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Document 52017DP0479
European Parliament decision of 12 December 2017 on the request for defence of the privileges and immunities of Eleonora Forenza (2017/2199(IMM))
Decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Eleonora Forenza (2017/2199(IMM))
Decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Eleonora Forenza (2017/2199(IMM))
GU C 369 del 11.10.2018, pp. 162–163
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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11.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 369/162 |
P8_TA(2017)0479
Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Eleonora Forenza
Decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Eleonora Forenza (2017/2199(IMM))
(2018/C 369/18)
Il Parlamento europeo,
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vista la richiesta presentata il 20 luglio 2017 da Gabriele Zimmer in difesa dei privilegi e delle immunità di Eleonora Forenza, in relazione alla vicenda di cui è stata vittima in occasione di una manifestazione svoltasi nell'ambito del vertice G20 ad Amburgo l'8 luglio 2017, e comunicata in Aula l'11 settembre 2017, |
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avendo ascoltato Eleonora Forenza, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento, |
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visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976, |
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viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1), |
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visti l'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 7 e 9 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione giuridica (A8-0398/2017), |
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A. |
considerando che Gabriele Zimmer, deputata al Parlamento europeo e presidente del gruppo GUE/NGL, ha chiesto, a norma degli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7, la difesa dell'immunità parlamentare di Eleonora Forenza, deputata appartenente allo stesso gruppo, che è stata perquisita e poi messa in stato di arresto dalla polizia tedesca insieme a un gruppo di altri militanti in occasione di una manifestazione svoltasi nell'ambito del vertice G20 ad Amburgo l'8 luglio 2017; che la perquisizione e l'arresto hanno avuto luogo dopo della manifestazione, allorché l'on. Forenza e il suo gruppo si stavano recando a pranzo; |
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B. |
considerando che il Parlamento dispone di un ampio potere discrezionale in ordine all'orientamento che intende attribuire alla decisione che faccia seguito ad una richiesta di difesa dell'immunità istruita da un deputato (2); |
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C. |
considerando che gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si escludono a vicenda (3); che la vicenda in questione non riguarda alcuna opinione espressa da un deputato al Parlamento europeo, ma piuttosto un presunto comportamento pericoloso per l'ordine pubblico (presunta partecipazione a una sommossa); che pertanto è ovvia l'applicabilità dell'articolo 9 del protocollo n. 7; |
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D. |
considerando che, in virtù dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese e, sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario; che l'on. Forenza, deputata italiana al Parlamento europeo che si trovava in Germania, beneficiava pertanto di tale esenzione; |
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E. |
considerando che, in base alla richiesta di difesa dell'immunità, l'on. Forenza aveva dichiarato alla polizia tedesca, sin dai primi contatti con essa, di essere deputata al Parlamento europeo; che aveva immediatamente presentato i documenti che ne attestavano lo status; che era riuscita addirittura a mettere in comunicazione il console italiano ad Amburgo con l'agente di polizia che dirigeva le operazioni; |
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F. |
considerando che, nonostante il suo status di deputata al Parlamento europeo, la polizia tedesca ha comunque sottoposto l'on. Forenza a minuziosa perquisizione personale per poi metterla in stato di arresto per più di quattro ore; |
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G. |
considerando che la polizia tedesca, alla luce di quanto precede, era consapevole del fatto che stava arrestando una deputata europea; che ciò equivale ad una violazione del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 9, primo comma, lettera b); |
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H. |
considerando che, viste le circostanze del caso, è evidente che l'on. Forenza non è stata arrestata in flagrante delitto, per cui l'eccezione di cui all'articolo 9, terzo comma del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea non è applicabile e il caso dell'on. Forenza è quindi interamente coperto dalla sua immunità; |
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1. |
decide di difendere i privilegi e le immunità di Eleonora Forenza; |
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2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alla competente autorità della Repubblica federale di Germania e a Eleonora Forenza. |
(1) Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Causa T-42/06 Gollnisch/Parlamento, già cit., punto 101.
(3) Cause riunite C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente, già cit., punto 45.