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Document 52019AP0175

P8_TA(2019)0175 Istituzione del Fondo Asilo e migrazione ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471 — C8-0271/2018 — 2018/0248(COD)) P8_TC1-COD(2018)0248 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione [Em. 1]

GU C 23 del 21.1.2021, p. 356–405 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/356


P8_TA(2019)0175

Istituzione del Fondo Asilo e migrazione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471 — C8-0271/2018 — 2018/0248(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/62)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0471),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0271/2018),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A8-0106/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2018)0248

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e, migrazione e integrazione [Em. 1]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 80, [Em. 2]

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (*1),

considerando quanto segue:

(1)

Nel contesto delle sfide migratorie in evoluzione, caratterizzate dalla necessità, per gli Stati membri, di sostenere forti sistemi di accoglienza, asilo, integrazione e gestione della migrazione, è cruciale prevenire e gestire adeguatamente e solidalmente le situazioni di pressione e sostituire gli arrivi irregolari e pericolosi con percorsi legali e sicuri, investendo in una gestione efficiente e coordinata della migrazione nell'Unione, per conseguire l'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. [Em. 3]

(2)

L’importanza di un approccio coordinato da parte dell’Unione e degli Stati membri è indicata nell’agenda europea sulla migrazione del maggio 2015, che sottolinea l’esigenza di una politica comune coerente e chiara che ripristini la fiducia nella capacità dell’Unione di riunire gli sforzi europei e nazionali per affrontare la migrazione e collaborare efficacemente, nel rispetto dei principi del principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri sancito dall'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea , ed è stata confermata nel riesame intermedio del settembre 2017 e nella relazione sui progressi compiuti del marzo e del maggio 2018. [Em. 4]

(3)

Nelle conclusioni del 19 ottobre 2017 il Consiglio europeo ha ribadito l'esigenza di un approccio globale, pragmatico e determinato alla gestione della migrazione, volto a ristabilire il controllo delle frontiere esterne e ridurre gli arrivi irregolari e il numero di vittime in mare, basato su un uso flessibile e coordinato di tutti gli strumenti disponibili dell'Unione e degli Stati membri. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato a garantire una sostanziale intensificazione dei rimpatri tramite azioni a livello sia dell'UE che degli Stati membri, quali accordi e intese efficaci in materia di riammissione. Il Consiglio europeo ha inoltre chiesto l'attuazione e lo sviluppo di programmi di reinsediamento volontario. [Em. 5]

(4)

Per sostenere l'impegno a favore di un approccio globale alla gestione della migrazione, basato sulla fiducia reciproca, sulla solidarietà e sulla ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, allo scopo di realizzare una politica comune sostenibile dell'Unione sull'asilo e sulla migrazione, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate istituendo il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (qui di seguito, «il Fondo»). [Em. 6]

(4 bis)

Il Fondo dovrebbe rispettare pienamente i diritti umani, l'Agenda 2030, il principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo, come stabilito all'articolo 208 TFUE, e gli impegni assunti a livello internazionale in materia di migrazione e asilo, in particolare il patto globale sui rifugiati e il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare. [Em. 7]

(4 ter)

La gestione del Fondo in una prospettiva di sviluppo dovrebbe tenere conto delle diverse cause profonde della migrazione, quali i conflitti, la povertà, la mancanza di capacità agricola, l'istruzione e le disuguaglianze. [Em. 8]

(5)

Il Le azioni sostenute dal Fondo dovrebbe dovrebbero essere attuato eseguite nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea , compreso il diritto alla protezione dei dati personali, e degli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri relativi ai diritti fondamentali , comprese la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo del 31 gennaio 1967 . [Em. 9]

(5 bis)

I principi della parità di genere e della non discriminazione, che fanno parte dei valori fondamentali dell'Unione, dovrebbero essere rispettati e promossi nell'ambito dell'attuazione del Fondo. Il Fondo non dovrebbe sostenere nessuna azione che possa contribuire a qualsivoglia forma di segregazione o di esclusione sociale. [Em. 10]

(5 ter)

Nell'attuazione del Fondo è opportuno dare priorità alle azioni che si occupano della situazione dei minori non accompagnati e separati dalla loro famiglia attraverso l'identificazione e la registrazione precoci, nonché alle azioni svolte per tutelare gli interessi preminenti del minore. [Em. 11]

(6)

Il Fondo dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti realizzati grazie ai fondi che lo hanno preceduto: il Fondo europeo per i rifugiati istituito con decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi istituito con decisione 2007/435/CE del Consiglio e il Fondo europeo per i rimpatri istituito con decisione 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo 2007-2013, e il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito con regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo 2014-2020. Dovrebbe al contempo tenere conto di tutti i nuovi sviluppi pertinenti.

(7)

Il Fondo dovrebbe sostenere la solidarietà tra Stati membri e la gestione efficace dei flussi migratori, fra l'altro promuovendo misure comuni nel settore dell'asilo, compresi gli sforzi profusi dagli Stati membri per accogliere le persone che necessitano di protezione internazionale tramite il reinsediamento , l'ammissione umanitaria e il trasferimento di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro, rafforzando la protezione dei richiedenti asilo vulnerabili come i minori, sostenendo strategie di integrazione e una politica più efficace in materia di migrazione legale, in modo da creando vie d'accesso sicure e legali all'Unione, che dovrebbero altresì contribuire ad assicurare la competitività a lungo termine dell’Unione e il futuro del suo modello sociale e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare tramite una politica sostenibile in materia di rimpatrio e di riammissione. In qualità di strumento di politica interna dell'Unione e di unico strumento di finanziamento per l'asilo e la migrazione a livello dell'Unione, il Fondo dovrebbe sostenere primariamente azioni riguardanti l'asilo e la migrazione all'interno dell'Unione. Tuttavia, entro limiti definiti e in presenza delle opportune salvaguardie, il Fondo dovrebbe sostenere il potenziamento della cooperazione con i paesi terzi per migliorare la gestione dei flussi di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale , per istituire e i percorsi per la migrazione legale, e per combattere la migrazione irregolare e le reti dedite al traffico e alla tratta di esseri umani e favorire il carattere durevole del rimpatrio sicuro la riammissione effettiva dignitoso e la reintegrazione nei paesi terzi. [Em. 12]

(8)

La crisi migratoria ha e il numero crescente di morti nel Mediterraneo negli ultimi anni hanno evidenziato la necessità di riformare il sistema europeo comune di asilo di stabilire un sistema più equo e più efficace di definizione della competenza degli Stati membri riguardo ai richiedenti protezione internazionale, nonché un quadro per le attività di reinsediamento e di ammissione umanitaria degli Stati membri , al fine di aumentare il numero complessivo dei posti di reinsediamento disponibili a livello mondiale . Al tempo stesso la riforma è necessaria per garantire la presenza e l'accessibilità di procedure di asilo efficaci al fine di prevenire i movimenti secondari, e basate sui diritti e per offrire condizioni di accoglienza uniformi e appropriate ai richiedenti protezione internazionale, definire norme uniformi per la concessione della protezione internazionale e accordare diritti e benefici adeguati ai beneficiari di protezione internazionale , nonché procedure di rimpatrio efficaci ed efficienti per i migranti irregolari . La riforma era altresì necessaria per stabilire un sistema più equo e più efficace di definizione della competenza degli Stati membri riguardo ai richiedenti protezione internazionale e un quadro dell’Unione per le attività di reinsediamento degli Stati membri. È quindi opportuno che il Fondo sostenga di più l’impegno profuso dagli Stati membri per attuare pienamente e correttamente il sistema europeo comune di asilo riformato. [Em. 13]

(9)

Il Fondo dovrebbe inoltre completare e rafforzare le attività intraprese dall’Agenzia dell’Unione europea dall'Ufficio europeo di sostegno per l’asilo istituita con regolamento (UE) […/…] [regolamento relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo] (3) per facilitare e migliorare il funzionamento del sistema europeo comune di asilo, coordinando e potenziando la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni sull'asilo, in particolare sulle migliori pratiche, tra gli Stati membri, promuovendo il diritto dell'Unione le il diritto internazionale e contribuendo mediante orientamenti pertinenti, comprese norme operative , a un'attuazione uniforme del diritto dell’Unione sull’asilo per raggiungere un alto livello di uniformità basato su norme elevate in materia di protezione riguardo alle procedure di protezione internazionale, alle condizioni di accoglienza e alla valutazione delle esigenze di protezione in tutta l’Unione, permettendo una distribuzione sostenibile ed equa delle domande di protezione internazionale, agevolando la convergenza nella valutazione di tali domande in tutta l’Unione, sostenendo le attività di reinsediamento degli Stati membri e fornendo agli Stati membri, soprattutto a quelli i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione sproporzionata, assistenza operativa e tecnica per la gestione di tali sistemi. [Em. 14]

(9 bis)

Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri volti a rafforzare le capacità di questi ultimi di sviluppare, sorvegliare e valutare le rispettive politiche di asilo nel rispetto degli obblighi loro imposti dal vigente diritto dell'Unione. [Em. 15]

(10)

Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi dell’ l' Unione e degli gli Stati membri volti a rafforzare le capacità di questi ultimi di sviluppare, sorvegliare e valutare le rispettive politiche di asilo nel rispetto degli obblighi loro imposti dal nell'attuazione del vigente diritto dell’Unione , assicurando il pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare delle direttive 2013/33/UE  (4) (direttiva sulle condizioni di accoglienza), 2013/32/UE  (5) (direttiva sulle procedure di asilo), 2011/95/UE  (6) (direttiva sulla qualifica di beneficiario) e 2008/115/CE  (7) (direttiva sui rimpatri) del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (8) (regolamento di Dublino) . [Em. 16]

(11)

I partenariati e la cooperazione con i paesi terzi sono una componente essenziale della politica di asilo dell’Unione volta a garantire una gestione adeguata dei flussi di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale. Per consentire ai cittadini di paesi terzi o apolidi che necessitano di protezione internazionale di arrivare nel territorio degli Stati membri in modo legale e sicuro anziché in modo pericoloso e irregolare, per esprimere solidarietà nei confronti dei paesi che si trovano in regioni verso le quali o nelle quali sono state sfollate numerose persone che necessitano di protezione internazionale contribuendo ad alleviare la pressione che grava su tali paesi, per aiutare a conseguire gli obiettivi della politica migratoria dell’Unione aumentando la sua forza di negoziato nei confronti dei paesi terzi e per contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all’Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi, è opportuno che il Fondo fornisca incentivi finanziari all’attuazione del quadro dell’Unione per il reinsediamento [e l’ammissione umanitaria]. [Em. 17]

(11 bis)

Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri tesi ad assicurare protezione internazionale e soluzioni durature nei loro territori ai rifugiati e agli sfollati ritenuti ammissibili al reinsediamento o nell'ambito di programmi nazionali di ammissione umanitaria, che dovrebbero tenere conto delle proiezioni delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR. Per contribuire in modo ambizioso ed efficace, il Fondo dovrebbe fornire un'assistenza mirata sotto forma di incentivi finanziari per ogni persona ammessa o reinsediata. [Em. 18]

(12)

Considerando i livelli elevati dei flussi migratori diretti nell’Unione negli ultimi anni e l’importanza di mantenere la coesione delle nostre società, è essenziale sostenere le politiche degli Stati membri per un’integrazione precoce dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, specialmente nei settori prioritari indicati nel piano d’azione sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi adottato dalla Commissione nel 2016. [Em. 19]

(13)

Per accrescere l’efficienza, aumentare al massimo il valore aggiunto dell’UE e assicurare che la risposta dell’Unione in materia di promozione dell’integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, è opportuno che le azioni finanziate dal Fondo siano specifiche e complementari a quelle finanziate dal Fondo sociale europeo Plus (FES+) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) dai fondi strutturali dell'Unione . Le misure finanziate nell’ambito del presente Fondo dovrebbero sostenere azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi che sono in genere attuate nella fase iniziale nelle fasi iniziali dell’integrazione, e azioni orizzontali a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell’integrazione, mentre gli completate da interventi volti favore promuovere l'inclusione sociale ed economica dei cittadini di paesi terzi con un’incidenza a lungo termine dovrebbero essere finanziati nell’ambito del FESR e del FES+ dei fondi strutturali . [Em. 20]

(13 bis)

Le misure di integrazione dovrebbero estendersi anche ai beneficiari di protezione internazionale, in modo da garantire un approccio globale all'integrazione che tenga conto delle specificità di tale gruppo di riferimento. Qualora le misure di integrazione siano combinate con l'accoglienza, le azioni, se del caso, dovrebbero anche consentire l'inclusione dei richiedenti asilo. [Em. 21]

(14)

In tale contesto, le autorità degli Stati membri competenti per l’attuazione del Fondo dovrebbero essere tenute a cooperare e a stabilire meccanismi di coordinamento con le autorità designate dagli Stati membri ai fini della gestione degli interventi del FES+ e del FESR dei fondi strutturali , e ove necessario con le loro autorità di gestione e con le autorità di gestione di altri fondi dell'Unione che contribuiscono all'integrazione dei cittadini di paesi terzi. Attraverso questi meccanismi di coordinamento, la Commissione dovrebbe valutare la coerenza e la complementarità tra i fondi e la misura in cui le azioni poste in essere attraverso ciascun fondo contribuiscono all'integrazione dei cittadini di paesi terzi. [Em. 22]

(15)

In tale settore il Fondo dovrebbe essere attuato coerentemente con i principi di base comuni dell’Unione sull’integrazione, specificati nell’agenda comune per l’integrazione.

