COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 2.12.2015
COM(2015) 615 final
2015/0278(COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SWD(2015) 264 final}
{SWD(2015) 265 final}
{SWD(2015) 266 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
La presente relazione precisa il contenuto della proposta di una nuova direttiva avente come obiettivo il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità di prodotti e servizi.
Attualmente gli operatori economici si trovano ad affrontare requisiti nazionali di accessibilità diversi e spesso contraddittori, che impediscono loro di beneficiare delle potenzialità del mercato interno.
La direttiva proposta aiuta gli Stati membri a realizzare i rispettivi impegni nazionali ed obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) per quanto riguarda l'accessibilità.
L'accessibilità è al centro dell'UNCRPD, di cui l'UE è parte insieme a 25 dei suoi Stati membri, e costituisce una delle priorità della strategia europea sulla disabilità 2010-2020 che definisce le azioni per l'attuazione della Convenzione a livello di UE. L'accessibilità previene o elimina le barriere all'uso di prodotti e servizi generici. Essa consente la percezione, l'utilizzo e la comprensione di tali prodotti e servizi da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, su una base di uguaglianza con gli altri.
1.1.Obiettivi e contesto della proposta
Lo scopo della proposta è contribuire a migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e a prevenire e rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi accessibili.
La domanda di prodotti e servizi accessibili è elevata, e con l'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea il numero di cittadini con disabilità e/o limitazioni funzionali aumenterà considerevolmente. Tenendo conto dell'invecchiamento demografico, si prevede che nel 2020 nell'Unione europea saranno circa 120 milioni le persone con disabilità multiple e/o lievi. Migliorare il funzionamento del mercato interno di specifici prodotti e servizi accessibili risponde sia alle esigenze di questi consumatori sia a quelle delle imprese. Un ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili consente una maggiore inclusione e partecipazione dei cittadini nella società, aiuta a vivere in modo indipendente e a fare scelte autonome e contribuisce inoltre all'applicazione del principio della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi per le persone con disabilità.
Nella legislazione, nelle norme e negli orientamenti sull'accessibilità esistono differenze che sono molto probabilmente destinate ad aumentare man mano che gli Stati membri sviluppano nuove regole in materia di accessibilità. Si tratta di una conseguenza dell'entrata in vigore dell'UNCRPD per l'Unione europea e per la maggior parte degli Stati membri, nonché del carattere generale delle sue disposizioni, che si prestano a interpretazioni e pratiche diverse nell'attuazione a livello nazionale. Un esempio è il caso delle regole divergenti in materia di accessibilità del web, in cui gli Stati membri utilizzano versioni diverse delle linee guida per l'accessibilità dei contenuti web (WCAG) del W3C; un altro è quello dei servizi di media audiovisivi, cui si applicano norme diverse per i sottotitoli e le descrizioni audio. Avranno inoltre un effetto analogo le modifiche alla legislazione dell'UE che rendono obbligatoria l'accessibilità in termini generali senza fornirne una definizione, come nel caso delle direttive in materia di appalti pubblici .
La mancanza di armonizzazione delle politiche nazionali in materia di accessibilità crea barriere nel mercato interno. I fornitori che operano a livello transfrontaliero si troverebbero ad affrontare costi di produzione ulteriori per conformarsi a norme divergenti in materia di accessibilità. La concorrenza, la competitività e la crescita economica sono ostacolate dal fatto che le imprese, in particolare le PMI, possono mancare del know-how e delle capacità necessari per apprendere e applicare tutti i diversi requisiti e procedure nazionali. Di conseguenza è importante mantenere le PMI nel campo di applicazione della presente proposta, poiché altrimenti i loro prodotti e servizi potrebbero essere considerati di second'ordine o di qualità inferiore
Le autorità, i produttori e i fornitori di servizi nazionali si trovano ad affrontare incertezze per quanto riguarda i requisiti di accessibilità relativi a potenziali servizi transfrontalieri e il quadro politico applicabile in materia di accessibilità.
La situazione descritta dimostra la necessità di agire e di garantire la libera circolazione dei prodotti e dei servizi definendo e utilizzando requisiti comuni di accessibilità per i prodotti e i servizi selezionati e impiegando gli stessi requisiti per la legislazione dell'UE che stabilisce obblighi generali in materia di accessibilità. Ciò contribuirà ad aumentare la concorrenza fra le imprese. La proposta mira a ridurre e prevenire le barriere al commercio transfrontaliero.
Si propone l'armonizzazione delle misure nazionali di accessibilità quale condizione necessaria per porre fine alle divergenze legislative.
1.2.Contesto tecnico
I produttori e i fornitori di servizi di tutto il mondo utilizzano attualmente metodi diversi per rispettare i requisiti di accessibilità al momento di produrre/fornire prodotti e servizi con specifiche caratteristiche di accessibilità. Tali metodi talvolta si basano su norme nazionali o internazionali, il più delle volte senza un'armonizzazione di tali norme tra regioni o paesi.
A livello europeo è in fase di sviluppo una serie di norme di accessibilità in seguito alle richieste di normazione della Commissione europea alle organizzazioni europee di normazione (OEN). Tali richieste (azioni non legislative) invitavano le OEN ad allineare l'elaborazione di norme volontarie europee agli sviluppi mondiali. Le richieste che attengono all'accessibilità sono le seguenti: M/376 (2005) sulle TIC, che ha dato luogo alla norma europea EN 301 549 adottata nel febbraio 2014; M/420 (2007) sull'ambiente costruito e M/473 sull'integrazione dell'accessibilità in base al principio di una "progettazione per tutti" nella normazione europea. Tali richieste di normazione, emesse dopo un parere positivo degli Stati membri in seno al comitato istituito a norma dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, invitano le OEN a sviluppare determinate norme volontarie di accessibilità e a riesaminare, se possibile, le norme esistenti per fornire orientamenti migliori riguardo ai principi della "progettazione per tutti".
Questa attività di normazione europea volontaria è lunga, e in assenza di norme europee sono possibili attività di normazione nazionali. Pertanto la normazione europea volontaria dovrà essere sostenuta da un intervento normativo per conseguire l'obiettivo prefissato di armonizzazione a livello europeo. I requisiti funzionali di accessibilità fissati nella direttiva sono espressi in termini di obiettivi generali. Uno dei modi per valutare la conformità a tali requisiti è l'applicazione delle norme armonizzate volontarie adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea.
Le norme europee derivanti dalle suddette richieste, o qualsiasi altra idonea norma europea esistente, dovrebbero essere utilizzate in questa iniziativa come base per tali norme armonizzate allo scopo di conferire una presunzione di conformità ai requisiti di accessibilità.
1.3.Contesto strategico
Lo scopo principale della presente direttiva è migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti e dei servizi accessibili. Ciò è pienamente in linea con gli orientamenti politici del Presidente Juncker: "Voglio che la prossima Commissione costruisca sulla forza del mercato unico sfruttandone appieno le potenzialità in tutte le sue dimensioni". La presente direttiva contribuirà inoltre all'attuazione del programma di lavoro della Commissione per il 2015 che ribadisce l'impegno della Commissione a favore dell'accessibilità quale catalizzatore per l'inclusione sociale: "La Commissione europea ha assunto l'impegno di garantire pari opportunità ai disabili, nel pieno rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Questo comprende l'accessibilità delle infrastrutture fisiche, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e di altre strutture e servizi."
L'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità impone all'UE e agli Stati membri, in quanto parti della Convenzione, di adottare, entro i limiti delle loro competenze, misure adeguate a garantire l'accessibilità. L'articolo 3 fa riferimento all'accessibilità come principio generale della Convenzione da considerare in rapporto al godimento dei diritti e delle libertà fondamentali enunciati nella Convenzione stessa.
La natura giuridica degli obblighi in materia di accessibilità derivanti dall'UNCRPD è confermata nell'osservazione generale sull'articolo 9 (Accessibilità) della Convenzione emessa dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nell'aprile 2014. Essa precisa che "gli Stati parti hanno l'obbligo di adottare, promulgare e monitorare le norme di accessibilità nazionali [...]. Gli Stati parti dovrebbero intraprendere un riesame completo delle leggi in materia di accessibilità al fine di individuare, monitorare e affrontare le lacune esistenti nella legislazione e nella sua attuazione." Tale osservazione aggiunge inoltre che "gli Stati parti dovrebbero stabilire un quadro legislativo con parametri specifici, applicabili e temporalmente definiti per il monitoraggio e la valutazione dei cambiamenti e dell'adeguamento gradualmente apportati dai soggetti privati ai loro servizi, in precedenza inaccessibili, per renderli accessibili. Gli Stati parti dovrebbero inoltre garantire che tutte le nuove acquisizioni di beni e altri servizi siano pienamente accessibili alle persone con disabilità."
L'impegno per un'Europa senza barriere è stato rinnovato nel 2010 nella strategia europea sulla disabilità 2010-2020, elaborata in linea con l'UNCRPD. L'azione dell'UE sostiene e integra le misure nazionali volte ad attuare il principio di accessibilità e a eliminare le barriere esistenti.
L'accessibilità è un elemento di diverse iniziative dell'UE. Alcuni requisiti dettagliati di accessibilità sono previsti nella legislazione dell'UE relativa a prodotti, servizi o settori specifici. Altri atti, come le direttive sugli appalti pubblici e i regolamenti sui fondi strutturali e di investimento europei, contengono un requisito di accessibilità generale (già per il periodo 2007-2013, e poi con disposizioni ancor più rafforzate per il periodo 2014-2020). Manca tuttavia una definizione comune di accessibilità a livello europeo.
