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Document 52019IE0989
Opinion of the European Economic and Social Committee ‘For better implementation of the Social Pillar, promoting essential services’(own-initiative opinion)
Parere del Comitato economico e sociale europeo «Per una migliore attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e la promozione dei servizi essenziali»(parere d’iniziativa)
Parere del Comitato economico e sociale europeo «Per una migliore attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e la promozione dei servizi essenziali»(parere d’iniziativa)
EESC 2019/00989
GU C 282 del 20.8.2019, pp. 7–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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20.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/7 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo «Per una migliore attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e la promozione dei servizi essenziali»
(parere d’iniziativa)
(2019/C 282/02)
Relatore: Raymond HENCKS
Correlatore: Krzysztof BALON
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Decisione dell’Assemblea plenaria |
24.1.2019 |
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Base giuridica |
Articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento interno Parere d’iniziativa |
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Sezione competente |
Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione |
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Adozione in sezione |
22.5.2019 |
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Adozione in sessione plenaria |
19.6.2019 |
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Sessione plenaria n. |
544 |
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Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti) |
128/3/6 |
1. Conclusioni e raccomandazioni
Conclusioni
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1.1. |
Il principio n. 20 del pilastro europeo dei diritti sociali introduce nell’Unione il concetto di «servizi essenziali», che non esiste in quanto tale nei Trattati, ma che stabilisce che «[o]gni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l’acqua, i servizi igienico-sanitari, l’energia, i trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali. Per le persone in stato di bisogno è disponibile un sostegno per l’accesso a tali servizi». |
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1.2. |
Visti gli esempi di servizi considerati «essenziali» elencati dal suddetto principio n. 20, il CESE ritiene che si tratti nella fattispecie di servizi di interesse economico generale (SIEG) che sono già contemplati dal vigente diritto dell’Unione e, più in particolare, dal protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale allegato al TFUE, le cui disposizioni interpretative vanno oltre il quadro di una semplice garanzia di accesso di qualità, ma che in parte non trovano (in misura estremamente diversa, a seconda degli Stati membri considerati) un’adeguata regolamentazione e applicazione. |
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1.3. |
Il CESE concorda pertanto con il fatto che il principio n. 20 del pilastro europeo dei diritti sociali ribadisca il diritto di accesso ai servizi essenziali/SIEG, che costituiscono un elemento essenziale della giustizia sociale e che si basano sul principio della parità di trattamento degli utenti, con il divieto di qualsiasi forma di discriminazione o esclusione, nonché sul principio dell’accesso universale a un livello elevato di accessibilità finanziaria e di qualità. |
Raccomandazioni
Diritto di accesso
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1.4. |
Per far sì che il principio secondo cui «ogni persona ha il diritto di accedere a servizi […] di qualità» sia tradotto in realtà, la sua enunciazione deve essere accompagnata dall’adozione di misure concrete nel quadro dello sviluppo sostenibile e della coesione sociale, ed è necessario riunire, tutte insieme, le seguenti condizioni:
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Accesso universale
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1.5. |
Il CESE chiede chiarimenti sul concetto di «accesso universale ai SIEG» e l’adozione di provvedimenti legislativi che impongano agli Stati membri di definire degli indicatori atti a determinare, per ciascun SIEG, «l’accessibilità universale» (densità della rete dei punti di accesso al servizio, distanza massima tra i punti di accesso, regolarità del servizio ecc.) al fine di evitare che, soprattutto nelle zone suburbane, rurali o a bassa densità abitativa, i servizi essenziali di interesse generale per gli utenti (ad esempio i servizi di trasporto pubblico, gli uffici postali, le filiali bancarie) vengano soppressi o siano oggetto di una manutenzione insufficiente, o, se del caso, al fine di garantire soluzioni alternative equivalenti. |
Servizio universale
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1.6. |
