COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 31.7.2018
COM(2018) 561 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Trentaseiesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell’Unione europea (2017)
{SWD(2018) 392 final}
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Trentaseiesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell’Unione europea (2017)
Introduzione
La presente relazione descrive le attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia svolte dall’Unione europea nel corso del 2017. È stata preparata conformemente alle disposizioni dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (“regolamento antidumping di base”), dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (“regolamento antisovvenzioni di base”) e dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni.
Il 2017 è stato un anno fondamentale per la politica di difesa commerciale nell’Unione europea. In primo luogo, il 20 dicembre 2017 è entrata in vigore una modifica dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base che ha introdotto un nuovo metodo di calcolo del valore normale nei casi di distorsioni dei prezzi e dei costi sul mercato del paese esportatore. In seguito al nuovo regolamento è stata pubblicata un'esauriente relazione sul paese che descrive le importanti distorsioni esistenti in Cina (per una descrizione dettagliata cfr. la sezione 5 sottostante).
In secondo luogo, nel dicembre 2017 i colegislatori dell'UE hanno ottenuto un risultato decisivo in merito a una proposta legislativa distinta concernente l’ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale dell’Unione europea e hanno raggiunto un accordo su un’ampia gamma di questioni (ad esempio le inchieste accelerate, una migliore applicazione della regola sul dazio inferiore, una maggiore trasparenza grazie alla comunicazione preventiva prima dell’istituzione di misure provvisorie, il riconoscimento del ruolo dei sindacati). Tale accordo è stato propedeutico all’entrata in vigore di questo regolamento, lungamente atteso, l’8 giugno 2018. Le nuove norme si applicano a tutte le inchieste avviate dopo tale data. Insieme, le modifiche apportate ai due regolamenti di base (antidumping e antisovvenzioni) rappresentano la prima importante revisione della normativa antidumping e antisovvenzioni dell’Unione dal 1995.
Occorre rilevare che la normativa entrata in vigore il 20 dicembre 2017 ha modificato anche gli obblighi di riferimento annuali della Commissione. Poiché nessuno dei procedimenti antidumping e antisovvenzioni avviati dall’Unione nel 2017 era interessato da queste modifiche normative, la presente relazione non fornisce informazioni al riguardo. Come negli anni precedenti, la relazione è integrata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione, corredato di allegati particolareggiati, che fornisce tra l’altro un quadro completo della legislazione esistente, della terminologia e delle procedure.
Anche nel 2017 la Commissione ha svolto una notevole attività di esame dei procedimenti, istituendo misure provvisorie e definitive in quantità simili a quelle del 2016 e intensificando fortemente l’attività di riesame di misure esistenti. La Commissione ha continuato a utilizzare tutti gli strumenti disponibili nell’ambito del quadro giuridico applicabile al fine di offrire all’industria europea un’efficace compensazione per le importazioni effettuate mediante pratiche commerciali sleali.
Inoltre, molti dei casi esaminati dalla Commissione erano particolarmente difficili a causa della loro elevata complessità e delle risorse da mobilitare. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione fornisce un resoconto dettagliato dell’attività svolta.
La presente relazione e il documento di lavoro possono essere pubblicamente consultati anche sul seguente sito Internet:
http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/legis/index_en.htm
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1.Riepilogo delle inchieste e delle misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia
1.1.Parte generale
Alla fine del 2017, nell’Unione europea erano in vigore 97 misure antidumping definitive (che sono state estese in 29 casi) e 13 misure compensative (che sono state estese in tre casi). Questo dato corrisponde a un lieve incremento (4%) rispetto all’anno precedente.
Il livello dell’attività d’inchiesta è rimasto elevato, raggiungendo quasi quello del 2016. L’attività è consistita principalmente nella conduzione di molte inchieste ad alta intensità di lavoro riguardanti casi nuovi e in un numero crescente di riesami. Alla fine del 2017 erano in corso complessivamente 46 inchieste, oltre a quattro inchieste relative a restituzioni riguardanti 61 domande di restituzione separate.
Nel 2017 le misure antidumping (AD) o antisovvenzioni (AS) hanno riguardato lo 0,31% delle importazioni totali nell’UE. Benché non siano disponibili dati completi, le inchieste di riesame in previsione della scadenza mostrano, in molti casi, che l’istituzione di misure determina una considerevole riduzione delle importazioni del prodotto considerato.
Una panoramica dettagliata è contenuta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione. Accanto al titolo di ciascuna sezione è riportato il riferimento ai corrispondenti allegati del documento di lavoro.
