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Document 52014DC0315
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the period July 2012 to January 2014
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO relativa ai lavori svolti dal Forum congiunto dell’UE sui prezzi di trasferimento nel periodo dal luglio 2012 al gennaio 2014
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO relativa ai lavori svolti dal Forum congiunto dell’UE sui prezzi di trasferimento nel periodo dal luglio 2012 al gennaio 2014
/* COM/2014/0315 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO relativa ai lavori svolti dal Forum congiunto dell’UE sui prezzi di trasferimento nel periodo dal luglio 2012 al gennaio 2014 /* COM/2014/0315 final */
1.
Introduzione
L'interdipendenza
economica globale e l'interazione delle norme fiscali nazionali possono determinare
una doppia imposizione o una doppia non imposizione delle imprese
multinazionali. Il piano d'azione sull'erosione della base imponibile e sul
trasferimento degli utili ("piano d'azione BEPS") presentato dall'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel luglio 2013 è volto a
migliorare le norme fiscali internazionali e ha ricevuto un ampio sostegno
internazionale al massimo livello. Il piano d'azione individua alcune carenze
nelle norme e nei principi fiscali internazionali esistenti che possono essere
sfruttate per erodere la base imponibile in altre giurisdizioni e per
trasferire elementi della base imponibile al fine di ridurre il carico
tributario globale. Dal
punto di vista dell'Unione europea (EU), le lacune esistenti nelle norme e nei
principi fiscali internazionali ostacolano il buon funzionamento del mercato
interno, che è costituito da 28 regimi fiscali differenti. La Commissione ritiene
importante esplorare le sinergie tra l'attuale dibattito internazionale in
materia di BEPS e le discussioni in corso nell'UE al fine di individuare
soluzioni praticabili nell'Unione, tenendo conto degli obblighi sanciti dal trattato
dell'UE, nonché promuovere gli interessi unionali nella definizione di principi
internazionali. La Commissione riconosce inoltre che le misure adottate a
livello dell'UE possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati
nel piano d'azione BEPS. Nel
settore dei prezzi di trasferimento, le imprese multinazionali e le
amministrazioni fiscali devono far fronte a problemi pratici quando, per
ragioni fiscali, viene fissato il prezzo delle operazioni transfrontaliere tra
imprese associate. L'approccio adottato dagli Stati membri dell'UE al fine di
valutare correttamente il prezzo di tali operazioni si fonda sul principio di
piena concorrenza[1].
Detto principio si basa su un raffronto tra le condizioni applicate dalle
imprese associate e le condizioni che sarebbero state applicate tra imprese
indipendenti. L'interpretazione
e l'applicazione del principio di piena concorrenza, tuttavia, variano sia da
un'amministrazione fiscale all'altra che tra le amministrazioni fiscali e le
imprese. Ciò comporta incertezza, un aumento dei costi e potenzialmente una
doppia imposizione o una doppia non imposizione. Questi aspetti hanno un
impatto negativo sul corretto funzionamento del mercato interno. Nell'ottobre
2002[2]
la Commissione ha istituito il Forum congiunto dell'UE sui prezzi di
trasferimento (FCPT), un gruppo di esperti con il compito di trovare soluzioni
pragmatiche ai problemi determinati dall'applicazione del principio di piena
concorrenza all'interno dell'UE. L'FCPT opera sulla base di mandati quadriennali,
istituiti mediante decisioni della Commissione. L'attuale mandato dell'FCPT
resterà in vigore fino al 31 marzo 2015. L'FCPT
rappresenta una risorsa importante per il lavoro svolto dalla Commissione al
fine di migliorare le pratiche di gestione e funzionamento dei prezzi di
trasferimento nell'UE. Può anche costituire un utile contributo al progetto
BEPS dell'OCSE patrocinato dal G20. La
presente comunicazione illustra i lavori svolti dall'FCPT nel periodo luglio 2012–gennaio
2014.
2.
Sintesi delle attività svolte dall'FCPT nel periodo luglio 2012-gennaio 2014
Nel periodo
luglio 2012-gennaio 2014, l'FCPT ha continuato ad attuare il suo programma di
lavoro 2011-2015 e ha tenuto quattro riunioni. Sono state completate relazioni
dettagliate su tre temi: rettifiche secondarie, gestione del rischio in materia
di prezzi di trasferimento e rettifiche di compensazione. Contemporaneamente, l'FCPT
ha condotto alcuni esercizi di monitoraggio. Tra i progetti in corso di
attuazione da parte dell'FCPT figurano il monitoraggio del funzionamento
pratico della convenzione 90/436/CEE relativa all'eliminazione delle doppie
imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate[3]
("convenzione sull'arbitrato") e della revisione del codice di
condotta per l'effettiva attuazione della convenzione sull'arbitrato[4]
nonché il monitoraggio del codice di condotta relativo alla documentazione dei
prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea (DPT UE)[5]. Nel
complesso, il lavoro dell'FCPT è stato coerente con le azioni previste nel
piano d'azione sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli
utili ("piano d'azione BEPS"). Le relazioni recentemente adottate
potrebbero contribuire alla possibile revisione delle pertinenti disposizioni
nel commento al modello di convenzione fiscale e alle linee guida sui prezzi di
trasferimento dell'OCSE, mentre l'attuale lavoro svolto dall'FCPT sul
miglioramento del funzionamento pratico della convenzione sull'arbitrato è
pertinente per la discussione in materia di BEPS volta a rendere più efficaci i
meccanismi di composizione delle controversie (azione 14 del piano d'azione
BEPS). Il lavoro in materia di BEPS sulla documentazione dei prezzi di
trasferimento (azione 13 del piano d'azione BEPS) beneficerà inoltre dei
risultati dell'FCPT nella revisione della DPT UE in corso.