(16)

È opportuno consentire agli Stati membri che lo desiderino di prevedere nei rispettivi programmi che le azioni di integrazione possano contemplare anche i parenti stretti dei cittadini di paesi terzi , favorendo in tal modo l'unità familiare nell'interesse superiore del minore, nella misura necessaria all'efficace esecuzione di tali azioni. Per «parente stretto» si dovrebbero intendere il coniuge, il partner e qualsiasi discendente o ascendente in linea retta del cittadino di paese terzo oggetto delle azioni di integrazione che altrimenti non sarebbero contemplati dal Fondo. [Em. 23]

(17)

Dato il ruolo cruciale svolto dalle autorità locali e regionali e dalle loro associazioni rappresentative, nonché dalle organizzazioni della società civile ai fini nel campo dell’integrazione, e per agevolare l’accesso diretto di tali entità ai finanziamenti a livello dell’Unione, il Fondo dovrebbe facilitarle nell’attuazione di azioni nel settore dell’integrazione, anche con il ricorso allo strumento tematico e accordando un tasso di cofinanziamento più elevato per tali azioni e facendo ricorso a una componente dedicata dello strumento tematico laddove tali autorità locali e regionali dispongono della competenza per attuare misure di integrazione . [Em. 24]

(18)

Considerate le Tenuto conto delle sfide economiche e demografiche a lungo termine a cui deve far fronte l’Unione e del carattere sempre più globalizzato della migrazione , è cruciale stabilire canali efficaci di migrazione legale nell’Unione affinché quest’ultima rimanga una meta attraente per i migranti la migrazione regolare, in linea con le esigenze economiche e sociali degli Stati membri, e per assicurare la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale e la crescita dell’economia dell’Unione , proteggendo al tempo stesso i lavoratori migranti dallo sfruttamento della manodopera . [Em. 25]

(19)

È opportuno che il Fondo aiuti gli Stati membri a stabilire strategie per l’organizzazione della e l'ampliamento dei percorsi di migrazione legale e a migliorare le loro capacità di sviluppare, attuare, monitorare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, compresi in particolare gli strumenti giuridici dell’Unione dell'Unione per la migrazione legale . Il Fondo dovrebbe anche sostenere lo scambio di informazioni e migliori prassi e la cooperazione tra i vari servizi amministrativi e i vari livelli di governance, nonché tra gli Stati membri. [Em. 26]

(20)

Un’efficace e dignitosa politica di rimpatrio è un fattore integrante dell’approccio globale alla migrazione perseguito dall’Unione e dai suoi Stati membri. Il Fondo dovrebbe sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare efficacemente e sviluppare ulteriormente le norme comuni in materia di rimpatrio , ponendo particolare enfasi sul rimpatrio volontario, stabilite, in particolare, dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), e un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri. Per rendere sostenibili le politiche di rimpatrio, il Fondo dovrebbe inoltre finanziare misure corrispondenti nei paesi terzi, quali la per facilitare e garantire un rimpatrio e una riammissione sicuri e dignitosi , nonché una reintegrazione dei rimpatriati sostenibile, come previsto dal patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare . [Em. 27]

(21)

Gli Stati membri dovrebbero privilegiare il rimpatrio volontario e garantire un rimpatrio efficace, sicuro e dignitoso dei migranti irregolari . Pertanto, il Fondo dovrebbe fornire un sostegno preferenziale alle azioni connesse al Per promuovere il rimpatrio volontario . Per promuovere quest'ultimo , gli Stati membri dovrebbero prevedere incentivi quali il trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio e un sostegno alla reintegrazione a lungo termine. Questo tipo di rimpatrio volontario è nell’interesse sia dei rimpatriati sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costi-efficacia. L'interesse superiore del minore dovrebbe essere una considerazione primaria in tutte le azioni o decisioni riguardanti i minori in migrazione, compresi i rimpatri, tenendo pienamente conto del diritto del minore di esprimere il proprio parere. [Em. 28]

(22)

Benché i rimpatri volontari e debbano prevalere su quelli forzati, tuttavia, essi sono tuttavia interconnessi e si rafforzano reciprocamente. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati ad aumentare la complementarità delle due forme. La possibilità di procedere ad allontanamenti costituisce un elemento importante per l’integrità dei sistemi di asilo e di migrazione legale. Il Fondo dovrebbe pertanto promuovere le azioni degli Stati membri volte ad agevolare ed effettuare gli allontanamenti in conformità delle norme previste dal diritto dell’Unione, ove applicabile, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei rimpatriati. Il Fondo dovrebbe sostenere azioni relative al rimpatrio dei minori solo se tale rimpatrio si basa su una valutazione positiva dell'interesse superiore del minore. [Em. 29]

(23)

Misure specifiche di sostegno ai rimpatriati , con particolare attenzione alle loro esigenze umanitarie e di protezione, negli Stati membri e nei paesi di rimpatrio possono migliorare le condizioni del rimpatrio e favorire la reintegrazione. È opportuno prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili. Le decisioni di rimpatrio dovrebbero basarsi su una valutazione globale e attenta della situazione nel paese di origine, compresa una valutazione della capacità di assorbimento a livello locale. Misure e azioni specifiche a sostegno dei paesi di origine, in particolare delle persone vulnerabili, contribuiscono a garantire la sostenibilità, la sicurezza e l'efficacia dei rimpatri. Tali misure dovrebbero essere attuate con la partecipazione attiva delle autorità locali, della società civile e delle diaspore. [Em. 30]

(24)

Gli accordi formali di riammissione e altre intese in materia sono parte integrante e cruciale della politica di rimpatrio dell’Unione e sono strumenti fondamentali per una gestione efficace dei flussi migratori in quanto favoriscono il pronto rimpatrio dei migranti irregolari. Tali accordi e intese sono un elemento importante nell’ambito del dialogo e della cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito dei migranti irregolari, e ne andrebbe sostenuta il Fondo dovrebbe sostenerne l’attuazione nei paesi terzi per rendere efficaci , sicure e dignitose le strategie di rimpatrio a livello nazionale entro limiti definiti dell’Unione in presenza delle opportune salvaguardie . [Em. 31]

(25)

Oltre a sostenere il rimpatrio delle persone come previsto dal presente regolamento, l'integrazione dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi negli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche altre misure volte a combattere la migrazione irregolare e a ridurre gli incentivi alla migrazione illegale o l’elusione delle tratta dei migranti, per incoraggiare e facilitare l'istituzione di norme vigenti in materia di migrazione legale, così da preservare l’integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri nei paesi di origine, nel pieno rispetto del principio di coerenza per lo sviluppo sostenibile . [Em. 32]

(26)

L’impiego di migranti irregolari costituisce un fattore di richiamo della migrazione irregolare e compromette lo sviluppo di una politica di mobilità dei lavoratori basata su programmi di migrazione legale e mette in pericolo i diritti dei lavoratori migranti, rendendo questi ultimi vulnerabili alle violazioni e all'abuso dei diritti . Il Fondo dovrebbe pertanto sostenere gli Stati membri, direttamente o indirettamente, nell’attuazione della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), che vieta l’assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare , prevede un meccanismo di denuncia e recupero dei salari per i lavoratori sfruttati e prevede sanzioni contro i datori del lavoro che violano tale divieto. [Em. 33]

(26 bis)

Gli Stati Membri dovrebbero appoggiare le istanze della società civile e delle associazioni dei lavoratori, come la creazione di una rete europea delle lavoratrici e dei lavoratori per l'accoglienza, in modo da mettere in contatto tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori d'Europa che operano nel campo della migrazione per favorire una accoglienza dignitosa e un approccio alla migrazione basato sui diritti umani e lo scambio di buone pratiche in materia di accoglienza e integrazione lavorativa. [Em. 34]

(27)

Il Fondo dovrebbe sostenere gli Stati membri, direttamente o indirettamente, nell’attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), che prevede disposizioni sull’assistenza, sul sostegno e sulla protezione delle vittime della tratta di esseri umani. Dette misure dovrebbero tenere conto della natura specifica di genere della tratta di esseri umani. Nell'attuazione del Fondo, gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione che le persone che sono obbligate a lasciare le proprie case abituali in ragione di improvvisi o progressivi mutamenti ambientali legati al clima, che influiscono negativamente sulla loro vita o sulle loro condizioni di vita, sono esposte a un rischio elevato di divenire vittime della tratta di esseri umani. [Em. 35]

(27 bis)

Il Fondo dovrebbe sostenere in particolare l'identificazione e le misure volte a soddisfare le esigenze dei richiedenti asilo vulnerabili — quali i minori non accompagnati, le vittime di torture o di altre gravi forme di violenza — come previsto dall'acquis dell'Unione in materia di asilo. [Em. 36]

(27 ter)

Per conseguire una distribuzione equa e trasparente delle risorse tra gli obiettivi del Fondo, andrebbe garantito un livello minimo di spesa per taluni obiettivi, a prescindere dal fatto che si adotti un regime di gestione diretta, indiretta o concorrente. [Em. 37]

(28)

Il Fondo dovrebbe completare e rafforzare le attività intraprese nel settore del rimpatrio dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita con regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), contribuendo in tal modo a un’efficace attuazione della gestione senza che ciò comporti un ulteriore flusso di finanziamenti all'Agenzia europea integrata delle frontiere, quale definita all’articolo 4 di detto regolamento della guardia di frontiera e costiera , cui l'autorità di bilancio assegna un bilancio annuale che dovrebbe consentirle di svolgere tutti i suoi compiti . [Em. 38]

(29)

È opportuno ricercare sinergie e garantire coerenza , complementarità ed efficacia con altri fondi dell'Unione ed evitare sovrapposizioni o contraddizione tra le azioni. [Em. 39]

(30)

È opportuno che le Il Fondo dovrebbe attribuire priorità al finanziamento di azioni all'interno dell'Unione stessa. Il Fondo può finanziare azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dal Fondo completino , che dovrebbero essere limitate in termini finanziari ma adeguate per raggiungere gli obiettivi del Fondo come stabilito all'articolo 3 del presente regolamento, e fatte salve le opportune garanzie. Tali misure dovrebbero completare altre azioni esterne all’Unione sostenute dagli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. In particolare, l’attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza e complementarità con i principi e gli obiettivi generali fissati per l’azione esterna e la politica estera dell’Unione nei confronti del paese o della regione in questione, e con gli impegni internazionali dell’Unione. Per quanto attiene alla dimensione esterna, il Fondo dovrebbe orientare il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a potenziare aspetti essenziali della gestione della migrazione in settori di interesse per la politica migratoria dell’Unione. È opportuno rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo stabilito al paragrafo 35 del consenso europeo in materia di sviluppo. Durante l'attuazione dell'assistenza emergenziale andrebbe garantita coerenza con i principi umanitari stabiliti dal consenso europeo sull'aiuto umanitario . [Em. 40]

(31)

È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione siano concentrati su attività in cui l’intervento dell’Unione può apportare valore aggiunto rispetto all’azione isolata degli Stati membri. Il sostegno finanziario previsto dal presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare a rafforzare le alla solidarietà degli Stati membri in materia di asilo e migrazione, conformemente all'articolo 80 TFUE, e al rafforzamento delle capacità nazionali e dell’Unione nei settori dell’asilo e della migrazione. [Em. 41]

(32)

Si può ritenere che uno Stato membro non rispetti il pertinente acquis dell’Unione, anche per quanto riguarda il ricorso al sostegno operativo nell’ambito di questo Fondo, se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nei settori dell’asilo e della migrazione, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell’Unione da parte di tale Stato membro nell’attuazione dell’acquis in materia di asilo e migrazione, o se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio di Schengen o dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo emergono carenze nel settore in questione.

(33)

Il Fondo dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore trasparenza, flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento. L'attuazione del Fondo dovrebbe basarsi sui principi dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della spesa. Inoltre, l'attuazione del Fondo dovrebbe essere quanto più agevole possibile. [Em. 43]

(34)

Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali da assegnare agli Stati membri, consistenti di un importo fisso e di un importo calcolato in base ai criteri di cui all’allegato I, che rispecchi le esigenze e le pressioni sperimentate dai vari Stati membri nei settori dell’asilo, della migrazione, dell’integrazione e del rimpatrio. Dovrebbe essere prestata un'attenzione particolare alle società insulari che affrontano problemi migratori sproporzionati. [Em. 44]

(35)

Tali importi iniziali dovrebbero costituire la base degli investimenti a lungo termine degli Stati membri. Per tenere conto dei cambiamenti dei flussi migratori e sopperire alle esigenze nella gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza e nell'integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, per sviluppare la migrazione legale e per lottare contro la migrazione irregolare tramite una politica di rimpatrio efficace , rispettosa dei diritti e sostenibile, è opportuno assegnare agli Stati membri un importo aggiuntivo a metà percorso in funzione dei tassi di assorbimento. Tale importo dovrebbe basarsi sui più recenti dati statistici disponibili di cui all'allegato I per rispecchiare i cambiamenti nella situazione di partenza degli Stati membri. [Em. 45]

(36)

Al fine di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo strategico del Fondo, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero assicurare che i loro programmi degli Stati membri comprendano azioni che perseguano gli contribuiscono alla realizzazione di ciascuno degli obiettivi specifici del presente regolamento . Essi dovrebbero inoltre garantire che l'assegnazione dei finanziamenti agli obiettivi specifici risponda nel miglior modo possibile a tali obiettivi e si basi sulle esigenze più aggiornate, che i programmi includano un livello minimo di spesa rispetto a tali obiettivi, che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia in proporzione alle sfide da affrontare , che le priorità prescelte siano coerenti con le misure di attuazione previste all’allegato II e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi garantisca il conseguimento dell’obiettivo generale. [Em. 46]

(37)

Poiché le sfide nel settore della migrazione sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti dei flussi migratori. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell'Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto dell'UE, una parte del finanziamento dovrebbe essere periodicamente destinata ad azioni specifiche, ad azioni dell'Unione, ad azioni delle autorità locali e regionali, all'assistenza emergenziale, al reinsediamento e alla fornitura di sostegno aggiuntivo agli Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà e responsabilità, tramite uno strumento tematico. [Em. 47]

(38)

È opportuno incoraggiare gli Stati membri a usare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare le azioni elencate nell’allegato IV, accordando loro un contributo dell’Unione più elevato.