1.2.Nuove inchieste (cfr. allegati da A a E)
Nel corso del 2017 sono state avviate undici nuove inchieste (di esse, cinque riguardavano i settori chimico e affini) e due sono state riaperte per eseguire accertamenti giudiziari. Sono stati istituiti dazi provvisori nell’ambito di due procedimenti. Sono stati conclusi in totale dodici casi con l’istituzione di dazi definitivi, mentre due inchieste si sono concluse senza l’istituzione di misure.
1.3.Inchieste di riesame
Le inchieste di riesame continuano a costituire una parte rilevante delle attività dei servizi della Commissione responsabili della difesa commerciale. La tabella 1 del documento di lavoro riporta i dati statistici per gli anni 2013-2017.
1.3.1.Riesami in previsione della scadenza (cfr. allegato F)
L’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e l’articolo 18 del regolamento antisovvenzioni di base stabiliscono che le misure scadono dopo cinque anni, a meno che un riesame in previsione della scadenza non dimostri la necessità di mantenerle in vigore nella loro forma originaria.
Nel corso del 2017 sono state avviate nove inchieste relative a riesami in previsione della scadenza e ben 19 riesami di questo tipo sono stati conclusi con una conferma del dazio per un ulteriore periodo di cinque anni. Un riesame in previsione della scadenza è stato concluso con la revoca delle misure. Nel corso del 2017, cinque misure (tutte antidumping) sono scadute automaticamente, ossia senza riesame, dopo la durata prevista di cinque anni.
1.3.2.Riesami intermedi (cfr. allegato G)
L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e l’articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base prevedono la possibilità di un riesame delle misure nel corso del periodo di validità per adeguarle al mutare delle circostanze. Tali riesami possono limitarsi ad aspetti attinenti al dumping o alle sovvenzioni oppure al pregiudizio.
Nel 2017 sono stati avviati in totale 10 riesami intermedi. Un riesame intermedio è stato concluso con una modifica del dazio, mentre un altro è stato chiuso senza modifiche delle misure.
1.3.3.Riesami intermedi “di altro tipo” (cfr. allegato H)
Nel corso del 2017 sono stati avviati due riesami “di altro tipo”, ossia non rientranti nei riesami avviati di norma ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base o dell’articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base. Nel corso del 2017 sono stati conclusi cinque riesami “di altro tipo”. In genere tali riesami riguardano l’esecuzione di sentenze.
1.3.4.Riesami relativi a nuovi esportatori (cfr. allegato I)
L’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e l’articolo 20 del regolamento antisovvenzioni di base prevedono, rispettivamente, un riesame “relativo a nuovi esportatori” e un riesame “accelerato” al fine di determinare un margine di dumping individuale o un’aliquota individuale per il dazio compensativo per i nuovi esportatori aventi sede nel paese esportatore in questione che non hanno esportato il prodotto durante il periodo dell’inchiesta. Tali esportatori devono dimostrare di essere realmente nuovi esportatori e di avere effettivamente iniziato a esportare verso l’UE dopo il periodo dell’inchiesta. Per questi esportatori può essere calcolato un dazio individuale, che di norma è inferiore al dazio applicato per il paese.
Nel 2017 sono stati avviati sei riesami relativi a nuovi esportatori. Nessuno dei riesami di questo tipo è stato concluso
1.3.5.Inchieste relative a casi di assorbimento del dazio (cfr. allegato J)
Qualora vi siano informazioni sufficienti a dimostrare che, dopo il periodo dell’inchiesta iniziale e anteriormente o successivamente all’istituzione di misure, i prezzi all’esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni, se non in misura insufficiente, dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nell’UE del prodotto importato, può essere avviato un riesame per assorbimento del dazio, al fine di verificare se la misura abbia avuto un’incidenza sui prezzi summenzionati. Per tenere conto di siffatti prezzi all’esportazione più bassi si può procedere al ricalcolo dei margini di dumping e all’aumento dei dazi. La possibilità di ricorrere a riesami per assorbimento del dazio è contemplata all’articolo 12 del regolamento antidumping di base e all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base.
Nel 2017 non sono stati avviati riesami antiassorbimento. Un riesame di questo tipo è stato concluso senza un aumento del dazio.
1.3.6.Inchieste antielusione (cfr. allegato K)
L’articolo 13 del regolamento antidumping di base e l’articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base prevedono la possibilità di una riapertura delle inchieste nel caso vi siano elementi di prova di un’elusione delle misure.
