Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AR4106

Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

COR 2018/04106

GU C 86 del 7.3.2019, p. 239–258 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/239


Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

(2019/C 86/12)

Relatore:

Ximo PUIG I FERRER (ES/PSE), presidente della regione di Valencia

Documento di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

COM(2018) 380 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Titolo del regolamento

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) .

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di sostegno alla transizione (FET) .

Motivazione

L’articolo 2 del regolamento proposto indica chiaramente che il campo di applicazione del Fondo va al di là degli aspetti legati alla globalizzazione. La nuova denominazione dovrebbe essere inserita in tutto il testo al posto di quella attuale.

Emendamento 2

Considerando 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

(1)

I principi orizzontali enunciati all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE) e all’articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all’articolo 5 del TUE dovrebbero essere rispettati nell’attuazione dei fondi, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Gli Stati membri e la Commissione devono mirare a eliminare le disuguaglianze, promuovere la parità tra uomini e donne e integrare la prospettiva di genere nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l’origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, una disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. Le finalità dei fondi dovrebbero essere perseguite nell’ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell’Unione, dell’obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, a norma dell’articolo 11 e dell’articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga».

(1)

I principi orizzontali enunciati all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE) e agli articoli 9 e 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all’articolo 5 del TUE dovrebbero essere rispettati nell’attuazione dei fondi, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Conformemente all’articolo 8 del TFUE, gli Stati membri e la Commissione devono mirare a eliminare le disuguaglianze, promuovere la parità tra uomini e donne e integrare la prospettiva di genere nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l’origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, una disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. Le finalità dei fondi dovrebbero essere perseguite nell’ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell’Unione, dell’obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, a norma dell’articolo 11 e dell’articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga».

Motivazione

Si tratta di inserire alcuni riferimenti giuridici essenziali.

Emendamento 3

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

Nel suo documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione (20) la Commissione individua nell’effetto combinato della globalizzazione legata al commercio e dell’evoluzione tecnologica i principali motori dell’aumento della domanda di manodopera qualificata e della riduzione dei posti di lavoro che richiedono qualifiche inferiori. Nonostante gli enormi vantaggi complessivi di un commercio più aperto e di un’ulteriore integrazione delle economie mondiali, questi effetti collaterali negativi devono essere affrontati. Poiché gli attuali vantaggi della globalizzazione non sono equamente distribuiti fra le diverse popolazioni e regioni, causando un impatto rilevante su coloro che ne subiscono le ripercussioni, esiste il pericolo che un’evoluzione ancora più rapida dei progressi tecnologici alimenti ulteriormente tali effetti. Di conseguenza, in linea con i principi di solidarietà e di sostenibilità sarà necessario garantire che i vantaggi della globalizzazione siano ripartiti in modo più equo conciliando l’apertura economica e lo sviluppo tecnologico con la protezione sociale .

Nel suo documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione la Commissione individua nell’effetto combinato della globalizzazione legata al commercio e dell’evoluzione tecnologica i principali motori dell’aumento della domanda di manodopera qualificata e della riduzione dei posti di lavoro che richiedono qualifiche inferiori. Pertanto, nonostante i vantaggi di un commercio più aperto e di un’ulteriore integrazione delle economie mondiali, questi effetti collaterali negativi - che riguardano in modo particolare alcuni settori di attività, talune imprese, certi gruppi di lavoratori più vulnerabili e determinate regioni - devono essere affrontati. Poiché gli attuali vantaggi della globalizzazione non sono equamente distribuiti fra le diverse popolazioni e regioni, causando un impatto rilevante su coloro che ne subiscono le ripercussioni, esiste il pericolo che le transizioni tecnologica e ambientale alimenti no ulteriormente tali effetti. Di conseguenza, in linea con i principi di solidarietà e di sostenibilità, sarà necessario assicurarsi che i vantaggi della globalizzazione siano ripartiti in modo più equo e che gli effetti negativi cumulativi della globalizzazione e delle transizioni tecnologica e ambientale siano maggiormente anticipati .

Motivazione

Evidente.

Emendamento 4

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

Come già ricordato, al fine di preservare la dimensione europea del FEG , una domanda di sostegno dovrebbe essere presentata se un importante evento di ristrutturazione ha un impatto rilevante sull’economia locale o regionale. Tale impatto deve essere definito sulla base di un numero minimo di casi di espulsione dal lavoro in un periodo di riferimento specifico. Tenendo conto delle risultanze della valutazione intermedia, la soglia sarà fissata a 250 posti di lavoro persi nell’arco di un periodo di riferimento di quattro mesi (o di sei mesi in determinati settori) . Tenuto conto del fatto che ondate di licenziamenti nella stessa regione, anche se in settori diversi, hanno un impatto altrettanto rilevante sul mercato del lavoro locale, saranno possibili anche domande a livello regionale. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni isolate, comprese le regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del TFUE, oppure in circostanze eccezionali, le domande potrebbero essere presentate anche in presenza di un numero inferiore di casi di espulsione dal lavoro.

Come già ricordato, al fine di preservare la dimensione europea del FET , una domanda di sostegno dovrebbe essere presentata se un importante evento di ristrutturazione ha un impatto rilevante sull’economia locale o regionale. Tale impatto deve essere definito sulla base di un numero minimo di casi di espulsione dal lavoro in un periodo di riferimento specifico. Tenendo conto delle risultanze della valutazione intermedia, la soglia sarà fissata a 150 posti di lavoro persi nell’arco di un periodo di riferimento di nove mesi. Tenuto conto del fatto che ondate di licenziamenti nella stessa regione, anche se in settori diversi, hanno un impatto altrettanto rilevante sul mercato del lavoro locale, saranno possibili anche domande a livello regionale. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni isolate, comprese le regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del TFUE, oppure in circostanze eccezionali (ad esempio nel caso di regioni già gravemente colpite da un elevato tasso di disoccupazione) , le domande potrebbero essere presentate anche in presenza di un numero inferiore di casi di espulsione dal lavoro.

Motivazione

Si tratta di garantire la coerenza con le modifiche proposte riguardo all’articolo 5.

Emendamento 5

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

Al fine di esprimere la solidarietà dell’Unione nei riguardi dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata, è opportuno che il tasso di cofinanziamento relativo al costo e all’attuazione del pacchetto di servizi personalizzati sia pari a quello del FSE+ nel rispettivo Stato membro interessato .

Al fine di esprimere la solidarietà dell’Unione nei riguardi dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata, è opportuno che il tasso di cofinanziamento relativo al costo e all’attuazione del pacchetto di servizi personalizzati non sia inferiore al 60 % . Tale percentuale minima può essere aumentata di un ulteriore 5 % se sono stati predisposti misure e strumenti obiettivi e operativi di anticipazione e ristrutturazione.

