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Document 52015AE3926

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (rifusione)» [COM(2015) 294 final — 2015/0133 (COD)]

GU C 13 del 15.1.2016, p. 201–202 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 13/201


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (rifusione)»

[COM(2015) 294 final — 2015/0133 (COD)]

(2016/C 013/29)

Relatore unico:

Brian CURTIS

Il Consiglio, in data 2 luglio 2015, e il Parlamento europeo, in data 6 luglio 2015, hanno deciso, conformemente al disposto degli articoli 43, paragrafo 2 e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (rifusione)

[COM(2015) 294 final — 2015/0133 (COD)].

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 2 settembre 2015.

Alla sua 510a sessione plenaria, dei giorni 16 e 17 settembre 2015 (seduta del 16 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 141 voti favorevoli e 2 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE concorda in linea di massima con l’obiettivo della Commissione di potenziare gli aspetti che funzionano bene, mantenendo in tal modo un elevato grado di continuità, ma rispondendo, allo stesso tempo, alle nuove esigenze, e ritiene che le modifiche proposte non vadano al di là di quanto è necessario e appropriato per il conseguimento dell’obiettivo fondamentale che consiste nel migliorare la qualità, l’accesso e la disponibilità dei dati nel settore della pesca.

1.2.

La disponibilità di dati è il settore in cui è importante effettuare il maggior numero possibile di passi avanti. La procedura che consente agli utilizzatori finali di richiedere i dati agli Stati membri («chiamate di dati») è troppo onerosa e richiede ingenti risorse; l’accessibilità dei dati sull’attività di pesca varia da uno Stato membro all’altro a causa delle diverse norme applicabili, in parte basate su limitazioni dell’uso multifunzionale di tali dati; le difficoltà di accesso ai dati del quadro per la raccolta dei dati (DCF) ne limitano l’utilizzo e ciò vuol dire che si perdono molte opportunità di uso potenziale dei dati e che vengono effettuati investimenti inutili per raccogliere gli stessi dati per altri scopi (ad esempio nelle politiche di gestione dello spazio marittimo). Grazie all’impiego dei più recenti sviluppi tecnici, la revisione del DCF rappresenta un’opportunità, da un lato, di rendere più facilmente disponili i dati sulla pesca a una più ampia cerchia di soggetti interessati e, dall’altro, di ridurre l’onere che le richieste di dati comportano per gli Stati membri.

1.3.

Va ancora migliorata la qualità e l’affidabilità dei dati. Un modo per garantire un’elevata qualità dei dati sarà quello di applicare il codice delle statistiche europee e il quadro di riferimento per la garanzia della qualità del sistema statistico europeo.

2.   Contesto

2.1.

Nel 2000 è stato istituito un quadro dell’UE per la raccolta e la gestione dei dati sulla pesca (1), successivamente riformato e divenuto, nel 2008, il quadro per la raccolta dei dati (DCF) (2). Il DCF ha rappresentato un importante progresso nella fissazione di una serie armonizzata di norme dell’Unione per la raccolta di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici sui settori della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione.

2.2.

Nel 2013, al momento dell’adozione del regolamento sulla riforma della Politica Comune della Pesca (3) (PCP) il Consiglio e il Parlamento europeo hanno chiesto alla Commissione di «accelerare l’adozione di una proposta volta a modificare il DCF affinché sia data quanto prima concreta attuazione ai principi e agli obiettivi relativi alla raccolta di dati che sono essenziali per sostenere la politica comune della pesca riformata». La proposta all’esame è intesa a conseguire tale obiettivo attraverso il rafforzamento della cooperazione regionale e l’adeguamento alle nuove esigenze in materia di dati.

2.2.1.

Il DCF deve essere allineato alle esigenze del nuovo regolamento sulla PCP: il graduale raggiungimento del rendimento massimo sostenibile (MSY), l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi (specie protette, habitat dei fondali marini ecc.), gli impatti ambientali e di altro tipo dell’acquacoltura (illustrati mediante informazioni riguardanti la mortalità/le perdite o l’uso di medicinali) e gli effetti dell’obbligo di sbarco.

2.2.2.

La revisione del DCF dovrebbe inoltre garantire che i dati siano raccolti in base a un’analisi costi/benefici o costi/utilizzo della precisione ottenuta mediante modelli scientifici e del corrispondente livello di rischio. Ad esempio, anziché ogni anno, gli studi potrebbero essere effettuati ogni tre anni. L’analisi dovrebbe essere basata su una discussione tra coloro che sono responsabili della gestione della pesca, coloro che raccolgono i dati e coloro che forniscono i pareri scientifici.

2.3.

La proposta della Commissione mira ad allineare il DCF e altre norme UE rilevanti relative alla raccolta di dati sulla pesca, in modo da eliminare le sovrapposizioni e ridurre quindi i costi dell’intero sistema di dati marini. Non si è ritenuto necessario procedere a una valutazione d’impatto specifica, in considerazione del fatto che il DCF ha già formato oggetto della valutazione d’impatto relativa alla PCP, dal momento che era chiara l’intenzione che il DCF ne facesse parte.

3.   Osservazioni

3.1.

Il DCF è eccessivamente complesso, sia per quanto riguarda il quadro giuridico sia dal punto di vista delle modalità di attuazione. Una fonte di complessità e di inefficienza è costituita dalla duplicazione tra i requisiti in materia di dati previsti dal DCF e da altre normative dell’UE, quali il regolamento sul controllo della pesca (4) e i regolamenti specifici in materia di statistiche (5). Un’altra è rappresentata dal fatto di dover trasmettere i medesimi dati grezzi aggregati in modo diverso a vari utilizzatori finali.

3.2.

Il quadro giuridico del DCF è troppo prescrittivo e particolareggiato e si traduce in un sistema poco maneggevole e poco capace di adeguarsi alle nuove esigenze. È pertanto opportuno coinvolgere gli utilizzatori finali nell’elaborazione dei requisiti in materia di dati per assicurare che questi rispondano alle loro necessità.

3.3.

Un ulteriore ambito di interesse è costituito dalla necessità di rafforzare le sinergie con gli obiettivi di altre politiche dell’UE. È soprattutto il caso della Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (MSFD).

Bruxelles, 16 settembre 2015

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

(3)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(4)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(5)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1.

GU L 403 del 30.12.2006, pag. 1.

GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.

GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42.

GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.

GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13.


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