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Document 52016IP0444

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sul caso di Gui Minhai, editore incarcerato in Cina (2016/2990(RSP))

GU C 224 del 27.6.2018, p. 78–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 224/78


P8_TA(2016)0444

Caso di Gui Minhai, editore incarcerato in Cina

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2016 sul caso di Gui Minhai, editore incarcerato in Cina (2016/2990(RSP))

(2018/C 224/11)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Cina, in particolare quelle del 4 febbraio 2016 sul caso della sparizione di editori a Hong Kong (1), del 16 dicembre 2015 sulle relazioni UE-Cina (2) e del 13 marzo 2014 sulle priorità dell'UE per la 25a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (3),

vista la dichiarazione rilasciata il 7 gennaio 2016 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulla sparizione di alcune persone legate alla casa editrice Mighty Current a Hong Kong,

vista la 18a relazione annuale della Commissione europea e del Servizio europeo per l'azione esterna, dell'aprile 2016, sulla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong,

visti il dialogo UE-Cina sui diritti umani, avviato nel 1995, e il suo 34o ciclo tenutosi a Pechino il 30 novembre e il 1o dicembre 2015,

vista la dichiarazione resa dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani il 16 febbraio 2016,

vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e del SEAE al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Elementi per una nuova strategia dell'UE sulla Cina», del 22 giugno 2016,

viste la legge fondamentale della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, in particolare gli articoli relativi alle libertà personali e alla libertà di stampa, e l'ordinanza sui diritti fondamentali di Hong Kong,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

viste l'adozione della nuova legge sulla sicurezza nazionale da parte del comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo cinese il 1o luglio 2015, l'adozione della nuova legge sulla gestione delle ONG straniere da parte dell'Assemblea nazionale del popolo il 28 aprile 2016 e l'adozione della nuova legge sulla cibersicurezza il 7 novembre 2016,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che Gui Minhai, editore e azionista della casa editrice in questione e di una libreria che vende opere letterarie critiche nei confronti di Pechino, è scomparso il 17 ottobre 2015 a Pattaya (Thailandia) senza lasciare traccia;

B.

considerando che nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2015 sono scomparsi altri quattro residenti a Hong Kong (Lui Bo, Zhang Zhiping, Lam Wing-Kee e Lee Bo) che lavoravano presso la stessa libreria;

C.

considerando che Gui Minhai è un cittadino svedese di origine cinese e, quindi, un cittadino dell'UE;

D.

considerando che il 17 gennaio 2016 Gui Minhai è apparso in una trasmissione televisiva cinese dove, a quanto pare, avrebbe ammesso di essere tornato volontariamente nella Cina continentale per poter essere giudicato per un presunto reato legato a un incidente automobilistico avvenuto nel 2003; che vi sono seri motivi per ritenere che la sua apparizione in televisione sia stata una messa in scena e che gli sia stato dato un copione da seguire;

E.

considerando che Gui Minhai è detenuto in isolamento da oltre un anno e che non si conosce il luogo in cui si trova; che è l'unico libraio del gruppo ad essere ancora in carcere;

F.

considerando che le autorità svedesi hanno chiesto alle autorità cinesi pieno sostegno per proteggere i diritti del loro cittadino e delle altre persone «scomparse»; che né la famiglia di Gui Minhai né il governo svedese sono stati informati di eventuali imputazioni a suo carico o del luogo in cui è detenuto;

G.

considerando che Lui Bo e Zhang Zhiping hanno ottenuto l'autorizzazione a fare ritorno a Hong Kong rispettivamente il 4 e l'8 marzo 2016, dopo un periodo di detenzione nella Cina continentale; che essi hanno chiesto alla polizia di archiviare i rispettivi casi e sono tornati nella Cina continentale lo stesso giorno in cui sono arrivati; che Lee Bo è tornato a Hong Kong il 24 marzo 2016 e nega di essere stato rapito; che Lam Wing-Kee ha fatto ritorno a Hong Kong il 16 giugno 2016;

H.

considerando che nel giugno 2016 Lam Wing-Kee, uno degli editori, è tornato a Hong Kong per archiviare l'indagine sulla sua scomparsa, ma, anziché rientrare nella Cina continentale, ha dichiarato ai media di essere stato rapito dai servizi di sicurezza cinesi, tenuto in isolamento e costretto a confessare davanti alle telecamere reati da lui mai commessi;

I.

considerando che Hong Kong sostiene e protegge la libertà di parola, di espressione e di stampa; che la pubblicazione di qualsiasi materiale critico nei confronti della dirigenza cinese è legale a Hong Kong, ma è vietata nella Cina continentale; che il principio «un paese, due sistemi» garantisce l'autonomia di Hong Kong da Pechino per quanto riguarda tali libertà sancite dall'articolo 27 della legge fondamentale;

J.

considerando che nella relazione annuale 2015 sulla Regione amministrativa speciale di Hong Kong, il SEAE e la Commissione ritengono che il caso dei cinque editori scomparsi rappresenti la più grave violazione della legge fondamentale di Hong Kong e del principio «un paese, due sistemi» dal passaggio della città alla Repubblica popolare cinese (RPC) nel 1997; che soltanto i servizi di contrasto a Hong Kong sono legalmente autorizzati a far rispettare la legge a Hong Kong;

K.

considerando che il comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha espresso gravi preoccupazioni per le ripetute notizie provenienti da varie fonti circa la pratica, tuttora in uso, di detenzione illegale in luoghi non riconosciuti e non ufficiali, le cosiddette «prigioni nere»; che ha inoltre espresso serie preoccupazioni per le ripetute notizie che indicano che la pratica della tortura e dei maltrattamenti è profondamente radicata nel sistema di giustizia penale, che fa un eccessivo affidamento sulle confessioni per emettere sentenze di condanna;

