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Document 52019AP0150

P8_TA(2019)0150 Programma «corpo europeo di solidarietà» ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà e (UE) n. 375/2014 (COM(2018)0440 — C8-0264/2018 — 2018/0230(COD)) P8_TC1-COD(2018)0230 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019 /… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 23 del 21.1.2021, p. 218–251 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 23/218


P8_TA(2019)0150

Programma «corpo europeo di solidarietà» ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà e (UE) n. 375/2014 (COM(2018)0440 — C8-0264/2018 — 2018/0230(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 23/42)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0440),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 165, paragrafo 4, 166, paragrafo 4 e 214, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0264/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018 (2),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per lo sviluppo nonché il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0079/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 201.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 282.


P8_TC1-COD(2018)0230

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019 /… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 165, paragrafo 4, l'articolo 166, paragrafo 4, e l'articolo 214, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea si fonda sulla solidarietà tra i cittadini e tra gli Stati membri. Questo valore comune , sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, guida le sue azioni e conferisce l'unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo concretamente la loro solidarietà. [Em. 1]

(1 bis)

Considerando il significativo aumento delle crisi umanitarie e delle emergenze nel mondo, è necessario sviluppare la solidarietà tra gli Stati membri e con i paesi terzi colpiti da crisi provocate dall'uomo o da calamità naturali, anche al fine di rafforzare la promozione di un atteggiamento di solidarietà e la visibilità dell'aiuto umanitario tra i cittadini dell'Unione. [Em. 2]

(1 ter)

L'aiuto umanitario si basa sui princìpi dell'imparzialità, della neutralità e della non discriminazione, che sono sanciti dal diritto internazionale umanitario e dal diritto dell'Unione. L'aiuto umanitario fornisce una risposta d'emergenza fondata sulle esigenze volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza delle persone, a mantenere la dignità umana e a offrire protezione ai gruppi vulnerabili colpiti da calamità naturali o causate dall'uomo. La riduzione del rischio di calamità e la preparazione a tale rischio mediante attività di rafforzamento delle capacità e della resilienza sono anch'esse elementi essenziali dell'aiuto umanitario. [Em. 3]

(2)

Il discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2016 ha messo in evidenza la necessità di investire nei giovani e ha annunciato l'istituzione di un corpo europeo di solidarietà (il «programma») allo scopo di creare occasioni per i giovani in tutta l'Unione di dare un contributo significativo alla società, dare prova di solidarietà e sviluppare le loro competenze, facendo un'esperienza non solo lavorativa ma anche umana senza pari.

(3)

Nella sua comunicazione «Un corpo europeo di solidarietà», del 7 dicembre 2016 (4), la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare le basi del lavoro solidale in Europa, fornire ai giovani maggiori e migliori opportunità di attività di solidarietà riguardanti una vasta gamma di settori e sostenere gli attori nazionali , regionali e locali negli sforzi volti ad affrontare diverse sfide e crisi. La comunicazione ha varato la prima fase del corpo europeo di solidarietà, durante la quale sono stati attivati diversi programmi dell'Unione per offrire ai giovani dell'Unione europea occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro. [Em. 4]

(4)

L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea sottolinea che la solidarietà è uno dei princìpi fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea indica inoltre che detto principio è uno dei pilastri dell'azione esterna dell'UE.

(4 bis)

Nel quadro del presente regolamento, per solidarietà si intende il senso di responsabilità, da parte di tutti nei confronti di tutti, a impegnarsi per il bene comune, che si esprime attraverso azioni concrete senza aspettarsi nulla in cambio. [Em. 5]

(4 ter)

Fornire assistenza alle persone e alle comunità al di fuori dell'Unione che si trovano a far fronte a calamità o che sono particolarmente vulnerabili a queste ultime e bisognose di aiuto umanitario, prestata sulla base dei princìpi fondamentali di neutralità, umanità, indipendenza e imparzialità, è un'importante espressione di solidarietà. [Em. 6]

(4 quater)

I volontari e le organizzazioni partecipanti che svolgono azioni nel quadro del corpo volontario europeo di aiuto umanitario dovrebbero osservare i princìpi stabiliti nel consenso europeo sull'aiuto umanitario. [Em. 7]

(4 quinquies)

È necessario rafforzare ulteriormente la solidarietà nei confronti delle vittime colpite da crisi e catastrofi nei paesi terzi e accrescere la conoscenza e la visibilità dell'aiuto umanitario e del volontariato in generale come attività permanente tra i cittadini dell'Unione. [Em. 8]

(4 sexies)

L'Unione e gli Stati membri si sono impegnati ad attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU) per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile, sia internamente che mediante le loro azioni esterne. [Em. 9]

(4 septies)

Nelle sue conclusioni del 19 maggio 2017 dal titolo «Rendere operativa la connessione tra azione umanitaria e sviluppo», il Consiglio riconosce la necessità di rafforzare la resilienza attraverso un migliore collegamento tra assistenza umanitaria e cooperazione allo sviluppo e di rafforzare i nessi operativi tra gli approcci complementari dell'assistenza umanitaria, della cooperazione allo sviluppo e della prevenzione dei conflitti. [Em. 10]

(5)

Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili , inclusive e significative di impegnarsi in attività di solidarietà, che possano consentire loro di esprimere l'impegno a vantaggio delle comunità e acquisire al contempo esperienza , conoscenza , abilità e competenze utili per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, migliorando in questo modo la loro occupabilità. Tali attività dovrebbero inoltre sostenere la mobilità dei giovani volontari, tirocinanti e lavoratori e uno scambio multiculturale . [Em. 11]

(6)

Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere di elevata qualità,. Dovrebbero cioè rispondere a puntare ad affrontare le esigenze sociali insoddisfatte, migliorare la solidarietà e contribuire a rafforzare le comunità, offrire ai giovani la possibilità di acquisire conoscenze e competenze competenze di conoscenza capacità preziose, . Dovrebbero essere finanziariamente accessibili ai giovani ed essere attuate in condizioni di sicurezza , inclusività e igiene. È opportuno incoraggiare il dialogo con le autorità locali e regionali e le reti europee specializzate in problemi sociali urgenti al fine di determinare al meglio le esigenze sociali insoddisfatte e garantire un programma orientato alle esigenze. Le attività di solidarietà non dovrebbero avere un impatto negativo sui posti di lavoro esistenti, né sui tirocini e dovrebbero contribuire a rafforzare gli impegni di responsabilità sociale delle imprese, senza tuttavia sostituirli. [Em. 12]

(7)

Il corpo europeo di solidarietà costituisce un punto di accesso unico per le attività di solidarietà all'interno e al di fuori dell'Unione. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità con altre politiche e programmi pertinenti dell'Unione. Il corpo europeo di solidarietà è basato sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi precedenti e attuali, in particolare del servizio volontario europeo (5) e dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario (6). Esso inoltre integra gli sforzi compiuti dagli Stati membri per sostenere i giovani e agevolarne il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro nel quadro della di programmi quali la garanzia per i giovani, offrendo loro ulteriori occasioni per entrare nel mercato del lavoro mediante tirocini o esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà nei rispettivi Stati membri o a livello transfrontaliero. È garantita anche la complementarità con le reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà, come la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, EURES e la rete Eurodesk e organizzazioni pertinenti della società civile, incluse le parti sociali e le reti che rappresentano i giovani e i volontari . Dovrebbe altresì essere garantita la complementarità tra i sistemi connessi esistenti, in particolare i sistemi nazionali di solidarietà , come il volontariato, il servizio civile e sistemi di mobilità per i giovani, e il corpo europeo di solidarietà, basandosi, ove opportuno, sulle buone pratiche. Il corpo europeo di solidarietà non dovrebbe sostituire i sistemi nazionali. Dovrebbe essere garantito a tutti i giovani un accesso equo alle attività di solidarietà nazionali. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti pratici sulla complementarità del programma con altri programmi e fonti di finanziamento dell'Unione e sulle sinergie tra di essi. [Em. 13]

(8)

Per quanto riguarda l'interpretazione della normativa pertinente a livello di Unione, sia le attività di volontariato transfrontaliere nell'ambito del corpo europeo di solidarietà sia le attività di volontariato che continuano a essere sostenute a norma del regolamento (UE) n. 1288/2013 dovrebbero essere considerate equivalenti a quelle svolte nell'ambito del servizio volontario europeo.

(8 bis)

La certificazione delle organizzazioni di accoglienza e di invio effettuata a norma del regolamento (UE) n. 375/2014 non dovrebbe essere duplicata nel quadro del programma e dovrebbe essere riconosciuta l'equipollenza nell'ambito dell'attuazione del presente regolamento a partire dal 2021. [Em. 14]

(9)

Il corpo europeo di solidarietà offre ai giovani nuove occasioni di apprendimento formale e informale per svolgere attività di volontariato, tirocinio o lavoro in settori connessi alla solidarietà e per elaborare e sviluppare progetti di solidarietà di propria iniziativa. Tali opportunità contribuiscono a migliorare il loro sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale. Il corpo europeo di solidarietà sostiene inoltre attività di rete per le organizzazioni e i partecipanti all'iniziativa, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell'apprendimento. Contribuirà pertanto anche alla cooperazione europea pertinente per i giovani e a sensibilizzare in merito ai suoi effetti positivi. Esso dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare e sostenere le organizzazioni esistenti che realizzano iniziative di solidarietà. [Em. 15]

(10)

Tali attività dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo e andare a beneficio delle comunità e promuovere al contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale della persona; esse possono assumere . Dovrebbe essere possibile che tali attività assumano la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti o attività di rete in relazione a diversi settori, quali l'istruzione e la formazione, l'occupazione, la parità di genere, l'imprenditorialità — in particolare l'imprenditorialità sociale — la cittadinanza e la partecipazione democratica, il dialogo interculturale ed interreligioso, l’inclusione sociale, l’inclusione di persone con disabilità, l'ambiente e la protezione della natura, l'azione per il clima, la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la creatività e cultura, compreso il patrimonio culturale, la cultura creatività , l'educazione fisica e lo sport, l'assistenza e la previdenza sociali, l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, , con particolare attenzione al superamento delle sfide affrontate dai migranti, la cooperazione e la coesione territoriali e la cooperazione transfrontaliera. Tali attività di solidarietà dovrebbero comprendere una solida dimensione di apprendimento e formazione mediante attività pertinenti che possono essere offerte ai partecipanti prima, durante e dopo le attività di solidarietà. [Em. 16]

(11)

Le attività di volontariato (all'interno e al di fuori dell'Unione) costituiscono una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale che potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, la cittadinanza attiva , la partecipazione democratica e l'occupabilità dei giovani. Il volontariato dovrebbe basarsi su un accordo scritto e le attività di volontariato non dovrebbero incidere negativamente sulle occupazioni retribuite, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare in materia di politiche di volontariato relative ai giovani mediante il metodo di coordinamento aperto. [Em. 17]

