Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AE6911

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica» [COM(2016) 761 final — 2016/0376/(COD)]

    GU C 246 del 28.7.2017, p. 42–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 246/42


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica»

    [COM(2016) 761 final — 2016/0376/(COD)]

    (2017/C 246/07)

    Relatore:

    Mihai MANOLIU

    Consultazione

    Consiglio, 9.12.2016

    Parlamento europeo, 12.12.2016

    Base giuridica

    Articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Sezione competente

    Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione

    Adozione in sezione

    11.4.2017

    Adozione in sessione plenaria

    26.4.2017

    Sessione plenaria n.

    525

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    115/1/2

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    I cittadini europei devono partecipare attivamente alla promozione dell’efficienza energetica, prendere l’iniziativa e collaborare nel quadro di progetti comuni, nonché lottare per abbattere le barriere economiche, amministrative e normative. Obiettivo comune è la concretizzazione delle ambizioni per il periodo successivo alla COP 21, con molteplici vantaggi: nuovi investimenti (ristrutturazione degli edifici, maggiore comfort, misurazione efficiente ed equa) in grado di creare occupazione, riduzione del livello di povertà energetica, diminuzione dell’inquinamento e miglioramento dello stato di salute della popolazione, oppure minore dipendenza dalle importazioni energetiche. Il CESE sollecita un impegno più risoluto degli Stati membri nell’attuazione della direttiva sull’efficienza energetica, tenendo conto che i nuovi obiettivi proposti per il 2030 sono più ambiziosi di quelli stabiliti per il 2020.

    1.2.

    L’efficienza energetica è un tema di grande importanza per il futuro del sistema energetico europeo. Migliorare l’efficienza energetica in tutti i settori di utilizzo dell’energia può rappresentare un mezzo potente per ridurre i costi per l’economia europea e, soprattutto, il principio dell’efficienza energetica può rappresentare un fattore di miglioramento dell’accessibilità finanziaria. È sulla base di tale principio che è necessario ridurre la domanda di costose infrastrutture sostitutive. Gli obblighi di risparmio energetico sono compatibili con lo sviluppo sostenibile (situazione sostenibile e sicura), e occorre sfruttare le sinergie per una transizione efficiente verso un sistema resiliente e accompagnato da un processo di decarbonizzazione intelligente (sistemi sovraregionali di distribuzione, gestione della domanda, sistemi di stoccaggio).

    1.3.

    Il CESE prende atto della proposta della Commissione relativa ad un obiettivo vincolante di efficienza energetica del 30 % entro il 2030, ma ritiene che un aumento rispetto all’obiettivo del 27 % vada adeguatamente giustificato evidenziandone i vantaggi economici e ponendo l’accento sul livello di investimenti necessari per conseguire questi obiettivi. È di fondamentale importanza che la valutazione d’impatto prenda in considerazione l’insieme delle misure cui mirano i pacchetti legislativi in materia di clima ed energia.

    1.4.

    Al fine di eliminare i principali ostacoli all’applicazione dell’articolo 7 della direttiva sull’efficienza energetica, il CESE invita a sensibilizzare in misura maggiore i consumatori finali attraverso la promozione e divulgazione dei regimi di efficienza energetica e delle misure alternative. È necessario che ciascuno Stato membro realizzi ulteriori investimenti per iniziative credibili di informazione, divulgazione, educazione e assistenza volte ad incentivare i cittadini e le imprese ad accelerare il conseguimento dell’obiettivo politico in materia di cambiamenti climatici e di efficienza energetica.

    1.5.

    Il CESE invita gli Stati membri a prestare maggiore attenzione alle famiglie in condizioni di povertà energetica o all’edilizia abitativa sociale, i cui costi energetici dovrebbero essere ridotti in modo sostenibile. Un obiettivo importante consiste nel migliorare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio a fini abitativi, oltre alla definizione di norme minime (audit energetici) per gli alloggi in locazione.

    1.6.

