mostra le implicazioni di bilancio dettagliate e le risorse umane e amministrative richieste dalla presente proposta. 

La Commissione europea, e più precisamente la direzione generale dell'Ambiente (DG ENV) e la direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare (DG SANTE), saranno responsabili della negoziazione della direttiva attraverso la procedura ordinaria di co‑decisione, nonché della sua attuazione generale e dell'adozione di tutti gli atti di esecuzione e delegati previsti. Tra le altre direzioni generali e agenzie che forniranno il loro contributo figurano la direzione generale del Centro comune di ricerca (JRC) e l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA). 

Per la DG Ambiente le simulazioni finanziarie attuali si basano sugli 0,75 ETP (AD) esistenti per il processo di co-decisione e di attuazione, nonché sui nuovi 3,0 ETP (agenti contrattuali) per l'attuazione tecnica dell'elaborazione degli atti di esecuzione previsti. 

Per la DG SANTE, le simulazioni finanziarie si basano sugli attuali 0,5 ETP (AD) per il processo di co-decisione e il monitoraggio dell'attuazione in tutti gli Stati membri.   

I costi per il personale della Commissione ammontano a un totale di 2 033 000 EUR sulla base delle ultime tabelle retributive, che sono pubblicamente disponibili.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La proposta comprende diverse disposizioni volte a migliorare il monitoraggio. L'allegato 14 della valutazione d'impatto illustra in dettaglio gli strumenti di monitoraggio e valutazione. L'impatto dell'opzione strategica prescelta nel conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti tessili e della produzione di rifiuti tessili residui è monitorato attraverso gli indicatori e gli obiettivi di cui alla misura 3.6 e sulla base del miglioramento dei flussi di dati sui prodotti tessili a seguito della misura 2.14. Quest'ultima consentirà inoltre di fissare ulteriori obiettivi prestazionali che, secondo l'opzione 3, non sono attualmente valutati come realizzabili. Il monitoraggio si basa sui dati annuali relativi ai prodotti tessili preparati per il riutilizzo nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore (misura 2.14 e, per maggiori dettagli, cfr. allegato 10).

Nel caso dei rifiuti alimentari, il monitoraggio si baserà sugli obblighi di comunicazione esistenti, vale a dire sulla comunicazione annuale da parte degli Stati membri delle quantità di rifiuti alimentari derivanti (articolo 37, paragrafo 3, della direttiva quadro sui rifiuti) e sulla revisione biennale dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari da parte dell'Agenzia europea dell'ambiente (articolo 30 della direttiva quadro sui rifiuti).

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 stabilisce le modifiche della direttiva quadro sui rifiuti, in particolare degli articoli di tale direttiva illustrati di seguito.

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), ridefinisce la portata delle esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva per quanto concerne gli effluenti gassosi emessi in atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche. 

L'articolo 3 stabilisce nuove definizioni per "produttore di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater", "messa a disposizione sul mercato", "organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore", "piattaforma online" e "consumatore". 

L'articolo 9 bis stabilisce le prescrizioni relative alle misure che gli Stati membri sono chiamati ad adottare in materia di sostegno al cambiamento comportamentale e di cooperazione nella catena di approvvigionamento per prevenire i rifiuti alimentari (paragrafo 1) e definisce gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari che gli Stati membri devono conseguire entro il 2030 (paragrafo 4). 

L'articolo 22 bis stabilisce le prescrizioni relative alle misure che gli Stati membri devono adottare per introdurre un regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri, nonché norme armonizzate per la sua applicazione, anche per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione e la portata della responsabilità finanziaria dei produttori. 

L'articolo 22 ter stabilisce le prescrizioni relative alle misure che gli Stati membri devono adottare per istituire un registro dei produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri per attuare i regimi di responsabilità estesa del produttore. 

L'articolo 22 quater stabilisce le prescrizioni relative alle misure che gli Stati membri devono adottare per l'istituzione e le responsabilità delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore nel settore tessile. 

L'articolo 22 quinquies stabilisce le prescrizioni relative alle misure che gli Stati membri devono adottare per la gestione dei rifiuti tessili. 

L'articolo 29 bis stabilisce gli obblighi relativi alle misure che gli Stati membri devono adottare per riesaminare e adeguare i loro programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione (paragrafo 1) e designare le autorità competenti responsabili del coordinamento delle misure di riduzione dei rifiuti alimentari (paragrafo 2).

L'articolo 37 stabilisce obblighi di comunicazione per quanto riguarda le misure che gli Stati membri devono adottare in relazione ai prodotti tessili e la modifica degli obblighi di comunicazione da parte degli Stati membri all'Agenzia europea dell'ambiente per quanto concerne il flusso di dati sul riutilizzo dei prodotti. 

L'articolo 2 disciplina il recepimento delle modifiche della direttiva. 

L'articolo 3 definisce l'entrata in vigore delle modifiche della direttiva.

L'articolo 4 stabilisce i destinatari delle modifiche della direttiva.

2023/0234 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 67 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 68 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il Green Deal europeo e il piano d'azione per l'economia circolare 69 esortano l'Unione e gli Stati membri a intervenire in modo più rapido e incisivo per garantire la sostenibilità ambientale e sociale dei settori tessile e alimentare, in quanto sono fra quelli a più alta intensità di risorse e sono responsabili di notevoli esternalità ambientali negative. In questi settori le lacune tecnologiche e la carenza di finanziamenti ostacolano la transizione verso l'economia circolare e la decarbonizzazione. I comparti alimentare e tessile sono rispettivamente al primo e al quarto posto per intensità di risorse 70 , e non rispettano pienamente i principi fondamentali dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti sanciti nella gerarchia dei rifiuti, che prevede di dare priorità alla prevenzione dei rifiuti, seguita dalla preparazione per il riutilizzo e dal riciclaggio. Queste sfide richiedono soluzioni sistemiche e un approccio basato sul ciclo di vita.

(2)Secondo la strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari 71 , sono necessari cambiamenti radicali per superare il modello lineare attualmente prevalente in cui i prodotti tessili sono progettati, fabbricati, utilizzati e buttati via, e una delle priorità è limitare la moda rapida (fast fashion). La strategia afferma l'importanza di rendere i produttori responsabili dei rifiuti creati dai loro prodotti e fa riferimento all'introduzione di norme armonizzate dell'UE in materia di responsabilità estesa del produttore per i tessili con un'ecomodulazione delle tariffe. L'obiettivo principale di tali norme è creare un'economia per la raccolta, la cernita, il riutilizzo, la preparazione ai fini del riutilizzo e il riciclaggio, nonché predisporre incentivi per i produttori affinché garantiscano che i loro prodotti sono concepiti nel rispetto dei principi di circolarità. A tal fine prevede che una quota rilevante dei contributi ai regimi di responsabilità estesa del produttore sia destinata alle misure di prevenzione dei rifiuti e alla preparazione ai fini del riutilizzo. Sostiene inoltre la necessità di approcci più incisivi e innovativi alla gestione sostenibile delle risorse biologiche per aumentare la circolarità e la valorizzazione dei rifiuti alimentari e il riutilizzo dei prodotti tessili a base biologica.

(3)Per quanto riguarda gli effetti negativi dei rifiuti alimentari, gli Stati membri si sono impegnati ad attuare misure volte a promuovere la prevenzione e la riduzione di tali rifiuti in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) il 25 settembre 2015, e in particolare con l'obiettivo di dimezzare i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento, comprese le perdite post raccolto, entro il 2030. Tali misure erano intese a prevenire e ridurre i rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici.

(4)Nel dare seguito alla Conferenza sul futuro dell'Europa, la Commissione si è impegnata a consentire ai panel di cittadini di deliberare e formulare raccomandazioni prima della presentazione di determinate proposte chiave. In questo contesto è stato convocato un panel europeo di cittadini, operativo tra dicembre 2022 e febbraio 2023 per predisporre un elenco di raccomandazioni 72 su come intensificare le azioni volte a ridurre i rifiuti alimentari nell'Unione. Poiché i nuclei domestici sono responsabili di oltre la metà dei rifiuti alimentari prodotti nell'Unione, le idee dei cittadini su come prevenire tali rifiuti sono particolarmente rilevanti. I cittadini hanno consigliato tre principali linee di intervento, tra cui una maggiore collaborazione nella catena del valore alimentare, iniziative imprenditoriali nel settore e la promozione di un cambiamento delle abitudini di consumo. Le raccomandazioni del panel continueranno a sostenere il programma di lavoro complessivo della Commissione relativo alla prevenzione dei rifiuti alimentari e potranno servire da guida per aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari.

(5)La direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 73 ha escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 74 il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche conformemente alle prescrizioni della direttiva 2006/12/CE. La disposizione modificativa non è stata tuttavia inclusa nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 75 , che ha abrogato la direttiva 2006/12/CE. Pertanto, per garantire la certezza del diritto, la presente direttiva incorpora le modifiche della direttiva 2009/31/CE che escludono il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE.

(6)È necessario includere nella direttiva 2008/98/CE le definizioni di "produttori di prodotti tessili", "piattaforme online" e "organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore" collegate all'attuazione della responsabilità estesa del produttore per i tessili, al fine di precisare la portata di queste nozioni e gli obblighi che ne derivano.

(7)In una certa misura, gli Stati membri hanno sviluppato materiali e condotto campagne di prevenzione dei rifiuti alimentari rivolte ai consumatori e agli operatori del settore alimentare; queste iniziative sono tuttavia incentrate sulla sensibilizzazione più che sull'indurre cambiamenti comportamentali. Per realizzare appieno il potenziale di riduzione dei rifiuti alimentari e garantire progressi nel tempo, è necessario predisporre interventi finalizzati al cambiamento comportamentale, che dovranno essere adattati alle situazioni e alle esigenze specifiche degli Stati membri e pienamente integrati nei programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti alimentari. Si dovrebbe inoltre dare importanza alle soluzioni circolari regionali, compresi i partenariati tra settore pubblico e settore privato e il coinvolgimento dei cittadini, e all'adattamento a specifiche esigenze regionali, come quelle delle regioni ultraperiferiche o delle isole.

(8)Malgrado la crescente consapevolezza riguardo all'impatto negativo e alle conseguenze dei rifiuti alimentari, gli impegni politici assunti dall'UE e dagli Stati membri e le misure attuate dall'UE dopo il piano d'azione per l'economia circolare del 2015, la produzione di rifiuti alimentari non sta diminuendo in misura sufficiente per compiere progressi degni di nota verso il terzo traguardo dell'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 12. Per contribuire in modo significativo a questo traguardo, è opportuno rafforzare le misure che gli Stati membri devono adottare al fine di progredire nell'attuazione della presente direttiva e di altre misure adeguate volte a ridurre la produzione di rifiuti alimentari.

(9)Per conseguire risultati sul breve periodo e offrire agli operatori del settore alimentare, ai consumatori e alle autorità pubbliche la necessaria prospettiva sul lungo periodo, è opportuno fissare obiettivi quantitativi di riduzione dei rifiuti alimentari, che gli Stati membri dovranno raggiungere entro il 2030.

(10)Per quanto riguarda l'impegno dell'Unione a realizzare il terzo traguardo dell'OSS 12, la definizione di obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari che gli Stati membri dovranno conseguire entro il 2030 dovrebbe costituire un forte incentivo politico ad agire e garantire un contributo significativo agli obiettivi mondiali. Tuttavia, data la loro natura giuridicamente vincolante, tali obiettivi dovrebbero essere proporzionati e realizzabili e tenere conto del ruolo e della capacità dei diversi attori della filiera alimentare (in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese). La definizione di obiettivi giuridicamente vincolanti dovrebbe pertanto avvenire in modo graduale e partire da un livello inferiore a quello fissato negli OSS, al fine di garantire una risposta omogenea degli Stati membri e compiere progressi tangibili verso il traguardo 12.3.

(11)Per ridurre i rifiuti alimentari nelle fasi di produzione e consumo occorrono metodi e misure diversi e il coinvolgimento di diversi gruppi di portatori di interessi. Pertanto è opportuno proporre un obiettivo per la fase di trasformazione e fabbricazione e un obiettivo per la vendita al dettaglio e le altre forme di distribuzione degli alimenti, i ristoranti e i servizi di ristorazione e i nuclei domestici.