(12)

I tirocini e le esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà possono offrire ai giovani nuove occasioni di entrare nel mercato del lavoro, contribuendo nel contempo ad affrontare sfide fondamentali per la società. Ciò può contribuire a promuovere l'occupabilità e la produttività dei giovani, facilitando nel contempo la transizione dall'istruzione al lavoro, cosa fondamentale per migliorare le loro possibilità sul mercato del lavoro. Le attività di tirocinio offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà seguono i princìpi di qualità indicati nella raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di un quadro di qualità per i tirocini (7) facilmente accessibili dovrebbero essere nettamente distinti dal volontariato, sotto il profilo sia finanziario che organizzativo. I tirocini non dovrebbero mai sfociare nella sostituzione di posti di lavoro. Tuttavia, i tirocini remunerati e i lavori possono costituire un incentivo per incoraggiare i giovani svantaggiati e quelli con minori opportunità a partecipare ad attività connesse al mondo della solidarietà a cui non potrebbero accedere in altro modo, fornendo nel contempo un chiaro valore aggiunto contribuendo ad affrontare problemi sociali irrisolti e rafforzando le comunità locali. I tirocini possono facilitare la transizione dei giovani dall'istruzione al lavoro e possono contribuire a promuovere l'occupabilità dei giovani, cosa fondamentale ai fini della loro integrazione sostenibile nel mercato del lavoro . I tirocini e le esperienze di lavoro offerti costituiscono un punto di partenza per permettere ai giovani di entrare nel mercato del lavoro . I tirocini sono accompagnati da un adeguato sostegno successivo all'attività. Le attività le esperienze di lavoro offerti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà dovrebbero sempre essere remunerati dall'organizzazione partecipante che ospita o assume il soggetto partecipante . I tirocini dovrebbero essere basati su un contratto scritto di tirocinio in conformità del diritto applicabile nel paese in cui ha luogo il tirocinio, a seconda dei casi, di lavoro sono facilitate da pertinenti attori dovrebbero seguire i principi indicati nella raccomandazione del mercato Consiglio del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio e sono retribuite dall'organizzazione partecipante. In quanto 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini. Le esperienze di lavoro dovrebbero essere basate su un contratto di lavoro conforme al diritto nazionale o ai contratti collettivi applicabili, o entrambi, del paese partecipante in cui il lavoro è svolto. Il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti, che offrono esperienze di lavoro non dovrebbe avere una durata superiore a dodici mesi. Le organizzazioni partecipanti dovrebbero richiedere un finanziamento tramite il competente organismo di attuazione del corpo europeo di solidarietà al fine di servire da intermediarie tra i giovani partecipanti e i datori di lavoro che offrono attività di tirocinio e lavoro in settori connessi alla solidarietà. I tirocini e le esperienze di lavoro dovrebbero essere accompagnati da una preparazione, una formazione sul lavoro e un sostegno post-collocamento adeguati, collegati al coinvolgimento del partecipante. I tirocini e le esperienze di lavoro potrebbero essere facilitati da pertinenti attori del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio, come anche dalle organizzazioni membri di EURES a norma del regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio  (8) in caso di attività transfrontaliere. [Em. 18]

(12 bis)

È opportuno prodigarsi per assicurare che i tirocini e le esperienze di lavoro siano aperti alla partecipazione di tutti i giovani, in particolare ai giovani con minori opportunità, compresi i giovani con disabilità, i giovani svantaggiati sul piano sociale o culturale, i giovani migranti o i giovani residenti in zone rurali isolate e nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione. [Em. 19]

(13)

Lo spirito d'iniziativa dei giovani è una risorsa importante per la società e per il mercato del lavoro. Il corpo europeo di solidarietà contribuisce a promuovere questo aspetto offrendo ai giovani l'opportunità di elaborare e attuare progetti propri volti ad affrontare sfide specifiche a beneficio della comunità locale. Tali progetti costituiscono un'occasione per sperimentare idee per sviluppare soluzioni innovative alle sfide comuni attraverso un approccio dal basso verso l'alto e sostenere i giovani a essere promotori di iniziative di solidarietà. Essi servono anche da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e costituiscono un primo passo per incoraggiare i partecipanti al corpo europeo di solidarietà a intraprendere un lavoro autonomo o e continuare dedicarsi alla fondazione di essere cittadini attivi come volontari, tirocinanti o lavoratori in associazioni, organizzazioni non governative o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei giovani. Il corpo europeo di solidarietà dovrebbe essenzialmente creare un'atmosfera in cui i giovani siano sempre più motivati a impegnarsi in attività di solidarietà e a servire l'interesse pubblico. [Em. 20]

(13 bis)

I volontari possono contribuire a rafforzare la capacità dell'Unione di fornire un aiuto umanitario basato sulle esigenze e fondato sui princìpi nonché a migliorare l'efficacia del settore umanitario ove siano adeguatamente selezionati, formati e preparati alla mobilitazione, in modo da garantire che possiedano le necessarie capacità e competenze per aiutare nel modo più efficace le persone in stato di necessità, e a condizione che possano contare su un sostegno e una supervisione adeguati nel luogo di intervento. Pertanto i formatori o i tutori altamente qualificati, formati ed esperti sul terreno, svolgono un ruolo importante nel contribuire all'efficacia della risposta umanitaria e al sostegno dei volontari. [Em. 21]

(14)

I giovani e le organizzazioni che partecipano al corpo europeo di solidarietà dovrebbero sentirsi parte di una comunità di persone e soggetti impegnati a promuovere la solidarietà in Europa. Allo stesso tempo le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di sostegno per rafforzare la loro capacità di offrire attività di buona qualità a un numero crescente di partecipanti. Il corpo europeo di solidarietà sostiene le attività di rete mirate a rafforzare l'impegno dei giovani e delle organizzazioni partecipanti nei confronti di questa comunità, a promuovere uno spirito del corpo europeo di solidarietà e a incoraggiare lo scambio di delle migliori pratiche ed esperienze utili. Tali attività contribuiscono anche a informare gli attori pubblici e privati in merito al corpo europeo di solidarietà e a raccogliere pareri dettagliati e significativi di giovani e organizzazioni partecipanti sull'attuazione sulle varie fasi dell'attuazione dell'iniziativa. I pareri dovrebbero includere domande relative agli obiettivi del programma, in modo da valutarne meglio il conseguimento. [Em. 22]

(14 bis)

Per garantire la riuscita attuazione del programma è necessario aumentare la visibilità e la sensibilizzazione e promuovere ulteriormente le opportunità di finanziamento disponibili, mediante campagne d'informazione, compresa una giornata informativa a cadenza annuale sul corpo europeo di solidarietà, e mezzi di comunicazione dinamici, con grande attenzione ai social media, che garantiscano la massima sensibilizzazione possibile tra i gruppi destinatari, sia singoli individui che organizzazioni. [Em. 23]

(15)

È opportuno prestare particolare attenzione a garantire la qualità delle attività e delle altre opportunità offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, nonché l’obiettivo di inclusività da realizzare attraverso di esse, in particolare offrendo ai partecipanti formazione adeguata online e offline , sostegno linguistico , sistemazione adeguata , un'assicurazione, procedure amministrative semplificate e sostegno amministrativo pre- e post-attività, così come la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie all'esperienza nel corpo europeo di solidarietà. Le misure di sostegno dovrebbero essere sviluppate e fornite in collaborazione con le organizzazioni giovanili e altre organizzazioni della società civile e senza scopo di lucro, onde trarre vantaggio dalla loro esperienza in questo settore. La sicurezza e l'incolumità dei volontari partecipanti, nonché dei beneficiari previsti restano di fondamentale importanza e . Tutte le attività dovrebbero rispettare il principio del «non nuocere». volontari partecipanti non dovrebbero essere impiegati in operazioni condotte nell'ambito di conflitti armati internazionali e non internazionali , né in strutture che contravvengono alle norme internazionali in materia di diritti umani. Le attività che implicano un contatto diretto con i bambini dovrebbero basarsi sul principio dell'«interesse superiore del minore» e dovrebbero comportare, all'occorrenza, l’effettuazione di controlli dei precedenti personali dei partecipanti o l'adozione di altre misure volte a garantire la tutela dei minori . [Em. 24]

(15 bis)

In linea con gli Orientamenti dell'UE sui diritti del bambino (2017)" e l'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, l'Unione e gli Stati membri devono promuovere e sostenere la deistituzionalizzazione delle persone vulnerabili, quali le persone con disabilità e i bambini, e il loro collocamento presso famiglie o comunità. In tale contesto, il programma non dovrebbe sostenere misure o iniziative che ostacolano l'impegno a porre fine all'istituzionalizzazione o a qualsiasi altro collocamento che risulterebbe dannoso per i minori o le persone con disabilità. [Em. 25]

(15 ter)

I princìpi dell'Unione di pari opportunità e non discriminazione dovrebbero essere pienamente osservati in tutte le fasi dell'attuazione del programma, anche nell'individuazione e nella selezione dei partecipanti e delle organizzazioni. [Em. 26]

(16)

Per garantire l'incidenza delle attività del corpo europeo di solidarietà sullo sviluppo personale, formativo, sociale, culturale, civico e professionale dei partecipanti, le conoscenze, le capacità e le competenze che costituiscono i risultati dell'apprendimento relativi a tali attività dovrebbero essere adeguatamente individuate e documentate, in conformità delle circostanze e delle specificità nazionali, come indicato nella raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (9). Al fine di garantire che ai candidati registrati siano offerte opportune attività di solidarietà, i risultati delle attività di solidarietà in termini di apprendimento dovrebbero essere messi a loro disposizione prima che essi decidano di partecipare. A tal fine, dovrebbe essere incoraggiato ove opportuno l'utilizzo di strumenti efficaci a livello di Unione e nazionale per il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, quali lo Youthpass ed Europass. [Em. 27]

(16 bis)

Le agenzie nazionali dovrebbero inoltre incoraggiare i giovani volontari a diventare ambasciatori del programma al fine di condividere le loro esperienze attraverso reti giovanili, istituti di istruzione nonché laboratori. Gli ex volontari o ambasciatori potrebbero inoltre contribuire alla formazione dei futuri candidati. [Em. 28]

(17)

Un marchio di qualità dovrebbe garantire la conformità delle organizzazioni partecipanti ai valori, ai principi e agli obiettivi dell'Unione, nonché ai princìpi e agli obblighi del corpo europeo di solidarietà per quanto riguarda i loro diritti e doveri nonché gli standard di sicurezza in tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà , comprese le fasi di pre-attività e post-attività . L'ottenimento di un marchio di qualità è un prerequisito per la partecipazione, ma non dovrebbe comportare automaticamente finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. I marchi di qualità dovrebbero essere differenziati in base al tipo di attività di solidarietà. [Em. 29]

(18)

I soggetti che desiderano partecipare al corpo europeo di solidarietà dovrebbero ottenere un marchio di qualità a condizione di soddisfare le opportune condizioni. Per garantire l'effettiva conformità delle organizzazioni partecipanti ai principi e ai requisiti del corpo europeo di solidarietà per quanto riguarda i loro diritti e doveri, è opportuno creare marchi di qualità distinti per il volontariato in attività di solidarietà, il volontariato a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario nonché per i tirocini e i posti di lavoro, che dovrebbero essere diversi anche in base alla funzione dell'organizzazione partecipante. Il processo che porta all'attribuzione di un marchio di qualità dovrebbe essere attuato in modo continuo dagli organismi di attuazione del corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità attribuito dovrebbero dovrebbe essere rivalutato periodicamente regolarmente potrebbe dovrebbe essere revocato se, nel contesto dei controlli previsti, si riscontra che le condizioni che ne hanno motivato l'attribuzione non sono più soddisfatte. Il procedimento amministrativo dovrebbe essere ridotto al minimo per evitare di scoraggiare le organizzazioni più piccole. [Em. 30]

(19)

Un soggetto che intenda chiedere un finanziamento per offrire attività nell'ambito del corpo europeo di solidarietà dovrebbe avere prima ottenuto un marchio di qualità come prerequisito. Tale obbligo non si applica alle persone fisiche che richiedono un sostegno finanziario a nome di un gruppo informale di partecipanti al corpo europeo di solidarietà per i loro progetti di solidarietà.