    Il CESE richiama l’attenzione sull’importante obiettivo dell’educazione dei consumatori finali in materia di tecniche di produzione combinata di energia elettrica e termica (cogenerazione, condizionamento dell’aria), misurazione intelligente dei consumi e piani di ristrutturazione. Ciò è di fondamentale importanza anche per incoraggiare gli investitori, le autorità pubbliche e le imprese affinché acquisiscano la fiducia necessaria per realizzare progetti ad alto potenziale di efficienza, e partecipino al finanziamento della R&S.

    1.7.

    Il CESE auspica che le varie misure mediante le quali vengono attuati gli strumenti finanziari europei (prestiti, garanzie, capitale proprio per attirare fondi, sovvenzioni) servano anche ad attirare finanziamenti privati per i progetti energetici. Non va trascurato l’aspetto delle sovvenzioni per i progetti con un forte impatto sociale. Questi regimi finanziari devono essere concessi ai progetti rivolti anche ai consumatori a basso reddito. A fini di trasparenza e comparabilità, si richiede l’elaborazione di orientamenti relativi ai piani nazionali. Il CESE ritiene che il sostegno debba essere destinato in via prioritaria alle famiglie in condizioni di povertà energetica, garantendo così nel lungo periodo un quadro politico stabile per gli Stati membri, in vista di uno sviluppo locale sostenibile.

    1.8.

    Secondo il CESE, questo obiettivo potrà essere raggiunto grazie a un’assistenza tecnica fornita nell’applicazione della direttiva sull’efficienza energetica tramite regimi di finanziamento innovativi basati sul mercato. Un elemento quantitativo che incide notevolmente sulla concessione di incentivi finanziari è dato dall’audit energetico (definizione delle PMI, abolizione della doppia certificazione, approccio uniforme in merito alla soglia minima estesa), che costituisce al contempo uno strumento per aumentare l’efficienza energetica e un vantaggio in termini di competitività. Sono necessari un approccio corretto alla garanzia della qualità e programmi nazionali di formazione per i fornitori di servizi di efficienza energetica.

    1.9.

    Per aumentare l’efficienza energetica a vantaggio dei consumatori, il CESE raccomanda di effettuare delle analisi costi-benefici a livello nazionale che consentano di ridurre i costi.

    1.10.

    Il CESE chiede l’adozione di un approccio globale e un miglioramento dell’efficienza energetica dell’intero sistema di trasporto che sia basato sui continui sviluppi tecnologici dei veicoli e dei sistemi di propulsione, nonché sul passaggio a modi di trasporto efficienti sotto il profilo energetico e su sistemi di trasporto intelligenti (STI) capaci di aumentare il tasso di utilizzo delle capacità disponibili. Questi fattori devono essere presi in considerazione anche nel caso dell’aviazione e del trasporto marittimo. Gli utenti devono ricevere informazioni sul consumo di carburante di ciascun modo di trasporto, anche per quanto riguarda i limiti stabiliti per le emissioni di CO2. corrispondenti.

    2.   Osservazioni generali

    2.1.

    Il CESE concorda con la Commissione europea che « l’efficienza energetica al primo posto è un principio essenziale dell’Unione dell’energia», e la proposta di modifica della direttiva darà attuazione concreta a tale principio. «L’energia meno cara, la più pulita e più sicura è quella che non consumiamo affatto. L’efficienza energetica è uno dei modi economicamente più efficaci per sostenere la transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio e creare crescita, posti di lavoro e opportunità di investimento».

    2.2.

    Se l’obiettivo in materia di efficienza energetica all’orizzonte 2020 è del 20 %, per la scadenza del 2030 sono stati presi in esame diversi traguardi (compresi tra il 27 % e il 40 %), il più ambizioso dei quali è quello proposto nella risoluzione del Parlamento europeo, che chiede un obiettivo vincolante del 40 %. Dopo aver passato in rassegna i benefici che ne deriverebbero in termini di occupazione e crescita economica, sicurezza dell’approvvigionamento, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, salute e ambiente, la Commissione ha proposto un obiettivo vincolante del 30 % in materia di efficienza energetica. Il CESE ritiene che, nel contesto di questo aumento, sia molto importante valutare con attenzione l’impatto degli obiettivi di efficienza energetica sugli altri traguardi fissati nelle proposte legislative per il settore energetico, con particolare riguardo al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE (sistema ETS).

