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Document 52017AE0058

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose» [COM(2016) 750 final — 2016/0392 (COD)]

    GU C 209 del 30.6.2017, p. 54–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.6.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 209/54


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose»

    [COM(2016) 750 final — 2016/0392 (COD)]

    (2017/C 209/09)

    Relatore:

    Peter SCHMIDT

    Consultazione

    Consiglio, 9.10.2016

    Parlamento europeo, 12.12.2016

    Base giuridica

    Articoli 43, paragrafo 2, 114, paragrafo 1, e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Sezione competente

    Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

    Adozione in sezione

    14.3.2017

    Adozione in sessione plenaria

    29.3.2017

    Sessione plenaria n.

    524

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    211/0/4

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    Il CESE accoglie con favore l’iniziativa della Commissione volta ad allineare l’attuale quadro normativo in materia di bevande spiritose al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e a renderlo coerente con il diritto derivato sopravvenuto dell’UE, segnatamente per quanto riguarda la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

    1.2.

    In particolare, il CESE appoggia l’introduzione di un legame più forte della materia con il settore agricolo, un collegamento essenziale per la qualità e la reputazione delle bevande spiritose prodotte nell’UE.

    1.3.

    Se, in linea di massima, il CESE accoglie con favore gli adeguamenti effettuati per garantire l’allineamento al TFUE e agevolare il processo legislativo, tuttavia sarebbe preferibile far pendere maggiormente la bilancia verso gli atti di esecuzione anziché verso gli atti delegati. In alcuni ambiti, anzi, dovrebbe essere abolita qualsiasi facoltà di deroga.

    1.4.

    Il CESE è ben consapevole della complessità dell’operazione di riallineamento e si compiace dei chiarimenti e miglioramenti apportati per quanto concerne, ad esempio, le norme in materia di uso di termini composti e allusioni nell’etichetta, di etichettatura delle miscele di bevande spiritose e di indicazione facoltativa dell’origine delle materie prime. Nondimeno, in altri ambiti la proposta in esame ha apportato anche alcune modifiche che andrebbero riconsiderate, come precisato più avanti nel presente parere.

    1.5.

    Per quanto riguarda le indicazioni geografiche (IG), il CESE apprezza il fatto che vengano chiarite le norme e le procedure in materia e che si attribuisca il giusto valore alla tradizione e alla produzione locale/del territorio.

    1.6.

    Il CESE sottolinea l’importanza di mantenere l’attuale livello di protezione per il settore delle bevande spiritose, in modo da garantire che il valore aggiunto e i posti di lavoro restino in Europa. Il punto cruciale riguarda il luogo in cui il prodotto viene distillato e fabbricato, e il cambiamento di terminologia introdotto nella proposta in esame non dovrebbe comportare alcuna modifica di rilievo per il settore.

    1.7.

    Per quanto attiene alla presentazione e all’etichettatura, il Comitato suggerisce di apportare alla proposta in esame alcuni miglioramenti, in particolare perché è importante evitare qualsiasi tipo di false dichiarazioni o incomprensione in materia di «imitazione di aromi», che potrebbero trarre in inganno i consumatori.

    1.8.

    Benché il tema esuli dal campo di applicazione specifico della proposta in esame, il CESE ribadisce inoltre le raccomandazioni già formulate riguardo alla necessità di un approccio politico coerente e completo basato sulla prevenzione del consumo nocivo di alcolici — e in particolare dell’assunzione di alcol da parte di minori — e sulla promozione di un consumo responsabile, che eviti rischi per la salute, e ciò non solo in materia di bevande spiritose ma anche più in generale. L’informazione, l’istruzione e la sensibilizzazione rivestono in tal senso un’importanza cruciale, e il CESE accoglie con favore le numerose iniziative pubbliche e private in questi campi.

    2.   Introduzione

    2.1.

    Con il regolamento proposto, la Commissione mira ad allineare l’attuale regolamento (CE) n. 110/2008 sulle bevande spiritose (1) al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Il regolamento proposto suddivide essenzialmente le disposizioni adottate dalla Commissione a norma del regolamento vigente in atti delegati e atti di esecuzione, e introduce una base giuridica relativa all’agricoltura (2) per porre l’accento su un legame più forte di questa materia con il settore agricolo.

    2.2.

    Oltre ad allineare le disposizioni vigenti al TFUE, la proposta in esame introduce alcune modifiche di minore entità e di carattere tecnico, volte ad ovviare ad alcune carenze nell’applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 e a rendere la normativa coerente con il diritto derivato sopravvenuto, e precisamente con il regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (3) e il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (4).

    2.3.

    In particolare, la proposta chiarisce alcune norme in materia di etichettatura riguardanti l’uso di termini composti e di allusioni nonché le miscele di bevande spiritose, al fine di evitare problemi sul mercato interno. Essa comprende inoltre un nuovo articolo sull’«indicazione dell’origine» e introduce procedure più chiare per la registrazione delle indicazioni geografiche sulla base del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    3.   Osservazioni generali

    3.1.

    Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione di garantire l’allineamento dell’attuale regolamento (CE) n. 110/2008 sulle bevande spiritose al TFUE e la coerenza della legislazione in materia con gli atti normativi sopravvenuti dell’UE. In linea generale, infatti, il quadro normativo proposto fornisce chiarezza e coerenza per quanto riguarda le norme in materia di bevande spiritose.

    3.2.

    Il CESE constata che le associazioni di produttori di bevande spiritose sono state consultate dalla Commissione. Nell’UE il comparto delle bevande spiritose, le cui vendite all’estero ammontavano ad oltre 10 miliardi di euro nel 2015, fa parte del maggiore settore di esportazione dell’Unione europea, ossia quello agroalimentare. È un comparto al quale fa capo, tra produzione e distribuzione, un milione di posti di lavoro in Europa, e che mantiene una stretta connessione economica e sociale con il settore agricolo. Il gettito delle accise e dell’IVA sulle bevande spiritose ammonta a circa 23 miliardi di euro all’anno. Tuttavia, il consumo di bevande spiritose è sceso del 32 % tra il 1980 e il 2014. Un dato, questo, che trova riscontro nelle distinte tendenze alla «premiumizzazione», ossia all’acquisto di prodotti di livello di prezzo superiore, e al «bere meno ma meglio». Tra il 2000 e il 2015, ad esempio, le vendite on trade (ossia in alberghi, ristoranti, bar e caffè) sono scese dell’8 %, passando a 23,5 milioni di ettolitri di bevande spiritose, ma il valore è aumentato del 30 %.

    3.3.

    Benché la proposta della Commissione miri principalmente a garantire l’allineamento della normativa al TFUE, essa rappresenta anche un’opportunità, per il settore delle bevande spiritose, di mantenere la qualità e le pratiche tradizionali nonché di salvaguardare la sua reputazione a livello mondiale. In particolare, la proposta in esame fa chiarezza sui modi in cui le singole bevande vengono prodotte: materie prime, gradazione alcolica (minima prescritta per la commercializzazione, massima ammessa per la distillazione), periodi di invecchiamento, requisiti in materia di edulcorazione ecc. La differenziazione tra categorie di bevande spiritose contribuisce a salvaguardare la diversità delle tradizioni.

    3.4.

    Il CESE sottolinea l’importanza del rafforzamento, operato dalla proposta, del legame del comparto bevande spiritose con il settore agricolo. Solo materie prime agricole devono essere autorizzate per la produzione delle bevande spiritose, e ciò serve anche a garantire uno sbocco commerciale per i prodotti agricoli di base.

    3.5.

    Gli adeguamenti introdotti al fine di garantire l’allineamento al TFUE e facilitare il processo legislativo sono, in linea di massima, condivisibili. Tuttavia, sarebbe più opportuno far pendere maggiormente la bilancia verso gli atti di esecuzione anziché verso gli atti delegati. In alcuni ambiti, anzi, dovrebbe essere abolita qualsiasi facoltà di deroga, specie laddove questa comporti l’introduzione di modifiche sostanziali. Ad esempio, la Commissione propone (con l’articolo 16, paragrafo 3) che le sia conferito il potere di adottare atti delegati che autorizzino a fornire il nome di un’indicazione geografica registrata nella lingua usata in un mercato di esportazione in cui tale informazione sia obbligatoria, ossia dove le bevande spiritose non potrebbero essere messe in commercio se non corredate di tale informazione. Una norma dell’attuale regolamento UE accorda già ai produttori tale facoltà, ma nel testo «allineato» ora proposto dalla Commissione tale norma è stata soppressa. La facoltà oggi accordata dovrebbe semplicemente essere ripristinata nel testo della proposta, nel qual caso non sarebbe necessaria alcuna delega di poteri.

    3.6.

    Per i produttori di bevande spiritose, una delle preoccupazioni principali è quella di preservare le tradizioni e il sistema delle indicazioni geografiche (IG) per tali bevande. In linea di massima, il CESE accoglie con favore il fatto che vengano rese più chiare le norme in materia di IG che si applicano alle bevande spiritose.

    3.7.

    Benché il tema esuli dal campo di applicazione specifico della proposta in esame, il CESE ribadisce inoltre le raccomandazioni già formulate (5) riguardo alla necessità di un approccio politico coerente e completo basato sulla prevenzione del consumo nocivo di alcolici — e in particolare dell’assunzione di alcol da parte di minori — e sulla promozione di un consumo responsabile, che eviti rischi per la salute, e ciò non solo in materia di bevande spiritose ma anche più in generale. L’informazione, l’istruzione e la sensibilizzazione rivestono in tal senso un’importanza cruciale. Il CESE osserva che in tutta l’UE il settore privato è impegnato in numerose iniziative e programmi sociali, il che dimostra che è possibile ridurre l’abuso di alcol, in particolare tra i giovani (6).

    3.8.

