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Document 52018AR3594

Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione

COR 2018/03594

GU C 86 del 7.3.2019, p. 115–136 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/115


Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione

(2019/C 86/08)

Relatore:

Michiel RIJSBERMAN (NL/ALDE), assessore della provincia di Flevoland

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

COM(2018) 372 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando (5)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È opportuno che i principi orizzontali di cui all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea («TUE») e all’articolo 10 del TFUE, compresi i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all’articolo 5 del TUE, siano rispettati nell’ambito dell’attuazione del FESR e del Fondo di coesione, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero anche rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e garantire l’accessibilità in conformità all’articolo 9 della Convenzione e alla normativa dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere le azioni che contribuiscono a qualunque forma di segregazione. Gli obiettivi del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell’Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, come stabilito agli articoli 11 e 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga». Al fine di proteggere l’integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio delle imprese devono essere conformi alle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

È opportuno che i principi orizzontali di cui all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea («TUE») e all’articolo 10 del TFUE, compresi i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all’articolo 5 del TUE, siano rispettati nell’ambito dell’attuazione del FESR e del Fondo di coesione, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del pilastro europeo dei diritti sociali . Gli Stati membri dovrebbero anche rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e garantire l’accessibilità in conformità all’articolo 9 della Convenzione e alla normativa dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere le azioni che contribuiscono a qualunque forma di segregazione. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero riconoscere l’importante funzione che la cultura ricopre ai fini della coesione sociale in Europa, in conformità con la Dichiarazione universale dell’Unesco sulla diversità culturale e con il ruolo che la cultura e il settore creativo possono svolgere nel placare le tensioni civili.

 

Gli obiettivi del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile — in particolare, in linea con gli impegni assunti dall’UE per attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite — e della promozione, da parte dell’Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, come stabilito agli articoli 11 e 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga». Al fine di proteggere l’integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio delle imprese devono essere conformi alle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE.

Motivazione

N/A.

Emendamento 2

Nuovo considerando dopo il considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Gli Stati membri dovrebbero evitare l’adozione di nuove norme che rendano più complesso per i beneficiari il ricorso al FESR e al Fondo di coesione.

Emendamento 3

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Tenendo conto dell’importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell’UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le operazioni nel quadro del FESR dovrebbero coprire il 30 % della dotazione finanziaria complessiva del FESR per gli obiettivi climatici. Le operazioni nel quadro del Fondo di coesione dovrebbero coprire il 37 % della dotazione finanziaria complessiva del Fondo di coesione per gli obiettivi climatici.

Tenendo conto dell’importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell’UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le operazioni nel quadro del FESR dovrebbero coprire il 30 % della dotazione finanziaria complessiva del FESR per gli obiettivi climatici. Le operazioni nel quadro del Fondo di coesione dovrebbero coprire il 37 % della dotazione finanziaria complessiva del Fondo di coesione per gli obiettivi climatici.

 

Tali percentuali dovrebbero essere rispettate per tutto il periodo di programmazione.

Pertanto, le relative azioni saranno individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione di questi fondi e saranno nuovamente valutate nell’ambito delle pertinenti procedure di valutazione e riesame. Tali azioni e la dotazione finanziaria riservata alla loro attuazione devono essere incluse nei piani nazionali integrati in materia di energia e clima conformemente all’allegato IV del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] e allegate ai programmi operativi.

Motivazione

Gli obiettivi dell’accordo di Parigi rappresentano una grande sfida per l’Europa. Il CdR ha fissato obiettivi climatici molto ambiziosi in suoi pareri precedenti e rileva che il FESR e il Fondo di coesione sono il principale strumento finanziario nel bilancio dell’UE volto a contribuire agli obiettivi climatici. L’UE si è impegnata a raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi. Considerata l’imprevedibilità dovuta alla natura flessibile delle dotazioni per i diversi obiettivi strategici, le «condizioni abilitanti orizzontali» della politica di coesione dovrebbero includere il requisito per gli Stati membri di adempiere agli obblighi derivanti dagli obiettivi dell’accordo di Parigi nei propri piani nazionali integrati in materia di energia e clima; questi dovrebbero perlomeno essere strettamente monitorati durante tutto il periodo di programmazione per assicurarsi che i contributi per gli obiettivi climatici vadano ancora nella giusta direzione.

Emendamento 4

Nuovo considerando dopo il considerando 14

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Il FESR dovrebbe rafforzare il proprio sostegno diretto alle amministrazioni subnazionali garantendo un maggiore finanziamento e strumenti su misura per lo sviluppo territoriale, rafforzando l’attuazione sul campo degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Motivazione

Nei considerando vengono citati solo gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite volti ad affrontare i cambiamenti climatici. Il presente emendamento garantisce una maggiore coerenza con le conclusioni del Consiglio dell’UE intitolate «Il futuro sostenibile dell’Europa: la risposta dell’UE all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», al fine di rafforzare l’attuazione sul campo di tutti gli OSS.

Emendamento 5

Considerando 17

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il FESR dovrebbe contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell’Unione e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, comprese quelle che incontrano difficoltà a causa degli impegni assunti in materia di decarbonizzazione. Il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» dovrebbe quindi essere concentrato sulle principali priorità dell’Unione, in linea con gli obiettivi strategici definiti nel regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR]. È pertanto opportuno che il sostegno del FESR sia concentrato sugli obiettivi strategici seguenti: «un’Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa» e «un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi». Questa concentrazione tematica dovrebbe essere raggiunta sul piano nazionale , pur consentendo una certa flessibilità a livello dei singoli programmi e tra i tre gruppi di Stati membri costituiti in base al rispettivo reddito nazionale lordo. Il metodo usato per classificare gli Stati membri dovrebbe inoltre essere definito dettagliatamente, tenendo conto della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche.

Il FESR dovrebbe contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell’Unione e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, comprese quelle che incontrano difficoltà a causa degli impegni assunti in materia di decarbonizzazione. Il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» dovrebbe quindi essere concentrato sulle principali priorità dell’Unione, in linea con gli obiettivi strategici definiti nel regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR]. È pertanto opportuno che il sostegno del FESR sia concentrato sugli obiettivi strategici seguenti: «un’Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa» e «un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi». Questa concentrazione tematica dovrebbe essere raggiunta sul piano regionale , pur consentendo una certa flessibilità a livello dei singoli programmi e tra le tre categorie di regioni costituite in base al prodotto interno regionale lordo. Per agevolare la flessibilità tra regioni, gli Stati membri possono chiedere, su domanda delle regioni interessate, che il calcolo della concentrazione tematica sia effettuato per una combinazione di regioni. Il metodo usato per classificare le regioni dovrebbe inoltre essere definito dettagliatamente, tenendo conto della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche.

