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Document 52019PC0583

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Spagna e la Francia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

COM/2019/583 final

Bruxelles, 13.11.2019

COM(2019) 583 final

2019/0256(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Spagna e la Francia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto


RELAZIONE

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 (in appresso "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettere protocollate dalla Commissione rispettivamente il 23 maggio 2019 e il 17 giugno 2019, la Francia e la Spagna hanno chiesto di essere autorizzate a derogare all'articolo 5 della direttiva IVA. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettere del 10 settembre 2019, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Spagna e dalla Francia. Con lettere datate 11 settembre 2019 essa ha comunicato alla Spagna e alla Francia di disporre di tutti i dati ritenuti necessari per la valutazione della domanda.

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'Unione europea ha sviluppato una forte politica energetica basata sull'esigenza di un'energia competitiva, sostenibile e sicura. L'Unione europea ha pertanto fissato obiettivi ambiziosi da raggiungere a livello di Unione in materia di efficienza energetica, sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e riduzione delle emissioni di CO2. Al fine di raggiungere tali obiettivi è necessario un mercato dell'energia più integrato.

A tale riguardo lo sviluppo della capacità di interconnessione elettrica tra la Spagna, il Portogallo e il resto dell'Europa è una priorità. L'importanza di un ulteriore aumento della capacità di interconnessione tra Spagna e Francia è stata messa in risalto nella dichiarazione di Madrid firmata il 4 marzo 2015 dal presidente della Francia, dai primi ministri di Spagna e Portogallo e dal presidente della Commissione europea. In tale documento è stata sottolineata l'importanza fondamentale di ottenere un mercato interno dell'energia pienamente funzionante e interconnesso. Esso evidenzia inoltre che la costruzione delle infrastrutture energetiche necessarie è di fatto indispensabile per gli Stati membri che non hanno ancora raggiunto il livello minimo di integrazione nel mercato interno dell'energia, come il Portogallo e la Spagna. A seguito di tale dichiarazione è stato istituito il gruppo di alto livello per l'Europa sud-occidentale allo scopo di monitorare lo sviluppo delle interconnessioni nella regione.

Un passo importante in questa direzione è stata la costruzione dell'interconnessione Baixas-Santa Llogaia. La costruzione di una seconda interconnessione attraverso il golfo di Biscaglia è considerata il passo successivo.

A tale proposito le autorità nazionali di regolamentazione del mercato dell'energia elettrica di Spagna e Francia, rispettivamente la "Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia" e la "Commission de Régulation de l'Énergie", hanno firmato un accordo in data 22 settembre 2017 per finanziare un'interconnessione elettrica tra i due Stati membri attraverso il golfo di Biscaglia. La costruzione di tale interconnessione è stata affidata ai gestori dei sistemi di trasmissione dell'elettricità in Spagna e in Francia, rispettivamente "Red Eléctrica de España" e "Réseau de transport d'Electricité". L'accordo prevede una ripartizione dei costi in parti uguali, ovvero il 50 % dei costi sarà a carico della Spagna e il restante 50 % sarà a carico della Francia.

Il progetto prevede la costruzione di due collegamenti indipendenti a corrente continua ad alta tensione (in seguito "HVDC"), ciascuno con una potenza di 1 000 megawatt (in seguito "MW") tra Cubnezais (Francia) e Gatica (Spagna). Il progetto comprenderà i seguenti elementi:

- adeguamenti tecnici delle sottostazioni esistenti di Gatica e di Cubnezais;

- collegamenti dalle sottostazioni esistenti di Gatica e di Cubnezais alle nuove stazioni di conversione HVDC di Gatica e di Cubnezais;

- quattro nuove stazioni di conversione HVDC da 1 000 MW (2 bipoli a Gatica e 2 a Cubnezais);

- due collegamenti da 1 000 MW (4 cavi) di cui 90 chilometri terrestri e 280 chilometri sottomarini attraverso il golfo di Biscaglia;

- la tensione dei collegamenti HVDC sarà definita una volta completata la procedura di gara d'appalto.

Conformemente al principio di applicazione territoriale sancito nella direttiva IVA, è necessario stabilire ove avvengono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Per tale motivo sarebbe di norma necessario stabilire, per ogni cessione di beni e prestazione di servizi e per ogni acquisto intracomunitario e importazione di beni destinati all'esecuzione del progetto, se l'operazione in questione avviene in Spagna o in Francia. La Spagna e la Francia sono del parere che l'applicazione di questa norma creerebbe complicazioni fiscali per i soggetti passivi responsabili della costruzione dell'interconnessione elettrica e per le autorità fiscali spagnole e francesi, in quanto il progetto è effettivamente gestito nel suo insieme a prescindere dalla sua natura transfrontaliera.

Al fine di semplificare l'imposizione dell'IVA, la Spagna e la Francia hanno chiesto di essere autorizzate a derogare all'articolo 5 della direttiva IVA ai sensi dell'articolo 395 della medesima direttiva e a disporre che, ai fini dell'IVA, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, tutti gli acquisti intracomunitari e tutte le importazioni di beni destinati all'esecuzione dell'investimento previsto (ossia la costruzione dell'interconnessione elettrica) siano fatturati dai fornitori come se avvenissero per il 50 % in territorio spagnolo e per il 50 % in territorio francese.

Una volta terminata la costruzione dell'interconnessione elettrica si applicherà il regime IVA normale.

Il Consiglio ha autorizzato una misura speciale analoga per la Spagna e la Francia 2 per la costruzione di un'interconnessione elettrica sotterranea tra Santa Llogaia in Spagna e Baixas in Francia. Altre deroghe al principio di territorialità sono state autorizzate dal Consiglio in precedenza, tra l'altro, fra Germania e Polonia 3 , fra Germania e Repubblica ceca 4 e fra Polonia e Ucraina 5 .

