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Document 52020AP0253
Amendments adopted by the European Parliament on 8 October 2020 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) (COM(2020)0080 — COM(2020)0563 — C9-0077/2020 — 2020/0036(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 ottobre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (COM(2020)0080 — COM(2020)0563 — C9-0077/2020 — 2020/0036(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 ottobre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (COM(2020)0080 — COM(2020)0563 — C9-0077/2020 — 2020/0036(COD))
GU C 395 del 29.9.2021, pp. 119–191
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
29.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 395/119 |
P9_TA(2020)0253
Legge europea sul clima ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 ottobre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (COM(2020)0080 — COM(2020)0563 — C9-0077/2020 — 2020/0036(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2021/C 395/22)
Emendamento 1
Progetto di risoluzione legislativa
Visto 5 bis (nuovo)
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Progetto di risoluzione legislativa |
Emendamento |
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Emendamento 2
Progetto di risoluzione legislativa
Visto 5 ter (nuovo)
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Progetto di risoluzione legislativa |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando - 1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 3 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 3 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 153
Proposta di regolamento
Considerando 3 sexies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 9 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 9 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 9 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 9 septies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 154
Proposta di regolamento
Considerando 9 octies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 12 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 144
Proposta di regolamento
Considerando 12 quinquies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 12 sexies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 156
Proposta di regolamento
Considerando 12 septies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 13
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 14
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 16 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 16 quinquies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 16 sexies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 16 septies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 16 octies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 17 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 17 quinquies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 17 sexies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 157
Proposta di regolamento
Considerando 17 septies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 59
Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 60
Proposta di regolamento
Considerando 21
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Considerando 22
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 62
Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 64
Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 65
Proposta di regolamento
Considerando 23 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Considerando 23 quinquies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 67
Proposta di regolamento
Considerando 23 sexies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Considerando 23 septies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 69
Proposta di regolamento
Considerando 23 octies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 70
Proposta di regolamento
Considerando 23 nonies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 71
Proposta di regolamento
Considerando 23 decies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 72
Proposta di regolamento
Considerando 23 undecies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 73
Proposta di regolamento
Considerando 23 duodecies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 158
Proposta di regolamento
Considerando 23 terdecies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Oggetto e ambito di applicazione |
Oggetto e ambito di applicazione |
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Il presente regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti da pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione. |
Il presente regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile , prevedibile e rapida delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti da pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione , in linea con gli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione . |
|
Il presente regolamento stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, in vista dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2 dell'accordo di Parigi, e istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell'obiettivo globale di adattamento di cui all'articolo 7 dell'accordo di Parigi. Esso stabilisce anche l'obiettivo vincolante della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra da conseguire entro il 2030. |
Il presente regolamento stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione al più tardi entro il 2050, in vista dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2 dell'accordo di Parigi, e istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell'obiettivo globale di adattamento di cui all'articolo 7 dell'accordo di Parigi. |
|
Il presente regolamento si applica alle emissioni antropogeniche e agli assorbimenti antropogenici da parte di pozzi, naturali o di altro tipo, dei gas a effetto serra elencati nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999. |