2.1. Relazione
dell'FCPT sulle rettifiche secondarie (allegato I)
In
alcuni Stati membri la legislazione in materia di prezzi di trasferimento ammette
o prevede l'esecuzione di "transazioni secondarie" al fine di rendere
l'attribuzione effettiva degli utili conforme alla rettifica originale del
prezzo di trasferimento ("rettifica primaria"). La doppia imposizione
può essere determinata dal fatto che la stessa transazione secondaria può avere
conseguenze fiscali e dare luogo a una rettifica ("rettifica secondaria"). Un
questionario dell'FCPT ha fatto il punto della situazione negli Stati membri al
1° luglio 2011 e ha rivelato che in materia di rettifiche secondarie
esistono pratiche e disposizioni giuridiche differenti che possono determinare
una doppia imposizione nell'UE. La
relazione illustra gli aspetti generali delle rettifiche secondarie e fornisce
raccomandazioni su come affrontare la possibile doppia imposizione in quest'ambito.
Gli Stati membri in cui le rettifiche secondarie non sono obbligatorie sono
invitati a non effettuarle al fine di evitare la doppia imposizione. Gli Stati
membri in cui le rettifiche secondarie sono obbligatorie sono invitati a prevedere
modi e mezzi per evitare la doppia imposizione. Le raccomandazioni, tuttavia,
si basano sul presupposto che il contribuente agisca in buona fede. Basandosi
sulla direttiva sulle società madri e figlie dell'UE (DSMF)[6],
la relazione raccomanda di qualificare le rettifiche secondarie nell'UE come
dividendi occulti o conferimenti occulti di capitale. Di conseguenza, la DSMF
garantisce che non siano applicate ritenute alla fonte sugli utili distribuiti
da una società figlia alla propria società madre nell'UE. Per
i casi che non sono contemplati dalla DSMF, la relazione descrive e raccomanda
la procedura di rimpatrio nel contesto di una procedura amichevole (PA)
disponibile nell'ambito della rispettiva convenzione applicabile in materia di
doppia imposizione o addirittura in una fase precedente. Si raccomanda inoltre
agli Stati membri di astenersi dall'imporre sanzioni riguardo alle rettifiche
secondarie. Le
raccomandazioni formulate nella relazione affrontano la maggior parte dei casi
di doppia imposizione derivanti dalle differenti pratiche esistenti negli Stati
membri in materia di rettifiche secondarie.
2.2. Relazione dell'FCPT
sulla gestione del rischio in materia di prezzi di trasferimento (allegato II)
L'applicazione e
l'osservanza delle norme sui prezzi di trasferimento possono richiedere un
notevole dispendio di risorse per le amministrazioni fiscali e i contribuenti
rispettivamente. L'FCPT riconosce che le risorse a disposizione per i prezzi di
trasferimento sono limitate e pertanto devono essere impiegate in maniera
efficiente. A tal fine, è importante valutare i rischi, affrontarli
efficacemente e disporre di meccanismi per risolvere le controversie con
efficienza e tempestività. La relazione
sottolinea che, oltre agli strumenti giuridici e pratici disponibili, le
amministrazioni fiscali e i contribuenti nell'UE possono avvalersi di strumenti
speciali per gestire i prezzi di trasferimento, tra cui figurano lo scambio di
informazioni, procedure di lavoro comuni per gli audit in generale, approcci
coordinati sugli audit dei prezzi di trasferimento, norme comuni in materia di documentazione[7]
e il meccanismo di composizione delle controversie nel quadro della convenzione
sull'arbitrato. La relazione si
basa sul lavoro in materia di gestione del rischio svolto in precedenza dalla Commissione[8]
e da altri organismi quali l'OCSE[9]
e lo inserisce nel contesto delle speciali sfide poste dai prezzi di
trasferimento nonché degli strumenti giuridici e amministrativi esistenti nell'UE. La relazione
contiene orientamenti sulla gestione del rischio in materia di prezzi di
trasferimento basati sui principi generali di cooperazione tra contribuente e
amministrazione/i fiscale/i, individuando altresì aree ad alto e basso rischio
nonché azioni mirate, tempestive e adeguate. Per la fase che precede un audit,
la relazione raccomanda la comunicazione tempestiva tra contribuenti e amministrazioni
fiscali nonché il giusto equilibrio tra la necessità di informazioni della/e
amministrazione/i fiscale/i e l'onere imposto al contribuente dalle richieste
di informazioni. La relazione raccomanda altresì che, se del caso, gli Stati
membri considerino l'opportunità di scambiarsi informazioni sulla base della
direttiva UE relativa alla cooperazione amministrativa[10].
