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Document 52020AE1412

Parere del Comitato economico e sociale europeo su a) «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d’azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico» [COM(2020) 94 final] b) «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Individuare e affrontare le barriere al mercato unico» [COM(2020) 93 final]

EESC 2020/01412

GU C 364 del 28.10.2020, p. 116–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 364/116


Parere del Comitato economico e sociale europeo su a) «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d’azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico»

[COM(2020) 94 final]

b) «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Individuare e affrontare le barriere al mercato unico»

[COM(2020) 93 final]

(2020/C 364/16)

Relatore:

Gerardo LARGHI

Correlatore:

Gonçalo LOBO XAVIER

Consultazione

a)

Commissione europea, 22.4.2020

b)

Commissione europea, 22.4.2020

Base giuridica

a) e b) Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

Sezione competente

Mercato unico, produzione e consumo

Adozione in sezione

25.6.2020

Adozione in sessione plenaria

16.7.2020

Sessione plenaria n.

553

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

212/2/5

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sostiene il Piano d’azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico pubblicato dalla Commissione (1).

1.2.

Il CESE è disposto a sostenere e approva la comunicazione della Commissione intitolata Individuare e affrontare le barriere al mercato unico (2).

1.3.

Il CESE ritiene che per troppo tempo l’applicazione insufficiente o inadeguata delle norme dell’UE sia stata il tallone d’Achille del diritto dell’UE e reputa pertanto che molti casi di frode e di comportamento illegale non siano stati affrontati. L’applicazione del diritto dell’UE è essenziale per accrescere la fiducia delle imprese e dei consumatori e per garantire che il mercato unico dispieghi il suo pieno potenziale a favore delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori.

1.4.

Il CESE ritiene che, per essere efficace, una strategia di attuazione debba: 1) basarsi su un forte partenariato che coinvolga tutte le parti interessate; 2) consentire una maggiore cooperazione a livello europeo tra le reti esistenti dei servizi di contrasto per garantire che si lavori sui problemi che interessano più settori contemporaneamente; 3) mettere a punto strategie e mezzi per affrontare le violazioni ad ampio raggio commesse nell’UE, in modo da poter intraprendere un’unica azione coercitiva efficace e trasparente intesa a proteggere tutte le parti interessate e a garantire l’applicazione della legge a livello transnazionale; 4) sfruttare il potenziale offerto dalle nuove tecnologie.

1.5.

Il CESE esorta la Commissione a prevedere nel piano d’azione un ruolo chiaramente definito per gli attori della società civile, gli imprenditori, i lavoratori e i consumatori.

1.6.

Il CESE sostiene pienamente l’idea della Commissione europea di trasformare SOLVIT in un efficace strumento standard per gli ostacoli ingiustificati al mercato unico, ma è importante che SOLVIT sia dotato di una procedura più strutturata per sottoporre alla Commissione casi importanti e operare in tutti i settori e ambiti di intervento.

1.7.

Il CESE accoglie con favore l’iniziativa volta a migliorare le valutazioni ex ante della regolamentazione restrittiva nel quadro della direttiva relativa a un esame di proporzionalità (3). Il coinvolgimento delle parti interessate durante il «test della proporzionalità» dovrebbe essere la norma piuttosto che l’eccezione.

1.8.

Lo sportello digitale unico è un modo per rispondere in modo digitale alle esigenze delle imprese e dei consumatori per quanto riguarda le informazioni online. I punti di contatto unici saranno rapidamente integrati nello sportello digitale unico, in modo che le imprese e i consumatori potranno rivolgersi a un unico soggetto per le richieste di assistenza e informazione.

1.9.

Il CESE sostiene l’invito della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ad adottare la proposta concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi (4).

1.10.

Il Comitato sottolinea che la crisi legata alla diffusione della COVID-19 comporta gravi rischi per il mercato unico, in quanto le differenze tra i paesi dell’UE in termini di sviluppo economico, garanzie sociali e livelli di prosperità potrebbero aumentare dopo la fine della pandemia.

