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Document 52021PC0568

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo sociale per il clima

COM/2021/568 final

Bruxelles, 14.7.2021

COM(2021) 568 final

2021/0206(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo sociale per il clima


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo" 1 ("il Green Deal europeo") ha avviato una nuova strategia di crescita dell'Unione europea mirata a trasformare l'Unione in una società sostenibile, più giusta e più prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Essa ribadisce l'intento della Commissione di aumentare la sua ambizione in materia di clima e di fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Gli effetti molto gravi della pandemia di COVID‑19 sulla salute e sul benessere sociale ed economico dei cittadini dell'Unione non hanno fatto altro che accrescere la necessità e il valore del Green Deal europeo.

Sulla base della strategia del Green Deal europeo e di una valutazione d'impatto globale, la comunicazione della Commissione del settembre 2020 dal titolo "Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa" 2 ("il piano per l'obiettivo climatico 2030") ha proposto di accrescere le ambizioni dell'Unione e di presentare un piano globale per portare l'obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 a una riduzione delle emissioni nette di almeno il 55 % in modo responsabile. Rendere più ambizioso l'obiettivo per il 2030 contribuisce a dare certezza ai responsabili politici e agli investitori, in modo che le decisioni prese nei prossimi anni non lascino le emissioni ferme a livelli incompatibili con l'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. L'obiettivo rafforzato dell'Unione per il 2030 è in linea con l'obiettivo dell'accordo di Parigi firmato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") ("l'accordo di Parigi") 3 di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 gradi centigradi e di proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5 gradi centigradi.

Nella riunione del dicembre 2020 il Consiglio europeo ha approvato il nuovo obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 4 . Il 25 maggio 2021 il Consiglio europeo ha ribadito tali conclusioni e ha invitato la Commissione a presentare rapidamente il suo pacchetto legislativo unitamente a un esame approfondito dell'impatto ambientale, economico e sociale a livello degli Stati membri. La neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 e la riduzione intermedia netta delle emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 sono entrambe sancite dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 ("la normativa europea sul clima").

Al fine di attuare la normativa europea sul clima e le conclusioni del Consiglio europeo, la Commissione ha riesaminato la legislazione vigente in materia di clima ed energia e propone il pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %" (Fit for 55).

Il maggior livello di ambizione dell'Unione in materia di clima comporta anche la necessità di aumentare il contributo di tutti i settori. A tal fine, lo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada proposto nell'ambito della revisione della direttiva 2003/87/CE 6 ("la direttiva ETS") dovrebbe fornire un ulteriore incentivo economico a ridurre il consumo diretto di combustibili fossili e contribuire in tal modo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. L'introduzione di un prezzo di mercato del carbonio in questi due settori, unitamente ad altre misure, dovrebbe ridurre a medio e lungo termine i costi per l'edilizia e il trasporto su strada e offrirà nuove opportunità di investimento e creazione di posti di lavoro che saranno sfruttate appieno in presenza di politiche adeguate in materia di mercato del lavoro e di competenze, come quelle sostenute a livello dell'UE dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 e dal Fondo per una transizione giusta istituito a norma del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 .

Tuttavia l'aumento del prezzo dei combustibili fossili avrà un notevole impatto sociale e distributivo che potrebbe colpire in modo sproporzionato le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti che spendono una parte consistente del loro reddito in energia e trasporti e che in alcune regioni non hanno accesso a soluzioni alternative di mobilità e trasporto a prezzi abbordabili. Tali impatti sui gruppi vulnerabili variano da uno Stato membro all'altro e l'impatto dei prezzi sarà probabilmente avvertito in misura maggiore negli Stati membri, nelle regioni e nella popolazione con un reddito medio inferiore. Come corollario dell'aumento del prezzo dei combustibili dovuto alla fissazione del prezzo del carbonio, lo scambio di quote di emissioni genera entrate che possono essere utilizzate per alleviare l'onere gravante sui gruppi vulnerabili.

Per far fronte all'impatto sociale e distributivo sui più vulnerabili, derivante dallo scambio di quote di emissioni nei due nuovi settori dell'edilizia e del trasporto su strada, è istituito un Fondo sociale per il clima ("il Fondo"). Gli adeguamenti del quadro di bilancio dell'Unione necessari per la presente proposta saranno presentati dalla Commissione nell'ambito del prossimo pacchetto sulle risorse proprie, compresa una proposta di modifica del quadro finanziario pluriennale 9 . In particolare, una parte delle entrate derivanti dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada confluirà nel bilancio dell'Unione e una percentuale di esse corrisponderà in linea di principio al nuovo Fondo. Entro la fine dell'anno la Commissione intende inoltre presentare una proposta di raccomandazione del Consiglio su come affrontare gli aspetti sociali della transizione verde auspicata.

Il Fondo mira a mitigare l'impatto sui prezzi della nuova fissazione del prezzo del carbonio e dovrebbe fornire finanziamenti agli Stati membri per sostenere le loro politiche volte ad affrontare gli impatti sociali di tale scambio di quote di emissioni sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti. Ciò dovrebbe essere conseguito in particolare mediante un sostegno temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi a ridurre a medio e lungo termine la dipendenza dai combustibili fossili attraverso una maggiore efficienza energetica dell'edilizia, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e la concessione di un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'istituzione del Fondo sociale per il clima mira ad affrontare parte delle sfide sociali e distributive della transizione verde dell'Unione ed è coerente con la politica dell'Unione in materia di azione per il clima e con gli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri nel quadro dell'accordo di Parigi. Nell'istituire il Fondo si tiene conto del maggior livello di ambizione dell'Unione in materia di clima, confermato dalle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2020 e del maggio 2021, nonché delle disposizioni della normativa europea sul clima. In particolare, il Fondo è inteso ad alleviare l'onere sociale e distributivo derivante dall'impatto sui prezzi dello scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada e a facilitare gli investimenti puliti per attenuare tale onere. Gli aspetti sociali sono affrontati anche da altre normative in materia di clima, energia e trasporti che hanno un impatto su questi settori; ad esempio le attuali disposizioni della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 10 ("direttiva Efficienza energetica") e della direttiva ETS indicano già che l'uso dei fondi e delle entrate dovrebbe tenere conto degli aspetti sociali. Il nuovo Fondo è complementare agli strumenti di bilancio esistenti che si concentrano sugli investimenti e sulle competenze in relazione alla transizione.

L'obiettivo della neutralità climatica del Green Deal europeo e della normativa europea sul clima e la duplice transizione verde e digitale sono una priorità fondamentale dell'Unione. Il pacchetto "Pronti per il 55 %", Next Generation EU e il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 contribuiranno a realizzare la duplice transizione verde e digitale perseguita dall'Europa. La combinazione di queste politiche contribuirà in modo decisivo ad affrontare la crisi economica e ad agevolare la ripresa a seguito della pandemia di COVID‑19, nonché ad accelerare il passaggio a un'economia pulita e sostenibile, collegando l'azione per il clima con la crescita economica e la coesione sociale e territoriale.

I gravi effetti della pandemia di COVID‑19 sulla salute e sul benessere sociale ed economico dei cittadini dell'Unione non hanno fatto altro che aumentare la necessità e il valore della transizione verde. Il Fondo inizierà a essere operativo negli ultimi due anni dello strumento europeo per la ripresa 11 e del dispositivo per la ripresa e la resilienza 12 , che sono le misure adottate dall'Unione per attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID‑19 e per rendere le economie e le società dell'Unione più sostenibili, resilienti e meglio preparate alle sfide e alle opportunità della transizione verde e digitale. L'attuazione del Fondo, che dovrebbe continuare fino al 2032, sarà coerente con tali misure precedenti. Analogamente, il Fondo per una transizione giusta è finanziato dal quadro finanziario pluriennale e terminerà nel 2027. Pertanto il Fondo dovrebbe continuare a operare per cinque ulteriori anni.

Governance e inquadramento degli interventi

Il Green Deal europeo ha riconosciuto che la necessità di garantire una transizione socialmente giusta deve trovare riscontro anche nelle politiche a livello dell'Unione e dei singoli Stati. Ciò significa ad esempio favorire gli investimenti volti a offrire soluzioni economicamente accessibili, quali trasporti pubblici migliori, a coloro che risentono maggiormente delle politiche di fissazione del prezzo del carbonio e sono meno in grado di farvi fronte, nonché le misure intese ad attenuare e contrastare la povertà energetica e a promuovere la riqualificazione professionale. Questo è in linea con i principi 1 e 20 del pilastro europeo dei diritti sociali volti ad agevolare le transizioni nel mercato del lavoro nel contesto della duplice transizione e della ripresa dall'impatto socioeconomico della pandemia di COVID‑19 e a garantire l'accesso a servizi essenziali quali l'energia e la mobilità per tutti.

Nell'ambito del quadro di governance del clima, gli Stati membri sono tenuti ad aggiornare nel 2023 i rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima ("PNEC") a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ("regolamento Governance"). I PNEC decennali delineano il modo in cui gli Stati membri dell'UE intendono affrontare le questioni dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e contemplano già la povertà energetica nell'ambito della legislazione vigente. La Commissione monitora e riferisce sui progressi compiuti nell'ambito della relazione sull'Unione dell'energia. Il Fondo e i piani sociali per il clima saranno collegati alle riforme previste e agli impegni assunti dai PNEC e concepiti su tale base. Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi aggiuntivi, i tempi per la presentazione e l'adozione dei piani sociali per il clima sono allineati al processo già esistente dei PNEC.

L'attuazione del Fondo attraverso i piani sociali per il clima degli Stati membri sarà inoltre coerente con la politica e le misure sostenute da vari altri strumenti dell'UE che promuovono una transizione socialmente giusta. Tra questi figurano il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali 14 , che mira a una transizione verde socialmente equa e giusta per tutti gli europei, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), i piani per una transizione giusta a norma del regolamento (UE) 2021/1056, le strategie a lungo termine degli Stati membri per la ristrutturazione edilizia a norma della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 e l'Osservatorio della povertà energetica, che sostiene gli sforzi degli Stati membri volti ad alleviare e monitorare la povertà energetica e le relative combinazioni di politiche, in linea con la raccomandazione della Commissione sulla povertà energetica 16 .

Il Fondo sociale per il clima contribuirà inoltre all'attuazione del "Piano d'azione dell'UE: Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" 17 , che mira a massimizzare le sinergie tra la decarbonizzazione e l'obiettivo "inquinamento zero". A tal fine, le misure e gli investimenti saranno orientati anche ad azioni (ad esempio in materia di riscaldamento e caldaie) che possono al tempo stesso contribuire a ridurre l'inquinamento atmosferico, dal momento che la lotta contro l'inquinamento è anche una lotta per l'equità e l'uguaglianza. Le ripercussioni più nocive dell'inquinamento sulla salute umana ricadono tipicamente sui gruppi più vulnerabili.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Le basi giuridiche della presente proposta di regolamento che istituisce un Fondo sociale per il clima sono l'articolo 91, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 194, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

Il Fondo è istituito per affrontare le sfide sociali e distributive derivanti dalla transizione verde necessaria per combattere i cambiamenti climatici e per incentivare le misure volte ad attenuare le conseguenze sociali dello scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada.

A norma dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, l'Unione contribuisce a perseguire, tra l'altro, la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Anche le misure volte a garantire un trasporto sostenibile sono adottate nel quadro di tali disposizioni.

Il Fondo affronta in particolare le sfide della povertà energetica per le famiglie vulnerabili e le microimprese vulnerabili. Esso dovrebbe sostenere misure volte a promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, come indicato all'articolo 194, paragrafo 1, lettera c), TFUE.

Il Fondo deve inoltre affrontare la situazione degli utenti vulnerabili dei trasporti sostenendo misure volte ad agevolare l'accesso di tali utenti a soluzioni di mobilità e trasporto a zero e a basse emissioni, compreso il trasporto pubblico, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della politica comune dei trasporti di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettera d), TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) 

Il Fondo è istituito per integrare lo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada che si applicherà in tutta l'Unione. L'applicazione di un prezzo uniforme per le emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada avrà un impatto disomogeneo nei vari Stati membri e nelle diverse regioni. Il Fondo fornisce sostegno agli Stati membri affinché possano finanziare un insieme coerente di misure, tra cui un sostegno diretto temporaneo al reddito, e investimenti ritenuti necessari per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione, in particolare per garantire riscaldamento, raffrescamento e mobilità accessibili e sostenibili. Il sostegno dovrebbe rispecchiare la diversità della situazione degli Stati membri e delle loro regioni, tenendo conto delle mappe regionali della povertà energetica e delle mappe delle zone isolate e rurali con collegamenti stradali o ferroviari precari. Tali misure e investimenti, compreso il sostegno diretto temporaneo al reddito, vanno a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e particolarmente colpiti dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada, poiché si prevede che le entità regolamentate trasferiranno i costi ai consumatori finali.

I finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione si concentrano su attività i cui obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri ("criterio di necessità") e in relazione alle quali l'intervento dell'Unione presenta un valore aggiunto rispetto agli interventi dei soli Stati membri. Nel caso di specie la metodologia di assegnazione tiene conto delle esigenze specifiche dei diversi Stati membri. La creazione di un programma dell'Unione garantisce inoltre che tutti gli Stati membri possano adottare misure a integrazione dell'azione per il clima a livello dell'Unione. Saranno gli Stati membri a progettare e selezionare le misure e gli investimenti, in quanto si trovano nella posizione migliore per elaborare misure che rispecchino le specificità nazionali.

Gli Stati membri dovrebbero proporre una serie completa di misure e investimenti che dovranno essere finanziati attraverso il Fondo sotto forma di piani sociali per il clima da presentare insieme all'aggiornamento dei rispettivi PNEC conformemente al regolamento Governance.