Motivazione

L’emendamento mira ad allineare il considerando 17 all’emendamento 7 relativamente all’articolo 3 sulla concentrazione tematica.

Il meccanismo di ripartizione centralizzata proposto destava preoccupazione, come è stato sottolineato dalla maggior parte dei portatori di interessi regionali (CdR, ARE, CRPM, CCRE). Per fare un esempio, secondo le regole di concentrazione tematica nazionale, le regioni di «transizione» (regioni con un rapporto del reddito nazionale lordo pari o superiore al 75 % e inferiore al 100 % della media UE) («gruppo 2») potrebbero erroneamente essere soggette a regole più severe se sono situate in uno Stato membro con un rapporto del reddito nazionale lordo pari o superiore al 100 % della media UE («gruppo 1»).

Ciò va contro l’approccio basato sul territorio della politica di coesione e la sua prevista flessibilità, rendendo la proposta controproducente. Pertanto, il CdR propone di ripristinare l’attuale sistema di ripartizione regionale, pur consentendo una certa flessibilità per regolare la concentrazione tematica in funzione delle capacità e delle esigenze delle regioni.

Emendamento 6

Considerando 18

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di concentrare il sostegno sulle principali priorità dell’Unione, è inoltre opportuno che i requisiti di concentrazione tematica siano rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche nel caso di un trasferimento da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro.

Al fine di concentrare il sostegno sulle principali priorità dell’Unione e in linea con gli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale di cui all’articolo 174 , è inoltre opportuno che i requisiti di concentrazione tematica siano rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche nel caso di un trasferimento da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro.

Emendamento 7

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   In conformità agli obiettivi strategici stabiliti all’articolo [4, paragrafo 1] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR], il FESR sostiene i seguenti obiettivi specifici:

1.   In conformità agli obiettivi strategici stabiliti all’articolo [4, paragrafo 1] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR], il FESR sostiene i seguenti obiettivi specifici:

a)

«un’Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa» («OS 1»), provvedendo a:

a)

«un’Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa» («OS 1»), provvedendo a:

 

i)

rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate;

 

i)

rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate;

 

ii)

permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione;

 

ii)

permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione;

 

iii)

rafforzare la crescita e la competitività delle PMI;

 

iii)

rafforzare la crescita e la competitività delle PMI;

 

iv)

sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità;

 

iv)

sviluppare le competenze e le attività di sostegno per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità;

b)

«un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi» («OS 2»), provvedendo a:

b)

«un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa e di una mobilità urbana sostenibile , di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi» («OS 2»), provvedendo a:

 

i)

promuovere misure di efficienza energetica;

 

i)

promuovere misure di efficienza energetica , tenendo conto della necessità di non aumentare la precarietà energetica ;

 

ii)

promuovere le energie rinnovabili;

 

ii)

promuovere le energie rinnovabili;

 

iii)

sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale;

 

iii)

sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale;

 

iv)

promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi ;

 

iv)

promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi , inclusa la prevenzione del rischio sismico, e promuovere la resilienza alle catastrofi e agli eventi meteorologici estremi;

 

v)

promuovere la gestione sostenibile dell’acqua;

 

v)

promuovere la gestione sostenibile dell’acqua;

 

vi)

promuovere la transizione verso un’economia circolare;

 

vi)

promuovere la transizione verso un’economia circolare;

 

vii)

rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell’ambiente urbano e ridurre l’inquinamento;

 

vii)

rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell’ambiente urbano e rurale e ridurre l’inquinamento;

 

 

viii)

promuovere la mobilità urbana sostenibile;

c)

«un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC» («OS 3»), provvedendo a:

c)

«un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC» («OS 3»), provvedendo a:

 

i)

rafforzare la connettività digitale;

 

i)

rafforzare la connettività digitale;

 

ii)

sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile;

 

ii)

sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile;

 

iii)

sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l’accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera;

 

iii)

sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile , compresa la mobilità ciclabile, e migliorando inoltre l’accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera;

 

iv)

promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile;

 

d)

«un’Europa più sociale attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» («OS 4»), provvedendo a:

d)

«un’Europa più sociale attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» («OS 4»), provvedendo a:

 

i)

rafforzare l’efficacia dei mercati del lavoro e l’accesso a un’occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell’innovazione e delle infrastrutture sociali;

 

i)

rafforzare l’efficacia dei mercati del lavoro e l’accesso a un’occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell’innovazione e delle infrastrutture sociali;

 

ii)

migliorare l’accesso a servizi inclusivi e di qualità nell’ambito dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture;

 

ii)

migliorare l’accesso a servizi inclusivi e di qualità nell’ambito dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture;

 

iii)

aumentare l’integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali;

 

iii)

aumentare l’integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali;

 

iv)

garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa l’assistenza sanitaria di base;

 

iv)

garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di attivi per l’assistenza sanitaria e lo sviluppo di infrastrutture, compresa l’assistenza sanitaria di base;

 

 

v)

sostenere la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite, e confrontate a difficoltà geografiche e demografiche, nelle aree urbane e rurali.

e)

«un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali» («OS 5») provvedendo a:

e)

«un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali» («OS 5») provvedendo a:

 

i)

promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato, il patrimonio culturale e la sicurezza nelle aree urbane;

 

i)

promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato , la cultura, compreso il patrimonio culturale, e la sicurezza nelle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali ;

 

ii)

promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale, il patrimonio culturale e la sicurezza, anche per le aree rurali e costiere, tra l’altro mediante iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo.

 

ii)

promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale, il patrimonio culturale e la sicurezza, anche per le aree rurali, le regioni di montagna, le aree scarsamente popolate, le isole e le zone costiere , le regioni ultraperiferiche, così come per altri tipi di territori interessati tra l’altro mediante iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo;

 

 

iii)

sostenere lo sviluppo delle capacità delle amministrazioni locali e regionali al fine di declinare a livello locale gli obiettivi di sviluppo sostenibile, garantendo strumenti su misura per lo sviluppo territoriale e rafforzandone l’attuazione sul campo;

iv)

sostenere lo sviluppo territoriale integrato per le aree con elevati indici di invecchiamento, di ruralità e di esodo della popolazione, al fine di migliorare le loro infrastrutture di trasporto e delle telecomunicazioni, colmare il divario digitale (anche tra generazioni) e migliorare i servizi pubblici tra cui l’e-learning e l’e-health;

2.   Il Fondo di coesione sostiene il conseguimento dell’OS 2 e degli obiettivi specifici legati all’OS 3, indicati al paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) e iv).