Ai sensi della direttiva, ogni autorità competente di uno Stato membro può
chiedere informazioni pertinenti all'autorità competente di qualsiasi altro
Stato membro. Le autorità competenti possono inoltre, di propria iniziativa,
condividere spontaneamente le informazioni che ritengono pertinenti per altre autorità
competenti con tali altre autorità competenti. Inoltre, le amministrazioni
fiscali devono disporre di strumenti adeguati per affrontare i casi ad alto
rischio. Per quanto
riguarda la fase di audit, la relazione raccomanda ai contribuenti e alle amministrazioni
fiscali di raggiungere fin dall'inizio una comprensione reciproca dei fatti e
delle circostanze alla base delle transazioni oggetto di esame. Raccomanda
altresì che, se del caso, gli Stati membri considerino l'opportunità di
adottare approcci cooperativi sugli audit nell'UE. Nella fase della
composizione delle controversie, la relazione raccomanda di giungere a una
risoluzione efficiente e tempestiva nel quadro delle procedure amichevoli e
della convenzione sull'arbitrato.
2.3 Relazione
dell'FCPT sulle rettifiche di compensazione (allegato III)
Le rettifiche di
compensazione sono rettifiche dei prezzi di trasferimento "nel cui ambito
il contribuente dichiara al fisco un prezzo di trasferimento che, a suo parere,
è un prezzo di piena concorrenza per una transazione controllata, anche se
questo prezzo è diverso da quello effettivamente pattuito tra le imprese
associate"[11]. Un questionario
dell'FCPT ha fatto il punto della situazione negli Stati membri dell'UE al 1° luglio 2011
e ha rivelato che in materia di rettifiche di compensazione esistono pratiche
differenti a livello nazionale. Le condizioni, le procedure e i tempi per
effettuare tali rettifiche variano da uno Stato membro all'altro e questa
situazione eterogenea può determinare sia una doppia imposizione che una doppia
non imposizione. Obiettivo della
relazione è fornire orientamenti pratici volti a evitare la doppia imposizione
e la doppia non imposizione che potrebbero derivare dalle differenti pratiche
adottate negli Stati membri nell'applicazione di rettifiche di compensazione. Gli
orientamenti contenuti nella relazione sono applicabili alle rettifiche di
compensazione effettuate nella contabilità del contribuente e spiegate nella documentazione
dei prezzi di trasferimento del contribuente. La relazione
raccomanda agli Stati membri di accettare una rettifica di compensazione attivata
dal contribuente (rettifica sia in aumento che in diminuzione) nel caso in cui quest'ultimo
abbia soddisfatto talune condizioni: gli utili delle imprese collegate
interessate sono calcolati simmetricamente, ossia le imprese che partecipano a
una transazione dichiarano lo stesso prezzo per la rispettiva transazione in
ciascuno degli Stati membri coinvolti; il contribuente ha compiuto sforzi
ragionevoli per ottenere un risultato conforme al principio di piena
concorrenza; l'approccio applicato dal contribuente è coerente nel tempo; la
rettifica è stata effettuata prima della presentazione della dichiarazione dei
redditi; se le sue previsioni non corrispondono al risultato ottenuto, il
contribuente è in grado di spiegarne i motivi, qualora lo richieda almeno uno
degli Stati membri coinvolti.
2.4 Attività
di monitoraggio
Un compito
regolare dell'FCPT consiste nel controllare e nel gestire l'efficace
applicazione delle sue realizzazioni. Questa attività è svolta presentando
relazioni statistiche annuali ed elaborando relazioni specifiche. Le relazioni
sono quindi esaminate dalla Commissione e dall'FCPT per individuare i settori
in cui il Forum potrebbe effettuare ulteriori lavori. Le relazioni
statistiche per quanto concerne le procedure amichevoli (PA) pendenti nell'ambito
della convenzione sull'arbitrato (CA) e degli accordi preventivi sui prezzi di
trasferimento (APP) sono elaborate e valutate con scadenza annuale. Il formato
delle relazioni statistiche sulle procedure amichevoli pendenti nell'ambito
della convenzione sull'arbitrato è stato migliorato di recente e ora permette
di effettuare una valutazione migliore. L'esercizio
di monitoraggio globale attualmente in corso sul funzionamento pratico della
convenzione sull'arbitrato e il suo codice di condotta ha già dato luogo a
proposte di miglioramento concrete che sono oggetto di discussione da parte
dell'FCPT. Nel 2013 è stato monitorato il funzionamento della DPT UE: gli
Stati membri e gli attori non statali hanno completato questionari sull'impatto
della DPT UE. I risultati saranno discussi dall'FCPT nel 2014. Oltre alla
relazione sulle piccole e medie imprese (PMI) e sui prezzi di trasferimento,
nel 2013 sul sito web dell'FCPT sono state pubblicate informazioni sui prezzi
di trasferimento pertinenti per le PMI per ogni Stato membro.
