Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020AE2029

    Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l’equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all’equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina» [COM(2020) 137 final – 2020/0053 (COD)]

    EESC 2020/02029

    GU C 429 del 11.12.2020, p. 276–278 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 429/276


    Parere del Comitato economico e sociale europeo su «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l’equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all’equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina»

    [COM(2020) 137 final – 2020/0053 (COD)]

    (2020/C 429/35)

    Relatore unico:

    Arnold PUECH D’ALISSAC

    Consultazione

    Consiglio dell’Unione europea, 17.4.2020

    Parlamento europeo, 16.4.2020

    Base giuridica

    Articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Sezione competente

    Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

    Adozione in sezione

    29.6.2020

    Adozione in sessione plenaria

    18.9.2020

    Sessione plenaria n.

    554

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    213/1/4

    1.   Contesto e proposta della Commissione

    1.1.

    La decisione 2003/17/CE del Consiglio (1) concede l’equivalenza a determinati paesi terzi per quanto riguarda le ispezioni in campo e la produzione di sementi di determinate specie (2).

    1.2.

    Le disposizioni nazionali relative alle sementi raccolte e controllate in tali paesi offrono le stesse garanzie delle disposizioni applicabili alle sementi raccolte e controllate nell’Unione europea per quanto concerne le caratteristiche delle sementi e i provvedimenti adottati per il loro esame, per assicurarne l’identificazione, per la marcatura e il controllo.

    1.3.

    Dato che l’Ucraina non figura tra i paesi terzi indicati nell’elenco di cui alla decisione 2003/17/CE, attualmente non è possibile importare nell’Unione europea le sementi di cereali raccolte in tale paese. L’Ucraina ha presentato alla Commissione una richiesta affinché le sue sementi di cereali siano contemplate nella decisione 2003/17/CE del Consiglio come sementi equivalenti.

    1.4.

    In seguito a tale richiesta, la Commissione ha effettuato un esame della legislazione ucraina applicabile e ha eseguito un audit delle ispezioni in campo e del sistema di certificazione delle sementi di cereali in atto in Ucraina. È stato concluso che le prescrizioni e il sistema in atto sono «equivalenti» a quelli dell’Unione e offrono le stesse garanzie del sistema dell’Unione.

    1.5.

    La Commissione propone pertanto di riconoscere, mediante una decisione che dovrà essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che le sementi dell’Ucraina sono equivalenti alle sementi di cereali raccolte, prodotte e controllate nell’Unione europea.

    2.   Considerazioni e raccomandazioni

    2.1.

    Il CESE prende atto dell’esito positivo dell’audit svolto dalla Commissione in Ucraina in conformità alle prescrizioni di cui all’allegato II della decisione 2003/17/CE, al fine di riconoscere l’equivalenza delle prescrizioni giuridiche e dei controlli ufficiali per la certificazione delle sementi di cereali. Il CESE osserva, tuttavia, che la relazione di audit rileva che talune norme non sono pienamente conformi alle prescrizioni dell’UE, in particolare quelle relative alla distanza di isolamento delle sementi certificate di sorgo, che sono inferiori, alla purezza varietale delle linee parentali utilizzate per la produzione di sementi ibride di granturco e alla percentuale di sementi di altre specie per le sementi certificate di granturco.

    2.2.

    Il CESE, in continuità con i suoi precedenti pareri (3), approva la proposta legislativa in esame, ma propone di rinviarne l’applicazione a quando l’UE avrà ottenuto, in seguito a un controllo ex post, le garanzie del fatto che i limiti individuati nella relazione di audit sono stati corretti, che le norme di produzione in Ucraina sono ora pienamente conformi alle prescrizioni europee, che è garantita l’assenza di concorrenza sleale e che è escluso ogni effetto nocivo sull’ambiente.

    2.3.

    Il Comitato concorda sul fatto che il riconoscimento dell’equivalenza sia potenzialmente in grado di apportare vantaggi alle imprese UE del settore delle sementi che operano in Ucraina, ai potenziali importatori dell’UE di sementi provenienti da questo paese nonché agli agricoltori dell’UE, che avranno accesso ad una gamma più ampia di sementi, ma ritiene che si debba attuare un sistema di controlli incrociati sulle importazioni e che da entrambi i lati occorra garantire la stessa protezione dei consumatori.

    Il controllo della concorrenza dovrebbe essere applicato in entrambe le direzioni, al fine di non distorcere le condizioni commerciali per le organizzazioni europee che operano nell’UE.

    2.4.

