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Document 52017AE0758

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo» [COM(2016) 799 final — 2016/0400 (COD)]

    GU C 288 del 31.8.2017, p. 29–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 288/29


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo»

    [COM(2016) 799 final — 2016/0400 (COD)]

    (2017/C 288/04)

    Relatore:

    Jorge PEGADO LIZ

    Consultazione

    Parlamento europeo, 13.3.2017

    Consiglio, 13/03/2017

    Base giuridica

    Articoli 43, paragrafo 2, 91, 100, paragrafo 2, 114, 153, paragrafo 2, lettera b), 168, paragrafo 4, lettera b), 172 e 192, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

     

     

    Sezione competente

    Mercato unico, produzione e consumo

    Adozione in sezione

    4.5.2017

    Adozione in sessione plenaria

    1.6.2017

    Sessione plenaria n.

    526

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    156/0/1

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1

    Il CESE si rammarica che la Commissione non abbia dato seguito ai suoi precedenti pareri e abbia dovuto riavviare negoziati per l'adattamento agli articoli 290 e 291 del TFUE di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (PRCC).

    1.2

    Il CESE rammenta di avere definito nei suoi precedenti pareri l'orientamento a suo avviso più adatto a difendere i valori fondamentali in gioco in questo processo, in termini di certezza del diritto, rispetto dei diritti fondamentali ed esercizio effettivo, equilibrato e democratico dei poteri delle istituzioni.

    1.3

    A parere del CESE, tali principi dovrebbero guidare il nuovo esercizio di allineamento degli atti giuridici che ancora prevedono la PRCC al nuovo regime degli atti delegati e degli atti di esecuzione di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE.

    1.4

    Fatta salva un'analisi più specifica in occasione del riesame di ciascun atto sottoposto al suo parere, il CESE illustra sinteticamente le osservazioni che ritiene utili su ciascuna delle proposte legislative formulate nel regolamento proposto.

    2.   Proposta della Commissione

    2.1

    Nella sua proposta, la Commissione constata che un numero significativo di atti legislativi di base soggetti al regime della decisione n. 2006/512/CE del Consiglio (decisione «procedura di comitato») devono ancora essere adattati agli articoli 290 e 291 del TFUE, ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (regolamento «procedura di comitato»).

    2.2

    La Commissione si era impegnata a adattare tali atti fino al 2013 e, in linea con questo impegno, aveva presentato nel 2013 tre proposte legislative di allineamento orizzontale: omnibus I, II e III.

    2.3

    Dopo un lunga discussione con il Parlamento europeo (PE) e numerosi emendamenti apportati a tali proposte, il Consiglio non ha accettato di sostenere questo allineamento automatico e in blocco di tutti gli atti cosiddetti «PRCC» ad atti delegati, mancando garanzie quanto alla consultazione sistematica degli esperti degli Stati membri nella preparazione degli atti delegati. Di fronte alla conseguente impasse istituzionale, la Commissione ha ritirato le sue proposte.

    2.4

    In seguito alla revisione dell'accordo interistituzionale Legiferare meglio e all'adozione dell'allegata convenzione d'intesa sugli atti delegati, la Commissione ha presentato una nuova proposta, rispondendo alle obiezioni del Consiglio. Quest'ultima tiene conto dei cambiamenti introdotti dal nuovo accordo interistituzionale per quanto riguarda la consultazione degli esperti degli Stati membri nella preparazione degli atti delegati e la consultazione sincronizzata con il Parlamento europeo.

    2.5

    La proposta si articola in 13 capitoli contenuti nell'allegato, dove i 168 atti vengono elencati in ordine cronologico e inseriti dalla Commissione in quattro tavole:

    Tabella 1 — Rassegna degli atti per i quali è proposto l'allineamento agli atti di esecuzione per alcuni poteri o competenze.

    Tabella 2 — Rassegna di atti per i quali è prevista la soppressione di poteri.

    Tabella 3 — Proposte adottate dalla Commissione.

    Tabella 4 — Atti per i quali sono previste proposte.

    3.   Antecedenti — Pareri e relazioni del CESE

    3.1

    Nel luglio 2013, il CESE ha adottato una relazione informativa estremamente dettagliata, al fine di «far luce sulla realtà della procedura legislativa delegata introdotta dal Trattato di Lisbona».