Motivazione

Si tratta di garantire la coerenza con le modifiche proposte riguardo all’articolo 14, paragrafo 2.

Emendamento 6

Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive per il mercato del lavoro volte a reinserire rapidamente i beneficiari in un’attività lavorativa sostenibile, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso. Le misure dovrebbero rispecchiare le esigenze previste del mercato del lavoro locale o regionale . Tuttavia, ove pertinente, dovrebbe essere sostenuta anche la mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro al fine di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove. Verrà riservata un’attenzione particolare alla diffusione delle competenze richieste nell’era digitale.

I contributi finanziari del FET dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive per il mercato del lavoro volte a reinserire rapidamente i beneficiari in un’attività lavorativa sostenibile, nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso. Le misure dovrebbero rispecchiare le esigenze previste del mercato del lavoro locale o regionale , ragion per cui la partecipazione attiva degli enti locali e/o regionali è fondamentale. Il recupero della capacità territoriale subnazionale deve essere affrontato da una prospettiva incentrata sulle caratteristiche locali, basata sui punti di forza e sulle risorse endogene dei territori. Le politiche di aggregazione in cluster, la diffusione delle conoscenze e l’innovazione, come pure la creazione di imprese che sostengano l’occupazione, consentiranno di creare un contesto propizio alla crescita basata sulle pari opportunità per tutti, indipendentemente dal loro luogo di residenza. In questo approccio, la priorità sarà accordata alla diffusione delle abilità richieste nell’era digitale.

L’inclusione di indennità pecuniarie in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe essere limitata . Le imprese potrebbero essere incoraggiate a partecipare al cofinanziamento nazionale per le misure sostenute dal FEG .

L’inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati avrà sempre carattere di accompagnamento alle misure attive . Analogamente, le imprese vanno incitate a partecipare al cofinanziamento nazionale per le misure del FET, sempre che ciò sia compatibile .

 

Peraltro, il sostegno a una mobilità dei lavoratori che implichi il loro spostamento verso altri luoghi dovrebbe essere una misura di ultima istanza, considerati gli squilibri e la perdita di attrattiva regionale che ne derivano.

Motivazione

Le politiche di ristrutturazione dovrebbero promuovere un ambiente favorevole all’occupazione e alla crescita e introdurre misure che consentano ai lavoratori di ritornare alla vita attiva, anche attraverso aiuti eccezionali di durata limitata.

Gli enti regionali devono essere coinvolti attivamente nel processo poiché sono quelli che conoscono meglio — e si trovano a gestire — le situazioni sul campo.

Emendamento 7

Nuovo punto dopo il considerando 19

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Nel suo «documento di riflessione sulla gestione della globalizzazione», la Commissione riconosce la forte dimensione regionale dei diversi impatti territoriali della globalizzazione, dato che i nuovi posti di lavoro creati dal commercio e dal cambiamento tecnologico non si concretizzano necessariamente negli stessi luoghi dei posti di lavoro persi e, in molti casi, i lavoratori interessati non dispongono delle abilità necessarie per occupare tali nuovi posti di lavoro.

Di conseguenza, gli accordi commerciali dell’UE dovrebbero essere accompagnati da valutazioni di impatto territoriale, intese come strumenti che consentano alle autorità competenti di determinare e quantificare fin dall’inizio l’eventuale impatto asimmetrico di tali accordi, di prepararsi a tale impatto, di anticipare i cambiamenti e di far fronte a eventuali ristrutturazioni grazie alla definizione di strategie basate su una combinazione adeguata di politiche e ad un impiego efficace dei fondi europei.

Motivazione

Il CdR sostiene la politica commerciale dell’UE, a condizione che sia accompagnata da valutazioni di impatto territoriale che misurino le possibili conseguenze e siano utilizzate per definire politiche commerciali trasparenti e fondate su dati comprovati.

Emendamento 8

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri favoriscano le misure in grado di contribuire in modo rilevante all’occupabilità dei beneficiari. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere il reinserimento in un’attività lavorativa sostenibile per il maggior numero possibile di beneficiari coinvolti nelle misure in questione quanto prima, e comunque entro il periodo di sei mesi previsto per la trasmissione della relazione finale sull’attuazione del contributo finanziario.

Nel definire il pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri favoriscano le misure in grado di contribuire in modo rilevante all’occupabilità dei beneficiari. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere il reinserimento in un’attività lavorativa sostenibile a livello regionale e locale per il maggior numero possibile di beneficiari coinvolti nelle misure in questione quanto prima, e comunque entro il periodo di sei mesi previsto per la trasmissione della relazione finale sull’attuazione del contributo finanziario.

Motivazione

La priorità deve essere la creazione di posti di lavoro nelle stesse zone in cui ha avuto luogo il collocamento in esubero o il mancato rinnovo del contratto di lavoro.

Emendamento 9

Considerando 23

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

Nell’interesse dei beneficiari e degli organismi responsabili dell’attuazione delle misure, lo Stato membro richiedente dovrebbe tenere informati tutti gli attori interessati dalla procedura di domanda in merito ai relativi sviluppi.

Nell’interesse dei beneficiari e degli organismi responsabili dell’attuazione delle misure, lo Stato membro richiedente dovrebbe tenere informati tutti gli attori - e in particolare gli enti locali e regionali - interessati dalla procedura di domanda in merito ai relativi sviluppi.

Motivazione

Occorre sottolineare che gli enti locali e regionali devono essere resi partecipi degli sviluppi dell’attuazione.

Emendamento 10

Considerando 39

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

Poiché la trasformazione digitale dell’economia richiede un certo livello di competenze digitali della forza lavoro , la diffusione delle competenze richieste nell’era digitale dovrebbe essere un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto coordinato di servizi personalizzati offerto,

Poiché la trasformazione digitale dell’economia richiede un certo livello di competenze digitali nei cittadini europei, e specialmente nella popolazione attiva , la diffusione delle competenze richieste nell’era digitale dovrebbe essere un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto coordinato di servizi personalizzati offerto,

Motivazione

L’uso del termine «forza lavoro» non sembra appropriato per riferirsi, in una disposizione normativa, ai cittadini o alle persone che lavorano. Esiste una vasta letteratura che riconosce e ravvisa nei lavoratori una dimensione socioprofessionale che va al di là della loro concezione come fattore materiale di produzione.

Emendamento 11

Nuovo punto il considerando 39

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Gli investimenti pubblici nelle abilità e nel capitale umano devono essere allineati meglio alle strategie di specializzazione intelligente ed essere affrontati con un approccio incentrato sul territorio che analizzi i problemi e le sfide particolari che i mutamenti strutturali possono comportare per l’economia regionale e/o locale. Inoltre, vista la necessità di adeguare tali abilità alle esigenze dell’industria regionale, le strategie di sviluppo economico dovranno essere coordinate con le politiche in materia di istruzione e occupazione per garantire lo sviluppo delle capacità locali.