3. Conclusioni
della Commissione
La
Commissione continua a ritenere che il gruppo di esperti dell'FCPT costituisca
una risorsa preziosa per affrontare i problemi relativi ai prezzi di
trasferimento e trovare soluzioni pragmatiche ad alcuni di questi problemi. Il
lavoro dell'FCPT è coerente con le azioni previste nel piano d'azione BEPS. Le
relazioni riguardanti le rettifiche secondarie, la gestione del rischio in
materia di prezzi di trasferimento e le rettifiche di compensazione affrontano
i compiti principali stabiliti dalla Commissione quando è stato costituito il
Forum e individuati nel piano d'azione BEPS. La
Commissione sostiene appieno le conclusioni e i suggerimenti delle relazioni
riguardanti le rettifiche secondarie, la gestione del rischio in materia di
prezzi di trasferimento e le rettifiche di compensazione. La Commissione invita
il Consiglio ad approvare la relazione sulle rettifiche secondarie ed esorta
gli Stati membri a dare attuazione, nelle loro norme amministrative o legislazioni
nazionali, alle raccomandazioni. La Commissione invita il Consiglio ad
approvare la relazione sulla gestione del rischio in materia di prezzi di trasferimento
ed esorta gli Stati membri a prevedere prassi conformi alle strategie e alle
considerazioni procedurali esposte nella relazione. La Commissione invita il
Consiglio ad approvare la relazione sulle rettifiche di compensazione ed esorta
gli Stati membri ad attuare la soluzione pratica raccomandata nella relazione. La
Commissione ritiene che in futuro un regolare esercizio di monitoraggio
concernente l'attuazione delle conclusioni e delle raccomandazioni contenute
nelle relazioni fornirà un feedback utile per decidere sull'eventuale necessità
di procedere al loro adeguamento. La Commissione
incoraggia l'FCPT a proseguire le attività di monitoraggio e attende con
interesse i risultati del suo attuale lavoro volto a migliorare il
funzionamento pratico della convenzione sull'arbitrato e la discussione sul codice
di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le
imprese associate nell'UE. In materia di erosione della base imponibile e
trasferimento degli utili, dopo che saranno state concordate soluzioni concrete
nel settore dei prezzi di trasferimento, l'FCPT valuterà modalità per
contribuire alla loro coerente attuazione nell'UE. [1] Il principio di piena
concorrenza è stabilito all'articolo 9 del modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'OCSE ha inoltre
sviluppato linee guida sui prezzi di trasferimento per le imprese
multinazionali e le amministrazioni fiscali. [2] Comunicazione della
Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e
sociale: "Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali – Strategia per
l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione
UE delle società", COM(2001) 582 definitivo del 23.10.2001, pag. 21. [3] GU L 225 del 20.8.1990,
pag. 10. [4] GU C 322 del 30.12.2009,
pag. 1. [5] GU C 176 del 26.7.2006,
pag. 1. [6] Direttiva 2011/96/UE
del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune
applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. [7] Codice di condotta
relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese
associate nell'Unione europea (DPT UE), GU C 176 del 28.7.2006, pag. 1. [8] Commissione europea: guida
sulla gestione del rischio per le amministrazioni fiscali (2006) e guida alla
gestione del rischio di non conformità per le amministrazioni fiscali (2010). [9] Studio del Forum
sull'amministrazione fiscale dell'OCSE "Dealing Effectively with the
Challenges of Transfer Pricing" [Rispondere in modo efficace alle
sfide poste dai prezzi di trasferimento] e progetto di manuale dell'OCSE sulla
valutazione del rischio in materia di prezzi di trasferimento. [10] Direttiva 2011/16/UE del
Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel
settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, GU L 64 dell'11.3.2011. [11] Linee guida dell'OCSE
sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni
fiscali, Glossario (2010). ALLEGATO I RELAZIONE SULLE RETTIFICHE SECONDARIE
1. Contesto
1. Il Forum
congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento (FCPT), nel quadro del suo
programma di lavoro 2011-2015, ha preso in considerazione le cosiddette
rettifiche secondarie relativamente ai prezzi di trasferimento, in quanto tali
rettifiche possono dar luogo a una doppia imposizione. Un questionario diffuso
nel giugno 2011 ha fatto il punto sulla situazione esistente al 1° luglio 2011
in ciascuno Stato membro ed è servito a elaborare una panoramica sugli aspetti
giuridici e amministrativi/pratici nei vari paesi. Il documento
JTPF/018/REV1/2011 riporta tutte le risposte dei 27 Stati membri e, in
occasione della riunione dell'FCPT del giugno 2012 è stato elaborato e discusso
un progetto di documento di discussione sulle rettifiche secondarie (doc. JTPF/010/2012/EN).
La presente relazione è stata discussa e approvata nel corso della riunione
dell'FCPT dell'ottobre 2012.
2. Definizione e ambito di applicazione
2. È possibile
che la rettifica dei prezzi di trasferimento sia accompagnata da una cosiddetta
"rettifica secondaria". Il Glossario dell'OCSE sugli orientamenti
relativi ai prezzi di trasferimento definisce come rettifica secondaria "una
rettifica che risulta dall'applicazione di un'imposta a una transazione
secondaria nei casi inerenti ai prezzi di trasferimento", e come
transazione secondaria "una transazione considerata come una
transazione occulta da alcuni paesi sulla base della loro normativa interna,
dopo aver proposto una rettifica primaria al fine di rendere conforme a essa l'allocazione
effettiva degli utili. La transazione secondaria può assumere la forma di
dividendi occulti (ossia voci trattate come se fossero dividendi, anche se
normalmente non sarebbero considerate come tali), conferimenti occulti di capitale
o finanziamenti occulti".
