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Document 52015IP0173

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534 — 2013/0255(APP))

GU C 346 del 21.9.2016, p. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/27


P8_TA(2015)0173

Procura europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534 — 2013/0255(APP))

(2016/C 346/04)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534),

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (1),

vista la proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363),

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (2),

vista la proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (COM(2013)0535),

visti gli articoli 8 e 10 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, gli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 86, 218, 263, 265, 267, 268 e 340,

visto l'articolo 99, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti la relazione interlocutoria della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A8-0055/2015),

A.

considerando che i dati raccolti e analizzati dalla Commissione hanno condotto all'individuazione di sospetta frode agli interessi finanziari dell'Unione per un valore che si aggira intorno ai 500 milioni di euro annui, anche se vi sono buone ragioni per ritenere che la cifra a rischio di frode potrebbe addirittura ammontare a 3 miliardi di euro annui;

B.

considerando che il tasso di imputazioni è basso — assestandosi intorno al 31 % negli otto anni dal 2006 al 2013 — rispetto al numero di raccomandazioni giudiziarie rivolte agli Stati membri dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); che uno degli obiettivi della Procura europea (EPPO) è di colmare questa lacuna;

C.

considerando che è possibile che taluni Stati membri agiscano con minore efficacia in quanto all'accertamento e al perseguimento delle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, arrecando così danno ai contribuenti di tutti gli Stati membri che concorrono al bilancio dell'Unione;

D.

considerando che nella risoluzione del 12 marzo 2014 il Parlamento invitava al Consiglio a coinvolgerlo ampiamente nella sua attività legislativa attraverso un flusso costante di informazioni e una consultazione senza soluzione di continuità;

E.

considerando che la differenza tra giurisdizioni, tradizioni giuridiche e sistemi giudiziari e di applicazione della legge nei vari Stati membri non dovrebbe ostacolare o indebolire la lotta contro le frodi e la criminalità che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

F.

considerando che il terrorismo è finanziato anche dalla criminalità organizzata, con gruppi criminali che raccolgono fondi attraverso la frode;

G.

considerando che l'articolo 86 TFUE prevede un ampliamento delle attribuzioni della Procura europea alle forme gravi di criminalità aventi dimensione transfrontaliera; che tale possibilità può essere presa in considerazione dal Consiglio una volta istituita la Procura europea e resa correttamente operativa;

1.

ribadisce la sua ferma volontà di realizzare le priorità necessarie all'istituzione della Procura europea e di individuare i principi e le condizioni in base a cui può dare la sua approvazione;

2.

ribadisce il contenuto della sua precedente relazione interlocutoria, adottata nella risoluzione del 12 marzo 2014, e si propone di integrarlo e aggiornarlo seguendo gli ultimi sviluppi del dibattito in seno al Consiglio;

3.

invita il Consiglio ad assicurare trasparenza e legittimità democratica tenendo il Parlamento pienamente informato e consultandolo regolarmente; sollecita il Consiglio a tenere in debito conto le sue opinioni, quale presupposto per assicurare l'approvazione dell'adozione del regolamento che istituisce la Procura europea;

4.

rammenta che la Procura europea dovrebbe essere competente per i reati correlati alla frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione; ricorda al riguardo che i pertinenti illeciti penali devono figurare nella proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (direttiva PIF); invita il Consiglio, pur riconoscendo i progressi compiuti dai colegislatori nei negoziati per l'adozione della direttiva PIF, a rinnovare i suoi sforzi ai fini di un accordo su quest'ultima per l'istituzione della Procura europea;

5.

ritiene necessario un approccio innovativo per indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di frodi agli interessi finanziari dell'Unione, al fine di aumentare l'efficacia della lotta contro la frode, il tasso di recupero e la fiducia dei contribuenti nelle istituzioni dell'UE;

6.

reputa fondamentale garantire la creazione di una Procura europea unica, forte e indipendente, in grado di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, e ritiene che qualsiasi soluzione meno incisiva costituirebbe un costo per il bilancio dell'Unione;

Una Procura europea indipendente

7.

sottolinea che la struttura della Procura europea dovrebbe essere del tutto indipendente dai governi nazionali e dalle istituzioni dell'UE e protetta da influenze e pressioni politiche; chiede pertanto apertura, obiettività e trasparenza nelle procedure di selezione e di nomina del procuratore capo europeo, dei suoi sostituti, dei procuratori europei e dei procuratori europei delegati; ritiene che, onde prevenire qualsiasi conflitto di interessi, l'incarico del Procuratore europeo debba essere a tempo pieno;

8.