    2.3.

    Per conseguire questi obiettivi coinvolgenti, gli Stati membri (con il sostegno dei rispettivi CES nazionali) e i fornitori e distributori di energia dovranno realizzare risparmi energetici (una politica chiave) pari all’1,5 % ogni anno. Il CESE ritiene giustificata la proposta di prorogare l’obbligo di risparmio energetico oltre il 2020, mantenendo una quota annuale dell’1,5 %, mediante regimi obbligatori e misure alternative flessibili a livello nazionale sull’attuazione di tali obblighi di risparmio energetico.

    2.4.

    Il nuovo approccio, che anche il CESE approva, offrirà sia agli Stati membri che agli investitori una prospettiva di lungo periodo necessaria all’elaborazione delle strategie e dei piani d’investimento volti al conseguimento dell’obiettivo a livello dell’UE, attraverso l’attuazione di politiche nazionali e regionali adeguate; ne deriverà così, entro l’orizzonte 2030, una serie di importanti benefici, ad esempio: una diminuzione del consumo di energia finale del 17 % (rispetto al 2005), una crescita economica che si tradurrà in un incremento del PIL dello 0,4 %, una riduzione dei prezzi dell’energia elettrica per le famiglie e per l’industria (da 161 a 157 EUR/MWh), la creazione di opportunità commerciali portatrici di nuovi posti di lavoro di qualità (adeguati), misure contro l’inquinamento e gli effetti nocivi sulla salute (con minori costi compresi tra 4,5 e 8,3 miliardi di euro) e il rafforzamento della sicurezza energetica (con una riduzione delle importazioni di gas del 12 % nel 2030).

    2.5.

    Il CESE considera elementi di primaria importanza l’informazione a beneficio dei principali soggetti del mercato dell’energia, la fornitura alle famiglie e ai consumatori industriali di informazioni pertinenti, chiare e concise sui loro consumi, come pure il consolidamento dei loro fondati diritti riguardo alla misurazione (lettura a distanza dei contatori) e alla fatturazione, anche dell’energia termica. Non si devono dimenticare i consumatori vulnerabili che, grazie ai minori costi delle bollette energetiche, dovrebbero beneficiare di un miglioramento del loro comfort e del loro tenore di vita.

    2.6.

    Tuttavia, la protezione dei consumatori vulnerabili richiede anche che la direttiva in esame non imponga la misurazione individuale dei consumi in quei paesi in cui i proprietari di beni immobili sono tenuti per legge a farsi carico dei costi energetici dei loro affittuari, in particolare perché questo tipo di legislazione sugli affitti incentiva fortemente i proprietari a ristrutturare i loro immobili per aumentarne l’efficienza energetica. Si deve inoltre sottolineare che in alcuni Stati membri, per conformarsi alle normative UE in vigore, è stato installato solo di recente un gran numero di contatori individuali con una durata di vita utile che va ben al di là della scadenza del 2027 fissata dalla Commissione per sostituirli con dispositivi che consentono la lettura a distanza. Si dovrebbe evitare la sostituzione di questi contatori, poiché i consumatori dell’UE potrebbero considerarla un inutile costo aggiuntivo.

    2.7.

    Per il Comitato è essenziale l’idea di rafforzare gli aspetti sociali legati all’efficienza energetica e alla lotta contro la precarietà e la povertà energetiche, in particolare tra i consumatori vulnerabili. Gli Stati membri dell’UE devono rivolgere maggiore attenzione alle misure sociali. Attuare la direttiva sull’efficienza energetica è un elemento di fondamentale importanza per il benessere.

    2.8.

    Non dobbiamo dimenticare che gli obiettivi di efficienza energetica sono collegati agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici tramite la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Tale esigenza è all’origine di politiche che accrescono l’intensità e la rapidità di adozione di nuove tecnologie, le quali consentiranno a loro volta di realizzare risparmi energetici nei trasporti, nell’industria, nell’edilizia e anche a beneficio delle famiglie. Alla fine, le nuove tecnologie rappresenteranno un modo economicamente efficiente per gli Stati membri di conseguire gli obiettivi previsti a livello nazionale in relazione al sistema di scambio di quote di emissioni (ETS e decisione sulla condivisione degli sforzi), conformemente all’articolo 7 della direttiva (risparmi effettivi di energia, misure concrete in materia di efficienza energetica).

