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Document 52022PC0453

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione

COM/2022/453 final

Bruxelles, 14.9.2022

COM(2022) 453 final

2022/0269(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La comunità internazionale si è impegnata a eliminare il lavoro forzato entro il 2030 (obiettivo di sviluppo sostenibile 8.7 delle Nazioni Unite) 1 . Il ricorso a questo tipo di lavoro resta tuttavia diffuso. L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha stimato a 27,6 milioni il numero complessivo di persone costrette al lavoro forzato 2 .

In linea con i suoi trattati, l'UE promuove il rispetto dei diritti umani in tutto il mondo, compresi i relativi diritti dei lavoratori, ad esempio nel quadro del suo impegno a promuovere il lavoro dignitoso. In tale contesto, la lotta al lavoro forzato e la promozione delle norme sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità sono priorità dell'agenda dell'UE sui diritti umani.

L'obiettivo della presente proposta è vietare in modo effettivo l'immissione e la messa a disposizione sul mercato dell'UE e l'esportazione dall'UE di prodotti ottenuti con il lavoro forzato, compreso il lavoro minorile forzato. Il divieto si applica sia ai prodotti interni che a quelli importati. Basandosi sulle norme internazionali e integrando le iniziative trasversali e settoriali dell'UE esistenti, in particolare gli obblighi in materia di dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e quelli di comunicazione, la proposta stabilisce un divieto sostenuto da un solido quadro di applicazione delle norme basato sul rischio.

L'iniziativa è stata annunciata per la prima volta dalla presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 15 settembre 2021 3 . Gli elementi generali della presente proposta sono stati stabiliti il 23 febbraio 2022 nella comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso in tutto il mondo 4 e nella proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità presentata dalla Commissione 5 .

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Sia la comunicazione sul lavoro dignitoso in tutto il mondo che la proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità presentata dalla Commissione annunciavano che la Commissione stava preparando una nuova iniziativa legislativa che avrebbe vietato in modo effettivo l'immissione e la messa a disposizione sul mercato dell'UE di prodotti ottenuti con il lavoro forzato.

Gli impatti del lavoro forzato sono trattati nella proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. In particolare, l'allegato della proposta di direttiva elenca il lavoro forzato tra le violazioni dei diritti e dei divieti che figurano nei pertinenti accordi internazionali, quali la convenzione OIL n. 29 sul lavoro forzato, il protocollo del 2014 relativo alla convenzione sul lavoro forzato e la convenzione OIL n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato.

La proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità presentata dalla Commissione riguarda la condotta delle imprese e i processi di diligenza per le imprese che rientrano nel suo ambito di applicazione e non prevede misure volte specificamente a impedire l'immissione e la messa a disposizione sul mercato dell'UE di prodotti ottenuti con il lavoro forzato. La proposta si concentra sull'istituzione di un sistema, all'interno del diritto societario e del governo societario, per far fronte alle violazioni dei diritti umani e ambientali nelle attività svolte dalle società e dalle loro filiazioni e nelle catene del valore cui partecipano. Per sanare le violazioni, le società sono tenute a collaborare con i partner commerciali nelle catene del valore cui partecipano. Il disimpegno rimane l'opzione ultima cui fare ricorso quando gli impatti negativi non possono essere attutiti. Pur prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di diligenza, la proposta non impone agli Stati membri o alle società di vietare l'immissione e la messa a disposizione di qualsiasi prodotto sul mercato.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 6 , all'articolo 5, paragrafo 2, vieta esplicitamente il lavoro forzato. Tale divieto è ben sancito nell'attuale legislazione dell'UE e nelle imminenti iniziative legislative, nonché affrontato da iniziative internazionali ed europee.

Nel luglio 2021 la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna hanno pubblicato orientamenti 7 per aiutare le imprese dell'UE ad adottare misure appropriate per affrontare il rischio del lavoro forzato nelle loro attività e catene di approvvigionamento, sulla base di norme internazionali. Tale documento è servito da ponte verso la legislazione in materia di lavoro forzato. La presente proposta è in linea con l'approccio di tali orientamenti, di cui si terrà conto nell'esaminare le azioni degli operatori economici.

Il lavoro forzato è una forma di sfruttamento del lavoro, punibile ai sensi della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime 8 . Inoltre la direttiva stabilisce la responsabilità delle persone giuridiche, accompagnata da sanzioni amministrative e penali, per le forme di sfruttamento di cui alla direttiva stessa, qualora tale sfruttamento sia stato commesso a vantaggio di dette persone giuridiche da qualsiasi soggetto che detenga una posizione dominante in seno alle stesse o qualora il reato sia stato possibile per mancata sorveglianza o mancato controllo. La presente proposta integrerà tale direttiva e non impedirà alle autorità competenti, comprese le autorità di contrasto, di intraprendere azioni nell'ambito delle loro competenze in relazione al reato presunto o confermato di tratta di esseri umani connesso al lavoro forzato e allo sfruttamento del lavoro.

La direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro 9 vieta l'assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, comprese le vittime della tratta di esseri umani. La presente proposta integrerà anche tale direttiva.

La persistenza del lavoro forzato dimostra la necessità di ulteriori provvedimenti, anche mirati ai prodotti, per prevenire la commercializzazione e la messa a disposizione di prodotti ottenuti con il lavoro forzato.

Coerenza con altre politiche dell'UE

Il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 10 prevede tra le priorità dell'UE e degli Stati membri la promozione dell'eliminazione del lavoro forzato e dell'attuazione delle norme internazionali sul comportamento responsabile delle imprese, come i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali e sul dovere di diligenza 11 . La presente proposta è in linea con le priorità di tale piano d'azione. Essa integra inoltre la strategia dell'UE sui diritti dei minori 12 che, in linea con l'articolo 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, impegna l'UE ad adottare un approccio di tolleranza zero nei confronti del lavoro minorile e a garantire che le catene di approvvigionamento delle imprese dell'UE siano esenti da esso.

La presente proposta non incide sull'applicazione di altre prescrizioni in materia di diritti umani. Essa integrerà inoltre il contesto normativo dell'UE, che attualmente non prevede il divieto di immissione e messa a disposizione sul mercato dell'UE di prodotti ottenuti con il lavoro forzato. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi si svolgerà in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti, ad esempio i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc. L'alto rappresentante nelle sue funzioni di vicepresidente della Commissione assicurerà la coerenza con i vari settori dell'azione esterna nell'ambito della Commissione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta si fonda sugli articoli 114 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'articolo 114 TFUE stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio sono tenuti ad adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

L'obiettivo del regolamento è evitare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci ed eliminare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno derivanti da divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione di prodotti ottenuti con il lavoro forzato.

La persistenza del problema del lavoro forzato e la necessità di evitare che i prodotti ottenuti con il lavoro forzato siano messi a disposizione sono oggetto di una crescente attenzione. Diversi parlamenti e governi degli Stati membri hanno annunciato la necessità di adottare una legislazione per garantire che i prodotti ottenuti con il lavoro forzato non finiscano sui loro mercati. In tale contesto vi è il rischio concreto che gli Stati membri adottino leggi nazionali che vietano la commercializzazione e la messa a disposizione sul loro territorio di beni ottenuti con il lavoro forzato. È probabile che dette leggi divergano e che tale divergenza porti a iniziative di elusione che inciderebbero sulla circolazione delle merci nel mercato interno. Ne consegue che una divergenza tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda la commercializzazione e la messa a disposizione sul mercato nazionale di prodotti ottenuti con il lavoro forzato rischia di creare distorsioni nel mercato interno, nonché ostacoli ingiustificati alla libera circolazione delle merci.

Ai sensi dell'articolo 207 TFUE, la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, ad esempio per quanto concerne la politica di esportazione. Poiché la presente proposta avrà effetti diretti e immediati sugli scambi, sotto forma di un divieto di esportazione dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato e di un divieto di accesso al mercato dell'UE per i prodotti per i quali è dimostrato che sono stati ottenuti con il lavoro forzato, l'articolo 207 dovrebbe costituire una base giuridica.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'attuazione della presente proposta, in particolare le indagini e le decisioni di vietare i prodotti ottenuti con il lavoro forzato, sarà di competenza delle autorità nazionali degli Stati membri. Le autorità doganali agiranno alle frontiere esterne dell'UE, principalmente sulla base delle decisioni adottate dalle autorità competenti degli Stati membri, per identificare e bloccare i prodotti ottenuti con il lavoro forzato che entrano nel mercato dell'UE o ne escono. Tuttavia la sola legislazione degli Stati membri in questo settore non sarà probabilmente sufficiente ed efficiente e gli obiettivi della proposta non potranno essere conseguiti in modo adeguato a livello dei soli Stati membri. Una legislazione e il coordinamento dell'applicazione delle norme a livello dell'UE sono necessari per i motivi seguenti:

il funzionamento del mercato dell'UE richiede disposizioni comuni in questo settore. La divergenza tra le legislazioni degli Stati membri rischia di creare distorsioni nel mercato interno e ostacoli ingiustificati alla libera circolazione delle merci;

lo sforzo di applicazione delle norme deve essere uniforme in tutta l'UE. Se l'applicazione delle norme è meno rigorosa in alcune parti dell'UE, si creano aree deboli che possono minacciare l'interesse pubblico e creare condizioni commerciali sleali;

i rischi connessi al lavoro forzato nelle catene del valore cui partecipano le imprese hanno spesso effetti transfrontalieri che si estendono a diversi Stati membri dell'UE e/o paesi terzi. Ne emerge la necessità di un approccio a livello dell'UE che garantisca certezza del diritto e condizioni di parità per le imprese che operano nel mercato interno e al di fuori di esso.

La proposta è pertanto necessaria per assicurare un'applicazione rigorosa e uniforme delle norme in questo settore, evitare distorsioni nel funzionamento del mercato interno, preservare gli interessi pubblici difesi in tale contesto e garantire condizioni di parità per le imprese stabilite all'interno e all'esterno dell'UE.

Proporzionalità

Poiché la presente proposta riguarda i prodotti, di qualsiasi tipo e provenienza, ottenuti con il lavoro forzato, tutti gli operatori economici che immettono e mettono a disposizione tali prodotti sul mercato dell'UE rientrerebbero nell'ambito di applicazione. Tuttavia ai fini di un'applicazione efficiente delle norme le autorità competenti dovranno concentrare i loro sforzi laddove i rischi di lavoro forzato sono più diffusi ed è probabile che l'impatto sia maggiore. Ciò significa che l'accento sarà probabilmente posto sugli operatori economici più grandi nelle fasi iniziali della catena del valore dell'UE (ad esempio importatori, fabbricanti, produttori o fornitori del prodotto).

La proposta stabilisce un insieme comune di poteri, per tutte le autorità competenti degli Stati membri, che dovrebbero contribuire a rafforzare l'applicazione delle norme. I poteri di applicazione saranno attribuiti agli Stati membri. Alcuni Stati membri potrebbero tuttavia dover adeguare le norme procedurali nazionali al fine di garantire che le autorità di contrasto possano utilizzare efficacemente i loro poteri in un contesto transfrontaliero, per cooperare e osteggiare i prodotti non conformi all'interno dell'UE. Il livello di armonizzazione scelto è necessario al fine di garantire una cooperazione efficace e lo scambio di prove tra le autorità competenti.

La proposta migliorerà la cooperazione e la coerenza nell'applicazione delle norme istituendo una rete di autorità competenti, senza imporre un onere sproporzionato o eccessivo alle autorità degli Stati membri. La proposta si limita pertanto a quanto è necessario per raggiungere i suoi obiettivi.

Scelta dell'atto giuridico

Per conseguire gli obiettivi di applicazione efficace delle norme e conformità è necessario un regolamento. Una direttiva non conseguirebbe gli obiettivi, in quanto dopo il suo recepimento potrebbero persistere discrepanze giurisdizionali che metterebbero a rischio l'applicazione armonizzata delle norme.

La Commissione pubblicherà orientamenti per assistere le autorità di contrasto degli Stati membri e le imprese, fornendo informazioni generali e di base con indicazioni su come applicare la proposta e conformarsi ad essa.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

La consultazione ha incluso la pubblicazione dell'invito a presentare contributi, la consultazione mirata e altre attività di sensibilizzazione e commenti ad hoc. L'obiettivo della strategia di consultazione era ricevere contributi dai portatori di interessi pertinenti sia dell'UE che di paesi terzi. Tra i principali portatori di interessi consultati figurano:

·le imprese (comprese le microimprese e le piccole e medie imprese41 (PMI)) e le loro organizzazioni rappresentative, nonché altri operatori delle catene di approvvigionamento che possono essere interessati dal lavoro forzato;

·le organizzazioni sindacali;

·gli Stati membri dell'UE e i paesi terzi;

·le organizzazioni internazionali (in particolare l'OIL e l'OCSE);

·le organizzazioni della società civile/organizzazioni non governative (ONG).

La consultazione mirata si è svolta dal 19 maggio 2022 al 23 giugno 2022 e si è basata sui contributi forniti dalle autorità competenti degli Stati membri e dai portatori di interessi attraverso riunioni delle piattaforme e delle reti esistenti. L'iniziativa prevista è stata presentata nel corso di 14 riunioni di questo tipo, tra cui quelle della rete dell'Unione per la conformità dei prodotti, del dialogo con la società civile organizzato dalla DG TRADE e del gruppo di esperti della Commissione in materia di commercio e sviluppo sostenibile, nonché in occasione dello scambio di opinioni con le organizzazioni delle parti sociali europee. Alla consultazione mirata hanno partecipato rappresentanti degli Stati membri e più di altri 450 portatori di interessi.

