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Document 52015DP0234

Decisione del Parlamento europeo del 24 giugno 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Sotirios Zarianopoulos (2015/2015(IMM))

GU C 407 del 4.11.2016, p. 96–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 407/96


P8_TA(2015)0234

Richiesta di revoca dell'immunità di Sotirios Zarianopoulos

Decisione del Parlamento europeo del 24 giugno 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Sotirios Zarianopoulos (2015/2015(IMM))

(2016/C 407/14)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Sotirios Zarianopoulos, trasmessa l'8 dicembre 2014 dal sostituto procuratore della corte suprema della Grecia, nel contesto del procedimento Γ2010/1744 in corso dinanzi al terzo giudice penale monocratico per delitti di Salonicco, e comunicata in Aula il 13 gennaio 2015,

avendo ascoltato Sotirios Zarianopoulos a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0191/2015),

A.

considerando che il sostituto procuratore della corte suprema della Grecia ha chiesto la revoca dell'immunità di Sotirios Zarianopoulos, deputato al Parlamento europeo, nel contesto di una istruttoria riguardante un presunto reato;

B.

considerando che, a norma dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

C.

considerando che, a norma dell'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica, nel corso della legislatura, senza il consenso del parlamento un deputato non può essere oggetto di procedimento penale, di arresto o di detenzione né soggetto ad altre misure restrittive della libertà;

D.

considerando che Sotirios Zarianopoulos è accusato di aver, ricorrendo a minacce di violenza fisica, fatto illegalmente irruzione nella sede della televisione pubblica greca ERT-3 il 4 marzo 2010 per interrompere il notiziario di mezzogiorno e dare lettura di un comunicato;

E.

considerando che il presunto reato palesemente non ha alcun nesso con la posizione di Sotirios Zarianopoulos in quanto deputato al Parlamento europeo, dato che il presunto reato è legato ad un'azione del sindacato greco PAME e che Sotirios Zarianopoulos non era deputato al Parlamento europeo al momento dei fatti;

F.

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, un'opinione espressa nell'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo è definita come una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l'esercizio delle funzioni parlamentari, ma che le azioni presunte di Sotirios Zarianopoulos non rientrano in questa definizione;

G.

considerando quindi che il procedimento penale non riguarda alcuna opinione o voto espressi nell'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

H.

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento, la commissione giuridica in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione;

I.

considerando che, poiché Sotirios Zarianopoulos sostiene che l'accusa è spinta da motivazioni politiche, la commissione, successivamente all'audizione del parlamentare ed all'esame dei documenti da questi prodotti, ha esaminato anche le dichiarazioni rese alle autorità inquirenti dai testimoni nel 2010, che costituiscono il fondamento dell'accusa;

J.

considerando che dette dichiarazioni sono state rese nell'ambito del procedimento giudiziario a carico di Sotirios Zarianopoulos e che, d'altro canto, non spetta a questa commissione procedere ad un'indagine sul merito della vicenda né tanto meno decidere sulla colpevolezza o meno del membro del Parlamento europeo sottoposto a procedimento giudiziario;

K.

considerando, quindi, che alla luce delle informazioni in possesso della commissione, non sussiste alcun motivo per presumere che il procedimento dipenda dall'intento di pregiudicare l'attività politica del deputato (fumus persecutionis), considerato anche che il procedimento è stato avviato diversi anni prima dell'inizio del mandato del deputato;

1.

decide di revocare l'immunità di Sotirios Zarianopoulos;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al procuratore della Repubblica della corte suprema in Grecia e a Sotirios Zarianopoulos.


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


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