Motivazione

Si intende sottolineare la necessità di adeguare gli investimenti pubblici nelle abilità alle caratteristiche specifiche di una determinata regione e di collegare lo sviluppo regionale alle politiche in materia di istruzione e occupazione al fine di massimizzarne l’impatto.

Emendamento 12

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

Il FEG contribuisce a una migliore distribuzione dei vantaggi della globalizzazione e del progresso tecnologico aiutando i lavoratori espulsi dal lavoro ad adattarsi ai mutamenti strutturali. Esso contribuisce pertanto ad attuare i principi definiti nell’ambito del pilastro europeo dei diritti sociali e ad accrescere la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri.

Il FET accompagna le trasformazioni socioeconomiche derivanti dalla globalizzazione nonché dalla transizione tecnologica e ambientale aiutando i lavoratori beneficiari del suo sostegno ad adattarsi ai cambiamenti strutturali. Esso contribuisce pertanto ad attuare i principi definiti nell’ambito del pilastro europeo dei diritti sociali e ad accrescere la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri.

Motivazione

La formulazione proposta è più inclusiva, in quanto tiene conto non solo dei lavoratori espulsi dal lavoro, ma anche dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell’ambito di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione, nonché dei «lavoratori di imprese in difficoltà minacciati di espulsione dal lavoro» che il presente parere propone di includere tra i beneficiari del Fondo.

Emendamento 13

Articolo 3, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   L’obiettivo generale del programma è dimostrare solidarietà e offrire sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell’ambito di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione di cui all’articolo 5.

1.   L’obiettivo generale del programma è dimostrare solidarietà e responsabilità offrendo sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell’ambito di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione , nonché ai lavoratori di imprese in difficoltà minacciati di espulsione dal lavoro, di cui all’articolo 5.

Motivazione

Le ripercussioni della globalizzazione dei mercati o della crisi possono essere effetti collaterali delle politiche della Commissione europea. Oltre che un atto di solidarietà, il Fondo rappresenta quindi anche un atto di responsabilità da parte dell’UE, considerate le possibili conseguenze delle sue decisioni.

L’espressione «lavoratori di imprese in difficoltà minacciati di espulsione dal lavoro» è coerente con la proposta formulata nel presente parere.

Proposta di emendamento 14

Articolo 3, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

2.   L’obiettivo specifico del FEG è offrire assistenza in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all’automazione. Viene dato particolare rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati.

2.   L’obiettivo specifico del FET è offrire assistenza in caso di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, decisioni adottate nel quadro degli strumenti di difesa commerciale dell’UE, crisi economiche o finanziarie, il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all’automazione. Viene dato particolare rilievo alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati di cui all’articolo 4 .

Motivazione

I lavoratori che subiscono le conseguenze della mancata imposizione di misure antidumping dovrebbero fruire automaticamente dei diritti previsti dalle norme del FEG e beneficiare delle misure di sostegno del Fondo.

Il rinvio — alla fine di questo articolo — all’articolo 4 è collegato all’inserimento in quest’ultimo di un elenco dei gruppi considerati più svantaggiati.

Emendamento 15

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

Definizioni

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«lavoratore espulso dal lavoro»: un lavoratore il cui impiego si conclude prematuramente per collocamento in esubero o il cui contratto di lavoro non è rinnovato per motivi economici;

a)

«lavoratore espulso dal lavoro»: un lavoratore il cui impiego si conclude prematuramente per collocamento in esubero o il cui contratto di lavoro non è rinnovato per motivi economici;

b)

«lavoratore autonomo»: una persona che ha impiegato meno di 10 lavoratori;

b)

«lavoratore autonomo»: una persona che ha impiegato meno di 10 lavoratori;

c)

«beneficiario»: una persona che partecipa a misure cofinanziate dal FEG ;

c)

«lavoratore vulnerabile»: ogni persona considerata beneficiaria in virtù del fatto di presentare almeno una delle seguenti caratteristiche o di trovarsi in almeno una delle seguenti circostanze:

età superiore a 54 anni;

età inferiore a 30 anni;

sesso femminile;

presenza di una disabilità di qualsiasi tipo (motoria, cognitiva o sensoriale);

presenza di una o più persone a carico;

non possesso di un titolo di studio di scuola media superiore o professionale (ISCED 3), o

appartenenza a una minoranza etnica di uno Stato membro;

d )

«irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico coinvolto nell’attuazione del FEG, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione imputando a quest’ultimo una spesa indebita.

d )

«beneficiario»: una persona che partecipa a misure cofinanziate dal FET ;

 

e )

«irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico coinvolto nell’attuazione del FET , che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione imputando a quest’ultimo una spesa indebita.

Motivazione

È opportuno rendere espliciti sul piano normativo i riferimenti generici e indefiniti ai «beneficiari svantaggiati» o ai «gruppi più svantaggiati» contenuti nel progetto di regolamento. Si propone inoltre di riprendere in considerazione l’inclusione dei giovani e l’introduzione di una prospettiva di genere ed egualitaria.

Emendamento 16

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

Criteri di intervento

Criteri di intervento

1.   Gli Stati membri possono presentare domanda di contributi finanziari del FEG per misure a favore dei lavoratori espulsi dal lavoro e dei lavoratori autonomi in conformità alle disposizioni del presente articolo. È fornito un contributo finanziario del FEG nell’ambito di importanti eventi di ristrutturazione che determinino:

1.   Gli Stati membri possono presentare domanda di contributi finanziari del FET per misure a favore dei lavoratori, dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata e dei lavoratori di imprese in difficoltà minacciati di espulsione dal lavoro in conformità alle disposizioni del presente articolo.

 

2.   È fornito un contributo finanziario del FET nell’ambito di importanti eventi di ristrutturazione che determinino:

a)

la cessazione dell’attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un’impresa di uno Stato membro, compresi i casi in cui la cessazione riguardi imprese di fornitori o di produttori a valle dell’impresa in questione;

a)

la cessazione dell’attività di oltre 150 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di nove mesi, in un’impresa di uno Stato membro, compresi i casi in cui la cessazione riguardi imprese di fornitori o di produttori a valle dell’impresa in questione;

b)

la cessazione dell’attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di sei mesi, in particolare in PMI tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia superiore a 250 in due delle regioni combinate;

b)

la cessazione dell’attività di oltre 150 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di nove mesi, in particolare in PMI tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS 2 oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo dei lavoratori interessati, ivi compresi i lavoratori autonomi, sia superiore a 150 in due delle regioni combinate;

c)

la cessazione dell’attività di oltre 250 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in particolare in PMI operanti nello stesso settore economico o in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate nella stessa regione di livello NUTS 2.

c)

la cessazione dell’attività di oltre 150 lavoratori espulsi dal lavoro o lavoratori autonomi, nell’arco di un periodo di riferimento di nove mesi, in particolare in PMI operanti nello stesso settore economico o in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2 e situate nella stessa regione di livello NUTS 2.