In generale, tutti i portatori di interessi hanno convenuto che il lavoro forzato è una questione complessa che va affrontata e a cui è necessario porre fine. Tuttavia alcuni di essi hanno indicato che nell'UE ciò dovrebbe avvenire attraverso il diritto penale nazionale degli Stati membri. Sia i rappresentanti degli Stati membri che altri portatori di interessi hanno sottolineato che il previsto strumento dell'UE deve essere compatibile con l'OMC e basarsi su norme internazionali, come la definizione di lavoro forzato dell'OIL. Tutti i portatori di interessi hanno contestato l'assenza di un'apposita valutazione d'impatto.

La maggioranza dei portatori di interessi ha inoltre sottolineato che il nuovo strumento dovrebbe essere compatibile e interconnesso con la proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, senza tuttavia replicarla, in particolare per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione di entrambi gli strumenti.

Molti portatori di interessi hanno sostenuto la necessità di porre maggiormente l'accento sulla proporzionalità, indicando che occorre evitare di imporre un onere aggiuntivo alle imprese, in particolare alle PMI. I portatori di interessi hanno inoltre chiesto orientamenti, in particolare come aiuto a individuare i rischi. Alcuni portatori di interessati hanno sollevato la questione di come evitare differenze nell'attuazione del nuovo strumento nei diversi Stati membri.

L'invito a presentare contributi per la proposta è stato pubblicato 13 sul portale "Legiferare meglio" (noto anche come "Di' la tua") per dare ai portatori di interessi l'opportunità di formulare osservazioni sulla necessità di agire e sull'iniziativa prevista, nonché di fornire contributi su qualsiasi altra questione da tenere in considerazione nello sviluppo di questo settore strategico. Il pubblico destinatario era formato da esperti e rappresentanti delle parti interessate, quali associazioni di categoria, importatori e fabbricanti, consumatori, ONG, sindacati, imprese di vendita al dettaglio e rappresentanti nazionali, comprese le autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle norme pertinenti.

L'invito a presentare contributi è stato aperto a osservazioni e commenti del pubblico dal 23 maggio 2022 al 20 giugno 2022. In totale sono pervenute 107 risposte, 76 delle quali erano corredate di informazioni supplementari o di un documento di sintesi.

I rispondenti erano principalmente associazioni di categoria (33 %), rappresentanti di ONG (31 %) e imprese/organizzazioni aziendali (15 %), seguiti da sindacati, cittadini, autorità pubbliche e istituti accademici/di ricerca.

Hanno formulato le loro osservazioni portatori di interessi provenienti da 22 paesi e cinque continenti. La maggior parte delle risposte è pervenuta da portatori di interessi con sede in Belgio (33, compresi anche quelli che hanno fornito commenti attraverso la loro rappresentanza in Belgio), Germania (19) e Stati Uniti (12).

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione dello strumento, il principale punto controverso era se dovesse limitarsi a ciascuna partita specifica esaminata individualmente o consentire anche un maggiore controllo su prodotti, industrie, siti di produzione, regioni e paesi specifici.

I portatori di interessi hanno ampiamente convenuto di utilizzare la definizione di lavoro forzato dell'OIL di cui alla convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29) e gli 11 indicatori dell'OIL sul lavoro forzato 14 . I portatori di interessi hanno fatto anche spesso riferimento alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e alla guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una condotta responsabile delle imprese, nonché ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Spesso hanno osservato di aver già aderito a tali orientamenti e hanno chiesto che la proposta fosse in linea con essi.

Vi sono state divergenze di opinioni in merito alle prove di cui le autorità hanno bisogno per trattenere una partita al punto d'ingresso. I portatori di interessi della società civile hanno espresso il desiderio di una presunzione relativa per prodotti, industrie, siti di produzione, regioni e paesi specifici dove si registra un'incidenza significativa del lavoro forzato. Le autorità nazionali dovrebbero inoltre essere autorizzate ad avviare indagini qualora abbiano ragionevole motivo di sospettare che i prodotti contengano elementi di lavoro forzato nella catena del valore. Inoltre dovrebbe essere istituito un meccanismo di denuncia per consentire alla società civile e ai sindacati di presentare denunce a fini di indagine. Il settore privato preferirebbe una visione agnostica dal punto di vista del paese e del prodotto, in cui le indagini siano avviate sulla base di ragionevoli sospetti. Le osservazioni presentate divergevano anche in termini di onere della prova, vale a dire se debba essere l'importatore a dimostrare che le sue merci non contengono tracce di lavoro forzato o se sia compito dell'autorità doganale dimostrare che nel processo di produzione della spedizione oggetto dell'indagine è stato fatto ricorso al lavoro forzato. In ogni caso, la maggior parte dei portatori di interessi concorda sulla necessità di definire processi concreti e norme investigative al fine di garantire prevedibilità e uniformità.

Per quanto riguarda l'applicazione delle norme, la maggior parte dei portatori di interessi ha convenuto che dovrebbero essere in vigore le stesse norme per tutti gli Stati membri e che si dovrebbe evitare il rischio di frammentazione. È pertanto necessario fornire alle autorità nazionali di contrasto orientamenti chiari e le risorse necessarie per monitorare e applicare efficacemente il regolamento proposto (anche per quanto riguarda la formazione e per garantire che le autorità nazionali dispongano di personale sufficiente); occorre inoltre che l'UE svolga un ruolo di coordinamento.

I rispondenti del settore privato hanno menzionato frequentemente la coerenza con le normative nazionali e dell'UE già in vigore, al fine di evitare la duplicazione degli sforzi da parte delle imprese e un aumento degli oneri amministrativi. Altre osservazioni ritengono piuttosto che questa iniziativa colmi le lacune di altre normative, come ad esempio l'esenzione delle PMI dalla proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

Le opinioni divergono anche per quanto riguarda le PMI. I rappresentanti della società civile hanno sottolineato che le PMI non dovrebbero beneficiare di esclusioni o di disposizioni speciali, come è avvenuto per la proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. Poiché le PMI rappresentano la maggior parte delle imprese dell'UE, la loro piena inclusione è fondamentale affinché il nuovo strumento abbia un impatto significativo. D'altro canto, un numero considerevole di rappresentanti di associazioni di categoria o di imprese/organizzazioni aziendali ha chiesto che le PMI ricevano un trattamento speciale, che sia sotto forma di orientamenti dettagliati, disposizioni specifiche o persino esclusioni dallo strumento. L'argomentazione principale a tale riguardo era che le imprese più piccole dispongono di meno risorse per esercitare il dovere di diligenza in maniera approfondita e detengono un potere di mercato inferiore, che non consente loro di esercitare pressioni sui fornitori affinché compiano ulteriori sforzi o concedano l'accesso ai loro siti di produzione e ai loro dipendenti.

La nuova proposta dovrebbe garantire non solo che i prodotti che risultano essere ottenuti con il lavoro forzato siano vietati nel mercato unico dell'UE, ma anche che non possano essere dirottati verso paesi che non dispongono di un divieto o non hanno la capacità di indagare e/o far rispettare le norme. È pertanto fondamentale intensificare la cooperazione con le autorità dei paesi terzi per garantire che i prodotti cui è vietato l'ingresso nel loro mercato non finiscano nel mercato unico dell'UE e viceversa.

Nei commenti ricevuti è stato sottolineato anche il valore aggiunto di una banca dati. I portatori di interessi hanno suggerito che le autorità pubbliche potrebbero fornire un registro dei soggetti e dei prodotti sanzionati e vietati. Ciò aiuterebbe le imprese, in particolare le PMI, e le metterebbe in condizione di evitare i fornitori problematici. Alcuni portatori di interessi hanno inoltre auspicato che le autorità doganali divulghino i propri dati per motivi di trasparenza. I rappresentanti delle organizzazioni della società civile hanno chiesto che gli importatori siano tenuti a mappare tutti i loro fornitori e a trasmettere le informazioni pertinenti.

Molti portatori di interessi hanno presentato le iniziative aziendali o settoriali messe in atto per contrastare il lavoro forzato nelle catene del valore cui partecipano e i risultati conseguiti.

Valutazione d'impatto

La questione da affrontare, vale a dire il lavoro forzato, è in diretto contrasto con il rispetto della dignità umana e l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, nonché con l'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

In tale contesto, il lavoro forzato richiede un'azione urgente che non consente una valutazione d'impatto. Tuttavia le prove raccolte nelle valutazioni d'impatto di altre iniziative, come la proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e l'iniziativa sui prodotti sostenibili, hanno contribuito all'elaborazione della presente proposta. Per questo motivo e viste l'importanza e l'urgenza dell'iniziativa, è stata concessa una deroga secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. L'analisi e gli elementi di prova saranno ancora presentati in un documento di lavoro dei servizi della Commissione entro tre mesi dalla pubblicazione della presente proposta.

In termini di costi, la proposta comporterà principalmente costi di applicazione per le autorità pubbliche e costi di conformità per gli operatori economici. La Commissione sosterrà inoltre costi limitati.

I costi di conformità sono costi che le imprese dovranno sostenere per garantire che sul mercato dell'UE non siano immessi e messi a disposizione prodotti ottenuti con il lavoro forzato. I loro costi dipenderanno da se siano già oggetto o meno di disposizioni in materia di dovere di diligenza (ad esempio, la proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità) o se abbiano già assolto il dovere di diligenza su base volontaria.

Per quanto riguarda i costi per gli Stati membri che attueranno la proposta, essi dipenderanno dalla struttura amministrativa esistente a livello nazionale (ossia dall'esistenza o meno di autorità che svolgono compiti analoghi), dalla legislazione nazionale già in vigore per questioni correlate e dal potenziale aggiornamento dei sistemi doganali.

Efficienza normativa e semplificazione

Dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione tutti gli operatori economici che mettono a disposizione prodotti sul mercato dell'UE o che esportano da esso. Ciò è necessario per vietare in modo effettivo la messa a disposizione sul mercato dell'UE di prodotti ottenuti con il lavoro forzato.

Le PMI potrebbero disporre di risorse e competenze limitate per attuare regimi efficaci sul dovere di diligenza. Il ritiro delle merci dal mercato potrebbe anche comportare oneri più elevati per le PMI rispetto a una grande impresa.

Per le PMI saranno pertanto necessari diversi adeguamenti. Un modo per tenere conto delle esigenze e dei vincoli specifici delle PMI potrebbe teoricamente consistere nell'escludere tali imprese dall'ambito di applicazione della presente proposta. Tuttavia quest'opzione non è praticabile, in quanto la proposta dovrà concentrarsi sui prodotti che si sospetta siano stati ottenuti con il lavoro forzato, indipendentemente dalle dimensioni degli operatori economici coinvolti. Non si può escludere a priori che i soggetti ai quali le autorità possono rivolgersi quando avviano indagini sul lavoro forzato siano in alcuni casi PMI. L'esenzione delle PMI inciderebbe pertanto sull'efficacia della proposta e creerebbe incertezza. Inoltre è importante considerare che, poiché le PMI fanno generalmente parte di catene del valore, le politiche rivolte alle grandi imprese all'interno di tali catene di approvvigionamento hanno un impatto anche sulle PMI, le quali devono disporre di procedure per l'esercizio del dovere di diligenza per avere accesso ai finanziamenti e per soddisfare le richieste di acquirenti/fornitori più grandi che esercitano il dovere di diligenza. Come sottolineato nelle raccomandazioni della Commissione contenute nella relazione annuale sulle PMI europee 2021/202242, potrebbe essere più opportuno che la legislazione prenda in considerazione strumenti volontari semplificati e misure di attenuazione che consentano alle PMI di dimostrare i propri impegni in materia di sostenibilità.

La Commissione ha valutato i vantaggi dell'introduzione di una soglia per il volume e/o il valore dei prodotti, al di sotto della quale le autorità non avvierebbero indagini sul lavoro forzato nell'ambito della presente proposta. Poiché è più probabile che le PMI mettano a disposizione sul mercato quantitativi inferiori, tale clausola "de minimis" potrebbe servire, in linea di principio, a prendere in considerazione la loro situazione e a esentarle in larga misura dalle indagini. Tuttavia la fissazione di soglie "de minimis" causerebbe una distorsione delle condizioni di parità nel mercato interno, creando scappatoie. Inoltre non garantirebbe che le PMI siano sempre escluse dall'ambito di applicazione della presente proposta, in quanto gli operatori economici più piccoli potrebbero certamente mettere a disposizione sul mercato volumi considerevoli di prodotti, a seconda del settore.