    Il CESE desidera tuttavia sottolineare alcuni aspetti tecnici relativi ai metodi di produzione delle sementi che differiscono tra l’Ucraina e l’Unione europea, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai prodotti fitosanitari. In effetti, i produttori ucraini hanno accesso a una gamma di prodotti fitosanitari più ampia rispetto ai produttori dell’UE e possono utilizzare alcune molecole vietate nell’Unione europea. Tali discrepanze determinano una distorsione della concorrenza e comporterebbero l’introduzione nel territorio dell’Unione europea di prodotti non conformi alle norme UE a tutela della salute e dell’ambiente. Le differenze più significative comprendono l’accesso ad alcune sostanze attive utilizzate per diserbare le parcelle, quali l’atrazina (vietata nell’UE dal 2003) o l’acetocloro (vietato nell’UE dal 2012). Oltre agli impatti sulla salute, l’accesso a queste sostanze, che presentano un ampio spettro di azione, un carattere persistente, un’elevata efficienza tecnica sulle piante infestanti e un costo contenuto, conferisce ai produttori ucraini un evidente vantaggio competitivo. Per quanto riguarda la protezione dai parassiti, i produttori ucraini continuano ad avere accesso alle sostanze attive della famiglia dei neonicotinoidi, alcune delle quali, come il clotianidin, il tiametoxam o — tra breve — il tiacloprid, sono vietate nell’UE.

    2.5.

    In base al Green Deal europeo, bisogna proteggere, preservare e rafforzare il capitale naturale dell’Unione europea, nonché tutelare la salute e il benessere dei cittadini dai rischi ambientali; pertanto l’Ucraina deve assolutamente mettere fine all’uso di prodotti chimici per la produzione di sementi di cui l’UE ha vietato l’impiego sul suo territorio. L’Ucraina deve garantire lo stesso livello di requisiti dell’Unione, impegnarsi a rispettare rigorosamente tutte le condizioni dell’accordo di Parigi e consentire una valutazione annuale degli accordi conclusi. Non è concepibile che le disparità permangano, o aumentino ulteriormente. Se ciò avviene, le sementi in questione non possono essere ammesse sul mercato dell’UE.

    2.6.

    Il CESE ha preso atto della posizione della Commissione secondo cui il riconoscimento delle procedure di certificazione dei prodotti in questione costituisce una misura tecnica. Tuttavia, alla luce di quanto precede e del fatto che l’apertura del mercato dell’UE ai prodotti provenienti dai paesi terzi avrà un impatto economico e sociale, il Comitato raccomanda alla Commissione, prima di prendere una decisione, di effettuare una valutazione d’impatto per verificare che tale misura non abbia ripercussioni sui produttori europei (nel senso degli agricoltori moltiplicatori e delle imprese produttrici di sementi), in particolare sulle microimprese e sulle piccole imprese.

    2.7.

    Sulla base di tale valutazione d’impatto, e poiché l’attuale accordo di libero scambio con l’Ucraina non garantisce un commercio equo con norme fiscali, sociali e ambientali comparabili, è necessario, in via preliminare, riesaminare l’ALS e, più in generale, la politica commerciale europea per evitare la concorrenza sleale. Peraltro, tale revisione è stata prevista anche dalla Commissione europea nella comunicazione del 16 giugno, attraverso un esame approfondito della politica commerciale dell’UE e il lancio di una consultazione pubblica.

    2.8.

    Questa revisione è particolarmente pertinente tra l’Ucraina e l’UE per il settore delle sementi di granturco, dato che il costo franco fabbrica è molto più basso in Ucraina (ad esempio, la differenza rispetto al costo di produzione francese è stata stimata al 26 % nel 2019). La combinazione di tali decisioni rimetterebbe in discussione le filiere europee di moltiplicazione delle sementi di granturco.

    2.9.

    Alla luce degli insegnamenti tratti dalla crisi della COVID-19, la dipendenza da paesi terzi in un settore strategico per la sovranità alimentare non è accettabile, e questo problema va quindi affrontato a monte.

    Bruxelles, 18 settembre 2020

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Luca JAHIER


    (1)  GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10.

    (2)  Ai sensi delle direttive del Consiglio 66/401/CEE (GU 125 dell’11.7.66, pag. 2298), 66/402/CEE (GU 125 dell’11.7.66, pag. 2309), 2002/54/CE (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12) e 2002/57/CE (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

    (3)  GU C 74 del 23.3.2005, pag. 55, GU C 351 del 15.11.2012, pag. 92.


    Top