1.11.

Il CESE osserva che, nonostante i risultati reali del mercato unico, le imprese e i consumatori continuano a segnalare che rimangono troppi ostacoli.

1.12.

Il CESE concorda con il piano d’azione della Commissione, secondo il quale un partenariato autentico tra i diversi attori che a livello europeo e degli Stati membri sono responsabili dell’attuazione e dell’applicazione delle norme sarà indispensabile per il superamento degli ostacoli esistenti al mercato unico.

1.13.

Il CESE esorta pertanto la Commissione a utilizzare la nuova strategia di attuazione del mercato unico per costruire un solido quadro collaborativo che includa tutte le parti attive nell’applicazione del diritto dell’UE. Tra le altre cose, le organizzazioni dovrebbero essere pienamente coinvolte nei lavori dell’annunciata task force per l’applicazione delle norme sul mercato unico (Single Market Enforcement task force — SMET), la quale dovrebbe fungere da forum per discutere questioni orizzontali in materia di applicazione della normativa.

1.14.

Il CESE ritiene che l’applicazione delle norme sia essenzialmente un problema orizzontale e che pertanto non debba essere affrontata a comparti stagni. È essenziale organizzare e razionalizzare meglio il flusso di lavoro tra le diverse reti dei servizi di contrasto e facilitarle nello scambio di informazioni e buone pratiche.

1.15.

Il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (regolamento CPC) ha contribuito a creare un ponte tra le organizzazioni della società civile e le autorità preposte all’applicazione della legge grazie a un migliore riconoscimento della loro cooperazione. Tuttavia, pur rappresentando un risultato positivo, questo quadro resta incompleto e richiede ulteriori miglioramenti, per esempio per quanto riguarda la rapidità di risposta alle segnalazioni dei cittadini.

1.16.

Il CESE reputa che l’utilizzo dei dati e dell’intelligenza artificiale possa contribuire al monitoraggio dei mercati. Ritiene pertanto che questi strumenti digitali debbano essere sviluppati a livello dell’UE e condivisi da tutte le parti interessate.

1.17.

Le autorità preposte all’applicazione della legge si trovano oggi ad affrontare una proliferazione di pratiche disoneste nel mercato unico, mentre il loro lavoro è spesso soggetto a rigidi vincoli di bilancio. In tale contesto, il Comitato chiede un migliore utilizzo delle scarse risorse disponibili, un migliore coordinamento tra le reti esistenti, lo sviluppo di nuove sinergie tra tutti gli attori e nuovi strumenti basati sulle nuove tecnologie atti a contribuire all’efficace applicazione del diritto dell’UE.

2.   Comunicazione — Piano d’azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico [COM (2020) 94 final] — INT/899

2.1.   Sfide per il mercato unico

2.1.1.

Il mercato unico è al centro del progetto europeo e ha semplificato la vita dei consumatori e delle imprese in Europa. Un mercato unico correttamente funzionante dovrebbe consentire ai cittadini dell’UE di beneficiare di una scelta più ampia di servizi e prodotti e di migliori opportunità di lavoro. Il mercato unico dovrebbe stimolare gli scambi e la concorrenza ed è fondamentale per realizzare le trasformazioni verde, industriale e digitale dell’UE.

2.1.2.

Per realizzare questo obiettivo, l’Europa deve stabilire le priorità con discernimento e procedere secondo parametri ben determinati verso un orientamento politico chiaro, dando priorità assoluta alle persone.

2.1.3.

Per rafforzare la cooperazione in materia di applicazione delle norme del mercato unico, la Commissione ha annunciato la costituzione di una task force per l’applicazione delle norme sul mercato unico (Single Market Enforcement task force — SMET), con il compito di valutare lo stato di conformità della legislazione nazionale alle norme del mercato unico, dare priorità agli ostacoli più urgenti, affrontare i casi di sovraregolamentazione, discutere questioni orizzontali in materia di applicazione della normativa e monitorare l’attuazione del piano d’azione proposto. A tale riguardo, la SMET dovrebbe stabilire criteri chiari per decidere quali siano gli ostacoli più urgenti in funzione del loro valore economico.