2.   Il Fondo di coesione sostiene il conseguimento dell’OS 2 e degli obiettivi specifici legati all’OS 3, indicati al paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) e iv).

3.   Per quanto riguarda gli obiettivi specifici indicati al paragrafo 1, il FESR o il Fondo di coesione, a seconda dei casi, possono anche sostenere attività nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», se tali attività:

3.   Per quanto riguarda gli obiettivi specifici indicati al paragrafo 1, il FESR o il Fondo di coesione, a seconda dei casi, possono anche sostenere attività nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», se tali attività:

a)

migliorano la capacità delle autorità responsabili dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei fondi;

a)

migliorano la capacità delle autorità responsabili dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei fondi;

 

 

i)

le azioni di sviluppo delle capacità volte alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni possono ricevere ulteriori finanziamenti dal programma di sostegno alle riforme come stabilito nel regolamento (UE) 2018/xxx [programma di sostegno alle riforme];

ii)

lo sviluppo delle capacità può ricevere un ulteriore cofinanziamento dal regolamento (UE) 2018/xxx [FEASR] ed essere realizzato congiuntamente alla Rete europea per lo sviluppo rurale (RESR), in particolare per quanto riguarda i collegamenti tra aree urbane e rurali e i progetti a sostegno dello sviluppo delle aree urbane e delle aree funzionali.

b)

rafforzano la cooperazione con i partner all’interno o al di fuori di un dato Stato membro.

b)

rafforzano la cooperazione con i partner all’interno o al di fuori di un dato Stato membro.

La cooperazione menzionata alla lettera b) comprende la cooperazione con partner provenienti da regioni transfrontaliere, da regioni non contigue o da regioni situate nel territorio compreso in una strategia macroregionale, una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione.

La cooperazione menzionata alla lettera b) comprende la cooperazione con partner provenienti da regioni transfrontaliere, da regioni non contigue o da regioni situate nel territorio compreso in una strategia macroregionale, una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione.

Motivazione

Negli ultimi anni, i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) sono stati destinati alla costruzione di infrastrutture su piccola scala che forniscono «servizi ricreativi» al fine di promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà nelle aree rurali e urbane. Inoltre, il futuro regolamento FESR dovrebbe continuare a contenere un chiaro riferimento alla necessità di investire in infrastrutture fisiche — come ad esempio infrastrutture sportive — per rigenerare comunità svantaggiate.

Inoltre, l’obiettivo strategico 5 dovrebbe estendere l’orientamento territoriale a tutti i tipi di territorio (compresi i livelli subregionali e le aree funzionali), nonché a qualsiasi territorio con specificità geografiche.

D’altro canto, il FESR dovrebbe rafforzare il proprio sostegno diretto ai governi subnazionali garantendo un maggiore finanziamento e strumenti su misura per lo sviluppo territoriale, rafforzando l’attuazione sul campo degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Questo deve tener conto del fatto che la declinazione degli OSS a livello locale è un processo politico che include il conferimento di poteri e responsabilità ai governi subnazionali affinché passino all’azione. Di conseguenza, il rafforzamento delle capacità delle amministrazioni locali relativamente a tali obiettivi dovrebbe essere sostenuto attraverso il bilancio di assistenza tecnica del FESR assegnato all’OS 5.

Emendamento 8

Nuovo articolo dopo l’articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

In conformità dell’articolo [6] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR], ciascuno Stato membro garantisce un’adeguata partecipazione degli enti locali e regionali competenti alla preparazione degli accordi di partenariato e alla preparazione, attuazione e valutazione dei programmi sostenuta dal FESR e dal Fondo di coesione.

Motivazione

È importante che il principio di partenariato e il sistema di governance multilivello siano contemplati e garantiti in tutti gli ambiti di intervento della politica di coesione, in particolare considerando le preoccupazioni relative alla centralizzazione della politica di coesione diffuse tra le parti interessate a livello locale e regionale.

L’emendamento mira a rafforzare il principio di partenariato includendolo nel regolamento relativo al FESR e al Fondo di coesione, allineandolo così all’articolo [8] del regolamento (UE) 2018/xxx [FSE+] e all’articolo [6] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

Emendamento 9

Articolo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Per quanto riguarda i programmi attuati nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», le risorse totali del FESR in ciascuno Stato membro sono concentrate a livello nazionale conformemente ai paragrafi 3 e 4 .

1.   Per quanto riguarda i programmi attuati nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», le risorse totali del FESR in ciascuno Stato membro sono concentrate a livello regionale conformemente all’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] come segue:

 

a)

nelle regioni più sviluppate almeno l’85 % delle risorse totali del FESR a livello nazionale deve essere assegnato a priorità diverse dall’assistenza tecnica all’OS 1 e all’OS 2, e almeno il 30 % all’OS 2;

 

b)

nelle regioni di transizione almeno il 45 % delle risorse totali del FESR a livello nazionale deve essere assegnato a priorità diverse dall’assistenza tecnica all’OS 1, e almeno il 30 % all’OS 2;

 

c)

nelle regioni meno sviluppate almeno il 35 % delle risorse totali del FESR a livello nazionale deve essere assegnato a priorità diverse dall’assistenza tecnica all’OS 1, e almeno il 30 % all’OS 2.

2.    Per quanto riguarda la concentrazione tematica del sostegno per gli Stati membri comprendenti regioni ultraperiferiche, le risorse del FESR specificamente destinate a programmi a favore di regioni ultraperiferiche e quelle destinate a tutte le altre regioni sono trattate separatamente.

2.   Per quanto riguarda i programmi nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» per le regioni ultraperiferiche, queste ultime sono considerate regioni meno sviluppate.