Pertanto, anziché un'esenzione chiara per le PMI o una soglia "de minimis", la loro situazione dovrebbe essere affrontata attraverso la concezione della misura, compresi l'applicazione delle norme basata sul rischio e gli strumenti di sostegno. Tale approccio includerà, ad esempio:

concezione della misura: nel decidere i termini per la presentazione di informazioni, le autorità competenti prenderanno in considerazione le dimensioni e le risorse degli operatori economici interessati, nella consapevolezza che le imprese più piccole non dispongono di tante risorse per tracciare una panoramica e una mappatura della catena del valore quanto le imprese più grandi;

applicazione delle norme basata sul rischio: le autorità competenti dovrebbero concentrare i loro sforzi di applicazione delle norme laddove possono avere il miglior effetto, in particolare sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena del valore il più possibile vicine a dove è probabile che sussista il rischio di lavoro forzato. Dovrebbero inoltre tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato;

strumenti di sostegno: poiché l'esperienza ha dimostrato che le PMI traggono beneficio da strumenti di sostegno quali orientamenti o modelli che richiedono costi inferiori, la Commissione pubblicherà orientamenti che tengano conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda finanziaria dell'atto normativo allegata alla presente proposta stabilisce le implicazioni per le risorse di bilancio, umane e amministrative.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione monitorerà attivamente l'attuazione del regolamento proposto e garantirà che esso consegua i suoi obiettivi. Il monitoraggio si concentrerà in particolare sull'effettiva prevenzione della messa a disposizione sul mercato dell'UE o dell'esportazione dall'UE di prodotti ottenuti con il lavoro forzato e sulla garanzia di una cooperazione efficace tra le autorità competenti. Terrà conto inoltre dell'impatto sulle imprese e in particolare sulle PMI.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il capo I reca le disposizioni generali: l'oggetto (articolo 1), le definizioni (articolo 2) e il divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato, vale a dire della loro messa a disposizione sul mercato dell'UE e della loro esportazione (articolo 3).

Il capo II illustra in dettaglio le indagini e le decisioni delle autorità competenti. Gli Stati membri saranno tenuti a designare una o più autorità competenti incaricate dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente proposta (articolo 12). Nella fase preliminare delle indagini, le autorità competenti saranno tenute a seguire un approccio basato sul rischio e, in particolare, a valutare il rischio di violazione del suddetto divieto (articolo 4). Qualora accerti l'esistenza di un sospetto fondato di violazione del divieto, l'autorità competente sarà tenuta a indagare sui prodotti e sugli operatori economici interessati (articolo 5). Il capo specifica inoltre le decisioni delle autorità competenti (articolo 6) e il relativo contenuto (articolo 7), riesame (articolo 8) e riconoscimento (articolo 14). Le autorità competenti avranno l'obbligo di informare la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri (articolo 9) e saranno soggette a obblighi in materia di cooperazione amministrativa e comunicazione reciproca (articolo 13). Il capo contiene inoltre disposizioni sulla presentazione di informazioni sulle presunte violazioni (articolo 10) e sulla banca dati delle zone o dei prodotti a rischio di lavoro forzato (articolo 11).

Il capo III riguarda le disposizioni relative ai prodotti che entrano nel mercato dell'UE o ne escono. Sono necessarie disposizioni specifiche per i controlli doganali, in quanto in questo caso il regolamento (UE) 2019/1020 non è adatto allo scopo e le autorità doganali non possono fungere da prima linea di difesa come solitamente avviene a norma del regolamento (UE) 2019/1020. Le autorità doganali si baseranno pertanto sulle decisioni delle autorità competenti. Inoltre le autorità doganali devono disporre di informazioni specifiche sulle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel processo di fabbricazione, nonché sul prodotto stesso, in modo da poter effettivamente bloccare i prodotti ottenuti con il lavoro forzato che entrano nel mercato dell'UE o ne escono, conformemente alle decisioni delle autorità competenti.

Il capo III comprende pertanto disposizioni relative ai controlli doganali (articolo 15), alle informazioni che l'operatore economico deve mettere a disposizione delle autorità doganali (articolo 16), alla sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione di prodotti che potrebbero violare il divieto (articolo 17), alla loro immissione in libera pratica o esportazione in assenza di violazione (articolo 18), al rifiuto della loro immissione in libera pratica o esportazione (articolo 19) e allo smaltimento dei prodotti rifiutati per l'immissione in libera pratica o l'esportazione (articolo 20), nonché disposizioni sullo scambio di informazioni e sulla cooperazione tra le autorità competenti e le autorità doganali (articolo 21).

Il capo IV contiene disposizioni sui sistemi di informazione (articolo 22), sugli orientamenti che la Commissione dovrà emanare per aiutare le autorità competenti ad attuare la presente proposta di regolamento e gli operatori economici a conformarvisi, nonché disposizioni che garantiscono la chiarezza dei compiti e la coerenza delle azioni tra le autorità competenti (articolo 23) e disposizioni relative all'istituzione, alla composizione e ai compiti della rete dell'UE sui prodotti del lavoro forzato, che fungerà da piattaforma per un coordinamento e una cooperazione strutturati tra le autorità competenti e la Commissione (articolo 24).

Il capo V reca le disposizioni finali in materia di riservatezza (articolo 25), cooperazione internazionale (articolo 26), atti delegati (articolo 27), procedura d'urgenza (articolo 28), procedura di comitato (articolo 29), sanzioni (articolo 30), nonché stabilisce l'entrata in vigore e la data di applicazione della presente proposta di regolamento (articolo 31).

2022/0269 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 15 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Come riconosciuto nel preambolo del protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 sul lavoro forzato ("convenzione OIL n. 29") dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL"), il lavoro forzato costituisce una grave offesa alla dignità umana e una violazione dei diritti umani fondamentali. L'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio è stata dichiarata dall'OIL come principio in materia di diritti fondamentali. L'OIL classifica la convenzione OIL n. 29, il protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 e la convenzione OIL n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato ("convenzione OIL n. 105") come convenzioni fondamentali dell'OIL 16 . Il lavoro forzato comprende un'ampia gamma di pratiche coercitive del lavoro in cui il lavoro o il servizio è estorto a persone che non si siano offerte spontaneamente per esso 17 .

(2)Il ricorso al lavoro forzato è diffuso in tutto il mondo. Si stima che nel 2021 le persone costrette al lavoro forzato fossero circa 27,6 milioni 18 . I gruppi vulnerabili ed emarginati di una società sono particolarmente esposti a pressioni per svolgere lavoro forzato. Anche quando non è imposto dallo Stato, il lavoro forzato è spesso una conseguenza della mancanza di buon governo da parte di alcuni operatori economici.

(3)Per l'Unione l'eliminazione del lavoro forzato costituisce una priorità. Il rispetto della dignità umana e l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo sono fermamente sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. L'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabiliscono che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente interpretato l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come un obbligo per gli Stati membri di sanzionare e perseguire efficacemente qualsiasi azione che mantenga una persona nelle situazioni descritte all'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo 19 .

(4)Tutti gli Stati membri hanno ratificato le convenzioni fondamentali dell'OIL sul lavoro forzato e sul lavoro minorile 20 . Essi sono pertanto giuridicamente tenuti a prevenire ed eliminare il ricorso al lavoro forzato e a riferire regolarmente all'OIL.

(5)Attraverso le sue politiche e iniziative legislative, l'Unione cerca di eliminare il ricorso al lavoro forzato. L'Unione promuove il dovere di diligenza conformemente agli orientamenti e ai principi internazionali stabiliti dalle organizzazioni internazionali, tra cui l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE") e le Nazioni Unite (di seguito "ONU"), per garantire che il lavoro forzato non trovi posto nelle catene del valore cui partecipano le imprese stabilite nell'Unione.

(6)La politica commerciale dell'Unione sostiene la lotta contro il lavoro forzato nelle relazioni commerciali sia unilaterali che bilaterali. I capitoli relativi al commercio e allo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali dell'Unione contengono l'impegno a ratificare e attuare efficacemente le convenzioni fondamentali dell'OIL, tra cui la convenzione OIL n. 29 e la convenzione OIL n. 105. Inoltre le preferenze commerciali unilaterali nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate dell'Unione potrebbero essere revocate per violazioni gravi e sistematiche della convenzione OIL n. 29 e della convenzione OIL n. 105.

(7)La direttiva anti-tratta (direttiva 2011/36/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 21 (direttiva anti-tratta) armonizza la definizione di tratta di esseri umani, includendo il lavoro o i servizi forzati, e stabilisce sanzioni minime. Le norme stabilite in materia di divieto di immissione e messa a disposizione sul mercato dell'Unione di prodotti interni o importati ottenuti con il lavoro forzato, o di esportazione di tali prodotti, e l'obbligo di garantire che tali prodotti siano ritirati dal mercato dell'Unione ("il divieto") dovrebbero lasciare impregiudicata tale direttiva e, in particolare, la competenza delle autorità di contrasto e giudiziarie a indagare e perseguire i reati relativi alla tratta di esseri umani, compreso lo sfruttamento del lavoro.

(8)[In particolare, la direttiva 20XX/XX/UE relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità stabilisce obblighi trasversali in materia di dovere di diligenza al fine di individuare, prevenire, attenuare e rendere conto degli impatti negativi, sia effettivi sia potenziali, sui diritti umani, compreso il lavoro forzato, e sull'ambiente nelle attività svolte dalla società, dalle sue filiazioni e nelle catene del valore cui partecipano, conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani e dei lavoratori e alle convenzioni ambientali. Tali obblighi si applicano alle società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata soglia in termini di numero di dipendenti e fatturato netto e alle società più piccole in settori ad alto impatto al di sopra di una determinata soglia in termini di numero di dipendenti e fatturato netto 22 .]

(9)Inoltre il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 impone agli importatori dell'Unione di minerali che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento di adempiere agli obblighi in materia di dovere di diligenza conformemente all'allegato II delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio e alle raccomandazioni sul dovere di diligenza ivi contenute. [Il regolamento (UE) n. XX.20XX relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie contiene l'obbligo per gli operatori economici di adempiere al dovere di diligenza nelle loro catene di approvvigionamento, anche per quanto riguarda i diritti dei lavoratori 24 .] [Il regolamento (UE) XX/20XX relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale 25 impone il dovere di diligenza per quanto riguarda il carattere legale e a deforestazione zero dei prodotti e delle materie prime che rientrano nel suo ambito di applicazione, anche per quanto riguarda i diritti umani.]

(10)Gli articoli [XX] della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio impongono agli Stati membri di garantire che taluni operatori economici pubblichino annualmente dichiarazioni di carattere non finanziario in cui riferiscono in merito all'impatto della loro attività su questioni ambientali, sociali e attinenti al personale e al rispetto dei diritti umani, anche per quanto riguarda il lavoro forzato e la lotta contro la corruzione attiva e passiva 26 . [Inoltre la direttiva 20XX/XX/UE relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità prevede obblighi di comunicazione dettagliati per le imprese interessate per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, anche nelle catene di approvvigionamento globali. Le informazioni che le imprese comunicano in merito ai diritti umani dovrebbero includere, se del caso, informazioni sul lavoro forzato nelle catene del valore cui partecipano 27 .]

(11)Nel luglio 2021 la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna hanno pubblicato orientamenti per aiutare le imprese dell'UE ad adottare misure appropriate per affrontare il rischio del lavoro forzato nelle loro attività e catene di approvvigionamento 28 . 

(12)Come riconosciuto nella comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso in tutto il mondo 29 , nonostante le politiche e il quadro legislativo attuali, servono ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi di eliminare dal mercato dell'Unione i prodotti del lavoro forzato e, di conseguenza, contribuire ulteriormente alla lotta contro il lavoro forzato in tutto il mondo.

(13)Nelle sue risoluzioni il Parlamento europeo ha condannato fermamente il lavoro forzato e ha chiesto il divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato 30 . Per l'opinione pubblica il fatto che i prodotti ottenuti con il lavoro forzato possano essere disponibili sul mercato dell'Unione o esportati verso paesi terzi senza un meccanismo efficace per vietare o ritirare tali prodotti costituisce pertanto una preoccupazione di ordine morale.

(14)Per completare il quadro legislativo e politico dell'Unione in materia di lavoro forzato, è opportuno vietare l'immissione e la messa a disposizione sul mercato dell'Unione di prodotti ottenuti con il lavoro forzato o l'esportazione di prodotti fabbricati all'interno dell'Unione o importati ottenuti con il lavoro forzato e garantire che tali prodotti siano ritirati dal mercato dell'Unione.

(15)Attualmente non esiste una legislazione dell'Unione che consenta alle autorità degli Stati membri di intervenire direttamente per trattenere, sequestrare od ordinare il ritiro di un prodotto sulla base della constatazione che esso è stato ottenuto, in tutto o in parte, con il lavoro forzato.

(16)Al fine di garantire l'efficacia del divieto, quest'ultimo dovrebbe applicarsi ai prodotti per i quali è stato fatto ricorso al lavoro forzato in qualsiasi fase della loro produzione, fabbricazione, raccolta ed estrazione, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse ai prodotti. Il divieto dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti di qualsiasi tipo, compresi i loro componenti, indipendentemente dal settore e dall'origine, siano essi interni o importati, ovvero immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati.

(17)Il divieto dovrebbe contribuire agli sforzi internazionali volti ad abolire il lavoro forzato. La definizione di "lavoro forzato" dovrebbe pertanto essere allineata alla definizione contenuta nella convenzione OIL n. 29. La definizione di "lavoro forzato imposto dalle autorità statali" dovrebbe essere allineata alla convenzione OIL n. 105, che vieta specificamente il ricorso al lavoro forzato quale sanzione per l'espressione di opinioni politiche, a fini di sviluppo economico, come misura di disciplina del lavoro, come sanzione per la partecipazione a scioperi o come misura di discriminazione razziale, religiosa o di altro tipo 31 .