    2.9.

    Per quanto riguarda la legislazione in vigore sull’efficienza energetica, il Parlamento europeo osserva che « la direttiva sull’efficienza energetica è attuata parzialmente ma costituisce un quadro per conseguire gli obiettivi di risparmio energetico; le disposizioni legislative concorrenti frenano i progressi ecologici, comportano burocrazia e rincarano i costi energetici; serve maggiore coerenza nella legislazione in materia energetica; maggiore efficienza energetica significa maggiore crescita e occupazione» .

    2.10.

    In questo contesto, il CESE è convinto che la nuova proposta legislativa in materia di efficienza energetica terrà conto, oltre che delle misure proposte dal Parlamento europeo, anche del presente parere.

    3.   Osservazioni specifiche

    3.1.    Base giuridica, sussidiarietà e proporzionalità

    3.1.1.

    L’articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, costituisce la base giuridica specifica in materia di energia. Pertanto, lo strumento giuridico appropriato consiste in una direttiva di modifica di una direttiva in vigore.

    3.1.2.

    Secondo il CESE, uno dei motivi per cui gli obiettivi di efficienza energetica non sono stati realizzati sino ad oggi è che ciascuno Stato membro ha agito per proprio conto. È indispensabile un’azione coordinata a livello dell’UE a sostegno degli interventi nei singoli Stati membri. Le questioni energetiche comportano sfide in campo politico ed economico (mercato interno, sviluppo, investimenti, regolamentazioni), oltre che sociale (consumo di energia, tariffazione, precarietà, occupazione), nonché problemi di sicurezza in rapporto all’approvvigionamento energetico. Non vanno poi dimenticati i problemi legati ai cambiamenti climatici.

    3.1.3.

    Il CESE insiste fortemente sul rispetto del principio di sussidiarietà e sul mantenimento della flessibilità per quel che riguarda il mix energetico e la combinazione di politiche energetiche, al fine di garantire il conseguimento dei risparmi energetici a cui gli Stati membri si sono volontariamente impegnati fino al 2030.

    3.2.    Attuazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione

    3.2.1.

    Sono stati valutati diversi livelli di riduzione dell’energia primaria rispetto al livello di riferimento del 2007; per formulare l’obiettivo, inoltre, sono stati presi in esame il consumo di energia primaria e quello di energia finale, in condizioni di risparmio energetico o di intensità energetica. Dalle discussioni con le parti interessate è emerso che la maggioranza di queste si è dichiarata a favore di un obiettivo del 30 % da conseguire entro il 2030.

    3.2.2.

    Le diverse analisi svolte hanno permesso di selezionare le seguenti opzioni:

    per l’articolo 7 della direttiva, relativo all’obbligo di risparmio energetico, è stata scelta l’opzione 3 (proroga dell’articolo al 2030, semplificazione e aggiornamento),

    per gli articoli da 9 a 11 della direttiva, relativi alla misurazione e alla fatturazione del consumo energetico, è stata scelta l’opzione 2 (chiarimento e aggiornamento, incluso il consolidamento di alcune disposizioni ai fini di una maggiore coerenza con la legislazione sul mercato interno dell’energia).

    3.2.3.

    Un’importante conclusione riguarda l’impatto sociale dell’obiettivo: per ogni 1,2 milioni di EUR spesi in efficienza energetica si sostengono direttamente circa 23 posti di lavoro.

    3.2.4.

    Per quanto riguarda la riduzione dei consumi in bolletta grazie a misure di efficienza energetica a favore di chi versa in condizioni di povertà energetica, si osserva un risultato positivo che può contribuire a risolvere alcuni aspetti problematici legati all’esclusione sociale.

    3.2.5.