    3.2

    In tale relazione, il CESE constatava che «L'esatta natura giuridica degli atti delegati rimane […] abbastanza vaga, il concetto di “misura non essenziale” è interpretato dalla Corte in modo diverso a seconda del campo in questione e la Commissione sembra disporre di un ampio margine di manovra, perché è essa stessa a proporre la portata e la durata delle deleghe».

    3.2.1

    Segnalava i «numerosi interrogativi quanto alla trasparenza del sistema di consultazione preventiva, basato su un documento giuridicamente non vincolante dal titolo “Intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati” del 4 aprile 2011».

    3.2.2

    Ricordava che «l'attuazione dell'articolo 290 del TFUE è prevista in una comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 9 dicembre 2009, atto giuridicamente non vincolante, mentre le regole per l'esercizio delle competenze di esecuzione derivano da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, atto giuridico di portata generale, vincolante in tutte le sue parti e direttamente applicabile».

    3.2.3

    E concludeva che «rimangono dubbi circa la semplicità della procedura, l'effettiva percezione da parte dei cittadini europei della posta in gioco, l'uso 'corretto' della procedura e l'efficacia dei meccanismi di controllo». Il CESE si proponeva pertanto di elaborare un parere d'iniziativa su questo tema, per poter prendere posizione sulle osservazioni e conclusioni formulate con la massima obiettività nella relazione, in vista di un possibile miglioramento della procedura legislativa dell'UE.

    3.3

    A luglio e a settembre 2013, il CESE è stato consultato in merito a due proposte di regolamento: Proposta di regolamento che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo [COM(2013) 451 final] e Proposta di regolamento che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo [COM(2013) 452 final]. Successivamente, è stato nuovamente consultato, il 18 novembre e il 10 dicembre, in merito a un'altra proposta di regolamento: Proposta di regolamento che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo [COM(2013) 751 final]. Questi regolamenti sono stati chiamati Omnibus I, II e III.

    3.3.1

    Il 16 ottobre e il 2 gennaio, il CESE ha adottato due pareri nei quali sottolineava in particolare che, benché necessario, questo «allineamento in blocco» di oltre 165 strumenti giuridici (regolamenti, direttive e decisioni) riguardanti 12 diversi settori sollevava numerose questioni di ordine giuridico e pratico.

    3.3.2

    Pertanto «taluni elementi della procedura di delega restano ancora oscuri […] la nozione di “elementi non essenziali” deve ancora essere definita. Inoltre, andrebbe effettuata una valutazione precisa del funzionamento di tale meccanismo».

    3.3.3

    Inoltre constatava che «alcune proposte di regolamento contengono opzioni che non tengono conto della disciplina quadro dettata dagli atti legislativi di base e si spingono fino a prevedere che la delega sia esercitata per un periodo indeterminato oppure fissano termini molto brevi per il controllo del Parlamento e del Consiglio».

    3.3.4

    Dopo un'analisi sistematica di tutte le proposte, il CESE raccomandava alla Commissione «di adeguare la sua iniziativa di “allineamento in blocco” in modo che essa tenga maggiormente conto delle specificità di alcuni atti legislativi di base» e al Consiglio e al Parlamento «di dar prova della massima vigilanza e di esaminare nei dettagli tutti gli atti compresi in questa iniziativa di “allineamento”».

    3.3.5

    Il CESE sottolineava inoltre l'importanza, se l'operazione fosse proseguita come proposto dalla Commissione:

    di una completa partecipazione del PE,

    di una razionalizzazione e semplificazione delle procedure di comitatologia,

    di una maggiore informazione, in merito sia ai termini di delega ai comitati sia alle misure pertinenti, definite durante tutti gli stadi della procedura,

    di una piena accessibilità delle informazione ai cittadini ed alla società civile.

    3.3.6

    Infine, il CESE chiedeva che venisse valutato l'impatto del nuovo quadro regolamentare, e che venisse presentata al Parlamento, al Consiglio ed al Comitato stesso una relazione periodica sull'efficacia, sulla trasparenza e sulla diffusione delle informazioni.

    3.4

    Nel frattempo la Commissione ha pubblicato una proposta di accordo interistituzionale vincolante basata sull'articolo 295 del TFUE, che si inseriva nel quadro del pacchetto Legiferare meglio, e che prendeva in esame gli atti delegati in due allegati specifici.