2.1.4.

La Commissione intende inoltre utilizzare i meccanismi di prevenzione per: evitare nuovi ostacoli alla prestazione di servizi nel mercato unico; migliorare la capacità di individuare i casi di non conformità; istituire una piattaforma per l’applicazione della normativa online (e-enforcement lab), così da condividere le informazioni sui prodotti industriali e di consumo illegali e non conformi; istituire un punto di accesso unico europeo per le informazioni destinate alle autorità per i controlli sui prodotti non alimentari e lo sportello unico doganale di prossima realizzazione; rendere standard il sistema di informazione del mercato interno (IMI); elaborare uno strumento per consentire a cittadini e imprese di segnalare in modo anonimo gli ostacoli normativi incontrati nell’esercizio dei loro diritti relativi al mercato interno; migliorare l’applicazione della legislazione agroalimentare dell’UE (compresa quella sulla salute degli animali e delle piante); valutare l’integrazione tra le strutture esistenti (la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, la rete dell’UE per la conformità dei prodotti o l’osservatorio dell’EUIPO), e un laboratorio finanziato nell’ambito del programma per il mercato unico o del programma Europa digitale, per testare e applicare soluzioni informatiche avanzate; rafforzare la lotta contro i prodotti contraffatti e illegali, anche quelli fabbricati o assemblati nell’UE ma con componenti importate, anche estendendo l’attuale mandato dell’OLAF; rafforzare l’applicazione della normativa nella filiera agroalimentare; elaborare sistemi di etichettatura e tracciabilità promuovendo l’uso di strumenti digitali per consentire controlli più mirati alle frontiere esterne e all’interno dell’UE; utilizzare SOLVIT come strumento predefinito per la risoluzione delle controversie nel mercato unico; razionalizzare le procedure per il trattamento dei casi: l’esame preliminare delle denunce sarà fatto entro due mesi in modo da stabilire già in quel momento quali saranno i passi successivi della pratica in questione; utilizzare il sistema EU Pilot a condizioni e con tempistiche chiare, per i casi nei quali risulta possibile raggiungere una rapida soluzione entro un breve periodo di tempo.

2.2.   Osservazioni generali

2.2.1.

Il CESE ritiene che il completamento e l’effettiva applicazione del mercato unico siano di importanza fondamentale, in quanto costituiscono un mezzo, e non un fine, per realizzare gli obiettivi politici contenuti nei testi fondanti dell’Unione europea.

2.2.2.

Le principali barriere individuate nella comunicazione sono: le scelte normative a livello nazionale e di UE; il recepimento nel diritto nazionale, l’attuazione e l’applicazione della legislazione; le capacità e le prassi amministrative degli Stati membri; il contesto imprenditoriale e di consumo generale; e le cause profonde non collegate alla politica pubblica, per esempio la lingua o la cultura.

2.2.3.

Utilizzare SOLVIT come strumento predefinito: il CESE sostiene l’obiettivo di garantire che le procedure SOLVIT diventino lo strumento standard per gli ostacoli ingiustificati al mercato unico. Tuttavia, gli strumenti di cui dispone sono soltanto il dialogo e il potere di persuasione; inoltre, non può essere utilizzato in parallelo con eventuali contenziosi. Il sistema SOLVIT deve prevedere una procedura più strutturata per sottoporre alla Commissione casi importanti. Al tempo stesso, è opportuno che SOLVIT operi in tutti i settori e in tutti gli ambiti di intervento.

2.2.4.

Il miglioramento delle valutazioni ex ante della regolamentazione restrittiva nel quadro della direttiva relativa a un test di proporzionalità (5) è una misura molto apprezzata. Tuttavia, la Commissione dovrebbe fornire assistenza strutturata e orientamenti agli Stati membri su come effettuare valutazioni ex ante della proporzionalità, in conformità della direttiva relativa a un test di proporzionalità, quando essi prevedono di adottare una nuova regolamentazione nazionale delle professioni. Inoltre, il coinvolgimento delle parti interessate durante il «test della proporzionalità» dovrebbe essere la norma piuttosto che l’eccezione.