Il presente regolamento si applica alle emissioni antropogeniche e agli assorbimenti antropogenici da parte di pozzi, naturali o di altro tipo, dei gas a effetto serra elencati nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999. |
Emendamenti 75 e 159
Proposta di regolamento
Articolo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 2 |
Articolo 2 |
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Obiettivo della neutralità climatica |
Obiettivo della neutralità climatica |
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1. Nell'insieme dell'UE l'equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale è raggiunto al più tardi nel 2050, così da realizzare l'azzeramento delle emissioni nette entro tale data. |
1. Nell'insieme dell'Unione l'equilibrio tra le emissioni antropogeniche dalle fonti e gli assorbimenti tramite pozzi dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale è raggiunto nell'Unione al più tardi nel 2050, così da realizzare l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro tale data. Ciascuno Stato membro realizza l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050. |
|
2. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo della neutralità climatica di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'importanza di promuovere l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri. |
2. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, basate sui migliori dati scientifici disponibili aggiornati, e forniscono sostegno, rispettivamente a livello unionale e a livello nazionale, regionale e locale, per consentire il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione e in tutti gli Stati membri di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'importanza di promuovere l'equità, la solidarietà e una transizione giusta tra gli Stati membri , la coesione sociale ed economica, la tutela dei cittadini vulnerabili dell'Unione e l'importanza della gestione, del ripristino, della protezione e del rafforzamento della biodiversità marina e terrestre, degli ecosistemi e dei pozzi di assorbimento del carbonio . |
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2 bis. A decorrere dal 1o gennaio 2051, gli assorbimenti tramite pozzi dei gas a effetto serra superano le emissioni antropogeniche nell'Unione e in tutti gli Stati membri. |
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2 ter. Entro il 31 maggio 2023 la Commissione, a seguito di una valutazione d'impatto dettagliata e tenendo conto del bilancio dei gas a effetto serra di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis, valuta le opzioni per stabilire per il 2040 un traguardo dell'Unione per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e presenta, se del caso, proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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Nel valutare le opzioni per quanto riguarda il traguardo in materia di clima per il 2040, la Commissione consulta l'ECCC e tiene conto dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3. |
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2 quater. Entro 12 mesi dall'adozione del traguardo in materia di clima per il 2040, la Commissione valuta le modifiche che sarebbe necessario apportare all'intera legislazione unionale pertinente ai fini del conseguimento di detto traguardo e vaglia l'opportunità di adottare le misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati. |
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2 quinquies. Entro dicembre 2020, la Commissione elabora un piano che delinea le misure da adottare a livello dell'Unione per garantire la mobilitazione di risorse adeguate onde consentire gli investimenti necessari atti a realizzare un'economia dell'Unione climaticamente neutra. Il piano rivede gli attuali meccanismi di compensazione per gli Stati membri a più basso reddito, tenendo conto degli accresciuti oneri associati alle elevate ambizioni in materia di clima, del sostegno fornito dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, dai programmi InvestEU e dal Fondo per una transizione giusta. |
Emendamenti 100, 148 e 150
Proposta di regolamento
Articolo 2 bis
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 2 bis |
Articolo 2 bis |
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Obiettivo climatico 2030 1. Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'obiettivo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 . |
Obiettivo climatico 2030 1. Il traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 è una riduzione delle emissioni del 60 % rispetto ai livelli del 1990. |
|
2. Entro il 30 giugno 2021 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo , nonché l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e considera l'adozione delle misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati. |
2. Entro il 30 giugno 2021 la Commissione valuta le modifiche che sarebbe necessario apportare a tutta la pertinente legislazione unionale per il conseguimento del traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 e ad altre normative unionali pertinenti che promuovono l'economia circolare e contribuiscono a ridurre le emissioni di gas a effetto serra per consentire di raggiungere il traguardo di riduzione delle emissioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per realizzare l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nonché adotta le misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati. La Commissione valuta in particolare le opzioni per allineare le emissioni generate da tutti i settori, compreso i trasporti aerei e marittimi, al traguardo in materia di clima per il 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica per il 2050, nell'ottica di conseguire l'azzeramento di tali emissioni nette al più tardi entro il 2050 e presenta, se del caso, proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione mobilita risorse adeguate a favore di tutti gli investimenti necessari per raggiungere i traguardi indicati nel presente paragrafo. |