Nel piano d'azione 2010-2015 che accompagna la strategia europea sulla disabilità, nell'ambito dell'obiettivo specifico mirante a prevenire, individuare ed eliminare gli ostacoli e le barriere all'accessibilità, la Commissione si è impegnata a preparare un atto europeo sull'accessibilità che delineasse un quadro generale per l'accessibilità applicabile a prodotti e servizi.
1.4.Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione
In molti casi la legislazione dell'UE affronta la situazione delle persone con disabilità concentrandosi su un settore specifico. È questo il caso dei regolamenti relativi ai diritti dei passeggeri per tutti i modi di trasporto (aereo, ferroviario, per vie navigabili, con autobus e pullman), che si concentrano sulla non discriminazione e sulla prestazione di assistenza alle persone a mobilità ridottanell'uso del trasporto. Vi sono inoltre atti legislativi dell'UE concernenti l'accessibilità dei veicoli destinati al trasporto passeggeri come gli autobus a piattaforma ribassata, il materiale rotabile ferroviario e il trasporto su vie navigabili, nonché norme tecniche che garantiscono l'accessibilità dei mezzi per i diversi modi di trasporto. Il campo di applicazione di tali regolamenti non sarà toccato dalla presente proposta. La maggiore accessibilità dei trasporti che questa iniziativa produrrà potrebbe tuttavia agevolare la prestazione di assistenza e/o ridurne l'esigenza e i relativi costi.
La presente proposta è in linea con la proposta di direttiva relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici, che riguarda una serie specifica di siti web degli enti pubblici che offrono determinati servizi. La presente iniziativa completa tale proposta trattando alcuni siti web del settore privato. Insieme esse contribuiscono a facilitare la realizzazione di una società elettronica inclusiva prevista dall'agenda digitale europea garantendo l'accessibilità dei siti web che forniscono servizi di base ai cittadini. Per garantire che le autorità responsabili attuino le stesse specifiche di accessibilità indipendentemente dal tipo di sito web, i requisiti di accessibilità del web indicati nella presente proposta di direttiva sono identici a quelli della proposta di direttiva relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici.
Definendo i requisiti di accessibilità, la proposta chiarirebbe gli obblighi in materia di accessibilità della legislazione dell'UE stabilendo obblighi in materia di accessibilità senza fissare requisiti o specifiche, ad esempio nel settore degli appalti pubblici o dei fondi strutturali e di investimento europei.
Essa si applicherà pertanto a tali iniziative senza modificarle, nonostante i loro diversi obiettivi e la diversa base giuridica, con il vantaggio di precisare ulteriormente cosa si intenda per accessibilità contribuendo così a una maggiore certezza del diritto.
La futura legislazione contenente obblighi di accessibilità potrebbe riprendere i requisiti comuni di accessibilità della presente iniziativa migliorando la coerenza del mercato interno.
Inoltre il concetto di invecchiamento attivo promosso dalla Commissione europea nel corso dell'anno europeo 2012 dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni ha messo in luce l'importanza di creare ambienti accessibili o "a misura di anziano" per consentire alle persone di vivere una vita autonoma nella comunità locale il più a lungo possibile. L'accessibilità è una delle componenti fondamentali di tale concetto. Data la forte correlazione tra invecchiamento e disabilità, l'accessibilità è un fattore essenziale per consentire alle persone anziane di rimanere attive, vivere autonomamente e contribuire alla cosiddetta "economia d'argento".
A livello internazionale, gli Stati Uniti hanno un ampio quadro legislativo in materia di accessibilità, spesso con norme e regole obbligatorie dettagliate. Di conseguenza, e in linea con quanto espresso da varie parti interessate (in particolare del settore delle TIC), la proposta mira a garantire la coerenza delle disposizioni applicabili negli Stati Uniti e la disciplina dell'Unione europea, dato il carattere globale di alcuni prodotti e servizi. Il conseguimento di questo obiettivo sarà facilitato dal lavoro di normazione realizzato nell'ambito della richiesta di normazione M/376. La presente iniziativa dell'UE sull'accessibilità potrebbe definire un quadro di riferimento in cui le norme di accessibilità sviluppate in una prospettiva globale potrebbero contribuire a creare un mercato transatlantico.
La presente proposta promuoverebbe l'applicazione efficace di altre norme relative all'accessibilità e derivanti dalle richieste di normazione M/376, M/420 e M/473 della Commissione.
2.CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO
2.1.Consultazioni delle parti interessate
Per individuare problemi ed esigenze sono stati effettuati numerosi studi e consultazioni pubbliche che hanno coinvolto gli Stati membri, le imprese e la società civile (i consumatori, compresi quelli con disabilità):
–consultazione pubblica online in vista di un atto europeo sull'accessibilità (2012);
–indagine Eurobarometro sull'accessibilità (2012);
–consultazione del gruppo PMI condotta tramite la rete Enterprise Europe (2012);
–consultazioni dirette e incontri con i rappresentanti di importanti organizzazioni della società civile, comprese quelle che rappresentano le persone con disabilità, delle imprese e delle associazioni industriali europee; tra questi vi è stato un dialogo ad alto livello su crescita e accessibilità organizzato dall'allora vicepresidente della Commissione europea Viviane Reding (dicembre 2013);
–quinta relazione del gruppo ad alto livello sulla disabilità (gruppo di esperti degli Stati membri) sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
–studio sull'impatto socioeconomico di nuove misure per migliorare l'accessibilità dei prodotti e dei servizi per le persone con disabilità (2013);
–studi dell'Academic Network of European Disability Experts (ANED - Rete accademica degli esperti europei sulla disabilità) sulla legislazione in materia di accessibilità nei 27 Stati membri e sulla sua applicazione nell'UE (2012).
2.2.Valutazione d'impatto
È stato costituito un gruppo direttivo sulla valutazione d'impatto, sotto la guida della direzione generale della Giustizia e con un'ampia rappresentanza di servizi e dipartimenti della Commissione.
In una prima fase del processo di valutazione d'impatto sono state scartate cinque opzioni in quanto irrealistiche, inidonee a conseguire gli obiettivi o sproporzionate.
Da un esame preliminare è emerso che la presente iniziativa dell'UE avrebbe dovuto comprendere solo alcuni settori prioritari, in cui gli ostacoli al funzionamento del mercato unico erano visibili e destinati ad aggravarsi, e in cui un intervento a livello europeo avrebbe apportato maggiore valore. Le quattro opzioni seguenti sono state sottoposte a un'ulteriore analisi d'impatto:
Opzione 1:
nessun intervento ulteriore a livello di UE (scenario di base).
Opzione 2: raccomandazione dell'UE che definisca requisiti comuni di accessibilità per i prodotti e i servizi selezionati e per il settore degli appalti pubblici. Questa opzione affronta il problema dello scenario di base mediante l'inclusione di requisiti di accessibilità che possono essere applicati a un elenco definito di prodotti e servizi e alle procedure di appalto pubblico.
Opzione 3: direttiva UE che definisca requisiti comuni di accessibilità per i prodotti e i servizi selezionati e per il settore degli appalti pubblici, applicabile agli Stati membri se e in quanto legiferino in materia di accessibilità. Nel quadro di questa opzione, gli Stati membri non saranno tenuti a legiferare in materia di requisiti di accessibilità entro una determinata data, ma se lo faranno o se lo hanno già fatto dovranno seguire le norme dell'UE al fine di garantire la coerenza in tutto il mercato unico. Tutti gli Stati membri dovranno garantire la libera circolazione di prodotti e servizi accessibili, anche se non legiferano in materia di accessibilità, e utilizzare requisiti comuni di accessibilità nelle procedure di appalto pubblico.
Opzione 4: direttiva UE che definisca requisiti comuni di accessibilità per i prodotti e i servizi selezionati e per il settore degli appalti pubblici, immediatamente applicabile a tutti gli Stati membri. Questa opzione impone a tutti gli Stati membri, inclusi quelli che non hanno ancora legiferato in materia di accessibilità, di introdurre una nuova legislazione in materia di accessibilità conformemente alle norme UE proposte. Essa armonizza completamente le norme in materia di accessibilità in tutti gli Stati membri.
L'intervento normativo è sembrata la forma di intervento dell'UE più efficiente per far fronte sia ai problemi attuali che a quelli prevedibili nel funzionamento del mercato unico. Si è ritenuto che una direttiva, in particolare, sarebbe in linea con l'approccio adottato in precedenti comunicazioni e strumenti della Commissione, e garantirebbe una circolazione dei prodotti e dei servizi accessibili scevra da ostacoli senza andare al di là di quanto necessario.
La relazione di valutazione d'impatto elaborata dai servizi della Commissione europea ha, dopo un attento esame, ottenuto il parere favorevole del comitato per la valutazione d'impatto. La versione finale della valutazione d'impatto integra le modifiche formulate per dare risposta alle raccomandazioni del comitato per la valutazione d'impatto.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
3.1.Base giuridica
Articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
3.2.Principio di sussidiarietà
Si applica il principio di sussidiarietà se e in quanto le questioni trattate nella presente proposta non rientrano in un settore di competenza esclusiva dell'Unione europea. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, rispettivamente lettere a) e g), del TFUE, i settori del mercato interno e dei trasporti sono di competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri.
