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Document 52022PC0345

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo agli inviti all'Ucraina ad aderire a tali convenzioni

    COM/2022/345 final

    Bruxelles, 15.7.2022

    COM(2022) 345 final

    2022/0218(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo agli inviti all'Ucraina ad aderire a tali convenzioni


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci 1 e al comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito 2 ("i comitati congiunti UE-PTC") in riferimento alla prevista adozione, da parte di ciascuno dei comitati congiunti, di una decisione riguardante l'invito all'Ucraina ad aderire rispettivamente alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e alla convenzione relativa ad un regime comune di transito ("le convenzioni").

    2.Contesto della proposta

    2.1.Le convenzioni

    Le convenzioni mirano ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea e i paesi terzi che sono parti contraenti delle convenzioni. Esse sono entrate in vigore il 1° gennaio 1988.

    Le convenzioni stabiliscono misure intese ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera, la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Serbia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

    L'Unione europea è parte contraente delle convenzioni.

    I paesi che sono parti contraenti delle convenzioni ma che non sono membri dell'Unione sono denominati "paesi di transito comune" ("PTC")

    2.2.I comitati congiunti UE-PTC previsti

    I comitati congiunti UE-PTC sono incaricati di gestire le convenzioni e di garantirne la corretta attuazione. Essi invitano, mediante decisioni, i paesi terzi ad aderire alle convenzioni.

    Le decisioni dei comitati congiunti UE-PTC sono adottate di comune accordo dalle parti contraenti.

    2.3.Le decisioni dei comitati congiunti UE-PTC

    L'Ucraina ha espresso l'intenzione di aderire alle convenzioni una volta soddisfatti i requisiti giuridici, strutturali e relativi alle tecnologie dell'informazione, che costituiscono una precondizione per l'adesione.

    Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione relativa ad un regime comune di transito, i comitati congiunti UE-PTC, mediante decisione, invitano un paese terzo ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire alle convenzioni, in conformità alle procedure di cui rispettivamente all'articolo 11 bis e all'articolo 15 bis.

    I comitati congiunti UE-PTC emettono tali inviti quando il paese dimostra di essere in grado di conformarsi alle norme dettagliate per l'applicazione delle disposizioni delle convenzioni.

    Su mandato dei gruppi di lavoro UE-PTC sul transito comune e sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, il 24 giugno 2022 un gruppo di monitoraggio ha concluso che l'Ucraina è pronta per aderire alle convenzioni. Il gruppo ha esaminato principalmente l'adattamento delle strutture necessarie per gestire il regime e l'attuazione del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) che consente di applicare il regime comune di transito, avendo appurato che le condizioni per l'invito sono soddisfatte, nonostante le circostanze difficili in cui versa l'Ucraina.

    In occasione della prossima sessione oppure per mezzo di una procedura scritta, i comitati congiunti UE-PTC intendono adottare il progetto di decisione n. 1/2022 del comitato congiunto UE-PTC in materia di semplificazione delle formalità negli scambi di merci e il progetto di decisione n. 2/2022 del comitato congiunto UE-PTC in materia di transito comune al fine di invitare l'Ucraina ad aderire alle convenzioni.

    Le decisioni dei comitati congiunti che invitano l'Ucraina ad aderire alla convenzione diventano vincolanti per le parti contraenti in conformità all'articolo 2 delle decisioni, che stabilisce che la "presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione".

    Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e all'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione relativa ad un regime comune di transito, tale tipo di decisioni è applicato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni.

    3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

    La posizione proposta è favorevole a invitare l'Ucraina ad aderire alle convenzioni.

    La comunicazione del 2001 della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio su una strategia di preparazione dei paesi candidati all'adesione alle convenzioni CE/EFTA del 1987 relative ad un regime comune di transito e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, seguita dalla comunicazione del 2010 della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio su una strategia di preparazione di taluni paesi limitrofi all'adesione alle due convenzioni e dalle conclusioni del Consiglio del 14 aprile 2011, che confermano l'impostazione adottata nelle due comunicazioni, prevedono un sostegno ad alcuni paesi nei loro sforzi per aderire alle convenzioni.

    L'adesione alle convenzioni fa parte dell'accordo di associazione UE-Ucraina nonché della strategia di preadesione dell'Ucraina all'Unione europea. In linea con le disposizioni stabilite nell'accordo di associazione UE-Ucraina, questo si tradurrà in un allineamento dell'acquis dell'UE nel settore del transito doganale.

    La finalità è agevolare gli scambi fra l'Ucraina, l'Unione europea e altri paesi di transito comune. Tali inviti dovrebbero tradursi in vantaggi sostanziali e tangibili per gli operatori e le amministrazioni doganali attraverso la semplificazione del transito e delle formalità doganali, la riduzione dei costi, l'agevolazione della circolazione delle merci e l'eventuale incremento degli scambi.

    Gli inviti dei comitati congiunti UE-PTC sono in linea con il parere della Commissione sulla domanda di adesione dell'Ucraina all'Unione europea e l'approvazione di detto parere da parte del Consiglio europeo del 23 giugno 2022, che ha concesso lo status di paese candidato all'Ucraina. Questo costituirà un segno tangibile della prospettiva europea per l'Ucraina.

    L'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina rende ancora più urgente l'adesione dell'Ucraina alle convenzioni, al fine di agevolare una circolazione efficiente delle merci attraverso le sue frontiere in quanto alcune rotte di trasporto sono interrotte e altre sono di conseguenza congestionate.

    La Commissione propone pertanto al Consiglio una posizione dell'Unione favorevole all'adesione dell'Ucraina alle convenzioni.

    Le decisioni proposte sono coerenti con le politiche unionali in materia di scambi e trasporti.