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2 bis. La Commissione basa le sue proposte di cui al paragrafo 2 su una valutazione d'impatto globale che contempli gli effetti ambientali, economici e sociali, che rispecchi la situazione economica post-COVID-19 e che dedichi particolare attenzione ai potenziali di riduzione e assorbimento settoriali e all'impatto della Brexit sulle emissioni dell'Unione. La Commissione valuta l'impatto cumulativo della modifica della legislazione dell'Unione che attua il traguardo dell'Unione per il 2030, quale previsto al paragrafo 1, su diversi settori industriali. |
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2 ter. Al momento di elaborare le sue proposte di cui al paragrafo 2 per la revisione della pertinente legislazione in materia di clima ed energia all'orizzonte 2030, la Commissione garantisce un giusto equilibrio, efficiente sotto il profilo dei costi, tra l'ETS e il settore della condivisione degli sforzi e tra i traguardi nazionali nel settore della condivisione degli sforzi, e in ogni caso non si limita a presupporre per ciascuno Stato membro uno sforzo aggiuntivo corrispondente a un aumento dell'ambizione pari al 15 %. La Commissione valuta gli effetti dell'introduzione di ulteriori misure europee che potrebbero integrare le misure esistenti, quali misure di mercato comprendenti un solido meccanismo di solidarietà. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 2 ter |
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Organi consultivi degli Stati membri in materia di clima e Consiglio europeo per i cambiamenti climatici |
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1. Entro il 30 giugno 2021 tutti gli Stati membri notificano alla Commissione l'organo nazionale indipendente di consulenza in materia di clima che è stato designato, incaricato, fra l'altro, di fornire consulenza scientifica professionale sulla politica nazionale in materia di clima. In assenza di un tale organo, gli Stati membri sono incoraggiati a istituirne uno. |
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Al fine di sostenere l'indipendenza scientifica e l'autonomia dell'organo nazionale indipendente di consulenza in materia di clima, gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure adeguate che consentano all'organo di operare in modo pienamente trasparente, a rendere pubbliche le sue conclusioni e a notificare tali misure alla Commissione. |
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2. Entro il 30 giugno 2022 la Commissione, in cooperazione con tali organi consultivi nazionali in materia di clima, istituisce il Consiglio europeo per i cambiamenti climatici (ECCC) quale gruppo consultivo scientifico permanente, indipendente e interdisciplinare sui cambiamenti climatici, che basa il proprio operato sui più recenti risultati scientifici espressi dall'IPCC. L'ECCC integra il lavoro dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e delle istituzioni e agenzie di ricerca esistenti dell'Unione. Al fine di evitare la duplicazione del lavoro, l'Agenzia europea dell'ambente (AEA) funge da segretariato dell'ECCC, preservando al contempo l'indipendenza amministrativa e di bilancio dell'ECCC. |
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3. Il mandato dei membri dell'ECCC ha una durata di cinque anni, rinnovabile una volta. L'ECCC è costituito da un comitato scientifico composto da un massimo di 15 esperti di alto livello che garantiscono un'ampia gamma di competenze necessarie per le attività elencate al paragrafo 4. Il comitato scientifico è responsabile in modo indipendente dell'elaborazione dei pareri scientifici dell'ECCC. |
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4. Il comitato scientifico si occupa, tra l'altro, di: |
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5. Nello svolgere le attività di cui al paragrafo 4, l'ECCC garantisce l'adeguata consultazione degli organi consultivi nazionali indipendenti in materia di clima. |
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6. Il lavoro del comitato scientifico è sostenuto da un consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione è composto da un membro di ciascun organo consultivo nazionale indipendente sul clima notificato alla Commissione conformemente al paragrafo 1, da due rappresentanti selezionati dalla Commissione, da due rappresentanti selezionati dal Parlamento europeo e dal presidente del segretariato nominato dall'AEA. |
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Il consiglio di amministrazione si riunisce due volte all'anno ed è responsabile dell'organizzazione e del monitoraggio delle attività dell'ECCC. Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il consiglio di amministrazione sulla basa di una proposta della Commissione. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto tra i suoi membri. |
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Il consiglio di amministrazione è responsabile di: |
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7. I membri del comitato scientifico sono designati a titolo individuale dal consiglio di amministrazione. Il presidente del comitato scientifico è eletto tra i suoi membri. Il comitato scientifico adotta a maggioranza dei due terzi il proprio regolamento interno che ne garantisce la piena indipendenza e autonomia scientifica. |
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I candidati a membri del comitato scientifico sono individuati mediante un processo di valutazione aperto. L'esperienza professionale dei candidati a membri del comitato scientifico che soddisfano i criteri di ammissibilità indicati nell'invito è oggetto di una valutazione comparativa basata sui seguenti criteri di selezione: |
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La composizione del comitato scientifico garantisce un equilibrio in materia di genere, competenze disciplinari e settoriali e di distribuzione regionale. |
