Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DP0429

    Decisione del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh (2016/2115(IMM))

    GU C 224 del 27.6.2018, p. 176–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.6.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 224/176


    P8_TA(2016)0429

    Richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh

    Decisione del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh (2016/2115(IMM))

    (2018/C 224/29)

    Il Parlamento europeo,

    vista la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Jean-François Jalkh, trasmessa il 14 aprile 2016 dal ministro francese della giustizia nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria (n. 14142000183) avviata nei suoi confronti presso il Tribunale regionale di Nanterre su denuncia con costituzione di parte civile dell'associazione «Maison des potes — Maison de l'égalité» con l'accusa di istigazione pubblica alla discriminazione razziale o religiosa e comunicata in Aula l'8 giugno 2016.

    avendo ascoltato Jean-François Jalkh, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

    visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

    viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

    visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese, emendato dalla legge costituzionale del 4 agosto 1995 n. 95-880,

    visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione giuridica (A8-0318/2016),

    A.

    considerando che il procuratore generale presso la Corte di appello di Versailles ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Jean-François Jalkh, deputato al Parlamento europeo, nell'ambito di un'azione legale per un presunto reato;

    B.

    considerando che la richiesta di revoca dell'immunità di Jean-François Jalkh si riferisce al presunto reato di istigazione pubblica alla discriminazione per motivi di nazionalità, razziali o religiosi attraverso parole, scritti, immagini o mezzi di comunicazione pubblica per via elettronica, da parte di ignoto o ignoti, reato previsto dalla legge francese, segnatamente l'articolo 24, comma 8, l'articolo 23, comma 1, e l'articolo 42 della legge del 29 luglio 1881, e l'articolo 93, comma 3 della legge n. 82-652 del 29 luglio 1982, e sanzionato dall'articolo 24, commi 8, 10, 11 e 12, della legge del 29 luglio 1881 e dall'articolo 131-26, commi 2 e 3, del codice penale;

    C.

    considerando che Jean-François Jalkh è stato accusato dall'associazione «Maison des potes — Maison de l'égalité» in una denuncia presentata al Tribunale regionale di Nanterre il 22 maggio 2014;

    D.

    considerando che la denuncia riguardava dichiarazioni formulate in un opuscolo dal titolo «Manuale per i consiglieri locali del Front National», pubblicate il 19 settembre 2013 e postate sul sito internet ufficiale della federazione del Front National il 30 novembre 2013, che incoraggiavano i candidati del Front National eletti alla carica di consigliere locale nelle elezioni del 23 e 30 marzo 2014 a raccomandare, in occasione della prima seduta del nuovo consiglio locale, di riservare priorità al popolo francese («priorità nazionale») in materia di assegnazione degli alloggi sociali; che Jean-François Jalkh era direttore responsabile delle pubblicazioni del Front National ed esercitava il controllo editoriale su tutti i siti internet della federazione;

    E.

    considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

    F.

    considerando che l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese sancisce che nessun membro del Parlamento francese può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni;

    G.

    considerando che la portata dell'immunità riconosciuta ai membri del Parlamento francese corrisponde de facto alla portata dell'immunità riconosciuta ai membri del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, per poter beneficiare dell'immunità, un'opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo nell'esercizio delle sue funzioni, il che presuppone necessariamente l'esistenza di un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari; che tale nesso deve essere diretto ed evidente;

    H.

    considerando che Jean-François Jalkh non era deputato al Parlamento europeo al momento della commissione del presunto reato, vale a dire il 19 settembre e il 30 novembre 2013, ma il materiale presumibilmente offensivo era ancora disponibile per la consultazione da parte di chiunque volesse accedervi il 23 giugno e il 2 ottobre 2014;

    I.

    considerando che le accuse sono manifestamente estranee alla posizione di Jean-François Jalkh quale deputato al Parlamento europeo e riguardano invece attività di carattere puramente nazionale o regionale, dato che le dichiarazioni sono state formulate per potenziali membri dei consigli locali in vista delle elezioni locali da tenersi il 23 e il 30 marzo 2014, e si riferiscono alla sua posizione di direttore delle pubblicazioni del Front National con controllo editoriale su tutti i siti web della federazione;

    J.

    considerando che le presunte azioni non si riferiscono a opinioni o voti espressi dal deputato al Parlamento europeo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

    K.

    considerando che non esiste il sospetto di un tentativo di ostacolare l'attività parlamentare di Jean-François Jalkh (fumus persecutionis) dietro l'inchiesta giudiziaria avviata a seguito di una denuncia dell'associazione «Maison des potes — Maison de l'égalité», presentata prima che egli assumesse l'incarico al Parlamento europeo;

    1.

    decide di revocare l'immunità di Jean-François Jalkh;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica francese e a Jean-François Jalkh.

    (1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


    Top