2.2.5.

Ottenere informazioni e procedure amministrative: lo sportello digitale unico è una soluzione che consente di rispondere in modo digitale alle richieste di informazioni online da parte di imprese e consumatori, tuttavia secondo la normativa vigente in materia di mercato unico, gli Stati membri devono informare le imprese anche tramite punti di contatto unici. Diversi atti legislativi dell’UE prevedono la centralizzazione dei punti di contatto unici. Essi saranno rapidamente integrati nello sportello digitale unico, in modo che le imprese e i consumatori potranno rivolgersi a un unico soggetto per le richieste di assistenza e informazione. Le imprese dovrebbero ricevere solo una risposta unica e coordinata.

2.2.6.

In questo momento l’UE è scossa fin dalle sue fondamenta sia da fattori esterni, come la pandemia in corso, che ha causato molte vittime e seminato il panico, facendo entrare l’intera economia dell’UE in recessione, sia da fattori interni, quali l’assenza di quello slancio di solidarietà che ha portato alla nascita dell’Unione. Ci interroghiamo pertanto su cosa sia necessario per realizzare un mercato unico che non sia solo un’operazione tecnica e legislativa, ripensando l’intero modello del progetto europeo. È assolutamente lecito chiedersi se un’Europa unita — come alcuni l’hanno immaginata, tanti si sono impegnati nel costruirla e altri si sono dati da fare per distruggerla a poco a poco, almeno dopo il rifiuto della Costituzione europea — esisterà ancora nel 2050 e oltre come modello di libertà, faro di cultura, paladina della pace, sostenitrice della buona volontà tra i popoli e promotrice delle pari opportunità per uomini e donne in un mondo senza discriminazioni e senza barriere.

2.2.7.

Queste considerazioni sono tanto più pertinenti in un momento particolarmente difficile come quello attuale, in cui l’Europa è soffocata da una crisi prolungata, che è di natura sistemica piuttosto che un risultato semplicemente innescato dall’attuale stato dell’economia: quella attuale non è solo una crisi economica e finanziaria, ma anche una crisi di valori sociali e culturali. Un buon numero di cittadini ritiene che l’unica soluzione credibile sia quella di mettere da parte l’approccio puramente monetario e economico a favore di un’Unione realmente politica.

2.2.8.

Il CESE ritiene che la crisi causata dalla COVID-19, che ha colpito tutti i paesi europei, imponga un ripensamento dell’intero sistema, non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche in vista della generazione di nuove idee e della concezione di nuovi modelli commerciali.

2.2.9.

I sistemi di protezione civile non hanno risposto in modo adeguato in tutti i paesi al momento di far fronte alla crisi. In molti casi, anzi, questi sistemi hanno fallito: né i governi centrali, né i comuni, né i cittadini hanno dimostrato di essere pronti per un’emergenza, e le risposte sono state spesso lente e costose, e talvolta sconcertanti.

2.2.10.

È apparsa chiara la dipendenza da paesi terzi dell’Europa in alcuni settori e tale situazione richiede un ripensamento di alcune fondamenta dell’Unione europea, la quale deve dimostrare la capacità di reagire e di riorganizzarsi. Gli appalti comunali, regionali e statali e il sostegno ai fornitori locali richiederanno un’attenzione particolare: gli appalti pubblici devono diventare una garanzia di sicurezza economica.

2.2.11.

Un ruolo importante è rivestito dalla normalizzazione o standardizzazione guidata dal mercato secondo il modello del «nuovo approccio», applicato non soltanto ai prodotti ma anche ai servizi.

2.2.12.

Bisognerebbe condurre un’analisi accurata della necessità, dell’efficienza e degli effetti delle misure da adottare, in modo che, nella normazione in materia di servizi, si operi una chiara differenziazione fra i servizi pertinenti per il mercato interno.