Vi è la necessità di un'azione dell'UE dal momento che gli Stati membri da soli non possono risolvere il problema poiché esso comporta aspetti transnazionali che non possono essere affrontati con azioni dei singoli Stati membri. Esistono ostacoli al normale funzionamento del mercato interno, sia nel senso di attuali ostacoli agli scambi che in quello di barriere allo sviluppo delle piene potenzialità del mercato interno. Le differenze nazionali di impostazione si traducono in oneri e barriere per le imprese intenzionate a interagire a livello transnazionale.
I problemi creati dalla divergenza delle normative nazionali in materia di requisiti di accessibilità – divergenza presumibilmente destinata a crescere man mano che gli Stati membri attuano i loro obblighi di accessibilità derivanti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità – possono essere contrastati efficacemente solo attraverso un'impostazione comune a livello di UE. Solo un quadro giuridico coerente consentirà la libera circolazione di prodotti e servizi accessibili nel mercato interno, come confermato dalle consultazioni delle parti interessate.
L'azione a livello dell'UE rispetterebbe il principio di sussidiarietà poiché si concentrerebbe sui prodotti e sui servizi per i quali vi sono prove evidenti di un grave problema di mercato interno causato dagli ostacoli al commercio creati da requisiti nazionali divergenti. Di qui la necessità di affrontare tale problema a livello di UE. Gli Stati membri continuerebbero ad avere la piena responsabilità di disciplinare i requisiti di accessibilità di altri prodotti e servizi.
L'azione dell'UE apporterà un valore aggiunto alle normative nazionali in materia di accessibilità attraverso la creazione di regole che garantiranno la libera circolazione di prodotti e servizi accessibili nel mercato interno e la promozione di un uso più efficiente delle risorse. Gli Stati membri dovranno accettare prodotti e servizi di esportazione di un altro Stato membro se conformi ai requisiti di accessibilità della direttiva proposta. Garantire questa libera circolazione avrà effetti economici positivi. La proposta, creando condizioni di parità tra gli operatori economici e impedendo la frammentazione del mercato interno, garantirà la certezza del diritto e offrirà agli operatori economici un mercato allargato in cui vendere i loro prodotti e servizi. Un ulteriore vantaggio è dato dal fatto che i consumatori con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e gli anziani, beneficeranno di una più ampia scelta di prodotti e servizi accessibili, di migliore qualità e a prezzi inferiori: una strategia tre volte vincente.
3.3.Principio di proporzionalità
Per quanto riguarda la proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione proposta si limitano a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.
Il calendario previsto per l'attuazione tiene conto del ciclo di vita dei prodotti. I prodotti e i servizi inclusi sono stati accuratamente selezionati. Gli obblighi di accessibilità riguardano solo i nuovi prodotti immessi sul mercato dopo l'applicazione della direttiva e i servizi forniti a partire dalla stessa data.
Sono fissati obiettivi comuni e regole generali, ma la definizione su come conseguirli tenendo conto delle circostanze nazionali è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri. Ecco perché i requisiti di accessibilità sono definiti solo a livello funzionale.
La proporzionalità degli obblighi è stata tenuta in attenta considerazione e si riflette ad esempio nella scelta di procedure poco gravose di valutazione di conformità (autocertificazione) e di vigilanza del mercato, che si basano su quelle solitamente utilizzate nella legislazione di armonizzazione del mercato interno. Sono stati valutati i costi di conformità per i fabbricanti, i fornitori di servizi e le amministrazioni pubbliche. L'analisi ha concluso che i vantaggi dell'armonizzazione sono generalmente superiori ai costi.
In linea con il principio "pensare anzitutto in piccolo", sono inoltre introdotte clausole di salvaguardia per evitare che gli operatori economici debbano sostenere oneri sproporzionati o assumere a proprio carico (i costi imposti da) una modifica sostanziale dei loro prodotti e servizi. Tali clausole tengono conto, tra l'altro, delle dimensioni, delle risorse e della natura degli operatori economici interessati. In linea con la politica della Commissione è stata presa in considerazione una piena esenzione per le microimprese, che è stata però scartata a favore delle suddette clausole: queste infatti possono essere rivolte in modo più mirato alla popolazione effettiva degli operatori economici per i quali gli oneri potrebbero, in singoli casi ben giustificati, essere eventualmente sproporzionati rispetto ai benefici. Le clausole in questione consentono inoltre un migliore controllo dell'effetto complessivo di tali meccanismi di salvaguardia sul raggiungimento degli obiettivi della legislazione.
3.4.Impatto sui diritti fondamentali
La proposta che segue avrebbe un impatto positivo su vari diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Una siffatta iniziativa dell'UE potrebbe, direttamente o indirettamente, facilitare l'esercizio dei seguenti diritti: il diritto alla dignità umana (articolo 1), il diritto all'integrità della persona (articolo 3), il diritto all'istruzione (articolo 14), la libertà professionale e il diritto di lavorare (articolo 15), i diritti degli anziani (articolo 25), il diritto all'inserimento delle persone con disabilità (articolo 26) e il diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno (articolo 45).
Per quanto riguarda gli operatori economici, la presente proposta avrebbe effetti contrastanti su diritti quali la libertà d'impresa (articolo 16) e il diritto di proprietà (articolo 17). L'iniziativa favorirebbe innanzitutto l'esercizio di questi due diritti in quanto con l'eliminazione degli ostacoli agli scambi farebbe aumentare le potenzialità del mercato interno. In alcuni casi potrebbe però comportare anche una certa restrizione all'esercizio di tali diritti legata all'adozione di nuove norme in alcuni Stati membri. Tuttavia le restrizioni derivanti dall'applicazione di queste nuove norme sarebbero giustificate e proporzionate, e darebbero luogo a un aumento delle potenzialità degli scambi all'interno dell'UE da cui potrebbero trarre beneficio gli stessi operatori economici. Le nuove norme sarebbero inoltre giustificate in vista della promozione di altri diritti fondamentali, come quelli richiamati sopra.
3.5.Proposta
La direttiva proposta offrirà una definizione e un quadro attuativo comuni a livello di UE dei requisiti di accessibilità di determinati prodotti e servizi. Gli elementi di tale direttiva possono essere riassunti nel modo seguente:
Campo di applicazione
La direttiva proposta:
–armonizzerà i requisiti di accessibilità per un elenco di prodotti e servizi; e
–utilizzerà gli stessi requisiti di accessibilità per definire e dare un contenuto all'obbligo di accessibilità, già esistente ma indefinito, stabilito dal diritto dell'Unione, ad esempio nel settore degli appalti pubblici e in quello dei fondi strutturali e di investimento. Il campo di applicazione è quello dei rispettivi strumenti giuridici, che non è modificato dalla presente proposta di direttiva.
Requisiti di accessibilità e libera circolazione
La direttiva proposta migliorerà il funzionamento del mercato interno eliminando le barriere create da normative nazionali divergenti con requisiti di accessibilità obbligatori armonizzati per un elenco di prodotti e servizi. L'elenco è il risultato di una valutazione, basata su una serie di consultazioni pubbliche e interne, delle necessità delle imprese e delle persone con disabilità, di uno studio sulla legislazione in materia di accessibilità e sulla sua applicazione in 27 Stati membri nonché dell'analisi delle attuali divergenze legislative nazionali in nove Stati membri dell'UE, che rappresentano circa l'80% del PIL e il 77% della popolazione dell'Unione.
La direttiva proposta garantisce che tutti i prodotti e i servizi conformi ai requisiti di accessibilità usufruiranno della libera circolazione sul mercato interno.
Essa aiuta l'industria ad affrontare il tema dell'accessibilità sulla base degli stessi requisiti funzionali di accessibilità per rendere operativo l'obbligo di acquistare/finanziare prodotti e servizi accessibili come previsto nella legislazione dell'UE.
Sono state incluse clausole di salvaguardia.
Attuazione da parte degli Stati membri
La direttiva proposta armonizza i requisiti di accessibilità a livello di UE per una serie di prodotti e servizi ed elimina le barriere alla loro libera circolazione;
essa non prescrive nel dettaglio come debba essere realizzato nella pratica l'obbligo di rendere accessibile un prodotto o un servizio attraverso la conformità ai requisiti di accessibilità stabiliti. In caso ciò continui a dare luogo a ostacoli nel mercato interno, la Commissione può in futuro prendere in considerazione altre opzioni per fornire agli Stati membri orientamenti, ad esempio misure di normazione o di attuazione.
La direttiva prevede la possibilità di ricorrere a norme armonizzate volontarie per conferire la presunzione di conformità ai requisiti di accessibilità.
Al fine di garantire la corretta attuazione e applicazione dei requisiti di accessibilità, nel determinare la conformità dei prodotti ai requisiti di accessibilità la direttiva ricorre a procedure poco gravose di valutazione della conformità (autocertificazione) e ai meccanismi di vigilanza del mercato già esistenti. Essa prevede inoltre una procedura meno gravosa per il controllo della conformità dei servizi.
La direttiva stabilisce in due anni dalla sua entrata in vigore il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi.
La direttiva impone agli Stati membri di dare applicazione a tutte le misure, comprese la libera circolazione dei prodotti e servizi e quelle previste all'articolo 3, entro sei anni dall'entrata in vigore della direttiva stessa.