(12)È opportuno definire un obiettivo comune per le fasi di distribuzione e consumo della filiera alimentare in virtù della loro interdipendenza, in particolare dell'influenza delle pratiche di vendita al dettaglio sul comportamento dei consumatori e del rapporto tra il consumo di cibo in casa e fuori casa. La fissazione di obiettivi distinti aggiungerebbe infatti un'inutile complessità e limiterebbe la flessibilità degli Stati membri nel concentrarsi sui loro specifici settori critici. Per evitare che l'obiettivo comune comporti un onere eccessivo per determinati operatori, si consiglia agli Stati membri di definire le misure volte a raggiungerlo tenendo presente il principio di proporzionalità. 

(13)I cambiamenti demografici hanno un notevole impatto sulla quantità di cibo consumata e sui rifiuti alimentari prodotti. Pertanto, per tenere conto di questo fattore, l'obiettivo comune di riduzione dei rifiuti applicabile alla vendita e alle altre forme di distribuzione degli alimenti, ai ristoranti e ai servizi di ristorazione e ai nuclei domestici dovrebbe essere espresso come variazione percentuale della quantità di rifiuti alimentari pro capite.

(14)In base alla metodologia comune definita nella decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione 76 , il primo anno per il quale sono stati raccolti dati sui livelli di rifiuti alimentari è stato il 2020; è pertanto opportuno usare tale anno come anno di riferimento per definire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari. Gli Stati membri che possono dimostrare di aver misurato i rifiuti alimentari prima del 2020 avvalendosi di metodi coerenti con la decisione delegata (UE) 2019/1597 dovrebbero poter usare un anno di riferimento precedente.

(15)Per fare in modo che l'approccio graduale verso il conseguimento dell'obiettivo mondiale dia i suoi frutti, i livelli fissati per gli obiettivi giuridicamente vincolanti in materia di riduzione dei rifiuti alimentari dovrebbero essere riesaminati e modificati, se del caso, per tenere conto dei progressi compiuti dagli Stati membri nel tempo. In questo modo sarebbe eventualmente possibile adeguare gli obiettivi al fine di rafforzare e rendere più coerente il contributo dell'UE all'OSS 12.3, che dovrà essere raggiunto entro il 2030, e di tracciare la rotta per ulteriori progressi oltre tale data.

(16)Per garantire un'applicazione più efficace, tempestiva e uniforme delle disposizioni relative alla prevenzione dei rifiuti alimentari, prevedere eventuali lacune e consentire di intervenire prima delle scadenze fissate per il conseguimento degli obiettivi, è opportuno estendere agli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari il sistema di segnalazione preventiva introdotto nel 2018.

(17)Nel rispetto del principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 191, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è essenziale che i produttori che immettono sul mercato dell'Unione determinati prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri si facciano carico della loro gestione alla fine del ciclo di vita e dell'estensione della loro durata di vita mettendoli a disposizione sul mercato per il riutilizzo. Per attuare tale principio è opportuno stabilire gli obblighi per la gestione dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri da parte dei produttori, che comprendono qualsiasi produttore, importatore o distributore che, a prescindere dalla tecnica di vendita (compresi i contratti a distanza quali definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 77 ), mette a disposizione per la prima volta tali prodotti sul mercato nel territorio di uno Stato membro a titolo professionale con il proprio nome o marchio. La responsabilità estesa del produttore non dovrebbe applicarsi alle microimprese e ai sarti che lavorano in proprio e realizzano prodotti su misura, dato che hanno un ruolo ridotto nel mercato tessile, così come agli operatori che immettono sul mercato prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati o articoli derivati da prodotti usati o di scarto appartenenti a queste categorie al fine di promuovere il riutilizzo all'interno dell'Unione, anche attraverso la riparazione, il ricondizionamento e il riutilizzo creativo (upcycling) con una modifica di determinate funzionalità del prodotto originario.

(18)Esistono grandi disparità per quanto riguarda le modalità di raccolta differenziata dei prodotti tessili attuali o previste, sia che comportino regimi di responsabilità estesa del produttore sia che si avvalgano di altri metodi. Anche nei casi in cui viene applicata la responsabilità estesa del produttore vi sono grandi differenze, per esempio per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel regime, la responsabilità dei produttori e i modelli di governance. Le norme sulla responsabilità estesa del produttore definite nella direttiva 2008/98/CE dovrebbero pertanto applicarsi in generale ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui fanno parte i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri. Tuttavia è opportuno integrarle con ulteriori disposizioni specifiche pertinenti per le caratteristiche del settore tessile, in particolare l'alta percentuale di piccole e medie imprese (PMI) tra i produttori, il ruolo delle imprese sociali e l'importanza del riutilizzo per aumentare la sostenibilità della catena del valore del settore tessile. Le norme dovrebbero inoltre essere più dettagliate e armonizzate per prevenire la creazione di un mercato frammentato che potrebbe avere un impatto negativo sul settore, in particolare sulle microimprese e sulle PMI, nella raccolta, nel trattamento e nel riciclaggio, per fornire chiari incentivi alla progettazione sostenibile dei prodotti tessili e all'attuazione di politiche improntate alla sostenibilità e per promuovere i mercati delle materie prime secondarie. In questo contesto gli Stati membri sono incoraggiati ad autorizzare diverse organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, in quanto la concorrenza tra di esse potrebbe risultare più vantaggiosa per i consumatori, favorire l'innovazione, ridurre i costi, aumentare i tassi di raccolta e ampliare la scelta per i produttori che intendono stipulare contratti con tali organizzazioni.

(19)I prodotti tessili per la casa e gli indumenti rappresentano la quota maggiore del consumo tessile dell'Unione e il fattore che più contribuisce a modelli insostenibili di sovrapproduzione e consumo eccessivo. Queste categorie di prodotti, insieme ad altri indumenti, accessori e calzature post-consumo che non sono composti principalmente da materiali tessili, sono inoltre al centro di tutti i sistemi di raccolta differenziata esistenti negli Stati membri. Pertanto l'ambito di applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore dovrebbe includere i prodotti tessili per la casa e altri articoli di abbigliamento, accessori e calzature. Per garantire la certezza del diritto per i produttori in merito ai prodotti soggetti alla responsabilità estesa del produttore, è opportuno identificare tali prodotti facendo riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio 78 .

(20)Il settore tessile comporta un elevato consumo di risorse. Se è vero che dal punto di vista della produzione di materie prime e prodotti tessili, la maggior parte delle pressioni e degli impatti connessi al consumo di abbigliamento, calzature e prodotti tessili per la casa nell'Unione si verifica in paesi terzi, è pur vero che anche l'Unione ne subisce le conseguenze a causa del loro impatto mondiale sul clima e sull'ambiente. Pertanto la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti tessili possono contribuire a ridurre l'impronta ambientale del settore a livello mondiale, Unione compresa. Inoltre l'attuale inefficienza sotto il profilo delle risorse della gestione dei rifiuti tessili non è in linea con la gerarchia dei rifiuti e provoca danni ambientali sia nell'Unione che nei paesi terzi, per esempio a causa delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'incenerimento e dallo smaltimento in discarica.

(21)Lo scopo della responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri è garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute nell'Unione, creare un'economia per la raccolta, la cernita, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio (in particolare il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso) e incentivare i produttori a garantire che i loro prodotti siano progettati nel rispetto dei principi di circolarità. I produttori di prodotti tessili e calzaturieri dovrebbero finanziare i costi della raccolta, della cernita per il riutilizzo, della preparazione al riutilizzo, del riciclaggio e degli altri trattamenti dei prodotti tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti, compresi i prodotti di consumo invenduti considerati rifiuti che sono stati messi in commercio nel territorio degli Stati membri dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa, per fare sì che gli obblighi di responsabilità estesa del produttore non si applichino retroattivamente e rispettino il principio della certezza del diritto. I produttori dovrebbero anche finanziare i costi per realizzare indagini sulla composizione dei rifiuti urbani misti, sostenere la ricerca e lo sviluppo nel campo delle tecnologie di cernita e riciclaggio, comunicare i dati sulla raccolta differenziata, sul riutilizzo e su altri trattamenti, fornire informazioni agli utilizzatori finali in merito all'impatto e alla gestione sostenibile dei prodotti tessili.

(22)I produttori dovrebbero provvedere a istituire sistemi di raccolta di tutti i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto e a garantire che tali prodotti siano successivamente sottoposti a cernita a fini di riutilizzo, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio per ottenere la massima disponibilità di capi di abbigliamento e calzature di seconda mano e ridurre i volumi per i tipi di trattamento dei rifiuti che si collocano nei livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti. Fare in modo che i prodotti tessili possano essere e siano utilizzati e riutilizzati più a lungo è il modo più efficace per ridurne notevolmente l'impatto sul clima e sull'ambiente. Questo approccio dovrebbe inoltre favorire modelli commerciali sostenibili e circolari come il riutilizzo, il noleggio e la riparazione, i servizi di ritiro e il commercio al dettaglio di seconda mano, creando nuovi posti di lavoro "verdi" di qualità e opportunità di risparmio per i cittadini. È essenziale rendere i produttori responsabili dei rifiuti creati dai loro prodotti per dissociare la produzione di rifiuti tessili dalla crescita del settore. I produttori dovrebbero pertanto essere responsabili anche del riciclaggio, in particolare dando priorità all'aumento del riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso e ad altre operazioni di recupero e smaltimento.

(23)I produttori e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero finanziare l'aumento del riciclaggio dei prodotti tessili, in particolare il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, che consente di riciclare una più ampia varietà di materiali e crea una fonte di materie prime per la produzione tessile nell'Unione. È altresì importante che i produttori contribuiscano a finanziare la ricerca e l'innovazione in materia di sviluppi tecnologici nei sistemi di cernita automatica e cernita in base alla composizione che consentono la separazione e il riciclaggio dei materiali misti e la decontaminazione dei rifiuti, per favorire soluzioni di riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso di alta qualità e la diffusione dell'utilizzo di fibre riciclate. Per agevolare il rispetto della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che gli operatori economici del settore tessile, in particolare le piccole e medie imprese, dispongano di informazioni e assistenza sotto forma di orientamenti, sostegno finanziario, accesso ai finanziamenti, materiali di formazione specializzati destinati alla dirigenza e al personale o assistenza tecnica e organizzativa. Se il sostegno è finanziato mediante risorse statali, compresi i casi in cui i finanziamenti provengono interamente da contributi imposti dall'autorità pubblica alle imprese in questione, può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE; in questi casi gli Stati membri devono garantire la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato. La mobilitazione di investimenti pubblici e privati nella circolarità e nella decarbonizzazione del settore tessile è un obiettivo perseguito anche da diversi programmi di finanziamento e tabelle di marcia dell'Unione, per esempio gli hub per la circolarità e inviti specifici nell'ambito di Orizzonte Europa. È inoltre necessario valutare ulteriormente la fattibilità della fissazione di obiettivi dell'Unione per il riciclaggio dei prodotti tessili al fine di sostenere e stimolare lo sviluppo tecnologico e gli investimenti nelle infrastrutture di riciclaggio e la promozione della progettazione ecocompatibile ai fini del riciclaggio.

(24)A partire dal 1º gennaio 2025 i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto dovrebbero essere raccolti separatamente rispetto ad altri flussi di rifiuti, come metallo, carta e cartone, vetro, plastica, legno e rifiuti organici, per preservarne la riutilizzabilità e il potenziale di riciclaggio di alta qualità. Considerati l'impatto ambientale e la perdita di materiali dovuti alla mancata raccolta differenziata dei rifiuti tessili e dei prodotti tessili usati, che di conseguenza non vengono trattati in modo corretto dal punto di vista ambientale, la rete di raccolta dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto dovrebbe estendersi su tutto il territorio degli Stati membri, comprese le regioni ultraperiferiche, essere vicina agli utilizzatori finali e non dovrebbe concentrarsi solo sulle aree e i prodotti redditizi. La rete di raccolta dovrebbe essere organizzata in collaborazione con altri attori attivi nei settori della gestione e del riutilizzo dei rifiuti, come i comuni e le imprese sociali. Visti i notevoli benefici ambientali e climatici associati al riutilizzo, la rete di raccolta dovrebbe mirare in primo luogo a raccogliere i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri riutilizzabili e in secondo luogo a raccogliere quelli riciclabili. Poiché i consumatori non hanno la formazione necessaria per distinguere tra articoli riutilizzabili e riciclabili, il sistema di raccolta dovrebbe, anche per motivi di efficienza logistica, prevedere l'utilizzo di contenitori di raccolta in cui conferire sia gli articoli usati che i rifiuti. Tassi di raccolta elevati porterebbero a migliori prestazioni in termini di riutilizzo e a un riciclaggio di qualità nelle catene di approvvigionamento dei prodotti tessili, promuoverebbero la diffusione di materie prime secondarie di qualità e sosterrebbero la pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture di cernita e trasformazione dei prodotti tessili. Al fine di verificare e migliorare l'efficacia della rete di raccolta e delle relative campagne di informazione, è opportuno effettuare periodicamente indagini sulla composizione, almeno a livello NUTS 2, dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti, per determinare la quantità di rifiuti tessili e calzature in essi contenuti. Ogni anno le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero inoltre raccogliere informazioni sulle prestazioni dei sistemi di raccolta differenziata, calcolare il tasso di raccolta differenziata annuo conseguito e divulgare questi dati.