(18)Le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) possono disporre di risorse e capacità limitate per garantire che i prodotti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione siano esenti dal lavoro forzato. La Commissione dovrebbe pertanto emanare orientamenti sul dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, che dovrebbero tenere conto anche delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici. Inoltre la Commissione dovrebbe emanare orientamenti sugli indicatori di rischio del lavoro forzato e sulle informazioni pubblicamente disponibili al fine di aiutare le PMI e altri operatori economici a rispettare le prescrizioni del divieto.

(19)Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero monitorare il mercato per individuare le violazioni del divieto. Nel designare tali autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero garantire che queste dispongano di risorse sufficienti e che il loro personale sia in possesso delle competenze e conoscenze necessarie, in particolare per quanto riguarda i diritti umani, la gestione della catena del valore e i processi di diligenza. Le autorità competenti dovrebbero coordinarsi strettamente con gli ispettorati nazionali del lavoro e con le autorità giudiziarie e di contrasto, comprese quelle responsabili della lotta contro la tratta di esseri umani, in modo da evitare di compromettere le indagini condotte da tali autorità.

(20)Al fine di aumentare l'efficacia del divieto, le autorità competenti dovrebbero concedere agli operatori economici un periodo di tempo ragionevole per individuare, attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato.

(21)Nell'individuare le potenziali violazioni del divieto, le autorità competenti dovrebbero seguire un approccio basato sul rischio e valutare tutte le informazioni a loro disposizione. Le autorità competenti dovrebbero avviare un'indagine qualora, sulla base della loro valutazione di tutte le informazioni disponibili, accertino l'esistenza di un sospetto fondato di violazione del divieto.

(22)Prima di avviare un'indagine, le autorità competenti dovrebbero chiedere agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per attenuare, prevenire o far cessare i rischi di lavoro forzato nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione. L'esercizio di tale dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato dovrebbe aiutare l'operatore economico a ridurre il rischio di presenza del lavoro forzato nelle sue attività e nelle catene del valore cui partecipa. Un adeguato dovere di diligenza significa che le questioni relative al lavoro forzato nella catena del valore sono state individuate e affrontate conformemente alla legislazione dell'Unione e alle norme internazionali pertinenti. Ciò implica che, qualora l'autorità competente ritenga che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione del divieto, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato, non dovrebbe essere avviata alcuna indagine.

(23)Al fine di garantire la cooperazione tra le autorità competenti designate a norma della presente e di altre legislazioni pertinenti e la coerenza delle loro azioni e decisioni, le autorità competenti designate a norma del presente regolamento dovrebbero chiedere informazioni ad altre autorità pertinenti, se necessario, in merito al fatto che gli operatori economici sottoposti a valutazione siano soggetti o meno al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato e lo esercitino conformemente alla legislazione applicabile dell'Unione o degli Stati membri che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza e trasparenza per quanto riguarda il lavoro forzato.

(24)Durante la fase preliminare dell'indagine, le autorità competenti dovrebbero concentrarsi sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena del valore in cui esiste un rischio più elevato di lavoro forzato in relazione ai prodotti oggetto dell'indagine, tenendo conto anche delle dimensioni e delle risorse economiche di detti operatori, della quantità di prodotti interessati e dell'entità del presunto lavoro forzato.

(25)Nel richiedere informazioni durante l'indagine, le autorità competenti dovrebbero dare la priorità, per quanto possibile e in linea con l'efficace svolgimento dell'indagine, agli operatori economici oggetto dell'indagine che sono coinvolti nelle fasi della catena del valore il più possibile vicine a dove sussiste il probabile rischio di lavoro forzato e dovrebbero tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

(26)Le autorità competenti dovrebbero assumersi l'onere di accertare che è stato fatto ricorso al lavoro forzato in una fase qualsiasi della produzione, fabbricazione, raccolta o estrazione di un prodotto, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse al prodotto, sulla base di tutte le informazioni e le prove raccolte durante l'indagine, compresa la fase preliminare. Per garantire il loro diritto a un giusto processo, agli operatori economici dovrebbe essere data la possibilità di fornire informazioni a loro difesa alle autorità competenti durante l'intera indagine.

(27)Le autorità competenti che accertano che gli operatori economici hanno violato il divieto dovrebbero vietare senza indugio l'immissione e la messa a disposizione di tali prodotti sul mercato dell'Unione e la loro esportazione dall'Unione e imporre agli operatori economici che sono stati oggetto di indagine di ritirare dal mercato dell'Unione i prodotti in questione già messi a disposizione e farli distruggere, rendere inutilizzabili o altrimenti smaltire conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti.

(28)In tale decisione le autorità competenti dovrebbero indicare i risultati dell'indagine e le informazioni su cui si fondano e fissare un termine ragionevole entro il quale gli operatori economici dovrebbero conformarsi alla decisione, nonché informazioni che consentano di identificare il prodotto al quale si applica la decisione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare gli atti di esecuzione necessari per specificare le informazioni che devono essere incluse in tali decisioni.

(29)Nel fissare un termine ragionevole per conformarsi all'ordine, le autorità competenti dovrebbero tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici interessati.

(30)Se gli operatori economici non si conformano alla decisione delle autorità competenti entro la scadenza del termine stabilito, le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché per i prodotti in questione sia vietata l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione, tali prodotti siano ritirati dal mercato dell'Unione e qualsiasi prodotto in oggetto rimasto presso gli operatori economici interessati sia distrutto, reso inutilizzabile o altrimenti smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, a spese degli operatori economici.

(31)Dopo aver fornito nuove informazioni che dimostrino che non si può concludere che i prodotti in questione sono stati ottenuti con il lavoro forzato, gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di chiedere un riesame delle decisioni da parte delle autorità competenti. Queste ultime dovrebbero revocare la loro decisione qualora accertino, sulla base di tali nuove informazioni, che non è possibile stabilire che i prodotti sono stati ottenuti con il lavoro forzato.

(32)Qualsiasi persona, sia essa fisica o giuridica, o qualsiasi associazione priva di personalità giuridica dovrebbe essere autorizzata a presentare informazioni alle autorità competenti qualora ritenga che sul mercato dell'Unione siano immessi e messi a disposizione prodotti ottenuti con il lavoro forzato e dovrebbe essere informata in merito all'esito della valutazione di quanto comunicato.

(33)La Commissione dovrebbe emanare orientamenti per agevolare l'attuazione del divieto da parte degli operatori economici e delle autorità competenti. Tali orientamenti dovrebbero includere indicazioni relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato e informazioni complementari per le autorità competenti ai fini dell'attuazione del divieto. Le indicazioni relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato dovrebbero basarsi sul documento "Orientamenti per le imprese dell'UE in materia di dovere di diligenza per affrontare il rischio del lavoro forzato nelle loro operazioni e catene di approvvigionamento", pubblicato dalla Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna nel luglio 2021. Gli orientamenti dovrebbero essere coerenti con gli altri orientamenti della Commissione in materia e con gli orientamenti delle organizzazioni internazionali pertinenti. Per l'individuazione degli indicatori di rischio dovrebbero essere prese in considerazione le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare l'OIL, nonché altre fonti di informazione indipendenti e verificabili.

(34)Le decisioni delle autorità competenti che accertano una violazione del divieto dovrebbero essere comunicate alle autorità doganali, le quali dovrebbero mirare a identificare il prodotto in questione tra quelli dichiarati per l'immissione in libera pratica o l'esportazione. Le autorità competenti dovrebbero essere responsabili dell'applicazione generale del divieto per quanto riguarda il mercato interno e i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono. Poiché il lavoro forzato fa parte del processo di fabbricazione e non lascia traccia sul prodotto, e dato che il regolamento (UE) 2019/1020 riguarda solo i prodotti ottenuti attraverso un processo di fabbricazione e il suo ambito di applicazione è limitato all'immissione in libera pratica, le autorità doganali non sarebbero in grado di agire autonomamente a norma del regolamento (UE) 2019/1020 per l'applicazione e l'esecuzione del divieto. L'organizzazione specifica dei controlli di ciascuno Stato membro dovrebbe lasciare impregiudicati il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 e le sue disposizioni generali sui poteri di controllo e di vigilanza delle autorità doganali.

(35)Le informazioni attualmente messe a disposizione delle autorità doganali dagli operatori economici comprendono solo informazioni generali sui prodotti, ma mancano informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, nonché informazioni specifiche sui prodotti. Affinché le autorità doganali possano identificare i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono e che possono violare il regolamento, e che dovrebbero pertanto essere fermati alle frontiere esterne dell'UE, gli operatori economici dovrebbero trasmettere alle autorità doganali informazioni che consentano di associare una decisione delle autorità competenti al prodotto in questione. Dovrebbero essere incluse informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, nonché qualsiasi altra informazione sul prodotto stesso. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che identifichino i prodotti per i quali tali informazioni dovrebbero essere fornite utilizzando, tra l'altro, la banca dati istituita a norma del presente regolamento nonché le informazioni e le decisioni delle autorità competenti codificate nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 ("ICSMS"). Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare gli atti di esecuzione necessari per specificare le informazioni che gli operatori economici devono mettere a disposizione delle dogane. Tali informazioni dovrebbero comprendere la descrizione, il nome o il marchio del prodotto, i requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione per l'identificazione del prodotto (ad esempio tipo, riferimento, modello, lotto o numero di serie apposto sul prodotto o riportato sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, oppure un identificativo unico del passaporto digitale del prodotto), nonché informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, compresi per ciascuno di essi il loro nome, la loro denominazione commerciale o il loro marchio registrato, i loro recapiti, il loro numero di identificazione unico nel paese in cui sono stabiliti e, se disponibile, il loro numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI). Il riesame del codice doganale dell'Unione prenderà in considerazione l'introduzione nella normativa doganale delle informazioni che gli operatori economici devono mettere a disposizione delle dogane ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, più in generale, per rafforzare la trasparenza della catena di approvvigionamento.

(36)Le autorità doganali che identificano un prodotto che può essere oggetto di una decisione comunicata dalle autorità competenti che accerta una violazione del divieto dovrebbero sospendere l'immissione di tale prodotto e informare immediatamente le autorità competenti. Le autorità competenti dovrebbero giungere entro un termine ragionevole a una conclusione sul caso loro notificato dalle autorità doganali, confermando o negando che il prodotto in questione sia oggetto di una decisione. Se necessario, le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a chiedere il mantenimento della sospensione dell'immissione. In mancanza di una conclusione da parte delle autorità competenti entro il termine specificato, le autorità doganali dovrebbero immettere i prodotti se sono rispettate tutte le altre prescrizioni e formalità applicabili. In generale, neppure l'immissione in libera pratica o l'esportazione dovrebbe essere considerata una prova di conformità al diritto dell'Unione, in quanto detta immissione non include necessariamente un controllo completo di tale conformità.

(37)Se concludono che un prodotto corrisponde a una decisione che accerta una violazione del divieto, le autorità competenti dovrebbero informare immediatamente le autorità doganali, che dovrebbero rifiutare l'immissione in libera pratica o l'esportazione del prodotto in questione. Il prodotto dovrebbe essere distrutto, reso inutilizzabile o altrimenti smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione in materia di gestione dei rifiuti, che esclude la riesportazione nel caso di merci non unionali.

(38)Le condizioni applicabili ai prodotti durante la sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione, compresi il magazzinaggio o la distruzione e lo smaltimento in caso di rifiuto dell'immissione in libera pratica, dovrebbero essere determinate dalle autorità doganali, se del caso a norma del regolamento (UE) n. 952/2013. I prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, qualora richiedano un'ulteriore trasformazione, devono essere vincolati al regime doganale appropriato che consente tale trasformazione conformemente agli articoli 220, 254, 256, 257 e 258 del regolamento (UE) n. 952/2013.

(39)L'applicazione uniforme del divieto per quanto riguarda i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono può essere conseguita solo attraverso lo scambio sistematico di informazioni e la collaborazione tra le autorità competenti, le autorità doganali e la Commissione.

(40)Per la raccolta, l'elaborazione e la conservazione, in forma strutturata, di informazioni su questioni relative all'applicazione del divieto, le autorità competenti dovrebbero utilizzare l'ICSMS. La Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali dovrebbero avere accesso a tale sistema per svolgere le rispettive funzioni a norma del presente regolamento.

(41)Al fine di ottimizzare e alleggerire il processo di controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, è necessario consentire un trasferimento automatizzato di dati tra l'ICSMS e i sistemi doganali. Tre diversi trasferimenti di dati dovrebbero essere distinti in funzione delle rispettive finalità. In primo luogo, le decisioni che accertano una violazione del divieto dovrebbero essere comunicate dall'ICSMS al sistema elettronico doganale di gestione dei rischi di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione 33 , fatte salve eventuali future evoluzioni dell'ambiente doganale di gestione del rischio, affinché le autorità doganali possano utilizzarle per identificare i prodotti che potrebbero corrispondere a tali decisioni. Per tali primi trasferimenti di dati dovrebbero essere utilizzate le interfacce dell'ambiente doganale disponibili. In secondo luogo, qualora le autorità doganali identifichino siffatti prodotti, sarà necessaria una gestione dei casi al fine, tra l'altro, di trasferire la notifica della sospensione, delle conclusioni cui sono giunte le autorità competenti e dell'esito delle azioni intraprese dalle autorità doganali. L'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane dovrebbe sostenere questi secondi trasferimenti di dati tra l'ICSMS e i sistemi doganali nazionali. In terzo luogo, i sistemi doganali contengono informazioni sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e ne escono, che sarebbero pertinenti per lo svolgimento delle funzioni delle autorità competenti ma che non sono loro accessibili. Le informazioni pertinenti dovrebbero pertanto essere estratte e trasmesse all'ICSMS. Le tre interconnessioni dovrebbero essere altamente automatizzate e di facile utilizzo, in modo da limitare qualsiasi onere supplementare per le autorità doganali. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare, in cooperazione con le autorità doganali e le autorità competenti, gli atti di esecuzione necessari per determinare le norme procedurali, le modalità pratiche e gli elementi di dati da trasferire tra l'ICSMS e i sistemi doganali e qualsiasi altra prescrizione accessoria.

