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Document 52019DP0137

Decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Dominique Bilde (2018/2267(IMM))

GU C 23 del 21.1.2021, p. 168–169 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/168


P8_TA(2019)0137

Richiesta di revoca dell'immunità di Dominique Bilde

Decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Dominique Bilde (2018/2267(IMM))

(2021/C 23/28)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Dominique Bilde, trasmessa il 19 ottobre 2018 dal ministero della giustizia della Repubblica francese, sulla base della richiesta del Procuratore generale della Corte d'appello di Parigi, e comunicata in Aula il 12 novembre 2018, in relazione ad un procedimento pendente dinanzi ai giudici inquirenti relativo a un'indagine su presunti reati di appropriazione indebita, occultamento di appropriazione indebita, associazione a delinquere finalizzata alla truffa, falso e uso di documenti falsi e omessa dichiarazione di dipendenti, in relazione alle condizioni di impiego di assistenti,

avendo ascoltato Jean-François Jalkh, in sostituzione di Dominique Bilde, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0166/2019),

A.

considerando che i giudici inquirenti del Tribunal de Grande Instance di Parigi hanno chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Dominique Bilde per ascoltarla in relazione a presunti reati;

B.

considerando che la richiesta di revoca dell'immunità di Dominique Bilde si riferisce ai presunti reati di appropriazione indebita, occultamento di appropriazione indebita, associazione a delinquere finalizzata alla truffa, falso e uso di documenti falsi e omessa dichiarazione di dipendenti, in relazione alle condizioni di impiego di assistenti a deputati al Parlamento europeo aderenti al Front National;

C.

considerando che il 5 dicembre 2016 è stata avviata un'indagine giudiziaria a seguito della denuncia dell'allora Presidente del Parlamento europeo in data 9 marzo 2015 in merito ad alcuni assistenti parlamentari di deputati al Parlamento europeo aderenti al Front National;

D.

considerando che, in occasione di una perquisizione condotta nel febbraio 2016 presso la sede del Front National, sono stati sequestrati alcuni documenti nell'ufficio del tesoriere del Front National da cui emerge la volontà del partito di realizzare «risparmi» sfruttando il rimborso della retribuzione dei dipendenti del partito a carico del Parlamento europeo in virtù della loro qualifica di assistenti parlamentari; che, in questa fase dell'indagine, è emerso che otto assistenti parlamentari non svolgevano praticamente nessuna attività di assistenza parlamentare o lo facevano solo in minima parte rispetto alle loro mansioni complessive;

E.

considerando che è emerso che l'assistente parlamentare a tempo pieno di Dominique Bilde dal 1o ottobre 2014 al 31 luglio 2015 era uno degli assistenti che non hanno svolto praticamente nessuna attività di assistenza parlamentare; che nell'organigramma del Front National, pubblicato nel febbraio 2015, la descrizione delle mansioni dell'assistente parlamentare di Dominique Bilde era «Responsabile della pianificazione nazionale» e che egli lavorava nel «Polo Veglia e prospettiva» sotto la responsabilità di un altro deputato al Parlamento europeo; che al suo contratto di assistente parlamentare hanno fatto seguito due contratti in relazione alle attività del Front National per il periodo dall'agosto 2015 al 31 dicembre 2016; che, durante il periodo coperto dal suo contratto di assistente parlamentare, egli ha anche svolto le seguenti funzioni: Segretario generale del Collectif Marianne, segretario generale del Collectif Mer et Francophonie e candidato alle elezioni dipartimentali nel dipartimento del Doubs nel marzo 2015;

F.

considerando che il Parlamento europeo ha sospeso il pagamento delle spese di assistenza parlamentare relative al contratto dell'assistente parlamentare di Dominique Bilde;

G.

considerando che i giudici inquirenti reputano necessario ascoltare la versione dei fatti di Dominique Bilde;

H.

considerando che Dominique Bilde ha rifiutato di rispondere alle domande degli inquirenti quando è stata ascoltata dagli stessi nell'agosto 2017 e ha rifiutato di comparire dinanzi ai giudici inquirenti in un'udienza preliminare alla sua imputazione per appropriazione indebita, prevista per il 24 novembre 2017, invocando la sua immunità parlamentare;

I.

considerando che, al fine di poter procedere all'udienza di Dominique Bilde sugli addebiti formulati a suo carico, le autorità competenti hanno presentato la richiesta di revoca della sua immunità;

J.

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

K.

considerando che l'articolo 26 della Costituzione francese sancisce che «Nessun membro del Parlamento può essere soggetto, in materia penale o correzionale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza dell'assemblea di cui fa parte. Tale autorizzazione non è richiesta in caso di crimine, di delitto flagrante o di condanna definitiva»;

L.

considerando che non vi è prova o motivo di sospettare fumus persecutionis;

1.

decide di revocare l'immunità di Dominique Bilde;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al Ministro della giustizia della Repubblica francese e a Dominique Bilde.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


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