3.     In funzione del rapporto del reddito nazionale lordo («RNL»), gli Stati membri sono classificati come segue:

3.    I requisiti di concentrazione tematica stabiliti al paragrafo 1 sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro e al momento del riesame intermedio in conformità all’articolo [14] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

a)

quelli con un rapporto RNL pari o superiore al 100 % della media UE («gruppo 1»);

b)

quelli con un rapporto RNL pari o superiore al 75 % e inferiore al 100 % della media UE («gruppo 2»);

c)

quelli con un rapporto RNL inferiore al 75 % della media UE («gruppo 3»);

 

Ai fini del presente articolo, per rapporto del reddito nazionale lordo si intende il rapporto fra il reddito nazionale lordo pro capite di uno Stato membro, misurato in standard di potere d’acquisto e calcolato in base ai dati dell’Unione per il periodo dal 2014 al 2016, e il reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in standard di potere d’acquisto dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento.

Per quanto riguarda i programmi nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» per le regioni ultraperiferiche, queste ultime sono classificate nel gruppo 3 .

 

4.     Gli Stati membri rispettano i seguenti requisiti di concentrazione tematica:

4.    Qualora la dotazione del FESR relativa all’OS 1, all’OS 2 o a entrambi gli obiettivi per un determinato programma venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell’articolo [99] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità all’articolo [98] di detto regolamento, il rispetto del requisito di concentrazione tematica stabilito al paragrafo 2 non viene riesaminato.

a)

gli Stati membri del gruppo 1 assegnano almeno l’85 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall’assistenza tecnica all’OS 1 e all’OS 2 e almeno il 60 % all’OS 1;

b)

gli Stati membri del gruppo 2 assegnano almeno il 45 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall’assistenza tecnica all’OS 1 e almeno il 30 % all’OS 2;

c)

gli Stati membri del gruppo 3 assegnano almeno il 35 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall’assistenza tecnica all’OS 1 e almeno il 30 % all’OS 2.

4 bis     In casi debitamente motivati gli Stati membri, in consultazione con le regioni interessate, possono chiedere una riduzione del tasso di concentrazione tematica al livello delle categorie delle regioni, fino a un massimo del 10 %.

5.    I requisiti di concentrazione tematica stabiliti al paragrafo 4 sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro e al momento del riesame intermedio in conformità all’articolo [14] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

 

6.    Qualora la dotazione del FESR relativa all’OS 1, all’OS 2 o a entrambi gli obiettivi per un determinato programma venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell’articolo [99] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità all’articolo [98] di detto regolamento, il rispetto del requisito di concentrazione tematica stabilito al paragrafo 4 non viene riesaminato.

 

Motivazione

(1)

Il meccanismo di ripartizione centralizzata destava preoccupazione, come è stato sottolineato dalla maggior parte dei portatori di interessi regionali (CdR, ARE, CRPM, CCRE). Ciò va contro l’approccio basato sul territorio della politica di coesione.

(2)

Le regioni ultraperiferiche dovrebbero essere considerate come regioni meno sviluppate, a causa delle loro problematiche specifiche che è necessario affrontare.

(3)

Il sistema della concentrazione tematica dovrebbe prevedere un margine di flessibilità per specifiche caratteristiche nazionali e regionali, al fine di evitare che categorie simili di regioni europee siano costrette a concentrare i fondi in modo diverso a causa del RNL (reddito nazionale lordo) dei rispettivi Stati membri

Emendamento 10

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Il FESR sostiene:

1.   Il FESR sostiene:

a)

gli investimenti in infrastrutture;

a)

gli investimenti in infrastrutture;

b)

gli investimenti legati all’accesso ai servizi;

b)

gli investimenti legati all’accesso ai servizi;

c)

gli investimenti produttivi in PMI;

c)

gli investimenti produttivi in PMI;

d)

attrezzature, software e attività immateriali;

d)

attrezzature, software e attività immateriali;

e)

l’informazione, la comunicazione, studi, le attività in rete, la collaborazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono cluster;

e)

l’informazione, la comunicazione, studi, le attività in rete, la collaborazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono cluster;

f)

l’assistenza tecnica.

f)

l’assistenza tecnica.

Gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono inoltre beneficiare di un sostegno se prevedono la cooperazione con PMI in attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i).

Gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono beneficiare di un sostegno in attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i) , oppure in infrastrutture per l’attività imprenditoriale che vadano a beneficio di PMI .

Al fine di contribuire al conseguimento dell’obiettivo specifico legato all’OS 1, stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), il FESR sostiene anche attività di istruzione, formazione e apprendimento permanente.

Al fine di contribuire al conseguimento dell’obiettivo specifico legato all’OS 1, stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), il FESR sostiene anche attività di istruzione, formazione e apprendimento permanente.

2.   Nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), il FESR può sostenere anche:

2.   Nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), il FESR può sostenere anche:

a)

la condivisione di impianti e risorse umane;

a)

la condivisione di impianti e risorse umane e di tutti i tipi di infrastrutture transfrontaliere in tutte le regioni ;

b)

gli investimenti immateriali connessi e altre attività legate all’OS 4 nell’ambito del Fondo sociale europeo plus, come previsto dal regolamento (UE) 2018/xxxx [new ESF+].

b)

gli investimenti immateriali connessi e altre attività legate all’OS 4 nell’ambito del Fondo sociale europeo plus, come previsto dal regolamento (UE) 2018/xxxx [new ESF+].

Motivazione

Si deve osservare che l’ammissibilità all’OS 1 degli investimenti produttivi e del sostegno a infrastrutture per l’attività imprenditoriale unicamente nel settore delle PMI (o in cooperazione con PMI) è troppo limitativa. In particolare, essa non è giustificata considerando la forte concentrazione di priorità della politica di coesione sul sostegno alla ricerca e innovazione e sull’impiego di tecnologie avanzate, laddove la presenza di enti con lo status di grande impresa nel catalogo dei destinatari/beneficiari è una necessità (incluse le imprese «spin-off»).