Nel 2017 sono state avviate tre inchieste di questo tipo. Di queste una è stata conclusa con un’estensione delle misure, un’altra è stata conclusa senza l’estensione.
1.4.Inchieste di salvaguardia (cfr. allegato L)
Nel corso del 2017 non sono state avviate inchieste di salvaguardia né istituite misure in tal senso.
2.Applicazione delle misure antidumping o antisovvenzioni
2.1.Iniziative adottate per dare seguito alle misure
Le attività svolte per dare seguito alle misure in vigore hanno riguardato quattro aspetti principali: 1) prevenire le frodi; 2) monitorare i flussi commerciali e gli sviluppi del mercato; 3) accrescere l’efficacia utilizzando strumenti adeguati e 4) contrastare le pratiche irregolari. Queste attività hanno permesso alla Commissione di garantire attivamente, in collaborazione con gli Stati membri, l’effettiva applicazione delle misure di difesa commerciale nell’Unione europea.
2.2.Monitoraggio degli impegni (cfr. allegati M e Q)
Il monitoraggio degli impegni rientra fra le attività di applicazione delle misure, essendo gli impegni una delle forme assunte dalle misure antidumping o antisovvenzioni. La Commissione accetta gli impegni dopo essersi assicurata, in seguito a un’inchiesta, che questi possono effettivamente eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping o delle sovvenzioni.
All’inizio del 2017 erano in vigore 102 impegni. Nel corso del 2017 sono stati ritirati gli impegni di cinque società perché erano state constatate violazioni o perché era divenuto impossibile monitorarli. Inoltre, sono stati ritirati gli impegni di sette società su richiesta delle stesse. Sono stati revocati gli impegni di 87 società. Non sono stati accettati nuovi impegni. Ciò ha portato a tre il numero complessivo degli impegni in vigore alla fine del 2017.
3.Restituzioni
L’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento antidumping di base e l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base stabiliscono che gli importatori possono chiedere la restituzione dei dazi pagati se dimostrano che il margine di dumping/sovvenzioni è stato eliminato o ridotto a un livello inferiore a quello del dazio in vigore.
Nel 2017 sono state presentate 75 nuove domande di restituzione. Alla fine del 2017 erano in corso quattro inchieste relative a restituzioni riguardanti 61 domande. Nel 2017 la Commissione ha adottato 26 decisioni di esecuzione relative alla concessione di rimborsi parziali o decisioni di rigetto di domande di restituzione.
4.Ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale
Nell’aprile 2013 la Commissione ha adottato una proposta volta a modernizzare gli strumenti di difesa commerciale dell’UE. Dopo un lungo processo legislativo, il 5 dicembre 2017 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sulla proposta della Commissione, successivamente entrata in vigore l’8 giugno 2018.
Tale proposta rappresenta un importante progresso perché, insieme al nuovo metodo di calcolo (cfr. la sezione 5 sottostante della presente relazione), costituisce la prima grande modifica di tali strumenti dopo la conclusione dell’Uruguay Round dell’OMC. Pertanto, gli strumenti di difesa commerciale dell’Unione sono divenuti più efficaci, trasparenti e più idonei ad affrontare le sfide poste dall’economia globale e, nel contempo, più rispondenti alle esigenze delle società di minori dimensioni. Inoltre, vi saranno benefici per i produttori dell’Unione e si terrà conto anche degli interessi degli importatori e degli utilizzatori a valle che dipendono dalle importazioni.
Tra i principali elementi delle normative antidumping e antisovvenzioni dell’Unione ammodernate figurano un metodo migliorato di calcolo del margine di pregiudizio, una ricostruzione del calcolo del prezzo non pregiudizievole che comprenderà un profitto minimo del 6%, un termine più breve per l’istituzione di misure provvisorie, un preallarme relativo all’istituzione di misure provvisorie antidumping e antisovvenzioni, un sostegno supplementare per le PMI dell’Unione, un adeguamento della “regola sul dazio inferiore” dell’Unione per tenere conto dell’esistenza di distorsioni dei prezzi delle materie prime, nonché un nuovo ruolo degli aspetti sociali e ambientali nei procedimenti relativi alla difesa commerciale.
5.Modifica della normativa antidumping e antisovvenzioni dell’UE nel 2017
Il 9 novembre 2016 la Commissione ha adottato una proposta di modifica dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni dell’Unione volta a introdurre un nuovo metodo di calcolo del valore normale, allo scopo di contrastare meglio le distorsioni del mercato determinate dallo Stato in paesi terzi e rafforzare lo strumento antisovvenzioni. Queste modifiche dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base sono entrate in vigore il 20 dicembre 2017.