3.   Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro richiedente, in particolare per quanto concerne le domande che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti, laddove i licenziamenti abbiano un grave impatto sull’occupazione e sull’economia locale o regionale. Lo Stato membro richiedente precisa quali dei criteri di intervento stabiliti al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti. L’importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può superare il 15 % del massimale annuo del FEG .

3.   Nei mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro richiedente, in particolare per quanto concerne le domande che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti, laddove i licenziamenti abbiano un grave impatto sull’occupazione e sull’economia locale o regionale. Lo Stato membro richiedente precisa quali dei criteri di intervento stabiliti al paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono interamente soddisfatti. L’importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può superare il 15 % del massimale annuo del FET .

Motivazione

Si tratta di introdurre uniformità e coerenza con il testo dell’articolo 3.

Si rende possibile l’accesso al sostegno anche per un gruppo più esiguo di lavoratori in esubero, tenendo conto delle minori dimensioni di molte imprese: i licenziamenti collettivi su vasta scala sono meno frequenti.

Non è chiaro il motivo per il quale sono stati previsti periodi di riferimento diversi, ragion per cui si propone di allinearli e prolungarli, portandoli tutti a 9 mesi.

Emendamento 17

Articolo 5, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

4.     Il FEG non può essere mobilitato se i lavoratori sono licenziati in seguito a tagli di bilancio operati da uno Stato membro che colpiscono settori dipendenti da finanziamenti pubblici.

 

Motivazione

Gli aiuti dovrebbero essere a disposizione di tutti i lavoratori in esubero indipendentemente dalla loro appartenenza o meno a settori che dipendono da finanziamenti pubblici. Inoltre, potrebbe essere particolarmente arduo per le autorità competenti distinguere i settori che dipendono da finanziamenti pubblici da quelli che non ne dipendono.

Emendamento 18

Nuovo paragrafo nell’articolo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

 

4 (o 5).     Nelle domande di contributi finanziari a titolo del FET, gli Stati membri possono includere tra i beneficiari, insieme con quelli di cui ai paragrafi precedenti, anche i lavoratori minacciati di espulsione dal lavoro delle imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), affinché partecipino esclusivamente ad azioni di formazione e riqualificazione personalizzate, compresa l’acquisizione di competenze nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di altre competenze necessarie nell’era digitale, a condizione che tali azioni non siano incluse tra le misure rientranti nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o dei contratti collettivi in vigore.

Motivazione

La trasformazione digitale dell’economia esige che tutti i cittadini europei possiedano almeno un certo livello di competenze digitali, e i lavoratori a rischio di licenziamento devono essere i destinatari principali di queste azioni di formazione (servizi personalizzati) per l’acquisizione di abilità digitali.

Emendamento 19

Nuovo paragrafo alla fine dell’articolo 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Sono beneficiari ammissibili, nei limiti di cui all’articolo 5, paragrafo 4 (o 5), anche i lavoratori di imprese in difficoltà minacciati di espulsione dal lavoro.

Motivazione

Si tratta di una formulazione coerente e complementare rispetto alle disposizioni precedenti.

Emendamento 20

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

Misure ammissibili

Misure ammissibili

1.   Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure attive per il mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra i lavoratori espulsi dal lavoro.

1.   Può essere concesso un contributo finanziario del FET per misure attive per il mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra i lavoratori espulsi dal lavoro.

La diffusione delle competenze richieste nell’era industriale digitale è un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto di servizi personalizzati offerto. Il livello di formazione è adattato alle qualifiche e alle esigenze del beneficiario.

La diffusione delle competenze richieste nell’era industriale digitale è un elemento orizzontale obbligatorio di ogni pacchetto di servizi personalizzati offerto. Il livello di formazione è adattato alle qualifiche e alle esigenze del beneficiario , alle sfide specifiche che si presentano all’interno dell’economia regionale e/o locale e, in particolare, alle abilità dei lavoratori minacciati di espulsione dal lavoro .

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

a)

la formazione e la riqualificazione su misura, anche per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell’era digitale, la certificazione dell’esperienza acquisita, l’assistenza nella ricerca di un lavoro, l’orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l’assistenza al ricollocamento, la promozione dell’imprenditorialità, l’aiuto al lavoro autonomo, alla creazione di imprese e al loro rilevamento da parte dei dipendenti nonché le attività di cooperazione;

b)

misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all’assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di formazione o di soggiorno, comprese le indennità di assistenza.

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

a)

la formazione e la riqualificazione su misura, anche per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell’era digitale, la certificazione dell’esperienza acquisita, l’assistenza nella ricerca di un lavoro, l’orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l’assistenza al ricollocamento, la promozione dell’imprenditorialità, l’aiuto al lavoro autonomo, alla creazione di imprese e al loro rilevamento da parte dei dipendenti nonché le attività di cooperazione;

b)

misure speciali di durata limitata quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all’assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di formazione o di soggiorno, comprese le indennità di assistenza.

I costi delle misure di cui alla lettera b) non possono superare il 35 % dei costi totali per il pacchetto coordinato di servizi personalizzati elencati nel presente paragrafo.

I costi delle misure di cui alla lettera b) non possono superare il 35 % dei costi totali per il pacchetto coordinato di servizi personalizzati elencati nel presente paragrafo , salvo nel caso in cui le persone beneficiarie siano considerate vulnerabili, nel qual caso tale percentuale può raggiungere anche il 50 % .

Gli investimenti per il lavoro autonomo, per la creazione di imprese o per il loro rilevamento da parte dei dipendenti non possono superare i 20 000 EUR per lavoratore espulso dal lavoro.

Gli investimenti per il lavoro autonomo, per la creazione di imprese o per il loro rilevamento da parte dei dipendenti non possono superare i 20 000 EUR per lavoratore espulso dal lavoro.

 

Tali investimenti sono destinati a progetti che soddisfino le condizioni di fattibilità tecnica e di sostenibilità economica e finanziaria, e a tal fine le autorità competenti adottano le misure di accompagnamento e orientamento necessarie per garantire tale fattibilità e sostenibilità.

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati tiene conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste. Il pacchetto coordinato è compatibile con il passaggio a un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, si concentra sulla diffusione delle competenze richieste nell’era industriale digitale e tiene conto della domanda sul mercato del lavoro locale.

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati tiene conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste. Il pacchetto coordinato è compatibile con il passaggio a un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, si concentra sulla diffusione delle competenze richieste nell’era industriale digitale e tiene conto della domanda sul mercato del lavoro regionale e/o locale. È garantita la partecipazione attiva degli enti regionali e/o locali alla definizione di tale pacchetto di servizi.