    La questione dell’elencazione degli ingredienti e delle informazioni nutrizionali sulle etichette delle bevande spiritose, nella proposta in esame, non viene affrontata. Nondimeno, il CESE ribadisce che i consumatori hanno diritto di ricevere informazioni veritiere ed equilibrate sulle bevande alcoliche affinché possano operare scelte consapevoli circa il loro consumo (7), e che, per applicare le norme in materia, i micro e piccoli produttori avrebbero bisogno di un sostegno specifico. Il Comitato attende con grande interesse di poter contribuire al dibattito avviato di recente su questo tema da una relazione della Commissione europea (8).

    4.   Osservazioni specifiche

    4.1.

    Il CESE è ben consapevole della complessità dell’operazione di riallineamento e si compiace dei chiarimenti e miglioramenti apportati per quanto concerne, ad esempio, le norme in materia di uso di termini composti e allusioni nell’etichetta, di etichettatura delle miscele di bevande spiritose e di indicazione facoltativa dell’origine delle materie prime. Nondimeno, in altri ambiti la proposta in esame ha apportato anche alcune modifiche che dovrebbero essere riconsiderate; ad esempio:

    la sostituzione di tutte le occorrenze di «e/o» con espressioni differenti non dovrebbe condurre a interpretazioni erronee o confusione di sorta. Il CESE propone quindi di sottolineare, in un apposito considerando, che tutte le occorrenze di «e/o» sono state sostituite con espressioni di significato equivalente e che la Commissione non ha inteso modificare il senso delle disposizioni del regolamento (UE) n. 110/2008;

    occorre chiarire la definizione di «aromatizzazione» e di «pratiche di produzione»;

    per armonizzare le norme nei quattro ambiti dell’IG (alimenti, vino, bevande spiritose e vini aromatizzati), il termine «documentazione tecnica» (di fabbricazione) è stato sostituito dal termine «disciplinare» (di produzione). Tuttavia, al fine di evitare interpretazioni erronee di qualsiasi tipo, si dovrebbe aggiungere un considerando che chiarisca che i due termini sono equivalenti.

    4.2.

    L’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento proposto dalla Commissione precisa che le denominazioni di vendita completate dal termine «aroma», o da qualsiasi altro termine simile, possono essere utilizzate per designare aromi che imitano una bevanda spiritosa o per riferirsi al loro impiego nella produzione di un prodotto alimentare diverso da una bevanda. Il Comitato ritiene che tale disposizione potrebbe essere fuorviante per i consumatori.

    4.3.

    Il CESE sottolinea l’importanza, sia per preservare il valore aggiunto per i produttori che per tutelare gli interessi dei consumatori, di mantenere l’attuale livello di protezione per il settore delle bevande spiritose quando si fa riferimento al «luogo di produzione/fabbricazione» anziché al «luogo di origine». La nuova terminologia non dovrebbe comportare alcuna modifica di rilievo per il settore delle bevande spiritose, in particolare per quanto riguarda questo aspetto cruciale, ossia il luogo in cui il prodotto viene distillato e fabbricato.

    4.4.

    La responsabilità di controllare che le indicazioni geografiche protette non siano utilizzate in modo illegale incombe agli Stati membri, e la Commissione dovrebbe essere informata dell’applicazione delle norme all’interno di essi, così da disporre di un quadro adeguato che permetta di ritirare dal mercato le bevande spiritose contraffatte.

    4.5.

    La procedura di opposizione che consente alle parti interessate di raggiungere un accordo è da accogliere con favore, poiché consente di ridurre gli oneri senza compromettere l’efficacia.

    4.6.

    Il registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, che sostituisce l’allegato III, dovrebbe essere visto come uno strumento per modernizzare il modello vigente in materia senza pregiudicare i diritti e gli obblighi delle parti o la trasparenza del sistema.

    Bruxelles, 29 marzo 2017

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Georges DASSIS


    (1)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

    (2)  Ossia l’articolo 43, paragrafo 2, del TFUE.

    (3)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

    (5)  GU C 318 del 23.12.2009, pag. 10.

    (6)  Basti pensare a due progetti di studi come HBSC (Health Behaviour in School-aged Children — Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare), che coinvolge ogni 4 anni ragazzi di 11, 13 e 15 anni (cfr. le conclusioni principali dell’ultimo studio, pubblicate nel 2016: http://spirits.eu/files/98/cp.as-095-2016-hbsc-survey-2016-key-messages-final.pdf), ed ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs — Progetto europeo di indagini scolastiche sull’alcol e altre droghe), che riguarda studenti di 15 e 16 anni di età. Dallo studio ESPAD risulta che oggi l’86 % degli studenti europei dichiara di «non essersi ubriacato» negli ultimi 30 giorni. Il loro livello di intossicazione è quindi diminuito del 23 % rispetto al 2003. La frequenza degli episodi di assunzione smodata di alcol (heavy episodic drinking) è diminuita del 28 % dal picco registrato nel 2007 (dal 18 % nel 2007 al 13 % nel 2015). Queste tendenze positive sono state rilevate negli studenti di entrambi i sessi.

    (7)  GU C 332 dell'8.10.2015, pag. 28.

    (8)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 13 marzo 2017, sull’etichettatura obbligatoria dell’elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per le bevande alcoliche (COM(2017) 58 final).


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