Il termine per l'applicazione delle misure di cui al capo VI, relative alla definizione di accessibilità con riferimento ai requisiti della presente direttiva nei casi in cui il diritto dell'UE imponga obblighi in materia di accessibilità senza ulteriori definizioni o specifiche, è di sei anni dall'entrata in vigore della direttiva.
Documenti esplicativi
La Commissione ritiene che in questo caso specifico sia giustificato chiedere agli Stati membri di presentare documenti esplicativi che chiariscano il rapporto fra le disposizioni della presente direttiva e le parti corrispondenti dei documenti nazionali di recepimento.
–La legislazione nazionale e la sua attuazione nel campo dell'accessibilità è complessa a causa della grande diversità delle tradizioni giuridiche dei diversi Stati membri: alcuni di essi ad esempio regolamentano l'accessibilità nel quadro delle leggi antidiscriminazione, altri nel quadro di quelle sulla disabilità, altri ancora nell'ambito di strumenti giuridici settoriali. La presente direttiva inoltre contempla i requisiti di accessibilità per un elenco selezionato di prodotti e servizi e detta quindi un'ampia varietà di obblighi giuridici.
–L'attuazione della direttiva richiederà la modifica di diversi settori dell'ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri. Le sue disposizioni saranno recepite mediante modifiche a normative e disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali. È prevedibile che l'attuazione non riguarderà soltanto il livello nazionale/centrale della legislazione degli Stati membri, ma interesserà vari livelli della legislazione regionale e locale. Quindi le norme di recepimento nazionali si collocheranno probabilmente in modo trasversale in tutto l'ordinamento giuridico nazionale.
Per tali ragioni la Commissione ritiene che i documenti esplicativi che accompagnano la notifica delle misure di recepimento saranno essenziali per comprendere pienamente il processo di recepimento nazionale. In questo contesto, è ragionevole chiedere agli Stati membri di assumere l'onere amministrativo di fornire documenti esplicativi per conseguire l'obiettivo di mettere la Commissione nelle condizioni di svolgere il compito di supervisione del recepimento della presente direttiva trasversale, che costituisce un elemento centrale rispetto alle misure dell'UE in materia di accessibilità.
Come funzionerà il sistema?
La direttiva proposta intende prevenire ed eliminare gli ostacoli esistenti nel mercato interno causati dale legislazioni nazionali divergenti. Di conseguenza, orienterà gli Stati membri a conformarsi alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità per quanto riguarda l'accessibilità.
Quando entrerà in vigore, l'armonizzazione dell'accessibilità nell'UE sarà a livello di requisiti funzionali di accessibilità, vale a dire di principi generali basati sul principio di una "progettazione per tutti", e non a livello tecnico dettagliato. Tale livello sarebbe sufficiente a garantire il buon funzionamento del mercato interno per i prodotti e i servizi contemplati.
La direttiva tiene tuttavia conto anche delle situazioni in cui sarebbe necessaria un'ulteriore armonizzazione dettagliata per alcuni prodotti e servizi o in cui l'industria necessiti di maggiori dettagli e indicazioni per facilitare la loro conformità. In questo caso la direttiva prevede una serie di opzioni: l'uso di norme armonizzate volontarie e, in mancanza di norme armonizzate, l'uso di atti di esecuzione per definire ulteriormente i requisiti di accessibilità stabiliti. Tali opzioni sarebbero generalmente utilizzate solamente dopo un ragionevole periodo di applicazione della direttiva e dipenderebbero dalla necessità comprovata del mercato o dei consumatori di un'ulteriore armonizzazione; esse sarebbero inoltre fondate su prove evidenti di fallimenti del mercato o delle regolamentazione.
La possibilità di richiedere l'elaborazione di norme europee in conformità al regolamento (UE) n. 1025/2012 è uno strumento tradizionale per definire in ulteriore dettaglio le prescrizioni giuridiche stabilite nella normativa dell'UE sul mercato interno. Tali norme armonizzate conterranno dettagli tecnici su "come" rendere accessibili i prodotti e i servizi. Il regolamento (UE) n. 1025/2012 disciplina anche la trasparenza e l'inclusività del processo di normazione che porta all'adozione delle norme richieste.
L'applicazione delle norme armonizzate resterà volontaria; tuttavia l'utilizzo di norme armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale, conferisce una presunzione di conformità, ossia di rispetto dei requisiti di accessibilità della direttiva contemplati da tali norme o parti di esse, e ciò consente la libera circolazione di tali prodotti e servizi nel mercato interno dell'UE. Il regolamento (UE) n. 1025/2012 fissa inoltre le procedure per le obiezioni alle norme armonizzate laddove tali norme non soddisfino completamente i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva.
La direttiva proposta aiuterà l'industria ad affrontare il tema dell'accessibilità sulla base degli stessi requisiti funzionali di accessibilità per definire gli obblighi di accessibilità previsti dal diritto dell'Unione, ad esempio l'obbligo per gli Stati membri di acquistare/finanziare prodotti e servizi accessibili sancito dalle direttive rivedute sugli appalti pubblici.
Competenze di esecuzione e disposizioni finali
Saranno utilizzate competenze di esecuzione laddove sia necessario stabilire condizioni uniformi per l'attuazione degli obblighi della presente direttiva.
La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Si fa riferimento alla procedura di esame applicata ai sensi degli articoli della presente direttiva.
Entro cinque anni dall'applicazione della presente direttiva è effettuato un riesame della sua applicazione.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta presenta un'incidenza sul bilancio molto limitata. I soli costi operativi riguardano la preparazione della relazione sull'applicazione della direttiva, vale a dire uno stanziamento operativo di 200 000 EUR a valere sulla linea di bilancio esistente e spese amministrative di circa 182 000 EUR all'anno dopo l'adozione della direttiva per l'organizzazione delle necessarie riunioni del comitato. Tali spese saranno coperte tramite riassegnazione interna e non comporteranno aumenti delle risorse.
2015/0278 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili. Ciò aumenterà la disponibilità di prodotti e servizi accessibili sul mercato interno.
(2)La domanda di prodotti e servizi accessibili è elevata, e con l'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea il numero di cittadini con disabilità e/o limitazioni funzionali aumenterà considerevolmente. Un ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili rende possibile una società più inclusiva e facilita la vita indipendente.
(3)Le disparità esistenti tra le disposizioni legislative e le misure amministrative adottate dagli Stati membri in relazione all'accessibilità dei prodotti e dei servizi per le persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, creano ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti e servizi e falsano la concorrenza effettiva nel mercato interno. Gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), risentono in modo particolare di tali ostacoli.
(4)Le differenze in materia di requisiti nazionali di accessibilità scoraggiano i singoli professionisti, le PMI e le microimprese in particolare dall'avviare iniziative imprenditoriali al di fuori del proprio mercato nazionale. Attualmente i requisiti di accessibilità nazionali, o addirittura regionali o locali, predisposti dagli Stati membri differiscono per quanto riguarda sia la copertura sia il livello di dettaglio. Queste differenze incidono negativamente sulla competitività e sulla crescita a causa dei costi aggiuntivi sostenuti per lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi accessibili per ciascun mercato nazionale.
(5)I consumatori di prodotti accessibili e i destinatari di servizi accessibili devono far fronte a prezzi elevati a causa della scarsa concorrenza tra i fornitori. La frammentazione tra le normative nazionali riduce i vantaggi che la condivisione di esperienze con omologhi nazionali e internazionali potrebbe apportare agli sforzi volti a rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici.
(6)Il ravvicinamento delle misure nazionali a livello dell'Unione è pertanto necessario per il corretto funzionamento del mercato interno allo scopo di porre fine alla frammentazione del mercato dei prodotti e dei servizi accessibili, creare economie di scala, agevolare la mobilità e il commercio transfrontalieri e aiutare gli operatori economici a concentrare le risorse sull'innovazione anziché impiegarle per rispettare prescrizioni giuridiche frammentarie nell'Unione.
(7)I vantaggi dell'armonizzazione dei requisiti di accessibilità per il mercato interno sono stati dimostrati dall'applicazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli ascensori e del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il settore dei trasporti.
(8)Nella dichiarazione n. 22 allegata al trattato di Amsterdam, la Conferenza dei rappresentanti degli Stati membri ha convenuto che, nell'elaborazione di misure a norma dell'articolo 114 del trattato, le istituzioni dell'Unione debbano tenere conto delle esigenze dei portatori di handicap.
(9)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione dell'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(10)L'obiettivo generale della strategia per il mercato unico digitale è fornire è rendere disponibili i benefici economici e sociali sostenibili che vengono da un mercato unico digitale connesso. I consumatori dell'Unione non beneficiano ancora pienamente, in termini di prezzi e possibilità di scelta, dei vantaggi che il mercato unico può offrire, in quanto le operazioni transfrontaliere online sono ancora molto limitate. La frammentazione limita anche la domanda di operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. Occorre inoltre un intervento concordato per garantire che i disabili possano accedere integralmente anche ai nuovi contenuti elettronici. È pertanto necessario armonizzare i requisiti di accessibilità in tutto il mercato unico digitale e garantire che tutti i cittadini dell'Unione possano trarne beneficio, a prescindere dalle loro abilità.
(11)A norma dell'articolo 216, paragrafo 2, del trattato, gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri. Pertanto, dopo la conclusione da parte dell'Unione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ("la Convenzione"), le sue disposizioni sono divenute parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.