(19 bis)

Di norma, le richieste di finanziamento dovrebbero essere presentate all'agenzia nazionale del paese in cui ha sede l'organizzazione. Le richieste di finanziamento per attività di solidarietà organizzate da organizzazioni europee o internazionali, attività di solidarietà di gruppi di volontariato in ambiti prioritari identificati a livello europeo e attività di solidarietà a sostegno di operazioni di aiuto umanitario in paesi terzi dovrebbero essere presentate all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura della Commissione europea (EACEA), stabilita con decisione di esecuzione n. 2013/776/UE della Commissione  (10) . [Em. 31]

(20)

Le organizzazioni partecipanti possono svolgere più funzioni nel quadro del corpo europeo di solidarietà. In qualità di ospiti svolgeranno attività connesse all'accoglienza dei partecipanti, tra cui organizzare attività e fornire orientamento e sostegno ai partecipanti durante le attività di solidarietà nonché fornire un riscontro dopo l'attività , a seconda dei casi. In una funzione di sostegno svolgeranno attività relative all'invio e alla preparazione dei partecipanti prima della partenza, durante e dopo l'attività di solidarietà, comprese attività di formazione e l'orientamento dei partecipanti verso organizzazioni locali dopo l'attività , al fine di incrementare le opportunità di ulteriori esperienze di solidarietà. Le agenzie nazionali dovrebbero inoltre incoraggiare i volontari a diventare ambasciatori del programma e a condividere esperienze personali attraverso reti giovanili e istituti di istruzione, contribuendo in tal modo alla promozione del programma. A tal fine, le agenzie nazionali dovrebbero fornire sostegno ai volontari. [Em. 32]

(20 bis)

Al fine di sostenere le attività di solidarietà tra i giovani, le organizzazioni partecipanti dovrebbero essere enti pubblici o privati od organizzazioni internazionali, con o senza scopo di lucro, e possono includere organizzazioni giovanili, enti religiosi e associazioni di beneficenza, organizzazioni umanistiche laiche, ONG o altri attori della società civile. Il programma dovrebbe fornire finanziamenti per coprire esclusivamente la quota senza scopo di lucro delle attività delle organizzazioni partecipanti. [Em. 33]

(21)

Dovrebbe essere agevolata l'espansione dei progetti del corpo europeo di solidarietà. È, inoltre, opportuno fornire informazioni corrette e costanti ai potenziali beneficiari in relazione a tali opportunità. Dovrebbero essere poste in essere misure specifiche per aiutare i promotori di progetti del corpo europeo di solidarietà a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei Fondi strutturali e d'investimento europei e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute e cultura. [Em. 34]

(22)

Gli organismi di attuazione, le organizzazioni partecipanti e i giovani che partecipano all'iniziativa dovrebbero essere aiutati dai centri risorse del corpo europeo di solidarietà a incrementare la qualità dell'attuazione delle attività del corpo europeo di solidarietà e a migliorare l'individuazione e la convalida delle competenze acquisite grazie a tali attività, anche rilasciando certificati Youthpass.

(23)

Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere costantemente aggiornato al fine di garantire un accesso agevole , senza barriere e conviviale all'iniziativa e , in base alle norme di cui alla direttiva 2016/2102/UE del Parlamento europeo del Consiglio  (11) . Il portale del corpo europeo di solidarietà fornire fornisce alle persone fisiche e alle organizzazioni interessate uno sportello unico per quanto riguarda, tra l'altro, la registrazione, l'individuazione e l'abbinamento dei profili e delle opportunità, le attività di rete e gli scambi virtuali, la formazione online, il sostegno linguistico nonché il sostengo pre-attività e post-attività, meccanismi di riscontro e valutazione così come altre funzioni utili che potranno emergere in futuro. Benché lo sportello unico presenti il vantaggio di un accesso integrato a diverse attività, le persone potrebbero incontrare ostacoli fisici, sociali e di altra natura nell'accesso al portale del corpo europeo di solidarietà. Per superare tali ostacoli, le organizzazioni partecipanti dovrebbero fornire ai partecipanti assistenza alla registrazione. [Em. 35]

(24)

Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere ulteriormente sviluppato tenendo conto del quadro europeo di interoperabilità (12), che fornisce orientamenti specifici sulle modalità per istituire servizi pubblici digitali interoperabili ed è attuato negli Stati membri e negli altri membri dello Spazio economico europeo mediante quadri nazionali di interoperabilità. Il quadro fornisce alle pubbliche amministrazioni 47 raccomandazioni concrete su come migliorare la governance delle loro attività di interoperabilità, stabilire relazioni tra le varie organizzazioni, razionalizzare i processi volti a sostenere i servizi digitali da punto a punto e assicurare che le norme esistenti e quelle nuove non pregiudichino gli sforzi di interoperabilità. Inoltre, il portale dovrebbe essere istituito in base alle norme di cui alla direttiva 2016/2102/UE. [Em. 36]

(24 bis)

Per migliorare la trasparenza del processo di attuazione e incrementare l’efficacia del programma, la Commissione dovrebbe consultare periodicamente i principali portatori d'interessi, comprese le organizzazioni partecipanti, in merito all’attuazione del programma. [Em. 37]

(24 ter)

Per assicurare il corretto funzionamento del programma e la tempestiva attuazione delle azioni del programma, è essenziale mettere a punto meccanismi nell'ambito dei programmi di lavoro del programma, onde garantire che siano presentate ai candidati registrati offerte entro tempi ragionevoli e relativamente prevedibili. È opportuno quindi trasmettere ai candidati registrati informazioni e aggiornamenti periodici sulla disponibilità di collocamenti e sulle organizzazioni partecipanti attivamente coinvolte, al fine di incentivare la loro partecipazione al programma dopo la registrazione, offrendo loro nel contempo la possibilità di entrare direttamente in contatto con gli attori coinvolti nel settore della solidarietà, sia a livello nazionale che a livello europeo. [Em. 38]

(25)

Al presente programma si applica il regolamento [nuovo regolamento finanziario] (13) (il «regolamento finanziario»). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

(26)

In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (15), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (16) la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). In conformità del regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(27)

Il corpo europeo di solidarietà è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 30 anni e la partecipazione alle attività offerte dovrebbe richiedere la previa registrazione nel portale del corpo europeo di solidarietà.

(27 bis)

In base ai principi dell'Unione in materia di pari opportunità e non discriminazione, dovrebbero essere in grado di impegnarsi come cittadini attivi i cittadini dell'Unione e i residenti di lunga data, a prescindere dall'età e dall'estrazione sociale. In considerazione delle sfide specifiche del contesto umanitario, i partecipanti all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbero avere almeno 18 anni e poter rappresentare un'ampia varietà di profili e generazioni le cui competenze siano pertinenti al successo di tali operazioni umanitarie. [Em. 39]

(28)

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute dal corpo europeo di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, in particolare quelli più svantaggiati soprattutto quelli con minori opportunità, come ulteriormente specificato nella strategia per l'inclusione e la diversità messa a punto e applicata nel quadro del programma Erasmus+ . Dovrebbero essere poste in essere misure speciali , come ad esempio modelli adeguati di attività di solidarietà e orientamenti personalizzati, per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione dei giovani con minori opportunità e per tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di una serie di aree rurali, delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare. A tal fine, i giovani con minori opportunità dovrebbero, fatta salva la possibilità di partecipare a tempo pieno e in un paese diverso dal paese di residenza, avere anche la possibilità di partecipare a tempo parziale o nel paese di residenza e beneficiare di altre misure volte ad agevolarne la partecipazione al programma. Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del corpo europeo di solidarietà. Ciò dovrebbe comprendere la risoluzione, ove possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen e la normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e il rilascio di una tessera europea di assicurazione sanitaria in caso di attività transfrontaliere all'interno dell'Unione europea. [Em. 40]

(28 bis)

È opportuno prestare particolare attenzione e sostegno alla capacità di accoglienza delle organizzazioni partner nei paesi terzi e alla necessità di inserire le attività dei volontari nel contesto locale e di facilitare l'interazione dei volontari con gli attori umanitari locali, la comunità di accoglienza e la società civile. [Em. 41]

(29)

Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare almeno il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima nel periodo 2021-2027 del quadro finanziario pluriennale e un obiettivo annuale del 30 % non appena possibile e comunque non oltre il 2027 . Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e revisione. [Em. 42]

(30)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il periodo 2021-2027 che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (18).

(30 bis)

Una parte adeguata del bilancio dovrebbe essere dedicata allo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri e allo sviluppo di reti per la gioventù. [Em. 43]

(31)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. Nel caso delle sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari.

(32)

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare al programma nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che prevede l'attuazione dei programmi dell'Unione sulla base di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. Il presente regolamento dovrebbe concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. La piena partecipazione dei paesi terzi al programma dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite in accordi specifici per la partecipazione del paese terzo in questione al programma. La piena partecipazione comporta inoltre l'obbligo di istituire un'agenzia nazionale e di gestire alcune delle azioni del programma a livello decentrato. Le persone fisiche e i soggetti di paesi terzi che non sono associati al programma dovrebbero poter partecipare ad alcune delle azioni del programma, quali definite nel programma di lavoro e negli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione.

(33)

Per massimizzare l'incidenza del corpo europeo di solidarietà, dovrebbero essere elaborate disposizioni per consentire ai paesi partecipanti e ad altri programmi dell'Unione di rendere disponibili finanziamenti aggiuntivi conformemente alle norme del corpo europeo di solidarietà.