sottolinea l'importanza del suo coinvolgimento nelle procedure di nomina dei procuratori europei e suggerisce un concorso generale per i candidati che rispondono ai necessari criteri di integrità, professionalità, esperienza e competenze; ritiene che i procuratori europei dovrebbero essere nominati dal Consiglio e dal Parlamento di comune accordo sulla base di un elenco ristretto elaborato dalla Commissione, a seguito di una valutazione da parte di un gruppo indipendente di esperti scelti tra giudici, pubblici ministeri e avvocati di notoria competenza; il procuratore capo europeo dovrebbe essere nominato secondo la stessa procedura a seguito di un'audizione del Parlamento;

9.

ritiene che i membri del Collegio dovrebbero essere revocati a seguito di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, su richiesta del Consiglio, della Commissione, del Parlamento e/o del procuratore capo europeo;

10.

sottolinea che gli Stati membri devono coinvolgere gli organismi giudiziari autonomi nazionali nelle procedure di nomina dei procuratori europei delegati, in conformità alle leggi e alle prassi nazionali;

11.

accoglie con favore la disposizione contenuta nel testo del Consiglio riguardante la presentazione di una relazione annuale alle istituzioni dell'UE al fine di garantire una valutazione continua delle attività svolte dal nuovo organismo; chiede al Consiglio di garantire che la relazione annuale contenga, tra l'altro, informazioni dettagliate sulla disponibilità delle autorità nazionali a cooperare con la Procura europea;

Una chiara ripartizione delle competenze tra la Procura europea e le autorità nazionali

12.

ritiene che le norme che disciplinano la ripartizione delle competenze tra la Procura europea e le autorità nazionali dovrebbero essere definite con chiarezza onde evitare qualsiasi incertezza o errore di interpretazione nella fase operativa: la Procura europea dovrebbe essere competente a investigare e perseguire i reati che costituiscono frodi agli interessi finanziari dell'Unione in base alla direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale; ritiene che la Procura europea dovrebbe innanzitutto stabilire, prima che le autorità nazionali avviino indagini proprie, se il caso rientri nelle proprie competenze, al fine di evitare l'inefficienza di indagini parallele;

13.

insiste sul fatto che le autorità nazionali preposte alle indagini sui reati che possono rientrare nell'ambito di competenza della Procura europea dovrebbero essere tenute a informare quest'ultima in merito a tali indagini; ribadisce la necessità che la Procura europea goda del diritto di prendere in carico tali indagini qualora lo ritenga opportuno, così da garantire la sua indipendenza e la sua efficacia;

14.

ribadisce che le attribuzioni della Procura europea dovrebbero essere estese a reati diversi da quelli che ledono gli interessi finanziari dell'Unione soltanto se cumulativamente:

a)

la specifica condotta costituisce contemporaneamente un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione e altri reati;

b)

i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione sono prevalenti e gli altri sono meramente accessori; e

c)

l'ulteriore azione e sanzione penale per gli altri reati non sarebbe più possibile se essi non fossero perseguiti e giudicati insieme ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

reputa anche che, in caso di disaccordo tra la Procura europea e le procure nazionali quanto all'esercizio delle competenze, la Procura europea dovrebbe decidere, a livello centrale, a chi competa investigare e perseguire i reati; ritiene inoltre che la determinazione della competenza, in conformità a tali criteri, dovrebbe essere sempre soggetta a controllo giurisdizionale;

Una struttura efficiente per la gestione efficace delle cause

15.

deplora che gli Stati membri stiano vagliando l'opzione di una struttura collegiale, invece della struttura gerarchica inizialmente proposta dalla Commissione; ritiene a tal proposito che le decisioni relative all'esercizio dell'azione penale, alla scelta della giurisdizione competente, alla riassegnazione o all'archiviazione di un caso e al compromesso dovrebbero essere prese a livello centrale dalle camere;

16.

sottolinea che le camere dovrebbero svolgere un ruolo di primo piano nelle indagini e nei procedimenti giudiziari, senza limitare le loro attività a semplici funzioni di coordinamento, ma piuttosto controllando l'operato dei procuratori delegati europei nel settore;

17.

esprime preoccupazione per il collegamento automatico tra un procuratore europeo nell'ufficio centrale e una causa depositata presso il suo Stato membro, in quanto ciò potrebbe condurre a debolezze manifeste in termini di indipendenza dei procuratori e di distribuzione uniforme delle cause;

18.

chiede pertanto un'organizzazione razionale del carico di lavoro della Procura europea a livello centrale; rileva, a tale proposito, che il sistema di assegnazione delle cause tra le camere dovrebbe seguire criteri predeterminati e oggettivi; suggerisce inoltre che in una fase successiva potrebbe essere prevista una specializzazione specifica delle camere;

19.