In
alcuni Stati la legislazione in materia di prezzi di trasferimento ammette
o richiede l'esecuzione di "transazioni secondarie" al fine di
rendere conforme alla rettifica primaria la ripartizione effettiva degli
utili. La doppia imposizione può verificarsi in quanto la stessa
transazione secondaria può avere conseguenze fiscali e dà luogo a una
rettifica. Per esempio, l'importo della rettifica dell'utile destinato a
una società controllata in una transazione con un'impresa madre non
residente può essere considerato dalla competenza sussidiaria un presunto
dividendo versato alla società madre e si può applicare una ritenuta
fiscale.
Gli
effetti delle rettifiche secondarie vengono annullati se lo sono anche
quelli della rettifica primaria. Le rettifiche secondarie sotto forma di
dividendi occulti possono dar luogo a una doppia imposizione se l'altro
Stato non prevede la concessione di un credito d'imposta o di un'esenzione
fiscale ai sensi dell'articolo 23 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE
per la ritenuta alla fonte risultante dalla rettifica secondaria. Benché
il Commento all'articolo 10 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE
affermi già nel paragrafo 28 che i dividendi occulti sono disciplinati
dall'articolo 10 e dalle norme per l'eliminazione delle doppie imposizioni,
l'altro Stato può semplicemente non riconoscere tale presunta transazione,
il che dà luogo all'applicazione di una ritenuta alla fonte (cfr il par. 4.69
degli orientamenti OCSE relativi ai prezzi di trasferimento).
Il
modello di convenzione fiscale dell'OCSE non impedisce l'effettuazione di
rettifiche secondarie quando sono ammesse dalla normativa interna[1].
Le amministrazioni fiscali sono tuttavia invitate "a strutturare
tali rettifiche in modo che le conseguenti possibilità di doppia
imposizione siano ridotte al minimo, salvo quando il comportamento del
contribuente denota l'intenzione di occultare un dividendo allo scopo di
evitare la ritenuta alla fonte." (par. 4.71 degli Orientamenti
OCSE relativi ai prezzi di trasferimento).
6. Su 27 Stati
membri, 9 dispongono di una normativa riguardante le rettifiche secondarie. Le
risposte al questionario indicano che in alcuni di questi 9 Stati membri le
rettifiche secondarie sono discrezionali. R 1: L'applicazione di rettifiche secondarie può dar
luogo a una doppia imposizione. Pertanto, se tali rettifiche non sono
obbligatorie, si raccomanda agli Stati membri di non effettuarle nei casi in
cui determinino doppie imposizioni. Qualora, ai sensi della normativa di uno
Stato membro, le rettifiche secondarie siano obbligatorie, si raccomanda agli
Stati membri di prevedere metodi e mezzi per evitare la doppia imposizione (per
esempio adoperandosi per risolverla tramite una procedura amichevole o
consentendo il rimpatrio dei fondi in una fase precedente, ove possibile). Queste
raccomandazioni presuppongono che il comportamento del contribuente non denoti
l'intenzione di occultare un dividendo allo scopo di evitare la ritenuta alla
fonte[2]. 7. Nella
maggior parte degli Stati membri in cui le rettifiche secondarie sono
possibili/obbligatorie, tali rettifiche vengono trattate come distribuzione
occulta di utili e sono pertanto considerate dividendi occulti, potenzialmente
soggetti a ritenuta alla fonte. 8. Le
rettifiche secondarie possono inoltre assumere altre forme (per esempio un
prestito occulto). Gli Orientamenti OCSE relativi ai prezzi di trasferimento
(par. 4.70) sottolineano che queste transazioni ipotetiche possono comportare
delle complicazioni, per esempio difficoltà relative al calcolo degli interessi
su tali prestiti. Nelle risposte al questionario, la maggior parte degli Stati
membri non ha fatto riferimento a questo tipo di transazioni occulte. Il motivo
può risiedere nella volontà, da parte degli Stati membri, di evitare le
relative complicazioni ed effettuare in genere rettifiche secondarie sotto
forma di dividendi/contributi occulti. I dividendi e i contributi occulti tra
una società controllata dell'UE e una società madre dell'UE riducono al minimo
il rischio di doppia imposizione perché non comportano come conseguenza una
ritenuta alla fonte (cfr. la sezione 3). R 2: Considerando le ulteriori complicazioni che le
rettifiche secondarie comportano, si raccomanda agli Stati membri di conferire
a tali rettifiche all'interno dell'UE il carattere di dividendi occulti o di
conferimenti occulti di capitale anziché di prestiti occulti, purché non sia
previsto il rimpatrio. 9. Se viene
effettuata una rettifica primaria tra società indirettamente associate, può
sorgere una situazione più problematica, che alcuni Stati membri possono
risolvere supponendo che siano stati effettuati una distribuzione di utili alla
società madre e un conferimento di capitale di quest'ultima a favore della
società controllata (par. 4.70 OECD degli Orientamenti OCSE relativi ai prezzi
di trasferimento). 10. La presente
relazione si concentra sulle transazioni secondarie, sotto forma di dividendi
occulti, tra entità residenti/con sede nell'UE e riguarda – in base al quadro
giuridico esistente nell'UE – i metodi per ridurre al minimo la doppia
imposizione e altri oneri fiscali e amministrativi (per esempio le sanzioni)
derivanti da rettifiche secondarie[3]. 11. Le sezioni
seguenti riguardano l'applicazione della direttiva UE sulle società madri e
figlie (DSMF) (cfr. la sezione 3), le situazioni in cui gli Stati membri
possono considerare l'idea di concedere un'esenzione fiscale se il contribuente
rimpatria i fondi nell'ambito di una procedura amichevole (sezione 4.2) o in
una fase precedente (sezione 4.3), nonché le sanzioni e gli aspetti procedurali/amministrativi
(sezioni 5 e 6).