(12)All'articolo 9 la Convenzione dispone che le parti adottino misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Il comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha segnalato la necessità di creare un quadro legislativo con parametri concreti, applicabili e temporalmente definiti per monitorare la graduale attuazione dell'accessibilità.
(13)L'entrata in vigore della Convenzione nell'ordinamento giuridico degli Stati membri comporta la necessità di adottare disposizioni nazionali supplementari sull'accessibilità dei prodotti e dei servizi che, in assenza di interventi da parte dell'Unione, porterebbero a un ulteriore aumento delle disparità fra disposizioni nazionali.
(14)È pertanto necessario agevolare l'attuazione della Convenzione prevedendo regole comuni dell'Unione.
(15)La strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere in linea con la Convenzione, individua l'accessibilità come uno degli otto ambiti d'azione e mira a garantire l'accessibilità dei prodotti e dei servizi.
(16)I prodotti e i servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono il risultato di una valutazione eseguita durante la preparazione della valutazione d'impatto che ha individuato quei prodotti e servizi destinati alle persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e gli anziani, per i quali gli Stati membri hanno adottato o presumibilmente adotteranno requisiti di accessibilità nazionali divergenti.
(17)Ciascun prodotto e servizio deve essere conforme ai requisiti di accessibilità individuati all'articolo 3 ed elencati all'allegato I al fine di risultare accessibile alle persone con disabilità e agli anziani. Gli obblighi di accessibilità relativi al commercio elettronico si applicano anche alla vendita online di servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e) della presente direttiva.
(18)È necessario introdurre i requisiti di accessibilità nel modo meno oneroso possibile per gli operatori economici e gli Stati membri, in particolare includendo nel campo di applicazione solo i prodotti e i servizi che sono stati attentamente selezionati.
(19)È pertanto necessario specificare i requisiti di accessibilità per l'immissione sul mercato di prodotti e servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva al fine di garantire la loro libera circolazione nel mercato interno.
(20)La presente direttiva dovrebbe rendere obbligatorio l'utilizzo di requisiti funzionali di accessibilità stabiliti in termini di obiettivi generali. Tali requisiti dovrebbero essere sufficientemente precisi da creare obblighi giuridicamente vincolanti e sufficientemente dettagliati da consentire di valutare la conformità al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno per i prodotti e i servizi contemplati.
(21)La proposta della Commissione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio comprende requisiti di accessibilità per una serie specifica di siti web degli enti pubblici. Essa propone inoltre di stabilire la base di una metodologia di monitoraggio e di rendicontazione sulla conformità dei siti web interessati ai requisiti elencati nella direttiva medesima. Sia i requisiti di accessibilità che la metodologia di monitoraggio e di rendicontazione contenuti in tale direttiva vanno applicati ai siti web degli enti pubblici. Al fine di garantire, in particolare, che le autorità competenti applichino gli stessi requisiti di accessibilità indipendentemente dal tipo di sito web regolamentato, i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva andrebbero allineati a quelli della proposta di direttiva relativa all'accessibilità dei siti web del settore pubblico. Le attività di commercio elettronico dei siti web degli enti pubblici non incluse in tale direttiva rientrano nel campo di applicazione della presente proposta, al fine di garantire che la vendita online di prodotti e servizi sia accessibile alle persone con disabilità e agli anziani, a prescindere dal fatto che la vendita sia pubblica o privata.
(22)Gli Stati membri devono adottare tutte le misure adeguate a garantire che, laddove i prodotti e i servizi contemplati dalla presente direttiva siano conformi ai pertinenti requisiti di accessibilità, la loro libera circolazione nell'Unione non sia impedita per motivi di accessibilità.
(23)In alcune situazioni, requisiti comuni di accessibilità dell'ambiente costruito agevolerebbero la libera circolazione dei servizi connessi e delle persone con disabilità. La presente direttiva consente perciò agli Stati membri di includere l'ambiente costruito utilizzato per fornire i servizi nel campo di applicazione della presente direttiva, in modo da garantire la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato X.
(24)È necessario stabilire che, per gli atti legislativi dell'Unione che istituiscono obblighi in materia di accessibilità senza indicare specifiche o requisiti, l'accessibilità sia definita con riferimento ai requisiti di accessibilità della presente direttiva. Tale è il caso, ad esempio, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabiliscono che le specifiche tecniche e i requisiti tecnici o funzionali delle concessioni, dei lavori o dei servizi che rientrano nel loro campo d'applicazione tengano conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o per gli utenti in base al principio della "progettazione per tutti".
(25)L'accessibilità dovrebbe essere conseguita mediante la soppressione e la prevenzione delle barriere, preferibilmente attraverso il principio della progettazione universale o della "progettazione per tutti". L'accessibilità non dovrebbe escludere l'applicazione di soluzioni appropriate se richiesto dalla legislazione nazionale o dell'Unione.
(26)Le PMI e le microimprese danno lavoro alla maggioranza degli occupati nell'Unione e sono di fondamentale importanza per la crescita futura, ma molto spesso si trovano di fronte a difficoltà e ostacoli nello sviluppare i loro prodotti o servizi, in particolare nel contesto transfrontaliero È quindi necessario facilitare il lavoro della PMI e delle microimprese armonizzando le disposizioni nazionali in materia di accessibilità e mantenendo nel contempo le garanzie necessarie.
(27)La presente direttiva dovrebbe basarsi sulla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto riguarda prodotti già oggetto di altri atti dell'Unione, assicurando così la coerenza della legislazione dell'Unione.
(28)Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo prodotti conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. È necessario ripartire in modo chiaro e proporzionato gli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e distribuzione.
(29)Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti e dei servizi in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione dell'accessibilità e una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.
(30)Il fabbricante, che possiede conoscenze dettagliate del processo di progettazione e di produzione, è nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità. Gli obblighi di valutazione della conformità dovrebbero incombere al fabbricante.
(31)I distributori e gli importatori dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali e parteciparvi attivamente, fornendo alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sul prodotto in questione.
(32)Gli importatori dovrebbero garantire che i prodotti originari di paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di accessibilità della presente direttiva, e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità di tali prodotti.
(33)All'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato, ogni importatore dovrebbe indicare sul prodotto il suo nome e l'indirizzo al quale può essere contattato.
(34)I distributori dovrebbero garantire che la manipolazione del prodotto non incida negativamente sulla sua conformità ai requisiti di accessibilità della presente direttiva.
(35)Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un prodotto in un modo che possa incidere sulla conformità ai requisiti applicabili dovrebbe esserne considerato il fabbricante e assumere quindi i relativi obblighi.
(36)Per motivi di proporzionalità, i requisiti di accessibilità dovrebbero applicarsi soltanto se e in quanto non impongano un onere sproporzionato agli operatori economici interessati o non richiedano un cambiamento dei prodotti e servizi che comporterebbe una loro modifica sostanziale conformemente ai criteri specificati.
(37)La presente direttiva dovrebbe seguire il principio "pensare anzitutto in piccolo" e tenere conto degli oneri amministrativi che le PMI si trovano ad affrontare. Essa dovrebbe fissare norme poco gravose in termini di valutazione della conformità e stabilire clausole di salvaguardia per gli operatori economici, anziché prevedere eccezioni e deroghe generali per tali imprese. Di conseguenza, al momento di stabilire le regole per la selezione e l'attuazione delle procedure di valutazione della conformità più appropriate, bisognerebbe prendere in considerazione la situazione delle PMI e limitare gli obblighi di valutazione della conformità ai requisiti di accessibilità in modo che non costituiscano un onere sproporzionato per le PMI. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero inoltre operare in modo proporzionato rispetto alle dimensioni delle imprese e alla limitata natura seriale o non seriale della produzione in questione, senza creare inutili ostacoli alle piccole e medie imprese e senza compromettere la protezione degli interessi pubblici.
(38)Tutti gli operatori economici, all'atto di immettere o di mettere a disposizione sul mercato prodotti o di fornire servizi sul mercato, dovrebbero agire in modo responsabile e in piena conformità alle prescrizioni giuridiche applicabili.
(39)Per facilitare la valutazione della conformità ai requisiti applicabili è necessario introdurre una presunzione di conformità per i prodotti e i servizi conformi alle norme armonizzate volontarie adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali requisiti. La Commissione ha già formulato alle organizzazioni europee di normazione una serie di richieste di normazione in materia di accessibilità che sarebbero rilevanti per la preparazione delle norme armonizzate.
(40)In mancanza di norme armonizzate e ove necessario ai fini dell'armonizzazione del mercato, la Commissione dovrebbe essere in grado di adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche comuni per i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva.
(41)Per garantire un accesso efficace alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, le informazioni necessarie per dichiarare la conformità a tutti gli atti dell'Unione applicabili dovrebbero essere disponibili in un'unica dichiarazione UE di conformità. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, essi dovrebbero poter includere in tale unica dichiarazione UE di conformità le singole dichiarazioni di conformità pertinenti.
(42)Per la valutazione della conformità dei prodotti, la presente direttiva dovrebbe utilizzare il controllo interno della produzione del "Modulo A", descritto nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, in quanto consente agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che i prodotti messi a disposizione sul mercato siano conformi ai requisiti di accessibilità senza imporre un onere sproporzionato.
