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Document 52019DP0163
European Parliament decision to raise no objections to the Commission delegated regulation of 13 February 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2017/588 as regards the possibility to adjust the average daily number of transactions for a share where the trading venue with the highest turnover of that share is located outside the Union (C(2019)00904 — 2019/2579(DEA))
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 13 febbraio 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a un'azione quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell'azione è situata al di fuori dell'Unione (C(2019)00904 — 2019/2579(DEA))
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 13 febbraio 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a un'azione quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell'azione è situata al di fuori dell'Unione (C(2019)00904 — 2019/2579(DEA))
GU C 23 del 21.1.2021, p. 264–265
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 23/264 |
P8_TA(2019)0163
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a un'azione quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell'azione è situata al di fuori dell'Unione
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 13 febbraio 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a un'azione quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell'azione è situata al di fuori dell'Unione (C(2019)00904 — 2019/2579(DEA))
(2021/C 23/52)
Il Parlamento europeo,
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visto il regolamento delegato della Commissione (C(2019)00904), |
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vista la lettera in data 21 febbraio 2019 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato, |
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vista la lettera in data 4 marzo 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione, |
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visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 3, |
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visti l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (2), |
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visto il progetto di norme tecniche di regolamentazione sulla «modifica del regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione (RTS 11)» presentato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati l'8 novembre 2018 a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, |
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vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari, |
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visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento, |
A. |
considerando che l'atto delegato contiene importanti modifiche volte a preservare la competitività delle sedi di negoziazione dell'UE che offrono servizi di negoziazione di azioni ammesse alla negoziazione o negoziate contemporaneamente nell'Unione e in un paese terzo, quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi di tali azioni è situata al di fuori dell'Unione; |
B. |
considerando che il Parlamento riconosce l'importanza di una rapida adozione di tale atto al fine di garantire che l'Unione europea sia pronta a far fronte all'eventualità di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo; |
C. |
considerando che il Parlamento ritiene che le norme tecniche di regolamentazione adottate non siano «identiche» ai progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in ragione delle modifiche introdotte dalla Commissione nel presente progetto, e ritiene di disporre di tre mesi per opporsi alle norme tecniche di regolamentazione (periodo di controllo); che il Parlamento esorta la Commissione a indicare un periodo di controllo di un mese solo nei casi in cui essa abbia adottato i progetti delle autorità europee di vigilanza senza modifiche, ossia qualora il progetto e le norme tecniche di regolamentazione adottate siano «identici»; |
1. |
dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione. |