    4.Base giuridica

    4.1.Base giuridica procedurale

    4.1.1.Principi

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e all'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione relativa ad un regime comune di transito, il comitato congiunto UE-PTC, mediante decisione, invita un paese terzo ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire alle convenzioni.

    4.1.2.Applicazione al caso di specie

    Il comitato congiunto UE-PTC è un organo istituito dall'articolo 10 della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e dall'articolo 14 della convenzione relativa ad un regime comune di transito.

    Le decisioni che il comitato congiunto UE-PTC è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Tali decisioni hanno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 15 della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e dell'articolo 20 della convenzione relativa ad un regime comune di transito.

    Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale delle convenzioni.

    La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    4.2.Base giuridica sostanziale

    4.2.1.Principi

    La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

    4.2.2.Applicazione al caso di specie

    L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

    La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

    4.3.Conclusioni

    La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    2022/0218 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo agli inviti all'Ucraina ad aderire a tali convenzioni

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)La convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci 3 e la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito 4 ("le convenzioni") sono state concluse tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera il 20 maggio 1987 e sono entrate in vigore il 1º gennaio 1988.

    (2)L'Ucraina ha espresso l'intenzione di aderire alle convenzioni una volta soddisfatti i relativi requisiti di adesione.

    (3)Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, il comitato congiunto UE-PTC istituito da detta convenzione può adottare, mediante decisione, inviti ai paesi terzi ad aderire a detta convenzione.

    (4)Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione relativa ad un regime comune di transito, il comitato congiunto UE-PTC istituito da detta convenzione può adottare, mediante decisione, inviti ai paesi terzi ad aderire a detta convenzione.

    (5)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nei comitati congiunti istituiti dalle convenzioni, poiché le decisioni di invitare l'Ucraina ad aderire alle convenzioni saranno vincolanti per l'Unione.

    (6)Le convenzioni sono parte dell'acquis dell'Unione nonché della strategia di preadesione per l'Ucraina. Le convenzioni garantiranno procedure efficienti di attraversamento delle frontiere fra l'Ucraina e le parti della convenzione.

    (7)Gli inviti sono in linea con il parere della Commissione sulla domanda di adesione dell'Ucraina all'Unione europea e l'approvazione di detto parere da parte del Consiglio europeo del 23 giugno 2022, che ha concesso lo status di paese candidato all'Ucraina.

    (8)La posizione dell'Unione in sede di comitati congiunti istituiti dalle convenzioni dovrebbe pertanto essere favorevole a un invito ad aderire a tali convenzioni e fondarsi sui progetti di decisioni che rispecchiano tale posizione.

    (9)Conformemente alle convenzioni il paese terzo invitato diventa parte contraente depositando uno strumento di adesione e l'adesione ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.

    (10)Al fine di agevolare l'adesione tempestiva dell'Ucraina, è necessario adottare la presente decisione senza indugi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci con riguardo all'invito all'Ucraina ad aderire a tale convenzione si basa sul progetto di decisione di detto comitato congiunto che figura nell'allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo all'invito all'Ucraina ad aderire a tale convenzione si basa sul progetto di decisione di detto comitato congiunto che figura nell'allegato II della presente decisione.

    Articolo 3

    Dopo l'adozione le decisioni dei comitati congiunti di cui agli articoli 1 e 2 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 4

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    GU 134 del 22.5.1987, pag. 2.
    (2)    GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
    (3)    GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.
    (4)    GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
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    Bruxelles, 15.7.2022

    COM(2022) 345 final

    ALLEGATI

    della

    Proposta di Decisione del Consiglio

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo agli inviti all'Ucraina ad aderire a tali convenzioni


    ALLEGATO I

    Proposta di decisione n. 1/2022 del comitato congiunto UE-CTP istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

    del….2022

    con riguardo all'invito all'Ucraina ad aderire a tale convenzione

    IL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC,

    vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci 1 , in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    1) L'Ucraina ha espresso l'intenzione di aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ("la convenzione") in data [...].

    2) Gli scambi di merci con l'Ucraina sarebbero agevolati dalla semplificazione delle formalità negli scambi di merci fra l'Ucraina e l'Unione europea, l'Islanda, la Macedonia del Nord, la Norvegia, il Regno Unito, la Serbia, la Svizzera e la Turchia.

    3) Al fine di conseguire tale agevolazione, è opportuno invitare l'Ucraina ad aderire alla convenzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'Ucraina è invitata ad aderire alla convenzione, a norma dell'articolo 11 bis della convenzione, a decorrere dal ...

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a …, 2022.

       

    Per il comitato congiunto UE-PTC

                               Il presidente

                               Matthias PETSCHKE

    ALLEGATO II

    Proposta di decisione n. 2/2022 del comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

    del…..2022

    con riguardo all'invito all'Ucraina ad aderire a tale convenzione

    IL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC,

    vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito 2 , in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e),

    considerando quanto segue:

    1) L'Ucraina ha espresso l'intenzione di aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ("la convenzione") in data [...].

    2) La circolazione delle merci con l'Ucraina sarebbe agevolata da un regime comune di transito per le merci trasportate fra l'Ucraina e l'Unione europea, l'Islanda, la Macedonia del Nord, la Norvegia, il Regno Unito, la Serbia, la Svizzera e la Turchia.

    3) Al fine di conseguire tale agevolazione, è opportuno invitare l'Ucraina ad aderire alla convenzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'Ucraina è invitata ad aderire alla convenzione, a norma dell'articolo 15 bis della convenzione, a decorrere dal ...

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a …, 2022.

                               

    Per il comitato congiunto UE-PTC

                               Il presidente

                               Matthias PETSCHKE

    (1)    GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.
    (2)    GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
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