L'azione a livello dell'Unione è necessaria per realizzare una transizione verde rapida e solida, in cui nessuno sia lasciato indietro. Occorre pertanto un'azione a livello dell'Unione per coordinare una risposta adeguata alle sfide sociali poste dallo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada ("test di efficacia"). Tale obiettivo non può essere raggiunto in misura sufficiente dall'azione dei soli Stati membri, mentre l'intervento dell'Unione può apportare un valore aggiunto istituendo uno strumento volto a sostenere finanziariamente gli Stati membri nella progettazione e nell'attuazione delle misure e degli investimenti necessari.

Proporzionalità

La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello dell'Unione e non va oltre a quanto è necessario a tale scopo.

Scelta dell'atto giuridico

Gli obiettivi descritti nelle sezioni precedenti non possono essere raggiunti attraverso un'armonizzazione delle legislazioni o un'azione volontaria degli Stati membri. Soltanto un regolamento può consentirne il conseguimento. Un regolamento applicabile a tutti gli Stati membri è inoltre lo strumento giuridico più appropriato per organizzare la messa a disposizione di sostegno finanziario al fine di garantire la parità di trattamento degli Stati membri.

La maggior parte delle entrate derivanti dal nuovo di scambio di quote di emissioni confluirà nei bilanci nazionali degli Stati membri e dovrebbe essere utilizzata per scopi legati al clima, anche per affrontare gli impatti sociali del nuovo scambio di quote di emissioni. Gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare tali entrate e a destinare ulteriori finanziamenti disponibili da altri programmi dell'Unione a misure a sostegno di una decarbonizzazione socialmente equa dei settori. Un nuovo fondo a gestione diretta nel bilancio dell'Unione integra tali misure in modo da affrontare specificamente le sfide sociali dello scambio di quote di emissioni nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada, alle quali è direttamente collegato, attraverso un approccio integrato orientato ai risultati, basato su un piano concordato con traguardi e obiettivi intermedi e risultati tangibili chiari. Il criterio di ripartizione del Fondo tiene conto dell'impatto disomogeneo previsto tra gli Stati membri e al loro interno.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La presente proposta non è stata oggetto di una valutazione ex post o di un vaglio di adeguatezza, in quanto l'attuazione del maggior livello di ambizione dell'Unione in materia di clima non è ancora iniziata.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha invitato gli Stati membri, i rappresentanti del settore privato, le organizzazioni non governative, le istituzioni accademiche e di ricerca, i sindacati e i cittadini a fornire un riscontro e un parere sul possibile scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada, comprese le sue conseguenze sociali.

La Commissione ha organizzato un primo ciclo di consultazioni pubbliche prima di adottare la comunicazione sul piano per l'obiettivo climatico 2030 che proponeva di accrescere le ambizioni dell'Unione e di presentare un piano globale per portare l'obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 a una riduzione delle emissioni nette di almeno il 55 % in modo responsabile.

Per ciascuna delle proposte del pacchetto "Pronti per il 55 %" la Commissione ha organizzato un secondo ciclo di consultazioni pubbliche online. Per quanto riguarda la revisione della direttiva ETS, compreso lo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada, sono pervenute quasi 500 risposte 18 . In precedenza la Commissione aveva chiesto un riscontro su una valutazione d'impatto iniziale 19 della revisione della direttiva ETS, comprese le considerazioni iniziali e le opzioni strategiche concernenti la possibile istituzione dello scambio di quote di emissioni.

Per quanto riguarda i settori dell'edilizia e del trasporto su strada, diversi portatori di interessi, comprese le parti sociali sia dal lato dei datori di lavoro che dei lavoratori, sono generalmente scettici riguardo all'estensione dello scambio di quote di emissioni a tali settori. Tra le opzioni proposte, l'opzione strategica preferita da un'ampia gamma di portatori di interessi è quella che prevede di iniziare con un sistema autonomo separato per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada, come previsto nella proposta di revisione del sistema ETS. Vari portatori di interessi hanno inoltre fatto riferimento agli impatti sociali di un aumento del prezzo dei combustibili per riscaldamento e autotrazione sulle famiglie più vulnerabili. In particolare, è stato sottolineato che le famiglie a basso reddito possono aver bisogno di sostegno per effettuare gli investimenti necessari nell'efficienza energetica e nella mobilità e nei trasporti a zero e a basse emissioni.

Assunzione e uso di perizie

La presente proposta si basa sui dati raccolti nella valutazione d'impatto che accompagna il piano per l'obiettivo climatico 2030 20 , nella valutazione d'impatto alla base della revisione della direttiva ETS 21 e nell'analisi condotta a sostegno della strategia a lungo termine della Commissione 22 e sui dati pertinenti raccolti nell'ambito di altre iniziative concomitanti del Green Deal europeo, nonché in studi precedenti relativi all'edilizia e al trasporto su strada.

Valutazione d'impatto

I problemi affrontati dal Fondo proposto e i possibili orientamenti per la soluzione sono analizzati in due valutazioni d'impatto consecutive, per cui non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto specifica.

La valutazione d'impatto alla base del piano per l'obiettivo climatico 2030 ha rilevato che portando al 55 % l'obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2030 si aumenta la quota di spesa delle famiglie legata all'energia di circa 0,7-0,8 punti percentuali. Le variazioni dei prezzi al consumo influiscono sulle famiglie in modi contrastanti che dipendono dalla struttura della spesa, dal livello e dalle fonti di reddito, dalla ricchezza e dalla composizione stessa delle famiglie.

Le variazioni stimate dei prezzi relativi generate da un'ambizione rafforzata in materia di clima inciderebbero sui percettori di reddito più basso in misura notevolmente maggiore rispetto ai percettori di reddito più elevato. Tuttavia questi risultati non includono la ridistribuzione dei proventi delle aste. Ad esempio, l'introduzione di una ridistribuzione forfettaria dei proventi delle aste in base alle dimensioni delle famiglie per ciascuno Stato membro potrebbe generare un impatto positivo in termini di benessere sul decile di spesa inferiore della popolazione dell'Unione nel suo complesso e ridurre drasticamente l'impatto negativo su tutte le altre classi di spesa. La valutazione d'impatto ha inoltre concluso che un meccanismo di ridistribuzione sotto forma di politica effettiva potrebbe rispondere in modo significativamente più mirato alle esigenze dei decili di reddito/spesa inferiori. Ciò consentirebbe un grado più elevato di compensazione e sostegno alle famiglie che ne hanno bisogno per ogni dato livello di entrate generate dalla fissazione del prezzo del carbonio.

Tale analisi è perfezionata dalla valutazione d'impatto che accompagna la proposta di modifica della direttiva ETS nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %" e che verte specificamente sull'introduzione dello scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada e ne analizza l'impatto sociale, soprattutto sulle famiglie vulnerabili e a più basso reddito. In particolare, suddivide la spesa energetica delle famiglie in costi dei combustibili e costi del capitale per gli investimenti, nonché in base ai principali gruppi di reddito delle famiglie e gruppi di reddito degli Stati membri.

Nel 2030 l'incidenza della spesa per investimenti nell'edilizia abitativa sul reddito delle famiglie nell'Unione dovrebbe aumentare di 0,4-0,7 punti percentuali rispetto allo scenario di base, in conseguenza del pacchetto "Pronti per il 55 %". In un contesto di politiche più orientate al prezzo del carbonio, la spesa per investimenti aumenta meno che in una combinazione più equilibrata di politiche. In una combinazione di politiche efficaci sotto il profilo dei costi gli aumenti della spesa per investimenti per le famiglie a più basso reddito sarebbero più che doppi che per la famiglia media in tutti i gruppi di reddito degli Stati membri. Gli aumenti sono ben al di sopra della media dell'Unione negli Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 60 % della media dell'Unione. Ciò dimostra l'importanza dell'accesso ai finanziamenti per la ristrutturazione del parco immobiliare e per l'acquisto di attrezzature efficienti sotto il profilo energetico, in particolare negli Stati membri a più basso reddito.

La valutazione d'impatto per la revisione della direttiva ETS ha rilevato che lo scambio di quote di emissioni per l'edilizia non inciderà in egual misura sulle famiglie, ma avrà probabilmente un impatto regressivo sul reddito disponibile, in quanto le famiglie a basso reddito tendono a spendere una quota maggiore del reddito per il riscaldamento. Inoltre l'introduzione di un prezzo armonizzato del carbonio avrà un impatto molto diverso sui prezzi al consumo negli Stati membri a seconda dell'attuale livello delle imposte sui combustibili in questione, in quanto i prezzi dei combustibili fossili al lordo delle imposte sono comparabili in tutti gli Stati membri. Tuttavia la spesa complessiva per i combustibili in percentuale del reddito rimane in media pressoché stabile. Ciò significa che, nonostante gli aumenti dei prezzi, vi possono essere risparmi sulla spesa per i combustibili, a condizione che siano realizzati investimenti efficaci sotto il profilo dei costi. Se tali investimenti saranno realizzati, le famiglie a più basso reddito si troveranno mediamente in una posizione migliore rispetto alla famiglia media. Per il gruppo di Stati membri a basso reddito la quota della spesa per i combustibili rispetto alla spesa al consumo delle famiglie aumenta in tutti i gruppi di reddito e con maggiore incidenza nelle famiglie a basso reddito. Se si intraprenderanno i necessari investimenti nell'efficienza energetica, nella riqualificazione e nelle energie rinnovabili, la sfida dell'aumento dei prezzi dei combustibili resterà limitata e si concentrerà sulle famiglie a più basso reddito negli Stati membri a basso reddito.

Per quanto riguarda il trasporto su strada, la strategia per una mobilità sostenibile e intelligente e la valutazione d'impatto che accompagna il piano per l'obiettivo climatico 2030 hanno riconosciuto l'importanza centrale degli investimenti volti a stimolare la domanda di veicoli a zero e a basse emissioni e ad accelerare la diffusione di infrastrutture di ricarica e rifornimento per tali veicoli, che svolgeranno un ruolo fondamentale nel conseguimento dell'obiettivo di decarbonizzare in modo significativo il trasporto su strada entro il 2030.

La valutazione d'impatto che accompagna la proposta di revisione della direttiva ETS rileva che lo scambio di quote di emissioni per il trasporto su strada ha un impatto eterogeneo sulle famiglie. In genere la quota di spesa per i trasporti è più elevata nelle fasce medio-basse e medie delle classi di reddito delle famiglie (perché le famiglie a più basso reddito non hanno accesso a un veicolo privato).

Tuttavia la valutazione d'impatto conclude anche che, sebbene la fissazione del prezzo del carbonio accresca i costi dell'energia per i consumatori, al tempo stesso genera entrate che possono essere utilizzate per reinvestire, per stimolare l'azione per il clima e per affrontare gli impatti sociali o distributivi della fissazione del prezzo del carbonio. I proventi della vendita all'asta di quote nell'ambito dello scambio di quote di emissioni possono essere utilizzati attraverso diversi meccanismi ridistributivi per compensare i consumatori, per sostenere gli investimenti nell'efficienza energetica o nelle energie rinnovabili o per altre opzioni.

Efficienza normativa e semplificazione

La normativa in materia di sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS) ha sempre privilegiato gli approcci volti a ridurre al minimo gli oneri normativi sia per gli operatori economici che per le amministrazioni.

In linea con l'impegno della Commissione a legiferare meglio, la presente proposta è stata elaborata tenendo conto dei contributi dei portatori di interessi (cfr. anche la sezione sull'assunzione e l'uso di perizie).

I piani sociali per il clima devono essere presentati insieme all'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima ("PNEC") esistenti al fine di ridurre al minimo gli ulteriori oneri amministrativi. I PNEC contengono già una panoramica dettagliata delle questioni alla base della povertà energetica affrontate dal Fondo. Analogamente, la ristrutturazione edilizia, i trasporti sostenibili e i progetti relativi alla decarbonizzazione del trasporto su strada sono già stati ampiamente affrontati nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza.

L'onere amministrativo supplementare richiesto ricadrebbe perlopiù sulle amministrazioni, mentre a beneficiarne sarebbero in ultima analisi le famiglie, le microimprese e gli utenti dei trasporti. Le opportunità legate alla generazione di entrate e alla creazione di posti di lavoro andrebbero a vantaggio delle imprese locali, spesso piccole e medie.

Diritti fondamentali

La proposta ha un effetto positivo sulla tutela e sullo sviluppo dei diritti fondamentali dell'Unione nonché sui principi di inclusione e non discriminazione, in quanto parte dal presupposto che gli Stati membri richiedano e ricevano sostegno in settori correlati che possono essere finanziati dal Fondo.

Le donne sono particolarmente colpite dalle misure di fissazione del prezzo del carbonio, poiché rappresentano l'85 % delle famiglie monoparentali. Le famiglie monoparentali presentano un rischio particolarmente elevato di povertà infantile. L'uguaglianza di genere e le pari opportunità per tutti, così come l'integrazione di tali obiettivi, devono essere tenute in considerazione e promosse durante l'intera attuazione del Fondo. Inoltre 87 milioni di europei con qualche tipo di disabilità vivono in nuclei familiari e sono esposti a un rischio significativo di povertà ed esclusione sociale (il 28,5 % rispetto al 18,6 % delle persone senza disabilità nell'Unione nel 2019).

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La dotazione finanziaria totale del Fondo per il periodo 2025-2032 ammonta a 72,2 miliardi di EUR a prezzi correnti. La Commissione proporrà a breve una modifica mirata del regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 per tener conto di una spesa supplementare dell'Unione pari a 23,7 miliardi di EUR per il periodo 2025‑2027. La spesa dovrebbe essere anticipata allo scopo di precedere e accompagnare un'agevole introduzione del nuovo ETS. L'importo di 48,5 miliardi di EUR per il periodo 2028-2032 è soggetto alla disponibilità di fondi entro i massimali annui del quadro finanziario pluriennale applicabile di cui all'articolo 312 TFUE, per il quale la Commissione presenterà una proposta entro il 1° luglio 2025 23 .