2.2.13.

Il CESE concorda con la Commissione sull’importanza di ogni intervento teso a promuovere lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione del diritto dell’UE nel mercato interno. Ambiti quali le merci e i servizi, gli appalti pubblici, la vigilanza del mercato, il diritto societario, il diritto contrattuale ed extracontrattuale, la lotta contro il riciclaggio di denaro, la libera circolazione dei capitali, i servizi finanziari, la concorrenza e lo sviluppo di strumenti di governance richiedono urgentemente la creazione di un mercato interno rispettoso dei diritti di cittadini, produttori, lavoratori e consumatori, senza mettere in discussione un’attività economica equilibrata.

2.2.14.

Il CESE chiede che un mercato unico equo tenga conto della necessità di conformarsi alle norme in materia di lavoro, consumatori e ambiente, concordemente con la recente proposta di una nuova strategia industriale per l’Europa (6), i principi relativi all’economia circolare esposti nel programma della Commissione sui quali il CESE si è già dichiarato totalmente d’accordo e di cui l’Europa deve essere leader.

2.2.15.

Il CESE sostiene la scelta di costituire una task force per l’applicazione delle norme sul mercato unico (Single Market Enforcement task force — SMET), composta da Stati membri e Commissione, in linea con le proposte e le raccomandazioni che il CESE ha avuto modo di formulare in diverse occasioni (7).

2.2.16.

Il CESE sottolinea l’importanza di ogni lotta contro i casi di «sovraregolamentazione», di applicazione non conforme della normativa, che tanto spesso nel passato ha nuociuto al normale funzionamento del mercato. Il CESE chiede con fermezza che in questa task force ci sia almeno un proprio rappresentante in qualità di osservatore.

2.2.17.

Come già indicato in diversi suoi precedenti pareri (8), il CESE concorda con la Commissione laddove essa individua rischi e ritardi nella realizzazione del mercato unico legati alla frammentazione del mercato, alla discrepanza delle norme applicabili, all’incertezza sulla riservatezza e confidenzialità dei dati, all’uso spregiudicato e non sempre controllabile delle reti informatiche, all’esistenza di servizi illegali online, soprattutto a causa della mancata applicazione della normativa attraverso il controllo e le sanzioni da parte dei servizi interessati della Commissione. Il CESE raccomanda alle direzioni generali della Commissione di rispondere a questi problemi mediante un approccio trasversale.

2.2.18.

Il CESE si rammarica che ancora oggi non si siano ottenuti risultati convincenti rispetto all’effettiva applicazione delle leggi dell’UE. Per i cittadini europei, a questo riguardo assume una rilevanza fondamentale l’introduzione, senza ambiguità e senza nuovi ritardi, del diritto a un’azione collettiva effettiva a livello europeo; ciò contribuirebbe notevolmente a garantire, come ultima risorsa, un’adeguata responsabilizzazione per l’inosservanza della normativa europea e favorirebbe così il volontario rispetto di tale normativa (9).

2.2.19.

Il CESE sottolinea come molto sovente siano gli Stati membri a violare le norme concordate sul mercato unico o a creare e tollerare ostacoli nel diritto nazionale, con l’obiettivo di inserire un ulteriore livello di protezione nel loro mercato e di ottenere vantaggi per le imprese nazionali. Si tratta spesso di vantaggi a brevissimo termine ma che danneggiano le PMI e le start-up, oltre che quei cittadini e consumatori che sono esposti ai rischi derivanti da prodotti non conformi o beneficiano di una minore scelta.

2.2.20.

Per questo motivo, il CESE si unisce alla Commissione nell’invitare il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare la proposta di direttiva sulla notifica delle norme nazionali ai sensi della direttiva sui servizi (10). Tuttavia, l’accordo non dovrebbe pregiudicare la direttiva sui servizi in vigore mediante esenzioni dall’obbligo di notifica per quanto riguarda le restrizioni territoriali (compresa la pianificazione urbana e territoriale) o privando la Commissione dei suoi attuali poteri decisionali.