L.

considerando che la Cina ha firmato ma non ancora ratificato il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR); che essa non ha mai firmato né ratificato la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;

M.

considerando che il 17o vertice UE-Cina, del 29 giugno 2015, ha portato le relazioni bilaterali a un nuovo livello e che, nel suo quadro strategico sui diritti umani e la democrazia, l'Unione si è impegnata a collocare i diritti umani al centro delle sue relazioni con tutti i paesi terzi, inclusi i partner strategici; che il 18o vertice UE-Cina, del 12 e 13 luglio 2016, si è concluso con l'annuncio di un altro ciclo del dialogo in materia di diritti umani tra l'UE e la Cina prima della fine del 2016;

1.

esprime profonda preoccupazione per la mancanza di informazioni sul luogo in cui si trova Gui Minhai; chiede che siano pubblicate senza indugio informazioni dettagliate sul luogo in cui si trova l'uomo, che egli sia rilasciato immediatamente in condizioni di sicurezza, nonché che gli venga concesso il diritto di comunicazione;

2.

prende atto con preoccupazione delle accuse secondo cui i servizi di contrasto della Cina continentale opererebbero a Hong Kong; ricorda alle autorità cinesi che qualsiasi operazione condotta dai loro servizi di contrasto a Hong Kong sarebbe incompatibile con il principio «un paese, due sistemi»;

3.

esorta le autorità competenti della Thailandia, della Cina e di Hong Kong a chiarire le circostanze delle sparizioni, nel rispetto dello Stato di diritto;

4.

condanna fermamente tutti i casi di violazioni dei diritti umani, in particolare gli arresti arbitrari, le consegne, le confessioni estorte, le detenzioni segrete, la custodia preventiva in isolamento e le violazioni della libertà di pubblicazione e di espressione; ricorda che occorre salvaguardare l'indipendenza di editori, giornalisti e blogger; chiede che si ponga immediatamente fine alle violazioni dei diritti umani e all'intimidazione politica;

5.

condanna le restrizioni alla libertà di espressione e la criminalizzazione della stessa, e deplora l'inasprimento delle restrizioni a tale libertà; invita il governo cinese a porre fine alla sua opera di repressione della libera circolazione delle informazioni, che assume anche la forma di limitazioni all'uso di Internet;

6.

esprime preoccupazione per la nuova legge sulla cibersicurezza, adottata il 7 novembre 2016, che rafforzerebbe e istituzionalizzerebbe le pratiche di censura e sorveglianza del ciberspazio, nonché per la legge adottata in materia di sicurezza nazionale e per il progetto di legge antiterrorismo; prende atto dei timori degli avvocati riformisti cinesi e dei difensori dei diritti civili secondo cui tali leggi limiteranno ulteriormente la libertà di espressione e l'autocensura è destinata a crescere;

7.

invita la Cina a rilasciare o a far cadere ogni accusa nei confronti di dissidenti pacifici del governo, attivisti che militano contro la corruzione, avvocati e giornalisti;

8.

esprime profonda preoccupazione per l'imminente entrata in vigore, il 1o gennaio 2017, della nuova legge sulla gestione delle ONG straniere, dal momento che ostacolerebbe notevolmente le attività della società civile cinese e limiterebbe drasticamente le libertà di associazione e di espressione nel paese, mettendo, tra l'altro, al bando le ONG straniere che non sono registrate presso il ministero cinese della Pubblica sicurezza e vietando ai dipartimenti provinciali di pubblica sicurezza di finanziare qualsiasi privato od organizzazione cinesi, nonché impedendo ai gruppi cinesi di svolgere «attività» per conto o con l'autorizzazione di ONG straniere non registrate, comprese quelle con sede a Hong Kong e Macao; chiede alle autorità cinesi di garantire un contesto sicuro ed equo e processi trasparenti che consentano alle ONG di operare liberamente ed efficacemente in Cina;

9.

mette in rilievo l'impegno dell'Unione a favore del rafforzamento della democrazia, compresi lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura, i diritti e le libertà fondamentali, la trasparenza e la libertà di informazione e di espressione a Hong Kong;

10.

invita la Cina a ratificare l'ICCPR e a firmare e ratificare senza indugio la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;

11.

evidenzia l'impegno dell'Unione a favore del rafforzamento dello Stato di diritto, dell'indipendenza della magistratura, dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare la trasparenza e la libertà di parola e di espressione, in tutti i paesi con i quali intrattiene relazioni bilaterali; è convinto della necessità di stabilire un dialogo sui diritti umani che sia significativo e aperto e basato sul rispetto reciproco; ritiene che relazioni forti e continue tra l'UE e la Cina debbano costituire una piattaforma efficace per un dialogo maturo, significativo e aperto in materia di diritti umani, basato sul rispetto reciproco;

12.

pone l'accento sul fatto che le relazioni economiche e commerciali sono importanti per favorire il rispettivo benessere; rammenta che tali relazioni possono svilupparsi solo in buona fede e in base a una fiducia reciproca; sottolinea che il rispetto dei diritti umani e della trasparenza rientra nei moderni accordi commerciali;

13.

esorta tutte le pertinenti istituzioni dell'UE ad agire velocemente e a iscrivere il caso di Gui Minhai all'ordine del giorno del prossimo dialogo UE-Cina sui diritti umani;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese e al capo dell'esecutivo e all'assemblea della Regione amministrativa speciale di Hong Kong.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0045.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2015)0458.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2014)0252.


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