La dotazione finanziaria del Fondo dovrebbe corrispondere, in linea di principio, al 25 % delle entrate previste dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva ETS, dato il suo legame diretto con il nuovo ETS. La proposta di modifica della decisione sulle risorse proprie stabilirà in che modo gli Stati membri debbano mettere le entrate necessarie a disposizione del bilancio dell'Unione come risorse proprie.

Per il periodo 2025-2032 il Fondo sarà quindi finanziato dalle risorse proprie del bilancio dell'Unione, comprese, a partire dal 2026, le entrate derivanti dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada, come previsto nella modifica della decisione sulle risorse proprie che la Commissione presenterà a breve. Il Fondo dovrebbe applicarsi un anno prima dell'introduzione del prezzo del carbonio nell'ambito del nuovo ETS.

La ripartizione annuale degli impegni di bilancio è calibrata in linea con l'obiettivo del Fondo. Il risultato è un profilo concentrato nella fase iniziale, in linea con gli obiettivi del Fondo di alleviare gli effetti dell'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva ETS sulle famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti. Al fine di anticipare gli effetti dell'estensione, alcune forme di sostegno saranno rese disponibili già nel 2025.

Gli impegni di bilancio sono ripartiti in rate annuali suddivise su due periodi pluriennali 2025‑2027 e 2028-2032, corrispondenti al QFP attuale e a quello successivo e in linea con un calendario indicativo per l'attuazione dei pertinenti traguardi e obiettivi intermedi inclusi nella decisione della Commissione che approva i piani sociali per il clima degli Stati membri.

I pagamenti delle dotazioni finanziarie allo Stato membro sono effettuati dopo il completamento dei pertinenti traguardi e obiettivi intermedi concordati, indicati nel piano sociale per il clima approvato dello Stato membro, e subordinatamente ai finanziamenti disponibili. I pagamenti saranno effettuati sulla base della decisione che autorizza l'erogazione della dotazione finanziaria.

Per facilitare l'attuazione tempestiva delle misure e degli investimenti sovvenzionati, la pianificazione dei traguardi e obiettivi intermedi dovrebbe seguire da vicino il calendario degli impegni di bilancio annuali, sostenendo una rapida velocità di assorbimento per il Fondo. I pagamenti finali saranno effettuati nel 2032 in linea con il termine ultimo per il completamento di tutti i traguardi e obiettivi intermedi.

La dotazione finanziaria massima del Fondo per ciascuno Stato membro è calcolata secondo la formula di cui all'allegato I del regolamento. La percentuale e l'importo che ne derivano in relazione a ciascuno Stato membro nella dotazione finanziaria del Fondo figurano nell'allegato II. Ciascuno Stato membro può presentare una richiesta fino alla sua dotazione finanziaria massima per l'attuazione del rispettivo piano.

La dotazione finanziaria massima per Stato membro deve tenere conto dell'importo lordo delle spese di sostegno amministrativo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento. I relativi importi saranno detratti dalle singole dotazioni finanziarie su base proporzionale.

Gli Stati membri dovrebbero finanziare almeno il 50 % dei costi totali dei piani sociali per il clima. A tal fine, essi devono utilizzare parte delle entrate previste derivanti dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva ETS, fatto salvo l'avvio del Fondo nel 2025.

Ulteriori informazioni riguardanti l'incidenza sul bilancio e le risorse umane e amministrative necessarie figurano nella scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Al fine di monitorare i risultati dell'attuazione del Fondo, sarà istituito un sistema per la richiesta e l'esecuzione di pagamenti da parte del Fondo.

Gli Stati membri dovrebbero elaborare i loro piani sociali per il clima in modo da stabilire le misure e gli investimenti da finanziare, i costi previsti nonché i traguardi e obiettivi intermedi per realizzarli. La Commissione deve valutare tali piani e può approvarli solo dopo una valutazione positiva basata sulla loro pertinenza, efficacia, efficienza e coerenza. L'erogazione della dotazione finanziaria seguirà il completamento dei traguardi e obiettivi intermedi concordati con lo Stato membro interessato e resi vincolanti da una decisione di esecuzione della Commissione. I tempi di presentazione e i cicli di comunicazione dei progressi sono in linea con gli aggiornamenti dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma del regolamento Governance.

A tal fine, una o due volte all'anno gli Stati membri possono richiedere un pagamento nell'ambito del Fondo che dovrebbe essere accompagnato dalle prove del conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi pertinenti. Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure e degli investimenti nell'ambito dei loro piani sociali per il clima all'interno della relazione biennale sui progressi nell'attuazione dei rispettivi PNEC a norma del regolamento Governance.

Al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza del Fondo saranno effettuate una valutazione e una valutazione ex post. All'occorrenza, la Commissione affiancherà alla valutazione una proposta di revisione del regolamento.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

È istituito un Fondo sociale per il clima per il periodo 2025-2032 al fine di far fronte all'impatto sociale derivante dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada (articolo 1). Le risorse del Fondo dovrebbero essere erogate agli Stati membri per fornire un sostegno temporaneo al reddito e sostenere le misure e gli investimenti intesi a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili attraverso una maggiore efficienza energetica dell'edilizia, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e la concessione di un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni a beneficio delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti.

Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare il proprio piano sociale per il clima (articolo 3). Il piano deve essere presentato insieme all'aggiornamento del PNEC secondo la procedura e il calendario contemplati dal regolamento Governance, la cui presentazione ufficiale è prevista entro la fine di giugno 2024. Il regolamento stabilisce il contenuto dei piani sociali per il clima (articolo 4) ed elenca le azioni ammissibili (articolo 6) e non ammissibili (articolo 7). Il Fondo dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente le norme e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 (articolo 5).

La dotazione finanziaria del Fondo è di 23,7 miliardi di EUR per il periodo 2025-2027 e di 48,5 miliardi di EUR per il periodo 2028-2032 (articolo 9), il che corrisponde in linea di principio al 25 % dei proventi attesi dalla vendita all'asta di quote nell'ambito dello scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada. La ripartizione delle risorse nel Fondo sarà effettuata conformemente all'articolo 13 e agli allegati I e II. Gli Stati membri dovrebbero contribuire almeno nella misura del 50 % dei costi totali stimati del piano. A tal fine essi dovrebbero utilizzare, tra l'altro, i proventi della vendita all'asta delle loro quote nell'ambito dello scambio di quote di emissioni per i due nuovi settori (articolo 14).

La Commissione deve valutare la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza dei piani degli Stati membri (articolo 15). In caso di valutazione positiva la Commissione deve adottare una decisione di esecuzione (articolo 16). In caso contrario può respingere il piano sociale per il clima, nel qual caso lo Stato membro interessato può presentare un aggiornamento del piano.

Durante la fase di attuazione gli Stati membri possono chiedere una modifica motivata del loro piano sociale per il clima se i traguardi e obiettivi intermedi non sono più realizzabili, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive (articolo 17). Gli Stati membri dovrebbero valutare l'adeguatezza dei loro piani sociali per il clima alla luce degli effetti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada.

Sulla base di una valutazione positiva del piano sociale per il clima, la Commissione concluderà un accordo con lo Stato membro interessato (articolo 18) al fine di stabilire un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 ("il regolamento finanziario").

I pagamenti delle dotazioni finanziarie agli Stati membri nell'ambito del Fondo sono effettuati dopo il completamento dei pertinenti traguardi e obiettivi intermedi concordati indicati nei piani sociali per il clima. Sono definite regole concrete concernenti il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi riguardanti le dotazioni finanziare (articolo 19).

Il regolamento contiene le disposizioni necessarie per salvaguardare il collegamento del Fondo alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione (articolo 20).

Sono incluse disposizioni concrete per garantire un solido sistema di coordinamento, comunicazione e monitoraggio (articoli 21, 22 e 23). La Commissione deve definire, mediante atti delegati, gli indicatori comuni per riferire sui progressi compiuti e per il monitoraggio e la valutazione.

Al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza degli strumenti saranno effettuate una valutazione e una valutazione ex post. Sarà effettuata una valutazione dell'entità della dotazione finanziaria del Fondo in considerazione dei proventi delle aste ottenuti dalla vendita all'asta di quote nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada ai sensi della direttiva ETS. All'occorrenza, la Commissione affiancherà alla valutazione una proposta di revisione del regolamento (articolo 24).

Per garantire che il Fondo sia utilizzato solo se il sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada è effettivamente attuato, il regolamento si applicherà a decorrere dalla data in cui gli Stati membri devono recepire la direttiva ETS per l'edilizia e il trasporto su strada (articolo 26). Inoltre gli Stati membri potranno richiedere un pagamento nell'ambito del Fondo non prima dell'anno precedente l'anno di inizio delle aste previste dal nuovo scambio di quote di emissioni (articolo 18, paragrafo 1).



2021/0206 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo sociale per il clima

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 194, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 26 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 27 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'Unione e gli Stati membri sono parti dell'accordo di Parigi firmato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) ("accordo di Parigi") 28 ed entrato in vigore nel novembre 2016. In virtù dell'accordo l'Unione e gli Stati membri sono tenuti a limitare l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

(2)Nella comunicazione sul Green Deal europeo 29 la Commissione illustra una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società sostenibile, più giusta e più prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. La Commissione propone inoltre di proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e di proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Infine, secondo la Commissione questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno.

(3)Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 sancisce per legge l'obiettivo intermedio di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Tale regolamento stabilisce l'impegno vincolante dell'Unione di ridurre le emissioni. Entro il 2030 l'Unione dovrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra, al netto degli assorbimenti di tali emissioni, di almeno il 55 % rispetto al livello del 1990. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire a conseguire tale obiettivo intermedio.

(4)L'11 dicembre 2020 il Consiglio europeo ha approvato tale obiettivo intermedio, sottolineando nel contempo l'importanza di considerazioni di equità e solidarietà volte a non lasciare indietro nessuno. Il 25 maggio 2021 il Consiglio europeo ha ribadito tali conclusioni e ha invitato la Commissione a presentare rapidamente il suo pacchetto legislativo unitamente a un esame approfondito dell'impatto ambientale, economico e sociale a livello degli Stati membri.

(5)Il principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali afferma che "ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l'acqua, i servizi igienico-sanitari, l'energia, i trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali. Per le persone in stato di bisogno è disponibile un sostegno per l'accesso a tali servizi".

(6)Con la dichiarazione di Porto dell'8 maggio 2021 il Consiglio europeo ha ribadito l'impegno ad adoperarsi per un'Europa sociale e la determinazione a continuare ad approfondire l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali a livello dell'UE e nazionale, tenendo debitamente conto delle rispettive competenze e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

(7)Al fine di concretare gli impegni presi sulla neutralità climatica, la legislazione dell'Unione su clima ed energia è stata riesaminata e modificata per accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(8)Le modifiche hanno un impatto economico e sociale che varia secondo i diversi settori dell'economia, i cittadini e gli Stati membri. In particolare l'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 31 dovrebbe imprimere un ulteriore impulso economico a investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili e quindi accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Combinata ad altre misure, l'inclusione dovrebbe ridurre i costi per l'edilizia e il trasporto su strada a medio e lungo termine e offrire nuove opportunità di creazione di posti di lavoro e di investimenti.

(9)Per finanziare tali investimenti servono risorse. Inoltre, prima che gli investimenti siano posti in essere, è probabile che aumentino i costi rispettivamente del riscaldamento, del raffrescamento e della cottura degli alimenti nell'edilizia a carico delle famiglie, e del trasporto su strada a carico degli utenti dei trasporti, in quanto i fornitori dei combustibili soggetti agli obblighi previsti dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada ripercuoteranno i costi del carbonio sui consumatori.

(10)L'aumento del prezzo dei combustibili fossili può colpire in modo sproporzionato le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti che spendono una parte consistente del loro reddito in energia e trasporti e che in alcune regioni non hanno accesso a soluzioni alternative di mobilità e trasporto a prezzi abbordabili e che potrebbero non avere la capacità finanziaria di investire nella riduzione del consumo di combustibili fossili.

(11)Una parte dei proventi generati dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE dovrebbe quindi essere usata per far fronte all'impatto sociale derivante da tale inclusione, ai fini di una transizione giusta e inclusiva che non lascia indietro nessuno.

(12)Questo aspetto si fa vieppiù pressante alla luce dei livelli attuali di povertà energetica. Per povertà energetica s'intende la situazione delle famiglie che non riescono ad accedere ai servizi energetici essenziali come il raffrescamento, quando le temperature aumentano, e il riscaldamento. Nel 2018 circa 34 milioni di europei hanno dichiarato di non riuscire a riscaldarsi adeguatamente in casa e in un'indagine condotta nel 2019 a livello dell'UE 32 il 6,9 % della popolazione ha dichiarato di non potersi permettere di riscaldare sufficientemente la propria casa. Secondo le stime dell'Osservatorio sulla povertà energetica, oltre 50 milioni di famiglie nell'Unione europea si trovano in condizioni di povertà energetica. La povertà energetica rappresenta pertanto una sfida grave per l'Unione. Le tariffe sociali o il sostegno diretto al reddito possono fornire un sollievo immediato alle famiglie in condizioni di povertà energetica, ma di fatto soltanto misure strutturali mirate, in particolare le ristrutturazioni energetiche, possono fornire soluzioni durature.