Il nuovo metodo intende affrontare le importanti distorsioni indotte dallo Stato e le nuove realtà economiche costituitesi nel corso di questi ultimi anni. Tali distorsioni possono interessare un intero paese o un determinato settore. A tale riguardo, il nuovo metodo è neutrale rispetto al paese e applicabile a tutti i membri dell’OMC. La normativa stabilisce chiaramente che l’adozione di un nuovo metodo antidumping non pregiudica il trattamento di un paese che non è retto da un’economia di mercato. Qualora si accerti che non è opportuno utilizzare i prezzi o i costi praticati sul mercato internodi un paese terzo la cui economia presenta distorsioni determinate dallo Stato, si applicherà il nuovo metodo per calcolare il valore normale di un prodotto.
Perché "scatti" l'applicazione del nuovo metodo si deve stabilire che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno perché producono importanti distorsioni dei mercati di esportazione. Per accertare l’esistenza di distorsioni saranno presi in considerazione vari criteri, come le politiche e l’influenza dello Stato, la diffusa presenza di imprese di proprietà pubblica, la discriminazione a favore delle imprese nazionali o la mancanza di indipendenza del settore finanziario.
Le relazioni preparate dalla Commissione sui paesi/settori in cui sono state accertate distorsioni sono a disposizione dell’industria dell’Unione, che potrà avvalersi degli elementi di prova in esse contenuti per avviare procedimenti contro i paesi in cui esistono distorsioni. La Commissione selezionerà i paesi che saranno oggetto delle relazioni tenendo conto della loro importanza relativa nel contesto dell’attività antidumping globale dell’Unione, nonché di indicazioni sull’eventuale esistenza di distorsioni di rilievo. Il giorno in cui è entrata in vigore la nuova normativa, la DG Commercio ha pubblicato sul proprio sito web una relazione concernente le distorsioni del mercato nell’economia cinese; la Cina è il paese maggiormente sottoposto all’attività antidumping dell’Unione europea. Inoltre, la Commissione ha annunciato che la prossima relazione sul paese riguarderà la Russia.
Le nuove norme si applicano a tutte le nuove inchieste e i riesami in previsione della scadenza avviati dopo il 20 dicembre 2017. Ai riesami intermedi avviati dopo tale data si applicherà il nuovo metodo, qualora la misura in questione si basi anch’essa sul nuovo metodo. Nel caso in cui la misura oggetto del riesame sia ancora basata sul metodo utilizzato in precedenza, tale metodo dovrà essere applicato anche ad ogni riesame intermedio avviato prima dell'avvio del primo riesame in previsione della scadenza dopo il 20 dicembre 2017.
La nuova normativa ha altresì rafforzato lo strumento antisovvenzioni per consentire alla Commissione di cogliere meglio l’effettiva entità delle sovvenzioni, permettendo di prendere in considerazione anche le sovvenzioni che sono state individuate solo nel corso di un’inchiesta.
6.Status di economia di mercato a livello nazionale
In occasione dell’entrata in vigore del nuovo metodo di calcolo, il 20 dicembre 2017, è stata modificata la norma che riguarda i paesi non retti da un’economia di mercato (articolo 2, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base). Ora il suo ambito di applicazione comprende esclusivamente i paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755. Ciò significa, in sintesi, che in questi casi il valore normale è calcolato sulla base dei costi e dei prezzi praticati in un cosiddetto paese “analogo”.
7.Attività di informazione e comunicazione/Contatti bilaterali
7.1.Piccole e medie imprese (PMI)
Nel 2017 l’helpdesk per le PMI ha continuato a trattare le richieste di informazioni relative agli strumenti di difesa commerciale. L’assistenza che l’helpdesk ha offerto alle PMI ha riguardato specifici quesiti attinenti a casi determinati e disposizioni relative a elementi procedurali e sostanziali di procedimenti antidumping e antisovvenzioni. L’helpdesk è stato istituito nel 2004 in risposta alle difficoltà che le PMI incontrano, a causa delle loro ridotte dimensioni e della limitatezza delle risorse di cui dispongono, nell’affrontare le complessità delle inchieste in materia di difesa commerciale.