Per quanto riguarda i servizi di erogazione dell’energia elettrica ed i servizi concernenti le comunicazioni elettroniche, postali e bancarie, il servizio universale di cui beneficiano tali settori non è sinonimo di universalità poiché garantisce solo un accesso limitato a servizi di base. Ciò vale in particolare per le comunicazioni elettroniche, i cui servizi compresi nel servizio universale sono ampiamente superati dagli sviluppi tecnologici, non soddisfano più i criteri dei moderni strumenti di comunicazione disponibili sul mercato e non fanno che allargare il divario digitale esistente in aree lontane dai grandi centri urbani. |
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1.7. |
Il CESE chiede pertanto di adeguare il servizio universale, di garantire prestazioni in linea con i progressi tecnologici e di assicurare la piena copertura territoriale per tutte le industrie di rete in generale e per le comunicazioni elettroniche in particolare. |
Accessibilità finanziaria
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1.8. |
Poiché, sempre più spesso, l’accessibilità economica del servizio non è più garantita da una tariffa sociale definita come «ragionevole», bensì da un sostegno sociale erogato esclusivamente ai più poveri, e questo benché non siano solo gli indigenti ad incontrare gravi difficoltà economiche nell’accedere a qualche SIEG, il CESE ribadisce la richiesta di determinare l’accessibilità economica attraverso l’individuazione di un paniere di servizi ritenuti essenziali, per ciascuno dei quali la quota di impegno finanziario di una famiglia dev’essere fissata sulla base di quanto è accettabile in rapporto al salario sociale/al reddito minimo. Se si situano al di sopra di tale quota, i prezzi del servizio sono eccessivi e richiedono l’adozione di misure di regolamentazione, oppure danno automaticamente diritto a beneficiare di un sostegno pubblico. |
Qualità del servizio
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1.9. |
In considerazione delle carenze nella qualità del servizio di vari SIEG in alcuni Stati membri (ritardi o cancellazioni nei trasporti pubblici, copertura territoriale inadeguata o insufficiente nelle comunicazioni elettroniche ecc.), il CESE invita gli Stati membri ad adottare per i SIEG degli indicatori che diano conto della percezione della soddisfazione degli utenti, quali la rapidità, la puntualità, l’affidabilità, la comodità, la disponibilità, la competenza e la capacità di servizio dei prestatori, nonché altri aspetti come l’ambiente, le condizioni di lavoro e la tutela dei consumatori. |
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1.10. |
Per quanto riguarda i risarcimenti che la normativa europea prevede in caso di scarsa qualità del servizio (treni o aerei soppressi o in ritardo, perdite o danneggiamenti degli invii postali), il CESE non può fare a meno di pensare che alcuni prestatori di servizi preferiscano pagare (modesti) risarcimenti piuttosto che investire nella qualità del loro servizio, e chiede pertanto una revisione degli attuali importi dei risarcimenti e, in linea generale, l’introduzione di risarcimenti adeguati per ciascun SIEG in caso di inosservanza degli obblighi di servizio pubblico o di servizio universale. |
Valutazione
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1.11. |
Al fine di garantire un accesso di qualità, è essenziale sviluppare una dinamica di valutazione della prestazione di tali servizi. A tal fine, il CESE invita gli organi decisionali a definire in primo luogo chiaramente i concetti, gli obiettivi e i compiti di tutti i servizi di interesse generale (sia economici che non economici). |
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1.12. |
Il CESE chiede pertanto di realizzare una valutazione dei servizi di interesse generale a livello nazionale, regionale o locale negli Stati membri che sia indipendente, pluralista, basata sul principio del contraddittorio, che riguardi gli aspetti economici, sociali e ambientali, sia fondata su una serie di criteri e condotta in consultazione con tutte le parti interessate, seguendo, a livello comunitario, una nuova metodologia di valutazione armonizzata su scala europea sulla base di indicatori comuni. |
Semestre europeo
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1.13. |
Nel quadro di valutazione della situazione sociale incluso nel processo del semestre europeo, che dovrebbe analizzare la situazione dei diritti sociali proclamati nel pilastro europeo, mancano degli indicatori relativi ai SIEG essenziali. Il CESE chiede pertanto che i servizi essenziali di cui al principio n. 20 del pilastro europeo dei diritti sociali diventino parte integrante del quadro di valutazione della situazione sociale del semestre europeo. |
2. Introduzione
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2.1. |
Con la proclamazione sul pilastro europeo dei diritti sociali a Göteborg il 17 novembre 2017, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si sono impegnati a realizzare la promessa, sancita dai Trattati, di un’economia sociale di mercato fortemente competitiva diretta a conseguire la piena occupazione e il progresso sociale. |