2.   Le seguenti misure non sono ammissibili a un contributo finanziario del FEG :

2.   Le seguenti misure non sono ammissibili a un contributo finanziario del FET :

a)

le misure speciali di durata limitata di cui al paragrafo 1, lettera b), che non sono condizionali alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di ricerca di lavoro o di formazione;

a)

le misure speciali di durata limitata di cui al paragrafo 1, lettera b), che non sono condizionali alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di ricerca di lavoro o di formazione;

b)

le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.

b)

le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.

Le misure sostenute dal FEG non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.

Le misure sostenute dal FET non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.

3.   Il pacchetto coordinato di servizi è elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti o le parti sociali.

3.   Il pacchetto coordinato di servizi è elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti o le parti sociali e con la partecipazione attiva degli enti regionali e locali .

4.   Su iniziativa dello Stato membro richiedente può essere concesso un contributo finanziario del FEG per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione.

4.   Su iniziativa dello Stato membro richiedente può essere concesso un contributo finanziario del FET per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione , nonché per le misure di sviluppo della capacità degli enti regionali e/o locali interessati dagli importanti e inattesi eventi di ristrutturazione .

Motivazione

I mutamenti strutturali stanno causando problemi specifici nei territori, che impongono il coinvolgimento degli enti subnazionali.

In linea con la proposta relativa all’articolo 4, si propone qui un trattamento più favorevole per i lavoratori vulnerabili.

Occorre inoltre fornire consulenza riguardo alla fattibilità dei progetti di auto-occupazione, in modo da evitare futuri fallimenti.

Emendamento 21

Articolo 9, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

5.

La domanda contiene le seguenti informazioni:

5.

La domanda contiene le seguenti informazioni:

a)

una valutazione del numero di lavoratori collocati in esubero ai sensi dell’articolo 6, compreso il metodo di calcolo;

a)

una valutazione del numero di lavoratori collocati in esubero ai sensi dell’articolo 6, compreso il metodo di calcolo;

b)

qualora l’impresa che ha proceduto al licenziamento abbia proseguito le attività anche successivamente a tale provvedimento, la conferma che detta impresa ha adempiuto agli obblighi di legge in materia di esuberi;

b)

qualora l’impresa che ha proceduto al licenziamento abbia proseguito le attività anche successivamente a tale provvedimento, la conferma che detta impresa ha adempiuto agli obblighi di legge in materia di esuberi;

c)

una breve descrizione delle circostanze che hanno portato ai casi di espulsione dal lavoro;

c)

una breve descrizione delle circostanze che hanno portato ai casi di espulsione dal lavoro;

d)

l’identificazione, se del caso, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori in cui si sono verificati i licenziamenti, nonché delle categorie di beneficiari interessati, disaggregati per genere, fascia di età e livello di istruzione;

d)

l’identificazione, se del caso, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori in cui si sono verificati i licenziamenti, nonché delle categorie di beneficiari interessati, disaggregati per genere, fascia di età e livello di istruzione;

e)

gli effetti previsti degli esuberi sull’economia e sull’occupazione a livello locale, regionale o nazionale;

e)

gli effetti previsti degli esuberi sull’economia e sull’occupazione a livello locale, regionale o nazionale;

f)

una descrizione dettagliata del pacchetto coordinato di servizi personalizzati e delle relative spese, comprese in particolare le eventuali misure a sostegno di iniziative per l’occupazione dei beneficiari svantaggiati, giovani e meno giovani ;

f)

una descrizione dettagliata del pacchetto coordinato di servizi personalizzati e delle relative spese, comprese in particolare le eventuali misure a sostegno di iniziative per l’occupazione dei beneficiari vulnerabili di cui all’articolo 4, lettera c), e, se del caso, dei lavoratori di imprese in difficoltà minacciati di espulsione dal lavoro che siano inclusi nelle azioni di formazione per l’acquisizione di abilità digitali, nei limiti di cui all’articolo 5, paragrafo 4 (o 5); e la spiegazione della complementarità del suddetto pacchetto rispetto alle azioni finanziate da altri fondi nazionali o dell’Unione, comprese informazioni sulle misure che, per le imprese interessate che hanno proceduto ai licenziamenti, rivestono un carattere obbligatorio in virtù del diritto nazionale o dei contratti collettivi;

g)

una spiegazione della considerazione data alle raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni e in merito alla complementarità del pacchetto coordinato di servizi personalizzati rispetto alle azioni finanziate da altri fondi nazionali o dell’Unione, comprese informazioni sulle misure che, per le imprese interessate che hanno proceduto ai licenziamenti, rivestono un carattere obbligatorio in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi ;

g)

una spiegazione della considerazione data alle raccomandazioni formulate nel quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni , comprese quelle relative alla promozione e al rilancio delle regioni interessate da ristrutturazioni e alla facilitazione della cooperazione tra gli attori pertinenti, specificando se sono stati predisposti misure e strumenti obiettivi e operativi di anticipazione e ristrutturazione ai fini di cui all’articolo 14, paragrafo 2 ;

h)

una stima dei costi per ciascuna delle componenti del pacchetto coordinato di servizi personalizzati a sostegno dei beneficiari interessati e per qualunque attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione;

h)

una stima dei costi per ciascuna delle componenti del pacchetto coordinato di servizi personalizzati a sostegno dei beneficiari interessati e per qualunque attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione;

i)

ai fini della valutazione, gli obiettivi indicativi definiti dallo Stato membro per il caso specifico in merito al tasso di ricollocamento dei beneficiari a 6 mesi dal termine del periodo di attuazione;

i)

ai fini della valutazione, gli obiettivi indicativi definiti dallo Stato membro , previa consultazione degli enti regionali e locali della zona interessata, per il caso specifico in merito al tasso di ricollocamento dei beneficiari a 6 mesi dal termine del periodo di attuazione;

j)

le date di avvio, effettive o previste, dei servizi personalizzati rivolti ai beneficiari interessati e delle attività per l’attuazione del FEG di cui all’articolo 8;

j)

le date di avvio, effettive o previste, dei servizi personalizzati rivolti ai beneficiari interessati e delle attività per l’attuazione del FET di cui all’articolo 8;

k)

le procedure seguite per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali o eventualmente di altri portatori di interessi;

k)

le procedure seguite per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali o eventualmente di altri portatori di interessi;

l)

una dichiarazione che attesti la conformità del sostegno del FEG richiesto alle norme procedurali e sostanziali dell’Unione in materia di aiuti di Stato, nonché una dichiarazione che spieghi i motivi per cui il pacchetto coordinato di servizi personalizzati non si sostituisce alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;

l)

una dichiarazione che attesti la conformità del sostegno del FET richiesto alle norme procedurali e sostanziali dell’Unione in materia di aiuti di Stato, nonché una dichiarazione che spieghi i motivi per cui il pacchetto coordinato di servizi personalizzati non si sostituisce alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;

m)

le fonti nazionali di prefinanziamento o cofinanziamento e, se del caso, altri tipi di cofinanziamento.

m)

le fonti nazionali di prefinanziamento o cofinanziamento e, se del caso, altri tipi di cofinanziamento.