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8. L'ECCC trasmette ogni anno le sue conclusioni di cui al paragrafo 4 alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. Laddove necessario, l'ECCC formula raccomandazioni alla Commissione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. L'ECCC segue una procedura pienamente trasparente e garantisce che le sue relazioni siano messe a disposizione del pubblico. La Commissione tiene conto delle relazioni e di eventuali raccomandazioni e formula una risposta formale all'ECCC al più tardi tre mesi dopo la loro ricezione. La risposta a dette relazioni e raccomandazioni è messa a disposizione del pubblico. |
Emendamenti 77, 123 e 145
Proposta di regolamento
Articolo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 3 |
Articolo 3 |
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Traiettoria per conseguire la neutralità climatica |
Traiettoria per conseguire la neutralità climatica |
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1. A norma dell'articolo 9, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento fissando una traiettoria a livello dell'Unione per conseguire entro il 2050 l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2 , paragrafo 1 . Al massimo sei mesi dopo ogni bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi , la Commissione riesamina la traiettoria . |
1. Entro il 31 maggio 2023 la Commissione valuta le opzioni per stabilire una traiettoria indicativa a livello dell'Unione per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a partire dall'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 2 bis , paragrafo 1 , e tenendo conto dell'obiettivo vincolante intermedio per il 2040 per il clima di cui all'articolo 2, paragrafo 2 ter , e presenta, se del caso, una proposta legislativa a tal fine . |
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1 bis. Una volta definita la traiettoria di cui al paragrafo 1, la Commissione procede al suo riesame al massimo sei mesi dopo ogni bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, a partire dal bilancio globale nel 2020. La Commissione presenta una proposta legislativa per adeguare la traiettoria qualora ritenga tale adeguamento opportuno a seguito del riesame. |
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2. La traiettoria inizia dall'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1 . |
2. Al momento di presentare proposte legislative per stabilire una traiettoria a norma del paragrafo 1, la Commissione tiene conto del bilancio dell'Unione per i gas a effetto serra che fissa la quantità totale rimanente di emissioni di gas a effetto serra in equivalente CO 2 che potrebbe essere emessa al più tardi fino al 2050 senza compromettere gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi . |
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2 bis. La Commissione stabilisce il bilancio dell'Unione per i gas a effetto serra in una relazione che presenta al Parlamento e al Consiglio entro il 31 dicembre 2021. La Commissione mette a disposizione del pubblico tale relazione e la metodologia su cui essa si basa. |
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3. Nel definire la traiettoria a norma del paragrafo 1, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti: |
3. Nel formulare proposte legislative per definire o adeguare la traiettoria a norma , rispettivamente, dei paragrafi 1 e 1 bis , la Commissione tiene conto dei seguenti criteri : |
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3 bis. Entro … [1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione pubblica, a seguito di un dialogo approfondito con tutte le parti interessate nell'ambito di un settore pertinente, una tabella di marcia settoriale sulla decarbonizzazione verso la neutralità climatica entro al più tardi il 2050 per il settore interessato. |
Emendamenti 78 e 146
Proposta di regolamento
Articolo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 |
Articolo 4 |
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Adattamento ai cambiamenti climatici |
Adattamento ai cambiamenti climatici |
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-1 bis. Entro il 31 gennaio 2021 e successivamente ogni 5 anni, la Commissione adotta una strategia aggiornata dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici. La strategia aggiornata dell'UE si prefigge di assicurare che le politiche di adattamento siano privilegiate, integrate e attuate in maniera coerente nelle politiche dell'Unione, negli impegni internazionali, negli accordi commerciali e nei partenariati internazionali dell'UE. |
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1. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assicurano il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici in conformità dell'articolo 7 dell'accordo di Parigi. |
1. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri si adoperano per raggiungere gli obiettivi nazionali e dell'Unione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, quali stabiliti dalla strategia dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici e assicurano il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici , anche per quanto riguarda gli ecosistemi marini e terrestri, in conformità dell'articolo 7 dell'accordo di Parigi , e integrano l'adattamento nelle politiche e nelle azioni socioeconomiche e ambientali pertinenti. Essi si concentrano, nello specifico, sulle popolazioni e sui settori economici più vulnerabili e più colpiti, individuano le carenze a tale riguardo mediante consultazione della società civile e attuano rimedi . |
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2. Gli Stati membri elaborano e attuano strategie e piani di adattamento che includono quadri completi di gestione dei rischi, fondati su basi di riferimento rigorose in materia di clima e di vulnerabilità e sulle valutazioni dei progressi compiuti. |
2. Entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni 5 anni, gli Stati membri adottano e attuano strategie e piani di adattamento a livello nazionale e regionale che includono quadri completi di gestione dei rischi locali , tenendo conto delle esigenze e delle specificità locali, su basi di riferimento rigorose in materia di clima e vulnerabilità, nonché di indicatori e sulle valutazioni dei progressi compiuti , basandosi sulle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili. Tali strategie e piani comprendono misure conformi agli obiettivi nazionali e dell'Unione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici. In particolare, tali strategie tengono conto dei gruppi, delle comunità e degli ecosistemi vulnerabili e interessati, e includono misure per la gestione, il ripristino e la protezione degli ecosistemi marini e terrestri al fine di rafforzarne la resilienza. Nelle loro strategie gli Stati membri tengono conto della particolare vulnerabilità dell'agricoltura e dei sistemi alimentari, della sicurezza alimentare e promuovono soluzioni basate sulla natura e l'adattamento basato sugli ecosistemi . |
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2 bis. La Commissione chiede ai beneficiari degli strumenti finanziari dell'Unione, compresi i progetti sostenuti dalla Banca europea per gli investimenti, di effettuare una prova di stress sull'adattamento ai cambiamenti climatici per i progetti ritenuti particolarmente vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici. Entro … [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti delegati per integrare il presente regolamento stabilendo i criteri dettagliati per la prova di stress, compresi l'elenco dei settori, dei progetti e delle regioni interessati, e la soglia di fatturato dei beneficiari, garantendo nel contempo che non vi siano oneri amministrativi eccessivi. La Commissione fornisce orientamenti ai beneficiari, sulla base della strategia dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici e dei dati dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi alle modalità di allineamento di un progetto di investimento ai requisiti in materia di adattamento ai cambiamenti climatici. |
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 bis |
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Coerenza dei flussi finanziari con un percorso che conduca a una società climaticamente neutra e resiliente |
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1. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assicurano il costante progresso in relazione all'obiettivo di rendere i flussi finanziari pubblici e privati coerenti con un percorso che conduca a una società climaticamente neutra e resiliente in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi, tenendo conto degli obiettivi climatici dell'Unione di cui all'articolo 2 del presente regolamento. |
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2. Entro il 1o giugno 2021, e successivamente a intervalli regolari, la Commissione presenta, nell'ambito delle valutazioni di cui all'articolo 5, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta in che modo sarebbe necessario modificare tutta la pertinente legislazione dell'Unione, compresi i quadri finanziari pluriennali dell'Unione e tutti i regolamenti specifici relativi ai fondi e agli strumenti a titolo del bilancio dell'Unione, al fine di includere disposizioni vincolanti e applicabili onde garantire la coerenza dei flussi finanziari pubblici e privati con gli obiettivi climatici dell'Unione di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Tale valutazione è, se del caso, corredata di proposte legislative. |
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3. La Commissione divulga ogni anno la parte della spesa dell'Unione conforme alle categorie tassonomiche di cui al regolamento (UE) 2020/… [regolamento Tassonomia]. |
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4. Onde conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione di cui all'articolo 2, le istituzioni dell'Unione e tutti gli Stati membri eliminano gradualmente tutte le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili e mobilitano di conseguenza investimenti sostenibili. L'eliminazione graduale di tali sovvenzioni non incide sugli sforzi volti a combattere la povertà energetica. |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 |
Articolo 5 |
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Valutazione dei progressi compiuti e delle misure dell'Unione |
Valutazione dei progressi compiuti e delle misure dell'Unione |
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1. Ad accompagnare la valutazione prevista all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni 5 anni valuta: |
1. Ad accompagnare la valutazione prevista all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni 2 anni valuta: |
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La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999. |
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio tali valutazioni e le relative conclusioni, insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999 , e le rende disponibili al pubblico . |
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2. Entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni 5 anni la Commissione riesamina: |
2. Entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni 2 anni la Commissione riesamina: |
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3. La Commissione, se sulla base della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 rileva che le misure dell'Unione non sono coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2 , paragrafo 1 , o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4, oppure i progressi compiuti verso l'obiettivo della neutralità climatica o nell'adattamento di cui all'articolo 4 sono insufficienti, adotta le misure necessarie conformemente ai trattati e contemporaneamente riesamina la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1. |