    3.4.1

    Nel luglio 2015, il CESE ha adottato un parere nel quale «si compiace soprattutto degli sforzi profusi dalla Commissione per conseguire un giusto equilibrio tra i valori fondamentali quali il rispetto dello “Stato di diritto”, la partecipazione democratica, la trasparenza, la prossimità ai cittadini e il diritto a un'informazione esauriente sulle procedure legislative, da un lato, e l'esigenza di semplificazione normativa, di una regolamentazione più flessibile, più consona agli interessi in gioco e di più agevole aggiornamento e revisione, dall'altro».

    3.4.2

    Il CESE accoglieva inoltre con favore il fatto che «la Commissione si impegni, “prima dell'adozione di un atto delegato, a valersi di tutte le competenze necessarie, anche attraverso la consultazione degli esperti degli Stati membri e mediante consultazioni pubbliche” e che proponga di impiegare lo stesso metodo consultivo per l'adozione degli atti di esecuzione».

    3.4.3

    Temeva però che tutte queste consultazioni avrebbero prolungato in modo eccessivo e inutile l'elaborazione degli atti.

    3.4.4

    Non condivideva l'impostazione «caso per caso» che distingueva tra le misure da adottare mediante atti delegati e quelle da adottare mediante atti di esecuzione, dal momento che i criteri impiegati erano ambigui e lasciavano un margine di interpretazione discrezionale troppo ampio.

    3.4.5

    Il CESE dissentiva sulla proposta della Commissione in particolare per quanto concerne:

    a)

    l'assenza di informazioni preliminari sugli esperti degli Stati membri e le loro competenze tecniche,

    b)

    l'assenza di un termine appropriato per la consultazione di esperti, di parti interessate, del PE e del Consiglio, salvo nei casi di urgenza,

    c)

    il fatto che la consultazione del PE e delle parti interessate e la trasmissione del calendario delle riunioni agli stessi siano facoltative,

    d)

    l'incoerenza delle informazioni relative all'adozione degli atti delegati, informazioni che invece andrebbero rese disponibili in modo sistematico e automatico, attraverso un sito aggiornato,

    e)

    il principio della durata indeterminata della delega: il CESE era infatti dell'avviso che la regola dovesse invece essere quella di un termine preciso, eventualmente rinnovabile per un identico periodo di tempo, salvi casi eccezionali debitamente giustificati.

    3.4.6

    Il CESE desiderava che gli orientamenti prevedessero espressamente che le deleghe fossero determinate in tutti i loro elementi, vale a dire avessero:

    a)

    obiettivi ben definiti,

    b)

    un contenuto preciso,

    c)

    una portata chiara,

    d)

    un termine rigoroso, ossia una durata determinata.

    3.4.7

    Il CESE riteneva che «la formulazione degli articoli 290 e 291 del TFUE possa e — nell'ipotesi di una revisione dei Trattati — debba essere migliorata. L'applicazione di tali articoli dovrebbe poi essere meglio disciplinata, onde evitare che la scelta dello strumento giuridico da adottare finisca per dipendere da una decisione politica piuttosto che tecnica».

    3.5

    In mancanza di accordo tra il Parlamento e il Consiglio sulla procedura di allineamento in blocco, la Commissione ha dovuto ritirare quanto aveva proposto e presentare la proposta in esame.

    4.   Osservazioni generali

    4.1

    Tenuto conto dei suoi precedenti pareri, il CESE si chiede se un ritardo di oltre quattro anni in un settore così sensibile sia giustificato.

    4.2

    In effetti il CESE aveva stabilito orientamenti chiari in virtù dei quali:

    a)

    il ricorso agli atti delegati debba essere l'eccezione e non la regola,

    b)

    in caso di dubbio se gli elementi in questione siano «essenziali» oppure rientrino in una «zona grigia», la Commissione debba astenersi dal proporre atti delegati e disciplinarli invece nell'atto legislativo di base,

    c)

    in caso di dubbio sulla natura della misura da adottare, la Commissione debba adottare di preferenza degli atti di esecuzione piuttosto che degli atti delegati.

    4.3

    Il CESE dissentiva inoltre dalla Commissione su quanto esposto al punto 3.3.5.