(25)L'introduzione di regimi di responsabilità estesa del produttore dovrebbe mantenere e sostenere le attività delle imprese sociali e dei soggetti dell'economia sociale coinvolti nella gestione dei prodotti tessili usati, visto l'importante ruolo che ricoprono negli attuali sistemi di raccolta dei prodotti tessili e il loro potenziale in termini di creazione di modelli commerciali locali, sostenibili, partecipativi e inclusivi e di posti di lavoro di qualità nell'Unione, in linea con gli obiettivi del piano d'azione dell'UE per l'economia sociale 79 . Questi soggetti dovrebbero pertanto essere considerati partner nei sistemi di raccolta differenziata che promuovono un maggiore ricorso al riutilizzo e alla riparazione e creano posti di lavoro di qualità per tutti, in particolare per i gruppi vulnerabili.

(26)I produttori e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero essere attivamente coinvolti nell'informare gli utilizzatori finali, in particolare i consumatori, del fatto che i prodotti tessili e calzaturieri usati e di scarto dovrebbero essere raccolti separatamente, dell'esistenza di sistemi di raccolta e dell'importante ruolo svolto dagli utilizzatori finali nella prevenzione dei rifiuti e nella gestione ottimale dal punto di vista ambientale dei rifiuti tessili. Tra le informazioni da comunicare vi sono l'esistenza di modalità di riutilizzo dei prodotti tessili e calzaturieri, i benefici ambientali del consumo sostenibile e gli effetti dell'industria dell'abbigliamento tessile sull'ambiente, la salute e la società. È altresì opportuno informare i consumatori in merito all'importante ruolo che svolgono nel compiere scelte informate, responsabili e sostenibili in termini di consumo di prodotti tessili e nell'assicurare una gestione ottimale dal punto di vista ambientale dei prodotti tessili e calzaturieri di scarto. Questi obblighi di informazione si applicano in aggiunta a quelli sulla fornitura di informazioni agli utilizzatori finali in merito ai prodotti tessili di cui al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili 80 e al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 81 . La divulgazione di informazioni a tutti gli utilizzatori finali dovrebbe avvalersi delle moderne tecnologie dell'informazione. Le informazioni dovrebbero essere fornite con mezzi classici, come manifesti, affissi all'aperto o al chiuso, e campagne sui social media, ma anche con mezzi più innovativi, come codici QR che consentano di accedere elettronicamente a siti web.

(27)Per aumentare la circolarità e la sostenibilità ambientale dei prodotti tessili e ridurre gli effetti negativi sul clima e sull'ambiente, il regolamento .../... [OP: inserire il numero e le istituzioni autrici del regolamento per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e completare la nota] 82 elaborerà specifiche vincolanti di progettazione ecocompatibile dei prodotti tessili, che, in funzione delle soluzioni indicate dalla valutazione d'impatto come efficaci per aumentare la sostenibilità ambientale dei prodotti tessili, disciplineranno la durabilità, la riutilizzabilità, la riparabilità e la riciclabilità delle fibre a ciclo chiuso dei prodotti tessili e la quantità obbligatoria di fibre riciclate in tali prodotti. Inoltre il regolamento disciplinerà la presenza di sostanze che destano preoccupazione, in modo da ridurle al minimo e monitorarle allo scopo di ridurre la produzione di rifiuti e migliorare il riciclaggio, da un lato, e di prevenire e ridurre la dispersione di fibre sintetiche nell'ambiente per diminuire nettamente il rilascio di microplastiche, dall'altro. Allo stesso tempo la modulazione delle tariffe associate alla responsabilità estesa del produttore è uno strumento economico efficace per incentivare una progettazione più sostenibile dei prodotti tessili che porti a una migliore progettazione circolare. Al fine di fornire un forte incentivo alla progettazione ecocompatibile tenendo conto nel contempo degli obiettivi del mercato interno e della configurazione del settore tessile, composto prevalentemente da PMI, è necessario armonizzare i criteri per la modulazione delle tariffe associate alla responsabilità estesa del produttore in base ai parametri di progettazione ecocompatibile più adeguati per fare in modo che il trattamento dei prodotti tessili sia in linea con la gerarchia dei rifiuti. La modulazione delle tariffe in base ai criteri di progettazione ecocompatibile dovrebbe basarsi sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile e sui relativi metodi di misurazione adottati a norma del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili per i prodotti tessili o di altre normative dell'Unione che stabiliscono criteri di sostenibilità e metodi di misurazione armonizzati per i prodotti tessili, e solo se questi ultimi sono adottati. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare norme armonizzate per la modulazione delle tariffe al fine di garantire l'allineamento dei criteri di modulazione delle tariffe alle specifiche di prodotto.

(28)Per controllare che i produttori rispettino i propri obblighi finanziari e organizzativi volti a garantire la gestione dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto che mettono a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro, è necessario che ciascuno Stato membro istituisca e gestisca un registro dei produttori al quale i produttori siano tenuti a iscriversi. È opportuno armonizzare il più possibile le prescrizioni e il formato di registrazione in tutta l'Unione per facilitare la registrazione, soprattutto nei casi in cui i produttori mettono per la prima volta a disposizione prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri sul mercato in diversi Stati membri. Le informazioni contenute nel registro dovrebbero essere accessibili ai soggetti coinvolti nella verifica del rispetto degli obblighi di responsabilità estesa del produttore e nella loro applicazione.

(29)Poiché il settore tessile è composto al 99 % da piccole e medie imprese, l'attuazione di un regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri dovrebbe ambire a ridurre il più possibile gli oneri amministrativi. Pertanto l'adempimento della responsabilità estesa del produttore dovrebbe essere esercitato collettivamente da apposite organizzazioni che rappresentino le imprese. È opportuno che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano soggette ad autorizzazione da parte degli Stati membri e documentino, tra l'altro, la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per coprire i costi derivanti da detta responsabilità estesa e l'effettivo adempimento di tale responsabilità.

(30)A norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio 83 , determinati fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori che offrono prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri a consumatori situati nell'Unione devono ricevere, prima di consentire a un produttore l'uso dei loro servizi, una serie di informazioni di identificazione da parte del produttore e un'autocertificazione con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione. Per garantire l'effettiva esecuzione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, è opportuno specificare che i fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del capo 3, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065 dovrebbero ricevere da detti produttori informazioni sull'iscrizione nel registro dei produttori tessili che gli Stati membri sono tenuti a istituire a norma della presente direttiva, il relativo numero di iscrizione e un'autodichiarazione del produttore con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri soggetti agli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui alla presente direttiva. Le norme in materia di esecuzione di cui al capo IV del regolamento (UE) 2022/2065 si applicano ai fornitori di dette piattaforme in relazione a tali norme sulla tracciabilità.

(31)Per fare in modo che il trattamento dei prodotti tessili avvenga nel rispetto della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero assicurarsi che tutti i prodotti tessili e calzaturieri oggetto di raccolta differenziata siano sottoposti a operazioni di cernita dalle quali si ottengono sia articoli riutilizzabili che soddisfano le esigenze dei mercati dei tessili di seconda mano sia articoli da destinare ai mercati per il riciclaggio delle materie prime nell'Unione e nel mondo. Dato che il prolungamento della durata di vita dei prodotti tessili comporta maggiori vantaggi per l'ambiente, l'obiettivo principale delle operazioni di cernita dovrebbe essere il riutilizzo, seguito dalla cernita a fini di riciclaggio laddove una valutazione professionale consideri gli articoli non riutilizzabili. Nell'ambito dei criteri unionali armonizzati per la cessazione della qualifica di rifiuto per i prodotti tessili riutilizzabili e riciclati, la Commissione dovrebbe dare la priorità all'elaborazione delle prescrizioni in materia di cernita, anche per quanto riguarda l'eventuale cernita preliminare effettuata nel punto di raccolta. I criteri armonizzati dovrebbero garantire la coerenza e l'elevata qualità delle frazioni raccolte e dei flussi di materiali per la cernita, delle operazioni di recupero dei rifiuti e delle materie prime secondarie a livello transfrontaliero, il che a sua volta dovrebbe favorire l'espansione delle catene del valore del riutilizzo e del riciclaggio. Non dovrebbero essere considerati rifiuti gli indumenti usati che, in base a una valutazione professionale da parte degli operatori del settore, delle imprese sociali e dei soggetti dell'economia sociale presso il punto di raccolta dove li hanno conferiti gli utilizzatori finali, sono ritenuti idonei al riutilizzo. Se il riutilizzo o il riciclaggio non sono tecnicamente possibili, è comunque opportuno applicare la gerarchia dei rifiuti evitando, ove possibile, lo smaltimento in discarica, in particolare per i prodotti tessili biodegradabili che sono una fonte di emissioni di metano, e usando sistemi di recupero di energia in caso di incenerimento.

(32)Le esportazioni di prodotti tessili usati e di scarto fuori dall'UE sono in costante aumento, tanto da rappresentare la quota maggiore del mercato del riutilizzo dei tessili post-consumo prodotti nell'UE. Poiché con l'introduzione della raccolta differenziata entro il 2025 i rifiuti tessili oggetto di raccolta differenziata aumenteranno notevolmente, al fine di garantire un'elevata protezione dell'ambiente è importante intensificare gli sforzi per combattere il fenomeno delle spedizioni illegali nei paesi terzi di rifiuti non dichiarati come tali. Partendo dal regolamento …/… [OP: inserire le istituzioni autrici e il numero del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti e completare la nota] 84 e tenendo presente l'obiettivo di garantire la gestione sostenibile dei prodotti tessili post-consumo e contrastare le spedizioni illegali di rifiuti, è opportuno disporre che tutti i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri oggetto di raccolta differenziata siano sottoposti a una cernita prima della spedizione. È inoltre opportuno che, finché non sono sottoposti a cernita da parte di un operatore formato alla cernita a fini di riutilizzo e riciclaggio, tutti questi prodotti siano considerati rifiuti e soggetti alla legislazione dell'Unione in materia, anche per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti. La cernita dovrebbe essere effettuata conformemente alle prescrizioni armonizzate grazie alle quali si ottiene una frazione riutilizzabile di alta qualità che soddisfa le esigenze dei mercati dei tessili di seconda mano nell'UE e nel mondo, e stabilendo criteri per distinguere tra prodotti usati e rifiuti. Le spedizioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati dovrebbero essere accompagnate da informazioni che dimostrino che tali articoli sono il risultato di un'operazione di cernita o di preparazione per il riutilizzo e che sono idonei a essere riutilizzati.

(33)Per poter conseguire gli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero rivedere i programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari per includervi nuove misure, coinvolgendo diversi partner del settore pubblico e privato, con azioni coordinate e mirate per affrontare criticità specifiche e intervenire su atteggiamenti e comportamenti che generano rifiuti alimentari. Nel preparare tali programmi gli Stati membri potrebbero prendere spunto dalle raccomandazioni del panel di cittadini sugli sprechi alimentari.

(34)Una responsabilità e una governance chiare delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari sono fondamentali per garantire un coordinamento efficace delle azioni volte a stimolare il cambiamento e centrare gli obiettivi della presente direttiva. Dato che molte autorità hanno un programma comune e che vi sono numerosi portatori di interessi impegnati nella lotta contro i rifiuti alimentari negli Stati membri, è necessaria un'autorità competente incaricata del coordinamento generale delle azioni a livello nazionale.

(35)A livello dell'Unione è opportuno fornire informazioni più dettagliate sulla gestione comunale dei prodotti tessili post consumo per monitorare in modo più efficace il riutilizzo dei prodotti, inteso sia come riutilizzo che come preparazione per il riutilizzo, anche in vista di un'eventuale definizione futura di obiettivi in termini di prestazioni. I dati sul riutilizzo e sulla preparazione per il riutilizzo sono fondamentali per monitorare il disaccoppiamento tra la produzione di rifiuti e la crescita economica e la transizione verso un'economia sostenibile, inclusiva e circolare. Pertanto questi flussi di dati dovrebbero essere gestiti dall'Agenzia europea dell'ambiente.

(36)La disposizione dell'articolo 9, paragrafo 8, della direttiva 2008/98/CE, che conferisce il potere di adottare atti delegati per stabilire una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di sprechi alimentari, dovrebbe essere spostata, con leggere modifiche, in un nuovo articolo incentrato specificamente sulla prevenzione della produzione di rifiuti alimentari.

(37)Al fine di allineare i codici della nomenclatura combinata elencati nella direttiva 2008/98/CE ai codici elencati nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'allegato IV quater della direttiva 2008/98/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(38)Per garantire condizioni uniformi di attuazione della direttiva 2008/98/CE, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per istituire un formato armonizzato di iscrizione nel registro sulla base degli obblighi di informazione di cui all'articolo 22 ter, paragrafo 4, criteri di modulazione delle tariffe per l'applicazione dell'articolo 22 quater, paragrafo 3, lettera a), e una metodologia per il calcolo e la verifica del tasso di raccolta differenziata di cui all'articolo 22 quater, paragrafo 6, lettera c). È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 85 .

(39)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/98/CE.

(40)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la sostenibilità ambientale della gestione dei rifiuti tessili e alimentari e garantire la libera circolazione nel mercato interno di prodotti tessili usati e di scarto, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2008/98/CE è così modificata:

(1)all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) gli effluenti gassosi emessi in atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;

* Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).";

(2)all'articolo 3 sono inseriti i paragrafi seguenti:

"4 ter) "produttore di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater", qualsiasi fabbricante, importatore o distributore o altra persona fisica o giuridica, esclusi coloro che immettono sul mercato prodotti tessili e calzaturieri usati elencati nell'allegato IV quater e prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater derivati da detti prodotti usati o di scarto o da loro parti, le imprese che occupano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo e totale di bilancio non supera i 2 milioni di EUR, nonché i lavoratori autonomi che confezionano prodotti personalizzati e che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza ai sensi dell'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*:

a)    sono stabiliti in uno Stato membro e fabbricano prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater con il proprio nome o marchio, oppure li fanno progettare o fabbricare e li immettono per la prima volta con il proprio nome o marchio nel territorio di quello Stato membro; oppure

b)    sono stabiliti in uno Stato membro e rivendono sul territorio di detto Stato membro, con il proprio nome o marchio, i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater, fabbricati da altri produttori di cui alla lettera a), sui quali non compaiono il nome, la marca o il marchio del fabbricante; oppure

c)    sono stabiliti in uno Stato membro e forniscono per la prima volta in detto Stato membro a titolo professionale prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo; oppure

d)    vendono prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente agli utilizzatori finali, compresi i nuclei domestici o utilizzatori diversi dai nuclei domestici, in uno Stato membro, e sono stabiliti in un altro Stato membro o in un paese terzo;

4 quater) "messa a disposizione sul mercato", la fornitura di un prodotto per la distribuzione o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

4 quinquies) "organizzazione per l'adempimento della responsabilità dei produttori", la persona giuridica che organizza finanziariamente, o finanziariamente ed operativamente, l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori;

4 sexies) "piattaforma online", la piattaforma online quale definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

4 septies) "consumatore", la persona fisica che agisce a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

* Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

** Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).";

(3)all'articolo 9, le lettere g) e h) del paragrafo 1 e i paragrafi 5, 6 e 8 sono soppressi;

(4)è inserito il seguente articolo 9 bis:

"Articolo 9 bis

Prevenzione della produzione di rifiuti alimentari

1.Gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici. Tali misure comprendono:

(a)sviluppare e sostenere interventi che stimolino un cambiamento comportamentale per ridurre i rifiuti alimentari e campagne di informazione per sensibilizzare in merito alla prevenzione dei rifiuti alimentari;

(b)individuare e affrontare le inefficienze nel funzionamento della filiera alimentare e sostenere la cooperazione tra tutti i soggetti, garantendo un'equa distribuzione dei costi e dei benefici delle misure di prevenzione;

(c)incoraggiare la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per l'ottenimento di prodotti non alimentari;

(d)sostenere la formazione e lo sviluppo delle competenze e facilitare l'accesso alle opportunità di finanziamento, in particolare per le piccole e medie imprese e i soggetti dell'economia sociale.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti attivi nella filiera siano coinvolti in modo proporzionato alla loro capacità e al loro ruolo nel prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo la filiera alimentare, badando in particolare a evitare che le piccole e medie imprese subiscano un impatto sproporzionato.

2.Gli Stati membri monitorano e valutano l'attuazione delle loro misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, compreso il rispetto degli obiettivi di cui al paragrafo 4, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita a norma del paragrafo 3.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 bis al fine di integrare la presente direttiva per quanto riguarda la definizione di una metodologia comune e di requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari.

4.Gli Stati membri adottano le misure necessarie e adeguate per conseguire, entro il 31 dicembre 2030, i seguenti obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari a livello nazionale:

(a)ridurre la produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione del 10 % rispetto alla quantità prodotta nel 2020;

(b)ridurre la produzione di rifiuti alimentari pro capite, complessivamente nel commercio al dettaglio e in altri tipi di distribuzione di prodotti alimentari, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione e nei nuclei domestici, del 30 % rispetto alla quantità generata nel 2020.

5.Qualora uno Stato membro sia in grado di fornire, per un anno di riferimento precedente al 2020, dati raccolti utilizzando metodi comparabili alla metodologia e ai requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari di cui alla decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, può essere utilizzato un anno di riferimento precedente. Lo Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri l'intenzione di utilizzare un anno di riferimento precedente entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva e trasmette alla Commissione i dati e i metodi di misurazione utilizzati per raccoglierli.

6.Se ritiene che i dati non soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta, entro sei mesi dal ricevimento di una notifica trasmessa a norma del paragrafo 5, una decisione con cui chiede allo Stato membro di utilizzare come anno di riferimento il 2020 o un anno diverso da quello proposto dallo Stato membro.

7.Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione riesamina gli obiettivi da raggiungere entro il 2030, stabiliti al paragrafo 4, al fine, se del caso, di modificarli e/o estenderli ad altre fasi della filiera alimentare e di valutare la possibilità di fissare nuovi obiettivi oltre il 2030. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa.";

(5)all'articolo 11, paragrafo 1, la terza frase è sostituita dalla seguente:

"Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri istituiscono la raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e vetro.";

(6)all'articolo 11 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti nel senso del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all'articolo 11, paragrafo 3, al più tardi tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.";

(7)sono inseriti i seguenti articoli da 22 bis a 22 quinquies:

"Articolo 22 bis

Regime di responsabilità estesa del produttore per i tessili

1.Gli Stati membri provvedono affinché i produttori abbiano la responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili per la casa, gli indumenti, gli accessori di abbigliamento e le calzature, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento elencati nell'allegato IV quater ("prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri") che essi mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, conformemente agli articoli 8 e 8 bis.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 bis per modificare l'allegato IV quater della presente direttiva al fine di allineare i codici della nomenclatura combinata elencati nell'allegato IV quater della presente direttiva ai codici elencati nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio*.

3.Gli Stati membri definiscono in modo chiaro i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio e nella verifica del regime di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1.

4.Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater coprano i costi relativi a:

(a)la raccolta dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati o di scarto elencati nell'allegato IV quater e la successiva gestione dei rifiuti, comprendenti quanto segue:

(1)la raccolta di tali prodotti usati per il riutilizzo e la raccolta differenziata dei prodotti di scarto ai fini della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio a norma degli articoli 22 quater e 22 quinquies;

(2)il trasporto dei quantitativi raccolti di cui al punto 1) ai fini della successiva cernita per il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e le operazioni di riciclaggio a norma dell'articolo 22 quinquies;

(3)la cernita, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e smaltimento dei quantitativi raccolti di cui al punto 1);

(4)la raccolta, il trasporto e il trattamento di cui ai punti 1) e 2) dei rifiuti prodotti dalle imprese sociali e da altri operatori estranei al settore dei rifiuti e appartenenti al sistema di raccolta di cui all'articolo 22 quater, paragrafi 5 e 11;

(b)lo svolgimento di un'indagine sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti a norma dell'articolo 22 quinquies, paragrafo 6;

(c)la diffusione di informazioni su consumo sostenibile, prevenzione dei rifiuti, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, altri tipi di recupero e smaltimento dei prodotti tessili e calzaturieri, conformemente all'articolo 22 quater, paragrafi 13, 14 e 17;

(d)la raccolta dei dati e la comunicazione dei medesimi alle autorità competenti a norma dell'articolo 37;

(e)il sostegno alla ricerca e allo sviluppo per migliorare i processi di cernita e riciclaggio, in particolare al fine di espandere il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, fatta salva la normativa dell'Unione sugli aiuti di Stato.

5.Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater coprano i costi di cui al paragrafo 4 del presente articolo in relazione ai prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto di cui all'allegato IV quater depositati presso i punti di raccolta istituiti a norma dell'articolo 22 quater, paragrafi 5 e 11, qualora tali prodotti siano stati messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dopo il [O.P. inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].

6.I costi da coprire di cui al paragrafo 4 non superano quelli necessari per fornire i servizi ivi menzionati in modo economicamente efficiente e sono fissati in maniera trasparente tra i soggetti interessati.

7.Ai fini della conformità all'articolo 30, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2022/2065, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del capo 3, sezione 4, di detto regolamento, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori che offrono prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater ai consumatori situati nell'Unione, ricevano dai produttori le seguenti informazioni:

(a)informazioni sull'iscrizione nel registro dei produttori di cui all'articolo 22 ter nello Stato membro in cui si trova il consumatore e il numero o i numeri di registrazione del produttore in tale registro;

(b)un'autocertificazione con cui il produttore si impegna a offrire esclusivamente prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater per i quali i requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo e all'articolo 22 quater, paragrafo 1, sono soddisfatti nello Stato membro in cui si trova il consumatore.

8.Gli Stati membri provvedono affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1 siano istituiti entro il [OP: inserire la data corrispondente a trenta mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] conformemente agli articoli 8, 8 bis e da 22 bis a 22 quinquies.

Articolo 22 ter

Registro dei produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri

1.Gli Stati membri istituiscono un registro dei produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater al fine di verificare il rispetto, da parte dei produttori, degli articoli 22 bis e 22 quater, paragrafo 1.

Gli Stati membri provvedono affinché il registro fornisca collegamenti ad altri registri nazionali per agevolare la registrazione dei produttori in tutti gli Stati membri.

2.Gli Stati membri rendono obbligatoria l'iscrizione dei produttori nel registro di cui al paragrafo 1. A tal fine, gli Stati membri impongono ai produttori di presentare una domanda di registrazione in ciascuno Stato membro in cui mettono a disposizione sul mercato per la prima volta prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater.

3.Gli Stati membri consentono ai produttori di mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel loro territorio prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater solo se essi o, in caso di autorizzazione, i loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore sono registrati in tale Stato membro.

4.La domanda di registrazione contiene gli elementi di informazione seguenti:

(a)il nome, il marchio e le marche (se disponibili) con cui il produttore opera nello Stato membro e l'indirizzo del produttore, compresi codice postale, località, via e numero civico, Stato, eventuale numero di telefono, sito internet, indirizzo e-mail e recapito di un punto di contatto unico;

(b)il codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, e il codice fiscale dell'Unione o nazionale;

(c)i codici della nomenclatura combinata dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio dello Stato membro;

(d)il nome, il codice postale, la località, la via e il numero civico, lo Stato, il numero di telefono, l'indirizzo web, l'indirizzo di posta elettronica e il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, il numero di registrazione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, il numero di identificazione fiscale dell'Unione o nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore e il mandato del produttore rappresentato;

(e)una dichiarazione del produttore o dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore attestante che le informazioni fornite sono veritiere.