(43)Per i servizi le informazioni necessarie a valutare la conformità ai requisiti di accessibilità dovrebbero essere fornite nelle condizioni generali o in un documento equivalente.
(44)La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva, è la conseguenza visibile di un processo complessivo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. La presente direttiva dovrebbe seguire i principi generali che disciplinano la marcatura CE del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.
(45)In conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, apponendo la marcatura CE sul prodotto il fabbricante dichiara la conformità del prodotto a tutti i requisiti di accessibilità applicabili e se ne assume la piena responsabilità.
(46) In conformità alla decisione n. 768/2008/CE, gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire, per i prodotti, una vigilanza forte ed efficiente del mercato sul proprio territorio e dovrebbero conferire poteri e risorse sufficienti alle proprie autorità di vigilanza del mercato.
(47)Gli Stati membri dovrebbero verificare la conformità dei servizi agli obblighi della presente direttiva e dare seguito ai reclami o alle relazioni concernenti casi di non conformità al fine di garantire che siano state adottate misure correttive.
(48)Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità di vigilanza del mercato verifichino la conformità degli operatori economici ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 3, in conformità al capo V.
(49)Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità competenti di cui all'articolo 22 comunichino alla Commissione l'uso delle eccezioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e includano la valutazione di cui al paragrafo 2 in conformità al capo VI.
(50)È opportuno istituire una procedura di salvaguardia, da applicare solo in caso di disaccordo tra Stati membri sulle misure prese da uno Stato membro, in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. Tale procedura dovrebbe consentire alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali prodotti.
(51)Qualora gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura presa da uno Stato membro è giustificata, non dovrebbero essere previsti ulteriori interventi della Commissione, ad eccezione dei casi in cui la non conformità possa essere attribuita a carenze di una norma armonizzata.
(52)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del capo IV della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(53)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
(54)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto richiede l'armonizzazione di disposizioni diverse attualmente esistenti nei rispettivi ordinamenti giuridici, ma può piuttosto, a motivo della necessità di definire requisiti di accessibilità e disposizioni comuni per il funzionamento del mercato unico, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Campo di applicazione
1.I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti prodotti:
a)hardware e sistemi operativi informatici generici;
b)i seguenti terminali self-service:
i)sportelli automatici;
ii)macchine per l'emissione di biglietti;
iii)terminali per il check-in;
c)apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate per consumatori relative a servizi telefonici;
d)apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate per consumatori relative a servizi di media audiovisivi.
2.I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti servizi:
a)servizi telefonici e relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate per consumatori;
b)servizi di media audiovisivi e relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori;
c)servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili;
d)servizi bancari;
e)libri elettronici (e-book);
f)commercio elettronico.
3.I capi I, VI e VII della presente direttiva si applicano a quanto segue:
a)appalti pubblici e concessioni soggetti alla direttiva 2014/23/UE, alla direttiva 2014/24/UE e alla direttiva 2014/25/UE;
b)preparazione e attuazione di programmi nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c)procedure di gara per i servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio;
d)infrastrutture di trasporto di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)"prodotti e servizi accessibili": i prodotti e i servizi che sono percepibili, utilizzabili e comprensibili per le persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri;
2)"progettazione universale", chiamata anche "progettazione per tutti" ("design for all"): la progettazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La "progettazione universale" non esclude dispositivi assistivi per particolari gruppi di persone con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità, qualora ve ne sia l'esigenza;
3)"persone con limitazioni funzionali": le persone con menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, con menomazioni connesse con l'età, o altre condizioni connesse alle prestazioni del corpo umano, permanenti o temporanee, che in interazione con barriere di diversa natura determinano un accesso limitato ai prodotti e servizi causando una situazione che richieda l'adeguamento di tali prodotti e servizi alle loro esigenze specifiche;
4)"persone con disabilità": coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri;
5)"prodotto": sostanza, preparato o merce fabbricati attraverso un processo di fabbricazione, diversi da alimenti, mangimi, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;
6)"servizi di media audiovisivi": i servizi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
7)"servizi telefonici": i servizi ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
8)"messa a disposizione sul mercato": la fornitura sul mercato dell'Unione, nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto destinato a essere distribuito, consumato o usato;
9)"immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;
10)"fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
11)"rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
12)"importatore": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto originario di un paese terzo;
13)"distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;
14)"operatori economici": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi;
15)"consumatore": qualsiasi persona fisica che acquista il prodotto in questione o è un destinatario del servizio in questione per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
16)"microimpresa": un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR;
17)"norma armonizzata": la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
18)"specifiche tecniche comuni": una specifica tecnica quale definita all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1025/2012 che costituisce un mezzo per conformarsi ai requisiti di accessibilità applicabili a un prodotto o servizio;
19)"richiamo": qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
20)"ritiro": qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;
21)"commercio elettronico": la vendita online di prodotti e servizi.
CAPO II
REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ E LIBERA CIRCOLAZIONE
Articolo 3
Requisiti di accessibilità
1.Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti e i servizi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, siano conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato I conformemente ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo.
2.L'hardware e i sistemi operativi informatici generici devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione I dell'allegato I.
3.I seguenti terminali self-service: gli sportelli automatici, le macchine per l'emissione di biglietti e i terminali per il check-in devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione II dell'allegato I.
4.I servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate per consumatori, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione III dell'allegato I.
5.I servizi di media audiovisivi e le relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato I.
6.I servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili, i siti web, i servizi per dispositivi mobili, la bigliettazione intelligente, i terminali d'informazione in tempo reale nonché i terminali self-service, le macchine per l'emissione di biglietti e i terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri devono essere conformi ai relativi requisiti di cui alla sezione V dell'allegato I.
7.I servizi bancari, i siti web, i servizi bancari per dispositivi mobili e i terminali self-service, compresi gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato I.
8.I libri elettronici (e-book) devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VII dell'allegato I.
9.Il commercio elettronico deve essere conforme ai requisiti di cui alla sezione VIII dell'allegato I.
10.Gli Stati membri possono decidere, alla luce delle circostanze nazionali, che l'ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi l'ambiente gestito da fornitori di servizi e da operatori di infrastrutture e quello utilizzato dai clienti di servizi bancari nonché i negozi e centri di servizi ai clienti gestiti da operatori telefonici, si conformino ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità.
Articolo 4
Libera circolazione
Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato nel loro territorio di prodotti e servizi conformi alla presente direttiva per motivi relativi ai requisiti di accessibilità.
CAPO III
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Articolo 5
Obblighi dei fabbricanti
1.All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di accessibilità applicabili di cui all'articolo 3.
2.I fabbricanti preparano la documentazione tecnica in conformità all'allegato II ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui al medesimo allegato.
Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità applicabili sia stata dimostrata con tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità e appongono la marcatura CE.
3.I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche e in riferimento alle quali è dichiarata la conformità di un prodotto.
4.I fabbricanti tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.
5.I fabbricanti garantiscono che sui loro prodotti sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.
6.I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo deve indicare un unico punto dove il fabbricante può essere contattato.
7.I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
8.I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio connesso all'accessibilità, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.
9.I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato e garantire la conformità ai requisiti di cui all'articolo 3.
Articolo 6
Rappresentanti autorizzati
1.Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e l'elaborazione della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
2.Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a)fornire a un'autorità nazionale competente che ne faccia richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto;
b)cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel loro mandato.
Articolo 7
Obblighi degli importatori
1.Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti conformi.
2.Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità stabilita all'allegato II. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica prescritta dall'allegato II, che il prodotto rechi il marchio CE e sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6.
3.L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
4.Gli importatori indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.
5.Gli importatori garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
6.Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3.
7.Gli importatori tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.
8.Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 3 adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, quando il prodotto presenta un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
9.Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.
Articolo 8
Obblighi dei distributori
1.Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione ai requisiti della presente direttiva.
2.Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 4.
3.Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
4.I distributori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità ai requisiti di cui all'articolo 3.
5.I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno reso disponibile sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, quando il prodotto presenta un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
6.I distributori, a seguito della richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.
Articolo 9
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
Un importatore o un distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che la conformità ai requisiti di cui alla presente direttiva possa esserne condizionata è considerato un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 5.
Articolo 10
Identificazione degli operatori economici
1.Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:
a)ogni operatore economico che abbia fornito loro un prodotto;
b)ogni operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.
2.Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.
Articolo 11
Obblighi dei fornitori di servizi
1.I fornitori di servizi assicurano di concepire e fornire servizi a norma dell'articolo 3.
2.I fornitori di servizi preparano le informazioni necessarie in conformità all'allegato III spiegando come i servizi soddisfino i requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche in modo da essere accessibili a persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità. I fornitori di servizi conservano le informazioni finché il servizio è operativo.
3.I fornitori di servizi assicurano che siano predisposte procedure per garantire che la fornitura continua di servizi continui a essere conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Le variazioni delle caratteristiche della fornitura del servizio e dei requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 vengono prese adeguatamente in considerazione dai fornitori di servizi. In caso di non conformità, i fornitori di servizi adottano le misure correttive necessarie per rendere il servizio conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3.
4.I fornitori di servizi, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del servizio ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per rendere il servizio conforme a tali requisiti.
Articolo 12
Modifica sostanziale e onere sproporzionato
1.I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 si applicano nella misura in cui non introducano un cambiamento sostanziale di un aspetto o di una caratteristica di un prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica della natura stessa del prodotto o del servizio.