(38 bis)

Gli sforzi profusi dagli Stati membri per attuare pienamente e correttamente l'acquis dell'Unione in materia di asilo, anche per concedere condizioni di accoglienza adeguate a chi fa richiesta e a chi beneficia di protezione internazionale, per garantire la corretta determinazione dello status, conformemente alla direttiva 2011/95/UE e per applicare procedure di asilo eque ed efficaci, dovrebbero essere sostenuti dal Fondo, in particolare quando tali sforzi sono diretti a minori non accompagnati per i quali i costi sono più elevati. Gli Stati membri dovrebbero pertanto ricevere una somma forfettaria per ogni minore non accompagnato cui è stata concessa la protezione internazionale, ma tale somma forfettaria non dovrebbe essere cumulabile con i finanziamenti supplementari previsti dal presente regolamento per il reinsediamento. [Em. 48]

(39)

Parte delle risorse disponibili nell’ambito del Fondo potrebbe essere assegnata anche a programmi degli Stati membri volti all’attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni che presuppongono uno sforzo di cooperazione o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell’Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri.

(40)

Il Fondo dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi all’asilo e al rimpatrio all'immigrazione , e consentire agli Stati membri di mantenere capacità che sono determinanti per fornire il servizio in questione all’intera Unione. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dal Fondo e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri. [Em. 49]

(41)

Per completare l'attuazione dell'obiettivo strategico del Fondo svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell'ambito di intervento del Fondo, relativi all'analisi politica e all'innovazione, all'apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l'Unione , nel rispetto della necessità di fornire finanziamenti adeguati, in modo equo e trasparente, per raggiungere gli obiettivi del Fondo . Attraverso queste azioni dovrebbe essere garantita la tutela dei diritti fondamentali nell'attuazione del Fondo. [Em. 50]

(42)

Per potenziare la capacità dell’Unione di affrontare immediatamente forti pressioni migratorie impreviste o sproporzionate su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi in uno o più Stati membri, che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni, e forti pressioni o sfide migratorie sui o esigenze significative di reinsediamento in paesi terzi dovute a capovolgimenti politici o, conflitti o catastrofi naturali , dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale in conformità del quadro stabilito dal presente regolamento. [Em. 51]

(43)

Il presente regolamento dovrebbe garantire il proseguimento della rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio (13) e prevedere le risorse finanziarie per le sue attività, in conformità dei suoi obiettivi e compiti.

(44)

L’obiettivo strategico del presente Fondo dovrebbe essere perseguito anche tramite strumenti finanziari e garanzie di bilancio mediante le finestre di InvestEU. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un evidente valore aggiunto dell’UE. [Em. 52]

(45)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intero Fondo Asilo e migrazione che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi [riferimento da aggiornare se del caso secondo il nuovo accordo interistituzionale: del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (14)].

(46)

Al presente Fondo si applica il regolamento (UE) …/… [regolamento finanziario]. Esso stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all’assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

(47)

Ai fini dell'attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che il Fondo si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) …/2021 [regolamento recante le disposizioni comuni]. In caso di conflitto tra le disposizioni, il presente regolamento dovrebbe prevalere sul regolamento (UE) n. X [regolamento recante disposizioni comuni]. [Em. 53]

(48)

Il regolamento (UE) …/2021 [regolamento recante le disposizioni comuni] stabilisce il Al di là del quadro entro il quale si iscrive l’azione del FESR, del FES+, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), del che stabilisce norme finanziarie comuni a diversi fondi dell'Unione, compreso il Fondo Asilo e, migrazione (AMF), del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF), e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente e integrazione (AMIF), occorre pertanto specificare gli obiettivi dell’AMIF e stabilire disposizioni specifiche relative alle tipologie di attività che possono essere finanziate dall’AMIF. [Em. 54]

(49)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di raggiungere risultati, tenendo conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non legati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(50)

In conformità al regolamento finanziario (15), al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95 (17), (Euratom, CE) n. 2185/96 (18) e (UE) 2017/1939 del Consiglio (19), è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e/o penali . In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (20). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri devono cooperare pienamente e fornire tutta l'assistenza necessaria alle istituzioni, alle agenzie e agli organi dell'Unione nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione. I risultati delle indagini sulle irregolarità o le frodi connesse al Fondo dovrebbero essere messi a disposizione del Parlamento europeo. [Em. 55]

(51)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tali regole sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e attuazione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell’Unione.

(51 bis)

Qualora sia chiaramente dimostrato che la legittimità dei progetti, la legalità e la regolarità del finanziamento o l'esecuzione dei progetti sarebbero messe in dubbio a seguito di un parere motivato della Commissione in merito a una violazione dell'articolo 258 TFUE, la Commissione dovrebbe garantire che non vi siano finanziamenti disponibili per tali progetti. [Em. 56]

(52)

A norma dell’articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (21) le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d’oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del Fondo e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

(53)

In conformità dell’articolo 349 del TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE» (22), approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che le loro strategie e i loro programmi nazionali tengano conto delle sfide specifiche cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche nel gestire la migrazione. Il Fondo sostiene detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare tali regioni a gestire la migrazione in modo sostenibile e ad affrontare eventuali situazioni di pressione.

(53 bis)

Le organizzazioni della società civile, le autorità locali e regionali e i parlamenti nazionali degli Stati membri e dei paesi terzi dovrebbero essere consultati durante il processo di programmazione, attuazione e valutazione dei programmi finanziati dal Fondo. [Em. 57]

(54)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è necessario che il presente Fondo sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, evitando al contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere, se del caso, indicatori misurabili , tra i quali indicatori qualitativi e quantitativi, che fungano da base per valutare gli effetti del Fondo sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori comuni e relativi target in relazione a ciascun obiettivo specifico del Fondo. Tramite tali indicatori comuni e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l’attuazione del Fondo, in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) …/2021 de . Per assolvere adeguatamente il proprio ruolo di controllo, la Commissione dovrebbe essere in grado di stabilire gli importi effettivamente spesi dal Fondo in un dato anno. Nel comunicare i conti annuali del loro programma nazionale alla Commissione, gli Stati membri dovrebbero pertanto distinguere tra recuperi, pagamenti di prefinanziamento ai beneficiari finali e rimborsi delle spese effettivamente sostenute. Per facilitare l'audit e il monitoraggio dell'attuazione del Fondo, la Commissione dovrebbe includere tali importi nella sua relazione annuale di attuazione del Fondo, nonché i risultati dell'attività di monitoraggio e l'attuazione delle azioni a titolo del Fondo a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione, compresi progetti e partner specifici. Ogni anno, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e del al Consiglio [regolamento recante le disposizioni comuni] e del presente regolamento una sintesi delle relazioni annuali in materia di performance accettate. Dovrebbero essere rese pubblicamente disponibili e presentate al Parlamento europeo relazioni che illustrino i risultati dell'attività di monitoraggio e l'attuazione delle azioni a titolo del Fondo a livello sia di Stati membri che di Unione . [Em. 58]

(55)

Data l'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente Fondo contribuirà alla presa in considerazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell'UE al sostegno di obiettivi climatici nel periodo del QFP 2021-2027 nonché di un obiettivo annuale del 30 % quanto prima e al più tardi entro il 2027 . Le relative azioni saranno identificate nel corso della preparazione e dell'attuazione del Fondo e saranno nuovamente valutate nell'ambito dei pertinenti processi di valutazione e riesame. [Em. 59]

(56)

Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del TFUE riguardo all’ per quanto riguarda i programmi di lavoro per lo strumento tematico, l'elenco delle azioni ammissibili al sostegno dello strumento di cui all'allegato III, l' elenco delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato che figura nell’allegato IV e al il sostegno operativo previsto all'allegato VII , e per sviluppare ulteriormente il quadro comune di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e con le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di migranti e rifugiati , nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio». [Em. 60]

(57)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (23). È opportuno applicare la procedura d’esame per l’adozione di atti di esecuzione che prevedono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene alla trasmissione di informazioni alla Commissione, mentre la procedura consultiva andrebbe applicata per l’adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione delle informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura puramente tecnica.

(58)

Poiché l’obiettivo gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la solidarietà tra Stati membri e contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori nell’Unione conformemente alla e all'attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune in materia di asilo , protezione sussidiaria e protezione internazionale temporanea alla della politica comune dell’immigrazione, non può possono essere conseguito conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e può possono dunque essere conseguito conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. [Em. 61]

(59)

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione [del Regno Unito e] dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda [non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione / ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento].

(60)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(61)

È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) …/2021 del Consiglio [regolamento sul quadro finanziario pluriennale],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione («Fondo»). [Em. 62]

2.   Esso stabilisce gli obiettivi del Fondo, la dotazione di bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«richiedente protezione internazionale»: il richiedente come definito all’articolo 2, lettera [x c ], del regolamento (UE) …/… [regolamento procedure] (24) della direttiva 2013/32/UE ; [Em. 63]

b)

«beneficiario di protezione internazionale»: la persona di cui all’articolo [2], paragrafo 2 lettera b) , del regolamento (UE) …/.. [regolamento qualifiche] (25) della direttiva 2011 / 95/UE ; [Em. 64]

c)

«operazione di finanziamento misto»: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

d)

«familiare»: il cittadino di paese terzo come definito dal diritto dell’Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;

e)

«ammissione umanitaria»: l’ammissione umanitaria ai sensi dell’articolo [2] del regolamento (UE) …/… [quadro dell’Unione per il reinsediamento [e l’ammissione umanitaria]] (26); «programma umanitario» : l'ammissione nel territorio degli Stati membri di cittadini di paesi terzi o di apolidi cui sia concessa protezione internazionale o uno status umanitario in conformità della legislazione nazionale, che prevede diritti e obblighi equivalenti a quelli di cui agli articoli da 20 a 32 e all'articolo 34 della direttiva 2011/95/UE per i beneficiari di protezione sussidiaria, e che provengono da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati, a seguito di una segnalazione dell'UNHCR o di un altro organismo internazionale competente, ove richiesto da uno Stato membro ; [Em. 65]

f)

«allontanamento»: l’allontanamento come definito all’articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/115/CE;

g)

«reinsediamento»: il reinsediamento come definito all’articolo [2] del regolamento (UE) …/… [quadro dell’Unione per il reinsediamento [e l’ammissione umanitaria]] «reinsediamento» : l'ammissione nel territorio degli Stati membri, a seguito di una segnalazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ( «UNHCR» ) , di cittadini di paesi terzi o apolidi che provengono da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati, e ai quali è stata concessa la protezione internazionale ed è stata offerta una soluzione duratura in conformità del diritto dell'UE e nazionale ; [Em. 66]

h)

«rimpatrio»: il rimpatrio come definito all’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;

i)

«cittadino di paese terzo»: chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del TFUE. È inteso che il riferimento a cittadini di paesi terzi include gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata;

j)

«persona vulnerabile»: chiunque risponda alla definizione data dal diritto dell’Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;

j bis)

«minore non accompagnato»: il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri. [Em. 67]

Articolo 3

Obiettivi del Fondo

1.   L’obiettivo strategico del Fondo è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori all'attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo di tutti gli aspetti della politica comune europea in materia di asilo norma dell'articolo 78 TGUE e della politica comune europea in materia di immigrazione a norma dell'articolo 79 TFUE in conformità del pertinente acquis dell’Unione principio di solidarietà e nel pieno rispetto degli impegni obblighi dell’Unione relativi ai e degli Stati membri stabiliti dal diritto internazionale e dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea . [Em. 68]

2.   Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

a)

rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;

b)

sostenere la rafforzare e sviluppare le politiche sulla migrazione legale verso gli Stati membri, contribuendo anche all’integrazione dei cittadini di paesi terzi a livello europeo e nazionale conformemente alle esigenze economiche e sociali degli Stati membri ; [Em. 69]

c)

contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l’efficacia del rimpatrio all'integrazione e all'inclusione sociale efficaci dei cittadini di paesi terzi della riammissione nei paesi terzi promuoverle, integrando altri fondi dell'Unione ; [Em. 70]

c bis)

contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione efficaci, sicuri e dignitosi nei paesi terzi; [Em. 71]

c ter)

garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, in particolare nei confronti di quelli più esposti alle sfide nell'ambito dell'immigrazione, anche attraverso una cooperazione pratica. [Em. 72]

3.   Nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, il Fondo è attuato mediante le misure di attuazione di cui all’allegato II.

Articolo 3 bis

Partenariato

Ai fini del presente Fondo, i partenariati includono almeno le autorità locali e regionali o le loro associazioni rappresentative, le pertinenti organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative, in particolare le organizzazioni per i migranti e rifugiati, le istituzioni nazionali operanti nell'ambito dei diritti umani e gli organismi per le pari opportunità nonché le parti sociali ed economiche.