5.Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi di cui al presente articolo possano essere adempiuti, per conto del produttore, da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore.

Se un produttore ha designato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, quest'ultima adempie, mutatis mutandis, gli obblighi di cui al presente articolo, salvo disposizioni contrarie dello Stato membro.

6.Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente:

(a)riceva, mediante un sistema di elaborazione elettronica dei dati, domande di registrazione dei produttori di cui al paragrafo 2 i cui dettagli sono resi disponibili sul sito web delle autorità competenti;

(b)autorizzi le registrazioni e fornisca un numero di registrazione entro al massimo 12 settimane dal momento in cui sono fornite le informazioni di cui al paragrafo 4;

(c)possa stabilire modalità dettagliate relative alle prescrizioni e al processo di registrazione senza aggiungere prescrizioni sostanziali a quelle di cui al paragrafo 4;

(d)possa esigere dai produttori il pagamento di tariffe proporzionate e basate sui costi per il trattamento delle domande di cui al paragrafo 2.

7.L'autorità competente può rifiutare o revocare la registrazione del produttore qualora le informazioni di cui al paragrafo 4 e le relative prove documentali non siano fornite o non siano sufficienti oppure se il produttore non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 4, lettera d).

8.Gli Stati membri impongono al produttore o, se del caso, all'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore di notificare senza indebito ritardo all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nella registrazione a norma del paragrafo 4, lettera d), e qualsiasi cessazione definitiva in merito alla messa a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio dello Stato membro dei prodotti tessili e calzaturieri oggetto della registrazione. Il produttore che ha cessato di esistere è escluso dal registro dei produttori.

9.Qualora le informazioni contenute nel registro dei produttori non siano accessibili al pubblico, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori abbiano accesso gratuito al registro.

10.La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato armonizzato per l'iscrizione nel registro sulla base degli obblighi di informazione di cui al paragrafo 4. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Articolo 22 quater

Organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore nel settore tessile

1.Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater designino un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore che adempia per loro conto gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 22 bis.

2.Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che intendono adempiere gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori a norma degli articoli 8 bis, paragrafo 3, 22 bis, 22 ter e 22 quinquies e del presente articolo di ottenere un'autorizzazione da parte di un'autorità competente.

3.Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di garantire che i contributi finanziari che ricevono dai produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater:

(a)si basino sul peso dei prodotti interessati e, per i prodotti tessili elencati nell'allegato IV quater, parte 1, siano modulati sulla base delle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate a norma del regolamento.../... del Parlamento europeo e del Consiglio [O.P. inserire il numero di serie del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili una volta adottato]** più pertinenti per la prevenzione dei rifiuti tessili e per il trattamento dei tessili, in linea con la gerarchia dei rifiuti e con le corrispondenti metodologie di misurazione per i criteri adottati a norma di detto regolamento, o sulla base di altre normative dell'Unione che stabiliscono criteri e metodi di misurazione armonizzati per i prodotti tessili e che garantiscono il miglioramento della sostenibilità ambientale e della circolarità dei tessili;

(b)siano adeguati per tenere conto di eventuali ricavi delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore derivanti dal riutilizzo, dalla preparazione per il riutilizzo o dal valore delle materie prime secondarie provenienti da rifiuti tessili riciclati;

(c)garantiscano un trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine o dimensione, senza imporre oneri sproporzionati a quelli, comprese le piccole e medie imprese, che producono quantità modeste di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater.

4.Ove necessario per evitare distorsioni del mercato interno e garantire la coerenza con le specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate a norma dell'articolo 4, in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento .../... [O.P.: inserire il numero di serie del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili una volta adottato], la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono i criteri di modulazione delle tariffe per l'applicazione del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo. Detto atto di esecuzione non riguarda la determinazione precisa del livello dei contributi ed è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

5.Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituiscano un sistema di raccolta differenziata per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto elencati nell'allegato IV quater, indipendentemente dalla loro natura, composizione materiale, condizione, marca, marchio o origine, nel territorio di uno Stato membro in cui mettono tali prodotti a disposizione sul mercato per la prima volta. Il sistema di raccolta differenziata:

(a)offre la raccolta di detti prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto ai soggetti di cui al paragrafo 6, lettera a), e prevede le modalità pratiche necessarie per la raccolta e il trasporto dei medesimi prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto, compresa la fornitura gratuita di contenitori adeguati per la raccolta e il trasporto ai punti di raccolta collegati ("punti di raccolta collegati");

(b)garantisce la raccolta gratuita di detti prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti nei punti di raccolta collegati, con una frequenza proporzionale all'area di copertura e al volume dei prodotti tessili e calzaturieri usati e di scarto abitualmente raccolti in tali punti di raccolta;

(c)garantisce la raccolta gratuita dei rifiuti generati dalle imprese sociali e da altri operatori che non operano nel settore dei rifiuti, provenienti da detti prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri, raccolti attraverso i punti di raccolta collegati.

Qualsiasi forma di coordinamento tra le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore rimane soggetta alle norme dell'Unione in materia di concorrenza.

6.Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di raccolta di cui al paragrafo 5:

(a)consista in punti di raccolta istituiti per loro conto dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e dai gestori di rifiuti in collaborazione con uno o più dei seguenti soggetti: imprese sociali ed enti dell'economia sociale, distributori, autorità pubbliche o terzi che effettuano la raccolta per loro conto di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto elencati nell'allegato IV quater e altri punti di raccolta volontari;

(b)copra l'intero territorio dello Stato membro tenendo conto dell'entità e della densità della popolazione, del volume previsto di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri, usati e di scarto, elencati nell'allegato IV quater, dell'accessibilità e della vicinanza degli utilizzatori finali, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione di tali prodotti sono redditizie;

(c)realizzi un aumento costante del tasso di raccolta differenziata per raggiungere livelli tecnicamente realizzabili tenendo conto delle buone pratiche.

7.Gli Stati membri provvedono affinché il tasso di raccolta di cui al paragrafo 6, lettera c), sia calcolato conformemente ai paragrafi 8 e 9.

8.Il tasso di raccolta differenziata di cui al paragrafo 6, lettera c), è espresso dalla percentuale ottenuta dividendo il peso dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri di scarto elencati nell'allegato IV quater raccolti a norma del paragrafo 5 in un dato anno civile in uno Stato membro per il peso degli analoghi prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri di scarto generati e raccolti come rifiuti urbani misti.

9.La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica del tasso di raccolta differenziata di cui al paragrafo 6, lettera c). Detto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

10.Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore non possano rifiutare la partecipazione delle imprese sociali e di altri gestori del riutilizzo al sistema di raccolta differenziata istituito a norma del paragrafo 5.

11.Fatti salvi il paragrafo 5, lettere a) e b), e il paragrafo 6, lettera a), gli Stati membri provvedono affinché le imprese sociali possano mantenere e gestire i propri punti di raccolta differenziata e ricevano un trattamento paritario o preferenziale nell'ubicazione dei punti di raccolta differenziata. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese sociali e i soggetti dell'economia sociale partecipanti ai punti di raccolta collegati a norma del paragrafo 6, lettera a), non siano tenuti a consegnare all'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri raccolti, usati e di scarto, di cui all'allegato IV quater.

12.Gli Stati membri provvedono affinché i punti di raccolta istituiti a norma dei paragrafi 5, 6 e 11 non siano soggetti agli obblighi di registrazione o autorizzazione di cui alla presente direttiva.

13.Gli Stati membri provvedono affinché, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore mettano a disposizione degli utilizzatori finali, in particolare dei consumatori, le seguenti informazioni relative al consumo sostenibile, al riutilizzo e alla gestione del fine vita di tessili e calzature e riguardanti i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater che i produttori mettono a disposizione sul territorio di uno Stato membro:

(a)il ruolo dei consumatori nel contribuire alla prevenzione dei rifiuti, comprese le migliori pratiche, in particolare la promozione di modelli di consumo sostenibili e di una buona cura dei prodotti durante l'uso;

(b)le modalità di riutilizzo e riparazione disponibili per i prodotti tessili e le calzature;

(c)il ruolo dei consumatori nel contribuire alla raccolta differenziata di prodotti tessili e calzature usati e di scarto;

(d)l'impatto sull'ambiente, sulla salute umana e sui diritti sociali e umani della produzione tessile, in particolare delle pratiche di "moda veloce" e del consumo, del riciclaggio e di altri tipi di recupero e smaltimento nonché dello smaltimento inappropriato dei rifiuti tessili e calzaturieri, come la dispersione o lo smaltimento in rifiuti urbani misti.

14.Gli Stati membri provvedono affinché l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore fornisca periodicamente le informazioni di cui al paragrafo 13 e dette informazioni siano aggiornate e diffuse mediante:

(a)un sito web o altri mezzi di comunicazione elettronica;

(b)informazioni negli spazi pubblici;

(c)programmi e campagne educativi;

(d)segnaletica in una o più lingue di facile comprensione per gli utilizzatori e i consumatori.

15.Qualora, in uno Stato membro, più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano autorizzate ad adempiere per conto dei produttori gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono affinché esse coprano l'intero territorio dello Stato membro del sistema di raccolta differenziata per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto elencati nell'allegato IV quater. Gli Stati membri incaricano l'autorità competente, o un terzo indipendente designato a tal fine, di controllare che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adempiano i loro obblighi in modo coordinato e conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza.

16.Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di garantire la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati.

17.Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore pubblichino sui loro siti web, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera e):

(a)almeno ogni anno, nel rispetto della riservatezza commerciale e industriale, le informazioni sulla quantità di prodotti immessi sul mercato, sul tasso di raccolta differenziata dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto elencati nell'allegato IV quater, compresi i prodotti invenduti, sui tassi di riutilizzo, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, specificando separatamente il tasso di riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, realizzati dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, e sui tassi di altri tipi di recupero, smaltimento ed esportazione;

(b)le informazioni sulla procedura di selezione dei gestori di rifiuti selezionati a norma del paragrafo 18.

18.Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adottino una procedura di selezione non discriminatoria, basata su criteri di aggiudicazione trasparenti e tale da non imporre oneri sproporzionati alle piccole e medie imprese per procurarsi servizi di gestione dei rifiuti da gestori di rifiuti di cui al paragrafo 6, lettera a), e da altri gestori dei rifiuti per effettuare il successivo trattamento dei rifiuti.

19.Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore impongano ai produttori di comunicare annualmente i dati relativi ai prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater messi a disposizione sul mercato.

Articolo 22 quinquies

Gestione dei rifiuti tessili

1.Gli Stati membri provvedono, entro il 1º gennaio 2025 e fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, alla raccolta differenziata dei tessili per il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.

2.Gli Stati membri provvedono affinché le infrastrutture e le operazioni di raccolta, carico e scarico, trasporto e stoccaggio e altre operazioni di movimentazione dei rifiuti tessili, comprese le successive operazioni di cernita e trattamento, siano protette dagli agenti atmosferici e da altre fonti di contaminazione per prevenire danni e contaminazioni incrociate dei tessili raccolti. La raccolta differenziata dei prodotti tessili usati e di scarto è sottoposta a un controllo presso il punto di raccolta differenziata per identificare e rimuovere gli articoli o i materiali o le sostanze non correttamente conferiti che costituiscono una fonte di contaminazione.

3.Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti separatamente a norma dell'articolo 22 quater, paragrafo 5, siano considerati rifiuti al momento della raccolta.

Per quanto riguarda i tessili diversi dai prodotti elencati nell'allegato IV quater, nonché i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri invenduti elencati nell'allegato IV quater, gli Stati membri provvedono affinché le diverse frazioni di materiali tessili e di prodotti tessili siano tenute separate nel punto di produzione dei rifiuti, qualora tale separazione faciliti il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio successivi, compreso il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, ove il progresso tecnologico lo consenta.

4.Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti separatamente a norma dell'articolo 22 quater, paragrafo 5, siano sottoposti ad operazioni di cernita per garantirne il trattamento in conformità della gerarchia dei rifiuti istituita all'articolo 4, paragrafo 1.