è convinto che le conoscenze, l'esperienza e le competenze necessarie riguardo ai sistemi nazionali di applicazione della legge saranno garantite anche dal personale della Procura europea in forza nell'ufficio centrale;

Misure investigative e ammissibilità delle prove

20.

invita il legislatore a garantire procedure snelle affinché la Procura europea ottenga l'autorizzazione a mettere in atto misure investigative nei casi transfrontalieri, in conformità della legge degli Stati membri in cui è attuata la misura in questione; rammenta che i colegislatori hanno concordato criteri per la richiesta di misure investigative da parte degli Stati membri in base al principio del reciproco riconoscimento nella direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale; ritiene che si dovrebbero applicare i medesimi criteri alle misure investigative che necessitano dell'autorizzazione della Procura europea, in particolare per quanto riguarda i motivi di rifiuto;

21.

invita il Consiglio a garantire l'ammissibilità delle prove raccolte dalla Procura europea, nel pieno rispetto per la legislazione europea e nazionale pertinente, in tutta l'Unione, in quanto elemento cruciale per assicurare l'efficacia delle azioni penali, conformemente all'articolo 6 TUE, alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione europea dei diritti dell'uomo;

22.

ribadisce la necessità che la Procura europea raccolga tutte le prove pertinenti, sia a carico che a discarico; insiste inoltre sull'esigenza, in qualunque indagine intrapresa dalla Procura europea, di garantire all'indagato o imputato determinati diritti relativi alle prove, in particolare:

a)

l'indagato o imputato dovrebbe godere del diritto di sottoporre prove al vaglio della Procura europea;

b)

l'indagato o imputato dovrebbe godere del diritto di chiedere alla Procura europea di raccogliere tutte le prove utili alle indagini, comprese la nomina di esperti e l'audizione di testimoni;

23.

ritiene che, in considerazione della possibile compresenza di più giurisdizioni per i reati transfrontalieri di competenza della Procura europea, sia fondamentale garantire che i procuratori europei, i procuratori europei delegati e le procure nazionali rispettino appieno il principio del ne bis in idem con riferimento alle azioni penali per reati di competenza della Procura europea;

Accesso al controllo giurisdizionale

24.

afferma che il diritto al controllo giurisdizionale dovrebbe essere costantemente difeso in relazione all'attività della Procura europea e riconosce altresì la necessità che quest'ultima operi in modo efficace; ritiene pertanto che tutte le decisioni prese dalla Procura dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale dinanzi alla corte competente; sottolinea che le decisioni prese dalle camere, come la scelta del foro per l'azione penale, l'archiviazione o riassegnazione di un caso o il compromesso, dovrebbero essere soggette a controllo giurisdizionale dinanzi alle corti dell'Unione;

25.

ritiene che, ai fini del controllo giurisdizionale di tutte le misure investigative e di altre misure procedurali adottate nell'esercizio dell'azione penale, la Procura europea dovrebbe essere considerata un'autorità nazionale dinanzi alle corti competenti degli Stati membri;

Tutela giuridica coerente per indagati e imputati

26.

ricorda che la nuova Procura dovrebbe svolgere le sue attività nel pieno rispetto dei diritti degli indagati o imputati sanciti dall'articolo 6 TUE, dall'articolo 16 TFUE e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalle misure legislative già adottate a livello di Unione sui diritti procedurali di indagati e imputati in procedimenti penali e sulla protezione dei dati personali;

27.

sostiene che la futura direttiva sul patrocinio dovrebbe applicarsi in egual modo a tutti gli indagati e imputati che sono sotto inchiesta o perseguiti dalla Procura europea; invita gli Stati membri, in assenza di una direttiva UE, a garantire l'effettivo accesso al patrocinio in conformità con le leggi nazionali in materia;

28.

sottolinea che tutti gli indagati e imputati che sono sotto inchiesta o perseguiti dalla Procura europea hanno diritto alla tutela dei loro dati personali; pone l'accento al riguardo sul fatto che il trattamento di dati personali a opera della Procura europea deve essere soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001; evidenzia che eventuali disposizioni specifiche sulla protezione dei dati contenute nel regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea possono soltanto integrare ed elaborare ulteriormente le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 45/2001, e solo nella misura del necessario;

29.

ribadisce la sua ferma volontà di istituire una Procura europea e di procedere alla riforma di Eurojust, come anticipato dalla Commissione in entrambe le proposte; chiede alla Commissione di riadeguare le stime sull'impatto di bilancio della struttura collegiale; chiede chiarimenti sulle relazioni tra Eurojust, Procura europea e OLAF, al fine di differenziare i loro rispettivi ruoli nella protezione degli interessi finanziari dell'UE; invita il Consiglio e la Commissione a esaminare la possibilità di un approccio integrato più incisivo da parte di queste agenzie, al fine di rendere più efficaci le indagini;

o

o o

30.

esorta il Consiglio a seguire queste raccomandazioni e sottolinea che le condizioni summenzionate sono fondamentali ai fini dell'approvazione da parte del Parlamento del progetto di regolamento del Consiglio;

31.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2014)0234.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0444.


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