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Document 52016DP0141

Decisione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Bolesław G. Piecha (2015/2339(IMM))

GU C 66 del 21.2.2018, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 66/57


P8_TA(2016)0141

Richiesta di revoca dell'immunità di Bolesław G. Piecha

Decisione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Bolesław G. Piecha (2015/2339(IMM))

(2018/C 066/07)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Bolesław G. Piecha, trasmessa il 29 ottobre 2015 dal procuratore generale della Repubblica di Polonia nel quadro di procedimento intentato dall'Ispettore generale polacco per il trasporto stradale (Główny Inspektor Transportu Drogowego) (con il riferimento n. CAN-PST-SCW.7421.653220.2014.13.A.0475) e comunicata in Aula il 23 novembre 2015,

visto che Bolesław G. Piecha ha rinunciato di essere ascoltato a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

visto l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visti l'articolo 105, paragrafo 2, e l'articolo 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia nonché l'articolo 7b, paragrafo 1, e l'articolo 7c, paragrafo 1, della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputati e senatori polacchi,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0152/2016),

A.

considerando che il procuratore generale della Repubblica di Polonia ha trasmesso la richiesta dell'Ispettore generale polacco per il trasporto stradale di revocare l'immunità di Bolesław G. Piecha, deputato al Parlamento europeo eletto per la Polonia, per quanto riguarda un'infrazione ai sensi dell'articolo 92a del codice delle contravvenzioni del 20 maggio 1971, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, della legge del 20 giugno 1997 sulla circolazione stradale; che, in particolare, la presunta infrazione consiste nel superamento della velocità consentita in un agglomerato;

B.

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano, sul territorio del proprio Stato membro, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento dello Stato membro;

C.

considerando che l'articolo 105, paragrafo 2, e l'articolo 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia dispongono che un deputato o un senatore non può essere chiamato a rispondere penalmente senza l'autorizzazione rispettiva del Sejm o del Senato polacchi;

D.

considerando che spetta, pertanto, al Parlamento europeo di decidere se l'immunità di Bolesław G. Piecha debba o meno essere revocata;

E.

considerando che la presunta infrazione ha avuto luogo prima che Bolesław G. Piecha diventasse deputato al Parlamento europeo; che la presunta infrazione ha avuto luogo quando Bolesław G. Piecha era senatore polacco; che, pertanto, essa non ha alcun rapporto diretto o evidente con l'esercizio da parte di Bolesław G. Piecha delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo;

F.

considerando che Bolesław G. Piecha ha inviato all'Ispettorato generale polacco per il trasporto stradale una dichiarazione in risposta al verbale originato da tale ispezione in cui accettava di pagare l'ammenda in relazione all'infrazione di cui all'articolo 92a del codice delle contravvenzioni; che è difficile stabilire che ci sia fumus persecutionis, cioè un sospetto sufficientemente fondato e preciso che la causa intentata fosse finalizzata a nuocere all'attività politica del deputato;

1.

decide di revocare l'immunità di Bolesław G. Piecha;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia e a Bolesław G. Piecha.


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


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