(42)Per garantire un'applicazione efficace, le decisioni adottate da un'autorità competente di uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute e applicate dalle autorità competenti degli altri Stati membri quando riguardano prodotti con la stessa identificazione e provenienti dalla stessa catena di approvvigionamento per cui è stato riscontrato il lavoro forzato.

(43)Se per il divieto dovesse essere necessario il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe avvenire conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Qualsiasi trattamento di dati personali nell'ambito del divieto dovrebbe essere soggetto al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 .

(44)Per garantire un'applicazione efficace del divieto è necessario istituire una rete con lo scopo di agevolare un coordinamento e una cooperazione strutturati tra le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, gli esperti delle autorità doganali e la Commissione. Tale rete dovrebbe inoltre mirare alla razionalizzazione delle pratiche delle autorità competenti all'interno dell'Unione che agevolano la realizzazione di attività congiunte di applicazione da parte degli Stati membri, comprese le indagini congiunte. Tale struttura di sostegno amministrativo dovrebbe consentire di mettere in comune le risorse e di mantenere un sistema di comunicazione e informazione tra gli Stati membri e la Commissione, contribuendo in tal modo a rafforzare l'applicazione del divieto.

(45)Poiché il lavoro forzato è un problema globale e date le interconnessioni delle catene del valore globali, è necessario promuovere la cooperazione internazionale contro il lavoro forzato, il che migliorerebbe anche l'efficienza dell'applicazione e dell'esecuzione del divieto. La Commissione dovrebbe cooperare adeguatamente e scambiare informazioni con le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali per migliorare l'efficace attuazione del divieto. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi dovrebbe svolgersi in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti, ad esempio i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc.

(46)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 .

(47)Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(48)Al fine di garantire che le autorità doganali ricevano tutte le informazioni sul prodotto necessarie per agire efficacemente, comprese le informazioni che identificano il prodotto in questione, le informazioni sul fabbricante o sul produttore e le informazioni sui fornitori del prodotto per quanto riguarda i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. Le autorità doganali devono essere in grado di ottenere rapidamente informazioni su prodotti specifici, identificati nelle decisioni delle autorità competenti, al fine di adottare azioni e misure in modo efficace e celere. In tali casi, gli atti delegati dovrebbero essere adottati con procedura d'urgenza.

(49)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire il divieto, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(50)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento stabilisce norme che vietano agli operatori economici di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell'Unione o di esportare dal mercato dell'Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato.

2.Il presente regolamento non disciplina il ritiro di prodotti che hanno raggiunto gli utilizzatori finali nel mercato dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)"lavoro forzato": il lavoro forzato o obbligatorio quale definito all'articolo 2 della convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29) dell'Organizzazione internazionale del lavoro, compreso il lavoro minorile forzato;

b)"lavoro forzato imposto dalle autorità statali": il ricorso al lavoro forzato quale descritto all'articolo 1 della convenzione sull'abolizione del lavoro forzato del 1957 (n. 105) dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

c)"dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato": gli sforzi compiuti dall'operatore economico per attuare prescrizioni obbligatorie, orientamenti volontari, raccomandazioni o pratiche per individuare, prevenire, attenuare o far cessare il ricorso al lavoro forzato in relazione ai prodotti che devono essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione o destinati all'esportazione;

d)"messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; nel caso in cui il prodotto sia offerto in vendita online o tramite altri mezzi di vendita a distanza, si ritiene che la messa a disposizione sul mercato abbia luogo quando l'offerta di vendita è destinata agli utilizzatori dell'Unione;

e)"immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;

f)"prodotto": qualsiasi prodotto che può essere valutato in denaro e che, in quanto tale, può essere oggetto di transazioni commerciali, indipendentemente dal fatto che sia estratto, raccolto, prodotto o fabbricato, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento;

g)"prodotto ottenuto con il lavoro forzato": un prodotto per il quale è stato fatto ricorso al lavoro forzato in tutto o in parte in qualsiasi fase dell'estrazione, della raccolta, della produzione o della fabbricazione, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento;

h)"operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone che immette o mette a disposizione prodotti sul mercato dell'Unione o esporta prodotti;

i)"fabbricante": il fabbricante del prodotto ai sensi della legislazione dell'Unione applicabile a tale prodotto;

j)"produttore": il produttore di prodotti agricoli di cui all'articolo 38, paragrafo 1, TFUE o di materie prime;

k)"fornitore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone nella catena di approvvigionamento che estrae, raccoglie, produce o fabbrica un prodotto in tutto o in parte, o che interviene nella lavorazione o trasformazione connessa a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento, in qualità di fabbricante o in qualsiasi altra circostanza;

l)"importatore": qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;

m)"esportatore": l'esportatore ai sensi dell'articolo 1, punto 19, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione 37 ;

n)"sospetto fondato": un motivo fondato, basato su informazioni oggettive e verificabili, che induce le autorità competenti a sospettare che i prodotti siano stati probabilmente ottenuti con il lavoro forzato;

o)"autorità doganali": le autorità doganali ai sensi dell'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;

p)"prodotti che entrano nel mercato dell'Unione": prodotti provenienti da paesi terzi e destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o destinati all'uso o al consumo privato nell'ambito del territorio doganale dell'Unione e vincolati al regime doganale di "immissione in libera pratica";

q)"prodotti che escono dal mercato dell'Unione": prodotti vincolati al regime doganale di "esportazione";

r)"immissione in libera pratica": il regime di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;

s)"esportazione": il regime di cui all'articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013;

t)"sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane" o (EU CSW-CERTEX): il sistema istituito dall'articolo 4 del [regolamento (UE) n. XX/20XX che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (COM(2020) 673 final)];

u)"ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane": gli ambienti nazionali di sportello unico per le dogane quali definiti all'articolo 2, punto 9), del [regolamento (UE) n. XX/20XX del Parlamento europeo e del Consiglio 38 ]].

Articolo 3

Divieto di prodotti ottenuti con il lavoro forzato

Gli operatori economici non immettono né mettono a disposizione sul mercato dell'Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato, né esportano tali prodotti.

Capo II

Indagini e decisioni delle autorità competenti

Articolo 4

Fase preliminare delle indagini

1.Nel valutare la probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3 le autorità competenti seguono un approccio basato sul rischio. Tale valutazione si basa su tutte le informazioni pertinenti a loro disposizione, comprese le informazioni seguenti:

a)le informazioni presentate da persone fisiche o giuridiche o da qualsiasi associazione priva di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 10;

b)gli indicatori di rischio e altre informazioni a norma dell'articolo 23, lettere b) e c);

c)la banca dati di cui all'articolo 11;

d)le informazioni e decisioni codificate nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, compresi eventuali casi passati di conformità o non conformità di un operatore economico all'articolo 3;

e)le informazioni richieste dall'autorità competente ad altre autorità pertinenti, se necessario, in merito al fatto che gli operatori economici sottoposti a valutazione siano soggetti o meno al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato e lo esercitino conformemente alla legislazione applicabile dell'Unione o degli Stati membri che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza e trasparenza per quanto riguarda il lavoro forzato.

2.Nella loro valutazione della probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3, le autorità competenti si concentrano sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena del valore il più possibile vicine a dove è probabile che sussista il rischio di lavoro forzato e tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

3.Prima di avviare un'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, l'autorità competente chiede agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per individuare, prevenire, attenuare o far cessare i rischi di lavoro forzato nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione, anche sulla base di uno qualsiasi degli elementi seguenti:

a)la legislazione applicabile dell'Unione o degli Stati membri che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza e trasparenza per quanto riguarda il lavoro forzato;

b)gli orientamenti emanati dalla Commissione a norma dell'articolo 23, lettera a);

c)gli orientamenti o le raccomandazioni in materia di dovere di diligenza dell'ONU, dell'OIL, dell'OCSE o di altre organizzazioni internazionali pertinenti;

d)qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato.

4.Gli operatori economici rispondono alla richiesta dell'autorità competente di cui al paragrafo 3 entro 15 giorni lavorativi dal giorno in cui hanno ricevuto tale richiesta. Gli operatori economici possono fornire alle autorità competenti qualsiasi altra informazione che ritengano utile ai fini del presente articolo.

5.Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4, le autorità competenti concludono la fase preliminare dell'indagine volta a stabilire se vi sia un sospetto fondato di violazione dell'articolo 3 sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4.

6.Se l'operatore economico dimostra di esercitare il dovere di diligenza sulla base dell'impatto individuato del lavoro forzato nella sua catena di approvvigionamento e se adotta e attua misure adeguate ed efficaci per far cessare il lavoro forzato in un breve periodo di tempo, l'autorità competente ne tiene debitamente conto.

7.Le autorità competenti non avviano un'indagine a norma dell'articolo 5 e ne informano gli operatori economici sottoposti a valutazione se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4, ritengono che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione dell'articolo 3, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato di cui al paragrafo 3 tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato.

Articolo 5

Indagini

1.Le autorità competenti che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, stabiliscono che vi è un sospetto fondato di violazione dell'articolo 3 decidono di avviare un'indagine sui prodotti e sugli operatori economici interessati.

2.Le autorità competenti che avviano un'indagine a norma del paragrafo 1 informano gli operatori economici oggetto dell'indagine, entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione di avviare tale indagine, in merito a quanto segue:

a)l'avvio dell'indagine e le sue eventuali conseguenze;

b)i prodotti oggetto dell'indagine;

c)i motivi dell'avvio dell'indagine, a meno che ciò non comprometta l'esito dell'indagine;

d)la possibilità per gli operatori economici di presentare qualsiasi altro documento o informazione all'autorità competente e la data entro la quale tali informazioni devono essere presentate.

3.Su richiesta delle autorità competenti, gli operatori economici oggetto dell'indagine trasmettono a tali autorità competenti tutte le informazioni pertinenti e necessarie per l'indagine, comprese le informazioni che identificano i prodotti oggetto dell'indagine, il fabbricante o il produttore di tali prodotti e i fornitori del prodotto. Nel richiedere tali informazioni, le autorità competenti, nella misura del possibile:

a)danno priorità agli operatori economici oggetto dell'indagine coinvolti nelle fasi della catena del valore il più possibile vicine a dove sussiste il probabile rischio di lavoro forzato; e

b)tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

4.Gli operatori economici presentano le informazioni entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 3 o trasmettono una richiesta motivata di proroga di tale termine.

5.Nel decidere i termini di cui al presente articolo, le autorità competenti tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici interessati.

6.Le autorità competenti possono effettuare tutti i controlli e le ispezioni necessari, comprese indagini nei paesi terzi, a condizione che gli operatori economici interessati diano il loro consenso e che il governo dello Stato membro o del paese terzo in cui devono svolgersi le ispezioni sia stato ufficialmente informato e non sollevi obiezioni.

Articolo 6

Decisioni delle autorità competenti 

1.Entro un periodo di tempo ragionevole dalla data di avvio dell'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti valutano tutte le informazioni e le prove raccolte a norma degli articoli 4 e 5 e, su tale base, stabiliscono se l'articolo 3 è stato violato.

2.In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono stabilire che l'articolo 3 è stato violato sulla base di qualsiasi altro dato disponibile, qualora non sia stato possibile raccogliere informazioni e prove a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 o paragrafo 6.

3.Qualora non siano in grado di stabilire che l'articolo 3 è stato violato, le autorità competenti decidono di chiudere l'indagine e ne informano l'operatore economico.

4.Qualora accertino una violazione dell'articolo 3, le autorità competenti adottano senza indugio una decisione contenente:

a)il divieto di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti in questione e di esportarli;

b)l'ordine, rivolto agli operatori economici oggetto dell'indagine, di ritirare dal mercato dell'Unione i prodotti in questione che sono già stati immessi o messi a disposizione sul mercato;

c)l'ordine, rivolto agli operatori economici oggetto dell'indagine, di smaltire i rispettivi prodotti conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione.

5.Se un operatore economico non si è conformato alla decisione di cui al paragrafo 4, le autorità competenti provvedono affinché siano intraprese tutte le azioni seguenti:

a)sia vietato immettere o mettere a disposizione sul mercato i prodotti in questione;

b)i prodotti già immessi o messi a disposizione sul mercato siano ritirati dal mercato dell'Unione;

c)qualsiasi prodotto rimasto presso l'operatore economico interessato sia smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, a spese dell'operatore economico.

