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Document 52014XC0927(02)
Communication from the Commission — Updating of data used to calculate lump sum and penalty payments to be proposed by the Commission to the Court of Justice in infringement proceedings
Comunicazione della Commissione — Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia nell’ambito dei procedimenti d’infrazione
Comunicazione della Commissione — Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia nell’ambito dei procedimenti d’infrazione
GU C 338 del 27.9.2014, p. 18–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 338/18 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione propone alla Corte di giustizia nell’ambito dei procedimenti d’infrazione
2014/C 338/02
I. INTRODUZIONE
La comunicazione del 2005 della Commissione sull’applicazione dell’articolo 228 del trattato CE (1) (ora articolo 260, paragrafi 1 e 2, del TFUE) stabilisce la base sulla quale la Commissione calcola l’importo delle sanzioni pecuniarie, somma forfettaria o penalità, che chiede alla Corte di giustizia di applicare quando la adisce a titolo dell’articolo 260 del TFUE nell’ambito dei procedimenti d’infrazione contro uno Stato membro.
In una successiva comunicazione del 2010 (2) sull’aggiornamento dei dati utilizzati per questo calcolo, la Commissione stabilisce che tali dati macroeconomici devono essere soggetti a una revisione annuale per tenere conto dell’andamento dell’inflazione e del PIL.
L’aggiornamento annuale fornito nella presente comunicazione si basa sull’andamento dell’inflazione e del PIL di ciascuno Stato membro (3). Le statistiche relative al tasso di inflazione e al PIL da utilizzare sono quelle stabilite due anni prima dell’aggiornamento («regola n-2»), in quanto due anni costituiscono l’intervallo di tempo minimo necessario per disporre di dati macroeconomici relativamente stabili. La presente comunicazione si basa quindi sui dati economici del 2012 relativi al PIL nominale e al deflatore del PIL (4) e sull’attuale ponderazione dei voti di ciascuno Stato membro in seno al Consiglio.
La Commissione ha autorizzato il suo presidente ad adottare, in accordo con il commissario responsabile per gli Affari economici e monetari, le misure di adeguamento summenzionate (5).
II. ELEMENTI DA AGGIORNARE
I criteri economici da rivedere sono i seguenti:
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l’importo forfettario di base uniforme per il pagamento della penalità (6), attualmente pari a 650 EUR al giorno, è da adeguare all’inflazione; |
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l’importo forfettario di base uniforme per il pagamento della somma forfettaria (7), attualmente pari a 220 EUR al giorno, è da adeguare all’inflazione; |
— |
il fattore speciale «n» (8) è da adeguare al PIL dello Stato membro interessato, tenendo conto del numero di voti di cui lo Stato dispone in seno al Consiglio; il fattore «n» è lo stesso per il calcolo sia della somma forfettaria che della penalità giornaliera; |
— |
la somma forfettaria minima (9) è da adeguare all’inflazione. |
III. AGGIORNAMENTI
La Commissione applicherà i seguenti dati aggiornati per calcolare l’importo delle sanzioni pecuniarie, sotto forma di somma forfettaria o di penalità, al momento di adire la Corte di giustizia a norma dell’articolo 260, paragrafi 2 e 3, del TFUE:
(1) |
l’importo forfettario di base uniforme per il calcolo della penalità è fissato a 660 EUR al giorno; |
(2) |
l’importo fisso di base per la somma forfettaria è fissato a 220 EUR al giorno; |
(3) |
il fattore speciale «n» e la somma forfettaria minima (in EUR) per ciascuno dei 28 Stati membri dell’UE sono i seguenti:
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(4) |
La Commissione applicherà i dati aggiornati alle decisioni di adire la Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 260 del TFUE a partire dalla data di adozione della presente comunicazione. |
(1) SEC(2005) 1658 (GU C 126 del 7.6.2007, pag. 15).
(2) SEC(2010) 923. La comunicazione è stata aggiornata nel 2011 [SEC(2011) 1024 final], nel 2012 [C(2012) 6106 final] e nel 2013 [C(2013) 8101 final], per l’adeguamento annuale dei dati economici.
(3) Secondo le regole generali stabilite nelle comunicazioni del 2005 e del 2010.
(4) Il deflatore dei prezzi del PIL è utilizzato come misura dell’inflazione. Gli importi uniformi per le somme forfettarie e le penalità sono arrotondati al più vicino multiplo di dieci. Le somme forfettarie minime sono arrotondate al migliaio più vicino. Il fattore «n» è arrotondato al secondo decimale.
(5) Autorizzazione del 13 dicembre 2005 per l’adozione di decisioni che aggiornano alcuni dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità nell’ambito della politica della Commissione relativa all’applicazione dell’articolo 228 del trattato CE; SEC(2005) 1616.
(6) L’importo forfettario di base uniforme per la penalità giornaliera è l’importo fisso di base al quale verranno applicati determinati coefficienti moltiplicatori. Per calcolare l’importo della penalità giornaliera si applicano il coefficiente di gravità, il coefficiente di durata dell’infrazione e il fattore speciale «n» dello Stato membro considerato.
(7) Nel calcolo della somma forfettaria va applicato l’importo forfettario di base. Per quanto riguarda l’articolo 260, paragrafo 2, del TFUE, la somma forfettaria sarà determinata dalla moltiplicazione di un importo (forfettario) giornaliero (ottenuto moltiplicando l’importo forfettario di base uniforme per un coefficiente di gravità e moltiplicando questo risultato per il fattore speciale «n») per il numero di giorni di persistenza della violazione calcolati a decorrere dal giorno della pronuncia della prima sentenza fino al giorno della regolarizzazione dell’infrazione o fino al giorno della pronuncia della sentenza a norma dell’articolo 260, paragrafo 2, del TFUE. Per quanto riguarda l’articolo 260, paragrafo 3, del TFEU, secondo il punto 28 della comunicazione della Commissione «Applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE» (SEC(2010)1371 final; GU C 12 del 15.1.2011, pag. 1), la somma forfettaria sarà determinata dalla moltiplicazione di un importo (forfettario) giornaliero (ottenuto moltiplicando l’importo forfettario di base uniforme per un coefficiente di gravità e moltiplicando questo risultato per il fattore speciale «n») per il numero di giorni calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento fissato nella direttiva fino al giorno della prima sentenza a norma dell’articolo 258 e dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE. La Commissione proporrà la somma forfettaria (giornaliera) se l’importo risultante dal precedente calcolo è superiore alla somma forfettaria minima.
(8) Il fattore speciale «n» tiene conto della capacità finanziaria dello Stato membro in questione (prodotto interno lordo, PIL) e del numero di voti di cui dispone in seno al Consiglio.
(9) La somma forfettaria minima è determinata per ogni Stato membro in funzione del fattore speciale «n» e verrà proposta alla Corte quando essa risulta superiore alla somma forfettaria giornaliera cumulata.