    4.4

    Molti di questi aspetti negativi sono stati corretti nella proposta in esame. Restano tuttavia alcuni punti di disaccordo:

    a)

    la Commissione insiste sulla durata indeterminata degli atti delegati. Il CESE ritiene che la durata della delega debba in linea di principio essere sempre determinata, con possibilità di rinnovo, salvo casi eccezionali debitamente giustificati;

    b)

    il CESE teme ancora che il Parlamento e il Consiglio non avranno la possibilità reale di esercitare in tempo utile un controllo effettivo del contenuto degli atti delegati;

    c)

    ribadisce i propri dubbi per quanto riguarda la distinzione specifica tra atti di esecuzione e atti delegati, soprattutto a proposito delle «misure essenziali e non essenziali» relative ai diritti fondamentali;

    d)

    infine, ribadisce che una riformulazione degli articoli 290 e 291 del TFUE potrebbe, una volta per tutte, dissipare tutte le ambiguità che sono all'origine dei problemi attuali.

    5.   Osservazioni particolari

    L'analisi dettagliata di ciascuna delle 168 proposte in allegato consente di sollevare i seguenti dubbi:

    Tabella 1

    Rassegna degli atti per i quali è proposto l'allineamento agli atti di esecuzione per alcuni poteri o competenze

    Numero allegato

    Titolo atto (1)

    Osservazioni del CESE

    2

    Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009

    Ai sensi dell'art. 12 bis, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    Osservazioni: nel 2013, il Consiglio e il Parlamento europeo propendevano per una durata fissa di cinque anni con rinnovo automatico su presentazione di una relazione della Commissione prima della scadenza della delega. Questa volta secondo la Commissione la durata indeterminata si giustifica in quanto il legislatore ha la possibilità di revocare il potere in tutti i casi e in qualsiasi momento [cfr. pag. 8 della proposta della Commissione COM(2016) 799 final].

    6

    Decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2008

    La decisione si riferisce alle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

    Osservazioni: quanto alla scelta tra poteri delegati e competenze di esecuzione, la Commissione presume che la valutazione del 2013 (proposte Omnibus) sia tutt'ora valida in quanto né dai negoziati per gli omnibus 2013, né dalla giurisprudenza sull'argomento, e ancor meno dagli esiti dell'accordo interistituzionale Legiferare meglio sono emersi nuovi criteri che richiedano una nuova valutazione complessiva [cfr. pag. 5 della proposta della Commissione COM(2016) 799 final].

    53

    Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009

    Il nuovo art. 17, par. 3, non prevede la durata della delega alla Commissione del potere di adottare atti delegati.

    Il nuovo art. 48 bis precisa che il potere di adottare atti delegati, di cui all'articolo 17, paragrafo 3 e all'articolo 48, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento omnibus.

    Osservazioni:

    1.

    Cfr. riga n. 2 della presente tabella.

    2.

    Il nuovo art. 17, par. 3, dispone che le procedure di ricorso nei confronti delle decisioni adottate a seguito della valutazione degli organismi competenti EMAS saranno adottate mediante conferimento di poteri. Sembra trattarsi, in questo caso, del diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice, ai sensi dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali. Tuttavia la Commissione non può essere autorizzata a adottare mediante delega disposizioni concernenti i diritti fondamentali o il loro esercizio.

    58

    Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio del 9 marzo 1999

    Ai sensi del nuovo art. 10 bis, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    Osservazioni: cfr. riga n. 2 della presente tabella.

    59

    Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2002

    Ai sensi del nuovo art. 5 ter, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    60

    Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003

    Il nuovo art. 3, par. 1, punto 1, stabilisce che ogni Stato membro raccoglie dati statistici. Il nuovo art. 5 relativo alla precisione delle statistiche stabilisce che la raccolta dei dati si basa su rilevazioni esaurienti. Infine, l'art. 10 bis sull'esercizio della delega prevede che quest'ultima sia esercitata per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da una data da definire successivamente.

    Osservazioni: il CESE rileva che la nozione di «dati esaurienti» può essere applicata a dati personali quali definiti all'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali, e sottolinea che la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che questi ultimi non possono essere soggetti alla procedura di delega (cfr. causa C-355/10, Parlamento contro Consiglio, e parere del CESE in GU C 67/104 del 6.3.2014).

    61

    Regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003

    Ai sensi del nuovo art. 11 bis, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    Osservazioni: cfr. riga n. 2 della presente tabella.

    64

    Regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005

    Ai sensi del nuovo art. 13 bis, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    Osservazioni: cfr. riga n. 2 della presente tabella.