I partner sono coinvolti in modo considerevole nella preparazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi. [Em. 73]

Articolo 4

Ambito di applicazione del sostegno

1.   Nell’ambito In conformità delle misure di attuazione di cui all'allegato II, il Fondo sostiene le azioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 e in linea con le misure di attuazione di cui all’allegato II, il Fondo sostiene in particolare le azioni elencate nell’allegato III ed elencati nell'allegato III. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare l'elenco di azioni ammissibili a beneficiare del sostegno del Fondo di cui all'allegato II . [Em. 74]

2.   Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il Fondo può sostenere le azioni in linea con le priorità dell’Unione in casi eccezionali, entro limiti definiti e fatte salve adeguate misure di salvaguardia, sostenere le azioni elencate nell’allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, se del caso, in conformità agli articoli 5 e 6. [Em. 75]

2 bis.     Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, l'importo totale dei finanziamenti per le azioni di sostegno nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell'ambito dello strumento tematico conformemente all'articolo 9 non supera il 5 % dell'importo totale stanziato per lo strumento tematico, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b). [Em. 76]

2 ter.     Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, l'importo totale dei finanziamenti per le azioni di sostegno nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nel quadro dei programmi degli Stati membri conformemente all'articolo 13 non supera, per ciascuno Stato membro, il 5 % dell'importo complessivo assegnato allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 1, e all'allegato I. [Em. 77]

2 quater.     Le azioni finanziate a norma del presente paragrafo sono pienamente coerenti con le misure sostenute attraverso gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e con i principi e gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione. [Em. 78]

3.   Gli obiettivi del presente regolamento sostengono azioni incentrate su uno o più gruppi di riferimento che rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 78 e 79 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 4 bis

Parità di genere e non discriminazione

La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la parità di genere e l'integrazione della prospettiva di genere formino parte integrante delle varie fasi di esecuzione del Fondo e siano promosse nel corso delle stesse. La Commissione e gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza, colore, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni, opinione politica o di altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale nell'accesso al Fondo e durante le varie fasi della sua esecuzione. [Em. 79]

Articolo 5

Paesi terzi associati al Fondo

Il Fondo è aperto ai paesi terzi associati Schengen alle condizioni stabilite in un accordo specifico , da adottare in conformità dell'articolo 218 TFUE, relativo alla partecipazione del paese terzo in questione al Fondo Asilo e migrazione, purché tale accordo: [Em. 80]

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa al Fondo;

stabilisca le condizioni per la partecipazione al Fondo, compreso il calcolo dei contributi finanziari al Fondo e dei relativi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo [21, paragrafo 5], del regolamento finanziario;

non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al Fondo;

garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

Nell'elaborazione dell'accordo specifico di cui al presente articolo, la Commissione consulta l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda gli aspetti dell'accordo inerenti ai diritti fondamentali. [Em. 81]

Articolo 6

Soggetti idonei

1.   Possono essere ammessi i seguenti soggetti:

a)

i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:

1)

uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;

2)

un paese terzo associato al Fondo;

3)

un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni ivi specificate , purché tutte le azioni da parte del paese terzo elencato, in tale paese o in relazione a esso rispettino pienamente i diritti e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri; [Em. 82]

b)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali pertinenti . [Em. 83]

2.   Non sono ammesse le persone fisiche.

3.   Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione. [Em. 84]

4.   Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno due soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d’oltremare ad essi connessi, o in paesi terzi qualora ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 3 del presente regolamento . [Em. 85]

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 7

Principi generali

1.   Il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento integra l'intervento nazionale, regionale e locale, e mira ad apportare valore aggiunto dell'Unione agli obiettivi del presente regolamento. [Em. 86]

2.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell'Unione e sia complementare e coordinato rispetto agli strumenti nazionali e ad altri strumenti e misure dell'Unione finanziati a titolo di altri fondi dell'Unione, in particolare i fondi strutturali e gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. [Em. 87]

3.   Il Fondo è attuato in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta in conformità all’articolo [62, paragrafo 1, lettera a), b) o c),] del regolamento finanziario.

Articolo 8

Dotazione di bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo 2021-2027 ammonta a  9 204 957 000 EUR a prezzi del 2018 ( 10 415 000 000 EUR a prezzi correnti). [Em. 88]

2.   La dotazione finanziaria è così utilizzata:

a)

5 522 974 200 EUR a prezzi del 2018 ( 6 249 000 000 EUR a prezzi correnti) sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente; [Em. 89]

b)

3 681 982 800 EUR a prezzi del 2018 ( 4 166 000 000 EUR a prezzi correnti) sono stanziati per lo strumento tematico. [Em. 90]

3.   Fino allo 0,42 % della dotazione finanziaria è destinato all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) …/… [regolamento recante le disposizioni comuni]. [Em. 91]

Articolo 9

Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico

1.   La dotazione finanziaria di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), è stanziata in maniera flessibile mediante lo strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le componenti dello strumento stesso:

a)

azioni specifiche;

b)

azioni dell’Unione;

c)

assistenza emergenziale;

d)

reinsediamento;

e)

sostegno agli Stati membri , anche alle autorità locali e regionali, e alle organizzazioni internazionali e non governative che contribuiscono agli sforzi di solidarietà e responsabilità; [Em. 92]

f)

rete europea sulle migrazioni.

La dotazione finanziaria dello strumento tematico sostiene anche l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

2.   I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto per l'Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell'Unione di cui all'allegato II e tramite le azioni ammissibili di cui all'allegato III.

La Commissione garantisce un impegno regolare con le organizzazioni della società civile nella preparazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi di lavoro.

Almeno il 20 % dei finanziamenti a titolo dello strumento tematico è assegnato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

Almeno il 10 % dei finanziamenti a titolo dello strumento tematico è assegnato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

Almeno il 10 % dei finanziamenti a titolo dello strumento tematico è assegnato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

Almeno il 10 % dei finanziamenti a titolo dello strumento tematico è assegnato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c ter). [Em. 93]

3.   Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono concessi agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, si garantisce che non è disponibile alcun finanziamento per i progetti selezionati non laddove vi siano oggetto prove chiare che la legittimità di un parere motivato della Commissione a norma dell’articolo 258 del TFUE relativo a un’infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti tali progetti, la legittimità e la regolarità di tali finanziamenti o la performance di tali progetti sarebbero messe in discussione seguito di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione . [Em. 94]

4.   Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, la Commissione si assicura, ai fini dell’articolo 18 e dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) …/… [regolamento recante le disposizioni comuni], che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato della Commissione a norma dell’articolo 258 del TFUE relativo a un’infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti che non sia disponibile alcun finanziamento per i progetti laddove vi siano prove chiare che la legittimità di tali progetti, la legittimità e la regolarità di tali finanziamenti o la performance di tali progetti sarebbero messe in discussione seguito di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione . [Em. 95]

5.   La Commissione stabilisce l’importo totale disponibile per lo strumento tematico nell’ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell’Unione. La Commissione adotta decisioni di finanziamento di cui all’articolo [110] del regolamento finanziario atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di definire i programmi di lavoro riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente dello strumento di cui al paragrafo 1. Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. I programmi di lavoro sono messi a disposizione del pubblico . [Em. 96]

6.   Lo strumento tematico sostiene segnatamente azioni di sostegno rientranti nella misura di attuazione di cui all’allegato II, punto 2, lettera b) bis , che sono attuate da autorità locali e regionali o da organizzazioni della società civile. A tale proposito, almeno il 5 % della dotazione finanziaria dello strumento tematico è assegnato, in regime di gestione diretta o indiretta, alle autorità locali e regionali che attuano azioni di integrazione. [Em. 97]

7.   A seguito dell’adozione della decisione dei programmi di finanziamento lavoro di cui al paragrafo 5, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi attuati in regime di gestione concorrente. [Em. 98]

8.   Le decisioni I programmi di finanziamento lavoro possono essere annuali o pluriennali e riguardare una o più componenti dello strumento tematico. [Em. 99]

SEZIONE 2

SOSTEGNO E ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

Articolo 10

Ambito di applicazione

1.   La presente sezione si applica alla parte della dotazione finanziaria di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse addizionali da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione della Commissione riguardante lo strumento tematico di cui all’articolo 9.

2.   Il sostegno nell’ambito della presente sezione è attuato in regime di gestione concorrente a norma dell’articolo [63] del regolamento finanziario e del regolamento (UE) …/… [regolamento recante le disposizioni comuni] quadro che stabilisce norme finanziarie comuni a diversi fondi dell'Unione, compreso il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) . [Em. 100]

Articolo 11

Risorse di bilancio

1.   Le risorse di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), sono stanziate per i programmi nazionali attuati dagli Stati membri in regime di gestione concorrente («programmi») indicativamente come segue:

a)

5 207 500 000 EUR agli Stati membri conformemente ai criteri di cui all’allegato I;

b)

1 041 500 000 EUR agli Stati membri per l’adeguamento delle dotazioni per i programmi di cui all’articolo 14, paragrafo 1.

2.   Qualora l’importo di cui al paragrafo 1, lettera b), non sia stanziato, l’importo residuo può essere aggiunto all’importo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 12

Tassi di cofinanziamento

1.   Il contributo a carico del bilancio dell'Unione non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili di un progetto. Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire finanziamenti complementari per le attività sostenute dal Fondo. [Em. 101]

2.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per i progetti attuati nell’ambito di azioni specifiche.

3.   Il contributo a carico del bilancio dell'Unione è aumentato a un minimo dell'80 % e può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all'allegato IV. [Em. 102]

4.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per il sostegno operativo.

5.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l’assistenza emergenziale.

6.   La decisione della Commissione che approva il programma fissa il tasso di cofinanziamento e l’importo massimo del sostegno del Fondo per le tipologie di azione di cui ai paragrafi da 1 a 5.

7.   Per ciascun obiettivo specifico, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:

a)

al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato, o

b)

solo al contributo pubblico.

Articolo 13

Programmi

1.   Ciascuno Stato membro garantisce e la Commissione garantiscono che le priorità affrontate nel proprio programma programma nazionale siano coerenti con le priorità e le sfide dell’Unione nel settore nei settori della gestione dell'asilo e della migrazione, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell’Unione e le priorità concordate , nonché con gli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono firmatari, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo . Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui all’allegato II. A tale riguardo, gli Stati membri destinano almeno il 20 % dei loro finanziamenti assegnati all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

Gli Stati membri destinano almeno il 10 % dei loro finanziamenti assegnati agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

Gli Stati membri destinano almeno il 10 % dei loro finanziamenti assegnati agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

Gli Stati membri destinano almeno il 10 % dei loro finanziamenti assegnati agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c ter). [Em. 103]

1 bis.     Gli Stati membri assicurano inoltre che i loro programmi comprendano misure relative a tutti gli obiettivi specifici del Fondo stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2, e che la ripartizione delle risorse tra questi obiettivi garantisca il conseguimento degli stessi. Nella valutazione dei programmi degli Stati membri, la Commissione si assicura che non sia disponibile alcun finanziamento per i progetti laddove vi siano prove chiare che la legittimità di tali progetti, la legittimità e la regolarità di tali finanziamenti o la performance di tali progetti sarebbero messe in discussione a seguito di un parere motivato della Commissione in relazione a procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE. [Em. 104]

2.   La Commissione garantisce che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo , l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera siano associate allo sviluppo dei programmi in una fase precoce per le materie di loro competenza. La Commissione consulta l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo sui progetti di programmi per garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni delle agenzie e quelle degli Stati membri. [Em. 105]

3.   Se del caso, la Commissione può associare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e i diritti fondamentali, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno del Fondo siano conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione. [Em. 106]

4.   In seguito a un esercizio di sorveglianza svolto in conformità del regolamento (UE) …/.. [regolamento sull’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo] o all’adozione di raccomandazioni in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato esamina, insieme alla Commissione e, se del caso, all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo i diritti fondamentali e all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, il modo di tener conto delle conclusioni tratte, comprese eventuali lacune o carenze in termini di capacità e preparazione, e attua le raccomandazioni nel corso del suo programma. [Em. 107]

5.   Se necessario, il programma in questione è modificato per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 4 e dei progressi compiuti nel conseguimento dei target intermedi e target finali valutati nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) . A seconda dell'incidenza dell'adeguamento, il programma riveduto può essere approvato dalla Commissione. [Em. 108]

6.   In cooperazione e in consultazione con la Commissione e con le agenzie pertinenti in funzione delle loro competenze, le risorse stanziate nell’ambito del programma possono essere riassegnate, se del caso, per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 4 che hanno implicazioni finanziarie.

7.   Gli Stati membri perseguono in particolare le azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato elencate nell’allegato IV. In caso di circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 per modificare l’elenco delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato di cui all’allegato IV.

7 bis.     I programmi nazionali possono consentire l'inclusione nelle azioni di cui al punto 3 bis dell'allegato III di parenti stretti delle persone appartenenti al gruppo di riferimento di cui a tale punto nella misura necessaria all'efficace esecuzione di tali azioni. [Em. 109]

8.    Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro che decida di attuare progetti sostenuti dal Fondo con un paese terzo o in un paese terzo consulta la chiede l'approvazione della Commissione prima dell’avvio del progetto. La Commissione garantisce la complementarità e la coerenza dei progetti previsti con altre azioni dell'Unione e degli Stati membri avviate nel paese terzo interessato o in relazione ad esso e verifica che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto 3. [Em. 110]

9.   La programmazione di cui all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) …/2021 [regolamento recante le disposizioni comuni] è basata sulle tipologie Ogni programma nazionale definisce, per ciascun obiettivo specifico , le tipologie di intervento conformemente alla tabella 1 dell'allegato VI e fornisce una ripartizione indicativa delle risorse programmate secondo la tipologia di intervento indicate nella tabella 1 dell’allegato VI o il settore di sostegno . [Em. 111]

9 bis.     Ciascuno Stato membro pubblica il suo programma su un sito web dedicato e lo trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale sito web precisa le azioni sostenute nell'attuazione del programma e l'elenco dei beneficiari. Esso viene aggiornato periodicamente, almeno in concomitanza con la pubblicazione della relazione annuale in materia di performance di cui all'articolo 30. [Em. 112]

Articolo 14

Riesame intermedio

-1.     I programmi sono soggetti a un riesame e a una valutazione intermedi conformemente all'articolo 29 del presente regolamento. [Em. 113]

1.   Nel Entro la fine de 2024 e previa notifica al Parlamento europeo, la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui all’allegato I, punti da 1, lettera b), a 5. Il finanziamento ha effetto per il periodo a decorrere dall’anno civile 2025. [Em. 114]

2.   Se almeno il 10 30 % della dotazione iniziale di un programma di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), non è stato oggetto di domande di pagamento intermedio presentate conformemente all’articolo [85] del regolamento (UE) …/2021 [regolamento recante le disposizioni comuni], lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere l’importo aggiuntivo per il programma di cui al paragrafo 1. [Em. 115]

3.   L’assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico a decorrere dal 2025 tiene conto, se del caso, dei progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo [12] del regolamento (UE) …/2021 [regolamento recante le disposizioni comuni] e nell’eliminazione delle lacune individuate in materia di attuazione. [Em. 116]

Articolo 15

Azioni specifiche

1.   Le azioni specifiche sono progetti transnazionali o nazionali che apportano un valore aggiunto dell'Unione in linea con gli obiettivi del presente regolamento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione supplementare per il loro programma. [Em. 117]

2.   In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri possono ricevere un importo aggiuntivo, purché sia stanziato come tale nel programma e sia usato per contribuire all’attuazione degli obiettivi del presente regolamento.

