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Document 52019DP0159

    Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 gennaio 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 (C(2019)00793 — 2019/2546(DEA))

    GU C 23 del 21.1.2021, p. 260–260 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.1.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 23/260


    P8_TA(2019)0159

    Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: esenzione della Banca d'Inghilterra dagli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014

    Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 gennaio 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 (C(2019)00793 — 2019/2546(DEA))

    (2021/C 23/48)

    Il Parlamento europeo,

    visto il regolamento delegato della Commissione (C(2019)00793),

    vista la lettera in data 30 gennaio 2019 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

    vista la lettera in data 21 febbraio 2019 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

    visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare gli articoli 1, paragrafo 9, e 50, paragrafo 5,

    vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

    visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

    A.

    considerando che l'atto delegato modificativo contiene modifiche importanti intese a garantire che la Banca d'Inghilterra continui a beneficiare dell'attuale esenzione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 600/2014, dopo che il Regno Unito avrà acquisito lo status di paese terzo;

    B.

    considerando che il Parlamento riconosce l'importanza di una rapida adozione di tale atto, al fine di garantire che l'Unione europea sia pronta a far fronte all'eventualità di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo;

    1.

    dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

    (1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.


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