6.Se gli operatori economici dimostrano alle autorità competenti di essersi conformati alla decisione di cui al paragrafo 4 e di aver eliminato il lavoro forzato dalle loro attività o dalla loro catena di approvvigionamento in relazione ai prodotti in questione, le autorità competenti revocano la loro decisione per il futuro e informano gli operatori economici.

Articolo 7

Contenuto della decisione

1.La decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, contiene tutti gli elementi seguenti:

a)i risultati dell'indagine e le informazioni su cui si fondano;

b)un termine ragionevole entro il quale gli operatori economici devono conformarsi all'ordine, non inferiore a 30 giorni lavorativi e non superiore a quanto necessario per ritirare i rispettivi prodotti. Nel fissare tale termine, l'autorità competente tiene conto delle dimensioni e delle risorse economiche dell'operatore economico;

c)tutte le informazioni pertinenti, in particolare quelle che consentono l'identificazione del prodotto al quale si applica la decisione, comprese le informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto;

d)se disponibili e se del caso, le informazioni richieste ai sensi della normativa doganale quale definita all'articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013.

2.La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano ulteriormente le informazioni che devono essere incluse nelle decisioni. Tali informazioni comprendono almeno le informazioni che devono essere messe a disposizione delle autorità doganali a norma dell'articolo 16, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29.

Articolo 8

Riesame delle decisioni

1.Le autorità competenti forniscono agli operatori economici interessati da una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, la possibilità di chiedere un riesame di tale decisione entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale decisione. Nel caso di merci deperibili, animali e piante, tale termine è di cinque giorni lavorativi. La domanda di riesame contiene informazioni che dimostrano che i prodotti sono immessi o messi a disposizione sul mercato o destinati all'esportazione conformemente all'articolo 3.

2.Una domanda di riesame di una decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, contiene nuove informazioni che non erano state portate a conoscenza dell'autorità competente nel corso dell'indagine. La domanda di riesame ritarda l'esecuzione della decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, fino a quando l'autorità competente non decide in merito alla domanda di riesame.

3.L'autorità competente decide in merito alla domanda di riesame entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda. Nel caso di merci deperibili, animali e piante, tale termine è di cinque giorni lavorativi.

4.Se un'autorità competente, tenuto conto delle nuove informazioni fornite dall'operatore economico a norma del paragrafo 1, ritiene di non poter stabilire che i prodotti sono stati immessi o messi a disposizione sul mercato o sono esportati in violazione dell'articolo 3, essa revoca la decisione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

5.Gli operatori economici che sono stati interessati da una decisione di un'autorità competente ai sensi del presente regolamento hanno accesso a un organo giurisdizionale competente a esaminare la legittimità procedurale e sostanziale della decisione.

6.Il paragrafo 5 lascia impregiudicate eventuali disposizioni del diritto nazionale che fanno obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di esperire procedimenti giurisdizionali.

7.Le decisioni adottate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 6 e del presente articolo lasciano impregiudicate le decisioni di natura giurisdizionale adottate dai giudici nazionali degli Stati membri nei confronti degli stessi operatori economici o prodotti.

Articolo 9

Obblighi di informazione delle autorità competenti

1.L'autorità competente informa senza indugio la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri, utilizzando il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, in merito a quanto segue:

a)qualsiasi decisione di non avviare un'indagine a seguito di una fase preliminare di indagine ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7;

b)qualsiasi decisione di avviare un'indagine ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1;

c)qualsiasi decisione di vietare l'immissione e la messa a disposizione dei prodotti sul mercato e la loro esportazione, nonché di ordinare il ritiro dei prodotti già immessi o messi a disposizione sul mercato e il loro smaltimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4;

d)qualsiasi decisione di chiudere l'indagine ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3;

e)qualsiasi revoca della decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6;

f)qualsiasi domanda di riesame presentata da un operatore economico ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1;

g)qualsiasi risultato del riesame ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4.

2.La Commissione pubblica le decisioni e le revoche di cui al paragrafo 1, lettere c), d), e) e g), su un sito web dedicato.

Articolo 10

Presentazione di informazioni relative a violazioni dell'articolo 3

1.Le informazioni presentate alle autorità competenti da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica o di qualsiasi associazione priva di personalità giuridica in merito a presunte violazioni dell'articolo 3 comprendono informazioni sugli operatori economici o sui prodotti in questione e indicano i motivi a sostegno di quanto affermato.

2.L'autorità competente informa quanto prima la persona o l'associazione di cui al paragrafo 1 in merito all'esito della valutazione di quanto comunicato.

3.La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 si applica alla segnalazione di qualsiasi violazione del presente regolamento e alla protezione della persona che segnala la violazione.

Articolo 11

Banca dati delle zone o dei prodotti a rischio di lavoro forzato

1.La Commissione si avvale di esperti esterni per fornire una banca dati indicativa, non esaustiva, verificabile e regolarmente aggiornata sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche specifiche o in relazione a prodotti specifici, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità statali. La banca dati si basa sugli orientamenti di cui all'articolo 23, lettere a), b) e c), e sulle pertinenti fonti esterne di informazione facenti capo, tra l'altro, a organizzazioni internazionali e autorità di paesi terzi.

2.La Commissione garantisce che gli esperti esterni mettano la banca dati a disposizione del pubblico entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3.Gli operatori economici che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano prodotti che non figurano nella banca dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o che provengono da zone non menzionate in tale banca dati, sono anch'essi tenuti a conformarsi all'articolo 3.

Articolo 12

Autorità competenti

1.Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate dell'adempimento degli obblighi sanciti dal presente regolamento. Le autorità competenti designate dagli Stati membri hanno la responsabilità di assicurare l'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione.

2.Qualora abbiano designato più di un'autorità competente, gli Stati membri definiscono chiaramente le rispettive funzioni e istituiscono meccanismi di comunicazione e coordinamento che consentano a tali autorità di collaborare strettamente ed esercitare efficacemente le loro funzioni.

3.Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, le informazioni seguenti:

a)i nomi, gli indirizzi e i recapiti dell'autorità o delle autorità competenti designate;

b)i settori di competenza dell'autorità o delle autorità competenti designate.

Gli Stati membri aggiornano regolarmente le informazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo.

4.La Commissione pubblica l'elenco delle autorità competenti designate sul suo sito web e lo aggiorna regolarmente sulla base degli aggiornamenti ricevuti dagli Stati membri.

5.Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e nel debito rispetto degli obblighi del segreto professionale. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti dispongano dei poteri e delle risorse necessari per svolgere le indagini, comprese risorse di bilancio e di altro tipo sufficienti, e si coordinino strettamente con gli ispettorati nazionali del lavoro e con le autorità giudiziarie e di contrasto, comprese quelle responsabili della lotta contro la tratta di esseri umani.

6.Gli Stati membri conferiscono alle loro autorità competenti il potere di imporre sanzioni a norma dell'articolo 30.

Articolo 13

Cooperazione amministrativa e comunicazione tra le autorità competenti

1.La Commissione garantisce una cooperazione efficiente tra le autorità competenti degli Stati membri agevolando e coordinando lo scambio e la raccolta di informazioni e migliori pratiche per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento.

2.Le autorità competenti partecipano attivamente alla rete di cui all'articolo 24.

Articolo 14

Riconoscimento delle decisioni

1.Le decisioni adottate da un'autorità competente di uno Stato membro sono riconosciute e applicate dalle autorità competenti degli altri Stati membri nella misura in cui riguardano prodotti con la stessa identificazione e provenienti dalla stessa catena di approvvigionamento per cui è stato riscontrato il lavoro forzato.

2.Un'autorità competente che ha ricevuto, tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, una richiesta di informazioni da parte di un'autorità competente di un altro Stato membro volta a verificare le prove fornite da un operatore economico fornisce tali informazioni entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

3.Qualora due o più autorità competenti avviino indagini riguardanti gli stessi prodotti o operatori economici, l'autorità capofila è quella che per prima ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della decisione di avviare un'indagine a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

4.Prima di avviare un'indagine a norma dell'articolo 5, l'autorità competente verifica nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, se esiste un'autorità capofila di cui al paragrafo 3 che indaga sullo stesso prodotto e operatore economico.

5.Qualora vi sia un'autorità capofila di cui al paragrafo 3, le autorità competenti condividono con tale autorità capofila tutte le prove e le informazioni di cui possono disporre per agevolare l'indagine e non avviano un'indagine separata.

6.L'autorità capofila svolge l'indagine e adotta una decisione a norma dell'articolo 6 sulla base della valutazione di tutte le prove di cui dispone.

Capo III

Prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono

Articolo 15

Controlli

1.I prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono sono soggetti ai controlli e alle misure di cui al presente capo.

2.L'applicazione del presente capo lascia impregiudicati gli altri atti legislativi dell'Unione che disciplinano l'immissione in libera pratica o l'esportazione di prodotti, in particolare gli articoli 46, 47, 134 e 267 del regolamento (UE) n. 952/2013.

3.Se non è stata presentata alcuna domanda di riesame entro i termini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, o se la decisione è definitiva nel caso di una domanda di riesame di cui all'articolo 8, paragrafo 3, l'autorità competente comunica senza indugio alle autorità doganali degli Stati membri:

a)qualsiasi decisione di vietare l'immissione o la messa a disposizione dei prodotti sul mercato dell'Unione e la loro esportazione, nonché di ordinare il ritiro dei prodotti già immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione e il loro smaltimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4;

b)qualsiasi decisione a seguito del riesame ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3.

4.Le autorità doganali si basano sulle decisioni comunicate a norma del paragrafo 3 per identificare i prodotti che possono non rispettare il divieto di cui all'articolo 3. A tal fine effettuano controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, conformemente agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013.

5.L'autorità competente comunica senza indugio alle autorità doganali degli Stati membri la revoca della decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6.

Articolo 16

Informazioni da mettere a disposizione delle autorità doganali

1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27, al fine di integrare il presente regolamento identificando i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le informazioni di cui al paragrafo 2 sono fornite alle autorità doganali, tra l'altro, sulla base della banca dati di cui all'articolo 11 o di informazioni e decisioni codificate nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

2.Alle autorità doganali sono fornite informazioni che identificano il prodotto, informazioni sul fabbricante o sul produttore e informazioni sui fornitori del prodotto per quanto riguarda i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono e che sono stati identificati dalla Commissione a norma del paragrafo 1, a meno che la fornitura di tali informazioni non sia già richiesta conformemente alla normativa doganale di cui all'articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013.

3.La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare ulteriormente le informazioni che devono essere messe a disposizione delle autorità doganali a norma del paragrafo 1.

4.Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 sono adottati secondo la procedura d'esame a norma dell'articolo 29.

5.Se un prodotto specifico è stato identificato in una decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, affinché le autorità doganali possano essere in grado di agire immediatamente, agli atti delegati adottati a norma del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 28.

Articolo 17

Sospensione

Se identificano un prodotto che entra nel mercato dell'Unione o ne esce e che, conformemente a una decisione ricevuta a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, può violare l'articolo 3, le autorità doganali sospendono l'immissione in libera pratica o l'esportazione di tale prodotto. Le autorità doganali notificano immediatamente la sospensione alle autorità competenti interessate e trasmettono tutte le informazioni pertinenti per consentire loro di stabilire se il prodotto è oggetto di una decisione comunicata a norma dell'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 18

Immissione in libera pratica o esportazione

1.Un prodotto la cui immissione in libera pratica o esportazione sia stata sospesa conformemente all'articolo 17 è immesso in libera pratica o esportato quando sono rispettate tutte le altre prescrizioni e formalità relative a tale immissione o esportazione ed è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti:

a)entro quattro giorni lavorativi dalla sospensione, se le autorità competenti non hanno chiesto alle autorità doganali di mantenere la sospensione. Nel caso di prodotti deperibili, animali e piante, tale termine è di due giorni lavorativi;

b)le autorità competenti hanno informato le autorità doganali della loro autorizzazione all'immissione in libera pratica o all'esportazione a norma del presente regolamento.

2.L'immissione in libera pratica o l'esportazione non è considerata prova di conformità al diritto dell'Unione, in particolare al presente regolamento.

Articolo 19

Rifiuto dell'immissione in libera pratica o esportazione

1.Le autorità competenti, se in virtù di una decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, concludono che un prodotto che è stato loro notificato a norma dell'articolo 17 è un prodotto ottenuto con il lavoro forzato, impongono alle autorità doganali di non immetterlo in libera pratica e di non autorizzarne l'esportazione.

2.Le autorità competenti inseriscono immediatamente tali informazioni nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e ne danno notifica alle autorità doganali. Al ricevimento di tale notifica, le autorità doganali non autorizzano l'immissione in libera pratica o l'esportazione di tale prodotto e inseriscono la seguente dicitura nel sistema informatico doganale e, ove possibile, nella fattura commerciale che accompagna il prodotto e in qualsiasi altro documento di accompagnamento pertinente:

"Prodotto ottenuto con il lavoro forzato — Immissione in libera pratica/esportazione non autorizzata — Regolamento (UE) n. XX/20XX" [OP: indicare il riferimento del presente regolamento].

Articolo 20

Misure sui prodotti rifiutati per l'immissione in libera pratica o l'esportazione

Se l'immissione in libera pratica o l'esportazione di un prodotto è stata rifiutata a norma dell'articolo 19, le autorità doganali adottano le misure necessarie per garantire che il prodotto in questione sia smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione. Gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza.