    67

    Regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007

    Ai sensi del nuovo art. 9 bis, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    Osservazioni: cfr. riga n. 2 della presente tabella.

    69

    Regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007

    Ai sensi del nuovo art. 10 bis, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    Osservazioni: cfr. riga n. 2 della presente tabella.

    70

    Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008

    Ai sensi del nuovo art. 15 bis, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    Ai sensi del nuovo art. 8 bis, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    73

    Regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008

    Ai sensi del nuovo art. 6 bis, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    74

    Regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008

    Ai sensi del nuovo art. 8 bis, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    Osservazioni:

    1.

    Cfr. riga n. 2 della presente tabella.

    2.

    Il CESE rileva che ai sensi del nuovo art. 7 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati […] per la realizzazione di una serie di studi di fattibilità […] condotti dagli Stati membri che incontrano difficoltà nel fornire dati.

    Si chiede se la natura dei dati in materia di sanità riguardi la salute dei candidati a un posto di lavoro, perché in tal caso si tratterebbe di dati personali che non possono essere inclusi nella procedura di delega (cfr. causa C-355/10 già citata).

    89

    Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    Ai sensi del nuovo art. 21 bis, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    Osservazioni: cfr. riga n. 2 della presente tabella.

    99

    Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009

    Ai sensi del nuovo art. 31 bis, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    Osservazioni: cfr. riga n. 2 della presente tabella.

    104

    Direttiva 97/70/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997

    Ai sensi del nuovo art. 8 bis, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    Osservazioni: cfr. riga n. 2 della presente tabella.

    114

    Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004

    Ai sensi del nuovo art. 10 bis, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    Osservazioni: cfr. riga n. 2 della presente tabella.

    143

    Direttiva 2002/46 del 10 giugno 2002

    Ai sensi del nuovo art. 12 bis, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    Osservazioni:

    1.

    Cfr. riga n. 2 della presente tabella.

    2.

    Il CESE rileva che la direttiva 2002/46/CE armonizza le norme sugli integratori alimentari al fine di tutelare i consumatori da eventuali rischi per la salute e garantire che le informazioni figuranti su tali prodotti non li inducano in errore. Essa riguarda quindi l'applicazione dell'art. 38 della Carta dei diritti fondamentali. Il controllo effettuato dagli esperti degli Stati membri e del Parlamento europeo deve pertanto essere improntato al massimo rigore.

    144

    Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003

    Ai sensi del nuovo art. 27 bis, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    Osservazioni:

    1.

    Cfr. riga n. 2 della presente tabella.

    2.

    Il CESE osserva che la direttiva riguarda la definizione di norme di qualità e di sicurezza per la raccolta […] del sangue umano e dei suoi componenti a fini terapeutici. Essa contribuisce quindi all'applicazione del diritto fondamentale alla tutela della salute sancito dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali. Il controllo effettuato dagli esperti degli Stati membri e del Parlamento europeo deve pertanto essere improntato al massimo rigore.

    147

    Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003

    Ai sensi del nuovo art. 34, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    Osservazioni:

    1.

    Cfr. riga n. 2 della presente tabella.

    2.

    Il CESE rileva che il regolamento prevede che «nell'attuazione delle politiche comunitarie dovrebbe essere garantito un elevato livello di tutela della vita e della salute umana». Esso riguarda quindi l'applicazione dell'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali, concernente la tutela della salute. Il controllo effettuato dagli esperti degli Stati membri e del Parlamento europeo deve essere improntato al massimo rigore.

    151

    Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003

    Ai sensi del nuovo art. 13 bis, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    Osservazioni:

    1.

    Cfr. riga n. 2 della presente tabella.

    2.

    Il CESE rileva che il regolamento mira a «garantire il rilevamento e il controllo della salmonella in ogni sua fase, in particolare durante la produzione primaria (in questo contesto, l'allevamento di pollame e altri animali) e nei mangimi, per ridurre la prevalenza e il rischio per la salute pubblica». Esso riguarda quindi l'applicazione dell'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali. Il controllo effettuato dagli esperti degli Stati membri e del Parlamento europeo deve essere improntato al massimo rigore.

    152

    Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004

    Ai sensi del nuovo art. 28 bis, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    Osservazioni:

    1.

    Cfr. riga n. 2 della presente tabella.

    2.