 

n)

se del caso, una relazione che giustifichi la mancanza di una capacità amministrativa sufficiente a gestire gli aiuti e la necessità di ulteriori finanziamenti per l’assistenza tecnica e amministrativa di cui all’articolo 12, paragrafo 5.

Motivazione

Gli enti regionali dovrebbero essere coinvolti nella definizione degli obiettivi in quanto dispongono delle conoscenze sulle possibilità occupazionali dell’economia interessata.

Le altre questioni riguardano una formulazione coerente con le previsioni che precedono o che seguono (quadro di qualità, assistenza tecnica complementare).

Emendamento 22

Articolo 12, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

4.   L’assistenza tecnica della Commissione comprende la trasmissione di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l’utilizzo, la sorveglianza e la valutazione del FEG . La Commissione fornisce inoltre alle parti sociali europee e nazionali informazioni e orientamenti chiari sul ricorso al FEG . Può rientrare tra le misure di orientamento anche la creazione di task force in caso di forte deterioramento della situazione economica in uno Stato membro.

4.   L’assistenza tecnica della Commissione comprende la trasmissione di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l’utilizzo, la sorveglianza e la valutazione del FET . La Commissione fornisce inoltre alle parti sociali europee e nazionali informazioni e orientamenti chiari sul ricorso al FET . Può rientrare tra le misure di orientamento anche la creazione di task force in caso di forte deterioramento della situazione economica in uno Stato membro , a livello nazionale o regionale .

Motivazione

Occorre assicurarsi che gli enti locali e regionali siano tenuti informati.

Emendamento 23

Nuovo paragrafo nell’articolo 12

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

 

5.     La Commissione può, insieme con l’approvazione del contributo finanziario, autorizzare la mobilitazione di fondi per l’assistenza tecnica e amministrativa a favore degli Stati membri che ne facciano richiesta, motivandola con le carenze di capacità amministrativa, per garantire una conduzione rapida ed efficace delle rispettive attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit o valutazione.

Motivazione

Al fine di agevolare la rapidità della risposta e ovviare alle carenze nella capacità gestionale delle regioni, la Commissione potrebbe — su richiesta motivata degli Stati membri — autorizzare la mobilitazione di fondi destinati all’assistenza tecnica per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione la cui responsabilità spetti alle regioni.

Emendamento 24

Articolo 14, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

2.   Il tasso di cofinanziamento del FEG per le misure proposte è allineato al tasso di cofinanziamento più elevato previsto dal FSE+ nello Stato membro in questione.

2.   Il tasso di cofinanziamento del FET per le misure proposte è allineato al tasso di cofinanziamento più elevato previsto dal FSE+ nello Stato membro in questione , che in nessun caso può essere inferiore al 60 %. Tale percentuale minima può essere aumentata di un ulteriore 5 % se sono stati predisposti, come condizione preliminare e indipendentemente dalla forma assunta sul piano strategico e attuativo, misure e strumenti obiettivi e operativi di anticipazione e ristrutturazione, preferibilmente in linea con l’approccio basato sulle caratteristiche locali.

Motivazione

Trattandosi di misure di solidarietà con i lavoratori colpiti, si propone, onde evitare che le risorse regionali possano non essere sufficienti, di applicare in tutti i casi un tasso di cofinanziamento minimo del 60 %.

Inoltre, aumentando tale tasso in misura pari al 5 % si incentiverebbero le richieste di cofinanziamento da parte degli Stati membri che hanno già predisposto misure di anticipazione, attuando così le buone pratiche previste dal quadro di qualità.

Emendamento 25

Articolo 17, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del Comitato delle regioni

5.

Lo Stato membro interessato ha la flessibilità di riassegnare importi tra le diverse voci di bilancio contenute nella decisione di concessione del contributo finanziario di cui all’articolo 16, paragrafo 3. Se una riassegnazione comporta un aumento di oltre il 20 % dell’importo relativo a una o più delle voci in questione, lo Stato membro ne dà comunicazione anticipata alla Commissione.

5.

Lo Stato membro interessato ha , previa consultazione della regione in questione, la flessibilità di riassegnare importi tra le diverse voci di bilancio contenute nella decisione di concessione del contributo finanziario di cui all’articolo 16, paragrafo 3. Se una riassegnazione comporta un aumento di oltre il 20 % dell’importo relativo a una o più delle voci in questione, lo Stato membro ne dà comunicazione anticipata alla Commissione.

Motivazione

Occorre assicurarsi che gli enti regionali siano tenuti informati.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Considerazioni e riflessioni preliminari

1.

sottolinea che l’Europa deve essere consapevole che uno degli ambiti principali in cui si avvertiranno gli effetti delle grandi sfide strutturali del nostro tempo — essenzialmente riconducibili all’apertura delle economie, ai cambiamenti climatici, ai processi di adattamento tecnologico, all’intensificarsi dei flussi migratori e all’invecchiamento della popolazione — sarà quello del lavoro: l’occupazione, le condizioni in cui verrà prestata l’attività lavorativa e le relative conseguenze sulle persone, sulle famiglie e sui territori;

2.

esprime la sua preoccupazione per gli effetti deleteri prodotti sul modello sociale europeo dalla comparsa e dalla diffusione di nuove forme occupazionali che precarizzano i rapporti di lavoro, e mette in guardia contro tali effetti. Queste nuove forme di occupazione sono alimentate dalle ristrettezze e dai bisogni di persone che, versando in situazioni di estrema difficoltà, sono prive della libertà di accettare o meno il corrispettivo offerto da grandi società internazionali, le quali, per di più, si sottraggono alla potestà impositiva degli Stati membri e soppiantano le piccole imprese locali grazie alla propria posizione di forza sui mercati;

3.

osserva che il territorio — in quanto spazio di rapporti e costruzione sociale in cui confluiscono aspetti ambientali, socioculturali, economici, organizzativi e umani — riveste una particolare importanza per lo sviluppo e il progresso delle comunità locali, ma può risentire pesantemente degli effetti reali e materiali della globalizzazione e di altri processi di trasformazione e deterioramento, giacché le sue risorse endogene e il suo capitale umano locale ne risultano alterati;

4.

ritiene che la nostra illuminata Europa abbia, come già dimostrato in numerose occasioni, capacità e sensibilità sufficienti per affrontare le tensioni esistenti tra, da un lato, la necessità di mantenere la sua competitività economica a livello mondiale e le garanzie a presidio e sostegno dei nostri sistemi di protezione sociale e, dall’altro, quella di salvaguardare l’occupazione, il diritto alla formazione e i diritti dei lavoratori, in particolare al fine di rispondere alle attese dei cittadini dell’Unione e soddisfare le esigenze delle sue regioni.

