COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 21.10.2019
COM(2019) 485 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici come modificato dal regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica
i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l'introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E
AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici come modificato dal regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l'introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti
1.
INTRODUZIONE
Il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2396, istituisce un Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), una garanzia dell'Unione e un fondo di garanzia dell'Unione allo scopo di mobilitare fino a 500 miliardi di EUR in ulteriori investimenti pubblici e privati nell'economia reale entro la fine del 2020 per stimolare gli investimenti finalizzati alla creazione di posti di lavoro.
Ai fini del conseguimento dei suoi obiettivi, il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati in una serie di questioni elencate all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2396, ferme restando le condizioni stabilite in tale articolo, conformemente all'articolo 290 TFUE.
2.
BASE GIURIDICA
L'articolo 7, paragrafi 13 e 14, del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2396, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati alle condizioni di cui all'articolo 23. L'articolo 23 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativamente alle materie ivi indicate per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2015. Esso impone inoltre alla Commissione di elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.
I poteri delegati sono tacitamente prorogati per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nell'articolo 23 del regolamento (UE) 2015/1017. Tale potere può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
Il regolamento (UE) 2015/1017 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati con riguardo alle seguenti materie:
a)modificare elementi non essenziali delle sezioni da 6 a 8 degli orientamenti in materia di investimenti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2015/1017, senza sopprimere alcuna di tali sezioni. La preparazione degli atti delegati avviene in stretto dialogo con la BEI (articolo 7, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2015/1017, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2396);
b)integrare il regolamento (UE) 2015/1017 mediante l'istituzione di un quadro di valutazione degli indicatori che il comitato per gli investimenti deve utilizzare per garantire una valutazione indipendente e trasparente dell'uso potenziale ed effettivo della garanzia dell'UE. La preparazione degli atti delegati avviene in stretto dialogo con la BEI (articolo 7, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2015/1017, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2396).
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio (articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1017).
A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1017 l'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 13, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
A norma dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/1017 l'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 14, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre settimane dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre settimane su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
3.
ESERCIZIO DELLA DELEGA
3.1 Atto delegato adottato
Nel periodo di riferimento la Commissione ha esercitato i poteri delegati di seguito indicati.
Sulla base dell'articolo 7, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2015/1017 è stato adottato un regolamento delegato della Commissione che istituisce un quadro di valutazione degli indicatori che il comitato per gli investimenti deve utilizzare per garantire una valutazione indipendente e trasparente dell'uso potenziale ed effettivo della garanzia dell'UE.
Il 22 luglio 2015 è stato adottato il regolamento delegato (UE) 2015/1558 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante l'istituzione di un quadro di indicatori per l'applicazione della garanzia dell'Unione
3.2 Consultazione prima dell'adozione
Durante la preparazione dell'atto delegato la Commissione ha consultato esperti nominati dagli Stati membri e dalle parti interessate, mediante regolari riunioni e consultazioni scritte. I documenti relativi a tali consultazioni sono stati trasmessi contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
Durante l'elaborazione dell'atto delegato è stata ampiamente consultata la Banca europea per gli investimenti Il gruppo di esperti del Consiglio che è stato coinvolto nella preparazione dell'atto delegato è il gruppo di lavoro dei Consiglieri finanziari del Consiglio. Per quanto riguarda il Parlamento europeo, si è tenuta una riunione con i membri della commissione competente e delle commissioni associate. Le osservazioni presentate in occasione di tali consultazioni sono state prese in considerazione al momento della preparazione della versione definitiva dell'atto delegato.
3.3 Assenza di obiezioni all'atto delegato
Conformemente all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/1017, il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni in merito a un atto delegato di cui all'articolo 7, paragrafo 14, entro un termine di tre settimane dalla data di notifica, prorogabile di altre tre settimane su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato entro il termine di cui sopra, esso non entra in vigore. L'abbreviazione del termine per l'opposizione è il frutto di un accordo politico raggiunto durante i triloghi al fine di realizzare quanto prima il piano di investimenti per l'Europa e gli investimenti del FEIS.
Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in merito all'atto delegato di cui alla precedente sezione 3.1, per cui l'atto delegato è stato pubblicato ed è entrato in vigore alla scadenza del termine per l'opposizione.
4.
CONCLUSIONE
La Commissione ritiene di aver esercitato i poteri delegati ad essa conferiti nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 14, e all'articolo 23 del regolamento (UE) 2015/1017. La Commissione rileva la necessità di un'estensione delle deleghe in quanto in futuro potrebbero essere necessari ulteriori atti delegati che modifichino, tra l'altro, le sezioni da 6 a 8 degli orientamenti in materia di investimenti di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2015/1017. Con la presente relazione la Commissione adempie all'obbligo di presentare una relazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1017. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere nota della presente relazione.