2.I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 si applicano nella misura in cui non impongano un onere sproporzionato agli operatori economici interessati.
3.Al fine di valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità riguardante prodotti o servizi imponga un onere sproporzionato, gli operatori economici tengono conto dei seguenti elementi:
a)dimensioni, risorse e natura degli operatori economici;
b)stima dei costi e dei benefici per gli operatori economici in rapporto al beneficio previsto per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.
4.L'onere non è considerato sproporzionato laddove sia compensato da finanziamenti provenienti da fonti, pubbliche o private, diverse dalle risorse dell'operatore.
5.Il compito di valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità riguardanti prodotti o servizi imponga una modifica sostanziale o un onere sproporzionato spetta all'operatore economico.
6.Qualora gli operatori economici si siano avvalsi dell'eccezione di cui ai paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o servizio specifico, essi lo notificano all'autorità di vigilanza competente del mercato dello Stato membro nel cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. Tale notifica include la valutazione di cui al paragrafo 3. Le microimprese sono esentate dall'obbligo di notifica, ma devono essere in grado di fornire la documentazione pertinente su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato competente.
CAPO IV
Norme armonizzate, specifiche tecniche comuni e conformità dei prodotti e dei servizi
Articolo 13
Presunzione di conformità
I prodotti e i servizi conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità di tali norme o parti di esse di cui all'articolo 3.
Articolo 14
Specifiche tecniche comuni
1.In assenza di riferimenti a norme armonizzate pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 e laddove per l'armonizzazione del mercato fosse necessario un maggiore livello di dettaglio dei requisiti di accessibilità di determinati prodotti e servizi, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche comuni ("STC") per i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della presente direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati in base alla procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della presente direttiva.
2.I prodotti e i servizi conformi alle STC di cui al paragrafo 1 o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 contemplati da tali STC o parti di esse.
Articolo 15
Dichiarazione UE di conformità dei prodotti
1.La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di accessibilità pertinenti di cui all'articolo 3. Qualora sia stata utilizzata l'eccezione di cui all'articolo 12, la dichiarazione UE di conformità attesta quali requisiti di accessibilità sono soggetti a tale eccezione.
2.La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo di cui all'allegato III della decisione n. 768/2008/CE. Essa contiene gli elementi specificati all'allegato II della presente direttiva ed è regolarmente aggiornata. I requisiti concernenti la documentazione tecnica evitano l'imposizione di un onere sproporzionato per le micro, piccole e medie imprese. La dichiarazione è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione.
3.Se al prodotto si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata un'unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4.Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto.
Articolo 16
Principi generali della marcatura CE dei prodotti
La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
CAPO V
VIGILANZA DEL MERCATO, CONFORMITÀ E PROCEDURA DI SALVAGUARDIA DELL'UNIONE
Articolo 17
Vigilanza del mercato dei prodotti
1.Ai prodotti si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2.Nell'effettuare la sorveglianza del mercato dei prodotti, le autorità di vigilanza del mercato riesaminano la valutazione di cui all'articolo 12.
3.Gli Stati membri garantiscono che le informazioni detenute dalle autorità di vigilanza del mercato in merito alla conformità degli operatori economici ai requisiti di accessibilità pertinenti di cui all'articolo 3 e in merito alla valutazione delle eccezioni di cui all'articolo 12 siano messe a disposizione dei consumatori su loro richiesta e in un formato accessibile, salvo nel caso in cui tali informazioni non possano essere fornite per i motivi di riservatezza previsti all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008.
Articolo 18
Conformità dei servizi
1.Gli Stati membri istituiscono, attuano e periodicamente aggiornano procedure adeguate al fine di:
a)verificare la conformità dei servizi elencati all'articolo 1, paragrafo 2, ai requisiti di cui alla presente direttiva e la valutazione delle eccezioni prevista all'articolo 12;
b)dare seguito ai reclami o alle relazioni riguardanti problemi di non conformità dei servizi elencati all'articolo 1, paragrafo 2, ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3;
c)verificare che l'operatore economico abbia adottato le necessarie misure correttive.
2.Gli Stati membri designano le autorità di sorveglianza del mercato competenti per l'attuazione delle procedure di cui al paragrafo 1.
Gli Stati membri garantiscono che il pubblico sia informato dell'esistenza, della sfera di competenza e dell'identità delle autorità di cui al primo comma. Su richiesta, tali autorità mettono a disposizione le informazioni in formati accessibili.
Articolo 19
Procedura a livello nazionale per i prodotti che comportano rischi connessi all'accessibilità
1.Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto contemplato dalla presente direttiva comporti un rischio connesso ad aspetti legati all'accessibilità di cui alla presente direttiva, effettuano una valutazione del prodotto interessato in rapporto a tutti i requisiti stabiliti dalla presente direttiva. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con le autorità di vigilanza del mercato.
Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, esse chiedono senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.
L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma.
2.Qualora ritengano che la non conformità non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto all'operatore economico di prendere.
3.L'operatore economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.
4.Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo. Esse informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
5.Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e i rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:
a)alla mancata rispondenza del prodotto ai requisiti connessi a quelli di cui all'articolo 3 della presente direttiva, o
b)alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 13 che conferiscono la presunzione di conformità.
6.Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le loro obiezioni.
7.Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.
8.Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione, ad esempio il ritiro del prodotto dal loro mercato.
Articolo 20
Procedura di salvaguardia dell'Unione
1.Qualora, in esito alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, vengano sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia o no giustificata.
La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.
2.Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.
3.Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 19, paragrafo 5, lettera b), la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
CAPO VI
REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ IN ALTRI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE
Articolo 21
Applicabilità dei requisiti di accessibilità ad altri atti dell'Unione
Si applicano i requisiti di accessibilità di cui alla sezione IX dell'allegato I:
a)nello stabilire le specifiche tecniche e i criteri di aggiudicazione relativi a tutti gli appalti pubblici e concessioni il cui oggetto è destinato all'uso da parte di persone fisiche, che si tratti della popolazione o del personale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, soggette alla direttiva 2014/23/UE, alla direttiva 2014/24/UE e alla direttiva 2014/25/UE;
b)nello stabilire i requisiti di accessibilità cui si fa riferimento nella preparazione e attuazione dei programmi nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e nell'ambito del regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo;
c)nello stabilire requisiti di accessibilità relativi ai criteri sociali e di qualità stabiliti dalle autorità competenti per le procedure di gara per i servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007;
d)alle infrastrutture di trasporto di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1315/2013.
Articolo 22
Onere sproporzionato
1.I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 si applicano nella misura in cui non impongano un onere sproporzionato per le autorità competenti ai fini di tale articolo.
2.Al fine di valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 imponga un onere sproporzionato, le autorità competenti tengono conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a)dimensioni, risorse e natura delle autorità competenti interessate;
b)stima dei costi e dei benefici per le autorità competenti interessate in rapporto al beneficio previsto per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.
3.La valutazione se la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 imponga un onere sproporzionato viene effettuata dalle autorità competenti interessate.
4.Qualora un'autorità competente si sia avvalsa dell'eccezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per un prodotto o servizio specifico, essa ne dà comunicazione alla Commissione. La notifica include la valutazione di cui al paragrafo 2.
Articolo 23
Specifiche tecniche comuni per altri atti legislativi dell'Unione
La conformità alle STC adottate in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, o a loro parti garantisce la conformità all'articolo 21.
CAPO VII
COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 25
Applicazione
1.Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.
2.I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)disposizioni in base alle quali un consumatore può, a norma della legislazione nazionale, adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate;
b)disposizioni in base alle quali gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate possono, a norma della legislazione nazionale, adire i i tribunali o gli organi amministrativi competenti per conto dei consumatori per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate.
Articolo 26
Sanzioni
1.Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.
2.Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
3.Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme e misure alla Commissione, nonché eventuali successive modifiche delle stesse.
4.Le sanzioni tengono conto dell'entità della non conformità, compreso il numero di unità di prodotti o servizi non conformi interessati, nonché del numero di persone colpite.
Articolo 27
Recepimento
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [… insert date - two years after the entry into force of this Directive], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2.Essi applicano tali disposizioni a partire da [… insert date - six years after the entry into force of this Directive].
3.Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
4.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
5.Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui all'articolo 3, paragrafo 10, comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano a tal fine e riferiscono alla Commissione in merito ai progressi compiuti nella loro attuazione.
Articolo 28
Relazione e riesame
Entro […insert date - five years after the application of this Directive], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
1.Alla luce degli sviluppi sociali, economici e tecnologici, la relazione esamina, tra l'altro, l'evoluzione dell'accessibilità dei prodotti e servizi e l'impatto sugli operatori economici e sulle persone con disabilità, individuando, ove possibile, gli ambiti in cui è possibile ridurre gli oneri, al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere tale relazione.
3.La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti economiche e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le persone anziane.
Articolo 29
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 30
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
Titolo 33 (in regime di codelega alla DG EMPL)
Natura della proposta/iniziativa
X La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione
◻La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
◻ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente
◻ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
Obiettivi
Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa
Affrontare gli impegni assunti nella strategia europea sulla disabilità 2010-2020 mediante l'eliminazione delle barriere che sul mercato interno si frappongono alla libera circolazione di un insieme mirato di prodotti e servizi che sono importanti per sostenere la piena partecipazione delle persone con disabilità nella società
Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
Obiettivo specifico: promuovere e proteggere i diritti delle persone con disabilità
Attività ABM/ABB interessate "Diritti delle persone con disabilità" (in regime di codelega da 33 02)
Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
Migliorare il funzionamento del mercato interno di determinati prodotti e servizi accessibili, anche nel settore degli appalti pubblici.