(13)È pertanto opportuno istituire un Fondo sociale per il clima ("il Fondo") che sostenga gli Stati membri nelle politiche intese a mitigare l'impatto sociale dello scambio di quote di emissioni nell'edilizia e nel trasporto su strada sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti. Si dovrebbe intervenire segnatamente mediante un sostegno temporaneo al reddito e misure e investimenti volti a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili grazie alla maggiore efficienza energetica dell'edilizia, con la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e grazie a un migliore accesso delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

(14)A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano sociale per il clima ("il piano"). I piani dovrebbero perseguire due obiettivi. In primo luogo dovrebbero fornire alle famiglie vulnerabili, alle microimprese e agli utenti vulnerabili dei trasporti le risorse necessarie per finanziare e realizzare investimenti nell'efficienza energetica, nella decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, nei veicoli e nella mobilità a zero e a basse emissioni. In secondo luogo i piani dovrebbero attenuare l'impatto dell'aumento del costo dei combustibili fossili sui più vulnerabili, in modo da evitare la povertà energetica e la povertà dei trasporti nel periodo di transizione fino all'attuazione di tali investimenti. I piani dovrebbero contenere una componente di investimento che promuova la soluzione a lungo termine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e potrebbero prevedere altre misure, tra cui un sostegno diretto temporaneo al reddito per attenuare gli effetti negativi sul reddito a breve termine.

(15)Gli Stati membri, di concerto con le autorità regionali, sono nella posizione migliore per elaborare e attuare piani attagliati alla situazione locale, regionale e nazionale, ad esempio nelle rispettive politiche vigenti nei settori pertinenti e l'uso programmato di altri fondi UE pertinenti. In tal modo, l'ampia varietà delle situazioni, la conoscenza specifica delle amministrazioni locali e regionali, la ricerca e l'innovazione, le relazioni industriali e le strutture di dialogo sociale, nonché le tradizioni nazionali, possono essere meglio rispettate e contribuire all'efficacia e all'efficienza del sostegno globale ai soggetti vulnerabili.

(16)Far sì che le misure e gli investimenti siano destinati in particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità, alle microimprese vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti è fondamentale per una transizione giusta verso la neutralità climatica. Le misure di sostegno alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero aiutare gli Stati membri a far fronte all'impatto sociale derivante dallo scambio di quote di emissioni nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada.

(17)In attesa dell'impatto dei suddetti investimenti sulla riduzione dei costi e delle emissioni, un sostegno diretto al reddito destinato specificamente ai più vulnerabili contribuirebbe a rendere giusta la transizione. Il sostegno dovrebbe essere inteso come misura temporanea che accompagna la decarbonizzazione dei settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti. Non sarebbe permanente in quanto non affronta le cause profonde della povertà energetica e della povertà dei trasporti. Il sostegno dovrebbe riguardare unicamente l'impatto diretto dell'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, e non i costi di energia elettrica o di riscaldamento connessi all'inclusione della produzione di energia elettrica e termica nell'ambito di applicazione di detta direttiva. L'ammissibilità del sostegno diretto al reddito dovrebbe essere limitata nel tempo.

(18)In considerazione dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'accordo di Parigi e dell'impegno a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli interventi previsti dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo intermedio secondo cui il 30 % di tutte le spese nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dovrebbe essere destinato all'integrazione degli obiettivi in materia di clima e dovrebbe contribuire a destinare il 10 % della spesa annuale agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità. A tal fine, per marcare le spese del Fondo si dovrebbe ricorrere alla metodologia riportata nell'allegato II del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 . Il Fondo dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e si conformino al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 . Solo quelle misure e investimenti dovrebbero rientrare nei piani. Le misure di sostegno diretto al reddito, nella misura in cui il loro impatto prevedibile sugli obiettivi ambientali è di solito trascurabile, dovrebbero essere considerate conformi al principio "non arrecare un danno significativo". La Commissione intende trasmettere orientamenti tecnici agli Stati membri con largo anticipo sulla preparazione dei piani. Gli orientamenti illustreranno in che modo misure e investimenti si devono conformare al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. La Commissione intende presentare nel corso del 2021 una proposta di raccomandazione del Consiglio su come affrontare gli aspetti sociali della transizione verde.

(19)Le donne sono particolarmente colpite dalla fissazione del prezzo del carbonio, in quanto rappresentano l'85 % delle famiglie monoparentali. Le famiglie monoparentali presentano un rischio particolarmente elevato di povertà infantile. È opportuno che l'uguaglianza di genere e le pari opportunità per tutti e l'integrazione di tali obiettivi, nonché le questioni relative all'accessibilità per le persone con disabilità, siano tenute in considerazione e promosse durante l'intera preparazione e attuazione dei piani per garantire che nessuno sia lasciato indietro.

(20)Gli Stati membri dovrebbero presentare i rispettivi piani insieme all'aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 . I piani dovrebbero includere le misure di finanziamento, la relativa stima dei costi e il contributo nazionale. Dovrebbero inoltre includere i traguardi e obiettivi intermedi fondamentali per valutare l'attuazione effettiva delle misure.

(21)Il Fondo e i piani dovrebbero essere coerenti e rientrare nelle riforme programmate e negli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito dei rispettivi piani aggiornati integrati nazionali per l'energia e il clima conformemente al regolamento (UE) 2018/1999, nell'ambito della direttiva [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio [proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica] 36 , del Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali 37 , del Fondo sociale europeo Plus (ESF+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 , dei piani per una transizione giusta in applicazione del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 e delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine degli Stati membri in applicazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 40 . Ai fini dell'efficienza amministrativa, se del caso, le informazioni contenute nei piani dovrebbero essere coerenti con la legislazione e con i piani sopra elencati.

(22)È opportuno che l'Unione sostenga gli Stati membri con mezzi finanziari per consentire loro di attuare i piani mediante il Fondo sociale per il clima. I pagamenti a titolo del Fondo sociale per il clima dovrebbero essere subordinati al conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi inclusi nei piani. Ciò consentirebbe di tenere conto in modo efficiente delle circostanze e priorità nazionali e di semplificare i finanziamenti, facilitandone l'integrazione con altri programmi di spesa nazionali e garantendo nel contempo l'impatto e l'integrità della spesa dell'UE.

(23)In linea di principio la dotazione finanziaria del Fondo dovrebbe essere commisurata a importi corrispondenti al 25 % dei proventi attesi dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE nel periodo 2026-2032. In applicazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio 41 , gli Stati membri dovrebbero mettere tali proventi a disposizione del bilancio dell'Unione come risorse proprie. Gli Stati membri sono tenuti a finanziare essi stessi il 50 % dei costi totali del proprio piano. A tal fine e anche per quanto riguarda gli investimenti e le misure volte ad accelerare e attenuare l'impatto della transizione necessaria sui cittadini danneggiati, gli Stati membri dovrebbero tra l'altro sfruttare i proventi attesi dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada a norma della direttiva 2003/87/CE.

(24)Il Fondo dovrebbe sostenere le misure che rispettano il principio dell'addizionalità dei finanziamenti dell'Unione. Il Fondo non dovrebbe, salvo casi debitamente giustificati, sostituire le spese nazionali correnti.

(25)Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del Fondo e di altri programmi dell'Unione. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento. Gli Stati membri dovrebbero a tal fine essere tenuti a trasmettere le pertinenti informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti all'atto della presentazione dei loro piani alla Commissione. Il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo dovrebbe aggiungersi al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. Misure e investimenti finanziati nell'ambito del Fondo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra gli stessi costi.

(26)I pagamenti dovrebbero essere effettuati in forza di una decisione della Commissione che autorizza l'erogazione allo Stato membro interessato. È pertanto necessario derogare all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio 42 , in modo che il termine di pagamento possa decorrere dalla data di comunicazione della suddetta decisione da parte della Commissione allo Stato membro interessato e non dalla data di ricezione della richiesta di pagamento.

(27)Ai fini della trasparenza delle regole di monitoraggio e valutazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la definizione degli indicatori comuni per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'attuazione dei piani. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(28)L'attuazione del Fondo dovrebbe essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la prevenzione e il perseguimento efficaci dei casi di frode, frode fiscale, evasione fiscale, corruzione e conflitto di interessi.

(29)Ai fini di una sana gestione finanziaria, nel rispetto della natura del Fondo basata sulla prestazione, gli impegni di bilancio, i pagamenti, la sospensione e il recupero dei fondi nonché la risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario dovrebbero essere regolati da norme specifiche. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate al fine di garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione a misure sostenute dal Fondo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. Gli Stati membri devono garantire che tale sostegno sia rilasciato nel rispetto delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, laddove applicabili. In particolare, dovrebbero assicurare la prevenzione, l'individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione e conflitto di interessi ed evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo e di altri programmi dell'Unione. Laddove il piano non sia stato attuato in misura soddisfacente dallo Stato membro interessato, o nel caso di gravi irregolarità, vale a dire frode, corruzione e conflitto di interessi in relazione alle misure sostenute dal Fondo, o di grave violazione degli obblighi derivanti dagli accordi relativi all'assistenza finanziaria, dovrebbe essere possibile procedere alla sospensione e alla risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario, nonché alla riduzione e al recupero della dotazione finanziaria. Per garantire che la decisione della Commissione in merito alla sospensione e al recupero degli importi pagati nonché alla risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario rispetti il diritto degli Stati membri di presentare le proprie osservazioni, dovrebbero essere stabilite opportune procedure di contraddittorio.

(30)La Commissione dovrebbe provvedere affinché gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati efficacemente. Sebbene spetti in primo luogo allo Stato membro garantire che il Fondo sia attuato in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale, la Commissione dovrebbe poter ricevere garanzie sufficienti al riguardo da parte degli Stati membri. A tal fine, nell'attuazione del Fondo gli Stati membri dovrebbero garantire il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e recuperare gli importi indebitamente versati o utilizzati in modo improprio. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero poter fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere, registrare e conservare in un sistema elettronico categorie standardizzate di dati e informazioni che consentano la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di gravi irregolarità, vale a dire frode, corruzione e conflitto di interessi, in relazione alle misure sostenute dal Fondo. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione un sistema di informazione e monitoraggio, compreso un unico strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio, per accedere a tali dati e informazioni e analizzarli, in vista di un'applicazione obbligatoria da parte degli Stati membri.

(31)La Commissione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Corte dei conti e, se del caso, la Procura europea (EPPO) dovrebbero poter utilizzare il sistema di informazione e monitoraggio nell'ambito delle loro competenze e dei loro diritti.

(32)Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere autorizzati a trattare i dati personali solo se necessario al fine di garantire il discarico, la revisione contabile e il controllo, l'informazione, la comunicazione e la pubblicità dell'utilizzo dei fondi in relazione alle misure di esecuzione nell'ambito del Fondo. I dati personali dovrebbero essere trattati a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 o del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 44 , a seconda dei casi.

(33)In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2018/1046 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 45 , e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 46 , (Euratom, CE) n. 2185/96 47 e (UE) 2017/1939 del Consiglio 48 , gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure di prevenzione, individuazione, rettifica e indagine di casi di frode, corruzione e conflitti di interessi e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'OLAF ha il potere di svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione, conflitti di interessi o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. L'EPPO ha facoltà, in conformità del regolamento (UE) 2017/1939, di svolgere indagini su casi di frode, corruzione e conflitti di interessi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 49 . In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ogni persona o entità che riceve fondi dal bilancio dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti europea e, per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, all'EPPO, nonché a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti.

(34)Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e determinano, in particolare, la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate norma dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea comprendono un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione,



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e obiettivi

È istituito il Fondo sociale per il clima (il "Fondo").

Il Fondo fornisce sostegno agli Stati membri per il finanziamento delle misure e degli investimenti inclusi nei rispettivi piani sociali per il clima ("i piani").

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzate a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente dell'inclusione, nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica e i cittadini senza trasporti pubblici alternativi alle autovetture individuali (nelle zone isolate e rurali).

L'obiettivo generale del Fondo è contribuire alla transizione verso la neutralità climatica affrontando l'impatto sociale dell'inclusione, nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada. L'obiettivo specifico del Fondo è sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)"ristrutturazione edilizia": tutti i tipi di ristrutturazione edilizia connessi all'energia, compreso l'isolamento dell'involucro edilizio, vale a dire pareti, tetto, pavimento, sostituzione delle finestre, sostituzione degli apparecchi di riscaldamento, raffrescamento e cottura e l'installazione della produzione in loco di energia da fonti rinnovabili;

(2)"povertà energetica": la povertà energetica definita all'articolo 2, punto [(49)], della direttiva (UE) [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio 50 ;

(3)"costi totali stimati del piano": i costi totali stimati delle misure e degli investimenti inclusi nella presentazione del piano;

(4)"dotazione finanziaria": sostegno finanziario non rimborsabile che può essere assegnato o che è stato assegnato agli Stati membri nell'ambito del Fondo;

(5)"famiglia": la famiglia definita all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio 51 ;

(6) "traguardo": il risultato qualitativo che serve per misurare i progressi compiuti verso la realizzazione di una misura o un investimento;

(7)"obiettivo intermedio": il risultato quantitativo che serve per misurare i progressi compiuti verso la realizzazione di una misura o un investimento;

(8)"energia da fonti rinnovabili": l'energia da fonti rinnovabili non fossili definita all'articolo 2, secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 52 ;

(9)"microimpresa": l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR, calcolato conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 53 ;

(10) "utenti dei trasporti": le famiglie o microimprese che si servono di vari mezzi di trasporto e mobilità;

(11)"famiglie vulnerabili": le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie, anche quelle a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione dell'edilizia nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;

(12)"microimprese vulnerabili": le microimprese che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione dell'edilizia nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;

(13)"utenti vulnerabili dei trasporti": gli utenti dei trasporti, anche di famiglie a reddito medio-basso, che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici, in particolare nelle zone rurali e remote.

CAPO II

PIANI SOCIALI PER IL CLIMA

Articolo 3

I piani sociali per il clima

1.Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione un piano sociale per il clima ("piano") insieme all'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, secondo la procedura e il calendario stabiliti in tale articolo. Il piano contiene una serie coerente di misure e investimenti per far fronte all'impatto della fissazione del prezzo del carbonio sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, ai fini dell'accessibilità economica del riscaldamento, del raffrescamento e della mobilità, accompagnando e accelerando nel contempo le misure necessarie per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione.