(34)

A norma dell'[articolo 88 della nuova decisione del Consiglio relativa all'associazione degli PTOM] (19) le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso.

(35)

In linea con la comunicazione della Commissione «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE» (20), il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica di tali regioni. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni , compresa una rafforzata pubblicità . Tali misure saranno monitorate regolarmente e valutate. [Em. 44]

(36)

In conformità del Dato che il programma è attuato nell'arco di un periodo di sette anni, è necessario prevedere un'opportuna flessibilità per consentire al programma di adeguarsi alle mutevoli realtà e priorità politiche per la realizzazione delle attività di solidarietà. Pertanto, il presente regolamento non definisce nel dettaglio le modalità di progettazione delle azioni, né pregiudica le priorità politiche o le rispettive priorità di bilancio per i prossimi sette anni. Al contrario, le scelte politiche e le priorità secondarie, inclusi i dettagli delle iniziative specifiche da attuarsi mediante le diverse attività , dovrebbero essere stabilite mediante un programma di lavoro annuale in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio  (21) (il regolamento finanziario,) la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio. I programmi di lavoro dovrebbero inoltre definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame un atto delegato. Per garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, la Commissione, nella preparazione e nell'elaborazione degli stessi, dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti e provvedere alla contestuale, tempestiva e opportuna trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio . [Em. 45]

(37)

Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base di informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori specifici, realistici e misurabili nel tempo che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

(38)

A livello europeo, nazionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. Il programma dovrebbe essere promosso attraverso strumenti dinamici di comunicazione, con particolare attenzione ai social media, onde raggiungere un numero elevato di potenziali candidati. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, incoraggiandole a sostenere le attività del corpo europeo di solidarietà. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, anche sui siti web dell'Unione, sui programmi dell'Unione associati al corpo europeo di solidarietà, e dovrebbero , se del caso, con il sostegno di altri portatori di interessi chiave. [Em. 46]

(39)

Al fine di conseguire meglio gli obiettivi del programma, la Commissione, gli Stati membri e le agenzie nazionali dovrebbero di preferenza collaborare strettamente in partenariato con le organizzazioni non governative, le imprese sociali, le organizzazioni giovanili , le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e i portatori di interessi locali con esperienza nelle azioni di solidarietà , comprese le infrastrutture di volontariato e le agenzie di sostegno, come i centri per il volontariato . [Em. 47]

(40)

Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione senza ostacoli , a condizione che siano correlate agli obiettivi generali del presente regolamento. [Em. 48]

(41)

Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di gestione esistenti già in vigore. L'attuazione del programma dovrebbe pertanto essere affidata a strutture esistenti, vale a dire la Commissione e le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus]. La Commissione dovrebbe consultare regolarmente i principali portatori di interessi, tra cui le organizzazioni partecipanti, in merito all'attuazione del corpo europeo di solidarietà.

(42)

Al fine di garantire la sana gestione finanziaria , l'ottimizzazione dei costi e la certezza del diritto in ciascun paese partecipante, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo di audit indipendente. Ove possibile e al fine di massimizzare l'efficienza, l'organismo di audit indipendente può essere lo stesso designato per le azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus]. [Em. 49]

(43)

Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte a eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e altre difficoltà giuridiche che potrebbero ostacolare l'accesso dei giovani al programma . In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure di ammissione accelerate. [Em. 50]

(44)

Il sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbe garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione del programma, al livello adeguato di granularità. Tali dati dovrebbero essere comunicati alla Commissione in modo conforme alle pertinenti norme in materia di protezione dei dati personali.

(45)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (23). [Em. 51]

(46)

Al fine di semplificare gli obblighi applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero tenere conto dei costi della vita e di sostentamento nel paese ospitante. In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi ai soggetti pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario alle persone fisiche interessate.

(47)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (24), (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. Al fine di rivedere e/o integrare gli indicatori di performance del programma, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei princìpi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(48)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i princìpi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (25). In particolare, il presente regolamento si propone di garantire il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e il contesto socio- economico , e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. [Em. 52]

(49)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura per la formazione e l'esecuzione del bilancio tramite sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardano inoltre la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate concernenti lo Stato di diritto negli Stati membri, poiché il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria e per finanziamenti dell'Unione efficaci.

(50)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(51)

Il [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] dovrebbero essere abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

(52)

Al fine di garantire la continuità del finanziamento fornito a norma del programma, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il corpo europeo di solidarietà (il «programma»).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«attività di solidarietà»: un'attività temporanea di elevata qualità inclusiva e adeguatamente finanziata che affronta importanti sfide sociali a beneficio di una comunità o della società nel suo insieme e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del corpo europeo di solidarietà, che può assumere la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti di solidarietà e attività di rete in vari settori, compresi quelli di cui al paragrafo 13, garantendo il valore aggiunto europeo e il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza e degli standard internazionali in materia di diritti umani ; [Em. 53]

2)

«candidato registrato»: una persona di età compresa tra 17 e 30 anni , legalmente residente in un paese partecipante, che si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà per esprimere l'interesse a impegnarsi in un'attività di solidarietà, ma che non partecipa ancora a tale attività; [Em. 54]

3)

«partecipante»: una persona di età compresa tra 18 e 30 anni che risiede legalmente in un paese partecipante, si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà e prende parte a un'attività di solidarietà nell'ambito del corpo europeo di solidarietà; [Em. 55]

4)

«giovani con minori opportunità»: giovani che si trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di godere di un accesso effettivo alle opportunità offerte nell'ambito del programma per motivi economici, sociali, culturali, geografici, di salute o a causa di disabilità e persone che necessitano di un sostegno supplementare a motivo di vari ostacoli derivanti, ad esempio, da disabilità, problemi di salute, difficoltà scolastiche , provenienza da un contesto migratorio, differenze culturali, situazione economica, sociale e geografica, incluse le persone appartenenti a comunità emarginate o a rischio di discriminazioni basate su uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ; [Em. 56]

5)

«organizzazione partecipante»: qualsiasi soggetto pubblico o privato , con o senza scopo di lucro, (locale, regionale, nazionale o internazionale) che abbia ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà in una funzione di ospite, in una funzione di sostegno, o in entrambe le funzioni, a garanzia che il soggetto è in grado di svolgere attività di solidarietà di alta qualità conformemente agli obiettivi del programma ; [Em. 57]

6)

«attività di volontariato»: un'attività facoltativa di solidarietà che si consiste nello svolgimento di un'attività di pubblica utilità che contribuisce al benessere sociale, che un partecipante svolge come attività volontaria non retribuita nel proprio tempo libero e di sua spontanea volontà, senza aver diritto a una retribuzione, per un periodo massimo di 12 mesi; [Em. 58]

7)

«tirocinio»: un'attività di solidarietà retribuita sotto forma di esperienza professionale all'interno di un'organizzazione partecipante, che si svolge per un periodo da due tre a sei mesi, rinnovabile una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, offerta e retribuita dall'organizzazione partecipante che ospita il partecipante al corpo europeo di solidarietà , e che prevede una componente di apprendimento al fine di acquisire competenze ed esperienze pertinenti ; [Em. 59]

8)

«lavoro»: un'attività di solidarietà dignitosamente retribuita che si svolge per un periodo da due tre a 12 mesi, che prevede una componente formativa e di apprendimento, che si basa su un contratto scritto e che viene offerta e retribuita dall'organizzazione partecipante che impiega il partecipante al corpo europeo di solidarietà , senza sostituire un'esistente opportunità di occupazione ; [Em. 60]

9)

«progetto di solidarietà»: un'attività di solidarietà nazionale o transfrontaliera non retribuita che si svolge per un periodo massimo di 12 mesi, effettuata da gruppi di almeno cinque partecipanti al corpo europeo di solidarietà, con lo scopo di affrontare difficoltà cruciali delle loro comunità e con un chiaro valore aggiunto europeo; [Em. 61]

10)

«marchio di qualità»: una certificazione attribuita , sulla base di vari requisiti specifici a seconda del tipo di attività di solidarietà offerta, a un'organizzazione partecipante che intende offrire attività di solidarietà nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, in qualità di ospite e/o con una funzione di sostegno , che attesta che l'organizzazione è in grado di garantire la qualità delle attività di solidarietà, durante tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà, secondo i principi e gli obiettivi del programma ; [Em. 62]

11)

«centri risorse del corpo europeo di solidarietà»: le ulteriori funzioni svolte dalle agenzie nazionali designate per sostenere lo sviluppo, l'attuazione e la qualità delle attività condotte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà e l'individuazione delle competenze acquisite dai partecipanti grazie alle attività di solidarietà;

12)

«strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento»: strumenti che consentono ai portatori di interessi di comprendere, valutare e, se del caso, riconoscere i risultati dell'apprendimento non formale e informale in tutta l'Unione. Tutti i partecipanti riceveranno, dopo aver completato l'attività, un certificato attestante i risultati dell'apprendimento e le competenze sviluppate durante l'attività, come Europass o Youthpass;

13)

«attività di aiuto umanitario»: un'attività di sostegno ad operazioni di aiuto umanitario in paesi terzi destinate a fornire un'assistenza d'emergenza fondata sulle esigenze e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in situazioni di crisi provocate dall'uomo o di calamità naturali, comprese le operazioni di assistenza, soccorso e protezione durante le crisi umanitarie o immediatamente dopo, misure di sostegno che garantiscano l'accesso alle popolazioni in stato di necessità e che facilitino il libero transito dell'aiuto, nonché azioni volte a migliorare il grado di preparazione alle calamità e la riduzione del loro rischio di insorgenza, a collegare aiuto, risanamento e sviluppo e a contribuire al rafforzamento della resilienza e della capacità di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero;

14)

«paese terzo»: un paese che non è membro dell'Unione;

15)

«paese terzo associato al programma»: un paese terzo che è parte di un accordo con l'Unione per partecipare al programma e che soddisfa tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento per gli Stati membri;

16)

«paese terzo non associato al programma»: un paese terzo che non partecipa pienamente al programma, ma i cui soggetti giuridici possono eccezionalmente beneficiare del programma, in casi debitamente giustificati di interesse dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   L'obiettivo generale del programma è promuovere la solidarietà come valore, principalmente attraverso il volontariato, rafforzare la partecipazione dei di una generazione di giovani più inclini a impegnarsi in attività di solidarietà e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, quale mezzo per contribuire a rafforzare la coesione sociale , la solidarietà e la democrazia , l'identità europea e la cittadinanza attiva nell'Unione e all'estero, affrontando sostenere le comunità e affrontare sul campo sfide sociali e umanitarie, con uno sforzo particolare per promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità . [Em. 63]