Facilitare il lavoro dell'industria e soddisfare le necessità dei consumatori con limitazioni funzionali, comprese le persone anziane e quelle con disabilità.
Ridurre le barriere agli scambi transfrontalieri e aumentare la concorrenza nel campo dei prodotti e servizi selezionati e nel settore degli appalti pubblici.
Agevolare l'accesso dei consumatori con disabilità a una gamma più ampia di prodotti e servizi accessibili, e ciò a a prezzi concorrenziali.
Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.
Numero di prodotti per i quali è predisposto un fascicolo tecnico per il marchio CE anche per l'accessibilità;
numero di gare d'appalto pubbliche che fanno riferimento all'accessibilità e ai requisiti di accessibilità a livello di UE;
numero di reclami per prodotti e servizi non conformi ai requisiti di accessibilità;
numero di azioni giudiziarie per problemi di accessibilità riguardanti i prodotti e i servizi
interessati;
disponibilità di norme di accessibilità armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione;
numero di nuovi atti legislativi dell'UE che fanno riferimento all'atto europeo sull'accessibilità per definire l'accessibilità.
Motivazioni della proposta/iniziativa
Necessità nel breve e lungo termine
Eliminare le divergenze tra i requisiti nazionali di accessibilità relativi sia a prodotti e servizi immessi e offerti sul mercato dell'UE sia alle specifiche negli appalti pubblici, divergenze che danno luogo ad una frammentazione del mercato interno.
Definire nell'UE requisiti comuni di accessibilità per una serie di prodotti e servizi selezionati e per gli appalti pubblici di prodotti e servizi.
Migliorare l'applicazione dei requisiti di accessibilità.
Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea
La proposta eliminerà la frammentazione nel mercato interno che ostacola gli scambi transfrontalieri e falsa la concorrenza e rafforzerà la protezione dei consumatori, tenendo conto dei nuovi sviluppi del mercato.
Solo un'azione a livello di UE può creare un quadro giuridico armonizzato e coerente in grado di consentire il libero flusso di prodotti e servizi accessibili nel mercato interno.
La presente iniziativa contribuirà a sostenere un'attuazione coerente ed efficace della Convenzione dell'ONU in tutta l'UE agevolando il rispetto, da parte degli Stati membri, dei suddetti impegni internazionali e favorendo così l'industria e i consumatori.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Attualmente il settore è solo parzialmente regolamentato a livello dell'UE.
Le esperienze relative alla direttiva 2001/83/CE sugli imballaggi dei medicinali, alla direttiva 95/16/CE sugli ascensori o al regolamento (CE) n. 661/2009 per quanto riguarda il settore dei trasporti hanno dimostrato i vantaggi per il mercato interno derivanti dall'armonizzazione dei requisiti di accessibilità.
Esiste inoltre un certo numero di fattori all'origine dei problemi che giustificano la necessità dell'azione dell'UE nei settori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva proposta.
La divergenza tra i requisiti nazionali di accessibilità è causata o dalla mancanza di coordinamento a livello di UE riguardo a quali prodotti e servizi debbano essere accessibili o dal fatto che, quando il diritto dell'UE o accordi internazionali (ad esempio la Convenzione delle Nazioni Unite o le norme UE in materia di appalti pubblici) stabiliscono a livello generale che determinati prodotti o servizi debbano essere accessibili, essi non prevedono norme dettagliate sui requisiti di accessibilità da applicare nella pratica.
Attualmente questo è lasciato alla completa discrezione delle autorità nazionali, il che ha portato all'attuale eterogeneità dei requisiti di accessibilità.
Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti
La presente proposta è coerente con gli obiettivi della strategia europea sulla disabilità 2010-2020 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'Unione e la maggioranza degli Stati membri sono parti.
La proposta è complementare al diritto dell'UE vigente in materia di assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, come i diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto (aereo, ferroviario, per vie navigabili, con autobus e pullman).
La proposta integra altresì la proposta di direttiva sull'accessibilità del web che comprende nel suo campo di applicazione solo determinati siti web del settore pubblico.
Durata e incidenza finanziaria
◻ Proposta/iniziativa di durata limitata
◻
Proposta//iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
◻
Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
X Proposta/iniziativa di durata illimitata
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
e successivo funzionamento a pieno ritmo.
Modalità di gestione previste
Dal bilancio 2015
X Gestione diretta a opera della Commissione
◻ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
◻
a opera delle agenzie esecutive;
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
◻ Gestione indiretta con delega dei compiti di esecuzione:
◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
◻ a organismi di diritto pubblico;
◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
Non si prevede la necessità di finanziamenti ingenti per l'attuazione.
MISURE DI GESTIONE
Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
Entro cinque anni dall'applicazione della direttiva, e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnata, se necessario, da proposte per adeguarla agli sviluppi economici, sociali e tecnici, in particolare in rapporto al corretto funzionamento del mercato interno.
La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
Sistema di gestione e di controllo
Rischi individuati
Recepimento tardivo della direttiva negli Stati membri
Monitoraggio (e valutazione) inadeguati del recepimento della direttiva
Nessun rischio finanziario specifico.
Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito
Normali procedure di controllo/infrazione avviate dalla Commissione in ordine al recepimento e all'applicazione della direttiva.
Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore
Costi normali legati alla verifica del recepimento e a eventuali procedure d'infrazione.
Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Tipo di
spesa
|
Contributo
|
|
Rubrica numero 3
|
Diss./Non diss.
()
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
|
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
|
3
|
33.02.02 – Promuovere la non discriminazione e la parità
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Tipo di
spesa
|
Contributo
|
|
Numero
[…]Denominazione………………………………………...……….]
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
|
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
|
|
[…][XX.YY.YY.YY]
|
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
Incidenza prevista sulle spese
[Sezione da compilare utilizzando il
foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa
(secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi.]
Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
Numero
3
|
Rubrica Sicurezza e cittadinanza
|
DG: EMPL
|
|
|
Anno
2015
|
Anno
2016
|
Anno
2017
|
Anno
2018
|
Anno
2019
|
Anno
2020
|
TOTALE
|
• Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
|
|
|
Numero della linea di bilancio 33 02 02
|
Impegni
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
|
0,20
|
|
0,20
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
0
|
0
|
0
|
|
|
0,20
|
0,20
|
Numero della linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(2 a)
|
|
|
|
|
|
|
|
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
|
|
|
|
|
|
Numero della linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per la DG EMPL
|
Impegni
|
=1+1a +3
|
|
|
|
|
0,20
|
|
0,20
|
|
Pagamenti
|
=2+2a
+3
|
|
|
|
|
|
0,20
|
0,20
|
Conformemente all'articolo 28 della proposta, sarà effettuata una revisione nell'anno n+5. Probabilmente detto riesame sarà accompagnato da un'assistenza o uno studio esterni.
• TOTALE degli stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
|
|
|
|
|
0,20
|
|
0,20
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
|
|
|
|
|
|
0,20
|
0,20
|
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per la DG EMPL
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
=4+ 6
|
|
|
|
|
|
0,20
|
|
0,20
|
|
Pagamenti
|
=5+ 6
|
|
|
|
|
|
|
0,20
|
0,20
|
|
Pagamenti
|
=5+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
5
|
"Spese amministrative"
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
Anno
2018
|
Anno
2019
|
Anno
2020
|
Anno
2021
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
DG: EMPL
|
• Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• Altre spese amministrative
|
0,014
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,182
|
TOTALE DG EMPL
|
Stanziamenti
|
0,014
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,182
|
TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
0,014
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,182
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
Anno
2018
|
Anno
2019
|
Anno
2020
|
Anno
2021
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
0,014
|
0,228
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,382
|
|
Pagamenti
|
0,014
|
0,028
|
0,228
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,382
|
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
◻
◻La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
◻
◻La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
Specificare gli obiettivi e i risultati
⇩
|
|
|
Anno
2018
|
Anno
2019
|
Anno
2020
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
|
RISULTATI
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ...
Obiettivo specifico: promuovere e proteggere i diritti delle persone con disabilità
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
Studio
|
0,2
|
|
|
1
|
0,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
0,200
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 2:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COSTO TOTALE
|
|
|
1
|
0,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
0,200
|
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
Sintesi
◻
◻La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre spese amministrative
|
0,014
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,182
|
Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
0,014
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,182
|
Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre spese
di natura amministrativa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
0,014
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,028
|
0,182
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Fabbisogno previsto di risorse umane
X La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
◻
◻La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno N+2
|
Anno N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
|
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (ricerca diretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)
|
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 04 aa
|
- in sede
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 02 (AC, END e INT - ricerca indiretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei
|
|
Personale esterno
|
Non applicabile
|
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
X
La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
◻
◻La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
◻
◻La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
Partecipazione di terzi al finanziamento
X La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
Totale
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Incidenza prevista sulle entrate
X
La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
◻
◻La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
◻
◻sulle risorse proprie
◻
◻sulle entrate varie
Mio EUR (al terzo decimale)
Linea di bilancio delle entrate:
|
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
Articolo ….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.