Emendamento 11

Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

1.   Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

a)

lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;

a)

lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;

b)

gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

b)

gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

c)

la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

c)

la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

d)

le imprese in difficoltà, quali definite all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;

d)

le imprese in difficoltà, quali definite all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;

e)

gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche;

e)

gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli legati alla protezione ambientale o accompagnati da investimenti necessari alla mitigazione o alla riduzione del loro impatto ambientale negativo, e ad eccezione delle regioni ultraperiferiche;

f)

gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche;

f)

gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche;

g)

gli investimenti in impianti di trattamento dei rifiuti residui;

g)

gli investimenti in impianti per il trattamento finale dei rifiuti residui (non raccolti separatamente, misti) che non sono in linea con la gerarchia dei rifiuti ai sensi dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2018/851, ad eccezione delle regioni ultraperiferiche in alcuni casi debitamente comprovati;

h)

gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione degli investimenti legati ai veicoli puliti, quali definiti all’articolo 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

h)

gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione degli investimenti legati ai veicoli puliti, quali definiti all’articolo 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

i)

gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui esistono almeno due reti a banda larga di categoria equivalente;

i)

gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui esistono almeno due reti a banda larga di categoria equivalente;

j)

i finanziamenti per l’acquisto di materiale rotabile da utilizzare nel trasporto ferroviario, salvo nei casi in cui questo sia connesso:

j)

i finanziamenti per l’acquisto di materiale rotabile da utilizzare nel trasporto ferroviario, salvo nei casi in cui questo sia connesso:

 

i)

all’assolvimento di un obbligo di servizio pubblico oggetto di una gara di appalto pubblico, ai sensi del regolamento n. 1370/2007 modificato;

 

i)

all’assolvimento di un obbligo di servizio pubblico oggetto di una gara di appalto pubblico, ai sensi del regolamento n. 1370/2007 modificato;

 

ii)

alla fornitura di servizi di trasporto ferroviario su linee completamente aperte alla concorrenza, e il beneficiario sia un nuovo operatore che soddisfa le condizioni per ottenere un finanziamento a norma del regolamento (UE) 2018/xxxx [Invest EU regulation].

 

ii)

alla fornitura di servizi di trasporto ferroviario su linee completamente aperte alla concorrenza, e il beneficiario sia un nuovo operatore che soddisfa le condizioni per ottenere un finanziamento a norma del regolamento (UE) 2018/xxxx [Invest EU regulation].

 

k)

le azioni che contribuiscono a qualsiasi forma di esclusione sociale o di discriminazione.

2.   Il Fondo di coesione non sostiene inoltre gli investimenti in abitazioni, a meno che non siano legati alla promozione dell’efficienza energetica o dell’uso di energie rinnovabili.

2.   Il Fondo di coesione non sostiene inoltre gli investimenti in abitazioni, a meno che non siano legati alla promozione dell’efficienza energetica o dell’uso di energie rinnovabili.

3.   I paesi e i territori d’oltremare non sono ammissibili al sostegno del FESR o del Fondo di coesione, ma possono partecipare ai programmi Interreg in conformità alle condizioni stabilite dal regolamento (EU) 2018/xxxx [ETC (Interreg)].

3.   I paesi e i territori d’oltremare non sono ammissibili al sostegno del FESR o del Fondo di coesione, ma possono partecipare ai programmi Interreg in conformità alle condizioni stabilite dal regolamento (EU) 2018/xxxx [ETC (Interreg)].

Motivazione

Ad 1. (e) Il CdR suggerisce di considerare gli aspetti climatici e ambientali delle infrastrutture aeroportuali come previsto dall’attuale regolamento (UE) n. 1301/2013 [FESR].

Ad 1. (g) Chiarimento sui rifiuti «residui».

Ad 1. k) Il considerando (5) del regolamento FESR enuncia i principi, compreso quello di uguaglianza e non discriminazione, che dovrebbero essere rispettati nell’attuazione del FESR e del Fondo di coesione. I fondi non dovrebbero sostenere azioni che contribuiscano a qualunque forma di segregazione. Tuttavia, tale principio non è più incluso negli articoli del regolamento, a differenza del precedente periodo di programmazione. Il CdR vuole garantire che gli Stati membri rispettino tali obblighi.

Emendamento 12

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Il FESR può sostenere lo sviluppo territoriale integrato nel quadro di programmi attuati nell’ambito dei due obiettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] in conformità alle disposizioni del titolo III, capo II, di detto regolamento [new CPR].

1.   Il FESR può sostenere lo sviluppo territoriale integrato nel quadro di programmi attuati nell’ambito dei due obiettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] in conformità alle disposizioni del titolo III, capo II, di detto regolamento [new CPR].

2.   L’attuazione da parte degli Stati membri dello sviluppo territoriale integrato con il sostegno del FESR può avvenire esclusivamente nelle forme indicate all’articolo [22] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

2.   L’attuazione da parte degli Stati membri dello sviluppo territoriale integrato con il sostegno del FESR può avvenire anche nelle forme indicate all’articolo [22] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR]. Tale attuazione potrà anche assumere la forma di un approccio plurifondo con l’FSE+ e articolarsi, ove opportuno, con il FEASR e con il FEAMP.

Motivazione

In alcuni Stati membri sono state realizzate con successo, in passato, altre forme di sviluppo territoriale integrato. Non è chiaro il motivo per cui debba essere esclusa la futura utilizzazione di queste forme di sviluppo territoriale integrato.

Emendamento 13

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Il FESR sostiene lo sviluppo territoriale integrato, basato su strategie territoriali in conformità all’articolo [23] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] e concentrato su zone urbane («sviluppo urbano sostenibile») nel quadro di programmi attuati nell’ambito dei due obiettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento.

1.   Il FESR sostiene lo sviluppo territoriale integrato, basato su strategie territoriali in conformità all’articolo [23] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] e concentrato su zone urbane («sviluppo urbano sostenibile») nel quadro di programmi attuati nell’ambito dei due obiettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento.

2.   Almeno il 6 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», per priorità diverse dall’assistenza tecnica, è destinato allo sviluppo urbano sostenibile sotto forma di sviluppo locale di tipo partecipativo, di investimenti territoriali integrati o di un altro strumento territoriale nell’ambito dell’OS 5.

2.   Almeno il 6 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita», per priorità diverse dall’assistenza tecnica, è destinato allo sviluppo urbano sostenibile sotto forma di sviluppo locale di tipo partecipativo, di investimenti territoriali integrati o di un altro strumento territoriale nell’ambito dell’OS 5.

 

Tale percentuale minima del 6 % destinata allo sviluppo urbano sostenibile dovrebbe essere determinata dalle operazioni dell’OS 5, nonché dagli obiettivi strategici specifici 1-4, come indicato nell’allegato 1.

Il programma o i programmi in questione stabiliscono gli importi previsti a tal fine a norma dell’articolo [17, paragrafo 3,] lettera d), punto vii), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

Il programma o i programmi in questione stabiliscono gli importi previsti a tal fine a norma dell’articolo [17, paragrafo 3,] lettera d), punto vii), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

3.   La percentuale destinata allo sviluppo urbano sostenibile a norma del paragrafo 2 è rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione, quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro e anche al momento del riesame intermedio in conformità all’articolo [14] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

3.   La percentuale destinata allo sviluppo urbano sostenibile a norma del paragrafo 2 è rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione, quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all’altra di un programma o da un programma all’altro e anche al momento del riesame intermedio in conformità all’articolo [14] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

4.   Qualora la dotazione del FESR venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell’articolo [99] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità all’articolo [98] di detto regolamento, il rispetto del paragrafo 2 non viene riesaminato.