2.   L'obiettivo specifico del programma è offrire ai giovani, compresi quelli con minori opportunità, occasioni facilmente accessibili e inclusive di impegnarsi in attività di solidarietà che inducano cambiamenti sociali positivi in Europa e all'estero, migliorandone e convalidandone adeguatamente le competenze per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale e facilitandone l'impegno continuo in quanto cittadini attivi, l'occupabilità e la transizione al mercato del lavoro. [Em. 64]

2 bis.     Le osservazioni dei partecipanti e delle organizzazioni partecipanti includono anche una valutazione del conseguimento degli obiettivi del programma. [Em. 65]

3.   Gli obiettivi del programma sono attuati nell'ambito delle seguenti sezioni di attività:

a)

la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali, di cui all'articolo 6 e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile ; [Em. 66]

b)

la partecipazione dei giovani e delle persone che hanno già acquisito esperienza ad attività di solidarietà connesse agli aiuti umanitari (corpo volontario europeo di aiuto umanitario), di cui all'articolo 10 , e alle attività all'interno e all'esterno dell'Unione volte a costruire le capacità di aiuto umanitario delle organizzazioni di accoglienza nei paesi terzi, come indicato all'articolo 11 . [Em. 67]

3 bis.     Gli obiettivi operativi e le corrispondenti priorità politiche delle azioni realizzate attraverso le attività previste dalle sezioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono dettagliate nei programmi di lavoro annuali adottati a norma dell'articolo 18. [Em. 68]

CAPO II

AZIONI DEL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

Articolo 4

Azioni del corpo europeo di solidarietà

1.   Il programma persegue gli obiettivi di cui all'Articolo 3 mediante i seguenti tipi di azioni:

a)

attività di volontariato, di cui agli articoli 7 e 11;

b)

tirocini e lavori di cui all'articolo 8 , di elevata qualità ; [Em. 69]

c)

progetti di solidarietà, di cui all'articolo 9;

d)

attività di rete, di cui all'articolo 5;

e)

misure di qualità e di sostegno, di cui all'articolo 5.

2.   Il programma sostiene le attività di solidarietà che presentano un chiaro valore aggiunto europeo, ad esempio grazie alle seguenti caratteristiche:

a)

il carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità ai fini dell'apprendimento e la cooperazione;

b)

la capacità di integrare altri programmi e politiche a livello locale, regionale, nazionale, unionale e internazionale;

c)

la dimensione europea di tematiche, obiettivi, metodi, risultati attesi e altri aspetti delle attività di solidarietà;

d)

l'impostazione volta a l'inclusività e l'effettiva capacità di coinvolgere giovani provenienti da contesti diversi , compresi i giovani con disabilità ; [Em. 70]

e)

il contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento.

2 bis.     I programmi di lavoro annuali adottati in conformità dell'articolo 18 includono un elenco di attività potenzialmente dannose per i partecipanti, i beneficiari e la società, o inappropriate per i partecipanti, che non devono essere svolte nel quadro del programma o che sono soggette a una formazione speciale, a controlli dei precedenti personali o ad altre misure. [Em. 71]

3.   Le attività di solidarietà sono attuate conformemente alle prescrizioni specifiche stabilite per ciascun tipo di attività svolta nel quadro del programma di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, come pure ai quadri normativi applicabili nei paesi partecipanti.

4.   I riferimenti al servizio volontario europeo nella legislazione dell'Unione si intendono come comprendenti le attività di volontariato a norma sia del regolamento (UE) n. 1288/2013 sia del presente regolamento.

Articolo 5

Azioni comuni a entrambe le sezioni

1.   Le attività di rete, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), mirano a:

a)

rafforzare le capacità delle organizzazioni partecipanti di offrire progetti di buona elevata qualità , facilmente accessibili e adeguatamente finanziati a un numero crescente di partecipanti al corpo europeo di solidarietà; [Em. 72]

b)

attrarre nuovi giovani e nuove persone con esperienza nel quadro dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, nonché nuove organizzazioni partecipanti; [Em. 73]

b bis)

facilitare l'accesso delle persone con disabilità a tutte le attività offerte; [Em. 74]

c)

dare la possibilità di fornire un feedback sulle attività di solidarietà e di promuovere il programma in qualità di ambasciatori ; e [Em. 75]

d)

contribuire allo scambio di esperienze e rafforzare il senso di appartenenza tra le persone fisiche e i soggetti che partecipano al corpo europeo di solidarietà e sostenerne così effetti positivi più ampi.

2.   Le misure di qualità e di sostegno, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), comprendono:

a)

misure volte a garantire la qualità delle attività di volontariato, dei tirocini o dei lavori, tra cui la formazione, il sostegno linguistico, l'assicurazione complementare, il sostegno prima o dopo l'attività di solidarietà, l'ulteriore uso di Youthpass per individuare e documentare le competenze acquisite durante le attività di solidarietà per i partecipanti, lo sviluppo delle capacità e il sostegno amministrativo per le organizzazioni partecipanti;

a bis)

misure volte a tutelare i beneficiari delle attività di solidarietà, tra cui la formazione mirata dei partecipanti che intraprendono attività di solidarietà a vantaggio di gruppi vulnerabili, tra cui i minori, nonché i controlli dei precedenti personali dei partecipanti che lavorano con minori; [Em. 76]

a ter)

misure volte a promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità, in particolare per la partecipazione dei giovani con minori opportunità, come formati appropriati per le attività di solidarietà e sostegno personalizzato; [Em. 77]

a quater)

misure volte a garantire lo sviluppo di capacità e il sostegno amministrativo per le organizzazioni partecipanti; [Em. 78]

b)

lo sviluppo e la gestione di un marchio dei marchi di qualità per i soggetti che intendono offrire attività di solidarietà per il corpo europeo di solidarietà; [Em. 79]

c)

le attività dei centri risorse del corpo europeo di solidarietà per sostenere e migliorare la qualità dell'attuazione delle azioni del corpo europeo di solidarietà e la convalida dei risultati;

d)

la creazione, la manutenzione e l'aggiornamento del di un portale accessibile del corpo europeo di solidarietà almeno in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e di altri servizi online pertinenti, nonché i necessari sistemi di supporto informatico e strumenti basati sul web , che rispettano i requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2016/2102 ; [Em. 80]

d bis)

misure volte a incoraggiare le imprese sociali a sostenere le attività del programma o a consentire ai loro dipendenti di impegnarsi in attività di volontariato nel quadro del programma; [Em. 81]

d ter)

l'elaborazione di una procedura chiara e dettagliata destinata ai partecipanti e alle organizzazioni partecipanti, che definisca le azioni e le tempistiche di tutte le fasi delle attività di solidarietà. [Em. 82]

CAPO III

PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI AD ATTIVITÀ DI SOLIDARIETÀ RIVOLTE ALLE SFIDE SOCIALI

Articolo 6

Obiettivo e tipi di azioni

1.   Le azioni attuate nell'ambito della sezione «Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali» contribuiscono in particolare ad accrescere la coesione, la solidarietà , la cittadinanza e la democrazia nell'Unione e all'estero, rispondendo anche alle sfide sociali con uno sforzo particolare volto a promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità . [Em. 83]

2.   La sezione sostiene le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), nei seguenti modi:

a)

attività di volontariato, di cui all'articolo 7;

b)

tirocini e lavori, di cui all'articolo 8 , di elevata qualità ; [Em. 84]

c)

progetti di solidarietà, di cui all'articolo 9;

d)

attività di rete per persone fisiche e organizzazioni che partecipano a questa sezione conformemente all'articolo 5;

e)

misure di qualità e di sostegno conformemente all'articolo 5.

Articolo 7

Attività di volontariato nell'ambito di attività di solidarietà

1.   Le attività di volontariato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), includono una componente solida dimensione di istruzione e apprendimento e , nonché una formazione online e offline adeguata all'attività in questione, da svolgersi prima e nel corso dell'attività, mirano a esercitare un chiaro impatto in relazione alle esigenze specifiche della comunità , non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori, non sono equiparate al lavoro e si basano su un accordo scritto di volontariato , in conformità del diritto nazionale pertinente . Detto accordo garantisce l'adeguata protezione giuridica, sociale e finanziaria del partecipante . [Em. 85]

2.   Le attività di volontariato possono avvenire avvengono di norma in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (transfrontaliere) o . Le attività di volontariato possono avvenire nel paese di residenza del partecipante (nazionali) , ma sono aperte soltanto alla partecipazione dei giovani con minori opportunità e prevedono la partecipazione di partecipanti che risiedono in un paese diverso da quello in cui si svolge l'attività . [Em. 86]

Articolo 8

Tirocini e lavori

1.   Un tirocinio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è è retribuito e basato su un contratto scritto di tirocinio conforme concluso all'inizio del tirocinio conformemente al quadro normativo applicabile del paese in cui si svolge, come opportuno, . Il contratto di tirocinio indica gli obiettivi formativi , le condizioni di lavoro, la durata del tirocinio, la remunerazione del partecipante e i diritti e gli obblighi delle parti e tiene conto dei princìpi del quadro di qualità per i tirocini (2014/C 88/01). I tirocini non sostituiscono i lavori. [Em. 87]

2.   Un lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è basato su un contratto di lavoro scritto conforme al quadro normativo a tutte le condizioni di lavoro stabilite dal diritto nazionale , dai contratti collettivi applicabili, o entrambi, del paese partecipante in cui è svolto il lavoro . Il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti che offrono lavori non supera i 12 dodici mesi nei casi in cui la durata del contratto di lavoro superi i 12 dodici mesi. [Em. 88]

3.   I tirocini e i lavori includono una solida componente di istruzione e apprendimento e formazione prima e nel corso dell'attività, volta ad aiutare i partecipanti ad acquisire un'esperienza pertinente, al fine di sviluppare competenze utili al loro sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale . [Em. 89]

4.   I tirocini e i lavori possono svolgersi si svolgono di norma in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (transfrontalieri) o . I tirocini e i lavori possono svolgersi nel paese di residenza del partecipante (nazionali) , ma sono aperti soltanto alla partecipazione dei giovani con minori opportunità e prevedono la partecipazione di partecipanti che risiedono in un paese diverso da quello in cui si svolge l'attività . [Em. 90]

4 bis.     Un bilancio adeguato è stanziato per finanziare soluzioni ragionevoli che consentano l'effettiva partecipazione delle persone con disabilità su base di parità con gli altri, in conformità dell'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della direttiva 2000/78/CE  (26) . [Em. 91]

Articolo 9

Progetti di solidarietà

Un progetto di solidarietà di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), non sostituisce i tirocini e/o i lavori.