2.3.   Osservazioni specifiche

2.3.1.

La portata del mercato unico fa sì che l’UE sia in grado di dare vita a un sistema commerciale multilaterale, aperto, non discriminatorio e basato su regole. Le imprese dei paesi terzi devono conformarsi alle normative dell’UE per poter accedere al mercato unico, anche in settori quali la sanità, l’ambiente, la sicurezza degli alimenti e dei prodotti e la protezione dei consumatori.

2.3.2.

Il CESE approva la scelta della Commissione di integrare gli strumenti già attivi per favorire lo sviluppo di un mercato unico, con nuovi strumenti (come un punto d’informazione centrale cui i funzionari degli Stati membri possono rivolgersi per domande di carattere pratico, piattaforme per gli scambi con gli Stati membri, come quella utilizzata per le direttive sugli appalti pubblici, un migliore accesso alle informazioni sulle norme e sugli obblighi per gli utenti attraverso lo sportello digitale unico).

2.3.3.

Il CESE raccomanda alla Commissione di aggiungere degli orientamenti sui seguenti principi:

a)

sussidiarietà e «doppia sussidiarietà»;

b)

mutuo riconoscimento;

c)

innovazione e precauzione;

d)

l’interesse generale in relazione a determinati servizi (per esempio, bancari e assicurativi).

2.3.4.

Il CESE concorda con la scelta di prestare particolare attenzione al tema degli appalti pubblici. Amministratori e beneficiari di fondi UE devono essere aiutati a migliorare le loro prassi in materia di appalti pubblici, per garantire parità di condizioni e utilizzare gli appalti come strumento strategico per perseguire obiettivi politici fondamentali, quali i principi dell’economia circolare.

3.   Comunicazione — Individuare e affrontare le barriere al mercato unico [COM(2020) 93 final] — INT/908

3.1.   Ostacoli al mercato unico

3.1.1.

La comunicazione della Commissione volta a individuare e affrontare le barriere al mercato unico si concentra sulle 13 principali barriere dal punto di vista degli utenti e dimostra che si tratta di ostacoli non solo di carattere normativo o amministrativo, ma anche pratico. Le imprese o i consumatori che operano nell’UE si trovano spesso ad affrontare diversi vincoli contemporaneamente. Gli utenti più penalizzati da questa situazione sono le piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e i consumatori.

3.1.2.

Al fine di proporre possibili soluzioni a livello di UE e di Stati membri, la comunicazione individua cinque principali cause di fondo: scelte normative a livello nazionale e di UE; recepimento nel diritto nazionale, attuazione e applicazione della legislazione; capacità e prassi amministrative degli Stati membri; contesto imprenditoriale e di consumo generale; e cause profonde non collegate alla politica pubblica, come per esempio la lingua e la cultura.

3.1.3.

A volte risulta che gli Stati membri violano le norme concordate sul mercato unico o creano e tollerano ostacoli nel diritto nazionale, con l’obiettivo di inserire un ulteriore livello di protezione nel loro mercato e di ottenere vantaggi per le imprese nazionali.

3.2.   Osservazioni generali

3.2.1.

Il CESE prende atto che nella comunicazione della Commissione vengono individuati i principali ostacoli che ancora si frappongono a un vero mercato unico. Tali barriere non sono solo di natura normativa o amministrativa, ma anche pratica, il che significa che le imprese o i consumatori che operano nell’UE si trovano spesso ad affrontare diversi vincoli contemporaneamente. Questa situazione ha un impatto negativo soprattutto sulle PMI e sui liberi professionisti.

3.2.2.