3.   Il finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.

Articolo 16

Risorse a sostegno del quadro dell’Unione per il reinsediamento [e l’ammissione umanitaria]

1.   In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono un contributo di 10 000 EUR per ciascuna persona reinsediata in conformità del programma mirato di reinsediamento dell’Unione. Tale contributo assume la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell’articolo [125] del regolamento finanziario.

2.   L’importo di cui al paragrafo 1 è assegnato agli Stati membri mediante modifica del loro programma, a condizione che la persona per la quale è assegnato il contributo sia stata effettivamente reinsediata in conformità del quadro dell’Unione per il reinsediamento [e l’ammissione umanitaria].

3.   Il finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.

4.   Gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate e della data del loro reinsediamento. [Em. 118]

Articolo 16 bis

Risorse per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria

1.     In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono ogni due anni un importo aggiuntivo sulla base di una somma forfettaria di 10 000 EUR per ogni persona ammessa tramite il reinsediamento.

2.     In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono ogni due anni un importo aggiuntivo sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per ogni persona ammessa tramite programmi umanitari.

3.     Se del caso, gli Stati membri possono essere ammessi all'assegnazione di somme forfetarie anche per i familiari delle persone di cui al paragrafo 1, per garantire l'unità familiare.

4.     Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono assegnati agli Stati membri ogni due anni, la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale e in seguito con decisione di finanziamento da allegarsi alle decisioni di approvazione del programma nazionale.

5.     Tenendo conto dei tassi attuali di inflazione, degli sviluppi pertinenti nel settore del reinsediamento, nonché di fattori che possono ottimizzare l'uso dell'incentivo finanziario creato dall'importo forfettario, ed entro i limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per adeguare, se ritenuto opportuno, l'importo forfettario di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. [Em. 119]

Articolo 17

Risorse a sostegno dell’attuazione del regolamento …/… [regolamento Dublino]

1.   In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro riceve un contributo di [10 000] EUR per ciascun richiedente protezione internazionale per il quale diventa competente, dal momento in cui tale Stato membro si trova nelle circostanze problematiche di cui al regolamento (UE) …/… [regolamento Dublino].

2.   In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro riceve un contributo di [10 000] EUR per ciascun richiedente protezione internazionale assegnatogli al di sopra della quota equa dello Stato membro beneficiario.

3.   Lo Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 riceve un contributo aggiuntivo di [10 000] EUR per ciascun richiedente a cui è stata concessa la protezione internazionale, per l’attuazione di misure di integrazione.

4.   Lo Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 riceve un contributo aggiuntivo di [10 000] EUR per ciascuna persona per la quale può stabilire, sulla base dei dati aggiornati di cui all’articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) …/… [regolamento Eurodac], che essa ha lasciato il suo territorio, su base obbligatoria o volontaria, per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento.

5.   In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro riceve un contributo di [500] EUR per ciascun richiedente protezione internazionale trasferito da uno Stato membro a un altro, per ciascun richiedente trasferito in conformità dell’articolo 34(i), primo comma, lettera c), del regolamento (UE) …/… [regolamento Dublino] e, se del caso, per ciascun richiedente trasferito in conformità dell’articolo 34(j), punto g), del regolamento (UE) …/… [regolamento Dublino].

6.   Gli importi di cui al presente articolo assumono la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell’articolo [125] del regolamento finanziario.

7.   Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono assegnati agli Stati membri nei loro programmi, a condizione che la persona per cui è assegnato il contributo sia stata, a seconda dei casi, effettivamente trasferita in uno Stato membro, effettivamente rimpatriata o registrata come richiedente nello Stato membro competente in conformità del regolamento (UE) …/… [regolamento Dublino].

8.   Tale finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma. [Em. 120]

Articolo 17 bis

Risorse a sostegno dell'attuazione del regolamento (UE) n. 604/2013

1.     In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione riceve il rimborso dei costi di accoglienza di un richiedente protezione internazionale dal momento in cui la domanda è stata presentata fino al trasferimento del richiedente allo Stato membro competente o fino a quando lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione non si assuma la responsabilità del richiedente a norma del regolamento (UE) n. 604/2013.

2.     In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro che provvede al trasferimento riceve il rimborso dei costi necessari a trasferire un richiedente o un'altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 604/2013.

3.     In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), ciascuno Stato membro riceve una somma forfettaria di 10 000 EUR per ciascun minore non accompagnato cui è concessa protezione internazionale in tale Stato membro, a condizione che lo Stato membro non possa beneficiare di un pagamento forfettario per tale minore non accompagnato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1.

4.     Il rimborso di cui al presente articolo assume la forma di finanziamento in conformità dell'articolo 125 del regolamento finanziario.

5.     Il rimborso di cui al paragrafo 2 è assegnato agli Stati membri nei loro programmi, a condizione che la persona per cui è assegnato il rimborso sia stata effettivamente trasferita in uno Stato membro in conformità del regolamento (UE) n. 604/2013. [Em. 121]

Articolo 17 ter

Risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale

1.     Al fine di dare attuazione al principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, in aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono un importo aggiuntivo sulla base di una somma forfettaria di 10 000 EUR per ciascun richiedente o beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro.

2.     Se del caso, gli Stati membri possono essere ammessi all'assegnazione di somme forfetarie anche per i familiari delle persone di cui al paragrafo 1, purché tali familiari siano stati trasferiti in conformità del presente regolamento.

3.     Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sono assegnati agli Stati membri la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale e in seguito con decisione di finanziamento da allegarsi alla decisione di approvazione del programma nazionale. Tale finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.

4.     Per perseguire con efficacia gli obiettivi di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri di cui all'articolo 80 TFUE e tenendo conto dei tassi attuali di inflazione, degli sviluppi pertinenti nel settore del trasferimento di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro e nel settore del reinsediamento e di altre ammissioni umanitarie ad hoc, nonché di fattori che possono ottimizzare l'uso dell'incentivo finanziario creato dall'importo forfettario, ed entro i limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per adeguare, se ritenuto opportuno, l'importo forfettario di cui al paragrafo 1 del presente articolo. [Em. 122]

Articolo 18

Sostegno operativo

1.   Il sostegno operativo è la parte della dotazione di uno Stato membro che può essere usata per finanziare il sostegno alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione.

2.   Uno Stato membro può utilizzare fino al 10 % dell’importo stanziato nell’ambito del Fondo per il suo programma per finanziare il sostegno operativo nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e c). [Em. 123]

3.   Lo Stato membro che beneficia del sostegno operativo si conforma all’acquis dell’Unione in materia di asilo e rimpatrio immigrazione e rispetta pienamente i diritti e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea . [Em. 124]

4.   Gli Stati membri giustificano nel programma e nelle relazioni annuali in materia di performance di cui all’articolo 30 l’uso del sostegno operativo per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Prima dell’approvazione del programma la Commissione, insieme all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo i diritti fondamentali e all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conformemente all’articolo 13, valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l’intenzione di ricorrere al sostegno operativo. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili in seguito agli esercizi di sorveglianza svolti in conformità del regolamento (UE) …/… [regolamento sull’Agenzia dell’Unione europea dall'Ufficio europeo di sostegno per l’asilo] e l'asilo in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento. [Em. 125]

5.   Il sostegno operativo si concentra sui compiti e servizi specifici stabiliti sulle azioni ammissibile stabilite nell’allegato VII. [Em. 126]

6.   Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 per modificare l’elenco dei compiti e servizi specifici stabilito delle azioni ammissibili stabilite nell’allegato VII. [Em. 127]

SEZIONE 3

SOSTEGNO E ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA

Articolo 19

Ambito di applicazione

Il sostegno di cui alla presente sezione è attuato direttamente dalla Commissione in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente in conformità alla lettera c) del medesimo articolo.

Articolo 20

Azioni dell’Unione

1.   Le azioni dell’Unione sono progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l’Unione, in linea con gli obiettivi del presente regolamento.

2.   Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare azioni dell’Unione riguardanti gli obiettivi del presente regolamento di cui all’articolo 3 e conformemente all’allegato III.

3.   Le azioni dell’Unione possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esse possono inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.

4.   Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta e indiretta sono concesse e gestite conformemente al [titolo VIII] del regolamento finanziario. [Em. 128]

4 bis.     La Commissione garantisce flessibilità, equità e trasparenza nella distribuzione delle risorse tra gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2. [Em. 129]

5.   Il comitato di valutazione, che valuta le proposte, può essere composto da esperti esterni.

6.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui al[l’articolo X del] regolamento (UE) …/… [regolamento successivo al regolamento sul fondo di garanzia]. [Em. 130]

Articolo 21

Rete europea sulle migrazioni

1.   Il Fondo sostiene la rete europea sulle migrazioni e fornisce il sostegno finanziario necessario per le sue attività e il suo sviluppo futuro.

2.   L’importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell’ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati dalla Commissione, previa approvazione da parte del comitato direttivo in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, lettera a), della decisione 2008/381/CE (quale modificata). La decisione della Commissione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell’articolo [110] del regolamento finanziario. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, la Commissione può adottare il programma di lavoro della rete europea sulle migrazioni con una decisione di finanziamento distinta. [Em. 131]

3.   L’assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni assume la forma di sovvenzioni a favore dei punti di contatto nazionali di cui all’articolo 3 della decisione 2008/381/CE o di appalti pubblici, a seconda dei casi, in conformità del regolamento finanziario.

Articolo 21 bis

Modifica della decisione 2008/381/CE

All'articolo 5, paragrafo 5, della decisione 2008/381/CE, è aggiunto il punto seguente:

«(d bis)

fungono da punto di contatto per i potenziali beneficiari di finanziamenti a titolo del regolamento che istituisce il l Fondo Asilo, migrazione e integrazione e fornisce orientamenti imparziali, informazioni pratiche e assistenza in merito a tutti gli aspetti del Fondo, anche in relazione alle domande di finanziamento nell'ambito del pertinente programma nazionale o dello strumento tematico.». [Em. 132]

Articolo 22

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto a titolo del presente Fondo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario. [Em. 133]

Articolo 23

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Il Fondo può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione. Tali misure possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

Articolo 24

Audit

Gli audit sull’utilizzo del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento (UE) [regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione].

Articolo 25

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci ne garantiscono significative destinate a diversi pubblici pertinenti, tra cui i media e il vasto pubblico nelle lingue pertinenti. Al fine di garantire la visibilità, in particolare dei finanziamenti dell'Unione, i destinatari di tali finanziamenti fanno riferimento alla loro provenienza quando promuovono comunicano informazioni in merito alle azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate in questione. A tale scopo , i destinatari garantiscono che in tutte le comunicazioni destinate a pubblici diversi, tra cui i media ai media e al pubblico figuri l'emblema dell'Unione si menzioni esplicitamente il vasto pubblico sostegno finanziario dell'Unione . [Em. 134]

2.    Al fine di raggiungere un pubblico che sia il più ampio possibile, la Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle singole azioni e sui risultati. In particolare, la Commissione pubblica informazioni relative allo sviluppo dei programmi annuali e pluriennali dello strumento tematico. La Commissione rende inoltre noto su un sito web pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per il sostegno nell'ambito dello strumento tematico e aggiorna tale elenco almeno ogni tre mesi. Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale dell'attuazione delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento. In particolare, la Commissione può promuovere le migliori pratiche e uno scambio di informazioni relativamente all'attuazione dello strumento. [Em. 135]

2 bis.     La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 2 in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (27) , che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati. È possibile ordinare i dati per priorità, obiettivo specifico, costo totale ammissibile delle operazioni, costo totale dei progetti, costo totale delle procedure di appalto, nome del beneficiario e nome del contraente. [Em. 136]

SEZIONE 4

SOSTEGNO E ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE, DIRETTA E INDIRETTA

Articolo 26

Assistenza emergenziale

1.   Il Fondo fornisce La Commissione può decidere di fornire sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell’eventualità di una situazione d’emergenza derivante da una o più delle seguenti circostanze: [Em. 137]

a)

forti pressioni migratorie su uno o più Stati membri, caratterizzate da un un imprevisto afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi in uno o più Stati membri che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento , i sistemi di protezione dei minori e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni; [Em. 138]

a bis)

ricollocazione volontaria; [Em. 139]

b)

l’attuazione di meccanismi di protezione temporanea di cui alla direttiva 2001/55/CE (28);

c)

forti pressioni migratorie su un imprevisto afflusso massiccio o sproporzionato di persone in paesi terzi, in particolare qualora persone che necessitano di protezione internazionale rimangano bloccate a seguito di capovolgimenti politici , conflitti conflitti calamità naturali , specialmente se ciò può influire sui flussi migratori in direzione dell’UE. [Em. 140]

1 bis.     Le azioni attuate nei paesi terzi conformemente al presente articolo sono coerenti e se del caso complementari con la politica umanitaria dell'Unione e rispettano i principi umanitari stabiliti nel consenso sull'aiuto umanitario. [Em. 141]

1 ter.     Nei casi descritti al paragrafo 1, lettere a), a bis), b) e c) del presente articolo, la Commissione informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio. [Em. 142]

2.   L’assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie decentrate all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, all'UNHCR e alle autorità locali e regionali sottoposte a imprevisti afflussi massicci o sproporzionati di cittadini di paesi terzi, e in particolare quelle che hanno la responsabilità di accogliere e integrare i minori migranti non accompagnati . [Em. 143]

3.   L’assistenza emergenziale può essere assegnata ai programmi degli Stati membri in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l’articolo 11, paragrafo 1, e l’allegato I, purché sia stanziata come tale nel programma. Tale finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.