    Il CESE rileva che la direttiva riguarda la tutela della salute sancita dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali e che essa delega alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per integrare la direttiva con requisiti di rintracciabilità. Il CESE ritiene che tale delega sia troppo estesa e che rischi di comprendere elementi essenziali. Essa sembra quindi violare la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (cfr. causa C-355/10 già citata).

    158

    Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006

    Ai sensi del nuovo art. 24 bis, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    Osservazioni:

    1.

    Cfr. riga n. 2 della presente tabella.

    2.

    Il CESE rileva che il regolamento riguarda l'applicazione degli art. 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali e che la delega comprende «gli alimenti o le categorie di alimenti per i quali le indicazioni nutrizionali o sulla salute devono essere limitate o vietate». Il CESE ritiene che i termini utilizzati siano tali da includere misure essenziali che non possono essere oggetto di una delega ai sensi dell'art. 290 del TFUE.

    159

    Regolamento (CE) n. 1925/2006 del 20 dicembre 2006

    Ai sensi del nuovo art. 13 bis, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    Osservazioni:

    1.

    Cfr. riga n. 2 della presente tabella.

    2.

    Il CESE rileva che il regolamento riguarda l'applicazione degli art. 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali e mira a migliorare la tutela dei consumatori stabilendo norme di etichettatura supplementari.

    3.

    A questo proposito, il controllo effettuato dagli esperti degli Stati membri e del Parlamento europeo sulla modifica degli allegati I e II del regolamento sopramenzionato deve essere improntato al massimo rigore.

    165

    Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009

    Ai sensi del nuovo art. 24 bis, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    Osservazioni:

    1.

    Cfr. riga n. 2 della presente tabella.

    2.

    Il CESE rileva che il regolamento riguarda l'applicazione dell'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali e che la delega comprende il potere per la Commissione di adottare norme per le azioni da intraprendere in caso di conferma della presenza di una sostanza proibita o non autorizzata. Tale delega sembra troppo estesa e rischia di comprendere elementi essenziali. Essa sembra quindi violare la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (cfr. causa C-355/10 già citata).

    166

    Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009

    Ai sensi del nuovo art. 27 bis, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    Osservazioni: cfr. riga n. 2 della presente tabella.

    167

    Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009

    Ai sensi del nuovo art. 51 bis, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da una data determinata.

    Osservazioni: cfr. riga n. 2 della presente tabella.


    Tabella 2

    Rassegna di atti per i quali è prevista la soppressione di poteri

    Numero allegato

    Titolo atto (2)

    Osservazioni del CESE

    2

    Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009

    Art. 12 bis OK. Contro la durata indeterminata.

    7

    Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996

    OK.

    36

    Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998

    Art. 11 bis OK. Contro la durata indeterminata.

    54

    Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009

    OK. Contro la durata indeterminata.

    57

    Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio del 19 maggio 1998

    NO. La delega è troppo estesa e comprende elementi essenziali.

    66

    Regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 aprile 2007

    OK. Contro la durata indeterminata.

    92

    Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009

    OK. Contro la durata indeterminata.

    133

    Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009

    NO. La definizione dell'infrazione e della perdita dell'onorabilità rientra nella sfera dei diritti personali.

    168

    Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008

    OK.


    Tabella 3

    Proposte adottate dalla Commissione

    Settore

    Strumento

    Estremi della proposta

    Osservazioni del CESE

    CLIMA

    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003

    COM(2015) 337

    Nuovo art. 23. Troppe deleghe in materie sensibili ed essenziali, da rivedere. Contro la durata indeterminata.

    CNECT

    Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002

    COM(2016) 590

    Nuovo art. 109 con riferimento agli art. 40, 60, 73, 102 e 108. Troppe deleghe in materie sensibili ed essenziali anche negli allegati, da rivedere. Regimi di durata diversi (art. 73, par. 7, e art. 109).

    CNECT

    Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002

    COM(2016) 590

    Nuovo art. 109 con riferimento agli art. 40, 60, 73, 102 e 108. Troppe deleghe in materie sensibili ed essenziali anche negli allegati. Regimi di durata diversi (art. 73, par. 7, e art. 109).

    CNECT

    Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002

    COM(2016) 590

    Nuovo art. 109 con riferimento agli art. 40, 60, 73, 102 e 108. Troppe deleghe in materie sensibili ed essenziali anche negli allegati, da rivedere. Regimi di durata diversi (art. 73, par. 7, e art. 109).