3. La Commissione, se sulla base della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 rileva che le misure e le politiche dell'Unione non sono coerenti con gli obiettivi climatici dell'Unione di cui all'articolo 2, o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4, oppure i progressi compiuti verso gli obiettivi in materia di clima dell'Unione di cui all'articolo 2 o nell'adattamento di cui all'articolo 4 sono insufficienti, adotta senza indugio le misure necessarie conformemente ai trattati onde rimediare a tale incoerenza e , al massimo contemporaneamente, riesamina la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis . |
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4. Prima dell'adozione la Commissione valuta qualsiasi progetto di misura o proposta legislativa alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, include la sua valutazione in ogni valutazione d'impatto che accompagna le misure o le proposte e rende pubblico il risultato della sua valutazione al momento dell'adozione. |
4. Prima dell'adozione la Commissione valuta la coerenza di qualsiasi progetto di misura , comprese, ma non solo, le proposte legislative e di bilancio, con gli obiettivi climatici dell'Unione di cui all'articolo 2, e allinea i progetti di misura a tali obiettivi prima dell'adozione. Tale analisi è inclusa in ogni valutazione d'impatto che accompagna le misure o le proposte . Una volta stabilita la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e il bilancio per i gas a effetto serra di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis, essi costituiscono la base della valutazione. La Commissione rende direttamente accessibile al pubblico tale valutazione e il suo risultato non appena è stata ultimata la valutazione e, in ogni caso, prima dell'adozione della pertinente misura o proposta . |
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4 bis. La Commissione si avvale della valutazione di cui al paragrafo 4 per promuovere lo scambio delle migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del presente regolamento. |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 |
Articolo 6 |
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Valutazione delle misure nazionali |
Valutazione delle misure nazionali |
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1. Entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni 5 anni la Commissione valuta: |
1. Entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni 2 anni la Commissione valuta: |
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La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999. |
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio tali valutazioni e le relative conclusioni, insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999 , e le rende disponibili al pubblico . |
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2. La Commissione, se considerando i progressi collettivi valutati conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, constata che le misure di uno Stato membro non sono coerenti con il conseguimento dell'obiettivo secondo la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4, può formulare raccomandazioni rivolte allo Stato membro in questione. La Commissione rende tali raccomandazioni disponibili al pubblico. |
2. La Commissione, se considerando i progressi compiuti da ciascuno Stato membro e i progressi collettivi valutati conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, constata che le misure di uno Stato membro non sono coerenti con gli obiettivi climatici dell'Unione secondo la traiettoria , una volta definita, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4, formula raccomandazioni rivolte allo Stato membro in questione. La Commissione rende tali raccomandazioni disponibili al pubblico. |
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2 ter. La Commissione include nella raccomandazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo proposte volte a garantire progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4. Tali proposte possono comprendere, se del caso, potenziali ulteriori sostegni tecnici, di innovazione o di know-how, di natura finanziaria o di altro tipo. |
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3. Se conformemente al paragrafo 2 è formulata una raccomandazione, si applicano i seguenti principi: |
3. Se conformemente al paragrafo 2 è formulata una raccomandazione, si applicano i seguenti principi: |
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3 bis. Entro tre mesi dalla presentazione della relazione intermedia di cui al paragrafo 3, lettera b), la Commissione valuta se le misure adottate dallo Stato membro interessato affrontino in maniera adeguata le preoccupazioni sollevate nella raccomandazione. Tale valutazione e i relativi risultati sono resi pubblici al momento della sua adozione. |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 7 |
Articolo 7 |
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Disposizioni comuni relative alla valutazione della Commissione |
Disposizioni comuni relative alla valutazione della Commissione |
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1. La Commissione basa la valutazione di cui agli articoli 5 e 6 non solo sulle misure nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), ma almeno sui seguenti elementi: |
1. La Commissione basa la valutazione di cui agli articoli 5 e 6 non solo sulle misure nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), ma almeno sui seguenti elementi: |
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2. L'AEA assiste la Commissione nella preparazione della valutazione di cui agli articoli 5 e 6, conformemente al suo programma di lavoro annuale. |
2. L'AEA assiste la Commissione nella preparazione della valutazione di cui agli articoli 5 e 6, conformemente al suo programma di lavoro annuale. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 |