4.   Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al [titolo VIII] del regolamento finanziario. [Em. 144]

4 bis.     Qualora necessario per attuare l'azione, l'assistenza emergenziale può coprire spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della richiesta di assistenza, ma non anteriormente al 1o gennaio 2021. [Em. 145]

Articolo 27

Finanziamento cumulativo, complementare e combinato

1.   Un’azione Un'operazione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del Fondo può essere finanziata anche da un altro programma dell’Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. I programmi presentati dalla Commissione si completano in maniera sinergica e sono strutturati in modo trasparente per evitare qualsiasi duplicazione di attività. Al contributo fornito all’azione all'operazione da un programma dell’Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi ammissibili totali dell’azione dell'operazione e il sostegno dei diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che fissano le condizioni del sostegno. [Em. 146]

2.   Le azioni operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparabili: [Em. 147]

a)

sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del Fondo,

b)

sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte,

c)

non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,

possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità all’articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) …/… [regolamento recante le disposizioni comuni] e all’articolo [8] del regolamento (UE) …/… [regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo che fornisce il sostegno.

SEZIONE 5

SORVEGLIANZA, RELAZIONI E VALUTAZIONE

SOTTOSEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 28

Sorveglianza e relazioni

1.   Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell’articolo [41, paragrafo 3, lettera h), punto i), punto ii),] del regolamento finanziario, la Commissione trasmette , almeno una volta all'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità all’allegato V. [Em. 148]

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 per modificare l’allegato V allo scopo di apportare le modifiche necessarie alle informazioni sulla performance da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi previsti dal presente regolamento figurano nell'allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono cumulativi. Su richiesta, i dati ricevuti dalla Commissione sugli indicatori di output e di risultato sono resi disponibili al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 149]

4.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.

5.   Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 per modificare l’allegato VIII allo scopo di rivedere e integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione, anche in relazione alle informazioni sul progetto che gli Stati membri devono fornire.

Articolo 29

Valutazione

1.   La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva del presente regolamento, comprese le azioni attuate nell’ambito del presente Fondo.

2.   La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale. [Em. 150]

Articolo 29 bis

Valutazione

1.     Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione presenta una valutazione intermedia dell'attuazione del presente regolamento. La valutazione intermedia esamina l'efficacia, l'efficienza, la semplificazione e la flessibilità del Fondo. Più in particolare, essa comprende una valutazione:

a)

dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili, in particolare delle relazioni annuali in materia di performance trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 30 e degli indicatori di output e di risultato di cui all'allegato VIII;

b)

del valore aggiunto dell'Unione delle azioni e delle operazioni attuate nel quadro del Fondo;

c)

del contributo alla solidarietà dell'Unione in materia di asilo e migrazione;

d)

del sussistere della pertinenza delle misure di attuazione di cui all'allegato II e delle azioni di cui all'allegato III;

e)

della complementarità, del coordinamento e della coerenza tra le azioni sostenute nel quadro del presente Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione, quali i fondi strutturali, e gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;

f)

dell'impatto a più lungo termine e della sostenibilità degli effetti del Fondo.

La valutazione intermedia tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva sull'impatto a più lungo termine del fondo predecessore– il Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 — e, ove opportuno, è corredata di una proposta legislativa di revisione del presente regolamento.

2.     Entro il 31 gennaio 2030, la Commissione effettua una valutazione retrospettiva. Entro la stessa data, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione. La valutazione retrospettiva include una valutazione di tutti gli elementi di cui al paragrafo 1. A tale riguardo, l'impatto a più lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Fondo sono valutati nel contesto di un'eventuale decisione di rinnovo o modifica di un successivo fondo.

Le relazioni di valutazione intermedia e di valutazione retrospettiva di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo sono condotte con una partecipazione significativa delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di migranti e rifugiati, degli organismi per la parità, delle istituzioni nazionali per i diritti umani e di altre organizzazioni pertinenti conformemente al principio di partenariato sancito dall'articolo 3 bis.

3.     Nella sua valutazione intermedia e retrospettiva, la Commissione presta particolare attenzione alla valutazione delle azioni condotte da paesi terzi, in tali paesi o in relazione a essi, conformemente agli articoli 5 e 6 e all'articolo 13, paragrafo 8. [Em. 151]

SOTTOSEZIONE 2

DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE CONCORRENTE

Articolo 30

Relazioni annuali in materia di performance

1.   Entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance di cui all’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) …/2021 [regolamento recante le disposizioni comuni]. La relazione presentata nel 2023 copre l’attuazione del programma nel periodo fino al 30 giugno 2022. Gli Stati membri pubblicano tali relazioni su un sito web dedicato e le trasmettono al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 152]

2.   La relazione annuale in materia di performance contiene in particolare informazioni riguardanti:

a)

i progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali, tenuto conto dei dati cumulativi più recenti come richiesto dall’articolo [37] del regolamento (UE) …/2021 [regolamento recante le disposizioni comuni] trasmessi alla Commissione ; [Em. 153]

a bis)

una ripartizione dei conti annuali del programma nazionale in recuperi, prefinanziamento ai beneficiari finali e spese effettivamente sostenute; [Em. 154]

b)

tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte , ivi compresi i pareri motivati emessi dalla Commissione in relazione a una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE ; [Em. 155]

c)

la complementarità , il coordinamento e la coerenza tra le azioni sostenute dal nel quadro del Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione, in particolare quelle nei paesi terzi o in relazione a tali paesi , quali i fondi strutturali, e gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione ; [Em. 156]

d)

il contributo del programma all'attuazione dell'acquis e dei piani d'azione dell'Unione pertinenti nonché alla cooperazione e alla solidarietà fra Stati membri in materia di asilo ; [Em. 157]

d bis)

il rispetto dei requisiti in materia di diritti fondamentali; [Em. 158]

e)

l’attuazione delle azioni di comunicazione e visibilità;

f)

il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione;

g)

il numero di persone reinsediate o ammesse con il contributo del Fondo in linea con gli importi di cui all’articolo 16, paragrafo paragrafi 1 e 2 ; [Em. 159]

h)

il numero di richiedenti e di beneficiari di protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro in conformità dell’articolo 17 17 ter ; [Em. 160]

h bis)

il numero di persone vulnerabili assistite attraverso il programma, compresi i minori e coloro che hanno ottenuto protezione internazionale. [Em. 161]

3.   La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni sulla relazione annuale in materia di performance entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro tale termine, la relazione s'intende accettata. Una volta che le relazioni sono state accettate, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio le sintesi delle relazioni annuali in materia di performance e le pubblica su un sito web dedicato. Se gli Stati membri non trasmettono il testo integrale della relazione annuale in materia di performance a norma del paragrafo 1, esso viene messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio su loro richiesta. [Em. 162]

4.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione annuale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 31

Sorveglianza e relazioni

1.   La sorveglianza e le relazioni di cui al titolo IV del regolamento (UE) …/… [regolamento recante le disposizioni comuni] sono basate sulle tipologie di intervento indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato VI. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 al fine di modificare le tipologie di intervento.

2.   Gli indicatori sono usati conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, all’articolo 17 e all’articolo 37 del regolamento (UE) …/2021 [regolamento recante le disposizioni comuni].

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 32

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4, 9, 13, 16, 17 ter, 18, 28 e 31 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. [Em. 163]

3.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli 4, 9, 13, 16, 17 ter, 18, 28 e 31 in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 164]

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4, 9, 13, 16, 17 ter, 18, 28 e 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 165]

Articolo 33

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento del Fondo Asilo e migrazione, del Fondo Sicurezza interna e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione. Tale disposizione non si applica agli atti di esecuzione di cui all’articolo 30, paragrafo 4.

Articolo 34

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2014-2020 istituito con il regolamento (UE) n. 516/2014, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del Fondo può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il Fondo e le misure adottate nell’ambito del suo predecessore, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito con regolamento (UE) n. 516/2014.

Articolo 35

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C del, pag. .

(2)  GU C del, pag. .

(*1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019.

(3)  Regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], [regolamento relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo] (GU L […] del […], pag. […]).

(4)   Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

(5)   Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

(6)   Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

(7)   Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(8)   Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

(9)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(10)  Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

(11)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

(13)  2008/381/CE: Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

(14)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=IT

(15)  GU C del, pag. .

(16)  GU C del, pag. .

(17)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(18)  GU C del, pag. .

(19)  Regolamento (UE) 2017/1371 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(20)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(21)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(22)  COM(2017)0623.

(23)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(24)  GU C del, pag. .

(25)  GU C del, pag. .

(26)  GU C del, pag. .

(27)   Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

(28)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

ALLEGATO I

Criteri per l’assegnazione dei finanziamenti per i programmi in regime di gestione concorrente

1.

Le risorse disponibili di cui all’articolo 11 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

(a)

ogni Stato membro riceve dal Fondo un importo fisso pari a 5 000 000 10 000 000  EUR solo all’inizio del periodo di programmazione; [Em. 166]

(b)

le rimanenti risorse di cui all’articolo 11 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

il 30 % per l’asilo;

il 30 % per la migrazione legale e l’integrazione;

il 40 % per la lotta all’immigrazione irregolare, compresi i rimpatri.

2.

Nel settore dell’asilo sono presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo:

(a)

il 30 % in proporzione al numero di persone rientranti in una delle seguenti categorie:

cittadini di paesi terzi o apolidi a cui è stato conferito lo status definito dalla Convenzione di Ginevra;

cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE (rifusione) (1);

cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE (rifusione) (2);

(b)

il 60 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale;

(c)

il 10 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi o apolidi che stanno per essere reinsediati o sono stati reinsediati in uno Stato membro.

3.

Nel settore della migrazione legale e dell’integrazione sono presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo:

(a)

il 40 % in proporzione al numero totale di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro;

(b)

il 60 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto un primo permesso di soggiorno.

(c)

Tuttavia, ai fini del calcolo di cui al paragrafo 3, lettera b), non sono prese in considerazione le seguenti categorie di persone:

cittadini di paesi terzi ai quali è stato rilasciato un primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro valido per un periodo inferiore a 12 mesi;

cittadini di paesi terzi ammessi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato in conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio (3) o, se del caso, della direttiva (UE) 2016/801 (4);

cittadini di paesi terzi ammessi a fini di ricerca scientifica in conformità della direttiva 2005/71/CE del Consiglio (5) o, se del caso, della direttiva (UE) 2016/801.

4.

Nel settore della lotta alla migrazione irregolare, compreso il rimpatrio, sono presi è preso in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo il seguente criterio : [Em. 167]

(a)

il 50 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro e che sono oggetto di una decisione definitiva di rimpatrio in virtù di norme di diritto nazionale e/o dell’Unione, vale a dire di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che dichiari l’illegalità del soggiorno e imponga l’obbligo di rimpatrio; [Em. 168]

(b)

il 50 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro in ottemperanza ad un ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario. [Em. 169]

5.

Ai fini dell'assegnazione iniziale, le cifre di riferimento sono i più recenti dati statistici annuali relativi ai tre anni civili precedenti, prodotti dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri alla data di applicazione del presente regolamento in conformità del diritto dell'Unione . I dati, inclusi quelli sui minori, sono disaggregati in base all'età e al sesso, alle vulnerabilità specifiche e allo status di asilo . Ai fini del riesame intermedio, le cifre di riferimento sono i più recenti dati statistici annuali relativi ai tre anni civili precedenti, prodotti dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione, disponibili al momento del riesame intermedio nel 2024. Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori. [Em. 170]

6.

Prima di accettare detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la raffrontabilità e la completezza, secondo le consuete procedure operative. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.

(1)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

(2)  Dati da prendere in considerazione solo in caso di attivazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

(3)  Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12).

(4)  Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

(5)  Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15).

ALLEGATO II

Misure di attuazione

1.

Il Fondo contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:

(a)

garantire un’applicazione uniforme dell’acquis dell’Unione e delle priorità connesse al sistema europeo comune di asilo;

(b)

sostenere, ove necessario, le capacità dei sistemi di asilo degli Stati membri , anche a livello locale e regionale, per quanto riguarda le infrastrutture , come adeguate condizioni di accoglienza, in particolare per i minori, e i servizi , come servizi di assistenza e rappresentanza legali e servizi di interpretazione ; [Em. 171]

(c)

rafforzare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori, e fornire sostegno agli Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà; [Em. 172]

(d)

rafforzare la solidarietà e la cooperazione con i paesi terzi esposti ai flussi migratori verso i quali sono state sfollate numerose persone che necessitano di protezione internazionale , anche attraverso la promozione della capacità di tali paesi di migliorare le condizioni di accoglienza e di protezione internazionale e tramite il reinsediamento e altre vie di accesso legali alla protezione nell’Unione, in particolare per i gruppi vulnerabili come i bambini e gli adolescenti esposti a rischi in termini di protezione, nonché i partenariati e la cooperazione con i paesi terzi ai fini della gestione della migrazione nel quadro degli sforzi di cooperazione a livello mondiale nel settore della protezione internazionale . [Em. 173]

d bis)

fornire assistenza tecnica e operativa a uno o più altri Stati membri in cooperazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. [Em. 174]

2.