4.   Qualora la dotazione del FESR venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell’articolo [99] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità all’articolo [98] di detto regolamento, il rispetto del paragrafo 2 non viene riesaminato.

Motivazione

Chiarimento del testo. Questo punto viene già menzionato nel regolamento in una nota a piè di pagina nell’allegato 1, ma è più chiaro menzionarlo negli articoli.

Emendamento 14

Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Il FESR sostiene anche l’iniziativa urbana europea, realizzata dalla Commissione in gestione diretta e indiretta .

1.   Il FESR sostiene anche l’iniziativa urbana europea, realizzata dalla Commissione in gestione diretta e concorrente .

Tale iniziativa copre tutte le zone urbane e sostiene l’agenda urbana per l’UE.

Tale iniziativa copre tutte le zone urbane e sostiene i partenariati e i costi organizzativi dell’ agenda urbana per l’UE.

2.   L’iniziativa urbana europea comprende i tre elementi costitutivi seguenti, riguardanti tutti lo sviluppo urbano sostenibile:

2.   L’iniziativa urbana europea comprende i tre elementi costitutivi seguenti, riguardanti tutti lo sviluppo urbano sostenibile:

a)

il sostegno dello sviluppo di capacità;

a)

il sostegno dello sviluppo di capacità; compreso un programma di scambio per i rappresentanti locali (Erasmus per i rappresentanti eletti a livello locale e regionale).

b)

il sostegno delle azioni innovative;

b)

il sostegno delle azioni innovative;

c)

il sostegno della conoscenza, dell’elaborazione di strategie e della comunicazione.

c)

il sostegno della conoscenza, delle valutazioni dell’impatto territoriale, dell’elaborazione di strategie e della comunicazione.

Su richiesta di uno o più Stati membri, l’iniziativa urbana europea può sostenere anche la cooperazione intergovernativa su questioni urbane.

Su richiesta di uno o più Stati membri, l’iniziativa urbana europea può sostenere anche la cooperazione intergovernativa su questioni urbane come il quadro di riferimento per le città sostenibili e l’Agenda territoriale dell’Unione europea e la declinazione a livello locale degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Motivazione

Vi è una proliferazione di programmi locali, urbani e subregionali di sviluppo, innovazione e rafforzamento delle capacità, che sono molto spesso scollegati tra loro o sottofinanziati. Riunirli sotto lo stesso ambito e collegarli a iniziative correlate al di fuori del quadro normativo dei fondi strutturali e di investimento europei garantirà maggiore coerenza, eviterà sovrapposizioni e garantirà una fertilizzazione incrociata. Inoltre, è essenziale garantire che i beneficiari finali, ossia gli enti locali, ricevano la parte principale dei finanziamenti per il rafforzamento delle capacità, a differenza dell’attuale situazione con il TO 9 e l’Assistenza tecnica.

Emendamento 15

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   La dotazione specifica supplementare per le regioni ultraperiferiche è utilizzata per compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo menzionati all’articolo 349 del TFUE.

1.   La dotazione specifica supplementare per le regioni ultraperiferiche è utilizzata per compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo menzionati all’articolo 349 del TFUE. La dotazione specifica supplementare per le regioni ultraperiferiche è esclusa dalla concentrazione tematica.

2.   La dotazione di cui al paragrafo 1 sostiene:

2.   La dotazione di cui al paragrafo 1 sostiene:

a)

le attività rientranti nell’ambito d’intervento definito all’articolo 4;

a)

le attività rientranti nell’ambito d’intervento definito all’articolo 4;

b)

in deroga all’articolo 4, le misure che coprono i costi di esercizio al fine di compensare i costi supplementari sostenuti nelle regioni ultraperiferiche a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo menzionati all’articolo 349 del TFUE.

b)

in deroga all’articolo 4, le misure che coprono i costi di esercizio al fine di compensare i costi supplementari sostenuti nelle regioni ultraperiferiche a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo menzionati all’articolo 349 del TFUE.

La dotazione di cui al paragrafo 1 può essere destinata anche al sostegno delle spese incorse per la compensazione dell’esecuzione di obblighi e contratti di servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

La dotazione di cui al paragrafo 1 può essere destinata anche al sostegno delle spese incorse per la compensazione dell’esecuzione di obblighi e contratti di servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3.   La dotazione di cui al paragrafo 1 non sostiene:

3.   La dotazione di cui al paragrafo 1 non sostiene:

a)

le operazioni riguardanti i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE;

a)

le operazioni riguardanti i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE;

b)

gli aiuti per il trasporto di persone autorizzati a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE;

b)

gli aiuti per il trasporto di persone autorizzati a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE;

c)

le esenzioni fiscali e l’esenzione dagli oneri sociali;

c)

le esenzioni fiscali e l’esenzione dagli oneri sociali;

d)

gli obblighi di servizio pubblico non assolti da imprese e per i quali lo Stato agisce nell’esercizio della potestà d’imperio.

d)

gli obblighi di servizio pubblico non assolti da imprese e per i quali lo Stato agisce nell’esercizio della potestà d’imperio.

 

4.     In deroga all’articolo 4, il FESR può sostenere investimenti produttivi in imprese nelle regioni ultraperiferiche, a prescindere dalle dimensioni di tali imprese.

Motivazione

Data la natura specifica delle regioni ultraperiferiche, un sostegno che vada a favore solamente delle PMI potrebbe avere un effetto leva limitato.

Emendamento 16

Nuovo articolo dopo l’articolo 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Aree che presentano svantaggi naturali o demografici

Nei programmi cofinanziati dal FESR che coprono anche aree che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all’articolo 174 del TFUE, particolare attenzione deve essere prestata al superamento delle difficoltà specifiche proprie di queste zone.

In particolare, le aree NUTS III con una popolazione inferiore a 12,5 ab/km2 o con una diminuzione media annua della popolazione superiore al — 1 % dal 2007 sono soggette a piani regionali e nazionali specifici per attirare più persone nella regione e incoraggiarne la permanenza, nonché per aumentare gli investimenti delle impresa e l’accessibilità dei servizi digitali e pubblici, compresi finanziamenti ad hoc come parte dell’accordo di partenariato.