7.2.Contatti bilaterali/attività di informazione – Industria e paesi terzi
Una parte importante delle attività dei servizi competenti in materia di strumenti di difesa commerciale consiste nella divulgazione della legislazione e delle prassi dell’UE in tale settore nonché nello scambio di opinioni sulle prassi in vigore nei paesi terzi. Nel 2017 si sono svolte varie riunioni bilaterali per lo scambio delle migliori prassi con funzionari competenti in materia di strumenti di difesa commerciale degli USA, della Cina, del Giappone e della Corea.
Sempre nel 2017 i servizi competenti in materia di difesa commerciale hanno mantenuto contatti con quasi tutte le principali organizzazioni delle parti interessate coinvolte nella difesa commerciale, anche tramite riunioni periodiche con Business Europe e le associazioni del settore. Uno dei principali temi affrontati durante queste riunioni ha riguardato le modifiche legislative degli strumenti di difesa commerciale .
8.Riesame giudiziario: decisioni della Corte di giustizia e del Tribunale
Nel 2017 il Tribunale e la Corte di giustizia hanno pronunciato 29 sentenze in ambito antidumping o antisovvenzioni. 15 di tali sentenze sono state pronunciate dal Tribunale. 12 riguardavano ricorsi contro pronunce del Tribunale che sono stati esaminati dalla Corte di giustizia. Da ultimo, ma non meno importante, la Corte di giustizia ha emesso anche due pronunce pregiudiziali nell’ambito degli strumenti di difesa commerciale.
Nel 2017 sono state intentate 20 nuove cause (erano state 34 nel 2016, 20 nel 2015, 37 nel 2014, 33 nel 2013, 23 nel 2012 e 16 nel 2011). Undici di esse sono state presentate dinanzi al Tribunale (dieci ricorsi di annullamento e una domanda di liquidazione delle spese), mentre nove sono state presentate dinanzi alla Corte di giustizia (sei ricorsi e tre pronunce pregiudiziali).
Nell’allegato S del documento di lavoro figura un elenco delle cause in materia di antidumping o di antisovvenzioni ancora pendenti alla fine del 2017 dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia.
9.Attività nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)
9.1.Risoluzione delle controversie in materia di antidumping, antisovvenzioni e misure di salvaguardia
L’OMC prevede una procedura rigorosa per la risoluzione delle controversie tra i membri dell’Organizzazione in merito all’applicazione degli accordi OMC.
Il 5 settembre 2017 l’organo d’appello ha diffuso la propria relazione nel procedimento contro l’UE riguardante le misure antidumping sulle importazioni di determinati alcoli grassi provenienti dall’Indonesia (DS442). Tale organo ha sostanzialmente confermato la conclusione del panel secondo cui l’Indonesia non aveva dimostrato che l’Unione europea aveva agito in violazione dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo antidumping dell’OMC.
Il 6 luglio 2017 il panel ha pubblicato la propria relazione nel procedimento contro l’Unione europea riguardante le misure compensative relative ad alcuni tipi di polietilene tereftalato originario del Pakistan (DS486). Il panel ha sostanzialmente ritenuto che l’Unione europea, avendo accertato che l’intero importo dello sgravio dei dazi costituiva una sovvenzione compensabile a norma dell’accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative, aveva agito in violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale accordo.
Il 12 dicembre 2016 la Repubblica popolare cinese ha chiesto di avviare consultazioni con l’Unione europea sulle disposizioni del regolamento antidumping di base dell’UE che disciplinano la determinazione del valore normale in relazione alle importazioni dalla Cina (DS516). Il 23 gennaio 2017 si è svolta una prima serie di consultazioni e successivamente, il 3 aprile 2017, è stato istituito il panel.
Il 23 ottobre 2017 l’Unione europea ha comunicato all’organo di conciliazione che l’adozione di un regolamento di modifica delle misure antidumping non conformi all’OMC sul biodiesel garantiva la piena attuazione sia delle raccomandazioni dell’organo stesso sia delle sentenze nel procedimento contro l’Unione europea riguardante le misure antidumping relative alle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina (DS473).
Nel 2017 erano in corso procedure di risoluzione delle controversie anche nel procedimento riguardante le misure antidumping dell’Unione europea relative alle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia (DS480). Il panel ha trasmesso la propria relazione ai membri il 25 gennaio 2018. Per informazioni più dettagliate al riguardo consultare la sezione 4.2.3 del documento di lavoro dei servizi che accompagna la presente relazione (riesami “di altro tipo”).