Il Fondo contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite le seguenti misure di attuazione:

(a)

sostenere lo sviluppo e l'attuazione di politiche che promuovano la migrazione legale , compreso il ricongiungimento familiare, e l'attuazione dell'acquis dell'Unione in materia di migrazione legale , in particolare degli strumenti relativi alla migrazione legale di manodopera, in linea con le norme internazionali applicabili in materia di migrazione e protezione dei lavoratori migranti ; [Em. 175]

(a bis)

promuovere ed elaborare misure strutturali e di sostegno che agevolino l'ingresso e il soggiorno legali nell'Unione; [Em. 176]

(a ter)

rafforzare i partenariati e la cooperazione con i paesi terzi esposti ai flussi migratori, anche tramite vie di accesso legali all'Unione, allo scopo di compiere sforzi di cooperazione a livello mondiale nel settore della migrazione; [Em. 177]

(b)

promuovere misure di integrazione precoce per l’inclusione sociale ed economica dei cittadini di paesi terzi, che preparino la loro partecipazione attiva alla società di accoglienza e la loro accettazione da parte della stessa, in particolare con il coinvolgimento di autorità locali o regionali e organizzazioni della società civile. [Em. 178]

2 bis.

Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), tramite le seguenti misure di attuazione:

(a)

promuovere misure di integrazione per l'inclusione sociale ed economica dei cittadini di paesi terzi, facilitando il ricongiungimento familiare e preparando la loro partecipazione attiva alla società di accoglienza e la loro accettazione da parte di quest'ultima, in particolare con il coinvolgimento delle autorità locali o regionali, delle organizzazioni non governative, comprese le organizzazioni che si occupano di rifugiati e migranti, e delle parti sociali; e

(b)

promuovere e attuare misure di protezione per le persone vulnerabili nel quadro delle misure di integrazione. [Em. 179]

3.

Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera  c bis ), tramite le seguenti misure di attuazione: [Em. 180]

(a)

garantire un’applicazione uniforme dell’acquis e delle priorità politiche dell’Unione per quanto riguarda le infrastrutture, le procedure e i servizi;

(b)

sostenere un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri a livello dell'Unione e degli Stati membri e lo sviluppo di capacità che consentano rimpatri efficaci , dignitosi e sostenibili, e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare; [Em. 181]

(c)

sostenere il rimpatrio volontario assistito , la ricerca dei familiari e la reintegrazione , nel rispetto dell'interesse superiore dei minori ; [Em. 182]

(d)

rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e le loro capacità di attuare accordi e altre intese in materia di riammissione, e , compresa la reintegrazione, al fine di consentire rimpatri sostenibili. [Em. 183]

3 bis.

Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c ter), tramite le seguenti misure di attuazione:

(a)

promuovere e garantire il rispetto del diritto internazionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nelle politiche e nelle misure in materia di asilo e migrazione;

(b)

rafforzare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, in particolare la solidarietà nei confronti degli Stati membri più esposti ai flussi migratori, e fornire sostegno agli Stati membri a livello centrale, regionale o locale, alle organizzazioni internazionali, alle organizzazioni non governative e alle parti sociali nei loro sforzi di solidarietà;

(c)

sostenere il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro. [Em. 184]

ALLEGATO III

Ambito di applicazione del sostegno Azioni ammissibili al sostegno dello Strumento a norma dell'articolo 3 [Em. 185]

1.

Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, il Fondo sostiene in particolare quanto segue: [Em. 186]

(a)

l'istituzione e lo sviluppo di strategie nazionali , regionali e locali per l'attuazione dell'acquis dell'Unione in materia di asilo, migrazione legale, integrazione, in particolare strategie locali di integrazione, rimpatrio e migrazione irregolare; [Em. 187]

(b)

la creazione di strutture, sistemi e strumenti amministrativi, e la formazione del personale, comprese le autorità locali e altri soggetti interessati , in cooperazione con le pertinenti agenzie dell'Unione, ove opportuno ; [Em. 188]

(c)

lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione di politiche e procedure, anche sulla comprese l'elaborazione, la raccolta , l'analisi sullo scambio la divulgazione di informazioni dati dati statistiche qualitativi e quantitativi sulla migrazione e sulla protezione internazionale , e lo sviluppo e l’applicazione di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare i progressi conseguiti e valutare gli sviluppi strategici; [Em. 189]

(d)

scambi di informazioni, migliori prassi e strategie, apprendimento reciproco, studi e ricerche, sviluppo e attuazione di azioni e operazioni congiunte e realizzazione di reti di cooperazione transnazionali;

(e)

servizi di assistenza e sostegno sensibili alle specificità di genere e adeguati allo status e alle esigenze delle persone interessate, specialmente dei gruppi delle persone vulnerabili; [Em. 190]

(e bis)

la protezione efficace dei minori migranti, in particolare la conduzione di valutazioni dell'interesse superiore del minore prima che siano adottate decisioni, l'insieme delle misure figuranti nella comunicazione della Commissione del 12 aprile 2017 sulla protezione dei minori migranti, come ad esempio garantire a tutti i minori non accompagnati un alloggio adeguato e la nomina tempestiva di tutori, contributi alla rete europea degli istituti di tutela, e lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione di politiche e procedure di tutela dei minori, incluso un meccanismo di ricorso basato sui diritti dei minori; [Em. 191]

(f)

azioni volte a sensibilizzare i portatori di interessi e il pubblico sulle politiche in materia di asilo, integrazione, migrazione legale e rimpatrio , con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, compresi i minori . [Em. 192]

2.

Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il Fondo sostiene in particolare quanto segue: [Em. 193]

(a)

la fornitura di aiuti materiali, compresa l'assistenza alle frontiere , strutture adatte ai minori e sensibili alle specificità di genere, servizi di emergenza forniti dalle autorità locali, istruzione, formazione, servizi di sostegno, assistenza e rappresentanza legali, cure mediche e psicologiche ; [Em. 194]

(b)

lo svolgimento delle procedure di asilo , incluse la ricerca dei familiari e la garanzia dell'accesso ai servizi di assistenza e rappresentanza legali nonché di interpretazione per i richiedenti asilo in tutte le fasi della procedura ; [Em. 195]

(c)

l'identificazione dei richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari , compresa l'identificazione tempestiva delle vittime di tratta, dei minori e di altre persone vulnerabili come le vittime di tortura e di violenza di genere, e il rinvio a servizi specializzati ; [Em. 196]

(c bis)

la fornitura di servizi psicosociali e di riabilitazione qualificati alle vittime di violenza e tortura, compresa la violenza di genere; [Em. 197]

(d)

la creazione o il miglioramento di infrastrutture destinate all'accoglienza e all'alloggio, come l'alloggio in piccole unità e in infrastrutture su piccola scala che rispondano alle esigenze delle famiglie con minori, inclusi gli alloggi e le infrastrutture resi disponibili dalle autorità locali e regionali e compreso l'eventuale uso comune di tali infrastrutture da parte di più Stati membri; [Em. 198]

(d bis)

la fornitura di forme alternative di assistenza che siano integrate nei vigenti sistemi nazionali di protezione dei minori e che rispondano alle esigenze di tutti i minori, conformemente alle norme internazionali; [Em. 199]

(e)

il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e diffusione condivisione tra loro di informazioni sui paesi d’origine; [Em. 200]

(f)

azioni connesse allo svolgimento di procedure per l’attuazione del quadro dell’Unione per il dei piani nazionali di reinsediamento [e l’ o di ammissione umanitaria] o di programmi nazionali di reinsediamento che siano compatibili con il quadro dell’Unione per il reinsediamento di cui al presente regolamento ; [Em. 201]

(g)

trasferimenti di richiedenti e di beneficiari di protezione internazionale; [Em. 202]

(h)

il rafforzamento della capacità dei paesi terzi di migliorare la protezione delle persone che ne necessitano , in particolare sostenendo lo sviluppo di solidi meccanismi di tutela dei minori nei paesi terzi e garantendo che i minori siano protetti in tutti i settori da violenza, abusi e negligenza e abbiano accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria ; [Em. 203]

(i)

la creazione, lo sviluppo e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento e all'assistenza in istituti , in particolare per i minori non accompagnati e le i minori con famiglie , nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo . [Em. 204]

3.

Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il Fondo sostiene in particolare quanto segue: [Em. 205]

(a)

pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione sui canali di migrazione legale nell’Unione, riguardanti anche l’acquis dell’Unione in materia di migrazione legale;

(b)

lo sviluppo di programmi di mobilità verso l’Unione, quali inclusi, ma non solo, regimi di migrazione temporanea o circolare, compresa la formazione a professionale e di altra natura atta a migliorare l’occupabilità; [Em. 206]

(c)

la cooperazione tra i paesi terzi e le agenzie di collocamento, i servizi dell’occupazione e i servizi dell’immigrazione degli Stati membri;

(d)

la valutazione e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche , inclusa l'esperienza professionale, acquisite in un paese terzo, nonché della loro trasparenza e compatibilità con quelle acquisite in uno Stato membro , e l'elaborazione di standard di valutazione comuni ; [Em. 207]

(e)

l’assistenza nel contesto di domande di ricongiungimento familiare ai sensi al fine di garantire un'attuazione armonizzata della direttiva 2003/86/CE del Consiglio (1); [Em. 208]

(f)

l'assistenza , compresa l'assistenza e la rappresentanza legali, in relazione a un cambiamento di status di cittadini di paesi terzi che soggiornano già legalmente in uno Stato membro, specialmente in relazione all'acquisizione di uno status di soggiorno legale definito a livello di Unione; [Em. 209]

(f bis)

l'assistenza in relazione all'esercizio dei diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'Unione, in particolare per quanto riguarda la mobilità all'interno dell'Unione e l'accesso all'occupazione; [Em. 210]

(g)

misure di integrazione precoce, quali un sostegno mirato in conformità delle esigenze dei cittadini di paesi terzi e programmi di integrazione incentrati sull’istruzione e sulla formazione linguistica e di altro tipo, ad esempio corsi di educazione civica e orientamento professionale; [Em. 211]

(h)

azioni che promuovono la parità di accesso dei cittadini di paesi terzi ai servizi pubblici e privati e la parità di prestazione dei medesimi, anche adattando tali servizi alle esigenze del gruppo di riferimento; [Em. 212]

(i)

la cooperazione tra organismi governativi e non governativi secondo un metodo integrato, anche tramite centri di assistenza all’integrazione coordinati, quali sportelli unici; [Em. 213]

(j)

azioni volte a consentire e favorire l’inserimento di cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e la loro partecipazione attiva alla medesima, e azioni volte a promuovere la loro accettazione da parte della società di accoglienza; [Em. 214]

(k)

la promozione degli scambi e del dialogo tra i cittadini di paesi terzi, la società di accoglienza e le autorità pubbliche, anche mediante la consultazione dei cittadini di paesi terzi, e del dialogo interculturale e interreligioso. [Em. 215]

3 bis.

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), il Fondo sostiene in particolare quanto segue:

(a)

misure di integrazione, quali un sostegno mirato in conformità delle esigenze dei cittadini di paesi terzi e programmi di integrazione incentrati sull'istruzione e l'assistenza inclusive, sulla lingua, sulla consulenza e sulla formazione professionale e di altro tipo, ad esempio corsi di educazione civica e orientamento professionale;

(b)

lo sviluppo delle capacità dei servizi di integrazione forniti dalle autorità locali;

(c)

azioni che promuovono la parità di accesso dei cittadini di paesi terzi ai servizi pubblici e privati e la parità di prestazione dei medesimi, in particolare l'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e al sostegno psicosociale e l'adattamento di tali servizi alle esigenze del gruppo di riferimento;

(d)

la cooperazione tra organismi governativi e non governativi secondo un metodo integrato, anche tramite centri di assistenza all'integrazione coordinati, quali sportelli unici;

(e)

azioni volte a consentire e favorire l'inserimento di cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e la loro partecipazione attiva alla medesima, e azioni volte a promuovere la loro accettazione da parte della società di accoglienza;

(f)

la promozione degli scambi e del dialogo tra i cittadini di paesi terzi, la società di accoglienza e le autorità pubbliche, anche mediante la consultazione dei cittadini di paesi terzi, e del dialogo interculturale e interreligioso. [Em. 216]

4.

Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c c bis ), il Fondo sostiene in particolare quanto segue: [Em. 217]

(a)

il miglioramento delle infrastrutture destinate all’accoglienza e aperta e il miglioramento delle infrastrutture esistenti destinate all’alloggio, compreso l’eventuale uso comune di tali infrastrutture da parte di più Stati membri; [Em. 218]

(b)

l'introduzione, lo sviluppo , l'attuazione e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento basate sulla gestione dei casi all'interno della comunità , in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie; [Em. 219]

(b bis)

l'identificazione e l'accoglienza delle vittime di tratta in conformità della direttiva 2011/36/UE e della direttiva 2004/81/CE del Consiglio  (2) ; [Em. 220]

(c)

l’introduzione e il perfezionamento di sistemi indipendenti ed efficaci per il monitoraggio dei rimpatri forzati di cui all’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE (3);

(d)

la lotta contro gli riduzione degli incentivi all’immigrazione irregolare, compresa l’assunzione di migranti irregolari, tramite ispezioni efficaci e adeguate basate sulla valutazione dei rischi, la formazione del personale, l’istituzione e l’applicazione di meccanismi tramite i quali i migranti irregolari possano richiedere le retribuzioni arretrate e presentare denuncia nei confronti dei datori di lavoro, o campagne di informazione e di sensibilizzazione volte a informare datori di lavoro e migranti irregolari dei loro diritti e obblighi in virtù della direttiva 2009/52/CE (4); [Em. 221]

(e)

la preparazione del rimpatrio, comprese misure che conducono all’emissione di decisioni di rimpatrio, l’identificazione dei cittadini di paesi terzi, il rilascio di documenti di viaggio e la ricerca di familiari;

(f)

la cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione o altre autorità e servizi competenti dei paesi terzi al fine di ottenere documenti di viaggio, agevolare il rimpatrio e assicurare la riammissione, anche tramite l’impiego di funzionari di collegamento di paesi terzi;-

(g)

l'assistenza al rimpatrio, in particolare il rimpatrio volontario assistito e informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito , anche fornendo orientamenti specifici per i minori nelle procedure di rimpatrio e garantendo procedure di rimpatrio basate sui diritti dei minori ; [Em. 222]

(h)

le operazioni di allontanamento, comprese le misure ad esse collegate, conformemente alle norme stabilite dal diritto dell’Unione, ad eccezione delle attrezzature coercitive;

(i)

misure a sostegno del rimpatrio sostenibile e della reintegrazione dei rimpatriati;

(j)

strutture e servizi di sostegno nei paesi terzi che garantiscano adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all’arrivo, anche per i minori non accompagnati e altri gruppi vulnerabili, secondo le norme internazionali e una rapida transizione verso alloggi basati sulla comunità ; [Em. 223]

(k)

la cooperazione con paesi terzi per combattere la migrazione irregolare e per rendere efficaci il rimpatrio e la riammissione, anche nel quadro dell’applicazione di accordi e altre intese in materia di riammissione; [Em. 224]

(l)

misure volte a sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per l’immigrazione la migrazione e ai rischi dell’immigrazione irregolare; [Em. 225]

(m)

sostegno a paesi terzi e azioni in paesi terzi, anche per quanto riguarda infrastrutture, attrezzature e altre misure, a condizione che contribuiscano a potenziare una cooperazione efficace tra i paesi terzi e l’Unione e i suoi Stati membri in materia di rimpatrio e riammissione. [Em. 226]

4 bis.

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c ter), il Fondo sostiene quanto segue:

(a)

l'esecuzione dei trasferimenti di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro, comprese le misure di cui all'articolo 17 ter del presente regolamento;

(b)

la fornitura di sostegno operativo, in termini di personale distaccato o di assistenza finanziaria, da parte di uno Stato membro a un altro Stato membro esposto alle sfide della migrazione;

(c)

azioni connesse allo svolgimento di procedure per l'attuazione di piani nazionali di reinsediamento o di ammissione umanitaria. [Em. 227]


(1)  Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).

(2)   Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19).

(3)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(4)  Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

ALLEGATO IV

Azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, e dell’articolo 13, paragrafo 7

Misure di integrazione attuate da autorità locali e regionali e organizzazioni della società civile , comprese le organizzazioni che si occupano di rifugiati e migranti . [Em. 228]

Azioni volte a sviluppare e attuare alternative efficaci al trattenimento e all'assistenza in istituti . [Em. 229]

Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione e attività correlate.

Misure a favore di persone vulnerabili e richiedenti protezione internazionale con esigenze di accoglienza e/o procedurali particolari, comprese misure volte a fornire una protezione efficace ai minori migranti, specialmente ai minori non accompagnati. [Em. 230]

ALLEGATO V

Indicatori di performance chiave di cui all’articolo 28, paragrafo 1

Obiettivo specifico 1: rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna:

-1.

Tutti gli indicatori di performance chiave elencati di seguito sono disaggregati in base al sesso e all'età. [Em. 231]

1.

numero di persone reinsediate con il sostegno del Fondo;

1 bis.

numero di persone ammesse mediante programmi di ammissione umanitaria; [Em. 232]

2.

numero di persone nel sistema di accoglienza rispetto al numero di richiedenti asilo;

3.

convergenza dei tassi di riconoscimento della protezione per richiedenti asilo provenienti dallo stesso paese;

3 bis.

numero di richiedenti protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro con il sostegno del Fondo; [Em. 233]

3 ter.

numero di beneficiari di protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro con il sostegno del Fondo. [Em. 234]

Obiettivo specifico 1 bis: sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri:

1.

numero di Carte blu rilasciate con il sostegno del Fondo;

2.

numero di lavoratori trasferiti all'interno di una società che hanno ottenuto tale status con il sostegno del Fondo;

3.

numero di richiedenti ricongiungimento familiare effettivamente ricongiunti con la loro famiglia con il sostegno del Fondo;

4.

numero di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto un permesso di soggiorno a lungo termine con il sostegno del Fondo. [Em. 235]

Obiettivo specifico 2: sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri, contribuendo anche contribuire all’integrazione dei cittadini di paesi terzi: [Em. 236]

1.

numero di persone che hanno partecipato a misure antecedenti alla partenza sostenute 237dal Fondo;

2.

numero di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo e riferiscono che tali misure hanno favorito la loro integrazione precoce, rispetto al numero totale di persone che hanno partecipato alle misure di integrazione sostenute dal Fondo. [Em. 237]

2 bis.

numero di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo e che hanno successivamente ottenuto un posto di lavoro; [Em. 238]

2 ter.

numero di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo e che hanno assistito al riconoscimento delle loro qualifiche o hanno conseguito un diploma in uno degli Stati membri. [Em. 239]

Obiettivo specifico 3: contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l’efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi:

1.

numero di rimpatri eseguiti con il sostegno del Fondo a seguito di un'intimazione a lasciare il territorio, rispetto al numero di cittadini di paesi terzi a cui è stato ordinato di lasciare il territorio; [Em. 240]

2.

numero di rimpatriati che hanno ricevuto un’assistenza alla reintegrazione prima o dopo il rimpatrio cofinanziata dal Fondo, rispetto al numero totale di rimpatri sostenuti dal Fondo.

Obiettivo specifico 3 bis: garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità:

1.

numero di trasferimenti di richiedenti protezione internazionale eseguiti a norma dell'articolo 17 ter del presente regolamento;

1 bis.

numero di trasferimenti di beneficiari di protezione internazionale eseguiti a norma dell'articolo 17 ter del presente regolamento;

2.

numero di membri del personale distaccati o entità del sostegno finanziario fornito agli Stati membri esposti alle sfide della migrazione;

3.

numero di persone reinsediate o ammesse mediante programmi di ammissione umanitaria con il sostegno del Fondo. [Em. 241]

ALLEGATO VI

Tipologie di intervento

TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «CAMPO DI INTERVENTO»

I.

SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO

001

Condizioni di accoglienza

002

Procedure di asilo

003

Attuazione dell’acquis dell’Unione

004

Minori migranti

005

Persone con esigenze di accoglienza e procedurali particolari

006

Reinsediamento

007

Sforzi di solidarietà tra Stati membri

008

Sostegno operativo

II.

Migrazione legale e integrazione

001

Sviluppo di strategie di integrazione

002

Vittime della tratta di esseri umani

003

Misure di integrazione — informazione e orientamento, sportelli unici

004

Misure di integrazione — formazione linguistica

005

Misure di integrazione — corsi di educazione civica e altri corsi di formazione

006

Misure di integrazione — Inserimento, partecipazione, scambi con la società di accoglienza

007

Misure di integrazione — esigenze di base

008

Misure antecedenti alla partenza

009

Programmi di mobilità

010

Acquisizione del soggiorno legale

III.

Rimpatrio

001

Alternative al trattenimento

002

Condizioni di accoglienza/trattenimento

003

Procedure di rimpatrio

004

Rimpatrio volontario assistito

005

Assistenza alla reintegrazione

006

Operazioni di allontanamento/rimpatrio

007

Sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati

008

Persone vulnerabili/minori non accompagnati

009

Misure di lotta contro gli incentivi alla migrazione irregolare

010

Sostegno operativo

IV.

Assistenza tecnica

001

Informazione e comunicazione

002

Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo

003

Valutazione e studi, raccolta di dati

004

Sviluppo di capacità


TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TIPOLOGIA DI AZIONE»

001

Elaborazione di strategie nazionali

002

Sviluppo di capacità

003

Istruzione e formazione di cittadini di paesi terzi

004

Sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori

005

Scambi di informazioni e migliori prassi

006

Azioni/operazioni congiunte (tra Stati membri)

007

Campagne e informazione

008

Scambio e distacco di esperti

009

Studi, progetti pilota, valutazione dei rischi

010

Attività preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche

011

Servizi di assistenza e sostegno a cittadini di paesi terzi

012

Infrastrutture

013

Attrezzature


TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «MODALITÀ DI ATTUAZIONE»

001

Azioni specifiche

002

Assistenza emergenziale

003

Cooperazione con i paesi terzi

004

Azioni nei paesi terzi

005

Azioni elencate nell’allegato IV

ALLEGATO VII

Azioni ammissibili al sostegno operativo

Nell’ambito dell’obiettivo specifico di rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna, e dell’obiettivo specifico di contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l’efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi, il sostegno operativo riguarderà quanto segue:

costi del personale;

costi dei servizi, quali la manutenzione o la sostituzione di attrezzature;

costi dei servizi, quali la manutenzione o la riparazione di attrezzature.

ALLEGATO VIII

Indicatori di output e indicatori di risultato di cui all’articolo 28, paragrafo 3

-1.

Tutti gli indicatori di performance chiave elencati di seguito sono disaggregati in base al sesso e all'età. [Em. 242]

Obiettivo specifico 1: rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna:

1.

numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che ricevono assistenza con il sostegno del Fondo:

(a)

numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che beneficiano di informazioni e assistenza durante l’intera procedura di asilo;

(b)

numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che beneficiano di assistenza e rappresentanza legali;

(c)

numero di persone vulnerabili, vittime della tratta di esseri umani e minori non accompagnati che beneficiano di assistenza specifica;

2.

capacità (numero di posti) delle nuove infrastrutture destinate all’accoglienza e all’alloggio create in risposta ai requisiti comuni per le condizioni di accoglienza previsti nell’acquis dell’Unione, e delle infrastrutture di accoglienza e alloggio esistenti migliorate in conformità dei medesimi requisiti a seguito dei progetti sostenuti dal Fondo, e percentuale rispetto alla capacità totale di accoglienza e alloggio;

3.

numero di posti adattati ai minori non accompagnati con il sostegno del Fondo, rispetto al numero totale di posti adattati ai minori non accompagnati;

4.

numero di persone che hanno ricevuto una formazione su tematiche attinenti all’asilo con l’assistenza del Fondo, e tale numero in percentuale del numero totale di personale formato su dette tematiche;

5.

numero di richiedenti protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro con il sostegno del Fondo;

6.

numero di persone reinsediate con il sostegno del Fondo.

Obiettivo specifico 1 bis: sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri:

1.

numero di Carte blu rilasciate con il sostegno del Fondo;

2.

numero di lavoratori trasferiti all'interno di una società che hanno ottenuto tale status con il sostegno del Fondo;

3.

numero di richiedenti ricongiungimento familiare effettivamente ricongiunti con la loro famiglia con il sostegno del Fondo;

4.

numero di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto un permesso di soggiorno a lungo termine con il sostegno del Fondo. [Em. 243]

Obiettivo specifico 2: sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri, contribuendo anche contribuire all’integrazione dei cittadini di paesi terzi: [Em. 244]

1.

numero di persone che hanno partecipato a misure antecedenti alla partenza sostenute dal Fondo;

2.

numero di autorità locali e regionali che hanno attuato misure di integrazione con il sostegno del Fondo;

2 bis.

numero di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo e che hanno successivamente ottenuto un posto di lavoro; [Em. 245]

2 ter.

numero di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo e che hanno successivamente conseguito un diploma in uno degli Stati membri; [Em. 246]

3.

numero di persone che hanno partecipato a misure sostenute dal Fondo incentrate su:

(a)

istruzione e formazione;

(b)

integrazione nel mercato del lavoro;

(c)

accesso a servizi di base; e

(d)

partecipazione attiva e inclusione sociale;

4.

numero di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo e riferiscono che tali misure hanno favorito la loro integrazione precoce, rispetto al numero totale di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo;

4 bis.

numero di cittadini di paesi terzi che hanno terminato con successo il ciclo di istruzione primaria, secondaria o terziaria nello Stato membro con il sostegno del Fondo. [Em. 247]

Obiettivo specifico 3: contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l’efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi:

1.

numero di posti nei centri di trattenimento creati/ristrutturati con il sostegno del Fondo rispetto al numero totale di posti creati/ristrutturati nei centri di trattenimento;

2.

numero di persone che hanno ricevuto una formazione su tematiche attinenti all’asilo con l’assistenza del Fondo;

3.

numero di rimpatriati il cui rimpatrio è stato cofinanziato dal Fondo, rispetto al numero totale di rimpatri a seguito di un’intimazione a lasciare il territorio:

(a)

persone rimpatriate volontariamente;

(b)

persone allontanate;

4.

numero di rimpatriati che hanno ricevuto un’assistenza alla reintegrazione prima o dopo il rimpatrio cofinanziata dal Fondo, rispetto al numero totale di rimpatri sostenuti dal Fondo.:

(a)

persone rimpatriate volontariamente;

(b)

persone allontanate; [Em. 248]

Obiettivo specifico 3 bis: garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità:

1.

numero di trasferimenti di richiedenti protezione internazionale eseguiti a norma dell'articolo 17 ter del presente regolamento;

1 bis.

numero di trasferimenti di beneficiari di protezione internazionale eseguiti a norma dell'articolo 17 ter del presente regolamento;

2.

numero di membri del personale distaccati o entità del sostegno finanziario fornito agli Stati membri esposti alle sfide della migrazione;

3.

numero di persone reinsediate con il sostegno del Fondo. [Em. 249]


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