2.Il piano può includere misure nazionali che forniscono alle famiglie vulnerabili e alle famiglie che sono utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto temporaneo al reddito per ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo dei combustibili fossili derivante dall'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.

3.Il piano comprende progetti nazionali volti a:

(a)finanziare misure e investimenti per aumentare l'efficienza energetica degli edifici, attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica, procedere alla ristrutturazione edilizia e decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, anche integrando la produzione di energia da fonti rinnovabili;

(b)finanziare misure e investimenti per aumentare la diffusione della mobilità e dei trasporti a zero e a basse emissioni.

Articolo 4

Contenuto dei piani sociali per il clima

4.I piani sociali per il clima devono presentare in particolare gli elementi seguenti:

(c)misure concrete e investimenti conformemente all'articolo 3 per ridurre gli effetti di cui alla lettera c) del presente paragrafo, precisando in che modo potranno contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 nell'ambito delle politiche pertinenti dello Stato membro;

(d)misure di accompagnamento concrete necessarie per realizzare le misure e gli investimenti del piano e ridurre gli effetti di cui alla lettera c), nonché informazioni su finanziamenti, in essere o previsti, di misure e investimenti provenienti da altre fonti dell'Unione, internazionali, pubbliche o private;

(e)la stima dei probabili effetti dell'aumento dei prezzi sulle famiglie, in particolare sull'incidenza della povertà energetica, sulle microimprese e sugli utenti dei trasporti, che comprenda in particolare una stima e l'individuazione delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti; tali effetti devono essere analizzati con un livello sufficiente di disaggregazione regionale, tenendo conto di elementi quali l'accesso ai trasporti pubblici e ai servizi di base e individuando le zone più colpite, in particolare i territori remoti e rurali;

(f)se il piano prevede le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, i criteri per individuare i destinatari finali ammissibili, l'indicazione della scadenza prevista per le misure in questione e la loro motivazione in base a una stima quantitativa e a una spiegazione qualitativa di come si prevede che le misure del piano riducano la povertà energetica e dei trasporti e la vulnerabilità delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti all'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento;

(g)i traguardi e gli obiettivi intermedi previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle misure e degli investimenti da completare entro il 31 luglio 2032;

(h)i costi totali stimati del piano, accompagnati da una motivazione adeguata e da una spiegazione di come tali costi siano in linea con il principio dell'efficienza e commisurati all'impatto atteso del piano;

(i)il contributo nazionale previsto al totale dei costi stimati, calcolato conformemente all'articolo 14;

(j)una spiegazione del modo in cui il piano garantisce che nessun investimento o misura inclusi nel piano arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852; la Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti tecnici mirati all'ambito di applicazione del Fondo a tal fine; non è richiesta alcuna spiegazione per le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

(k)le modalità per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano da parte dello Stato membro interessato, in particolare dei traguardi e obiettivi intermedi proposti, compresi gli indicatori per l'attuazione delle misure e degli investimenti, che sono, se del caso, quelli disponibili presso l'Ufficio statistico dell'Unione europea e l'Osservatorio europeo della povertà energetica individuati nella raccomandazione 2020/1563 della Commissione 54 sulla povertà energetica;

(l)per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano, una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999 e al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano tiene conto dei contributi dei portatori di interessi;

(m)una spiegazione riguardo al sistema predisposto dallo Stato membro per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi forniti nell'ambito del Fondo e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo e di altri programmi dell'Unione.

5.I piani sono coerenti con le informazioni incluse e con gli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali e del Fondo sociale europeo Plus (FSE +) istituiti dal regolamento (UE) 2021/1057, nell'ambito dei rispettivi programmi operativi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1058 55 , nell'ambito dei piani di ripresa e resilienza conformemente al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 56 , nell'ambito delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine in applicazione della direttiva 2010/31/UE e nell'ambito dei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima di cui al regolamento (UE) 2018/1999. I piani sono complementari ai piani per una transizione giusta in applicazione del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio 57 .

6.Nel preparare i piani gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche. Gli Stati membri possono inoltre chiedere assistenza tecnica nell'ambito del meccanismo ELENA istituito nel 2009 da un accordo della Commissione con la Banca europea per gli investimenti, o tramite lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio 58 .

CAPO III

SOSTEGNO DEL FONDO AI PIANI SOCIALI PER IL CLIMA

Articolo 5

Principi che disciplinano il Fondo e ammissibilità

7.Il Fondo fornisce sostegno finanziario agli Stati membri per le misure e gli investimenti previsti nei rispettivi piani.

8.L'erogazione del sostegno è subordinata al conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi fissati per le misure e gli investimenti stabiliti nei piani. I traguardi e obiettivi intermedi devono essere compatibili con gli obiettivi climatici dell'Unione e riguardano in particolare:

(n)l'efficienza energetica;

(o)la ristrutturazione edilizia;

(p)la mobilità e i trasporti a zero e a basse emissioni;

(q)le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;

(r)la riduzione del numero di famiglie vulnerabili, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti, anche nelle zone rurali e remote.

9.Il Fondo sostiene solo misure e investimenti conformi al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

Articolo 6

Misure e investimenti da includere nei costi totali stimati dei piani sociali per il clima

10.Gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito delle famiglie vulnerabili e delle famiglie vulnerabili che sono utenti dei trasporti per assorbire l'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento. Il sostegno diminuisce nel tempo ed è limitato all'impatto diretto dello scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada. L'ammissibilità del sostegno diretto al reddito cessa entro le scadenze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d).

11.Gli Stati membri possono includere i costi delle misure e investimenti seguenti nei costi totali stimati dei piani, purché misure e investimenti vadano principalmente a beneficio delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili o degli utenti vulnerabili dei trasporti e intendano:

(s)sostenere la ristrutturazione edilizia, in particolare per coloro che occupano gli edifici con le prestazioni peggiori, anche in forma di sostegno finanziario o d'incentivi fiscali quali la detraibilità dei costi di ristrutturazione dall'affitto, a prescindere dalla proprietà degli edifici in questione;

(t)contribuire alla decarbonizzazione, elettrificazione compresa, dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e cottura negli edifici e all'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili a fini di risparmio energetico;

(u)sostenere gli enti pubblici e privati nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di ristrutturazione energeticamente efficienti e a prezzi accessibili e di strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo;

(v)fornire accesso a veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, anche per la ricarica e il rifornimento; per i veicoli a basse emissioni è previsto un calendario di riduzione progressiva del sostegno;

(w)accordare la gratuità o tariffe adattate di accesso ai trasporti pubblici, e promuovere la mobilità sostenibile su richiesta e i servizi di mobilità condivisa;

(x)sostenere gli enti pubblici e privati nello sviluppo e nella fornitura di servizi di mobilità e trasporto a zero e a basse emissioni a prezzi abbordabili e nell'adozione di soluzioni di mobilità attiva interessanti per le zone rurali, insulari, montane, remote e meno accessibili o per le regioni o i territori meno sviluppati, comprese le aree periurbane meno sviluppate.

Articolo 7

Esclusioni dai costi totali stimati dei piani sociali per il clima

12.Il Fondo non sostiene e i costi totali stimati dei piani non includono misure di sostegno diretto al reddito in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, per le famiglie che già beneficiano:

(y)dell'intervento pubblico nel livello dei prezzi dei combustibili di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE;

(z)di interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE.

13.Se nel piano lo Stato membro interessato dimostra che gli interventi pubblici di cui al paragrafo 1 non compensano completamente l'aumento di prezzo risultante dall'inclusione dei settori dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, il sostegno diretto al reddito può essere incluso nei costi totali stimati limitatamente all'aumento di prezzo non interamente compensato.

Articolo 8

Trasferimento dei benefici alle famiglie, alle microimprese e agli utenti dei trasporti

Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati il sostegno finanziario fornito a enti pubblici o privati che non sono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti, se detti enti attuano misure e investimenti di cui alla fine fruiscono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti.

Gli Stati membri dispongono le necessarie garanzie legali e contrattuali per garantire che i benefici siano trasferiti interamente alle famiglie, alle microimprese e agli utenti dei trasporti.

Articolo 9

Bilancio

14.La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo 2025-2027 ammonta a 23 700 000 000 EUR a prezzi correnti.

15.La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo nel periodo 2028-2032 è di 48 500 000 000 EUR a prezzi correnti subordinatamente alla disponibilità degli importi nell'ambito dei massimali annui del quadro finanziario pluriennale applicabile di cui all'articolo 312 TFUE.

16.Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del Fondo e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, consultazione dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del Fondo. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle azioni ammissibili.

Articolo 10

Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente e uso delle risorse

17.Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al Fondo alle condizioni fissate nelle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Tali risorse sono usate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.

18.Gli Stati membri possono affidare alle autorità di gestione del Fondo sociale europeo Plus (FSE +) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 e dei programmi operativi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1058 l'attuazione delle misure e degli investimenti che beneficiano del Fondo, se del caso tenendo conto delle sinergie con tali fondi dell'Unione e conformemente agli obiettivi del Fondo. Gli Stati membri dichiarano nei piani l'intenzione di affidare detti incarichi a dette autorità.

19.Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati del piano i pagamenti per il sostegno tecnico supplementare in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/240 e l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri in applicazione delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/523. Tali costi non superano il 4 % della dotazione finanziaria totale del piano e le misure pertinenti stabilite nel piano sono conformi al presente regolamento.

Articolo 11

Attuazione

59 Il Fondo è attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta, in conformità delle pertinenti norme adottate a norma dell'articolo 322 TFUE, in particolare i regolamenti (UE, Euratom) 2018/1046 e (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 12

Addizionalità e finanziamento complementare

20.Il sostegno nell'ambito del Fondo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione. Misure e investimenti sostenuti nell'ambito del Fondo possono essere sostenuti da altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

21.Il sostegno del Fondo si aggiunge alle spese di bilancio correnti a livello nazionale senza sostituirle.

Articolo 13

Dotazione finanziaria massima

22.La dotazione finanziaria massima è calcolata per ciascuno Stato membro conformemente agli allegati I e II.

23.Per attuare il piano ciascuno Stato membro può presentare richiesta fino alla propria dotazione finanziaria massima.

Articolo 14

Contributo nazionale ai costi totali stimati

24.Gli Stati membri contribuiscono almeno al 50 % dei costi totali stimati dei loro piani.

25.Per il contributo nazionale ai costi totali stimati dei loro piani gli Stati membri utilizzano, tra l'altro, i proventi generati dalla vendita all'asta delle loro quote conformemente al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 15

Valutazione della Commissione

26.Ai fini della conformità alle disposizioni del presente regolamento la Commissione valuta il piano e, se del caso, le eventuali modifiche presentate dallo Stato membro a norma dell'articolo 17. In sede di tale valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste e, se necessario, può rivedere il piano anche dopo averlo presentato. Lo Stato membro interessato e la Commissione possono concordare di prorogare il termine per la valutazione per un periodo di tempo ragionevole, se necessario.

27.La Commissione valuta la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del piano nel modo illustrato di seguito.

(aa)Per quanto riguarda la pertinenza la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

i) se il piano rappresenta una risposta all'impatto sociale e alle sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti nello Stato membro interessato a causa dell'istituzione del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica, tenendo debitamente conto delle sfide individuate nella valutazione, da parte della Commissione, dell'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e dei progressi compiuti in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, degli articoli 13 e 29 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché delle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri in applicazione dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini dell'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica entro il 2050. Si tiene conto in questa fase delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato;

ii) se il piano è in grado di assicurare che nessuna misura o investimento nel piano arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;

iii) se il piano prevede misure e investimenti che contribuiscono alla transizione verde, ad affrontare le sfide che ne derivano e, in particolare, a conseguire gli obiettivi 2030 dell'Unione per il clima e l'energia e i traguardi 2030 della strategia per la mobilità.

(bb)Per quanto riguarda l'efficacia la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

i) se nello Stato membro interessato il piano è in grado di avere un impatto duraturo sulle sfide affrontate dal piano stesso, in particolare sulle famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica;

ii) se le modalità proposte dallo Stato membro interessato, calendario e traguardi e obiettivi intermedi previsti compresi, e i relativi indicatori, sono in grado di garantire il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano;

iii) se le misure e gli investimenti proposti dallo Stato membro interessato sono coerenti e conformi ai requisiti di cui alla direttiva [aaaa/nnn] [proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE], alla direttiva (UE) 2018/2001, alla direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 60 , alla direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2010/31/UE.

(cc)Per quanto riguarda l'efficienza la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

i) se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano è ragionevole e plausibile, in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto atteso sull'ambiente e l'occupazione;

ii) se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono tali da prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'uso dei fondi derivanti dal Fondo, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo e di altri programmi dell'Unione;

iii) se i traguardi e gli obiettivi intermedi proposti dallo Stato membro sono efficienti a fronte dell'ambito di applicazione, degli obiettivi e delle azioni ammissibili del Fondo;

(dd)Per quanto riguarda la coerenza la Commissione valuta se misure e investimenti nel piano rappresentano azioni coerenti.

Articolo 16

Decisione della Commissione

28.In base alla valutazione di cui all'articolo 15, la Commissione decide in merito al piano di uno Stato membro con un atto di esecuzione entro sei mesi dalla data di presentazione del piano stesso in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1.

Se la valutazione della Commissione è positiva, la decisione stabilisce:

(ee)le misure e gli investimenti che lo Stato membro deve attuare, l'importo dei costi totali stimati del piano, i traguardi e gli obiettivi intermedi;

(ff)la dotazione finanziaria dell'Unione assegnata conformemente all'articolo 13, da erogare a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei pertinenti traguardi e obiettivi intermedi individuati in relazione all'attuazione del piano, che è soggetta, nel periodo 2028-2032, alla disponibilità degli importi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, nell'ambito dei massimali annuali del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 TFUE;

(gg)il contributo nazionale;

(hh)le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano, comprese, se del caso, le misure necessarie per conformarsi all'articolo 20;

(ii)gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi previsti;

(jj)le modalità di pieno accesso da parte della Commissione ai pertinenti dati sottostanti.