5.Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni di cernita dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti separatamente a norma dell'articolo 22 quater, paragrafo 5, ottemperino ai seguenti obblighi:

(a)l'operazione di cernita è finalizzata a ottenere prodotti tessili per il riutilizzo e per la preparazione per il riutilizzo;

(b)le operazioni di cernita per il riutilizzo selezionano i prodotti tessili a un livello adeguato di granularità, separando le frazioni idonee al riutilizzo diretto da quelle che devono essere sottoposte a ulteriori operazioni di preparazione per il riutilizzo, e li destinano a uno specifico mercato del riutilizzo che applica criteri di cernita aggiornati pertinenti per il mercato ricevente;

(c)i prodotti giudicati non idonei al riutilizzo sono selezionati per il riciclaggio e, se il progresso tecnologico lo consente, in particolare per il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso;

(d)i risultati delle operazioni di cernita e delle successive operazioni di recupero finalizzate al riutilizzo soddisfano i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 6.

6.Entro il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni cinque anni gli Stati membri effettuano un'indagine sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti per determinare la percentuale di rifiuti tessili ivi contenuti. Gli Stati membri provvedono affinché, sulla base delle informazioni ottenute, le autorità competenti possano chiedere alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di adottare misure correttive per ampliare la loro rete di punti di raccolta e condurre campagne di informazione a norma dell'articolo 22 quater, paragrafi 13 e 14.

7.Gli Stati membri provvedono affinché, al fine di distinguere tra tessili usati e di scarto, le spedizioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati di cui si sospetta che siano rifiuti possano essere ispezionate dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare il rispetto degli obblighi minimi di cui ai paragrafi 8 e 9 per le spedizioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati elencati nell'allegato IV quater e controllati di conseguenza.

8.Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni organizzate su base professionale di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati siano conformi agli obblighi minimi di conservazione della documentazione di cui al paragrafo 9 e siano accompagnate almeno dalle seguenti informazioni:

(a)una copia della fattura e del contratto relativi alla vendita o al trasferimento di proprietà dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri in cui si dichiara che sono destinati al riutilizzo diretto e che sono idonei a tale scopo; 

(b)la prova di una precedente operazione di cernita effettuata in conformità del presente articolo e, se disponibili, dei criteri adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, sotto forma di una copia dei registri di ogni balla della partita e di un protocollo contenente tutte le informazioni di registrazione di cui al paragrafo 9;

(c)una dichiarazione rilasciata dalla persona fisica o giuridica in possesso dei prodotti tessili, associati ai tessili o calzaturieri usati che organizza, a titolo professionale, il trasporto di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati, attestante che nessuno dei materiali contenuti nella spedizione è un rifiuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;

(d)un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio adeguato e un adeguato accatastamento del carico. 

9.Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati rispettino i seguenti obblighi minimi di conservazione della documentazione:

(a)il registro delle operazioni di cernita o preparazione per il riutilizzo è apposto in modo sicuro ma non permanente sull'imballaggio;

b)    la documentazione contiene le seguenti informazioni:

(1)una descrizione dell'articolo o degli articoli presenti nella balla che riporti il livello di cernita più dettagliato cui i prodotti tessili sono stati sottoposti durante le operazioni di cernita o preparazione per il riutilizzo, quali tipo di indumenti, taglia, colore, genere, composizione del materiale;

(2)il nome e l'indirizzo dell'impresa responsabile della cernita finale o della preparazione per il riutilizzo.

10.Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le autorità competenti di uno Stato membro accertino che una spedizione prevista di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati consiste in rifiuti, i costi delle analisi, delle ispezioni e del magazzinaggio appropriati dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati di cui si sospetta che siano rifiuti possano essere imputati ai produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater, a terzi che agiscono per loro conto o ad altre persone che organizzano la spedizione.

* Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

** regolamento.../... (GU..., pag.) [O.P.: inserire i riferimenti di pubblicazione del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili]";

(8)all'articolo 29, il paragrafo 2 bis è soppresso;

(9)è inserito il seguente articolo 29 bis:

"Articolo 29 bis

Programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari

1.Entro il [O.P. inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], gli Stati membri rivedono e adeguano i loro programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari, in vista di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 4. Detti programmi contengono almeno le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 9 bis, paragrafo 1, e, se del caso, le misure elencate negli allegati IV e IV bis.

2.Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti responsabili del coordinamento delle misure di riduzione dei rifiuti alimentari attuate per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 4, e ne informa la Commissione entro il [O.P. inserire la data corrispondente a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. La Commissione pubblica successivamente dette informazioni sul pertinente sito web dell'UE.";

(10)l'articolo 37 è così modificato:

(a)al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ogni anno gli Stati membri comunicano all'Agenzia europea dell'ambiente i dati relativi all'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 4, e i dati di cui all'articolo 22 quater, paragrafo 17, lettera a). Gli Stati membri non sono tenuti a comunicare dati quantitativi sul riutilizzo dei prodotti tessili a norma dell'articolo 9, paragrafo 4. Ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 9 bis, paragrafo 2.";

(b)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo. Per la comunicazione dell'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), gli Stati membri utilizzano il formato stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione, del 18 aprile 2012, che istituisce un questionario per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti. Ai fini della comunicazione relativa ai rifiuti alimentari, la metodologia elaborata a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 3, è presa in considerazione nello sviluppo del formato per la comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2, della presente direttiva.";

(11)l'articolo 38 è così modificato:

(a)i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9 bis, paragrafo 3, all'articolo 11 bis, paragrafo 10, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 38, paragrafi 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2018. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [O.P. inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9 bis, paragrafo 3, all'articolo 11 bis, paragrafo 10, all'articolo 22 bis, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 38, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

(b)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9 bis, paragrafo 3, dell'articolo 11 bis, paragrafo 10, dell'articolo 22 bis, paragrafo 2, dell'articolo 27, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 38, paragrafi 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

(12)è inserito l'allegato IV quater conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre [O.P. inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti 

1.2.Settore/settori interessati 

09 – Ambiente e cambiamenti climatici

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 86  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

Gli obiettivi generali della modifica della direttiva quadro sui rifiuti, rispettivamente per i prodotti tessili e i prodotti alimentari, sono i seguenti:

- ridurre gli impatti ambientali e climatici, migliorare la qualità dell'ambiente nonché la salute pubblica associata alla gestione dei rifiuti tessili in linea con la gerarchia dei rifiuti;

- ridurre gli impatti ambientali e climatici dei sistemi alimentari correlati alla produzione di rifiuti alimentari. La prevenzione dei rifiuti alimentari contribuirebbe inoltre alla sicurezza alimentare.

1.4.2.Obiettivi specifici

Per quanto riguarda i rifiuti tessili, la presente proposta si pone l'obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti tessili in linea con la "gerarchia dei rifiuti" sancita dalla direttiva quadro sui rifiuti, dando priorità alla prevenzione dei rifiuti, alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei prodotti tessili rispetto ad altre opzioni di recupero e di smaltimento, nonché di attuare il principio "chi inquina paga".

Per quanto riguarda i rifiuti alimentari, gli obiettivi specifici sono attribuire una chiara responsabilità agli Stati membri per accelerare la riduzione dei rifiuti alimentari in linea con l'OSS 12.3 e garantire una risposta adeguata e coerente da parte di tutti gli Stati membri. 

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

I risultati previsti sono i seguenti:

- riduzione dei rifiuti tessili, aumento del riutilizzo, della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio dei prodotti tessili, incentivi alla progettazione dei prodotti tessili per facilitarne il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio (attraverso la responsabilità estesa del produttore) e creazione di possibilità di finanziamento per potenziare il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e le infrastrutture di riciclaggio necessarie nell'UE;

- benefici aggiuntivi di 656 milioni di EUR di prodotti tessili riutilizzabili e riciclabili per il mercato dell'UE del riutilizzo e riciclaggio, nonché sostegno fino a 3,5-4,5 miliardi di EUR di rendimenti complessivi annui derivanti dagli investimenti per la responsabilità estesa del produttore;

- riduzione supplementare delle emissioni di gas a effetto serra pari a 16 milioni di EUR all'anno per i prodotti tessili; 

- 8 740 posti di lavoro creati nella gestione dei rifiuti; 

- riduzione della produzione di rifiuti alimentari pari al 10 % durante la trasformazione e la fabbricazione di alimenti e pari al 30 % a livello di vendita al dettaglio, servizi di ristorazione e nuclei domestici (entro il 2030);

- valore aggiunto complessivo per l'economia dell'UE di 1,6 miliardi di EUR (compresi i costi di cui sopra); 

- risparmi nella spesa alimentare delle famiglie pari a 439 EUR all'anno per nucleo domestico (4 persone); 

- riduzione di una serie di impatti ambientali connessi agli alimenti, quali le emissioni di gas a effetto serra, l'eutrofizzazione marina, l'uso del suolo o la carenza idrica, di valore complessivo stimato tra 9 e 23 miliardi di EUR, oltre a tra 16,5 e 62 milioni di tonnellate di riduzione stimata delle emissioni di gas a effetto serra.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Gli indicatori con cui monitorare il progresso e il conseguimento degli obiettivi saranno i seguenti:

- indagine sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti per determinare la quota di rifiuti tessili in essi contenuta;

- dati sulla preparazione per il riutilizzo dei tessili usati e di scarto;

- informazioni sul tasso di raccolta differenziata dei prodotti tessili e calzaturieri usati e di scarto elencati nell'allegato IV quater, sul tasso di riutilizzo, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio raggiunto dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore;

- entro il 2030, conseguire una riduzione della produzione di rifiuti alimentari pari al 10 % durante la trasformazione e la fabbricazione di alimenti e pari al 30 % a livello di vendita al dettaglio, servizi di ristorazione e nuclei domestici;

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Le prescrizioni specifiche dovranno essere specificate mediante atti di esecuzione nell'arco di circa tre anni e riguarderanno gli aspetti indicati di seguito:

- atti di esecuzione che stabiliscono il formato armonizzato per l'iscrizione nel registro; 

- eventuali atti delegati per modificare i codici della nomenclatura combinata elencati nell'allegato IV quater, al fine di allinearli ai codici elencati nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio e garantire la certezza del diritto per quanto riguarda i prodotti oggetto della responsabilità estesa del produttore;

- eventuale atto di esecuzione che stabilisce i criteri per le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore in merito ai contributi finanziari versati a tali organizzazioni dal produttore;

- atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica del tasso di raccolta differenziata;

- atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 37 del presente articolo che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1, al fine di adeguarli alle prescrizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo;

- non vi sono prescrizioni da soddisfare nel settore dei rifiuti alimentari (poiché i prerequisiti necessari sono già stati adottati nella revisione della direttiva quadro sui rifiuti del 2018 e nel successivo diritto derivato).

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Data la natura transfrontaliera della catena del valore dei prodotti tessili da un punto di vista economico, ambientale e sociale, la vendita, il consumo e la gestione alla fine del ciclo di vita dei prodotti tessili sono intrinsecamente legati al funzionamento del mercato unico e delle catene del valore globali. L'elevata dipendenza dalle materie prime evidenzia l'importanza di promuovere modelli imprenditoriali circolari per ridurre l'uso di materie prime primarie e contribuire ad attenuare le esternalità ambientali negative associate.

I sistemi di raccolta, cernita e riciclaggio devono essere potenziati affinché possano far fronte all'imminente obbligo di raccolta differenziata e alla sua piena attuazione, dal momento che diverse lacune normative e di mercato che incidono su tutti gli Stati membri e sui soggetti della catena del valore tessile stanno ostacolando l'adeguata capacità di raccolta, cernita e riciclaggio. La mancanza di un approccio comune dell'UE per la gestione dei prodotti tessili rischia di creare o consolidare ulteriormente la frammentazione normativa e di alterare i flussi di rifiuti e materiali, ostacolando in tal modo i movimenti transfrontalieri di prodotti tessili (prodotti, prodotti usati e di scarto), le azioni coordinate e gli investimenti tempestivi in tutta l'UE. Vi sono rischi elevati di un ulteriore inasprimento della frammentazione normativa e degli oneri amministrativi per i portatori di interessi del settore, in particolare le PMI, derivanti dalla diversa applicazione del principio "chi inquina paga" attraverso regimi nazionali di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili. L'azione a livello dell'UE è in grado di affrontare in modo più efficace il problema delle esternalità ambientali transfrontaliere, comprese le emissioni di gas a effetto serra e l'esportazione di prodotti tessili (e di rifiuti spacciati per non rifiuti) verso paesi terzi, in particolare in quanto le cause principali del problema riguardano le carenze normative derivanti dalla mancanza di definizioni armonizzate, dalla frammentazione normativa e da un deficit di finanziamento comune a tutti gli Stati membri. 