Motivazione

Questo nuovo articolo riguarda sia le aree scarsamente popolate sia, più in generale, tutte le aree subregionali del resto dell’UE a 27, di cui all’articolo 174. Tuttavia, è necessario identificare le dotazioni del FESR finanziariamente gestibili che non si sovrappongono a quelle che alcune regioni ricevono già.

Quindi, la formula proposta consiste nello stabilire l’ammissibilità

per NUTS III (poiché questo è spesso un problema subregionale piuttosto che regionale di tipo NUTS II, e le mappe attuali non evidenziano tale situazione)

con 12,5 ab/km2 (come le aree periferiche del nord)

in alternativa, con una diminuzione della popolazione netta (vale a dire sia l’esodo della popolazione che semplicemente la morte della popolazione autoctona) a partire dal 2007, poiché tale periodo rappresenta approssimativamente l’inizio della crisi finanziaria nonché l’inizio del precedente periodo di programmazione).

Tale proposta genera l’obbligo per la Commissione di includerla come una delle proposte per i relativi Stati membri nei documenti di sintesi che avviano i negoziati con ciascuno Stato membro dell’accordo di partenariato.

Dati e mappa del ministero federale tedesco per l’edilizia e l’assetto territoriale

https://bit.ly/2KItBya.

Emendamento 17

ALLEGATO I

Indicatori comuni di output e di risultato per il FESR e il Fondo di coesione — articolo 7, paragrafo 1

Tabella 1: indicatori comuni di output e di risultato per il FESR (investimenti per l’occupazione, la crescita e Interreg) e il Fondo di coesione **

Aggiungere nuovi indicatori comuni di risultato (RCR)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

RCR 26 — Consumo energetico annuo finale (di cui: residenziale, non residenziale privato, non residenziale pubblico)

RCR 26 — % dei risparmi energetici annuali per l’intero parco edilizio (rispetto a un valore di base) in linea con l’obiettivo di ottenere un parco edilizio altamente efficiente e decarbonizzato come stabilito nella strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco edilizio di tipo residenziale e non residenziale;

RCR 27 — Famiglie la cui abitazione ha una migliore prestazione energetica

RCR 27 — Famiglie la cui abitazione ha una migliore prestazione energetica, che raggiungono almeno il 60 % di risparmio energetico rispetto ai livelli precedenti la ristrutturazione (definizione CE di ristrutturazione profonda);

RCR 28 — Edifici con una classificazione energetica migliore (di cui: residenziale, non residenziale privato, non residenziale pubblico)

RCR 28 — Edifici con una classificazione energetica migliore (di cui: residenziale, non residenziale privato, non residenziale pubblico), che ottengono un EPC (certificazione energetica) di categoria B in seguito alla ristrutturazione;

 

RCR […] — Famiglie la cui abitazione ha una migliore prestazione energetica, che raggiungono il livello standard degli edifici a energia quasi zero (nZEB — Nearly Zero Energy Building) dopo la ristrutturazione;

RCR 29 — Emissioni stimate di gas a effetto serra*

RCR 29 — Emissioni stimate di gas a effetto serra*

RCR 30 — Imprese con una prestazione energetica migliore

RCR 30 — Imprese con una prestazione energetica migliore

RCR 31 — Totale dell’energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica)

RCR 32 — Energia rinnovabile: capacità collegata alla rete (operativa)*

RCR […] — Numero di consumatori di energia poveri/vulnerabili che beneficiano di un sostegno per il miglioramento delle prestazioni energetiche della propria abitazione.

RCR […] — Consumo finale totale di energia rinnovabile e consumo per settore (riscaldamento e raffreddamento, trasporto, elettricità);

RCR […] — Quota di energia rinnovabile totale prodotta;

RCR […] — Riduzione dell’importazione annuale di energia non rinnovabile.

RCR […] — Energia rinnovabile: capacità collegata alla rete (operativa)*

Motivazione

L’insieme dei diversi indicatori sull’efficienza energetica e sulle energie rinnovabili deve essere ampliato.

È possibile trarre una chiara lezione dall’attuale periodo di finanziamento: un obiettivo quantitativo senza un’assunzione di impegni, un controllo di qualità o una solida metodologia di monitoraggio e controllo a monte rischia di perdere le proprie credenziali di tipo climatico.

Gli indicatori climatici proposti dalla Commissione europea sono incompleti e talvolta semplicistici: senza valutare il relativo valore-obiettivo dal punto di vista di ciò che è tecnicamente fattibile e finanziariamente opportuno, alcuni indicatori ammonteranno a un semplice conteggio dei beneficiari. Ad esempio, un indicatore di output FESR «RCO 18 — Famiglie che beneficiano di un sostegno per migliorare la prestazione energetica della loro abitazione» è misurato rispetto all’indicatore del risultato, «RCR 27 — Famiglie la cui abitazione ha una migliore prestazione energetica». Mentre da un lato questa coppia di indicatori indica il numero totale di famiglie che beneficiano di tale misura, dall’altro non mostra il miglioramento di livello della prestazione energetica — che alla fine potrebbe essere elevato, o marginale. Ciò implica che gli obiettivi potrebbero potenzialmente essere fissati in basso senza che il quadro delle prestazioni sia in grado di valutare il livello a cui ambisce la rispettiva misura.

Emendamento 18

ALLEGATO I

Indicatori comuni di output e di risultato per il FESR e il Fondo di coesione — articolo 7, paragrafo 1

Tabella 1: indicatori comuni di output e di risultato per il FESR (investimenti per l’occupazione, la crescita e Interreg) e il Fondo di coesione

Aggiungere nuovi indicatori comuni di risultato (RCR) dopo RCR 65

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

RCR […] Offerte di lavoro rimaste non soddisfatte per oltre 6 mesi

Motivazione

L’indicatore comune di output (RCO) 61 — Disoccupati che ricorrono annualmente a strutture dei servizi per l’impiego potenziate (capacità) ha un indicatore comune di risultato per la prima parte (RCR 65 — Persone in cerca di lavoro che ricorrono annualmente a servizi per l’impiego beneficiari di un sostegno). Sembra mancare un indicatore per la seconda parte.