Articolo 21

Scambio di informazioni e cooperazione

1.Per consentire un approccio basato sul rischio per i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono e per garantire che i controlli siano efficaci ed eseguiti conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, le autorità competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano informazioni relative ai rischi.

2.La cooperazione tra le autorità e lo scambio di informazioni sui rischi necessarie per l'esercizio delle rispettive funzioni a norma del presente regolamento, anche per via elettronica, hanno luogo tra le autorità seguenti:

a)le autorità doganali conformemente all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013;

b)le autorità competenti e le autorità doganali conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Capo IV

Sistemi di informazione, orientamenti e applicazione coordinata

Articolo 22

Sistemi di informazione e comunicazione

1.Ai fini dei capi II e III, le autorità competenti utilizzano il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. La Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali hanno accesso a tale sistema ai fini del presente regolamento.

2.Le decisioni comunicate a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, sono inserite nel pertinente ambiente doganale di gestione dei rischi.

3.La Commissione sviluppa un'interconnessione per consentire la comunicazione automatizzata delle decisioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, dal sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1 all'ambiente di cui al paragrafo 4. Tale interconnessione è operativa entro due anni dalla data di adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7, lettera b), in relazione a tale interconnessione.

4.Le richieste e le notifiche scambiate tra le autorità competenti e le autorità doganali a norma degli articoli da 17 a 20 del presente regolamento, nonché i messaggi che ne derivano, sono trasmessi mediante il sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1.

5.La Commissione interconnette gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con il sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1 per consentire lo scambio di richieste e notifiche tra le autorità doganali e le autorità competenti a norma degli articoli da 17 a 20 del presente regolamento. Tale interconnessione è fornita tramite [EU CSW-CERTEX a norma del regolamento n. XX/20XX] 40 entro quattro anni dalla data di adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7, lettera c). Gli scambi di cui al paragrafo 4 avvengono attraverso tale interconnessione non appena essa è operativa.

6.La Commissione può estrarre dal sistema di sorveglianza di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione informazioni sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono in relazione all'attuazione del presente regolamento e trasmetterle al sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1.

7.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 29 per specificare le norme procedurali e i dettagli delle modalità di attuazione del presente articolo, tra cui:

a)le funzionalità, gli elementi di dati e il trattamento dei dati, nonché le norme in materia di trattamento dei dati personali, riservatezza e titolarità del trattamento, del sistema di informazione e comunicazione di cui ai paragrafi 1 e 4;

b)le funzionalità, gli elementi di dati e il trattamento dei dati, nonché le norme in materia di trattamento dei dati personali, riservatezza e titolarità del trattamento, per l'interconnessione di cui al paragrafo 3;

c)i dati da trasmettere tra il sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1 e gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane ai fini del paragrafo 5;

d)i dati da trasmettere, nonché le norme in materia di riservatezza e titolarità del trattamento, conformemente al paragrafo 6.

Articolo 23

Orientamenti

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione emana orientamenti che comprendono:

a)indicazioni relative al dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, che tengono conto della legislazione applicabile dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato, degli orientamenti e delle raccomandazioni di organizzazioni internazionali, nonché delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici;

b)informazioni sugli indicatori di rischio del lavoro forzato, basate su informazioni indipendenti e verificabili, comprese le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione internazionale del lavoro, dei rappresentanti della società civile e delle organizzazioni aziendali, e sull'esperienza acquisita nell'attuazione della legislazione dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato;

c)un elenco delle fonti di informazione pubblicamente disponibili rilevanti per l'attuazione del presente regolamento;

d)ulteriori informazioni per agevolare l'attuazione del presente regolamento da parte delle autorità competenti;

e)indicazioni per l'attuazione pratica dell'articolo 16 e, se del caso, di qualsiasi altra disposizione di cui al capo III del presente regolamento.

Articolo 24

Rete dell'Unione sui prodotti del lavoro forzato

1.È istituita una rete dell'Unione sui prodotti del lavoro forzato ("la rete"). La rete funge da piattaforma per un coordinamento e una cooperazione strutturati tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione e per semplificare le prassi di applicazione del presente regolamento nell'Unione, rendendo in tal modo l'applicazione più efficace e coerente.

2.La rete è composta da rappresentanti dell'autorità competente di ciascuno Stato membro, da rappresentanti della Commissione e, se del caso, da esperti delle autorità doganali.

3.La rete svolge i compiti seguenti:

a)agevolare l'individuazione di priorità comuni per le attività di applicazione delle norme, scambiare conoscenze specialistiche e migliori pratiche;

b)condurre indagini congiunte;

c)agevolare le attività di sviluppo delle capacità e contribuire ad approcci basati sul rischio e pratiche amministrative uniformi per l'attuazione del presente regolamento negli Stati membri;

d)contribuire alla definizione di orientamenti per garantire un'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento;

e)promuovere e agevolare la collaborazione per esaminare le possibilità di utilizzo di nuove tecnologie per l'applicazione del presente regolamento e la tracciabilità dei prodotti;

f)promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e migliori pratiche tra le autorità competenti e le autorità doganali.

4.La Commissione sostiene e incoraggia la cooperazione tra le autorità di contrasto attraverso la rete e partecipa alle riunioni della rete.

5.La rete stabilisce il proprio regolamento interno.

Capo V

Disposizioni finali

Articolo 25

Riservatezza

1.Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le autorità competenti utilizzano esclusivamente le informazioni ricevute a norma dello stesso.

2.Su richiesta, la Commissione, gli Stati membri e le autorità competenti trattano l'identità di coloro che forniscono le informazioni, o le informazioni fornite, come riservate. Una domanda di trattamento riservato è accompagnata da un riassunto di carattere non riservato delle informazioni fornite oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere le informazioni in modo non riservato.

3.Il paragrafo 2 non osta a che la Commissione divulghi informazioni generali sotto forma di riassunto, purché tali informazioni generali non contengano dati che consentono di identificare la parte che le ha fornite. La divulgazione di informazioni generali sotto forma di riassunto tiene conto del legittimo interesse delle parti interessate a impedire la divulgazione di informazioni riservate.

Articolo 26

Cooperazione internazionale

1.Al fine di agevolare l'attuazione e l'applicazione efficaci del presente regolamento, la Commissione può, se del caso, cooperare, avviare un dialogo e scambiare informazioni con, tra l'altro, autorità di paesi terzi, organizzazioni internazionali, rappresentanti della società civile e organizzazioni aziendali. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi si svolge in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti con i paesi terzi o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc.

2.Ai fini del paragrafo 1, la cooperazione con, tra l'altro, organizzazioni internazionali, rappresentanti della società civile, organizzazioni aziendali e autorità competenti di paesi terzi può far sì che l'Unione elabori misure di accompagnamento per sostenere gli sforzi delle imprese e dei paesi partner e le capacità disponibili a livello locale per contrastare il lavoro forzato.

Articolo 27

Atti delegati ed esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 41 .

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 28

Procedura d'urgenza

1.Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.Il Parlamento europeo o il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio ha sollevato obiezioni.

Articolo 29

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 30

Sanzioni

1.Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di non conformità a una decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle sanzioni conformemente al diritto nazionale.

2.Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

3.Qualora non siano state notificate in precedenza, gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro [OP: inserire la DATA = 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] e provvedono a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 31

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal [OP: inserire la DATA = 24 mesi dalla sua entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione

1.2.Settore/settori interessati 

Mercato interno dei beni e servizi

[Politica commerciale comune]

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 42  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

La comunità internazionale si è impegnata a eliminare il lavoro forzato entro il 2030 (obiettivo di sviluppo sostenibile 8.7 delle Nazioni Unite). Il ricorso a questo tipo di lavoro resta tuttavia diffuso. L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha stimato a 27,6 milioni il numero complessivo di persone costrette al lavoro forzato.

L'obiettivo del presente regolamento è vietare in modo effettivo l'immissione e la messa a disposizione sul mercato dell'Unione e l'esportazione dall'Unione di prodotti ottenuti con il lavoro forzato, compreso il lavoro minorile forzato. Il divieto si applica ai prodotti interni, importati ed esportati. Basandosi sulle norme internazionali e integrando le iniziative trasversali e settoriali dell'UE esistenti, in particolare gli obblighi in materia di dovere di diligenza e trasparenza, il regolamento combina un divieto con un solido quadro di applicazione delle norme basato sul rischio.

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n.:

1. Eliminare il lavoro forzato nell'UE e contribuire a ridurre il ricorso al lavoro forzato nel mondo.

2. Istituire autorità competenti negli Stati membri e sostenerle nell'affrontare le questioni relative al lavoro forzato.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta dovrebbe creare un quadro per l'identificazione dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato messi a disposizione nell'UE e successivamente vietarli.

Ciò rappresenterà un grande disincentivo a ricorrere al lavoro forzato per produrre, estrarre, raccogliere o fabbricare prodotti e metterli a disposizione nell'UE. Garantirà inoltre parità di condizioni ed eliminerà la concorrenza sleale basata su prezzi più bassi resi possibili dal ricorso al lavoro forzato.

Poiché per poter commercializzare tranquillamente tali prodotti nell'UE gli operatori economici dovranno affrontare le questioni legate al lavoro forzato nella loro catena di approvvigionamento, il numero di vittime del lavoro forzato diminuirà. Inoltre l'atto proposto comprenderà anche misure volte ad affrontare la questione del lavoro forzato promosso dallo Stato.

Grazie agli strumenti che dovranno essere messi in atto per la presente proposta, gli operatori economici disporranno di ulteriori orientamenti e informazioni su come evitare il lavoro forzato nella loro catena di approvvigionamento e i consumatori saranno informati dei prodotti per i quali è stato fatto ricorso al lavoro forzato.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Numero di indagini in fase preliminare e di indagini effettuate.

Numero di prodotti ottenuti con il lavoro forzato identificati.

Volume dei prodotti ritirati dal mercato o non immessi in libera pratica alla frontiera.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Il regolamento proposto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sarà applicabile [24] mesi dopo tale data.

In preparazione dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrà elaborare orientamenti per le autorità competenti e gli operatori economici entro [18] mesi dall'entrata in vigore (articolo 23).

La Commissione metterà inoltre a disposizione una banca dati delle zone e dei prodotti a rischio di lavoro forzato, avvalendosi di esperti esterni (articolo 11).

Alla Commissione sarà conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire le norme procedurali e i dettagli delle modalità di attuazione dei sistemi di informazione e comunicazione (articolo 22) e per specificare ulteriormente le informazioni che devono essere incluse nelle decisioni delle autorità competenti (articolo 7).

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

La portata del lavoro forzato nel mondo e l'importanza del mercato dell'Unione per i produttori che ricorrono al lavoro forzato sono motivi impellenti per agire a livello dell'UE per porre fine all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione di tali prodotti, allo scopo di contribuire all'eliminazione di detto fenomeno.

L'azione della sola legislazione degli Stati membri in questo settore non sarà probabilmente sufficiente ed efficace per conseguire gli obiettivi della proposta. Una legislazione europea e il coordinamento dell'applicazione delle norme sono necessari per i motivi seguenti:    

- il funzionamento del mercato dell'Unione richiede disposizioni comuni in questo settore;

- lo sforzo di applicazione delle norme deve essere uniforme in tutta l'Unione. Se l'applicazione delle norme è meno rigorosa in alcune parti dell'UE, si creano aree deboli, che possono minacciare l'interesse pubblico e creare condizioni commerciali sleali;

- i rischi connessi al lavoro forzato nelle catene del valore cui partecipano le imprese hanno spesso effetti transfrontalieri che si estendono a diversi Stati membri dell'Unione e/o paesi terzi. Ciò evidenzia la necessità di un approccio a livello dell'UE che garantisca certezza del diritto e condizioni di parità per le imprese che operano nel mercato interno e al di fuori di esso.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

Vietando la messa a disposizione sul mercato dell'Unione di prodotti ottenuti con il lavoro forzato, l'Unione contribuirà in modo significativo all'eliminazione del lavoro forzato in tutto il mondo. Ciò andrà a vantaggio anche delle vittime del lavoro forzato, in quanto gli operatori economici affronteranno il problema adottando le misure appropriate per corrispondere indennizzi, correggere i contratti di lavoro ecc. in linea con le norme internazionali in materia di dovere di diligenza.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il presente regolamento è una nuova azione e nell'UE non vi sono esperienze precedenti al riguardo. Tuttavia nella sua elaborazione abbiamo attinto all'esperienza di misure analoghe adottate da organizzazioni internazionali e paesi partner, in particolare gli Stati Uniti d'America.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La proposta è una priorità politica della Commissione europea e mantiene l'impegno di promuovere il rispetto dei diritti umani in tutto il mondo. È complementare ad altre proposte legislative della Commissione, come la proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e la proposta di regolamento relativo alla comunicazione societaria sulla sostenibilità.

Si basa sulla logica di altre normative relative ai prodotti, come il regolamento sulla vigilanza del mercato. Inoltre lo strumento di informazione e comunicazione necessario per l'applicazione del presente regolamento si basa sul sistema creato per il regolamento sulla vigilanza del mercato.

Per quanto riguarda il lavoro delle autorità doganali e le procedure doganali, i sistemi già esistenti saranno adattati per consentire l'attuazione del presente regolamento.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Poiché tutti i prodotti messi a disposizione sul mercato dell'Unione rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento e dato il carattere innovativo delle attività, serviranno risorse umane e amministrative supplementari, nonché stanziamenti operativi.