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2.2. |
I 20 principi fondamentali del pilastro europeo dei diritti sociali intendono in primo luogo rimediare alle lacune dei Trattati, e in tal modo partecipano alla costruzione dell’ordinamento giuridico europeo, disciplinano l’esercizio dei diritti fondamentali e contribuiscono alla convergenza dei valori applicabili nell’ambito degli ordinamenti nazionali ed europei. |
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2.3. |
Il pilastro europeo dei diritti sociali ribadisce alcuni dei del diritti già presenti nell’acquis dell’Unione e aggiunge nuovi principi per affrontare le sfide derivanti dai cambiamenti sociali, tecnologici ed economici (1). Questo significa ammettere che attualmente i diritti sociali, o perlomeno alcuni di essi, non trovano (in misura diversa, a seconda degli Stati membri considerati) un’adeguata regolamentazione e applicazione. |
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2.4. |
Dal momento che uno Stato membro può essere ritenuto responsabile dell’inosservanza dei principi generali del diritto europeo, «[a]ffinché i principi e i diritti siano giuridicamente vincolanti, è prima necessario adottare misure specifiche o atti normativi al livello appropriato» (2). |
3. I servizi essenziali
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3.1. |
Il principio fondamentale n. 20 del pilastro europeo dei diritti sociali, relativo all’«Accesso ai servizi essenziali», proclama che «[o]gni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l’acqua, i servizi igienico-sanitari, l’energia, i trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali. Per le persone in stato di bisogno è disponibile un sostegno per l’accesso a tali servizi». |
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3.2. |
Il concetto di «servizi essenziali» non figura nei Trattati, che si occupano solo di servizi pubblici (trasporti) e di servizi di interesse generale (economico, non economico). Il succitato 20o principio del pilastro non offre alcuna definizione di quel che debba intendersi con «servizi essenziali», limitandosi ad enumerare una serie di esempi di tali servizi senza però stilarne un elenco esaustivo. Il concetto di «servizi essenziali» è invece correntemente utilizzato nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ambito nel quale esso si riferisce a taluni servizi contemplati anche da altri principi del pilastro europeo dei diritti sociali. |
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3.3. |
Il diritto ai servizi essenziali non è pertanto limitato ai servizi elencati al principio n. 20, ma si riferisce anche ad altri principi relativi, in particolare, all’assistenza all’infanzia e al sostegno ai minori, all’assistenza sanitaria, all’inclusione delle persone con disabilità, all’assistenza a lungo termine, all’alloggio e all’assistenza per i senzatetto. L’attuazione del diritto di accesso a servizi essenziali di qualità dovrà pertanto essere seguita da misure concrete sia per i servizi di interesse economico generale (SIEG) che per gli ambiti d’intervento sopra ricordati. Il CESE ricorda, in tale contesto, la responsabilità che incombe agli Stati membri e il loro ampio potere discrezionale nel definire, organizzare e finanziare servizi di interesse generale che rispondano alle esigenze dei cittadini. |
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3.4. |
In assenza di una qualsiasi definizione, e visti gli esempi di servizi elencati al principio n. 20, è evidente che si tratta nella fattispecie di «servizi di interesse economico generale», soggetti ad obblighi di servizio universale o di servizio pubblico di cui all’articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e all’articolo 14 del TFUE, nonché al Protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale. |
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3.5. |
Pertanto, il 20o principio del pilastro europeo dei diritti sociali si limita a riaffermare diritti già contemplati nel trattato. Va tuttavia osservato che le disposizioni interpretative del protocollo n. 26 sui SIG, allegato al TFUE, vanno oltre il quadro di una semplice garanzia di «accesso di qualità» e prevedono un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utente. Dal momento che, a giudizio del CESE, i SIEG rappresentano delle componenti indispensabili per la costruzione di un sistema di giustizia sociale, il Comitato concorda con la definizione di «servizi essenziali» che ne dà il principio n. 20. |
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3.6. |
Per far sì che il principio secondo cui «ogni persona ha il diritto di accedere a servizi […] di qualità» sia tradotto in realtà, la sua enunciazione deve essere accompagnata dall’adozione di misure concrete nel quadro dello sviluppo sostenibile e della coesione sociale, ed è necessario riunire, tutte insieme, le seguenti condizioni:
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3.7. |
Dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, i servizi di interesse economico generale (come l’erogazione di energia elettrica, il trasporto di passeggeri per ferrovia e su strada o le comunicazioni elettroniche e postali, ossia le cosiddette «industrie di rete») sono stati interessati da un processo di «europeizzazione» e di progressiva e specifica liberalizzazione in vista della realizzazione del mercato unico. |
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3.8. |
Tuttavia, ben presto si è dovuto constatare che questi servizi non possono funzionare soltanto in base a norme comuni in materia di concorrenza e di mercato, ma che sono indispensabili norme ad hoc per garantire che ogni cittadino abbia accesso ad un prezzo abbordabile ai suddetti servizi, considerati essenziali e riconosciuti come valori comuni dell’Unione. |
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3.9. |
Il trattato di Lisbona ha sancito il riconoscimento di tali servizi nel diritto primario dell’UE. Il Protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale allegato al TFUE precisa quali sono i valori comuni dell’Unione, segnatamente i sei valori che devono caratterizzare tutti i SIEG nell’intera Unione europea, e cioè: «un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utente». |
4. Valutazione dell’applicazione del Protocollo (n. 26)
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4.1. |
Non è attualmente disponibile una valutazione complessiva degli effetti positivi (riduzione dei prezzi, diversificazione dell’offerta) e negativi (aumento dei prezzi, creazione di oligopoli, «scrematura» del mercato, sempre maggiore precarietà dei posti di lavoro, dumping sociale) della politica di liberalizzazione dei SIEG. Alcuni servizi essenziali indicati nel pilastro europeo dei diritti sociali contribuiscono efficacemente al progresso economico e sociale e al legame sociale. Nel caso di altri servizi, invece, l’introduzione della concorrenza ha determinato un aumento delle tariffe e/o un indebolimento dei compiti di servizio pubblico (3). |
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4.2. |
Non solo l’UE e gli Stati membri hanno l’obbligo ancora più stringente di provvedere a un funzionamento efficiente dei SIEG (il che richiede soprattutto lo sviluppo di una dinamica progressiva di valutazione delle prestazioni di tali servizi) ma vi è anche la necessità per gli organi decisionali di definire chiaramente i concetti, gli obiettivi e i compiti. Finché non si sarà provveduto a fare quanto sopra, le valutazioni delle prestazioni non potranno contribuire a garantire ai cittadini i SIEG che essi legittimamente attendono dalle istituzioni, sia nazionali che europee. |
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4.3. |
All’inizio degli anni 2000, la Commissione aveva iniziato a elaborare ogni anno una valutazione orizzontale delle prestazioni delle industrie di rete, basata sulla metodologia per la valutazione orizzontale dei servizi d’interesse economico generale (SIEG) (4). Tali relazioni venivano regolarmente presentate e discusse in contraddittorio al CESE nell’ambito di un’audizione pubblica. Nel 2007 la Commissione aveva nuovamente organizzato in collaborazione con il CESE e nella sede di quest’ultimo un seminario su una nuova metodologia di valutazione basata sullo studio di un consulente esterno, prima che l’elaborazione di una relazione di valutazione dei SIG sopramenzionati cadesse nel dimenticatoio. |
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4.4. |
Il CESE ribadisce la richiesta formulata nel suo parere d’iniziativa Una valutazione indipendente dei servizi di interesse generale (5), nel quale raccomandava una valutazione dei SIG a livello nazionale, regionale o locale negli Stati membri, che avrebbe dovuto essere indipendente, pluralista, basata sul contraddittorio, in grado di coprire gli aspetti economici, sociali e ambientali, basata su una serie di criteri e condotta in consultazione con tutte le parti interessate adottando, a livello comunitario, una nuova metodologia di valutazione armonizzata in tutta Europa sulla base di indicatori comuni. |
5. Diritto di accesso ai servizi essenziali
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5.1. |
La Carta dei diritti fondamentali (articolo 36) impone all’UE di riconoscere e rispettare l’accesso ai servizi di interesse generale, come previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai Trattati e di inserirli tra i diritti fondamentali «al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione». |
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5.2. |
Il 20o principio fondamentale del pilastro non fa quindi che riaffermare il diritto di ogni individuo di accedere a SIG di qualità in quanto componenti dei valori comuni dell’UE. Come il protocollo n. 26, il pilastro non definisce né le condizioni di accesso, né il livello di garanzia né le procedure di ricorso. |