Rilevanza del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

5.

rileva che la Commissione ha pubblicato, il 30 maggio 2018, una proposta legislativa tesa a introdurre un nuovo regolamento per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG); e accoglie con favore tale proposta, considerata la funzione svolta dal Fondo sin dalla sua istituzione nel 2007: infatti, con il FEG — che, con una dotazione di 611 milioni di EUR, ha realizzato 160 interventi di sostegno a beneficio di 147 000 lavoratori di diverse regioni e diversi Stati membri — l’UE ha dato prova di solidarietà e responsabilità in relazione alle decisioni da essa stessa adottate nel quadro del mercato unico;

6.

ribadisce i pregi di questo utile strumento (1), evidenziandone in particolare la notevole efficacia, considerati il tasso di successo del reinserimento nel mercato del lavoro (pari a circa il 50 %), la sostenibilità dei posti di lavoro nel tempo e il miglioramento delle competenze dei beneficiari del sostegno, oltre alla notevole visibilità politica (2);

7.

mette in guardia contro la crescente insoddisfazione e preoccupazione dei cittadini europei di fronte alle tendenze globali, un fenomeno che va sotto il nome di «geografia del malcontento» ed alimenta movimenti isolazionisti; e plaude alla funzione che può svolgere una corretta esecuzione delle misure del FEG, compresa l’attenuazione delle conseguenze derivanti dalle ristrutturazioni di grandi dimensioni e inattese a cui sono esposte molte regioni europee a causa della loro specializzazione economica, dei costi della manodopera locale o del livello d’istruzione della loro popolazione attiva (3).

Una complementarità e un coordinamento efficace tra le politiche e i fondi

8.

accoglie con favore il fatto che si sottolinei l’importanza di diffondere le competenze richieste dalla digitalizzazione dell’industria, in quanto tale diffusione rappresenta un elemento trasversale obbligatorio di qualsiasi pacchetto di servizi personalizzati che venga offerto; ma esorta, con riferimento ai problemi specifici dell’economia regionale, a un migliore allineamento con le strategie di specializzazione intelligente e con gli approcci incentrati sul territorio;

9.

invita gli enti regionali a partecipare attivamente alle strategie di sviluppo economico regionale, vista la necessità di adeguare le competenze e le capacità ai bisogni dell’industria regionale mediante una stretta cooperazione tra, da un lato, il settore dell’istruzione e della formazione e, dall’altro, gli attori sociali, sindacali e imprenditoriali a livello regionale;

10.

sottolinea la necessità di una maggiore flessibilità e adattabilità tra le misure relative ai fondi, così da rendere possibile sostenere un ventaglio più ampio di interventi per lo sviluppo economico che aiutino a colmare il divario tra le misure a breve termine e le strategie di riqualificazione a più lungo termine finanziate dalla politica di coesione (4);

11.

sostiene la reciproca complementarità e un approccio più coordinato tra il FEG, quale ammortizzatore di shock che fornisce sostegno unicamente per circostanze sopravvenute e impreviste, e il FSE+, che aiuta a rispondere alle sfide in un’ottica di più lungo periodo e deve operare attraverso misure strutturali ed evolutive, oltre che di trasformazione e preparazione ai cambiamenti, che sostengano le politiche attive di lungo termine in materia di mercato del lavoro, apprendimento e qualificazione, anche allo scopo di contribuire a prevenire la disoccupazione (5);

12.

sottolinea che la politica di investimento dell’UE, attuata tramite il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione, costituisce ormai uno strumento cruciale, necessario e solidale, che apporta un valore aggiunto alle azioni intraprese a livello nazionale e regionale per affrontare molte delle sfide più importanti (la globalizzazione, la riconversione economica, il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio, le sfide relative all’ambiente e all’evoluzione demografica, le migrazioni e le sacche di povertà nelle città) che colpiscono con sempre maggiore frequenza numerose regioni di ogni parte dell’UE, comprese quelle più sviluppate (6).

Campo di applicazione e missione del FEG

13.

accoglie con favore la proposta della Commissione di includere nella missione del Fondo un’accezione più ampia di adattamento ai mutamenti strutturali, tale da consentire di tener conto del fatto che a rendere necessario un adattamento sono anche gli effetti delle politiche e decisioni dell’UE che incidono sui mercati: tale proposta rende infatti la missione del FEG più realizzabile sul piano tecnico e più equa;

14.

segnala che, benché tale missione includa sia il contributo all’attuazione dei principi definiti nell’ambito del pilastro europeo dei diritti sociali che l’aumento della coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri, tali principi devono essere resi operativi e orientati al conseguimento dei risultati attesi in relazione al quadro di valutazione della situazione sociale.

Dotazione finanziaria

15.

ribadisce le sue perplessità per il fatto che la Commissione consideri il FEG uno «strumento speciale» al di fuori dei massimali di bilancio del prossimo quadro finanziario pluriennale (2021-2027). Anche se il Fondo interviene per situazioni specifiche impreviste, nondimeno l’incertezza che grava sull’approvazione delle singole domande di sostegno è molto preoccupante, considerato il contesto generale, contraddistinto dal taglio delle risorse finanziarie previste dal suddetto QFP per le stesse politiche di coesione;

16.

sottolinea, in relazione all’ampliamento del campo di applicazione del FEG, che le future crisi delle economie europee richiederanno maggiori finanziamenti da destinare agli adeguamenti strutturali, e chiede pertanto che l’importo annuo massimo a disposizione del FEG per rispondere alle domande di sostegno passi da 200 a 500 milioni di EUR. È necessario aumentare sia il numero degli interventi, estendendoli senza esitazioni anche alle PMI, sia l’importo dell’aiuto finanziario previsto per lavoratore.

Criteri e misure più favorevoli, e un riferimento specifico ai lavoratori vulnerabili

17.

accoglie con favore la riduzione della soglia di esuberi, indipendentemente dal fatto che esse riguardino la stessa impresa o determinati settori, perché una soglia inferiore è già più consona alla realtà, ed è fiducioso che tale riduzione possa contribuire a un maggiore utilizzo e a una maggiore mobilitazione delle risorse disponibili; propone pertanto che la soglia sia ulteriormente abbassata, portandola a 150 posti di lavoro persi;

18.

esprime dubbi circa l’opportunità di fissare periodi di riferimento diversi (quattro e sei mesi) per le diverse situazioni previste; e, se tale differenza non è motivata da considerazioni di ordine statistico, propone che venga fissato un periodo di riferimento unico e più lungo per tutte queste situazioni;

19.

propone di aggiungere una nuova categoria di beneficiari, che possa ricevere sostegno soltanto sotto forma di azioni per la riqualificazione professionale e l’acquisizione di nuove competenze trasformatrici richieste dall’era digitale: la categoria dei «lavoratori di imprese in difficoltà minacciati di espulsione dal lavoro» (7);