3. Direttiva sulle società madri e figlie (DSMF)
12. Qualora le
rettifiche secondarie vengano trattate come distribuzione occulta di utili e
conferimento di capitale e siano pertanto considerate dividendi occulti, nell'ambito
dell'UE l'applicazione della DSMF (articoli 4 e 5) non dà luogo all'imposizione
di una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da una società figlia a
favore della propria società madre. 13. Attualmente nove
Stati membri dell'UE operano rettifiche secondarie (Austria, Bulgaria, Danimarca,
Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna). Nel caso in
cui una società figlia di uno Stato membro sia soggetta a una rettifica
secondaria sulla base di una rettifica primaria dei prezzi di trasferimento
riguardante una transazione con la propria società madre con sede in un altro
Stato membro, sette[4]
di questi nove Stati membri non impongono alcuna ritenuta alla fonte ai sensi
delle disposizioni della DSMF. Gli altri due Stati membri[5]
ritengono invece che la DSMF non sia applicabile ai dividendi occulti.
4. Rimpatrio di fondi
4.1 Aspetti generali
In
sostanza, il rimpatrio consiste di fatto nella restituzione dei capitali affinché
i conti delle parti risultino in linea con l'obiettivo economico della
rettifica primaria. Gli Orientamenti OCSE relativi ai prezzi di
trasferimento (par. 4.73) descrivono alcune delle modalità con cui si può
effettuare il rimpatrio. Anche il Manuale OCSE in tema di efficace
gestione delle procedure amichevoli (MEMAP)[6] contiene
indicazioni in merito al rimpatrio, mentre gli Orientamenti dell'OCSE
relativi ai prezzi di trasferimento (par. 4.76) raccomandano di discutere
le questioni attinenti al rimpatrio nel quadro di una procedura
amichevole, qualora quest'ultima sia stata avviata in relazione alla
rettifica primaria collegata.
I
termini di una procedura amichevole (PA) convenuta di comune accordo tra
le autorità competenti (AC) e relativa a una rettifica dei prezzi di trasferimento
riguardano specificamente il particolare accordo tra le due AC. Una volta
che le AC abbiano concordato la definizione della presunta transazione,
una PA comporta che vengano esaminati i due punti seguenti:
·
se
l'amministrazione fiscale (AF) che ha effettuato la rettifica secondaria intenda
o meno astenersi dall'applicare la ritenuta alla fonte o se l'altra AF intenda
o meno eliminare la doppia imposizione derivante, e ·
qualora
si consideri la possibilità del rimpatrio, come eseguirlo e come garantire che
non generi un ulteriore onere tassabile che possa dar luogo a una doppia
imposizione.
Il
MEMAP indica che è possibile raggiungere un accordo di rimpatrio in una
fase precedente, per esempio durante una revisione contabile (cfr.4.3).
4.2 Rimpatrio nel corso di una PA
17. Se il rimpatrio
fa parte di un accordo, i suoi termini possono variare, ma spesso consentono di
effettuare il rimpatrio dei fondi sia tramite rimborso diretto o tramite una
compensazione di conti tra società. Di norma, i termini concordati permettono
inoltre a un contribuente di operare il rimpatrio entro un periodo di tempo
ragionevole, convenuto di comune accordo, senza che lo Stato dal quale viene
effettuato il rimpatrio applichi la ritenuta alla fonte e senza che vengano
imposti ulteriori oneri fiscali nello Stato verso cui il rimpatrio viene
effettuato. Il rimpatrio può essere sottoposto a verifica tramite revisione
contabile. R 3: Qualora le autorità competenti concordino, nell'ambito
di una PA, sulla necessità di allineare effettivamente i conti all'obiettivo
economico della rettifica primaria, gli Stati membri considerano il rimpatrio
tramite rimborso diretto o tramite compensazione di conti fra aziende uno
strumento adatto per conseguire tale risultato. R 4: Le amministrazioni fiscali devono essere consce che
ai contribuenti occorrono fino a 90 giorni dalla data di notifica dell'accordo
per eseguire effettivamente il rimpatrio. R 5: Se il rimpatrio viene concordato nell'ambito di una
PA, si raccomanda che quest'ultima preveda espressamente che non venga
applicata alcuna ritenuta alla fonte da parte dello Stato dal quale viene
effettuato il rimpatrio e che non vengano imposti ulteriori oneri fiscali nello
Stato membro verso cui il rimpatrio viene eseguito. 18. Poiché un
rimpatrio viene effettuato dopo la transazione iniziale, lo Stato membro verso
cui verrà effettuato il relativo pagamento può considerare che quest'ultimo
debba comprendere una componente di interessi al fine di compensare il proprio
contribuente residente per l'impiego dei suoi fondi da parte dell'impresa
straniera associata per il tempo intercorrente fra la transazione iniziale e il
rimpatrio. Tuttavia, un approccio di questo tipo finirebbe per complicare
ulteriormente il rimpatrio e potrebbe comportare a sua volta conseguenze di
carattere fiscale. R 6: Qualora la PA avvenga tra Stati membri si
raccomanda, per motivi di semplificazione, che gli Stati membri permettano, ove
possibile, che il rimpatrio avvenga senza la maturazione di interessi e che ciò
sia espressamente previsto dalla PA.