Le disposizioni seguenti comporteranno costi annuali per la Commissione:

   orientamenti (articolo 11) e banca dati delle zone o dei prodotti a rischio di lavoro forzato (articolo 23);

   rete dell'Unione sui prodotti del lavoro forzato (articolo 24) e procedura di comitato (articolo 27);

   sistema di informazione e comunicazione (articolo 22).

La proposta avrà una durata illimitata. La Commissione fungerà da segretariato della rete dell'Unione sui prodotti del lavoro forzato, che richiederà risorse umane costanti. Per quanto riguarda il sistema di informazione e comunicazione, sarà necessario istituire un nuovo modulo del sistema di informazione e comunicazione esistente di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020, nonché adattare i sistemi di informazione per le dogane. Anche per gli orientamenti e la banca dati (per cui saranno forniti contributi esterni) sarà necessaria l'amministrazione da parte della Commissione. Si stima che tutti i compiti richiederanno maggiori risorse umane nei primi due anni di attuazione.

In via preliminare si stima che tali disposizioni richiederanno risorse umane nella misura indicata di seguito in equivalenti a tempo pieno (ETP). Gli ETP saranno suddivisi tra DG GROW, DG TRADE e DG TAXUD e coinvolgeranno personale AD e AST.

Primo anno dopo l'adozione

Secondo anno dopo l'adozione

Anni successivi

Orientamenti e banca dati

3

3

3

Rete dell'Unione sui prodotti del lavoro forzato, comitato

6

3

3

Sistema di informazione e comunicazione

4

3

2

Inoltre la proposta comporterà altre spese amministrative che riguardano principalmente i costi relativi al sistema di informazione e comunicazione, ma anche i costi amministrativi connessi all'hosting della banca dati, alla pubblicazione degli orientamenti e all'organizzazione delle riunioni della rete e del comitato. Tali costi sono stimati a 4,3 milioni di EUR.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2024 al [2025]

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 43  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Si applicano le norme standard per il monitoraggio delle spese della Commissione per l'attuazione del presente regolamento.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La modalità di gestione di questa iniziativa è la gestione diretta da parte della Commissione e le responsabilità per la sua realizzazione spetteranno ai suoi servizi. Le motivazioni sono fornite di seguito:

- l'elevato contenuto politico, ad esempio per quanto riguarda l'elaborazione degli orientamenti;

- i sistemi di informazione e comunicazione necessari per l'attuazione di questa legislazione sono già sotto il controllo dei servizi della Commissione.

La Commissione sarà assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Rischi operativi relativi ai sistemi di informazione e comunicazione e all'eventualità che non siano in grado di sostenere efficacemente la cooperazione tra le autorità competenti e tra queste e le autorità doganali.

Rischi operativi relativi all'efficacia operativa e informativa della banca dati per le autorità competenti.

Orientamenti

Spiegazione del modo in cui sono ora affrontate le cause profonde degli elevati tassi di errore nel programma o nei programmi precedenti, ad esempio semplificando modalità precedentemente complesse che erano soggette a errore e/o intensificando i controlli (ex ante e/o ex post) per le attività intrinsecamente ad alto rischio.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

I costi dei controlli sono trascurabili rispetto agli stanziamenti per l'applicazione della legislazione.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Le misure attuate dalla Commissione saranno soggette ai controlli ex ante ed ex post, in conformità del regolamento finanziario. I contratti e le convenzioni che finanziano l'attuazione del presente regolamento legittimeranno espressamente la Commissione, incluso l'OLAF, e la Corte dei conti a condurre audit, controlli sul posto e ispezioni.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Contributo

Numero 

Diss./Non diss 44 .

di paesi EFTA 45

di paesi candidati 46

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1

03.010101 – Spese di supporto per il programma per il mercato unico

Non diss.

47

6

NO

1

03.020101 – Funzionamento e sviluppo del mercato interno di beni e servizi

Diss.

da def.6

da def.6

NO

1

03.020107 – Vigilanza del mercato

Diss.

da def.6

da def.6

NO

6

14.200402 – Relazioni commerciali esterne e aiuti al commercio

Diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

1

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: GROW

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Anni successivi

TOTALE

□ Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 03.020101 – Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi

Impegni

(1a)

0,602

0,612

0,425

0,375

0,000

2,014

Pagamenti

(2a)

0,301

0,607

0,519

0,400

0,187

2,014

Linea di bilancio 03.020107 – Vigilanza del mercato

Impegni

(1b)

0,182

0,182

0,075

0,075

0,000

0,514

Pagamenti

(2b)

0,050

0,134

0,155

0,100

0,075

0,514

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 48  

Linea di bilancio 03.010101 – Spese di supporto per il programma per il mercato unico

(3)

0

0

0,062

0,062

0,000

0,124

TOTALE stanziamenti 
per la DG GROW 49

Impegni

=1a+1b+3

0,784

0,794

0,562

0,512

0,000

2,652

Pagamenti

=2a+2b

+3

0,351

0,741

0,736

0,562

0,150

2,652

 

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,784

0,794

0,500

0,450

0,000

2,528

Pagamenti

(5)

0,351

0,741

0,674

0,500

0,262

2,528

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,062

0,062

0,000

0,124

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 1 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+6

0,784

0,794

0,562

0,512

0,000

2,652

Pagamenti

=5+6

0,351

0,741

0,736

0,562

0,262

2,652

Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

6

Vicinato e resto del mondo



DG: TRADE

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Anni successivi

TOTALE

□ Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 14.200402 – Relazioni commerciali esterne e aiuti al commercio 50

Impegni

(1a)

0,750

0,300

0,300

0,300

0,000

1,650

Pagamenti

(2a)

0,200

0,600

0,300

0,300

0,250

1,650

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 51  

Linea di bilancio

(3)

TOTALE stanziamenti 
per la DG TRADE

Impegni

=1a+1b+3

0,750

0,300

0,300

0,300

0,000

1,650

Pagamenti

=2a+2b

+3

0,200

0,600

0,300

0,300

0,250

1,650

 



TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,750

0,300

0,300

0,300

0,000

1,650

Pagamenti

(5)

0,200

0,600

0,300

0,300

0,250

1,650

□ TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 6 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+6

0,750

0,300

0,300

0,300

0,000

1,650

Pagamenti

=5+6

0,200

0,600

0,300

0,300

0,250

1,650

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

1,534

1,094

0,800

0,750

0,000

4,178

Pagamenti

(5)

0,551

1,341

0,974

0,800

0,512

4,178

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

 

(6)

0,000

0,000

0,062

0,062

0,000

0,124

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 6 
del quadro finanziario pluriennale 
 (importo di riferimento)

Impegni

=4+6

1,534

1,094

0,862

0,812

0,000

4,302

Pagamenti

=5+6

0,551

1,341

1,036

0,862

0,512

4,302





Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

DG: GROW

□ Risorse umane

0,883

0,484

0,327

0,327

2,021

□ Altre spese amministrative

TOTALE DG GROW

Stanziamenti

0,883

0,484

0,327

0,327

2,021

 

 

Anno 
 2024

Anno 
 2025

Anno 
 2026

Anno 
 2027

TOTALE

DG: TAXUD

Risorse umane

0,242

0,242

0,242

0,242

0,968

Altre spese amministrative

 

 

 

 

 

TOTALE DG TAXUD

Stanziamenti

0,242

0,242

0,242

0,242

0,968

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

DG: TRADE

□ Risorse umane

0,484

0,399

0,399

0,399

1,681

□ Altre spese amministrative

TOTALE DG TRADE

Stanziamenti

0,484

0,399

0,399

0,399

1,681

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

1,609

1,125

0,968

0,968

4,670

Mio EUR (al terzo decimale)

 

 

Anno 
 2024

Anno 
 2025

Anno 
 2026

Anno 
 2027

Anni successivi

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

3,143

2,219

1,830

1,780

0,000

8,972

Pagamenti

2,160

2,466

2,004

1,830

0,512

8,972

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 52

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 53 ...

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

1,609

1,125

0,968

0,968

4,670

Altre spese amministrative

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

1,609

1,125

0,968

0,968

4,670

Esclusa la RUBRICA 7 54  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese 
amministrative

 0,000

0,000

0,062

0,062

0,124

Totale parziale 
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

 0,000

0,000

0,062

0,062

0,124

TOTALE

1,609

1,125

1,030

1,030

4,794

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno

2026

Anno 2027

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

7

5

4

4

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

6

4

4

4

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz 55

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT – ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

13

9

8

8

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

I funzionari e gli agenti temporanei elaboreranno orientamenti per gli operatori economici e le autorità competenti, organizzeranno riunioni e coordineranno i servizi della Commissione per l'applicazione della proposta di regolamento. Prepareranno inoltre le riunioni della rete e garantiranno l'agevolazione e la cooperazione tra le autorità competenti, gestiranno l'ICSMS e il sito web e si assicureranno che, se del caso, sia data risposta alle domande di tutti i portatori di interessi.

Personale esterno

Il personale esterno fornirà assistenza supplementare ai funzionari e agli agenti temporanei nell'espletamento delle loro funzioni. Assolverà inoltre compiti che non rientrano nelle competenze dei funzionari e degli agenti temporanei e altri compiti eccezionali che potrebbero sorgere, compreso il lavoro specializzato.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

La riassegnazione sarà presa in considerazione in primo luogo nell'ambito del programma per il mercato unico.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

   comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 56

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati



Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 57

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo …...........

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).

(1)     https://www.unodc.org/roseap/en/sustainable-development-goals.html .
(2)    Stime globali della schiavitù moderna per il 2021, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf .
(3)     Stato dell'Unione 2021 | Commissione europea (europa.eu) .
(4)     Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile (COM(2022) 66 final del 23.2.2022).
(5)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2022) 71 final del 23.2.2022).
(6)    Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).
(7)     "Orientamenti per le imprese dell'UE in materia di dovere di diligenza per affrontare il rischio del lavoro forzato nelle loro operazioni e catene di approvvigionamento" (non disponibili in IT) .
(8)    Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag.1).
(9)    Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).
(10)    https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_2020-2024.pdf.
(11)    Per l'elenco dei documenti contenenti le linee guida settoriali, cfr. http://mneguidelines.oecd.org/sectors/.
(12)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia dell'UE sui diritti dei minori" (COM(2021) 142 final del 24.3.2021).
(13)    Vietare efficacemente i prodotti ottenuti, estratti o raccolti con lavoro forzato (europa.eu).
(14)    https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_203832/lang--en/index.htm.
(15)    GU C del , pag. .
(16)     https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm .
(17)    Definizione dell'OIL di lavoro forzato ai sensi della Convenzione sul lavoro forzato del 1920 (n. 29), "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org) .
(18)    Stime globali della schiavitù moderna per il 2021, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf .
(19)    Ad esempio, i punti 89 e 102 della sentenza nella causa Siliadin/Francia o il punto 105 nella causa Chowdury e a./Grecia.
(20)     https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_195135.pdf .
(21)    Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag.1).
(22)    Direttiva 20XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (GU XX del XX.XX.20XX, pag. XX).
(23)    Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1).
(24)    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 20XX/XX (GU XX del XX.XX.20XX, pag. XX).
(25)    Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. XXX/20XX (GU XX del XX.XX.20XX, pag. XX).
(26)    Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.
(27)    Direttiva 20XX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità (GU XX del XX.XX.20XX, pag. XX).
(28)    " Orientamenti per le imprese dell'UE in materia di dovere di diligenza per affrontare il rischio del lavoro forzato nelle loro operazioni e catene di approvvigionamento" (non disponibili in IT).  
(29)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 23 marzo 2022, sul lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile (COM(2022) 66 final).
(30)    Cfr. le risoluzioni: PROPOSTA DI RISOLUZIONE su un nuovo strumento commerciale inteso a vietare i prodotti realizzati con il lavoro forzato (europa.eu) , testi approvati — Lavoro forzato e situazione degli uiguri nella regione autonoma uigura dello Xinjiang — giovedì 17 dicembre 2020 (europa.eu) , testi approvati — Lavoro forzato nello stabilimento di Linglong e proteste ambientali in Serbia — giovedì 16 dicembre 2021 (europa.eu) .
(31)     "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org) e convenzioni OIL n. 29 e n. 105 ivi menzionate.
(32)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(33)    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(34)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(35)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(36)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(37)    Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(38)    Regolamento (UE) n. XX/20XX del Parlamento europeo e del Consiglio, del ....... (GU .......).
(39)    Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
(40)    Istituito dal regolamento relativo all'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane (EU SWE-C).
(41)    Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(42)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(43)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/IT/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(44)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(45)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(46)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(47)    Sono in corso negoziati per la partecipazione di paesi candidati e paesi terzi al programma per il mercato unico.
(48)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(49)    Gli stanziamenti operativi della DG GROW coprono anche i costi della DG TAXUD, pari a 1,5 milioni di EUR per il periodo 2024-2027, per l'integrazione con il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane (EU CSW-CERTEX) e con il sistema comune di gestione del rischio (CRMS 2).
(50)    Questa linea di bilancio coprirà i costi di definizione degli indicatori di rischio e di sviluppo della banca dati.
(51)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(52)    I risultati sono prodotti e servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(53)    Come descritto al punto 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(54)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(55)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(56)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
(57)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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