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5.3. |
Il CESE ritiene che il concetto di accesso garantito a tutti sia basato sui principi della parità di trattamento, della solidarietà, dell’universalità, della continuità, della prossimità all’utente e dell’accessibilità economica. |
6. Parità di trattamento
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6.1. |
Per quanto riguarda i SIG, la parità di trattamento si basa sulla parità di accesso (accesso universale) per gli utenti, in situazioni analoghe, ai servizi nazionali e transfrontalieri, con il divieto di qualsiasi forma di discriminazione o esclusione sociale (nazionalità, genere, luogo di residenza, disabilità, età ecc.). |
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6.2. |
Tuttavia, la parità di trattamento o l’obbligo di non discriminazione non impediscono l’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici per determinate categorie di utenti (anziani, disabili o persone a mobilità ridotta ecc.). |
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6.3. |
Per alcuni servizi, il diritto di accesso universale deve essere garantito o da un servizio universale o da obblighi di servizio pubblico imposti ai prestatori di servizi. |
7. Servizio universale
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7.1. |
Il servizio universale è giustificato nel contesto della liberalizzazione di taluni SIEG, per i quali il mercato da solo non è in grado di offrire una copertura territoriale completa, prezzi accessibili o un’adeguata qualità del servizio. Esso include una «serie di requisiti di interesse generale per garantire che determinati servizi predefiniti siano a disposizione di tutti i consumatori e utenti, in tutto il territorio di uno Stato membro, a prescindere dalla loro posizione geografica, dal livello di qualità specificato e, tenuto conto delle circostanze nazionali specifiche, a un prezzo abbordabile» (6). Finora il servizio universale è definito a livello comunitario solo nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei servizi postali, dell’energia elettrica e dei servizi bancari. |
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7.2. |
La definizione di servizio universale riguarda quindi solo «determinati servizi», ossia i servizi inclusi in un elenco limitato. Il servizio universale non è quindi sinonimo di universalità, poiché non garantisce l’accesso a tutti i servizi offerti sul mercato. |
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7.3. |
Ciò vale in particolare per le comunicazioni elettroniche (7), i cui servizi compresi nel servizio universale sono ampiamente superati dagli sviluppi tecnologici e non soddisfano più i criteri dei moderni strumenti di comunicazione disponibili sul mercato. |
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7.4. |
Molti Stati membri, territori o conurbazioni hanno un notevole ritardo nelle comunicazioni elettroniche ad alta velocità e/o nella piena copertura territoriale dei servizi di telefonia mobile (zone grigie o bianche), che oggi rappresentano un fattore chiave per migliorare le condizioni di vita, ad esempio facilitando l’accesso all’assistenza sanitaria, all’istruzione e ad altri servizi pubblici. Ne consegue che le attuali carenze del «servizio universale di comunicazioni elettroniche» non fanno che aumentare il divario digitale. |
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7.5. |
Secondo la direttiva in materia, «il concetto di servizio universale dovrebbe evolvere al fine di rispecchiare il progresso tecnologico, l’evoluzione del mercato e della domanda degli utenti» (8). A tal fine, la Commissione è tenuta, ai sensi di tale direttiva, a riesaminare la portata del servizio universale ogni tre anni, in particolare al fine di proporne la modifica o la ridefinizione al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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7.6. |
Il CESE raccomanda perciò che le condizioni di accesso alle comunicazioni elettroniche siano adattate all’evoluzione delle tecnologie, e chiede in particolare di imporre la piena copertura territoriale dei servizi di telefonia mobile e della banda larga. |
8. Obblighi di servizio pubblico
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8.1. |
Per alcuni SIEG che non beneficiano di un servizio universale, il diritto di accesso universale è coperto dagli obblighi di servizio pubblico imposti ai prestatori di tali servizi. |
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8.2. |
Il trasporto pubblico di persone su strada e su rotaia, ad esempio, non beneficia di un servizio universale: è soggetto a un obbligo di servizio pubblico, ovvero «l’obbligo definito o individuato da un’autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso» (9). Ne consegue che un servizio di trasporto pubblico che risponde a un’esigenza degli utenti non deve necessariamente funzionare secondo le regole del mercato. In numerosi Stati membri, infatti, per motivi di efficienza rispetto ai costi, nelle aree rurali o scarsamente popolate le linee ferroviarie e stradali utilizzate per il trasporto pubblico di passeggeri vengono soppresse o sono oggetto di una manutenzione insufficiente, e lo stesso vale per altri servizi quali i servizi postali (chiusura di uffici postali) o bancari (chiusura di filiali). |