La ripartizione tra Francia e Spagna dell'IVA addebitata ai lavori di costruzione rappresenterà una semplificazione che renderà più facile per le imprese interessate e per le autorità fiscali l'applicazione delle norme fiscali rispetto a quanto accadrebbe se fosse applicato il regime fiscale ordinario.

In considerazione della portata ridotta della deroga, l'eventuale impatto negativo della misura sull'IVA riscossa allo stadio del consumo finale e quindi sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA sarebbe trascurabile.

Alla luce di quanto precede, si propone di concedere la deroga richiesta.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a Stati membri su loro richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto del campo di applicazione estremamente limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.

Scelta dell'atto giuridico

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

La presente proposta si basa su domande presentate dalla Spagna e dalla Francia e concerne solo questi Stati membri.

Assunzione e uso di perizie

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio consente alla Spagna e alla Francia di trattare tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, tutti gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni destinati alla costruzione dell'interconnessione elettrica tra Gatica e Cubnezais come se fossero effettuati, ai fini dell'IVA, per il 50 % in Spagna e per il 50 % in Francia. Si prevede che la misura semplificherà gli obblighi in materia di imposta per i fornitori partecipanti al progetto e la riscossione delle imposte da parte delle autorità fiscali. Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, l'impatto sarà comunque limitato.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sulle risorse proprie dell'Unione europea provenienti dall'imposta sull'IVA.

5.ALTRI ELEMENTI

La misura proposta non sarà più applicabile dopo che saranno stati ultimati i lavori di costruzione dell'interconnessione elettrica tra Gatica in Spagna e Cubnezais in Francia.

2019/0256 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Spagna e la Francia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 6 , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con lettere protocollate dalla Commissione il 23 maggio2019 e il 17 giugno 2019, la Francia e la Spagna hanno chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne la costruzione di un'interconnessione elettrica tra Gatica in Spagna e Cubnezais in Francia (la "misura speciale").

(2)Con lettere del 10 settembre 2019 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Spagna e dalla Francia a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE. Con lettere dell'11 settembre 2019 la Commissione ha comunicato alla Spagna e alla Francia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

(3)L'autorità nazionale di regolamentazione del mercato dell'energia elettrica della Spagna, la "Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia", e l'autorità nazionale di regolamentazione del mercato dell'energia elettrica della Francia, la "Commission de Régulation de l'Énergie", hanno firmato un accordo in data 22 settembre 2017 per finanziare un'interconnessione elettrica tra Spagna e Francia attraverso il golfo di Biscaglia. La costruzione dell'interconnessione è stata affidata ai gestori dei sistemi di trasmissione dell'elettricità in Spagna e in Francia, "Red Eléctrica de España" e "Réseau de transport d'Electricité". L'accordo prevede che i costi del progetto siano sostenuti in parti uguali, ovvero per il 50 % dalla Spagna e per il 50 % dalla Francia.

(4)Grazie alla misura speciale in esame, l'interconnessione elettrica va considerata come situata per il 50 % in Spagna e per il 50 % in Francia ai fini delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni di beni destinati alla sua costruzione.

(5)In assenza della misura speciale sarebbe necessario, secondo il principio della territorialità, verificare per ogni fornitura se il luogo d'imposizione si trova in Spagna o in Francia.

(6)In base alle informazioni fornite dalla Spagna e dalla Francia, la misura speciale semplificherà la procedura di riscossione dell'IVA e avrà soltanto un'incidenza trascurabile sull'importo totale delle entrate fiscali di Spagna e Francia riscosso allo stadio del consumo finale. È pertanto opportuno autorizzare la Spagna e la Francia ad applicare la misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE in base alla quale l'interconnessione elettrica tra Gatica in Spagna e Cubnezais in Francia, ai fini delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni di beni destinati alla sua costruzione, deve essere considerata situata per il 50 % in territorio spagnolo e per il 50 % in territorio francese.

(7)La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, la Spagna e la Francia sono autorizzate a considerare l'interconnessione elettrica tra Gatica in Spagna e Cubnezais in Francia come situata per il 50 % sul territorio della Spagna e per il 50 % sul territorio della Francia ai fini delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni di beni destinati alla sua costruzione.

Articolo 2

Il Regno di Spagna e la Repubblica francese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2)    Decisione di esecuzione 2012/85/UE del Consiglio del 10 febbraio 2012 (GU L 41 del 15.2.2012, pag. 16).
(3)    Decisione 95/115/CE del Consiglio del 30 marzo 1995 (GU L 80 dell'8.4.1995, pag. 47); decisione 96/402/CE del Consiglio del 25 giugno 1996 (GU L 165 del 4.7.1996, pag. 35); decisione 95/435/CE del Consiglio del 23 ottobre 1995 (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 34); decisione 2001/741/CE del Consiglio del 16 ottobre 2001 (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 28) e decisione di esecuzione (UE) 2018/918 del Consiglio del 22 giugno 2018 (GU L 163 del 28.6.2018, pag. 17).
(4)    Decisione 97/188/CE del Consiglio del 17 marzo 1997 (GU L 80 del 21.3.1997, pag. 18); decisione 97/511/CE del Consiglio del 24 luglio 1997 (GU L 214 del 6.8.1997, pag. 39) e decisione 2001/742/CE del Consiglio del 16 ottobre 2001 (GU L 278 del 23.10.2001, pag. 30).
(5)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/1769 del Consiglio del 25 settembre 2017 (GU L 250 del 28.9.2017, pag. 73).
(6)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
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