CAPO IV

CORPO VOLONTARIO EUROPEO DI AIUTO UMANITARIO

Articolo 10

Obiettivo e tipi di azioni

1.   Le azioni attuate nell'ambito della sezione «Corpo volontario europeo di aiuto umanitario» contribuiscono in particolare a fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze e volti a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana nel contesto di calamità naturali o causate dall'uomo , nonché a consolidare le capacità e la resilienza di comunità vulnerabili , fragili o colpite da calamità naturali o causate dall'uomo, e a facilitare la transizione dalla risposta umanitaria a uno sviluppo sostenibile e inclusivo nel lungo termine . [Em. 92]

2.   Le azioni di cui al presente capo si effettuano nel rispetto dei del consenso europeo sull'aiuto umanitario, promuovendo i princìpi di aiuto fondamentali dell'aiuto umanitario di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza , ribadendo nel contempo il fermo impegno dell'Unione a favore di un approccio basato sulle esigenze, senza discriminazioni tra le popolazioni colpite, o all'interno delle stesse, e nel rispetto del diritto internazionale . [Em. 93]

2 bis.     L'aiuto umanitario dell'Unione è fornito in situazioni in cui potrebbero intervenire altri strumenti connessi alla cooperazione allo sviluppo, alla gestione delle crisi e alla protezione civile. Il corpo volontario europeo di aiuto umanitario opera in modo coerente e complementare alle politiche e agli strumenti pertinenti dell'Unione, in particolare la politica dell'Unione in materia di aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo e il meccanismo di protezione civile dell'Unione, ed evita la duplicazione di tali politiche e strumenti. [Em. 94]

2 ter.     Nel promuovere una risposta internazionale coerente alle crisi umanitarie, le azioni di cui al presente capo sono conformi a quelle coordinate dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari. [Em. 95]

2 quater.     Il corpo europeo di aiuto umanitario contribuisce a rafforzare la prospettiva di genere nell'aiuto umanitario dell'Unione, promuovendo risposte umanitarie adeguate alle necessità specifiche delle donne. È prestata particolare attenzione alla cooperazione con le reti e i gruppi di donne, al fine di favorire la partecipazione e la leadership delle donne nel settore dell'aiuto umanitario e di metterne a frutto le capacità e l'esperienza ai fini della ripresa, del consolidamento della pace, della riduzione del rischio di calamità e della resilienza delle comunità colpite. [Em. 96]

2 quinquies.     Le condizioni specifiche della mobilitazione sono stabilite, in stretta cooperazione con le organizzazioni di accoglienza, in un accordo tra l'organizzazione di invio e il corpo volontario europeo di aiuto umanitario, in cui sono specificati i diritti e gli obblighi, la durata e il luogo della mobilitazione e i compiti da svolgere. [Em. 97]

3.   La sezione sostiene le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), nei seguenti modi:

a)

attività di volontariato, di cui all'articolo 11;

a bis)

progetti di solidarietà; [Em. 98]

b)

attività di rete per persone fisiche e organizzazioni che partecipano a questa sezione conformemente all'articolo 5;

c)

misure di qualità e di sostegno conformemente all'articolo 5 con particolare attenzione alle misure volte a garantire l'incolumità e la sicurezza dei partecipanti.

3 bis.     Sulla base di una valutazione preliminare delle esigenze dei paesi terzi, il presente regolamento sostiene azioni volte a rafforzare la capacità di prestare aiuto umanitario, al fine di migliorare la preparazione e la risposta alle crisi umanitarie a livello locale e garantire un impatto efficace e sostenibile dell'opera dei volontari sul campo, tra cui:

a)

gestione del rischio legato a calamità, preparazione e reazione, tutoraggio, formazione in materia di gestione dei volontari e altri settori pertinenti per il personale e i volontari delle organizzazioni d'accoglienza;

b)

scambio di migliori prassi, assistenza tecnica, programmi di gemellaggio e scambio di personale e volontari, creazione di reti e altre azioni pertinenti. [Em. 99]

3 ter.     La Commissione porta avanti, gestisce e aggiorna la banca dati dei volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, ne disciplina l'utilizzo e l'accesso, anche relativamente alla disponibilità e alla compatibilità dei volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, consentendo così la partecipazione continua dei volontari dopo il loro ritorno. Il trattamento dei dati personali raccolti in tale banca dati o ai fini della stessa è effettuato, se del caso, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  (27) e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio  (28) . [Em. 100]

Articolo 11

Attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario

1.   Le attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), includono una componente di un apprendimento e  una formazione adeguati, anche prima del collocamento, relativi ai progetti in cui saranno coinvolti i giovani volontari, con un'enfasi adeguata sui principi di aiuto umanitario di cui all'articolo 10, paragrafo 2 e sul principio del «non nuocere» , non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori e si basano su un accordo scritto di volontariato. [Em. 101]

1 bis.     L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario promuove la partecipazione di volontari locali dei paesi terzi. [Em. 102]

2.   Le attività di volontariato nell'ambito di questa sezione possono essere effettuate solo in paesi terzi contesti : [Em. 103]

a)

in cui si svolgono attività e operazioni di aiuto umanitario; e

b)

in cui non sono in corso conflitti armati internazionali o non internazionali.

2 bis.     Previa valutazione delle necessità nei paesi terzi da parte delle organizzazioni di invio e di accoglienza e degli altri attori pertinenti, il corpo volontario europeo di aiuto umanitario sostiene le azioni volte a:

a)

rafforzare le capacità di aiuto umanitario delle organizzazioni di accoglienza nei paesi terzi al fine di potenziare la preparazione e la risposta alle crisi umanitarie a livello locale e garantire l'efficacia e la sostenibilità dell'impatto dell'intervento sul terreno del corpo volontario europeo di aiuto umanitario mediante la gestione del rischio di calamità, la preparazione e la risposta alle stesse, la transizione dalla risposta umanitaria allo sviluppo sostenibile locale, il tutoraggio e la formazione nella gestione di volontari;

b)

garantire lo scambio delle migliori pratiche, l'assistenza tecnica, i programmi di gemellaggio e lo scambio di personale e volontari. [Em. 104]

2 ter.     La valutazione del livello di rischio per la sicurezza e l'incolumità dei volontari è una priorità, in particolare in paesi o aree considerati instabili o in cui vi sono rischi imminenti. [Em. 105]

2 quater.     Le campagne di comunicazione relative al corpo europeo di solidarietà che riguardano l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario si svolgono principalmente sul territorio dell'Unione e si incentrano sul lavoro eseguito dai volontari e dagli operatori umanitari sulla base dei principi dell'aiuto umanitario di umanità, indipendenza, neutralità e imparzialità che guidano le loro azioni. [Em. 106]

2 quinquies.     Il volontariato risponde alle reali esigenze e alle lacune individuate a livello locale dalle organizzazioni di accoglienza. [Em. 107]

Articolo 11 bis

Individuazione e selezione dei candidati volontari

1.     Sulla base di una valutazione preliminare delle esigenze dei paesi terzi, la Commissione individua e seleziona i candidati volontari per la partecipazione ad attività di formazione, in collaborazione con le agenzie nazionali e le organizzazioni di accoglienza.

2.     L'individuazione e la selezione dei candidati volontari avviene in conformità dell'articolo 14, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di genere e pari opportunità.

3.     I limiti di età di cui agli articoli 2 e 15 non si applicano alle attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario nel quadro del presente articolo. [Em. 108]

Articolo 11 ter

Formazione dei candidati volontari

1.     Sulla base dei programmi e delle procedure esistenti, la Commissione istituisce un programma di formazione per preparare i candidati volontari a sostenere e integrare le attività di aiuto umanitario.

2.     I candidati volontari individuati e selezionati in base alla procedura di domanda sono ammessi a partecipare a un programma di formazione realizzato da organizzazioni qualificate. L'ambito individuale e i contenuti della formazione che ciascun candidato volontario è tenuto a completare sono stabiliti in consultazione con l'organizzazione di accoglienza certificata in funzione delle necessità, tenendo conto dell'esperienza precedente del candidato e del luogo di volontariato previsto.

3.     Il programma di formazione comprende una valutazione del grado di preparazione dei candidati volontari che saranno mobilitati a sostenere e integrare le attività di aiuto umanitario nei paesi terzi, nonché a rispondere alle esigenze locali. [Em. 109]

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 12

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 1 112 988 000 a prezzi del 2018 [ 1 260 000 000 EUR a prezzi correnti]. [Em. 110]

2.   L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Un importo adeguato del bilancio è inoltre dedicato allo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri e allo sviluppo di reti per la gioventù. [Em. 111]

2 bis.     La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 29 al fine di modificare il presente regolamento e consentire di rendere flessibile e adattare la ripartizione di bilancio indicativa per le attività di cui all'articolo 12 bis. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo rispecchiano le nuove priorità politiche mediante la revisione della ripartizione entro un margine massimo del 20 %. [Em. 112]

3.   Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1o gennaio 2021.

4.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'[articolo 62, paragrafo 1, lettera a)], del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della [lettera c) del medesimo articolo]. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 12 bis

Ripartizione del bilancio destinato alle attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 11

La ripartizione indicativa del bilancio destinato alle attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 11 è la seguente:

a)

per il volontariato in attività di solidarietà e in progetti di solidarietà, come specificato agli articoli 7 e 9: 86 %;

b)

per tirocini e lavori, come specificato all'articolo 8: 8 %; e

c)

per attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario, come specificato all'articolo 11: 6 %. [Em. 113]

Articolo 13

Forme di finanziamento dell'UE e metodi di attuazione

1.   Il programma è attuato coerentemente in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario e di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo [62, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Al fine di semplificare i requisiti applicabili ai beneficiari, si utilizzano nella massima misura possibile somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. [Em. 114]

3.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento XXX [successore del regolamento sul fondo di garanzia].

4.   Per le selezioni nell'ambito della gestione diretta e indiretta, il comitato di valutazione può essere composto da esperti esterni.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE AL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

Articolo 14

Paesi partecipanti

1.   Gli Stati membri e i paesi e territori d'oltremare possono partecipare alle attività di volontariato, ai tirocini, ai lavori, ai progetti di solidarietà, alle attività di rete e alle misure di qualità e di sostegno di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 11.

2.   Possono partecipare alle attività di volontariato, alle attività di rete e alle misure di qualità e di sostegno di cui agli articoli 5 e 7 anche:

a)

i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

b)

i paesi in via di adesione, i candidati e potenziali candidati conformemente ai princìpi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai princìpi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

d)

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5], del regolamento finanziario;

non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

3.   I paesi di cui al paragrafo 2 partecipano pienamente al programma solo nella misura in cui soddisfano tutti gli obblighi imposti agli Stati membri dal presente regolamento.

3 bis.     I contributi finanziari al programma forniti o attesi da paesi terzi sono comunicati, non appena sono disponibili informazioni sufficienti, ai due rami dell'autorità di bilancio nell'ambito della relazione annuale o intermedia del programma. [Em. 115]

4.   Qualsiasi paese terzo non associato al programma, in particolare i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, può partecipare alle attività di volontariato e di rete di cui agli articoli 5 e 7.