Tutti gli Stati membri producono rifiuti alimentari, il che crea importanti esternalità ambientali transfrontaliere. La produzione, lo stoccaggio, il trasporto e la trasformazione degli alimenti, così come lo smaltimento dei rifiuti alimentari, causano impatti ambientali e climatici (come le emissioni di gas a effetto serra e gli effetti sull'uso del suolo, sulla biodiversità, sull'uso dell'acqua e sull'eutrofizzazione) all'interno dell'UE. Inoltre la produzione di alimenti importati nell'UE può comportare impatti ambientali e climatici significativi a livello mondiale.

La riduzione coerente dei rifiuti alimentari in tutta l'UE è necessaria per garantire, in ciascuno Stato membro, un utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, la riduzione degli impatti negativi sul clima, sulla biodiversità e sull'uso delle risorse naturali, con benefici che non si fermano ai confini nazionali. È importante sottolineare che, rendendo il sistema alimentare più efficiente, la riduzione dei rifiuti alimentari contribuisce anche alla sicurezza alimentare in tutta l'UE.

I prodotti alimentari sono commercializzati su vasta scala all'interno del mercato dell'UE e le imprese alimentari che operano a livello transfrontaliero necessitano di coerenza e chiarezza in merito al grado di ambizione atteso, al fine di pianificare investimenti e azioni in materia di prevenzione dei rifiuti alimentari. Un approccio coordinato a livello dell'UE può offrire affidabilità e continuità e quindi sostenere l'adozione di nuovi modelli commerciali da parte degli operatori del settore alimentare, al fine di accelerare la riduzione dei rifiuti alimentari lungo tutta la catena del valore alimentare.

Ci si attende che la definizione di obiettivi per la riduzione dei rifiuti alimentari che gli Stati membri dovranno conseguire entro il 2030 intensifichi gli sforzi per individuare e potenziare strategie e iniziative efficaci sia all'interno degli Stati membri che tra di essi, nei modi seguenti: razionalizzando il contributo degli operatori del settore alimentare, in particolare nel contesto delle catene di approvvigionamento transfrontaliere; contribuendo a garantire che i fattori alla base della produzione di rifiuti alimentari (di mercato e comportamentali) siano affrontati in modo coerente e simultaneo da tutti gli Stati membri, in linea con le azioni intraprese finora dai paesi all'avanguardia, ancora pochi; accelerando lo sviluppo di strategie nazionali efficaci di prevenzione dei rifiuti alimentari attraverso la diffusione di buone pratiche e l'ulteriore sfruttamento della base di conoscenze dell'UE in materia di prevenzione dei rifiuti alimentari.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La direttiva quadro sui rifiuti stabilisce concetti applicabili orizzontalmente relativi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, quali trattamento, riciclaggio e recupero. Essa introduce la gerarchia dei rifiuti, dando priorità alla prevenzione dei rifiuti rispetto al riutilizzo e/o al riciclaggio e successivamente al riciclaggio rispetto ad altre opzioni di recupero e allo smaltimento finale in discarica. Inoltre obbliga gli Stati membri a mettere in atto regimi di responsabilità estesa del produttore funzionanti, volti ad assicurare che ai produttori spetti la responsabilità della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto. Nel piano d'azione per l'economia circolare, la Commissione si è impegnata a rivedere la direttiva quadro sui rifiuti nel contesto dei rifiuti tessili.

Per quanto riguarda gli alimenti, sebbene si tratti del primo obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti alimentari, altri obiettivi fissati nella legislazione in materia di rifiuti volti ad aumentarne il riciclaggio o a ridurne il collocamento in discarica sono generalmente considerati efficaci, in quanto forniscono obiettivi chiari e certezza giuridica per tutti i soggetti e la società in generale, offrendo nel contempo piena flessibilità agli Stati membri per quanto riguarda la scelta delle misure necessarie. L'esperienza dimostra che è necessario monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e che occorre fornire sostegno agli Stati membri attraverso lo scambio delle migliori pratiche sugli strumenti applicabili a livello nazionale per conseguire gli obiettivi, nonché chiarimenti mediante orientamenti e/o modifiche delle misure pertinenti nella legislazione, al fine di facilitare la prevenzione dei rifiuti (ad esempio affrontando eventuali ostacoli incontrati).

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Le iniziative rientrano nell'ambito del Green Deal europeo, che orienta la strategia di ripresa dell'UE. Il Green Deal riconosce i vantaggi di investire nella nostra sostenibilità competitiva costruendo un'Europa più equa, più verde e più digitale. Ciò comprende l'economia circolare, che è il principale motore per potenziare il recupero dei materiali e migliorare la qualità delle materie prime secondarie, nonché la strategia "Dal produttore al consumatore".

Il sostegno e l'impegno della Commissione europea a livello di ricerca nel settore dell'economia circolare, in particolare nel settore tessile, sono coperti da progetti finanziati nell'ambito del programma Orizzonte 2020 e dal contributo finanziario per la loro attuazione. I risultati di questi progetti sosterranno e promuoveranno la circolarità e la riciclabilità dei prodotti tessili. La rete dei poli europei dell'innovazione digitale, finanziata nell'ambito del programma Europa digitale, aiuta le PMI ad attuare strumenti digitali a sostegno della circolarità e della riciclabilità dei prodotti tessili, nonché a ridurre i rifiuti alimentari nel settore agroalimentare e dell'ospitalità. Per quanto riguarda i rifiuti alimentari, i progetti di sostegno ai progetti di ricerca sono finanziati nell'ambito del programma Orizzonte 2020, ma anche di Orizzonte Europa.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

In teoria, per quanto riguarda i prodotti tessili, si sarebbe potuto ricorrere ad atti legislativi nazionali negli Stati membri. Tuttavia si può osservare che la legislazione in vigore (e prevista) non garantirebbe il necessario livello di armonizzazione in tutta l'UE che eviterebbe di contribuire alla frammentazione del mercato interno.

In teoria, per quanto riguarda i prodotti tessili, si sarebbe potuto ricorrere ad atti legislativi nazionali negli Stati membri. Tuttavia si può osservare che la legislazione in vigore (e prevista) non garantirebbe il necessario livello di armonizzazione in tutta l'UE, che eviterebbe di contribuire alla frammentazione del mercato interno.

L'Agenzia europea dell'ambiente è stata scelta per la raccolta e la convalida dei dati, vista l'attuale gestione del flusso di dati relativi al riutilizzo dei prodotti, l'eccellente reputazione e la sua disponibilità a gestire il flusso di dati. I collegamenti agli spazi di dati manifatturieri possono contribuire a ridurre i costi di attuazione e di transazione.

Le attività relative all'elaborazione degli atti di esecuzione a livello dell'UE non possono essere esternalizzate.

La natura della proposta, ossia obiettivi giuridicamente vincolanti imposti agli Stati membri, indica che le relative misure saranno finanziate principalmente a livello nazionale.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2024 al 2028

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti 87

 Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

   a paesi terzi o organismi da questi designati;

   a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

   alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

   agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

   a organismi di diritto pubblico;

   a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   agli organismi o alle persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicati nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Nessuna.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La presente scheda finanziaria legislativa comprende le spese per il personale della Commissione. Una potenziale necessità di rafforzamento per l'Agenzia europea dell'ambiente sarà inserita nella scheda finanziaria legislativa di una proposta legislativa futura, tenendo conto delle sinergie. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

N/A — cfr. sopra 

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

N/A — cfr. sopra 

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

N/A — cfr. sopra

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

N/A — cfr. sopra

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss 88 .

di paesi EFTA 89

di paesi candidati e potenziali candidati 90

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

7

20 02 02 01 Sede e uffici di rappresentanza 

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 01 01 Agenti contrattuali 

Non diss. 

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

N/D

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare usando i "dati di bilancio di natura amministrativa", da introdursi in primis nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato 5 della decisione della Commissione sulle norme interne per l'esecuzione della sezione "Commissione europea" del bilancio generale dell'Unione europea), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

DG Ambiente

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

□ Risorse umane

0,171

0,358

0,358

0,358

0,358

1,603

Altre spese amministrative 

TOTALE DG Ambiente

Stanziamenti

0,171

0,358

0,358

0,358

0,358

1,603

I costi della DG ENV derivano dal processo di co-decisione e di attuazione, nonché dai vari atti di esecuzione indicati nell'ambito delle modifiche proposte.

Il personale esistente (0,75 ETP, AD) sarà pienamente impiegato per la negoziazione e l'attuazione generale della direttiva modificata e per i diversi lavori preparatori e la redazione degli atti di esecuzione secondo i termini proposti nella modifica. Quest'ultima richiederà 0,33 ETP (AD). 

Tre ulteriori collaboratori contrattuali (3 AC) sono necessari per svolgere il lavoro tecnico, tra cui: 

- atti di esecuzione che stabiliscono il formato armonizzato per l'iscrizione nel registro; 

- eventuali atti delegati per modificare i codici della nomenclatura combinata elencati nell'allegato IV quater, al fine di allinearli ai codici elencati nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio e garantire la certezza del diritto per quanto riguarda i prodotti oggetto della responsabilità estesa del produttore; 

- eventuale atto di esecuzione che stabilisce i criteri per le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore in merito ai contributi finanziari versati a tali organizzazioni dai produttori; 

- atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica del tasso di raccolta differenziata; 

- atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 37 del presente articolo che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1, al fine di adeguarli alle prescrizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo. 

 

DG SANTE

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

□ Risorse umane

0,086

0,086

0,086

0,086

0,086

0,427

Altre spese amministrative

TOTALE DG SANTE

Stanziamenti

0,086

0,086

0,086

0,086

0,086

0,430

I costi della DG SANTE derivano dal processo di co-decisione e dal monitoraggio delle prestazioni in tutti gli Stati membri. Essi riflettono il personale esistente (AD).

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti) 

0,257

0,444

0,444

0,444

0,444

2,033

Mio EUR (al terzo decimale) 

 

 

 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027

TOTALE 

TOTALE stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 7
del quadro finanziario pluriennale

Impegni 

0,257

0,444

0,444

0,444

0,444

2,033

Pagamenti 

0,257

0,444

0,444

0,444

0,444

2,033

 

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 91

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 92

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sulle risorse umane e sugli stanziamenti amministrativi

Fabbisogno previsto sugli stanziamenti amministrativi della Commissione

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2023 

2024 

2025 

2026 

2027

TOTALE 

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,257

0,444

0,444

0,444

0,444

2,033

Altre spese amministrative

 

 

 

 

 

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

0,257

0,444

0,444

0,444

00,444

2,033

Esclusa la RUBRICA 7 93  
del quadro finanziario pluriennale

N/D 

N/D 

N/D 

N/D 

N/D 

N/D 

Risorse umane

Altre spese
amministrative

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

N/D 

N/D 

N/D 

N/D 

N/D 

N/D 

TOTALE

0,257

0,444

0,444

0,444

0,444

2,033

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.3.Fabbisogno previsto di risorse umane nella Commissione 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito: 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

1,5

1

1

1

1

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

3

3

3

3

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz 94

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

1,5

4

4

4

4

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

DG ENV: 0,75 ETP (AD) esistenti per la co-decisione e 0,33 ETP (AD) esistenti per l'attuazione

DG SANTE: 0,5 ETP (AD) esistenti per la co-decisione e il monitoraggio degli Stati membri.