    Il CESE ritiene che la proposta di modifica della direttiva avrà un impatto positivo sulle PMI tramite le misure specifiche e i programmi di sostegno (regimi di aiuto per coprire i costi degli audit energetici) e di incentivazione a realizzare audit energetici. La ristrutturazione degli edifici offrirà alle PMI, ad esempio alle piccole imprese edili, un vantaggio sotto forma di opportunità commerciali, così come un beneficio deriverà dalla proroga dell’articolo 7 al di là della scadenza attuale, cioè fino al 2030. Un altro incentivo per le società di servizi energetici, che di solito sono PMI, sarà offerto dai contratti di prestazione energetica stipulati con i fornitori di energia.

    3.2.6.

    Al tempo stesso, il CESE ritiene che le misure proposte in merito alla misurazione e alla fatturazione dei consumi di energia consentiranno un chiarimento e un aggiornamento in rapporto agli sviluppi tecnologici dei dispositivi di misurazione a distanza dei consumi termici (riscaldamento, condizionamento dell’aria). Inoltre, le informazioni sui consumi di energia saranno corrette, personalizzate e frequenti, in linea con le politiche nazionali per il settore dell’energia.

    3.2.7.

    In rapporto alle implicazioni sul piano amministrativo o di bilancio per le autorità pubbliche degli Stati membri, la proposta, sebbene estenda il periodo di applicazione della direttiva, non comporta costi supplementari, dato che gli Stati membri si sono già dotati di strutture e misure adeguate. I costi associati ai regimi obbligatori di efficienza energetica saranno trasferiti ai clienti finali, i quali tuttavia potranno beneficiare di bollette energetiche più leggere grazie alla riduzione del loro consumo di energia. La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’UE.

    3.2.8.

    La nuova governance nel settore dell’energia porterà all’istituzione di un sistema flessibile e trasparente di analisi, pianificazione, rendicontazione e monitoraggio, conformemente ai piani nazionali in materia di energia e cambiamenti climatici. Lo scopo è l’attuazione dei piani nazionali per il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, oltre che dell’obiettivo globale a livello dell’UE. Questo traguardo sarà raggiunto tramite il rispetto di indicatori che segnaleranno la riuscita in rapporto all’opzione preferita: corretto recepimento e corretta attuazione, maggiori progressi nell’attuazione, maggiori informazioni a disposizione dei consumatori, minori oneri amministrativi e una corretta rendicontazione dei risparmi realizzati.

    3.3.    Osservazioni sulle singole disposizioni della proposta di modifica della direttiva

    3.3.1.

    L’obiettivo indicativo del 27 % è stato sostituito con un obiettivo vincolante del 30 % a livello dell’UE. Ciascuno Stato membro deve fissare un obiettivo nazionale di efficienza energetica, da raggiungere entro il 2020, sulla base del consumo di energia finale e iniziale. Alla luce di tutti gli obiettivi comunicati, la Commissione valuterà i progressi compiuti per stabilire se sia stato conseguito l’obiettivo globale a livello dell’UE, e potrà proporre misure adeguate qualora ci si allontani dal percorso tracciato per raggiungere gli obiettivi. La procedura di valutazione sarà definita in modo dettagliato nell’ambito della governance dell’Unione dell’energia.

    3.3.2.

    Gli Stati membri sono tenuti a definire strategie a lungo termine per mobilitare gli investimenti necessari alla riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale. Il passaggio della direttiva sull’efficienza energetica relativo a questo punto sarà soppresso e inserito nella direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia. Il CESE considera quest’ultima direttiva uno strumento molto importante per il conseguimento degli obiettivi prefissi, dal momento che l’edilizia è il settore più energivoro in Europa (oltre il 40 % del consumo totale di energia finale).

    3.3.3.

    Il CESE ritiene che il concetto di cogenerazione debba essere definito come la produzione simultanea con lo stesso impianto (gruppo formato da turbina a vapore e generatore, gruppo formato da motore a combustione interna e generatore ecc.) di energia elettrica e termica (sotto forma di acqua calda, di vapore o di fluido refrigerante). Con cogenerazione ad alto rendimento si intende una produzione che consenta di realizzare un risparmio di energia primaria di almeno il 10 % rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di energia termica. A differenza delle centrali elettriche convenzionali (a condensazione), dove solo il 33 % dell’energia primaria è convertito in energia elettrica, nelle centrali di cogenerazione ad alto rendimento la combinazione dei due processi (produzione simultanea di energia elettrica e termica) consente di trasformare fino al 90 % di energia primaria.