Articolo 15

Partecipazione delle persone fisiche

1.    I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni che intendono partecipare al corpo europeo di solidarietà si registrano nel portale del corpo europeo di solidarietà. Al momento di iniziare un'attività di volontariato, un tirocinio, un lavoro o un progetto di solidarietà un giovane ha tuttavia almeno 18 anni e non più di 30.

1 bis.     Ai partecipanti che si recano in un altro paese è garantita la piena assistenza sanitaria di cui beneficiano nello Stato membro di residenza e non soltanto le cure d'urgenza. L'assistenza sanitaria è prestata sia attraverso il servizio pubblico dello Stato membro in cui viene svolta l'attività che, in assenza di detto servizio o in presenza di una palese non conformità con gli standard qualitativi dello Stato membro di residenza, mediante i servizi sanitari privati dello Stato membro in cui viene svolta l'attività. [Em. 116]

1 ter.     In sede di attuazione del presente regolamento, la Commissione, gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti promuovono l'inclusione sociale e pari condizioni di accesso, anche per quanto riguarda la partecipazione dei giovani con minori opportunità. [Em. 117]

Articolo 16

Organizzazioni partecipanti

1.   Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione di soggetti pubblici o privati , senza o con scopo di lucro, e di organizzazioni internazionali, tra cui organizzazioni giovanili, istituzioni religiose, associazioni caritatevoli, organizzazioni umanitarie laiche, ONG o altri attori della società civile, a condizione che offrano attività di solidarietà, siano dotati di una personalità giuridica conformemente alla legislazione del paese in cui sono registrati e abbiano ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità certifica che le attività possono realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 e le azioni di cui all'articolo 4. [Em. 118]

2.   Una domanda presentata da un soggetto per diventare un'organizzazione partecipante al corpo europeo di solidarietà è valutata dal competente organismo di attuazione di quest'ultimo in base ai princìpi seguenti: parità di trattamento; pari opportunità e non discriminazione; non sostituzione al lavoro; offerta di attività di elevata qualità , facilmente accessibili e inclusive, con un chiaro valore aggiunto per le esigenze identificate della comunità e una dimensione di apprendimento incentrata sullo sviluppo personale, socioeducativo e professionale; adeguate modalità di formazione, lavoro e volontariato; ambiente e condizioni sicuri e dignitosi; e «principio del divieto del fine di lucro» in conformità del regolamento finanziario. I princìpi di cui sopra permettono di stabilire se le attività di detta entità siano conformi alle prescrizioni e agli obiettivi del corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità è attribuito unicamente alle organizzazioni che si impegnano a rispettare tali principi. [Em. 119]

3.   In seguito alla valutazione, al soggetto può essere attribuito il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà. I requisiti specifici da soddisfare per ottenere un marchio di qualità variano a seconda del tipo di attività di solidarietà e della funzione del soggetto. Il marchio è rivalutato periodicamente e può essere ed è revocato in caso di uso scorretto dello stesso o di mancato rispetto dei principi di cui al paragrafo 2. Il soggetto giuridico che modifichi in maniera sostanziale le proprie attività ne informa il competente organismo di attuazione ai fini di una nuova valutazione . [Em. 120]

4.   I soggetti che hanno ottenuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà hanno accesso al portale del corpo europeo di solidarietà in qualità di ospite, con una funzione di sostegno o entrambi e possono presentare offerte di attività di solidarietà ai candidati registrati.

4 bis.     Le organizzazioni partecipanti che hanno ottenuto un marchio di qualità hanno accesso a una piattaforma dove possono cercare facilmente candidati idonei, al fine di semplificare il processo di partecipazione ad attività di solidarietà sia per gli interessati sia per le organizzazioni partecipanti. [Em. 121]

4 ter.     Le organizzazioni partecipanti facilitano la promozione del programma offrendo agli ex partecipanti la possibilità di condividere le loro esperienze e di fungere da ambasciatori per la potenziale prossima generazione di partecipanti al programma grazie a un'azione di rete. [Em. 122]

5.   Il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà non comporta automaticamente finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà.

5 bis.     Le organizzazioni partecipanti svolgono più funzioni nel quadro del corpo europeo di solidarietà. In qualità di ospiti svolgono attività connesse alla formulazione di offerte di attività di solidarietà ai partecipanti registrati, alla selezione e all'accoglienza dei partecipanti, tra cui l'organizzazione di attività e la fornitura di orientamento e sostegno ai partecipanti durante le fasi dell'attività di solidarietà, provvedendo a che questi dispongano di un ambiente di lavoro sicuro e confortevole, nonché la resa di un riscontro ai partecipanti ad attività conclusa, laddove opportuno. In una funzione di sostegno svolgono attività relative all'invio, alla preparazione e al sostegno dei partecipanti prima della partenza, durante e dopo l'attività di solidarietà, comprese attività di formazione e orientamento dei partecipanti verso organizzazioni locali dopo l'attività. Le organizzazioni che svolgono una funzione di sostegno possono altresì fornire ai partecipanti ai progetti di solidarietà assistenza da un punto di vista amministrativo e logistico. [Em. 123]

6.   Le attività di solidarietà e le relative misure di qualità e di sostegno offerte da un'organizzazione partecipante possono ricevere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà o da altre fonti di finanziamento che non dipendono dal bilancio dell'Unione.

7.   Per le organizzazioni che partecipano nell'ambito di attività di cui all'articolo 11 l'incolumità e la sicurezza dei volontari sono una priorità.

Articolo 17

Accesso al finanziamento del corpo europeo di solidarietà

I soggetti pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi partecipanti e le organizzazioni internazionali possono richiedere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso delle attività di cui agli articoli 7, 8 e 11, il marchio di qualità è ottenuto dall'organizzazione partecipante come prerequisito per ricevere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso dei progetti di solidarietà di cui all'articolo 9, anche le persone fisiche possono richiedere un finanziamento a nome di gruppi informali di partecipanti al corpo europeo di solidarietà. Di norma, la richiesta di finanziamento è presentata all'agenzia nazionale del paese in cui ha sede l'organizzazione. Le richieste di finanziamento per attività organizzate da organizzazioni europee o internazionali, attività di gruppi di volontariato in ambiti prioritari identificati a livello europeo e attività a sostegno di operazioni di aiuto umanitario in paesi terzi sono presentate all'EACEA. [Em. 124]

CAPO VII

PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 18

Programma di lavoro annuale [Em. 125]

Le scelte politiche e le priorità secondarie, inclusi i dettagli delle azioni specifiche di cui agli articoli da 4 a 11, sono stabilite annualmente mediante il programma di lavoro di cui all'articolo [110] del regolamento finanziario. Il programma di lavoro annuale definisce altresì i dettagli relativi all'attuazione del programma. Fornisce inoltre un'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite mediante l'agenzia nazionale. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento adottando i programmi di lavoro annuali. [Em. 126]

Il programma è attuato mediante il programma di lavoro di cui all'[articolo 110] del regolamento finanziario. Il programma di lavoro dà inoltre un'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite mediante l'agenzia nazionale. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30.

Articolo 19

Monitoraggio e relazioni

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato.

2.   Al fine di assicurare la valutazione efficace del programma in termini di conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare l'allegato al fine di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per completare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione del programma, al livello appropriato di dettaglio, da parte dei beneficiari dei fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo [2, paragrafo 5], del regolamento finanziario. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai beneficiari dei fondi dell'Unione e agli Stati membri.

Articolo 20

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.   La valutazione revisione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione . La Commissione presenta la revisione intermedia al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico comunque sociale europeo e al Comitato delle regioni non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione il 30 giugno 2024 . Essa è inoltre accompagnata da una valutazione finale del programma precedente. [Em. 127]

3.   Fatte salve le prescrizioni di cui al capo IX e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all'articolo 23, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 30 aprile 2024, una relazione sull'attuazione e sull'impatto del programma nei rispettivi territori.

3 bis.     La Commissione presenta, se del caso e sulla base della revisione intermedia e delle relazioni sull'attuazione presentate dagli Stati membri, proposte legislative per modificare il presente regolamento. La Commissione riferisce dinanzi alle commissioni competente del Parlamento europeo in merito alla revisione intermedia nonché alla propria decisione sull'eventuale necessità di modificare il presente regolamento. [Em. 128]

4.   Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

5.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

CAPO VIII

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Articolo 21

Informazione, comunicazione e diffusione

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi delle fonti di finanziamento e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo tempestivamente informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. [Em. 129]

2.   La Commissione , in cooperazione con le autorità nazionali e le agenzie nazionali nei paesi partecipanti e le pertinenti reti a livello unionale, conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3. [Em. 130]

3.   Le agenzie nazionali di cui all'articolo 23 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda l'informazione e la divulgazione, la diffusione a tutti i potenziali beneficiari e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nel loro paese. [Em. 131]

3 bis.     Le organizzazioni partecipanti utilizzano il marchio «corpo europeo di solidarietà» ai fini della comunicazione e della divulgazione di informazioni connesse al programma. [Em. 132]

CAPO IX

SISTEMA DI GESTIONE E AUDIT

Articolo 22

Autorità nazionale

In ciascun paese partecipante al corpo europeo di solidarietà le autorità nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus] agiscono anche in qualità di autorità nazionali nel quadro del corpo europeo di solidarietà. L'articolo 23, paragrafi 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del [nuovo regolamento Erasmus] si applica per analogia al corpo europeo di solidarietà.

Articolo 23

Agenzia nazionale

1.   In ciascun paese partecipante al corpo europeo di solidarietà le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus] nei rispettivi paesi agiscono anche in qualità di agenzie nazionali nel quadro del corpo europeo di solidarietà.

L'articolo 24, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del [nuovo regolamento Erasmus] si applica per analogia al corpo europeo di solidarietà.

2.   Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 2, del [nuovo regolamento Erasmus], l'agenzia nazionale è responsabile anche della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto delle azioni del corpo europeo di solidarietà che figurano negli atti di esecuzione di cui all'articolo 18, in conformità dell'articolo [62, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi)], del regolamento finanziario.

3.   Per i paesi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, se per un dato paese non è designata un'agenzia nazionale, questa è istituita in conformità dell'articolo 24, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, del [nuovo regolamento Erasmus].

