COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.12.2018
COM(2018) 831 final
2018/0421(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) n. 603/2013, che costituisce la rifusione del regolamento n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, è stato adottato ed è entrato in vigore il 19 luglio 2013. Tale regolamento si applica a decorrere dal 20 luglio 2015.
Il regolamento (UE) n. 603/2013 permette, tra l'altro, la consultazione dell'Eurodac da parte delle autorità di contrasto ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi. Scopo di tale disposizione è consentire alle autorità di contrasto di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli conservati nella banca dati centrale dell'Eurodac al fine di stabilire l'identità esatta di una persona sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un reato grave o di ottenere ulteriori informazioni su tale persona.
Il 26 ottobre 2004 è stato concluso l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (in appresso, l'"accordo del 26 ottobre 2004"). Il 28 febbraio 2008 è stato concluso il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (in appresso, il "protocollo del 28 febbraio 2008").
La Svizzera e il Liechtenstein applicano le componenti del regolamento (UE) n. 603/2013 relative all'asilo in linea con l'accordo del 26 ottobre 2004 e con il protocollo del 28 febbraio 2008. Tuttavia, l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto non rientra nell'ambito di applicazione né dell'accordo né del protocollo citati.
Il 14 maggio 2014, in occasione di una riunione con i rappresentanti della Commissione, la Danimarca, la Svizzera, il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda hanno confermato l'interesse ad avviare negoziati con l'Unione europea allo scopo di rendere applicabili a tali paesi le disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013 relative alle attività di contrasto, mediante un accordo internazionale.
Il 14 dicembre 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea, da un lato, e in particolare la Svizzera e il Liechtenstein, dall'altro, sulle modalità di partecipazione della Svizzera e del Liechtenstein alla procedura per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto prevista al capo VI del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto.
I negoziati si sono conclusi ed è stato siglato un accordo sotto forma di protocollo dell'accordo del 26 ottobre 2004, che estende l'applicazione dell'accordo del 26 ottobre 2004 alle attività di contrasto.
L'estensione alla Svizzera e al Liechtenstein delle disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti le attività di contrasto consentirebbe alle autorità di contrasto dei due paesi di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli inseriti da altri Stati partecipanti e conservati nella banca dati Eurodac nel caso in cui esse intendano stabilire l'identità o ottenere ulteriori informazioni su una persona sospettata di aver commesso un reato grave o di terrorismo o su una vittima. Consentirebbe inoltre alle autorità di contrasto di tutti gli altri Stati partecipanti, che si tratti di altri Stati membri dell'UE o di paesi associati, di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli inseriti dalla Svizzera e dal Liechtenstein e conservati nella banca dati Eurodac, per le medesime finalità.
L'obiettivo del presente protocollo è stabilire diritti e obblighi giuridicamente vincolanti che garantiscano l'effettiva partecipazione della Svizzera e del Liechtenstein alle componenti del regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti le attività di contrasto. Il protocollo prevede che tutti gli Stati partecipanti autorizzati ad accedere all'Eurodac, che si tratti di altri Stati membri dell'UE, di paesi associati o della Svizzera e del Liechtenstein, possano anche accedere ai rispettivi dati a fini di contrasto.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta è coerente con le politiche dell'UE in materia di accesso alla banca dati Eurodac.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta è coerente con le politiche dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Le basi giuridiche della presente proposta di decisione del Consiglio sono l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L'accordo del 26 ottobre 2004 è un accordo internazionale in vigore concluso tra l'Unione europea e la Svizzera. Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TUE, gli obiettivi del protocollo dell'accordo possono essere conseguiti solo tramite una proposta della Commissione a livello di Unione.
•Proporzionalità
Al fine di sostenere e rafforzare la cooperazione di polizia tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle della Svizzera e del Liechtenstein ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi, il coinvolgimento dell'Unione europea è necessario per consentire alla Svizzera e al Liechtenstein di partecipare alle componenti dell'Eurodac riguardanti le attività di contrasto. La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi di un'effettiva partecipazione della Svizzera e del Liechtenstein alle componenti del regolamento Eurodac (UE) n. 603/2013 riguardanti le attività di contrasto.
•Scelta dell'atto giuridico
A norma dell'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE è necessaria una decisione del Consiglio che autorizza la firma dell'accordo.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Il Consiglio (Gruppo "Asilo") è stato consultato in merito al contenuto e all'avanzamento dei negoziati. Il Parlamento europeo (commissione LIBE) è stato informato.
4.ALTRI ELEMENTI
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La proposta riguarda una decisione che autorizza la firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, da un lato, e la Svizzera e il Liechtenstein, dall'altro. Il TFUE prevede che il Consiglio adotti una proposta di decisione della Commissione che autorizza la firma e la conclusione di un accordo internazionale.
Il protocollo stabilisce l'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013 alla Svizzera e al Liechtenstein per quanto riguarda l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto. Consente pertanto alle autorità di contrasto designate degli altri Stati partecipanti e a Europol di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli trasmessi al sistema centrale di Eurodac dalla Svizzera e dal Liechtenstein. Consente inoltre alle autorità di contrasto designate della Svizzera e del Liechtenstein di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli trasmessi al sistema centrale di Eurodac dagli altri Stati partecipanti.
Il protocollo garantisce che l'attuale livello di protezione dei dati personali nell'UE possa essere applicato al trattamento dei dati personali effettuato, in virtù del protocollo stesso, dalle autorità della Svizzera, del Liechtenstein e degli Stati membri. Tale trattamento dei dati personali dovrebbe essere soggetto ad un livello di protezione di detti dati, a norma del rispettivo diritto nazionale, che sia conforme alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
Il protocollo subordina l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto da parte della Svizzera e del Liechtenstein alla preventiva attuazione giuridica e tecnica della decisione 2008/615/GAI per quanto concerne i dati dattiloscopici.
Il protocollo dispone l'applicazione dei meccanismi riguardanti le modifiche previsti nell'accordo dell'26 ottobre 2004 a tutte le modifiche riguardanti l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto.
2018/0421 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 14 dicembre 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Svizzera e il Liechtenstein riguardanti le modalità di partecipazione della Svizzera e del Liechtenstein alla procedura per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto di cui al capo VI del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2)I negoziati si sono conclusi e il protocollo dell'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera è stato siglato il 22 novembre 2017.
(3)È opportuno firmare il presente protocollo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(4)A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
(5)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata, a nome dell'Unione europea, la firma del protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto, con riserva della conclusione di tale protocollo.
Articolo 2
Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente