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Document 52019DP0163

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 13 febbraio 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a un'azione quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell'azione è situata al di fuori dell'Unione (C(2019)00904 — 2019/2579(DEA))

GU C 23 del 21.1.2021, p. 264–265 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/264


P8_TA(2019)0163

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a un'azione quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell'azione è situata al di fuori dell'Unione

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 13 febbraio 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a un'azione quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell'azione è situata al di fuori dell'Unione (C(2019)00904 — 2019/2579(DEA))

(2021/C 23/52)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2019)00904),

vista la lettera in data 21 febbraio 2019 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 4 marzo 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 3,

visti l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (2),

visto il progetto di norme tecniche di regolamentazione sulla «modifica del regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione (RTS 11)» presentato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati l'8 novembre 2018 a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

A.

considerando che l'atto delegato contiene importanti modifiche volte a preservare la competitività delle sedi di negoziazione dell'UE che offrono servizi di negoziazione di azioni ammesse alla negoziazione o negoziate contemporaneamente nell'Unione e in un paese terzo, quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi di tali azioni è situata al di fuori dell'Unione;

B.

considerando che il Parlamento riconosce l'importanza di una rapida adozione di tale atto al fine di garantire che l'Unione europea sia pronta a far fronte all'eventualità di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo;

C.

considerando che il Parlamento ritiene che le norme tecniche di regolamentazione adottate non siano «identiche» ai progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in ragione delle modifiche introdotte dalla Commissione nel presente progetto, e ritiene di disporre di tre mesi per opporsi alle norme tecniche di regolamentazione (periodo di controllo); che il Parlamento esorta la Commissione a indicare un periodo di controllo di un mese solo nei casi in cui essa abbia adottato i progetti delle autorità europee di vigilanza senza modifiche, ossia qualora il progetto e le norme tecniche di regolamentazione adottate siano «identici»;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.


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