3 bis.     L'agenzia nazionale consulta periodicamente i beneficiari del programma (individui e organizzazioni) al fine di raccogliere i loro riscontri relativi al programma, valutare la qualità dell'attività e il modo in cui essa si evolve sulla base degli orientamenti della Commissione e fornisce sostegno ai partecipanti in caso di difficoltà e allo scopo di migliorare l'attuazione del programma a livello nazionale basandosi sui riscontri da essi forniti e sulle loro competenze. [Em. 133]

Articolo 24

Commissione europea

1.   Le norme che si applicano al rapporto tra la Commissione e un'agenzia nazionale sono definite, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 24 del [nuovo regolamento Erasmus], in un documento scritto che:

a)

stabilisce i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali interessate, dei finanziamenti dell'Unione destinati alle sovvenzioni , prendendo in considerazione le esigenze di semplificazione e senza imporre oneri ulteriori ai partecipanti e alle organizzazioni partecipanti ; [Em. 134]

b)

comprende il programma di lavoro dell'agenzia nazionale, ivi inclusi i compiti di gestione dell'agenzia nazionale cui viene erogato il sostegno dell'Unione;

b bis)

prevede il requisito di organizzare riunioni e formazioni periodiche con e per la rete di agenzie nazionali, onde garantire una coerente attuazione del programma in tutti i paesi partecipanti; [Em. 135]

c)

specifica gli obblighi di rendicontazione dell'agenzia nazionale.

1 bis.     La Commissione organizza riunioni periodiche sull'attuazione del programma con un campione rappresentativo per numero e tipologia delle reti che rappresentano i giovani e i volontari e con altre pertinenti organizzazioni della società civile, comprese le parti sociali e le reti pertinenti alle attività del programma. [Em. 136]

2.   Ogni anno la Commissione mette a disposizione dell'agenzia nazionale i seguenti finanziamenti:

a)

finanziamenti per le sovvenzioni, nel paese partecipante interessato, delle azioni del corpo europeo di solidarietà la cui gestione è affidata all'agenzia nazionale;

b)

un contributo finanziario per il sostegno ai compiti di gestione dell'agenzia nazionale, definito secondo le modalità di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), del [nuovo regolamento Erasmus].

3.   La Commissione stabilisce i requisiti del programma di lavoro dell'agenzia nazionale. La Commissione non mette a disposizione dell'agenzia nazionale i fondi del corpo europeo di solidarietà prima di avere formalmente approvato il programma di lavoro dell'agenzia nazionale.

4.   Sulla base delle prescrizioni di conformità previste per le agenzie nazionali di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del [nuovo regolamento Erasmus], la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, la dichiarazione di gestione dell'agenzia nazionale e il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, tenendo debitamente conto delle informazioni fornite dall'autorità nazionale in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al corpo europeo di solidarietà.

5.   Dopo avere valutato la dichiarazione di gestione annuale e il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, la Commissione comunica all'agenzia nazionale e all'autorità nazionale il proprio parere e le proprie osservazioni.

5 bis.     Qualora la Commissione non possa accettare la dichiarazione della gestione annuale o il parere dell'organismo indipendente di revisione contabile, oppure nel caso di insoddisfacente esecuzione da parte dell'agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest'ultima può adottare qualsivoglia misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione a norma dell'articolo 131, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario. [Em. 137]

Articolo 24 bis

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

A livello dell'Unione, l'EACEA è responsabile della gestione di tutte le fasi della sovvenzione per azioni nell'ambito di progetti correlati al programma, elencati all'articolo 7, presentati da organizzazioni europee o della piattaforma, per le attività dei gruppi di volontariato in settori prioritari identificati a livello europeo e le attività a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario nei paesi terzi.

L'EACEA è inoltre responsabile dell'accreditamento (marchio di qualità) e del monitoraggio delle organizzazioni europee o della piattaforma, delle organizzazioni incaricate di attuare i programmi nazionali o i fondi dell'UE a gestione concorrente, nonché delle organizzazioni che intendono svolgere attività a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario. [Em. 138]

Articolo 25

Audit

1.   Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'[articolo 127] del regolamento finanziario e devono essere realizzati utilizzando gli stessi criteri in tutti i Stati membri . [Em. 139]

2.   Le agenzie nazionali sono responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del corpo europeo di solidarietà che sono loro affidate. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni concesse sono usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.

3.   L'organismo di audit indipendente:

a)

dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare audit nel settore pubblico;

b)

garantisce che i propri audit rispettino i princìpi di audit accettati a livello internazionale; e

c)

non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto al soggetto giuridico di cui è parte l'agenzia nazionale di cui all'articolo 23 ed è indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto al soggetto giuridico di cui è parte l'agenzia nazionale.

4.   L'organismo di audit indipendente assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, nonché alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e relazioni a sostegno del parere di audit da esso formulato sulla dichiarazione di gestione dell'agenzia nazionale.

CAPO X

SISTEMA DI CONTROLLO

Articolo 26

Princìpi del sistema di controllo

1.   La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni del corpo europeo di solidarietà gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa le prescrizioni minime per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo di audit indipendente.

2.   Le agenzie nazionali sono responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del corpo europeo di solidarietà che sono loro affidate. Tali controlli sono proporzionati e adeguati e offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni concesse sono usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili. [Em. 140]

3.   Per quanto riguarda i fondi trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, in base al principio dell'audit unico e secondo un'analisi basata sui rischi. Tale disposizione non si applica alle indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF»).

Articolo 27

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipi al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

CAPO XI

COMPLEMENTARITÀ

Articolo 28

Complementarità dell'azione dell'Unione

1.   Le azioni del corpo europeo di solidarietà sono coerenti e complementari alle politiche, agli strumenti e ai programmi pertinenti a livello dell'Unione, in particolare il programma Erasmus, i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e il programma Diritti e valori, come pure alle reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà. [Em. 141]

2.   Le azioni del corpo europeo di solidarietà sono coerenti e complementari anche non si sostituiscono alle politiche, ai programmi e agli strumenti pertinenti a livello nazionale , regionale e locale nei paesi partecipanti , ma sono ad essi complementari e coerenti . A tal fine la Commissione, le autorità nazionali e le agenzie nazionali si scambiano informazioni sui sistemi e sulle priorità esistenti a livello nazionale in materia di solidarietà e gioventù, da un lato, e sulle azioni nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, dall'altro, allo scopo di basarsi sulle buone pratiche pertinenti e conseguire un'azione efficiente ed efficace. [Em. 142]

2 bis.     Al fine di conseguire la massima efficacia dei finanziamenti dell'Unione e degli effetti del programma, le autorità competenti a tutti i livelli si adoperano per creare sinergie tra tutti i programmi interessati in maniera coerente. Tali sinergie non conducono a situazioni in cui i fondi sono utilizzati per perseguire obiettivi diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento. Qualsivoglia sinergia o complementarità si traduce in procedure di applicazione semplificate a livello di attuazione ed è integrata dai pertinenti orientamenti per l'attuazione. [Em. 143]

3.   Le azioni del corpo europeo di solidarietà nei paesi terzi di cui all'articolo 11 sono in particolare coerenti e complementari ad altri settori dell'azione esterna dell'Unione, in particolare la politica di aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo, la politica di sicurezza, la politica di allargamento, la politica di vicinato e il meccanismo di protezione civile dell'Unione. [Em. 144]

4.   Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. A ciascun contributo a un'azione si applicano le norme del rispettivo programma dell'Unione contribuente. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale conformemente ai documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

5.   Se il programma e i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) di cui all'articolo 1 del [regolamento (UE) XX CPR] forniscono congiuntamente il sostegno finanziario a una singola azione, tale azione è attuata in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, comprese le norme in materia di recupero delle somme indebitamente versate.

6.   Le azioni ammissibili nel quadro del programma che sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma e soddisfano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte, ma non sono finanziate a causa di vincoli di bilancio, possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità dell'articolo [65], paragrafo 7, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni] e dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo che fornisce il sostegno.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo agli articoli 12, 18 e 19 è conferito alla Commissione per la durata del programma. [Em. 145]

3.   La delega di potere di cui all'articolo agli articoli 12, 18 e 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 146]

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei princìpi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo degli articoli 12, 18 e 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 147]

Articolo 30

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 31

Abrogazione

I regolamenti (UE) [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014 sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2021.

Articolo 32

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate a norma del [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] o del regolamento (UE) n. 375/2014. Detti regolamenti continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] o del regolamento (UE) n. 375/2014.

3.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 12, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni e delle attività non completate entro il 31 dicembre 2027.

4.   Gli Stati membri garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli dalle azioni svolte nel contesto del programma «corpo europeo di solidarietà (2018-2020)» a quelle da attuare nell'ambito del presente programma.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 201.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 282.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019.

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un corpo europeo di solidarietà (COM(2016)0942).

(5)  Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

(6)  Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario») (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

(7)  Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1). Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).

(8)   Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).

(9)  Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).

(10)   Decisione di esecuzione n. 2013/776/UE della Commissione del 18 dicembre 2013 che istituisce l'«Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).

(11)   Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(12)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Quadro europeo di interoperabilità — Strategia di attuazione (COM(2017)0134).

(13)  [In attesa di riferimento al regolamento finanziario].

(14)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(15)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(16)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(17)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(18)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio», del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(19)  [In attesa del riferimento alla nuova decisione del Consiglio relativa all'associazione degli PTOM].

(20)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti — Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE (COM(2017)0623).

(21)   Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(22)  Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

(23)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i princìpi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(24)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(25)  Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).

(26)   Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

(27)   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(28)   Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

ALLEGATO

Indicatori per il monitoraggio e la rendicontazione Il programma è monitorato strettamente al fine di valutare la misura in cui sono stati raggiunti l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici e di monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti. A tal fine è definito un quadro minimo di indicatori che fungano da base per un futuro programma dettagliato per il monitoraggio di esiti, risultati ed effetti del programma, ivi compreso un ampio insieme di indicatori qualitativi e quantitativi : [Em. 148]

a)

il numero di partecipanti ad attività di solidarietà;

b)

la percentuale di partecipanti provenienti da un contesto di minori opportunità; e [Em. 149]

c)

il numero di organizzazioni titolari del marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà.; [Em. 150]

c bis)

il numero di partecipanti a lavori (nazionali e transfrontalieri), suddivisi per paese, età, genere, esperienze professionali e livello di istruzione; [Em. 151]

c ter)

il numero di partecipanti a progetti di solidarietà, suddivisi per paese, età, genere, esperienze professionali e livello di istruzione; [Em. 152]

c quater)

il numero di organizzazioni il cui marchio di qualità è stato revocato; [Em. 153]

c quinquies)

il numero di organizzazioni titolari di un marchio di qualità, suddivise per paese e finanziamenti ricevuti; [Em. 154]

c sexies)

il numero di giovani partecipanti con minori opportunità; [Em. 155]

c septies)

il numero di partecipanti che ha indicato risultati di apprendimento positivi; [Em. 156]

c octies)

la percentuale di partecipanti i cui risultati di apprendimento sono stati riconosciuti mediante un certificato, come lo Youthpass, o un altro tipo di riconoscimento formale della loro partecipazione al corpo europeo di solidarietà; [Em. 157]

c nonies)

il grado di soddisfazione generale dei partecipanti per quanto riguarda la qualità delle attività; e [Em. 158]

c decies)

il numero di persone sostenute direttamente o indirettamente mediante le attività di solidarietà. [Em. 159]


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