9.2.Altre attività dell’OMC
Nel corso del 2017 sono stati condotti a Ginevra intensi negoziati sulle sovvenzioni a favore della pesca, Sebbene all'11ª conferenza ministeriale dell'OMC, svoltasi a Buenos Aires a dicembre 2017, non sia stato conseguito alcun risultato sostanziale, i membri dell’OMC hanno raggiunto un accordo su un programma di lavoro che costituirà la base di ulteriori negoziati in vista dell’adozione di un accordo complessivo durante la prossima conferenza ministeriale nel 2019. I membri si sono altresì impegnati a rispettare pienamente i propri obblighi di notifica nel settore delle sovvenzioni a favore della pesca.
Nel 2017 l’Unione europea ha presentato una nuova notifica di sovvenzioni in conformità dei propri obblighi nell’ambito dell’OMC per gli anni 2015 e 2016. La notifica comprendeva tutte le sovvenzioni concesse a livello di Unione e quelle concesse da ciascuno Stato membro. Nell’ottobre 2017, in occasione della sessione speciale del comitato per le sovvenzioni e le misure compensative è stato avviato un riesame della comunicazione che proseguirà anche nel corso del 2018. Nell’ambito della sessione speciale del comitato, i servizi della Commissione hanno anche partecipato al riesame continuo della notifica delle sovvenzioni del 2015 durante le riunioni svoltesi ad aprile e a ottobre 2017.
Inoltre, in quegli stessi mesi, l’Unione europea ha partecipato all’attività ordinaria del comitato per le sovvenzioni e le misure compensative. Ad aprile l’UE (insieme a Canada, Giappone e Stati Uniti) ha presentato al comitato per le sovvenzioni e le misure compensative dell’OMC un documento sul ruolo delle sovvenzioni in quanto fattori che contribuiscono alla creazione di capacità eccedentarie in vari settori dell’attività economica. L’Unione ha altresì organizzato presso l’OMC un seminario sullo stesso tema nell’ottobre 2017 e ha presentato le principali conclusioni del seminario nella sessione di ottobre del comitato. In aggiunta a queste discussioni, molti membri dell’OMC hanno affrontato anche il problema della scarsa trasparenza delle sovvenzioni.
Inoltre, l’Unione europea ha partecipato attivamente al lavoro ordinario dei comitati antidumping e di salvaguardia dell’OMC rispondendo a interrogazioni sui procedimenti che la riguardano e sollevando questioni che destano preoccupazione in merito all’attività di difesa commerciale di altri paesi che si ripercuote sugli esportatori dell’Unione.
Nel gruppo informale sulle misure antielusione, i servizi dell’Unione europea competenti in materia di difesa commerciale hanno presentato, nell’aprile 2017, la normativa e la prassi dell’Unione in materia di elusione delle misure antidumping. I servizi della Commissione hanno anche partecipato attivamente a entrambe le sessioni del gruppo di lavoro antidumping per l’attuazione.
10.Conclusioni
L’attività relativa agli strumenti di difesa commerciale nel 2017 è stata intensa e il numero delle inchieste è rimasto elevato. L’industria europea, che subisce le conseguenze delle importazioni oggetto di dumping, in taluni casi ulteriormente aggravate dal persistere di sovraccapacità industriali e dal diffuso ricorso a sovvenzioni in alcuni paesi, ha continuato a sollecitare la Commissione affinché ponga rimedio a tale situazione mediante gli strumenti di difesa commerciale dell’Unione europea. Il numero delle misure provvisorie e definitive istituite è rimasto pressoché stabile rispetto al 2016. Tuttavia, il numero delle inchieste di riesame avviate è cresciuto notevolmente, in misura pari al 75% rispetto all’anno precedente. Come negli anni precedenti, non sono state avviate azioni di salvaguardia da parte dell’UE.
Il 2017 è stato un anno importante sotto il profilo dell’attività legislativa, che ha portato all’introduzione di uno strumento antisovvenzioni rafforzato e di un nuovo metodo antidumping per calcolare il valore normale nelle inchieste riguardanti i paesi in cui si verificano gravi distorsioni del mercato. Al nuovo regolamento è seguita la pubblicazione di una relazione sulle distorsioni del mercato esistenti in Cina. Da ultimo, ma non meno importante, nel 2017 sono state create le premesse per l’ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale dell’Unione europea. Nel complesso, queste modifiche dei regolamenti di base rappresentano un’importante revisione della politica e degli strumenti di difesa commerciale dell’Unione a vantaggio di tutti i suoi portatori d'interesse.
Lo scopo delle modifiche era quello di garantire che l’Unione possa disporre di strumenti di difesa commerciale sufficientemente solidi per affrontare le distorsioni all’interno dell’economia globale.