20.

osserva che, benché i tassi di cofinanziamento del FEG per l’offerta di sostegno possano essere superiori, dato che sono allineati al tasso di cofinanziamento più elevato previsto per il FSE+ nello Stato membro considerato, di fatto sono tuttavia possibili tassi inferiori al 60 %, percentuale che andrebbe considerata in ogni caso la soglia minima per le situazioni considerate, tenuto conto della prevedibile carenza di risorse a livello regionale e del carattere eccezionale e solidale delle risorse mobilitate dal FEG;

21.

accoglie con soddisfazione l’aumento (fino a 20 000 EUR per lavoratore espulso dal lavoro) dell’importo che può essere destinato agli investimenti per il lavoro autonomo, ma ritiene che questa misura debba essere corredata di servizi di consulenza e orientamento, oltre che delle azioni di accompagnamento necessarie per rendere i progetti sostenibili ed evitare che, a medio termine, insorga frustrazione e aumenti lo scoraggiamento;

22.

mette in guardia contro l’idea di sostenere la mobilità dei lavoratori espulsi dal lavoro allo scopo di aiutarli a trovare una nuova occupazione altrove, perché si tratta di una misura non pertinente: l’emigrazione della manodopera più mobile — ossia dei lavoratori più qualificati — abbassa la qualità del mercato del lavoro regionale e, di conseguenza, riduce la competitività della regione (8);

23.

rileva che, pur facendo riferimento alla condizione di «beneficiari svantaggiati», il regolamento proposto non precisa in alcun modo le caratteristiche specifiche di tali beneficiari; e propone pertanto che, ai fini del sostegno a titolo del FEG, il regolamento in esame utilizzi e definisca la nozione di «lavoratore vulnerabile». Questa aggiunta introdurrà un elemento di solidarietà interpersonale, che dovrebbe inoltre essere percepito come una chiara dimostrazione del concetto di cittadinanza europea;

24.

auspica che la Commissione, le altre istituzioni europee e gli Stati membri non adoperino più, in linea generale, il termine NEET per riferirsi ai giovani che «non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo», dato che questo termine ha una connotazione più dispregiativa che descrittiva, oltre a stigmatizzare i giovani e a impedire che siano apprezzati per quello che sono e fanno, visto che viene posto l’accento su quello che non fanno a causa della mancanza di opportunità di lavoro o di formazione.

Semplificazione e miglioramento della procedura

25.

appoggia gli sforzi tesi a migliorare e semplificare il funzionamento del FEG, e valuta positivamente la riduzione dell’onere amministrativo che grava sugli Stati membri, al momento di presentare la domanda di sostegno, e sulla Commissione, al momento di verificarne l’ammissibilità, dato che non sarà più necessaria un’analisi approfondita delle circostanze e cause delle espulsioni dal lavoro, nonché il fatto che l’erogazione dei contributi finanziari ne risulterà accelerata, dato che, per mobilitare le risorse del FEG, non vi sarà più bisogno di una proposta della Commissione (9).

Il ruolo degli enti territoriali e di chi opera sul territorio: decentramento e gestione concorrente

26.

ritiene assai utile l’introduzione della dimensione locale e regionale, ma pone l’accento sulla scarsa visibilità e sul mancato riconoscimento del potenziale degli enti regionali per quanto concerne la loro partecipazione e il loro coinvolgimento nel FEG, e chiede che, nella gestione del Fondo, sia dato maggiore rilievo agli enti locali e regionali degli Stati membri il cui assetto organizzativo consenta il decentramento;

27.

invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione con gli enti locali e regionali, nonché con gli altri soggetti interessati (in particolare le parti sociali), per predisporre le risorse giuridiche, finanziarie e organizzative che ne consentano la partecipazione e collaborazione a pieno titolo allo sviluppo dei settori pertinenti.

Considerazioni sulle misure preventive

28.

raccomanda l’adozione di meccanismi tesi a migliorare la capacità istituzionale degli Stati membri, non solo allo scopo di reagire immediatamente e di avviare senza indugi le procedure per la presentazione delle domande di sostegno, ma anche per garantire un’esecuzione efficace ed efficiente delle misure, e propone che in futuro il FEG abbia una funzione più preventiva e di anticipazione;

29.

propone di rafforzare il ruolo dell’Osservatorio europeo del cambiamento che fa capo a Eurofound nella valutazione delle tendenze in materia di globalizzazione e ristrutturazione, e di estenderne i compiti di assistenza alla Commissione e agli Stati membri per quanto attiene alla valutazione dell’impatto territoriale e delle implicazioni per le regioni europee preliminarmente a qualsiasi decisione o accordo commerciale in grado di produrre conseguenze rilevanti a livello regionale;

30.

sottolinea l’esigenza di garantire un maggiore coordinamento nel quadro del FEG e di far sì che le raccomandazioni contenute nel Quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni abbiano la portata, il pragmatismo e la forza necessari per perseguire e approfondire la concreta attuazione delle buone pratiche e delle proposte, a beneficio di lavoratori, imprese, parti sociali e organismi nazionali e regionali;

31.

ritiene che occorra incentivare gli Stati membri e le regioni che abbiano predisposto, come condizione preliminare e quale che sia la forma assunta sul piano strategico e attuativo, misure obiettive e operative di anticipazione e ristrutturazione, preferibilmente improntate ad un approccio basato sulle caratteristiche locali, la specializzazione intelligente o la promozione dell’innovazione sociale, in modo da accompagnare la transizione e il cambiamento strutturale (10).

Bruxelles, 5 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(20)   https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_it .

(1)  Relazione della Commissione sulla revisione intermedia del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), COM(2018) 297 final, 16 maggio 2018.

(2)  Come confermato dalle parti interessate coinvolte nella gestione del FEG durante il processo di consultazione.

(3)  Come ricordato nel Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’UE.

(4)  Cfr. la citata relazione sulla revisione intermedia del FEG.

(5)  Relazione della Commissione sulla valutazione dei risultati del FEG nel 2015 e 2016, pubblicata il 31 ottobre 2017.

(6)  Cfr. la valutazione d’impatto che accompagna la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

(7)  Cfr. la definizione di queste imprese fornita dalla Commissione nella comunicazione «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» (2014/C 249/01).

(8)  Come osservato da Eurofound (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro) con riferimento a un rapporto dell’OCSE.

(9)  Da un sondaggio tra le autorità nazionali incaricate dell’attuazione dei programmi sostenuti dal FEG è emerso che, tra i possibili fattori dissuasivi, spiccano la rigidità dei criteri per l’ammissibilità, la complessità delle norme e la lunghezza delle procedure.

(10)  Cfr. il parere del CdR Una strategia industriale europea: ruolo e punto di vista degli enti regionali e locali (CdR3214/2017), relatore: Heinz Lehmann (DE/PPE), adottato il 23 marzo 2018.


Top