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8.3. |
Il CESE chiede pertanto chiarimenti sul concetto di «accesso universale ai SIEG» e l’adozione di provvedimenti legislativi che impongano agli Stati membri di definire degli indicatori atti a determinare, per ciascun SIEG, «l’accessibilità universale» (densità della rete dei punti di accesso al servizio, distanza massima tra i punti di accesso, regolarità del servizio, numero di uffici ecc.). |
9. Accessibilità finanziaria
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9.1. |
Il mercato, nel migliore dei casi, non può che limitarsi a proporre un prezzo stabilito in funzione dei costi, il che potrebbe non garantire l’accesso universale a un SIEG a prezzi accessibili. Uno dei pericoli della libera concorrenza è quindi la tentazione per i fornitori di un SIEG di rifornire solo i clienti che sono considerati a priori come «solvibili». |
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9.2. |
Per contrastare questo rischio, il protocollo n. 26 chiede agli Stati membri di garantire un elevato livello di accessibilità economica per ciascun SIEG. |
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9.3. |
L’accessibilità economica è definita come «il prezzo dei servizi per i consumatori a basso/medio reddito in rapporto a quello dei consumatori con diversi livelli di reddito» (10). |
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9.4. |
L’esigenza di un servizio a prezzi accessibili è quindi un fattore importante nella lotta contro l’esclusione sociale, per permettere a tutti di accedere ai SIEG indipendentemente dal proprio reddito. Tuttavia, il principio del 20o del pilastro europeo dei diritti sociali sembra essere più restrittivo nella misura in cui (solo) per le persone in stato di bisogno è disponibile un sostegno per l’accesso a tali servizi. |
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9.5. |
Si deve constatare che, sempre più spesso, l’accessibilità economica del servizio non è più garantita da una tariffa sociale definita come «ragionevole», bensì da un sostegno sociale erogato esclusivamente ai più poveri, e questo benché non siano solo questi ultimi ad avere serie difficoltà economiche nell’accedere ai SIEG. |
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9.6. |
Accade, quando l’obiettivo di un accesso a prezzi abbordabili per tutti non viene raggiunto, che le autorità di regolamentazione applichino misure di regolamentazione dei prezzi. Pertanto, la Commissione e il legislatore europeo sono intervenuti con un regolamento per far ridurre e poi abolire le tariffe per le comunicazioni mobili intracomunitarie (tariffe di roaming), quando l’utente viaggia nell’UE, ma non quando chiama un altro utente nell’UE dal proprio paese. Nella sua proposta di regolamento relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, la Commissione annuncia misure vincolanti qualora la situazione dei prezzi eccessivi praticati dalle società di consegna transfrontaliera dei pacchi non migliori entro la fine del 2018 (11). |
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9.7. |
Per quanto riguarda la valutazione dell’accessibilità economica, già da anni il CESE chiede chiarimenti sul concetto di «accessibilità economica dei servizi di interesse economico generale» e l’adozione di provvedimenti legislativi che impongano agli Stati membri di definire degli indicatori per determinare tale «accessibilità economica». |
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9.8. |
Il CESE ribadisce la richiesta di determinare l’accessibilità economica attraverso l’individuazione di un paniere di servizi ritenuti essenziali, per ciascuno dei quali la quota di impegno finanziario di una famiglia dev’essere fissata sulla base di quanto è accettabile in rapporto al salario sociale/al reddito minimo. Se si situano al di sopra di tale quota, i prezzi del servizio sono eccessivi e richiedono l’adozione di misure di regolamentazione, oppure danno automaticamente diritto a beneficiare di un sostegno pubblico. |
10. Servizi essenziali di qualità
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10.1. |
Il protocollo n. 26 invita gli Stati membri a garantire un elevato livello di qualità dei SIEG, mentre il pilastro si limita a un semplice servizio essenziale «di qualità». |
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10.2. |
In ogni caso, è la qualità di un servizio che soddisfa gli utenti. Per ottenere questo risultato, è quindi necessario individuare gli utenti, le loro esigenze e le loro aspettative. Spesso, tuttavia, l’espressione delle aspettative è organizzata solo a posteriori, quando l’utilizzatore denuncia un malfunzionamento. |