Articolo 8 |
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Partecipazione del pubblico |
Partecipazione del pubblico e trasparenza |
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La Commissione coinvolge tutte le componenti sociali per offrire loro la possibilità, e investirle della responsabilità, di impegnarsi a favore di una società climaticamente neutra e resiliente al clima. La Commissione facilita processi inclusivi e accessibili a tutti i livelli, incluso nazionale, regionale e locale, che coinvolgono le parti sociali, i cittadini e la società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del presente regolamento. La Commissione può inoltre avvalersi dei dialoghi multilivello sul clima e sull'energia istituiti dagli Stati membri conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999. |
1. La Commissione e gli Stati membri coinvolgono tutte le componenti sociali , compresi i governi locali e regionali, per offrire loro la possibilità, e investirle della responsabilità, di impegnarsi a favore di una società giusta dal punto di vista sociale, climaticamente neutra e resiliente al clima , anche mediante il patto europeo per il clima di cui al paragrafo 2 . La Commissione e gli Stati membri facilitano processi inclusivi, accessibili e trasparenti a tutti i livelli, incluso nazionale, regionale e locale, che coinvolgono le parti sociali , il mondo accademico , i cittadini e la società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del presente regolamento. La Commissione può inoltre avvalersi dei dialoghi multilivello sul clima e sull'energia istituiti dagli Stati membri conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999. |
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2. La Commissione stabilisce un patto europeo per il clima al fine di coinvolgere i cittadini, le parti sociali e i portatori di interessi nell'elaborazione delle politiche climatiche a livello di Unione, promuovere il dialogo e la diffusione di informazioni scientificamente fondate in materia di cambiamenti climatici e relativi aspetti sociali e di parità di genere, nonché condividere le migliori pratiche in materia di iniziative climatiche. |
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3. Gli Stati membri assicurano, nell'adozione delle misure volte a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che i cittadini, la società civile e le parti sociali siano informati e consultati nel corso di tutto il processo legislativo. A tale riguardo, gli Stati membri operano in maniera trasparente. |
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 bis l'Unione pone fine alla protezione degli investimenti nei combustibili fossili nel contesto della modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia. |
Emendamenti 84 e 175/rev
Proposta di regolamento
Articolo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 |
soppresso |
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Esercizio della delega |
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1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da … [OP: date of entry into force of this Regulation]. |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
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4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio». |
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5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
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Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 bis Riesame Sei mesi dopo ogni bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione procede a un riesame di tutti gli elementi del presente regolamento, alla luce delle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, tra cui i risultati e le raccomandazioni più recenti dell'IPCC e dell'ECCC, degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 oC , e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte legislative. |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1
Regolamento (UE) 2018/1999
Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 10 — punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1999
Articolo 2 — punto 11
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 10 — punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1999
Articolo 2 — punto 62 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 10 — punto 3
Regolamento (UE) 2018/1999
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 10 — punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1999
Articolo 4 — lettera a — punto 1 — parte introduttiva
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 10 — punto 4
Regolamento (UE) 2018/1999
Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 10 — punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1999
Articolo 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 11 bis |
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Accesso alla giustizia |
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1. Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, i membri del pubblico interessato che abbiano un interesse sufficiente o che rivendicano la violazione di un diritto, qualora il diritto procedurale amministrativo di uno Stato membro preveda che tale diritto sia una condizione preliminare, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o ad altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge al fine di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999. |
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2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni. |
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3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, si considera che un'organizzazione non governativa rientrante nella definizione di cui all'articolo 2, punto 62 bis, abbia un interesse sufficiente o abbia diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1 del presente articolo. |