    3.3.4.

    La tecnologia della cogenerazione presenta tutta una serie di vantaggi significativi: efficienza energetica, flessibilità nella scelta del combustibile, facilità di utilizzo e di manutenzione, sicurezza, comfort per i consumatori, riduzione dei costi per il ciclo di vita, minori costi di capitale o anche la progettazione flessibile del sistema.

    3.3.5.

    Oltre a consentire la produzione di energia da fonti adeguate (a basse emissioni di carbonio) e l’ottimizzazione del consumo energetico, lo stoccaggio dell’energia elettrica può rappresentare una soluzione per le società che o producono energia da fonti rinnovabili e desiderano ottimizzarne il consumo in funzione delle esigenze, oppure desiderano ridurre i costi diminuendo il consumo di elettricità nei periodi di picco optando invece per un utilizzo dell’energia elettrica più a buon mercato al di fuori di tali periodi.

    3.3.6.

    Il CESE concorda con l’approccio della Commissione riguardo all’articolo 7 della direttiva, modificato in modo da prorogare oltre il 2030 il periodo in cui vige l’obbligo di risparmio energetico attraverso il mantenimento di un obiettivo annuale di risparmio dell’1,5 %. I progressi compiuti nell’attuazione delle misure proposte saranno valutati nel 2027 e, dopo tale data, ogni 10 anni, fino a quando non si ritenga che siano stati raggiunti gli obiettivi a lungo termine dell’UE in materia di energia e clima all’orizzonte 2050.

    3.3.7.

    Il CESE accoglie con favore la modifica degli articoli che disciplinano la misurazione e la fatturazione, in quanto serve a chiarire taluni aspetti relativi al riscaldamento, al raffreddamento e all’acqua calda per uso domestico forniti da una fonte centralizzata. Tuttavia, la normativa UE non deve imporre l’installazione di contatori individuali in quei paesi in cui il proprietario di un bene immobile è tenuto per legge a farsi carico dei costi energetici dei suoi affittuari (il canone di affitto comprende i costi per l’energia ed è fissato nel quadro di un’apposita contrattazione tra le associazioni degli inquilini e quelle dei proprietari, sotto la supervisione delle autorità statali). Per quanto riguarda la misurazione del consumo di gas, ciascun consumatore finale deve poter disporre di un contatore individuale che ne indichi chiaramente il consumo.

    3.3.8.

    Le informazioni sul consumo di gas saranno basate sul consumo effettivo grazie a un sistema di autolettura del contatore. Sarà obbligatorio mettere i dati sul consumo e la fatturazione a disposizione dei fornitori di servizi energetici. La fattura (in formato elettronico) dovrà essere chiara e di facile comprensione per il consumatore. Tenendo conto dei miglioramenti proposti, il CESE esprime l’auspicio che gli Stati membri si impegnino di più per trovare soluzioni adeguate, dal punto di vista sia sociale che economico, al problema dei costi di misurazione (chi si fa carico del costo del contatore?). Tale questione è cruciale per definire in modo equo e corretto la parità di condizioni di accesso all’energia.

    3.3.9.

    Il settore dell’energia chiede da tempo la revisione del fattore di energia primaria (PEF), basato sul consumo di energia finale per i risparmi espressi in kWh negli Stati membri. La metodologia e il nuovo fattore costituiscono un miglioramento molto rilevante. Si accoglie con favore il valore di 2,0 per il PEF, lasciando agli Stati membri la facoltà di applicare un coefficiente diverso, purché lo motivino in modo concreto. Il settore dell’energia manifesta la propria preoccupazione per il metodo sfavorevole utilizzato per il calcolo dell’energia nucleare, per il quale si considera adeguato un fattore pari a 1 (conversione 100 %), simile a quello applicato anche alle altre fonti ad emissioni zero di carbonio.

    Bruxelles, 26 aprile 2017

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    George DASSIS


    Top