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10.3. |
Le norme di qualità sono stabilite a livello comunitario in molti servizi di interesse generale, come i servizi postali, le comunicazioni elettroniche, la fornitura di acqua, la rimozione dei rifiuti, il trasporto di passeggeri, i servizi sociali di interesse generale ecc. Tali norme variano ed il loro livello risulta in alcuni casi molto basso. A titolo di esempio, sebbene la maggior parte degli europei abbia accesso a un’acqua potabile di elevata qualità, in alcuni Stati membri molti cittadini preferiscono il consumo dell’acqua in bottiglia poiché trovano sgradevole il gusto dell’acqua di rubinetto. È necessario aggiornare periodicamente le norme vigenti per aumentare la fiducia dei consumatori e migliorare la qualità dell’acqua di rubinetto, esercitando quindi un impatto positivo sull’ambiente attraverso la riduzione dei rifiuti di plastica. |
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10.4. |
La qualità del servizio è un fattore chiave nell’ambito di una valutazione come quella proposta qui sopra dal CESE. Gli Stati membri dovranno quindi adottare per i SIEG degli indicatori che diano conto della percezione della soddisfazione degli utenti, quali la rapidità, la puntualità, l’affidabilità, la comodità, la disponibilità, la competenza e la capacità di servizio dei prestatari. Ma la qualità riguarda anche altri aspetti come l’ambiente, le condizioni di lavoro e la tutela dei consumatori. |
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10.5. |
La qualità dei servizi è direttamente legata ai diritti dei consumatori. Per alcuni SIEG (trasporto ferroviario, servizi postali), la normativa europea prevede dei risarcimenti in caso di scarsa qualità del servizio (treni o aerei soppressi o in ritardo, perdite o danneggiamenti degli invii postali). Date le enormi carenze che il trasporto ferroviario di passeggeri presenta in alcuni Stati membri, il CESE non può fare a meno di pensare che alcuni prestatori di servizi preferiscano pagare (modesti) risarcimenti piuttosto che investire nella qualità del loro servizio. Inoltre, in molti Stati membri i diritti di indennizzo per i ritardi sono limitati alle linee principali, mentre i servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali sono esclusi da qualsiasi risarcimento, in linea con le deroghe consentite dalla legislazione europea (12). |
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10.6. |
Il CESE chiede che il sistema di risarcimento sia applicato in caso di ritardo per tutti i viaggi ferroviari, indipendentemente dalla distanza percorsa, e che il diritto al risarcimento sia fissato per fasce di mezz’ora di ritardo all’arrivo rispetto all’orario ufficiale o per fasce di 15 minuti alla partenza. |
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10.7. |
In applicazione dei diritti dei consumatori, il CESE chiede che siano previsti, di norma, risarcimenti per ciascun SIG in caso di mancato rispetto degli obblighi di servizio pubblico. |
11. Quadro di valutazione della situazione sociale del semestre europeo
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11.1. |
Il quadro di valutazione della situazione sociale incluso nel semestre europeo dovrebbe individuare le sfide sociali che gli Stati membri devono affrontare nell’applicazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali. |
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11.2. |
Questo strumento di analisi preliminare, che prevede un’analisi più approfondita a livello nazionale, è finalizzato a esaminare la situazione dei diritti sociali proclamati nel pilastro europeo, dal punto di vista degli indicatori chiave del quadro di valutazione della situazione sociale. Tuttavia, tra tutti gli indicatori chiave e gli indicatori secondari del quadro di valutazione della situazione sociale, che figurano nell’allegato statistico delle relazioni per paese, mancano i servizi di base di cui al principio chiave 20 del pilastro. |
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11.3. |
Il CESE chiede pertanto che i servizi essenziali di cui al principio n. 20 del pilastro europeo dei diritti sociali diventino parte integrante del quadro di valutazione della situazione sociale del semestre europeo. |
Bruxelles, 19 giugno 2019
Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Luca JAHIER
(1) Considerando 14 del preambolo del pilastro europeo dei diritti sociali.
(2) Considerando 14 del preambolo del pilastro europeo dei diritti sociali.
(3) Cfr. le indagini Eurobarometro sui servizi di interesse generale.
(4) COM(2002) 331 final.
(5) 267/2008.
(6) Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003.
(7) Direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica.
(8) Considerando 1 della direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002.
(9) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007.
(10) COM(2002) 331 final.
(11) Proposta di regolamento COM(2016) 285 final.
(12) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007.