Personale esterno

DG ENV: Tre ulteriori collaboratori contrattuali (3 AC) sono necessari per svolgere il lavoro tecnico, tra cui: 

- atti di esecuzione che stabiliscono il formato armonizzato per l'iscrizione nel registro; 

- eventuali atti delegati per modificare i codici della nomenclatura combinata elencati nell'allegato IV quater, al fine di allinearli ai codici elencati nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio e garantire la certezza del diritto per quanto riguarda i prodotti oggetto della responsabilità estesa del produttore; 

- eventuale atto di esecuzione che stabilisce i criteri per le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore in merito ai contributi finanziari versati a tali organizzazioni dai produttori; 

- atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica del tasso di raccolta differenziata; 

- atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 37 del presente articolo che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1, al fine di adeguarli alle prescrizioni di cui al paragrafo 3 di tale articolo.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

   comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 95

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 96

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

(1)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).
(2)    Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare: per un'Europa più pulita e più competitiva, (COM(2020) 98 final dell'11.3.2020).
(3)     Percorsi di transizione dell'UE (europa.eu).
(4)    GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
(5)    Agenzia europea dell'ambiente, Prevenzione dei rifiuti in Europa, 2021, Prevenzione dei rifiuti in Europa — Agenzia europea dell'ambiente (europa.eu) (solo in EN).
(6)    Lai, O., What is fast fashion, Earth.org, 2021, https://earth.org/what-is-fast-fashion.
(7)    Seminario per i portatori di interessi.
(8)    Commissione europea, Centro comune di ricerca, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2760/858144 .
(9)    Commissione europea, Centro comune di ricerca. Valutazione tecnico-scientifica delle opzioni di gestione dei prodotti tessili usati e di scarto. 2023 (in fase di sviluppo).
(10)    Commissione europea, Centro comune di ricerca. Valutazione tecnico-scientifica delle opzioni di gestione dei prodotti tessili usati e di scarto. 2023 (in fase di sviluppo).
(11)    Agenzia europea dell'ambiente, 2019.
(12)    AEA. Prodotti tessili e ambiente: il ruolo del design nell'economia circolare europea (2022) (solo in EN). Consultabile alla seguente pagina: https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-and-the-environment-the.
(13)    Ellen Mac Arthur Foundation, 2017, https://ellenmacarthurfoundation.org/a-new-textiles-economy.
(14)    La gerarchia dei rifiuti è un concetto centrale della direttiva quadro sui rifiuti che stabilisce un ordine di preferenza per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti: al primo posto troviamo la prevenzione (che comprende il riutilizzo), seguita da operazioni di gestione dei rifiuti: preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero e infine smaltimento. È resa operativa attraverso norme specifiche e obiettivi prestazionali, quali la definizione di obblighi di raccolta differenziata e obiettivi per la prevenzione, il riciclaggio o alternative al collocamento in discarica.
(15)    COM(2020) 98 final.
(16)    COM(2022) 141 final.
(17)    Sanye Mengual, E. e Sala, S., 2023. Consumption Footprint and Domestic Footprint: Assessing the environmental impacts of EU consumption and production. 
(18)    Sanyé-Mengual, E., Biganzoli, F., Valente, A., Pfister, S., e Sala, S. (2023). What are the main environmental impacts and products contributing to the biodiversity footprint of EU consumption? A comparison of life cycle impact assessment methods and models.
(19)     https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasfw/default/table?lang=en (solo in EN).
(20)    Calcolate utilizzando la metodologia dell'impronta dei consumi, come illustrato in: Commissione europea - Centro comune di ricerca, Sanyé Mengual, E., Sala, S., Impronta dei consumi e impronta nazionale: valutare l'impatto ambientale dei consumi e della produzione dell'UE: valutazione del ciclo di vita per sostenere il Green Deal europeo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2760/218540.
(21)    Un m3 equivalente a livello mondiale indica un metro cubo consumato in media nel mondo. La media si riferisce a una media ponderata per il consumo e rappresenta quindi i luoghi in cui l'acqua è attualmente consumata.
(22)    Valutati considerando gli impatti su quattro proprietà del suolo: produzione biotica, resistenza all'erosione, rigenerazione delle acque sotterranee e filtrazione meccanica, come illustrato in: De Laurentiis, V., Secchi, M., Bos, U., Horn, R., Laurent, A. e Sala, S., Soil quality index: Exploring options for a comprehensive assessment of land use impacts in LCA, Journal of Cleaner Production, 215, pag.63-74, 2019.
(23)    L'impronta dei consumi copre le 16 categorie di impatto dell'impronta ambientale (Commissione europea, 2021), compresa l'eutrofizzazione delle acque dolci causata principalmente dalle emissioni di fosforo.
(24)    GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1.
(25)    Eurostat, 2022 (cfr. nota 92, pag. 32).
(26)    Manfredi, S., & Cristobal, J., Towards more sustainable management of European food waste: Methodological approach and numerical application. Waste Management and Research, 34(9), 957–968, 2016, https://doi.org/10.1177/0734242X16652965.
(27)    Commissione europea, direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, Prospettive agricole dell'UE 2022-2032 per i mercati, il reddito e l'ambiente, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023, pag. 43. https://data.europa.eu/doi/10.2762/29222 . Nota: variazione molto modesta (inferiore all'1 %), a causa del fatto che il valore di riferimento MAGNET è leggermente diverso.
(28)    Eurostat, ottobre 2022. Condizioni di vita in Europa - privazione materiale e tensione economica - Statistiche spiegate.
(29)    La necessità di garantire l'accesso agli alimenti e la solidarietà nella filiera alimentare è sottolineata anche nelle raccomandazioni del panel di cittadini europei sui rifiuti alimentari. Per l'intera serie di raccomandazioni, cfr. l'allegato 16 della relazione sulla valutazione d'impatto.
(30)    COM(2020) 381 final.
(31)    GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77.
(32)    GU C 361 del 25.10.2017, pag. 1.
(33)    GU C 133 del 16.4.2018, pag. 2.
(34)    https://food.ec.europa.eu/safety/food-waste/eu-actions-against-food-waste/eu-platform-food-losses-and-food-waste_it?etrans=it.
(35)    https://food.ec.europa.eu/system/files/2021-05/fs_eu-actions_action_platform_key-rcmnd_en.pdf (solo in EN).
(36)    https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/date_marking_en
(37)    https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu-food-loss-waste-prevention-hub/eu-member-state-page/show/FI (solo in EN).
(38)    https://restwith.eu/.
(39)    Commissione europea, Centro comune di ricerca, Caldeira, C., Sala, S., De Laurentiis, V., Valutazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti alimentari. Sviluppo di un quadro di valutazione per esaminare le prestazioni delle azioni di prevenzione dei rifiuti alimentari, Ufficio delle pubblicazioni, 2019. 
(40)    Cfr. i progetti CHORIZO e ToNoWaste .
(41)    Cfr. i progetti FOLOU e WASTELESS .
(42)    Esempio:  Invito a presentare proposte 2022 dell'HADEA per aiutare i portatori di interessi ad agire nella lotta contro i rifiuti alimentari .
(43)    Commissione europea, Sicurezza alimentare, Codice di condotta dell'UE sulle pratiche commerciali e di marketing responsabili nella filiera alimentare, 2021.
(44)    COM/2022/66 final.
(45)    COM/2021/709 final.
(46)    COM/2022/142 final.
(47)    GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1.
(48)    GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(49)    COM(2020) 562 final.
(50)    COM(2012) 060 final.
(51)    https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/404a8144-8892-11ec-8c40-01aa75ed71a1.
(52)     https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15441-2022-INIT/it/pdf.
(53)    SWD(2023) 4 final, Fattori determinanti della sicurezza alimentare (solo in EN).
(54)    GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47. 
(55)    Commissione europea, Dì la tua, Iniziative pubblicate, Impatto ambientale della gestione dei rifiuti – revisione del quadro dell'UE in materia di rifiuti, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Impatto-ambientale-della-gestione-dei-rifiuti-revisione-del-quadro-dellUE-in-materia-di-rifiuti_it.
(56)    Commissione europea, Dì la tua, Iniziative pubblicate, sprechi alimentari – obiettivi di riduzione, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13223-Sprechi-alimentari-obiettivi-di-riduzione_it.
(57)    198 secondo l' Impatto ambientale della gestione dei rifiuti – revisione del quadro dell'UE in materia di rifiuti (europa.eu)  poiché una è una duplicazione dal forum RAEE.
(58)    Tutti i contributi ricevuti sono stati ritenuti validi. 
(59)    Si presume che l'elevato numero di partecipanti provenienti dal Belgio derivi dal fatto che Bruxelles ospita molte delle organizzazioni che rappresentano diversi gruppi di interesse dinanzi alle istituzioni dell'UE, come le associazioni di categoria, le organizzazioni non governative e di consumatori, ecc.
(60)    Panel di cittadini europei sui rifiuti alimentari, Raccomandazioni finali , febbraio 2023.
(61)     Commissione europea, Centro comune di ricerca. Prospettive dell'economia circolare nel settore tessile dell'UE. 2021 e Commissione europea, Centro comune di ricerca. Valutazione tecnico-scientifica delle opzioni di gestione dei prodotti tessili usati e di scarto. 2023 (in fase di sviluppo).
(62)    De Laurentiis, V, Mancini, L, Casonato, C, Boysen-Urban, K, De Jong, B, M'Barek, R, Sanyé Mengual, E, Sala, S. Gettare le basi per un'iniziativa dell'UE sugli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari. Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2023, doi: 10.2760/13859, JRC133967.
(63)    De Jong B, Boysen-Urban K, De Laurentiis V, Philippidis G, Bartelings H, Mancini L, Biganzoli F, Sanyé Mengual E, Sala S, Lasarte-López J, Rokicki B, M'barek R. Valutare gli impatti economici, sociali e ambientali degli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari. Un'analisi basata su modelli. Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2023, doi: 10.2760/77251, JRC133971.
(64)     https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Food_waste_and_food_waste_prevention_-_estimates . La banca dati è consultabile sotto il codice (env_wasfw) sul sito web di Eurostat.
(65)    Per una panoramica dei canali attraverso i quali l'economia circolare incide sulla competitività, cfr. Flachenecker, F. (2018), The causal impact of material productivity on macroeconomic competitiveness in the EU. Environmental Economics and Policy Studies 20, 17–46. https://doi.org/10.1007/s10018-016-0180-3 e Flachenecker, F., Kornejew, M. (2019) The causal impact of material productivity on microeconomic competitiveness and environmental performance in the EU. Environmental Economics and Policy Studies 21, 87–122. https://doi.org/10.1007/s10018-018-0223-z.
(66)    COM/2014/0397 final.
(67)    GU C  del , pag. .
(68)    GU C  del , pag. .
(69)    COM(2020) 98 final dell'11 marzo 2020.
(70)    Percorsi di transizione dell'UE (europa.eu).
(71)    COM(2022) 141 final del 30 marzo 2022.
(72)    Per l'elenco completo delle raccomandazioni, si veda l'allegato 16 della relazione sulla valutazione d'impatto.
(73)    GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.
(74)    GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
(75)    GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
(76)    Decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77).
(77)    Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(78)    GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(79)    COM(2021) 778 final del 9 dicembre 2021.
(80)    GU: inserire il numero di riferimento dopo l'adozione.
(81)    Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1).
(82)    GU: inserire il numero di riferimento dopo l'adozione.
(83)    GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1.
(84)    GU: inserire il numero di riferimento dopo l'adozione.
(85)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(86)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(87)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx.
(88)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(89)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(90)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(91)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(92)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..." 
(93)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(94)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(95)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(96)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
Top

Bruxelles, 5.7.2023

COM(2023) 420 final

ALLEGATO

della

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti








{SEC(2023) 420 final} - {SWD(2023) 420 final} - {SWD(2023) 421 final} - {SWD(2023) 422 final}


ALLEGATO IV quater

Prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della responsabilità estesa del produttore per determinati prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri 

Parte 1

Prodotti tessili per la casa, indumenti e accessori di abbigliamento che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 bis

Codice NC 

Descrizione 

61 – tutti i codici elencati all'interno del capitolo 

Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto 

62 – tutti i codici elencati all'interno del capitolo 

Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto 

6301 

Coperte (escluse quelle della voce 6301 10 00) 

6302 

Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina 

6303 

Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto 

6304 

Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404 

6309 

Oggetti da rigattiere 

6504 

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti 

6505 

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite 

Parte 2

Calzature, indumenti e accessori di abbigliamento che non sono composti principalmente da materiali tessili e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 bis

Codice NC 

Descrizione 

4203 

Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti (esclusi calzature e copricapo e loro parti, nonché i prodotti del capitolo 95, per es. parastinchi e maschere da scherma) 

6401 

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti 

6402 

Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

6403 

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

6404 

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili 

6405 

Altre calzature 

Top