29.La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera b), è determinata in base ai costi totali stimati del piano proposto dallo Stato membro interessato, valutato secondo i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

L'importo della dotazione finanziaria è stabilito come segue:

(kk)se il piano soddisfa i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e l'importo dei costi totali stimati del pacchetto meno il contributo nazionale è pari o superiore alla dotazione finanziaria massima dello Stato membro in questione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, la dotazione finanziaria assegnata allo Stato membro interessato è pari all'importo totale della dotazione finanziaria massima di cui all'articolo 9;

(ll)se il piano soddisfa i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e l'importo dei costi totali stimati del pacchetto meno il contributo nazionale è inferiore alla dotazione finanziaria massima dello Stato membro di cui all'articolo 13, paragrafo 1, la dotazione finanziaria assegnata allo Stato membro è pari all'importo dei costi totali stimati del pacchetto meno il contributo nazionale;

(mm)se il piano soddisfa i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, ma dalla valutazione risultano carenze nei sistemi di controllo, la Commissione può richiedere il conseguimento di traguardi e obiettivi intermedi supplementari prima del primo pagamento;

(nn)se il piano non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, allo Stato membro interessato non è assegnata alcuna dotazione finanziaria.

30.Se la valutazione del piano è negativa, la Commissione illustra i motivi nella decisione di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro interessato ripresenta il piano dopo aver tenuto conto della valutazione della Commissione.

Articolo 17

Modifica dei piani sociali per il clima

31.Se il piano sociale per il clima, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, in particolare a causa degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una modifica del piano contenente i cambiamenti necessari debitamente giustificati. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale richiesta.

32.La Commissione valuta il piano modificato conformemente all'articolo 15.

33.Se la valutazione del piano modificato è positiva, la Commissione, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, adotta, entro tre mesi dalla presentazione ufficiale del piano modificato da parte dello Stato membro, una decisione che illustra i motivi della valutazione positiva con un atto di esecuzione.

34.Se la valutazione del piano modificato è negativa, la Commissione respinge la richiesta entro il termine di cui al paragrafo 3, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di tre mesi dalla comunicazione delle conclusioni della Commissione.

35.Entro il 15 marzo 2027 ciascuno Stato membro interessato valuta l'adeguatezza dei propri piani in considerazione degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/087/CE. Tali valutazioni sono presentate alla Commissione nell'ambito delle relazioni biennali sui progressi compiuti in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 18

Impegno della dotazione finanziaria

36.La Commissione, dopo aver adottato la decisione di cui all'articolo 16, conclude in tempo utile con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per il periodo 2025-2027. L'accordo può essere concluso al più presto un anno prima dell'anno di inizio delle aste a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

37.L'impegno giuridico specifico per il periodo 2028-2032 è concluso subordinatamente alla disponibilità degli importi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, nell'ambito dei massimali annui del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 TFUE.

38.Gli impegni di bilancio possono essere basati su impegni globali e, all'occorrenza, essere ripartiti in frazioni annue distribuite su diversi anni.

Articolo 19

Regole concernenti il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi riguardanti le dotazioni finanziarie

39.I pagamenti delle dotazioni finanziarie allo Stato membro interessato di cui al presente articolo sono effettuati dopo aver raggiunto i traguardi e gli obiettivi intermedi concordati indicati nel piano approvato in conformità dell'articolo 16 e subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti. Una volta assolti i suddetti obblighi, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento della dotazione finanziaria. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di pagamento una o due volte l'anno entro il 31 luglio.

40.La Commissione valuta senza indebito ritardo, al più tardi entro due mesi dal ricevimento della richiesta, se i pertinenti traguardi e obiettivi intermedi indicati nella decisione di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 16 siano stati conseguiti in misura soddisfacente. Il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi presuppone che le misure relative ai traguardi e agli obiettivi intermedi conseguiti in misura soddisfacente in precedenza non siano state annullate dallo Stato membro interessato. La Commissione può essere assistita da esperti.

41.Se effettua una valutazione positiva, la Commissione adotta senza indebito ritardo una decisione che autorizza l'erogazione della dotazione finanziaria in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

42.Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione accerta che i traguardi e gli obiettivi intermedi indicati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 16 non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della totalità o di parte della dotazione finanziaria è sospeso. Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione.

La sospensione è revocata solamente quando sono stati conseguiti in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi intermedi indicati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 16.

43.In deroga all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il termine di pagamento inizia a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l'erogazione allo Stato membro interessato a norma del paragrafo 3 del presente articolo o dalla data di comunicazione della revoca della sospensione a norma del paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo.

44.Se lo Stato membro interessato non ha adottato i traguardi e gli obiettivi intermedi entro un periodo di sei mesi dalla sospensione, la Commissione riduce proporzionalmente l'importo del contributo finanziario dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni.

45.Se entro il termine di 12 mesi dalla data di conclusione degli accordi di cui all'articolo 18 non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, la Commissione risolve gli accordi di cui all'articolo 18 e disimpegna l'importo della dotazione finanziaria. La Commissione adotta una decisione sulla risoluzione degli accordi di cui all'articolo 18 dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della sua valutazione relativa alla mancata realizzazione di progressi concreti.

Articolo 20

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 

46.Nell'attuare il Fondo gli Stati membri, in qualità di beneficiari di fondi a titolo del Fondo, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'uso dei fondi in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, illustrato nei dettagli all'allegato III, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.

47.Gli accordi di cui all'articolo 18 contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi:

(oo)verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure o gli investimenti nell'ambito del piano siano stati attuati correttamente in conformità di tutte le norme applicabili in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi;

(pp)adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure e investimenti attuati nell'ambito del piano;

(qq)corredare la richiesta di pagamento di:

i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e

ii) una sintesi degli audit effettuati conformemente ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che comprenda la portata di tali audit in termini di importo della spesa coperta e periodo di tempo coperto, l'analisi delle carenze individuate e le azioni correttive adottate;

(rr)ai fini dell'audit e del controllo e per fornire dati comparabili sull'uso dei fondi in relazione a misure e investimenti attuati nell'ambito del piano, raccogliere, registrare e conservare in un sistema elettronico le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso:

i) nome dei destinatari finali dei fondi, numero di partita IVA o numero di identificazione fiscale e importo della dotazione finanziaria a carico del Fondo;

ii) nome dell'appaltatore/degli appaltatori, del subappaltatore/dei subappaltatori e relativo numero di partita IVA o numero di identificazione fiscale, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici, e il valore dell'appalto/degli appalti;

iii) nome/i, cognome/i, data di nascita e numero di partita IVA o numero di identificazione fiscale del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio 61 ;

iv) un elenco di eventuali misure e investimenti attuati nell'ambito del Fondo con l'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e investimenti e con l'indicazione dell'importo dei fondi erogati nell'ambito di altri fondi finanziati dal bilancio dell'Unione;

(ss)autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e imporre a tutti i destinatari finali dei fondi erogati per l'attuazione delle misure e degli investimenti inclusi nel piano, o a tutte le altre persone o entità coinvolte nella loro attuazione, l'obbligo di autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e imporre obblighi analoghi a tutti i destinatari finali dei fondi erogati;

(tt)conservare i dati conformemente all'articolo 132 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

48.I dati personali di cui al paragrafo 2, lettera d), sono trattati dagli Stati membri e dalla Commissione esclusivamente ai fini dello svolgimento, e per la durata corrispondente, delle procedure di discarico, audit e controllo, informazione, comunicazione e pubblicità dell'uso dei fondi in relazione all'attuazione degli accordi di cui all'articolo 18. I dati personali sono trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi. Nel quadro della procedura di discarico della Commissione, conformemente all'articolo 319 TFUE, il Fondo è soggetto agli obblighi di informazione nell'ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità di cui all'articolo 247 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e, in particolare, è oggetto di un capitolo separato della relazione annuale sulla gestione e il rendimento.

49.La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un sistema integrato e interoperabile di informazione e monitoraggio, comprendente un unico strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio, al fine di accedere ai dati pertinenti e di analizzarli. Gli Stati membri utilizzano il sistema a fini di audit e controllo per evitare la duplicazione dei finanziamenti e per prevenire, individuare e correggere i casi di frode, corruzione e conflitto di interessi in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo. La Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO possono utilizzare lo strumento nell'ambito delle sue competenze e dei diritti di cui al paragrafo 2, lettera d).

50.Gli accordi di cui all'articolo 18 prevedono inoltre il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno nell'ambito del Fondo e di recuperare qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione in caso di frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dello Stato membro, o una grave violazione di un obbligo derivante da detti accordi.

Nel decidere in merito all'importo del recupero e della riduzione, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità della frode, della corruzione e del conflitto di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o di una violazione di un obbligo. Allo Stato membro è data l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che sia effettuata la riduzione.

CAPO IV
COMPLEMENTARITÀ, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 21

Coordinamento e complementarità

In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il Fondo e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, tra cui il programma InvestEU, lo strumento di sostegno tecnico, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i Fondi di cui al regolamento (UE) 2021/1060. A tal fine essi:

(b)garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, nazionale e, se del caso, regionale sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

(c)ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e

(d)garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione e del controllo a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, al fine di conseguire gli obiettivi del Fondo.

Articolo 22 
Informazione, comunicazione e pubblicità

51.Gli Stati membri mettono i dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), punti i), ii) e iv), a disposizione del pubblico e li tengono aggiornati su un unico sito web in formati aperti, leggibili meccanicamente come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio 62 , che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati. Le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), punti i) e ii) non sono pubblicate nei casi di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o se il sostegno diretto al reddito erogato è inferiore a 15 000 EUR.

52.I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

53. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle azioni intraprese in applicazione del presente regolamento e sui risultati ottenuti, anche, ove opportuno e previo accordo delle autorità nazionali, attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali e con gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione nello Stato membro interessato.

Articolo 23

Monitoraggio dell'attuazione

54.Ciascuno Stato membro interessato riferisce ogni due anni alla Commissione in merito all'attuazione del piano nell'ambito della relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima in applicazione dell'articolo 17 e conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999. Nella relazione intermedia gli Stati membri interessati riportano:

(a)informazioni quantitative dettagliate sul numero di famiglie in condizioni di povertà energetica;

(b)se pertinente, informazioni sui progressi verso l'obiettivo indicativo nazionale nel ridurre il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica;

(c)informazioni dettagliate sui risultati delle misure e degli investimenti del piano;

(d)informazioni sulle politiche e misure relative ai gas a effetto serra e sulle proiezioni nonché sulla povertà energetica di cui rispettivamente agli articoli 18 e 24 del regolamento (UE) 2018/1999;

(e)le informazioni comunicate nell'ambito delle strategie di ristrutturazione edilizia a lungo termine in applicazione della direttiva 2010/31/UE;

(f)nel 2027, la valutazione del piano di cui all'articolo 17, paragrafo 5 in considerazione degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/087/CE;

(g)informazioni sulle modifiche del piano conformemente all'articolo 17.

55.La Commissione sorveglia l'attuazione del Fondo e misura il raggiungimento degli obiettivi. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del Fondo.

56.Il sistema di comunicazione dei risultati della Commissione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati. A tale scopo ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati.

57.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 per integrare il presente regolamento al fine di stabilire gli indicatori comuni da utilizzare per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del Fondo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Valutazione e riesame del Fondo

58.Entro il 1° luglio 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull'attuazione e il funzionamento del Fondo.

59.Entro il 31 dicembre 2033 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione ex-post indipendente.

60.La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 1, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto unionale. Essa valuta se tutti gli obiettivi e le azioni di cui all'articolo 6 siano ancora pertinenti alla luce dell'impatto sulle emissioni di gas a effetto serra del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e delle misure nazionali adottate dagli Stati membri per conseguire le riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra in applicazione del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio 63 . Essa valuta inoltre se la dotazione finanziaria del Fondo sia ancora pertinente in relazione ai possibili sviluppi della vendita all'asta delle quote nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e ad altre considerazioni pertinenti.

61.Ove opportuno, la relazione di valutazione è accompagnata da una proposta di modifiche del presente regolamento.

62.La relazione di valutazione ex post contiene una valutazione globale del Fondo e informazioni sul suo impatto.

Articolo 25

Esercizio della delega

63.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

64.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

65.La delega di poteri di cui all'articolo 23, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

66.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

67.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

68.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data entro la quale gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) [aaaa/nnn]del Parlamento europeo e del Consiglio 64 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.2.1.    Fabbisogno previsto di risorse umane

3.2.3.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.4.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo sociale per il clima

1.2.Settore/settori interessati 

Ambiente e azione per il clima, povertà energetica, promozione dell'efficienza energetica e del risparmio energetico, promozione di mezzi di trasporto sostenibili

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 65  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

L'obiettivo generale del Fondo è contribuire alla transizione verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'edilizia e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.

1.4.2.Obiettivi specifici

L'obiettivo specifico del Fondo è sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti mediante misure e investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica dell'edilizia attraverso misure quali la ristrutturazione edilizia, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e a finanziare la diffusione della mobilità e dei trasporti a zero e a basse emissioni.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il Fondo contribuisce al conseguimento dell'obiettivo globale riveduto di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra dell'UE di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, sostenendo gli investimenti necessari e alleviando gli impatti sociali sui gruppi più vulnerabili.

