Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XG0620(01)

    Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2012/285/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

    GU C 196 del 20.6.2017, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.6.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 196/1


    Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2012/285/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

    (2017/C 196/01)

    Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano negli allegati II e III della decisione 2012/285/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau.

    Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2012/285/PESC e al regolamento (UE) n. 377/2012 dovrebbero continuare ad applicarsi a tali persone.

    Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 377/2012, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

    Entro il 28 aprile 2018 le persone in questione possono presentare al Consiglio, al seguente indirizzo, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati:

    Consiglio dell'Unione europea

    Segretariato generale

    DG C 1C

    Rue de la Loi/Wetstraat 175

    1048 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Email: sanctions@consilium.europa.eu

    Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2012/285/PESC e dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 377/2012.


    (1)  GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 36.

    (2)  GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1.


    Top