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4. Il presente articolo non esclude la possibilità di procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incide sul requisito dell'esaurimento dei procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l'esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale. Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa. |
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5. Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.» |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 10 — punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1999
Articolo 15 — paragrafo 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1. Ciascuno Stato membro elabora e comunica alla Commissione, entro il 1o gennaio 2020 e quindi entro il 1o gennaio 2029 e successivamente ogni 10 anni, la propria strategia a lungo termine in una prospettiva di almeno 30 anni. Gli Stati membri, ove necessario, aggiornano tali strategie ogni cinque anni. |
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Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 10 — punto 6
Regolamento (UE) 2018/1999
Articolo 15 — paragrafo 3 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 10 — punto 7 — lettera a
Regolamento (UE) 2018/1999
Allegato I — Parte 1 — Sezione A — punto 3.1.1. — punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 10 — punto 7 — lettera b
Regolamento (UE) 2018/1999
Allegato I — Parte 1 — Sezione B — punto 5.5.
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 10 — punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1999
Allegato IV — punto 2.1.1.
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 10 — punto 8
Regolamento (UE) 2018/1999
Allegato VI — lettera c — punto viii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 10 bis Modifiche del regolamento (UE) 2018/842 All'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (1 bis) , sono inseriti i paragrafi seguenti: «5 bis. In qualsiasi transazione effettuata secondo quanto disposto all'articolo 5, paragrafo 5, il prezzo minimo dell'assegnazione annuale di emissioni è fissato a 100 EUR per ciascuna tonnellata di CO2 equivalente. 5 ter. Gli Stati membri informano la Commissione di eventuali azioni intraprese a norma del presente paragrafo e comunicano, entro il 31 marzo 2025, la loro intenzione di ricorrere alle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5. 5 quater. Al più tardi entro il 30 giugno 2025, la Commissione valuta per tutti gli Stati membri l'intenzione di ricorrere alle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e mette a disposizione del pubblico l'incidenza sul bilancio del ricorso a tali disposizioni.». |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0162/2020).
(1 bis) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
(19) Comunicazione della Commissione — Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 dell'11 dicembre 2019.
(19) Comunicazione della Commissione — Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 dell'11 dicembre 2019.
(20) IPCC, 2018: Global Warming of 1,5 oC. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1,5 oC above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)].
(21) IPBES 2019: Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services.
(22) «L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020», Relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'UE, 2019).
(20) IPCC, 2018: Global Warming of 1,5 oC. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1,5 oC above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)].
(21) IPBES 2019: Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services.
(22) «L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020», Relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'UE, 2019).
(23) Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di Parigi.
(24) Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di Parigi.
(25) Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi.
(23) Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di Parigi.
(24) Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di Parigi.
(25) Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi.
(26) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(27) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
(28) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
(26) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(27) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
(28) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
(29) COM(2016) 860 del 30 novembre 2016.
(30) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(31) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(32) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
(29) COM(2016) 860 del 30 novembre 2016.
(30) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(31) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(32) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
(33) Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP)).
(34) Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (2019/2930(RSP)).
(35) Conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella sessione del 12 dicembre 2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.
(33) Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP)).
(34) Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (2019/2930(RSP)).
(34 bis) Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sulla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, Spagna (COP 25) (2019/2712(RSP)).
(35) Conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella sessione del 12 dicembre 2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.
(1 bis) Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU …).
(9) COM(2020)0562.
(10) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(1 bis) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(1 bis) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 56 del 19.6.2018, pag. 26).