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Document 52018M8780

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8780 — PPF Group/Škoda Transportation/VUKV/JK/Satacoto/Škoda Investment/Bammer Trade — Caso ammissibile alla procedura semplificata (Testo rilevante ai fini del SEE. )

GU C 96 del 14.3.2018, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/36


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8780 — PPF Group/Škoda Transportation/VUKV/JK/Satacoto/Škoda Investment/Bammer Trade

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 96/12)

1.

In data 6 marzo 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

PPF Group N.V. («PPF») (Paesi Bassi),

Škoda Transportation a.s. («Škoda Transportation») (Repubblica ceca),

VUKV a.s. («VUKV») (Repubblica ceca),

Jokiaura Kakkonen («JK») (Finlandia),

Satacoto Ltd. («Satacoto») (Cipro),

Škoda Investment a.s. («Škoda Investment») (Repubblica ceca),

Bammer Trade a.s. («Bammer Trade») (Repubblica ceca).

PPF acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Škoda Transportation, VUKV, JK, Satacoto, Škoda Investment e Bammer Trade.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

PPF è un gruppo finanziario e di investimento multinazionale specializzato nei seguenti settori: servizi finanziari, credito al consumo, telecomunicazioni, biotecnologie, servizi al dettaglio, immobiliare e agricoltura;

Škoda Transportation è un’impresa di trasporto ceca che opera nella produzione, nello sviluppo, nell’assemblaggio, nella ricostruzione e nella riparazione di veicoli ferroviari e metropolitani, tram, filobus e autobus elettrici e nella prestazione dei relativi servizi;

VUKV opera nello sviluppo, nella ricerca e nel collaudo di veicoli ferroviari e loro parti e nella prestazione dei relativi servizi;

JK opera nella locazione di impianti di produzione;

Satacoto è una holding che opera, attraverso la sua controllata, nella produzione di motori e generatori elettrici e nella locazione di beni immobili;

Škoda Investment opera nella locazione di beni immobili e nel rilascio di licenze per il marchio ŠKODA nonché, attraverso le sue controllate, nella produzione di energia fotovoltaica e nelle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni;

Bammer Trade opera nella riparazione di veicoli di trasporto pubblico.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8780 — PPF Group/Škoda Transportation/VUKV/JK/Satacoto/Škoda Investment/Bammer Trade

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax:

+32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il “regolamento sulle concentrazioni”).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


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