Il CESE reputa che, per essere efficace, una strategia di attuazione debba: 1) basarsi su un forte partenariato che coinvolga tutte le parti interessate; 2) consentire una maggiore cooperazione a livello europeo tra le reti esistenti dei servizi di contrasto per garantire che le violazioni siano colpite e che i problemi complessi che interessano più settori contemporaneamente vengano affrontati; 3) mettere a punto strategie e mezzi per affrontare in modo efficiente le violazioni su vasta scala delle norme dell’UE, in modo da intraprendere un’unica azione coercitiva intesa a proteggere tutte le parti interessate e a garantire l’applicazione della legge a livello transnazionale; 4) sfruttare il potenziale offerto dalle nuove tecnologie per promuovere azioni di applicazione più efficienti e una più stretta sorveglianza del mercato.

3.2.3.

Il CESE ritiene che per troppo tempo l’applicazione insufficiente o inadeguata delle norme dell’UE sia stata il tallone d’Achille del diritto dell’UE e abbia fatto sì che molti casi di frode e di pratiche illegali non siano stati affrontati. Una rigorosa applicazione del diritto dell’UE è essenziale per rafforzare la fiducia dei consumatori e per consentire alle imprese, ai lavoratori e ai consumatori di sfruttare appieno il potenziale del mercato unico.

3.2.4.

I danni causati al mercato unico dalla crisi determinata dalla COVID-19 amplificheranno quelli derivanti dal recesso del Regno Unito dall’UE. Questo potrebbe significare che, una volta superata la pandemia, le differenze tra i paesi dell’UE in termini di sviluppo economico, garanzie sociali e livelli di prosperità aumenteranno, con ripercussioni sul mercato unico e il suo sviluppo.

3.2.5.

Il CESE ritiene che l’attuale contesto generale tenda a riportare sempre più il mercato interno a una mera area di libero scambio, facendolo diventare non il risultato naturale di un progetto politico sovranazionale, bensì solo il minimo denominatore comune degli interessi nazionali dei diversi paesi.

3.2.6.

Il CESE esorta pertanto le istituzioni europee e le pertinenti organizzazioni della società civile a informare chiaramente che i cittadini europei in merito ai limiti del mercato unico, in modo che abbiano un’idea realistica di ciò che possono effettivamente aspettarsi dalla sua realizzazione e applicazione. Per questo è importante non imporre misure talora superflue e senza giustificazione, che di fatto ostacolano soltanto il funzionamento delle imprese, specialmente delle PMI (11), incluse le libere professioni, oppure misure di armonizzazione completa non difendibili, perché altri principi di natura diversa devono prevalere come per esempio i diritti e la protezione dei consumatori. Il mercato unico deve rispettare il principio della Forza nella diversità che dovrebbe essere un cardine della politica europea accanto alle questioni dell’armonizzazione.

3.2.7.

Un ruolo importante è rivestito dalla normalizzazione o standardizzazione secondo il modello del «nuovo approccio», applicato non soltanto ai prodotti ma anche ai servizi.

3.2.8.

L’elaborazione di un piano a lungo termine come quello preparato dalla Commissione e volto ad eliminare le barriere ancora esistenti è un’impresa ambiziosa e condivisibile, ma essa deve andare di pari passo con un forte investimento sui processi di informazione, avvertimento, apprendimento, formazione, integrazione e normazione.

3.3.   La dimensione sociale del mercato unico

3.3.1.

Il CESE reitera l’invito alla Commissione a prendere in considerazione la dimensione sociale dell’UE, con l’obiettivo di promuovere la creazione di posti di lavoro di qualità e dignitosi, favorire la mobilità transfrontaliera, migliorare le capacità e le competenze, intensificare gli investimenti nelle PMI che ritengono di essere particolarmente vincolate dalle norme imposte dalla UE e di essere quelle che traggono in assoluto meno benefici dalla situazione attuale. Per questo motivo, il CESE accoglie con favore l’adozione della strategia per le PMI per un’Europa digitale e sostenibile.

3.3.2.

Il CESE ritiene che le norme previste per il mercato unico abbiano valore solo nella misura in cui esse consentiranno di sviluppare una sana economia sociale di mercato per prevenire la povertà, le disuguaglianze, la discriminazione e l’esclusione sociale, con un’attenzione particolare all’inclusione dei giovani nella società.

3.3.3.

La percezione diffusa tra PMI e lavoratori dipendenti di essere coloro che più hanno perso a causa delle crisi economiche, dell’introduzione dell’euro e, ora, della gravissima pandemia che ha portato l’economia europea alla recessione in atto, richiede che ogni intervento in favore di un mercato unico europeo vada calibrato attraverso una comunicazione più semplice, diretta ed efficace, una de-burocratizzazione delle procedure e norme scritte in forma comprensibile per tutti.

3.3.4.

Il CESE invita inoltre la Commissione a integrare nell’ottica dell’economia verde e nel proprio piano d’azione per il mercato unico norme per il settore dell’economia sociale che garantiscano parità di condizioni per le imprese dell’economia sociale e promuovano lo sviluppo del settore.

3.3.5.

Il sostegno ai giovani imprenditori e ai prodotti e servizi innovativi costituisce un elemento chiave del programma per la realizzazione del mercato unico. Il CESE giudica positivamente la scelta di sostenere nuovi modelli commerciali, in particolare l’economia circolare, le tecnologie avanzate, soluzioni a basse emissioni di CO2 ed efficienti nell’uso delle risorse e altre iniziative, volte ad esempio a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese, ad attrarre talenti e a migliorare le competenze del personale.

3.3.6.

Il CESE concorda con l’idea di sostenere quelle PMI che investono in progetti digitali. Tali progetti, peraltro, dovrebbero essere concepiti in modo da recare benefici alle imprese, ai consumatori e alla società civile nel suo complesso.

3.4.   Osservazioni specifiche

3.4.1.

Il CESE sottolinea le difficoltà con cui si scontrano le imprese europee nel competere sui mercati mondiali con oligopoli o monopoli, che in alcuni casi sono detenuti dagli Stati. Ne sono un esempio l’industria ferroviaria, i trasporti aerei, le torri eoliche e altri settori, dove le imprese europee si trovano ad affrontare una concorrenza feroce (da parte di imprese di paesi terzi, soprattutto cinesi).

3.4.2.

Il CESE affianca la Commissione nella sua lotta per la conformità dei prodotti condotta attraverso piattaforme online per garantire che non vengano immessi sul mercato prodotti illegali e non sicuri. In particolare sottolinea l’importanza di ogni attività tesa a verificare la conformità dei prodotti venduti su piattaforme online e per rispondere alle sfide in materia di sicurezza dei prodotti nelle vendite online e nella catena di approvvigionamento online a livello mondiale.

3.4.3.

Il CESE raccomanda tuttavia che la Commissione nell’ambito di questo lavoro prenda in considerazione anche questioni quali l’intelligenza artificiale, le comunicazioni commerciali, il marketing e la pubblicità, le garanzie legali e contrattuali nella vendita di beni e servizi, nonché disposizioni specifiche per l’attuazione e l’applicazione del mercato interno nei settori bancario e assicurativo.

Bruxelles, 16 luglio 2020

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  COM(2020) 94 final.

(2)  COM(2020) 93 final.

(3)  GU L 173 del 9.7.2018, pag. 25.

(4)  COM(2016) 821 final.

(5)  GU L 173 del 9.7.2018, pag. 25.

(6)  COM(2020) 102 final.

(7)  Cfr. GU C 43 del 15.2.2012, pag. 14 e gli altri pareri precedentemente citati.

(8)  Cfr. l’elenco allegato.

(9)  Il CESE a questo tema ha dedicato vari pareri, tra cui vanno segnalati i seguenti: GU C 309 del 16.12.2006, pag. 1, GU C 324 del 30.12.2006, pag. 1, GU C 162 del 25.6.2008, pag. 1, GU C 228 del 22.9.2009, pag. 40 e GU C 128 del 18.5.2010, pag. 97.

(10)  COM(2016) 821 final.

(11)  GU C 376 del 22.12.2011, pag. 51


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