Le risorse del Fondo dovrebbero essere erogate agli Stati membri per sostenere le misure e gli investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica dell'edilizia, a effettuare ristrutturazioni edilizie e a decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, nonché a finanziare la mobilità e i trasporti a zero e a basse emissioni.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

Indicatori di output:

Indicatore n. 1: numero di piani approvati dalla Commissione

Indicatore n. 2: dotazione finanziaria complessiva assegnata ai piani

Indicatori di risultato:

Indicatore n. 3: numero di piani attuati

Indicatori di incidenza:

Indicatore n. 4: obiettivi conseguiti indicati nei piani

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Ciascuno Stato membro si conforma ai requisiti indicati nel regolamento. Ciò attenuerà gli squilibri sociali tra gli Stati membri e al loro interno nel perseguire l'obiettivo aggiornato di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra del 55 % rispetto al 1990, in particolare per quanto riguarda lo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada.

Il Fondo si applica dal 2025 al 2032.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

I cambiamenti climatici sono un problema transfrontaliero e l'azione dell'UE può efficacemente integrare e rafforzare l'azione nazionale. L'innalzamento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE per il 2030 inciderà su molti settori dell'economia dell'UE e sono pertanto indispensabili un'azione coordinata e un sostegno finanziario a livello dell'UE. In linea con l'articolo 191, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, così come alla promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione.

Inoltre, conformemente all'articolo 194, paragrafo 1, lettera c), TFUE, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa in particolare a promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili.

Il Fondo deve inoltre affrontare la situazione degli utenti vulnerabili dei trasporti sostenendo misure volte ad agevolare l'accesso di tali utenti a soluzioni di mobilità e trasporto a zero e a basse emissioni, compreso il trasporto pubblico, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della politica comune dei trasporti di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettera d), TFUE.

Il Fondo è istituito per alleviare l'onere sociale derivante dallo scambio di quote di emissioni per l'edilizia e il trasporto su strada attraverso il sostegno alle misure e agli investimenti degli Stati membri intesi ad aumentare l'efficienza energetica dell'edilizia, a effettuare ristrutturazioni edilizie e a decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, nonché a finanziare la mobilità e i trasporti a zero e a basse emissioni.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

Il sostegno finanziario del Fondo sarà distribuito in modo equo e giusto per affrontare gli impatti sociali sui gruppi più vulnerabili di cittadini dell'UE in tutti gli Stati membri. Per ricevere i finanziamenti, gli Stati membri devono elaborare piani sociali in cui elencheranno le attività (misure e investimenti) che intendono finanziare a titolo del Fondo. I finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione si concentrano su attività i cui obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri ("criterio di necessità") e in relazione alle quali l'intervento dell'Unione presenta un valore aggiunto rispetto agli interventi dei soli Stati membri. È necessaria un'azione a livello dell'Unione per coordinare una risposta adeguata alle sfide sociali derivanti dallo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada ("test di efficacia"). Tale obiettivo non può essere raggiunto in misura sufficiente dall'azione dei soli Stati membri, mentre l'intervento dell'Unione può apportare un valore aggiunto istituendo uno strumento volto a sostenere finanziariamente gli Stati membri nella progettazione e nell'attuazione delle misure e degli investimenti necessari.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il Fondo si basa sull'esperienza acquisita nell'attuazione di altri finanziamenti dell'Unione. L'istituzione e l'attuazione del Fondo seguono i principi fondamentali del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

L'obiettivo della neutralità climatica del Green Deal europeo e della normativa europea sul clima e la duplice transizione verde e digitale sono una priorità fondamentale dell'Unione europea. Il pacchetto "Pronti per il 55 %", Next Generation EU e il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 contribuiranno a realizzare la duplice transizione verde e digitale perseguita dall'Europa. La combinazione di queste politiche affronterà la crisi economica a seguito della pandemia di COVID‑19 e accelererà il passaggio a un'economia pulita e sostenibile, collegando l'azione per il clima con la crescita economica.

La presente proposta fa parte del pacchetto "Pronti per il 55 %" (Fit for 55) per il clima e l'energia. Obiettivo generale del pacchetto è allineare la normativa dell'Unione alla sua maggiore ambizione in materia di clima. Tutte le iniziative del pacchetto sono strettamente interconnesse e ognuna dipende dall'impostazione delle altre. La presente proposta legislativa è coerente con le altre proposte del pacchetto e ad esse complementare.

Il Fondo sarà finanziato a titolo della rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" del quadro finanziario pluriennale e nella nomenclatura di bilancio annua nell'ambito del cluster 9 "Ambiente e azione per il clima".

L'entità del Fondo sociale per il clima dovrebbe corrispondere, in linea di principio, al 25 % delle entrate previste dall'inclusione del trasporto su strada e dell'edilizia nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. La Commissione presenterà a breve una proposta di modifica della decisione sulle risorse proprie, in base alla quale gli Stati membri dovrebbero mettere tali entrate a disposizione del bilancio dell'Unione come risorse proprie.

Un importo equivalente alla suddetta percentuale sarà disponibile nell'ambito del quadro finanziario pluriennale a sostegno del Fondo. A tal fine, la Commissione proporrà a breve una revisione mirata del quadro finanziario pluriennale per aumentare il massimale degli stanziamenti di impegno della rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" di un importo pari a 2 176 milioni di EUR nel 2025, 9 132 milioni di EUR nel 2026 e 8 786 milioni di EUR nel 2027, a prezzi del 2018.

Alla luce del fatto che gli aumenti proposti del massimale degli impegni comporteranno un aumento equivalente del fabbisogno di pagamenti, la Commissione propone di rivedere nella misura degli stessi importi il massimale dei pagamenti per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Per quanto riguarda le sinergie con altri strumenti, il più pertinente è il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che sta già consentendo agli Stati membri di finanziare misure volte a ridurre la povertà energetica. Tale dispositivo completerà i suoi esborsi finanziari a favore degli Stati membri entro la fine del 2026, per cui il Fondo sociale per il clima lo integrerà in termini di tempo e portata, concentrandosi sui soggetti più vulnerabili. Analogamente, il Fondo per una transizione giusta, e in particolare la sua parte dei finanziamenti da Next Generation EU, si concluderà poco dopo l'avvio del Fondo sociale per il clima.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Il Fondo sarà complementare e garantirà sinergie con altri programmi dell'Unione, in particolare con i progetti finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Sulla base dei piani sociali per il clima degli Stati membri, il Fondo fornirà un sostegno finanziario non rimborsabile per cofinanziare regimi nazionali che sostengono le famiglie a basso reddito principalmente attraverso un sostegno agli investimenti e, se necessario, un sostegno temporaneo al reddito.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal 2025 al 2032 per gli stanziamenti di impegno e dal 2025 al 2032 per gli stanziamenti di pagamento.

durata illimitata

◻ Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 66  

 Gestione diretta a opera della Commissione

⌧ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

N/P

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Al fine di monitorare i risultati dell'attuazione del Fondo, sarà istituito un sistema per la richiesta e l'esecuzione di pagamenti da parte del Fondo.

Per ricevere risorse dal Fondo, gli Stati membri dovrebbero elaborare i loro piani sociali per il clima ("piani") in modo da stabilire le misure e gli investimenti da finanziare. La Commissione deve valutare tali piani e può approvarli solo dopo una valutazione positiva basata sulla loro pertinenza, efficacia, efficienza e coerenza. L'erogazione della dotazione finanziaria seguirà il completamento dei traguardi e obiettivi intermedi concordati con lo Stato membro interessato. I tempi di presentazione dei piani e i cicli di comunicazione dei progressi sono in linea con gli aggiornamenti dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma del regolamento (UE) 2018/1999.

A tal fine, due volte all'anno gli Stati membri possono richiedere un pagamento nell'ambito del Fondo che dovrebbe essere accompagnato dalle prove dei progressi compiuti verso il conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi. Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione delle misure e degli investimenti nell'ambito dei loro piani all'interno della relazione biennale sui progressi nell'attuazione dei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC) a norma del regolamento Governance.

Al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza del Fondo saranno effettuate una valutazione e una valutazione ex post. All'occorrenza, la Commissione affiancherà alla valutazione una proposta di revisione del regolamento.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Il finanziamento con contributi nazionali delle azioni incluse nei piani presentati dagli Stati membri è la soluzione più adeguata. La gestione diretta, combinata con uno strumento basato sui risultati, garantisce il miglior rapporto costi benefici e riduce al minimo le strutture amministrative coinvolte nel processo, riducendo così anche la complessità e i costi amministrativi.

Il Fondo dovrebbe avere il calendario seguente:

a partire dalla metà del 2023 gli Stati membri potrebbero iniziare a presentare i loro progetti di piani per l'utilizzo del Fondo;

tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 i servizi della Commissione dovrebbero iniziare a preparare gli atti delegati relativi agli obblighi di comunicazione nell'ambito del Fondo;

il 30 giugno 2024 è la data prevista per l'entrata in vigore del regolamento che istituisce il Fondo;

il 30 giugno 2024 è anche il termine entro il quale gli Stati membri dovranno presentare ufficialmente i loro piani alla Commissione. Tuttavia, come indicato in precedenza, essi possono iniziare a presentare tali piani già a metà del 2023, in quanto la loro presentazione deve avvenire conformemente ai PNEC a norma del regolamento Governance;

tra il 30 giugno e il 31 dicembre 2024 la Commissione deve valutare i piani per l'utilizzo del Fondo e infine adottare atti delegati per la loro approvazione. Si tratta di una mole di lavoro enorme, considerato che il sistema è lo stesso previsto per i piani/il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

a partire dall'inizio del 2025 la Commissione inizierà a firmare con gli Stati membri singoli accordi sull'utilizzo del Fondo, che costituiranno gli impegni finanziari per l'utilizzo da parte degli Stati membri delle risorse nell'ambito del Fondo;

a partire dalla metà del 2025 gli Stati membri potrebbero iniziare a richiedere pagamenti al Fondo. Gli Stati membri possono richiedere pagamenti al Fondo due volte l'anno. I pagamenti saranno effettuati previa valutazione dei traguardi e obiettivi intermedi completati.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il rischio riguarda la misurazione dei risultati (mancato conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi predefiniti) o gravi irregolarità.

Le misure previste per attenuare tali rischi sono le seguenti:

   un processo di valutazione approfondito prima dell'erogazione dei fondi per il conseguimento dei target intermedi/finali da parte degli Stati membri beneficiari;

   l'attivazione della sospensione, il recupero dei fondi, la risoluzione degli accordi in caso di mancato conseguimento dei target intermedi/finali da parte degli Stati membri beneficiari o in caso di gravi irregolarità o violazioni degli obblighi negli accordi con gli Stati membri.

Il Fondo sarà attuato in regime di gestione diretta dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

La dotazione finanziaria sarà fornita agli Stati membri sotto forma di finanziamenti non collegati ai costi.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Il regolamento contiene le disposizioni necessarie per garantire che l'attuazione del Fondo rispetti la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Opportuni processi di controllo interno saranno applicati a livello di gestione e saranno concepiti in modo da fornire una ragionevole certezza quanto al conseguimento degli obiettivi seguenti: efficacia, efficienza ed economia delle operazioni; affidabilità delle relazioni; salvaguardia degli attivi e informazione; adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti; prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interessi, irregolarità e duplicazione dei finanziamenti a titolo del Fondo e di altri programmi dell'Unione.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di 
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3

09 01 04 01 — Spese di sostegno al Fondo sociale per il clima

Non diss.

NO

NO

NO

NO

3

09 05 01 — Fondo sociale per il clima — Spese operative

Diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

3

RISORSE NATURALI E AMBIENTE

Mio EUR (al terzo decimale)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

TOTALE

Stanziamenti operativi

09 05 01

Impegni

-1

2 495,000

10 695,000

10 495,000

10 145,000

9 945,000

9 745,000

9 495,000

9 145,000

72 160,000

Pagamenti

-2

2 495,000

10 695,000

10 495,000

10 145,000

9 945,000

9 745,000

9 495,000

9 145,000

72 160,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

09 01 04 01

 

-3

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

40,000

TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma

Impegni

= 1 + 3

2 500,000

10 700,000

10 500,000

10 150,000

9 950,000

9 750,000

9 500,000

9 150,000

72 200,000

Pagamenti

= 2 + 3

2 500,000

10 700,000

10 500,000

10 150,000

9 950,000

9 750,000

9 500,000

9 150,000

72 200,000

   



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi. 

Mio EUR (al terzo decimale)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

TOTALE

Risorse umane

1,824

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

88,464

Altre spese amministrative

-

-

0,059

0,016

-

-

-

-

-

-

-

0,075

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

1,824

8,664

8,723

8,680

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

88,539

   Mio EUR (al terzo decimale)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

1,824

8,664

8,723

2 508,680

10 708,664

10 508,664

10 158,664

9 958,664

9 758,664

9 508,664

9 158,664

72 288,539

Pagamenti

1,824

8,664

8,723

2 508,680

10 708,664

10 508,664

10 158,664

9 958,664

9 758,664

9 508,664

9 158,664

72 288,539

3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

1,824

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

88,464

Altre spese amministrative

-

-

0,059

0,016

-

-

-

-

-

-

-

0,075

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

1,824

8,664

8,723

8,680

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

8,664

88,539

Esclusa la RUBRICA 7 67  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

-

-

-

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

40,000

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

-

-

-

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

40,000

TOTALE

1,824

8,664

8,723

13,680

13,664

13,664

13,664

13,664

13,664

13,664

13,664

128,539

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

12

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

20 01 02 03 (delegazioni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 11 (ricerca diretta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre linee di bilancio (specificare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[1]

20 02 01 (AC, END, INT della "dotazione globale")

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 xx yy zz

- in sede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nelle delegazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre linee di bilancio (specificare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

12

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

   Progettazione, redazione giuridica, consultazioni, coordinamento con i servizi della Commissione

   Valutazione dei progetti di piani nazionali di azione sociale per il clima e dei piani definitivi, in sinergia con altri processi (2023-2024)

   Preparazione e gestione delle convenzioni di sovvenzione e delle relative operazioni finanziarie

   Supervisione e monitoraggio dell'attuazione del Fondo (dal 2025 in poi)

• Procedure di bilancio e di monitoraggio con la DG BUDG (dal 2025 in poi)

Personale esterno

3.2.3.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

Il Fondo sarà finanziato a titolo della rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" del quadro finanziario pluriennale e nella nomenclatura di bilancio annua nell'ambito del cluster 9 "Ambiente e azione per il clima".