4.3 Rimpatrio in una fase precedente (per esempio una
revisione contabile)
19. Alcuni Stati
hanno elaborato dei sistemi per evitare la potenziale doppia imposizione,
rinunciando a transazioni secondarie e rettifiche secondarie, qualora un rimpatrio
avvenga già in fase di revisione contabile. Il rimpatrio effettuato in una fase
iniziale, quale appunto la fase di revisione, dal punto di vista del
contribuente richiederebbe il raggiungimento di un'intesa su come allineare i
conti alle rettifiche primarie e, dal punto di vista di un'AF, un accordo per
definire questa intesa (alcuni Stati membri possono solo concordare la rinuncia
alla transizione/rettifica secondaria nel quadro di una PA). Occorre inoltre un
ulteriore trattamento corrispondente da parte dell'altra AF interessata. Il
fatto di garantire tale trattamento può comportare l'obbligo di informare l'altro
Stato membro, in base alle norme sugli scambi di informazioni, o di avviare una
PA dal momento che la rettifica primaria potrebbe non risultare accettabile per
l'altra AF. Va osservato che, ai sensi dell'articolo 25 del modello di
convenzione fiscale dell'OCSE, un contribuente può avviare una PA già nel
momento in cui ritiene che le misure adottate da un paese diano probabilmente
luogo a una doppia imposizione[7].
R 7: se uno Stato membro considera la possibilità di
effettuare un rimpatrio in una fase iniziale, per esempio in fase di revisione
contabile, si raccomanda di garantire che l'altro Stato membro venga
contestualmente informato tramite una procedura di scambio d'informazioni o
venga informato dal contribuente (se questi è d'accordo). R 8: Un accordo di rimpatrio convenuto in fase di revisione
non dovrebbe precludere una richiesta di PA da parte del contribuente, né
dovrebbe indicare accordo o disaccordo rispetto a una relazione di revisione
contabile.
5. Sanzioni
20. In alcuni Stati
membri le rettifiche secondarie possono essere soggette a sanzioni specifiche o
possono comportarne in base al regime sanzionatorio generale. La relazione di
sintesi dell'FCPT dell'UE sulle sanzioni[8] già espone i
diversi regimi sanzionatori dell'UE e, nella sezione 5, fa presente che nella
maggior parte degli Stati membri è prevista la possibilità di astenersi dall'applicare
sanzioni (purché lo Stato membro non ritenga grave la violazione). Inoltre
afferma che le sanzioni dovrebbero essere commisurate al prezzo di
trasferimento definitivo concordato. Questa conclusione si può anche
interpretare nel senso che le sanzioni dovrebbero riguardare solo la rettifica
dei prezzi di trasferimento in sé, ossia la rettifica primaria e non quella
secondaria. R 9: Qualora occorra una rettifica secondaria, gli Stati
membri dovrebbero astenersi dall'applicare una sanzione relativamente a tale
rettifica.
Nel caso in cui vengano tuttavia
applicate sanzioni alle rettifiche secondarie, è bene considerare la
possibilità di trattare tali sanzioni in una PA per garantire l'eliminazione
della doppia imposizione derivante dalle rettifiche secondarie.
R 10: Qualora le conseguenze fiscali di una rettifica secondaria
vengano eliminate o ridotte in virtù di una PA, si raccomanda di eliminare o di
ridurre in proporzione rispettivamente la relativa sanzione.
6. Procedura di eliminazione della doppia imposizione
22. Nelle risposte
al questionario sulle rettifiche secondarie (JTPF/018/REV1/2011), la maggior
parte degli Stati membri che applicano rettifiche secondarie ha affermato di
non considerare che i problemi di doppia imposizione derivanti da tali
rettifiche siano trattati dalla convenzione sull'arbitrato (CA), mentre solo
alcuni Stati membri affermano il contrario e altri hanno dichiarato che l'applicabilità
della CA alle rettifiche secondarie rimane per loro una questione aperta. Tuttavia,
la maggior parte degli Stati membri che applicano le rettifiche secondarie
intende occuparsene nel corso di una PA. Pertanto, qualora non sia possibile
evitare la doppia imposizione fin dall'origine, per esempio applicando la DSMF,
un contribuente dovrebbe – in caso di doppia imposizione (potenziale) derivante
da una rettifica secondaria – presentare due richieste, ossia una richiesta ai
sensi della convenzione sull'arbitrato e una richiesta di PA. Quest'ultima
implicherebbe in ogni caso la conclusione di un trattato fra Stati membri che
contempli una disposizione in materia di PA comparabile all'articolo 25 del
modello di convenzione fiscale dell'OCSE (e che contenga preferibilmente una
clausola compromissoria ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, del modello di
convenzione fiscale dell'OCSE). R 11: Dal momento che i contribuenti possono non essere
consci che in talune situazioni è necessario presentare una richiesta a parte
per evitare la doppia imposizione derivante da rettifiche secondarie, gli Stati
membri secondo i quali tali rettifiche non possono essere trattate in base alla
CA sono invitati a evidenziare, nei loro orientamenti pubblici, che per
eliminare la doppia imposizione derivante dalle rettifiche secondarie può
rendersi necessaria una richiesta separata ai sensi dell'articolo 25 del
modello di convenzione fiscale dell'OCSE. Per motivi di efficienza si
raccomanda ai contribuenti di trasmettere entrambe le richieste nella stessa
lettera. ALLEGATO II RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL RISCHIO IN
MATERIA DI PREZZI DI TRASFERIMENTO
Contesto
Il
Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento (FCPT) ha ritenuto che
la valutazione del rischio rappresenti un aspetto importante dei prezzi di
trasferimento e l'ha inclusa nel suo programma di lavoro per il periodo
2011-2015[9].