Emendamento 19

ALLEGATO II

Insieme dei principali indicatori di performance per il FESR e il Fondo di coesione di cui all’articolo 7, paragrafo 3

Obiettivo strategico: 2. Un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi

Aggiungere un nuovo indicatore comune di output (CCO) dopo CCO 09

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

CCO […] — Un maggiore adattamento ai cambiamenti climatici, un’accresciuta prevenzione dei rischi, inclusa la prevenzione del rischio sismico, e una migliore resilienza alle catastrofi e agli eventi meteorologici estremi.

Motivazione

Un nuovo indicatore comune di output (CCO) che sembrava mancare è stato aggiunto per l’obiettivo specifico dell’OS 2 di promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi, inclusa la prevenzione del rischio sismico, e una migliore resilienza alle catastrofi e agli eventi meteorologici estremi.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore l’obiettivo della Commissione di semplificare le regole per il periodo di programmazione 2021-2027 e rileva che il FESR e il Fondo di coesione sono riuniti in un unico regolamento che stabilisce le norme applicabili a entrambi i fondi. La nuova proposta di regolamento è più breve in quanto il CPR (regolamento recante disposizioni comuni) copre molte parti comuni;

2.

accoglie con favore il fatto che la politica di coesione si applichi ancora a tutte le regioni dell’UE, con la maggior parte delle sue risorse concentrate sulle zone più vulnerabili; osserva con soddisfazione che la proposta della Commissione europea relativa all’atto legislativo in esame, in un ambito che rientra in una competenza concorrente, è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

3.

osserva con preoccupazione che la proposta della Commissione relativa ad un quadro finanziario pluriennale prevede una forte diminuzione del bilancio del Fondo di coesione, del 46 %, e un bilancio stabile per il FESR (+ 1 %). Si rammarica del taglio del 12 % del bilancio per la cooperazione territoriale europea, nonostante quest’ultima sia stata riconosciuta come una delle politiche con il valore aggiunto più tangibile dell’UE;

4.

ricorda che il Fondo di coesione ha costantemente dimostrato di avere un elevato valore aggiunto europeo e che tale Fondo migliora l’immagine dell’UE agli occhi dei suoi cittadini. Il Fondo di coesione rappresenta la solidarietà dichiarata degli Stati membri «più ricchi» rispetto a quelli «più poveri» in termini di costruzione di infrastrutture chiave, con benefici chiari e accertati per gli Stati membri che contribuiscono maggiormente al bilancio dell’UE. Con ogni probabilità i tagli proposti ostacoleranno il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal trattato in materia di coesione economica, sociale e territoriale;

5.

osserva che la Commissione europea propone di fissare un obiettivo per la spesa relativa al clima pari al 25 % del QFP totale per il periodo 2021-2027. Tuttavia, l’obiettivo quantitativo è di gran lunga inferiore a quanto è possibile e necessario alla piena attuazione degli impegni assunti dall’UE nell’ambito dell’accordo di Parigi. La politica di coesione applica un sistema di monitoraggio delle azioni per il clima piuttosto elaborato rispetto ad altri fondi: il FESR fornirebbe il 30 % delle azioni legate al clima, e il Fondo di coesione il 37 %;

6.

esprime preoccupazione in merito al fatto che gli obiettivi dell’accordo di Parigi possano rappresentare una grande sfida per l’Europa. Il CdR propugna da molto tempo il perseguimento di obiettivi climatici ambiziosi e, poiché il FESR e il Fondo di coesione sono il principale strumento finanziario nel bilancio dell’UE per contribuire agli obiettivi climatici, le condizioni abilitanti orizzontali della politica di coesione dovrebbero includere il requisito per gli Stati membri di adempiere agli obblighi derivanti dagli obiettivi dell’accordo di Parigi; inoltre, questi dovrebbero essere strettamente monitorati durante tutto il periodo di programmazione per assicurarsi che i contributi per gli obiettivi climatici vadano ancora nella giusta direzione;

7.

accoglie con favore il fatto che il FESR e il Fondo di coesione siano diventati «più verdi» e che le attività inquinanti siano escluse dal campo di applicazione del regolamento;

8.

accoglie con favore la nuova componente specifica di Interreg per gli investimenti interregionali innovativi a sostegno del raggruppamento dei soggetti coinvolti nelle strategie di specializzazione intelligente in tutta Europa, come pure la nuova componente per le regioni ultraperiferiche. Invita la Commissione europea ad aumentare il bilancio generale destinato alla cooperazione territoriale europea al fine di mantenere un bilancio credibile per Interreg Europa e per la cooperazione transfrontaliera, investendo al contempo in nuove forme di cooperazione;

9.

invita a promuovere il principio di non discriminazione dalla fase di programmazione a quella di rendicontazione e ad integrare il bilancio di genere in tutte le fasi di attuazione;

10.

contesta la proposta che la concentrazione tematica del FESR sia incentrata a livello nazionale; tale meccanismo di ripartizione centralizzata va contro l’approccio basato sul territorio e il principio di governance multilivello della politica di coesione;

11.

sottolinea la crescente separazione dei fondi e, in particolare, si rammarica che il FEASR non sia più contemplato dal regolamento recante disposizioni comuni che stabilisce norme comuni applicabili a diversi fondi;

12.

sottolinea la necessità di forti complementarità tra il FESR e l’FSE+ al fine di realizzare iniziative integrate e globali a livello locale;

13.

rileva che gli Stati membri sono incoraggiati a trasferire il 5 % delle risorse del FESR o del Fondo di coesione al nuovo strumento InvestEU nonché a trasferire un ulteriore 5 % della propria dotazione FESR ai programmi UE gestiti dalla CE. Tuttavia, l’approccio di gestione concorrente ha avuto un impatto dimostrabile sulla coesione economica, sociale e territoriale dell’Europa. Qualsiasi trasferimento da parte dello Stato membro dovrebbe essere deciso con il coinvolgimento dei partner locali e regionali in linea con il principio di partenariato e un approccio di governo multilivello;

14.

sostiene la maggiore attenzione riservata allo sviluppo urbano sostenibile dedicando a questo settore d’intervento il 6 % delle risorse del FESR a livello nazionale;

15.

osserva che gli indicatori di output e di risultato per il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero essere definiti e interpretati in modo univoco, e tra questi, in primo luogo, le unità di misura di cui agli allegati I e II; tali indicatori dovrebbero inoltre poter essere aggregati dal livello dei progetti a quello dei programmi operativi e degli obiettivi della politica di coesione, e la loro misurazione non dovrebbe rappresentare un onere eccessivo per i beneficiari.

Bruxelles, 5 dicembre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


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