L'entità del Fondo sociale per il clima dovrebbe corrispondere, in linea di principio, al 25 % delle entrate previste dall'inclusione del trasporto su strada e dell'edilizia nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.

Un importo equivalente alla suddetta percentuale sarà disponibile nell'ambito del quadro finanziario pluriennale a sostegno del Fondo. A tal fine, la Commissione proporrà a breve una revisione mirata del quadro finanziario pluriennale per aumentare il massimale degli stanziamenti di impegno della rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" di un importo pari a 2 176 milioni di EUR nel 2025, 9 132 milioni di EUR nel 2026 e 8 786 milioni di EUR nel 2027, a prezzi del 2018.Alla luce del fatto che gli aumenti proposti del massimale degli impegni comporteranno un aumento equivalente del fabbisogno di pagamenti, la Commissione propone quindi di rivedere nella misura degli stessi importi il massimale dei pagamenti per gli anni 2025, 2026 e 2027.

3.2.4.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi.

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE stanziamenti cofinanziati

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 68

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni). [...]

[…]

(1)    COM(2019) 640 final.
(2)    COM(2020) 562 final.
(3)    Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).
(4)    Conclusioni del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020 EUCO 22/20 CO EUR 17 CONCL 8.
(5)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(6)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(7)    Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).
(8)    Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).
(9)    Proposta modificata di regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, COM/2021/XXX final.
(10)    Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(11)    Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID‑19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).
(12)    Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(13)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(14)    Approvato dal Consiglio europeo il 24 e 25 giugno 2021.
(15)    Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
(16)    Raccomandazione (UE) 2020/1563 della Commissione del 14 ottobre 2020 sulla povertà energetica C/2020/9600 (GU L 357 del 27.10.2020, pag. 35).
(17)    COM(2021) 400.
(18)    La consultazione è stata aperta per 12 settimane, dal 13 novembre 2020 al 5 febbraio 2021. Il risultato è disponibile sul sito web seguente: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System/public-consultation_it.
(19)    L'invio dei riscontri sulla valutazione d'impatto iniziale è stato aperto dal 29 ottobre 2020 al 26 novembre 2020 e sono pervenuti circa 250 contributi. Il risultato è disponibile sul sito web seguente: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Cambiamenti-climatici-aggiornamento-del-sistema-di-scambio-di-quote-di-emissione-dellUE-ETS-_it.
(20)    SWD(2020) 176, in particolare la sezione 6.5.2.
(21)    [Valutazione d'impatto che accompagna ….]
(22)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", COM/2018/773 final.
(23)    Articolo 21 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).
(24)    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(25)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(26)    GU C […] del […], pag. […].
(27)    GU C […] del […], pag. […].
(28)    Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).
(29)    COM (2019) 640 final.
(30)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(31)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(32)    Dati del 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01]).
(33)    Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
(34)    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(35)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(36)    [aggiungere rif.]
(37)    Approvato dal Consiglio europeo del 24-25 giugno 2021.
(38)    Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, p. 21).
(39)    Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).
(40)    Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
(41)    Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).
(42)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(43)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(44)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(45)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(46)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(47)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(48)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(49)    Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(50)    [Direttiva (UE) [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C […] del […], pag. […]).] [Proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica].
(51)    Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2019 che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/980 del Consiglio (GU L 261I del 14.10.2019, pag. 1)
(52)    Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(53)    Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(54)    GU L 357 del 27.10.2020, pag. 35.
(55)    Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).
(56)    Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(57)    Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).
(58)    Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).
(59)    Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).
(60)    Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).
(61)    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(62)    Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
(63)    Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
(64)    [Direttiva (UE) aaaa/nnn del Parlamento europeo e del Consiglio…. (GU …..).] [Modifica della direttiva 2003/87/CE]
(65)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(66)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/IT/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.
(67)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE
(ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(68)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
Top

Bruxelles, 14.7.2021

COM(2021) 568 final

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo sociale per il clima


ALLEGATO I

Metodologia per il calcolo della dotazione finanziaria massima per Stato membro nell'ambito del Fondo in applicazione dell'articolo 13

Il presente allegato stabilisce la metodologia per il calcolo della dotazione finanziaria massima disponibile per ogni Stato membro conformemente agli articoli 9 e 13.

La metodologia tiene conto delle variabili seguenti con riguardo a ogni Stato membro:

popolazione a rischio di povertà che vive nelle zone rurali (2019);

emissioni di biossido di carbonio derivanti dall'uso di combustibili da parte delle famiglie (media 2016-2018);

percentuale delle famiglie a rischio di povertà con arretrati nel pagamento delle bollette (2019);

popolazione totale (2019);

RNL pro capite dello Stato membro, misurato in standard di potere d'acquisto (2019);

quota delle emissioni di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 per i settori disciplinati dal [capo IV bis della direttiva 2003/87/CE] (media 2016-2018).

La dotazione finanziaria massima di uno Stato membro nell'ambito del Fondo (maximum financial allocation MFAi) è definita nel modo seguente:

in cui:

la dotazione finanziaria totale (TFE) per l'attuazione del Fondo è la somma delle dotazioni finanziarie di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 e è la quota dello Stato membro i nella dotazione finanziaria totale, determinata in base alle seguenti fasi:

Con

βi = min(

γi =

δi = min(

fi = 1 se ; fi = 2,5 se

in cui per ciascuno Stato membro i:

è la popolazione a rischio di povertà che vive nelle zone rurali dello Stato membro i;

è la somma della popolazione a rischio di povertà che vive nelle zone rurali degli Stati membri dell'UE-27;

 è la popolazione dello Stato membro i;

 è la somma della popolazione degli Stati membri dell'UE-27;

sono le emissioni di biossido di carbonio derivanti dall'uso di combustibili da parte delle famiglie dello Stato membro i;

è la somma delle emissioni di biossido di carbonio derivanti dall'uso di combustibili da parte delle famiglie degli Stati membri dell'UE-27;

è la percentuale delle famiglie a rischio di povertà con arretrati nel pagamento delle bollette dello Stato membro i;

è la percentuale delle famiglie a rischio di povertà con arretrati nel pagamento delle bollette degli Stati membri dell'UE-27;

è l'RNL pro capite dello Stato membro i;

è l'RNL pro capite dell'UE-27.

I βi degli Stati membri con un RNL pro capite inferiore al valore dell'UE-27 e per cui è la componente minima sono aggiustati proporzionalmente per far sì che la somma dei βi per tutti gli Stati membri sia pari al 100 %. Tutti i λi sono aggiustati proporzionalmente per far sì che la loro somma sia pari al 100 %.

Per gli Stati membri con un RNL pro capite inferiore al 90 % del valore dell'UE-27, non può essere inferiore alla quota delle emissioni di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 per i settori di cui al [capo IV bis della direttiva 2003/87/CE] per la media del periodo 2016-2018. Gli degli Stati membri con un RNL pro capite superiore al valore dell'UE-27 sono aggiustati proporzionalmente per far sì che la somma di tutti i sia pari al 100 %.

ALLEGATO II

Dotazione finanziaria massima per Stato membro nell'ambito del Fondo in applicazione degli articoli 9 e 13

Applicando la metodologia nell'allegato I agli importi di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 si otterranno la quota e l'importo seguenti per la dotazione finanziaria massima (MFA) per Stato membro.

Gli eventuali importi di cui all'articolo 9, paragrafo 3, saranno coperti entro i limiti della dotazione finanziaria massima per Stato membro su base pro rata.

Dotazione finanziaria massima per Stato membro dell'UE

Stato membro

Quota come % del totale

TOTALE

2025-2032

(in EUR, a prezzi correnti)

Importo per il periodo

2025-2027

(in EUR, a prezzi correnti)

Importo per il periodo

2028-2032

(in EUR, a prezzi correnti)

Belgio

2,56

1 844 737 639

605 544 073

1 239 193 566

Bulgaria

3,85

2 778 104 958

911 926 420

1 866 178 538

Cechia

2,40

1 735 707 679

569 754 460

1 165 953 219

Danimarca

0,50

361 244 536

118 580 270

242 664 266

Germania

8,19

5 910 983 488

1 940 308 984

3 970 674 504

Estonia

0,29

207 004 992

67 950 392

139 054 600

Irlanda

1,02

737 392 966

242 052 816

495 340 150

Grecia

5,52

3 986 664 037

1 308 641 796

2 678 022 241

Spagna

10,53

7 599 982 898

2 494 731 228

5 105 251 670

Francia

11,20

8 087 962 701

2 654 912 964

5 433 049 737

Croazia

1,94

1 403 864 753

460 825 411

943 039 343

Italia

10,81

7 806 923 117

2 562 660 358

5 244 262 759

Cipro

0,20

145 738 994

47 839 531

97 899 463

Lettonia

0,71

515 361 901

169 170 042

346 191 859

Lituania

1,02

738 205 618

242 319 573

495 886 046

Lussemburgo

0,10

73 476 421

24 118 991

49 357 430

Ungheria

4,33

3 129 860 199

1 027 391 783

2 102 468 416

Malta

0,01

5 112 942

1 678 348

3 434 594

Paesi Bassi

1,11

800 832 270

262 877 075

537 955 195

Austria

0,89

643 517 259

211 237 660

432 279 599

Polonia

17,61

12 714 118 688

4 173 471 093

8 540 647 595

Portogallo

1,88

1 359 497 281

446 261 573

913 235 708

Romania

9,26

6 682 901 998

2 193 694 977

4 489 207 021

Slovenia

0,55

397 623 987

130 522 001

267 101 985

Slovacchia

2,36

1 701 161 680

558 414 568

1 142 747 112

Finlandia

0,54

386 966 933

127 023 772

259 943 161

Svezia

0,62

445 050 067

146 089 842

298 960 225

EU27

100 %

72 200 000 000

23 700 000 000

48 500 000 000

ALLEGATO III

Requisiti fondamentali per il sistema di controllo dello Stato membro

(1)Lo Stato membro provvede a un sistema di controllo interno efficace ed efficiente che comprenda la separazione delle funzioni e modalità di informazione, supervisione e monitoraggio.

Ciò implica, fra l'altro:

·la nomina di un'autorità come "coordinatore" avente la responsabilità generale del piano sociale di azione per il clima e come punto di contatto unico per la Commissione;

·che il coordinatore disponga di i) capacità amministrativa in termini di risorse umane (numero di dipendenti, profilo del personale), esperienza e competenze istituzionali e ii) mandato e autorità per svolgere tutti i compiti pertinenti, comprese le responsabilità di supervisione e informazione;

·la designazione delle autorità incaricate dell'attuazione del piano sociale d'azione per il clima e l'assegnazione delle relative funzioni;

·la designazione dell'autorità responsabile della firma della dichiarazione di gestione che correda le domande di pagamento;

·procedure atte a garantire che tale autorità assicuri il conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi stabiliti nel piano, che i fondi siano stati gestiti conformemente a tutte le norme applicabili, in particolare le norme relative alla prevenzione di conflitti di interessi, frode, corruzione e duplicazione dei finanziamenti;

·un'adeguata separazione tra funzioni di gestione e di audit.

(2)Lo Stato membro provvede all'attuazione efficace di misure proporzionate contro la frode e la corruzione, nonché di tutte le misure necessarie per evitare i conflitti di interessi.

Ciò implica, fra l'altro:

·misure adeguate per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi nonché la duplicazione dei finanziamenti e azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati;

·una valutazione del rischio di frode e la definizione di adeguate misure per attenuarlo.

(3)Lo Stato membro mantiene procedure adeguate per redigere la dichiarazione di gestione e la sintesi degli audit e dei controlli effettuati a livello nazionale.

Ciò implica, fra l'altro:

·una procedura efficace per redigere la dichiarazione di gestione, documentare la sintesi degli audit e dei controlli e conservare le informazioni di base per la pista di controllo;

·procedure efficaci per garantire che tutti i casi di frode, corruzione e conflitto di interessi siano adeguatamente segnalati e rettificati mediante i recuperi.

(4)Per fornire le informazioni necessarie, lo Stato membro garantisce adeguate verifiche di gestione, comprese procedure per verificare il conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi e il rispetto dei principi orizzontali di sana gestione finanziaria.

Ciò implica, fra l'altro:

·adeguate verifiche di gestione attraverso le quali le autorità responsabili dell'attuazione verificheranno il conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi del Fondo (ad esempio esami documentali, controlli in loco);

·adeguate verifiche di gestione attraverso le quali le autorità responsabili dell'attuazione accertano l'assenza di gravi irregolarità, vale a dire frode, corruzione e conflitto di interessi, e di duplicazione dei finanziamenti (ad esempio esami documentali, controlli in loco);

(5)Lo Stato membro effettua audit adeguati e indipendenti dei sistemi e delle operazioni conformemente alle norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale.

Ciò implica, fra l'altro:

·la designazione dell'organismo o degli organismi che effettueranno gli audit dei sistemi e delle operazioni e le modalità per garantirne l'indipendenza funzionale;

·l'assegnazione di risorse sufficienti a tali organismi ai fini del Fondo;

·la necessità che l'organismo o gli organismi di audit affrontino in modo efficace il rischio di frode, corruzione, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti mediante audit sia dei sistemi che delle operazioni.

(6)Lo Stato membro mantiene un sistema efficace per garantire la conservazione di tutte le informazioni e di tutti i documenti necessari ai fini della pista di controllo.

Ciò implica, fra l'altro:

·la raccolta, registrazione e archiviazione efficaci in un sistema elettronico dei dati sui destinatari finali delle misure o degli investimenti necessari per conseguire i traguardi/obiettivi intermedi;

·accesso della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti europea e dell'EPPO (se del caso) ai dati sui destinatari finali.

ALLEGATO […]

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