    ENER

    Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008

    COM(2015) 496

    Articolo 10. OK per la delega. Contro la durata indeterminata.

    GROW

    Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009

    COM(2014) 28 final

    La Commissione intende ricorrere agli atti delegati (una decina), conformemente all'art. 290 del TFUE, limitando in tal modo il contenuto concreto del regolamento.

    Alcuni punti della proposta per i quali si prevede il ricorso all'uso di atti delegati riguardano le emissioni dei veicoli e i relativi limiti. Proprio a causa della loro importanza, tali questioni sono sempre state decise dai colegislatori.

    Il CESE ha più volte sollevato nei suoi pareri la questione di un eccessivo ricorso agli atti delegati. E si interroga in merito alla trasparenza del sistema, all'uso corretto delle procedure e all'efficacia dei meccanismi di controllo.

    GROW

    Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007

    COM(2016) 31 final

    Art. 88. Troppi atti delegati su punti essenziali. Contro la durata indeterminata.

    GROW

    Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997

    COM(2014) 581 final

    Art. 55. OK alle deleghe e al periodo di cinque anni.

    GROW

    Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007

    COM(2014) 28 final

    Nuovo art. 15 bis. La Commissione intende ricorrere agli atti delegati (una decina), conformemente all'art. 290 del TFUE, limitando in tal modo il contenuto concreto del regolamento.

    Alcuni punti della proposta per i quali si prevede il ricorso all'uso di atti delegati riguardano le emissioni dei veicoli e i relativi limiti. Proprio a causa della loro importanza, tali questioni sono sempre state decise dai colegislatori.

    Il CESE ha più volte sollevato nei suoi pareri la questione di un eccessivo ricorso agli atti delegati. E si interroga in merito alla trasparenza del sistema, all'uso corretto delle procedure e all'efficacia dei meccanismi di controllo.

    ENV

    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008

    COM(2015) 595

    Nuovo art. 38 bis. Ok alle deleghe. Contro la durata indeterminata.

    ENV

    Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999

    COM(2015) 594

    No alla delega. Nuovo art. 16 troppo vago. Contro la durata indeterminata.

    ENV

    Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994

    COM(2015) 593

    OK.

    ENV

    Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996

    COM(2012) 403

    OK agli atti di esecuzione e gli atti delegati (articoli 19 e 20). Contro la durata indeterminata.

    ESTAT

    Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003

    Abrogazione proposta con COM(2016) 551

    OK all'abrogazione.

    MOVE

    Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006

    COM(2013) 622

    No alle deleghe. Concetto di progresso tecnico e scientifico troppo vago. Contro la durata indeterminata.

    MOVE

    Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 marzo 2002

    COM(2011) 828

    Art. 12. Ok alle deleghe. Contro la durata indeterminata.

    MOVE

    Direttiva 96/50/CE del Consiglio del 23 luglio 1996

    COM(2016) 82 final

    OK alle deleghe (art. 29). Contro la durata indeterminata.

    MOVE

    Direttiva 91/672/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991

    COM(2016) 82 final

    OK alle deleghe (art. 29). Contro la durata indeterminata.

    MOVE

    Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009

    COM(2016) 369

    OK alle deleghe e alla durata indeterminata a titolo eccezionale.

    MOVE

    Direttiva 1999/35/CE del Consiglio del 29 aprile 1999

    COM(2016) 371

    Art. 13. OK alla delega e alla durata indeterminata a titolo eccezionale.

    MOVE

    Direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998

    COM(2016) 370

    Art. 12 bis. OK alla delega e alla durata indeterminata a titolo eccezionale.

    SANTE

    Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004

    COM(2014) 557

    OK alle deleghe (art. 87 bis). Contro la durata indeterminata.


    Tabella 4

    Atti per i quali sono previste proposte

    Settore

    Strumento

    Osservazioni del CESE

    AGRI

    Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008

    Nessuna osservazione per tutti questi atti, non essendo disponibile alcun testo.

    CLIMA

    Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009

    ENER

    Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009

    ENER

    Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009

    ENER

    Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009

    ENV

    Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004

    ENV

    Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986

    ESTAT

    Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008

    ESTAT

    Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003

    Bruxelles, 1o giugno 2017

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Georges DASSIS


    (1)  Per questi atti già nel 2013 era stato proposto l'allineamento agli atti di esecuzione per alcune disposizioni.

    (2)  Per questi atti già nel 2013 era stata proposta la soppressione di alcune disposizioni.


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