I lavori sul tema sono cominciati con la presentazione dei rispettivi
approcci alla gestione del rischio da parte di tre Stati membri[10]
e di membri non governativi (MNG)[11]. Successivamente
è stato istituito un sottogruppo per preparare il dibattito. Fin dall'inizio
si avvertiva che limitare la portata del progetto alla valutazione dei
rischi non sarebbe stata una scelta ottimale. Pertanto l'ambito del
progetto è stato esteso alla "gestione del rischio in materia di
prezzi di trasferimento" in generale, in modo che riguardasse tutto
il processo finalizzato a garantire che i prezzi di trasferimento vengano determinati,
in ultima analisi, conformemente al principio di piena concorrenza. L'FCPT
è stato informato sui progressi dei lavori del sottogruppo durante le
riunioni dell'ottobre 2012 e del febbraio 2013.
Considerando
l'esauriente materiale sulla gestione del rischio già disponibile al
pubblico (per esempio quello a cura dell'OCSE[12]),
e al fine di evitare la duplicazione dei lavori, la relazione farà
riferimento a conclusioni opportune contenute in tale materiale e
sottolineerà in particolar modo la situazione specifica dell'UE.
Date
le diverse situazioni economiche, la varietà di transazioni nell'ambito di
un'azienda multinazionale, i diversi ambienti giuridici e amministrativi e
le differenze per quanto concerne le risorse disponibili negli Stati
membri,
non è possibile elaborare un approccio universale su come gestire
concretamente ed efficacemente il rischio connesso ai prezzi di
trasferimento. Pertanto la presente relazione ha lo scopo di indicare le
migliori prassi per un'efficace gestione del rischio in quest'ambito,
concentrandosi in particolare sugli aspetti specifici per gli Stati
membri
e le aziende nell'UE. Gli Stati membri e i contribuenti sono invitati a
utilizzare questi orientamenti nei limiti delle loro capacità e nel
rispetto delle leggi per affrontare in modo efficace i rischi afferenti ai
prezzi di trasferimento.
1. Preambolo
4. L'applicazione
e l'osservanza delle norme in materia di prezzi di trasferimento in quanto
espressione del principio di piena concorrenza ai sensi dell'articolo 9 del
modello di convenzione fiscale dell'OCSE (MCF OCSE) possono richiedere notevoli
risorse rispettivamente alle amministrazioni fiscali e ai contribuenti. L'FCPT
riconosce che le risorse disponibili per i prezzi di trasferimento sono
limitate e dovrebbero pertanto essere impiegate in modo efficace. Di
conseguenza, nella presente relazione il concetto di "rischio connesso
ai prezzi di trasferimento" non riguarda soltanto il rischio che tali
prezzi non vengano determinati in conformità al principio di piena concorrenza[13],
ma anche il rischio che le risorse non vengano ripartite efficacemente al fine
di garantire che i prezzi di trasferimento vengano determinati in conformità al
principio di piena concorrenza. 5. L'FCPT è
alla ricerca di soluzioni pratiche per l'applicazione corretta di tale
principio nell'UE. In linea con questo compito, il ruolo svolto dall'FCPT nel
contesto della gestione del rischio in materia di prezzi di trasferimento è
quello di assistere gli Stati membri e i contribuenti nel coordinamento delle
loro azioni, garantendo la trasparenza e lavorando sulla base di approcci
armonizzati. R 1: Si raccomanda di rispettare i seguenti principi
generali nella gestione del rischio in materia di prezzi di trasferimento. ·
È
preferibile adottare un approccio cooperativo basato sul dialogo e sulla
fiducia. Un approccio cooperativo è, inter alia, caratterizzato dalla
comunicazione tra l'amministrazione fiscale e il contribuente in fase iniziale,
ossia già nel momento in cui si prende in considerazione la possibilità di un
audit, lo si prepara o lo si sta di fatto avviando. Una comunicazione tempestiva
può evitare sia fraintendimenti sia una ripartizione inefficace delle risorse,
contribuendo a concentrare l'attenzione sugli aspetti più critici che
concorrono a un'efficace gestione del rischio. Un approccio cooperativo
comporta la divulgazione e la comprensione, da parte del contribuente, di fatti
e circostanze del caso in esame. ·
È
bene tentare di individuare gli aspetti che comportano un rischio più
elevato dei prezzi di trasferimento rispetto ad altri e tenere in conto i
beni patrimoniali specifici delle PMI[14]. ·
Una
gestione efficace del rischio implica inoltre una ripartizione delle risorse
a favore di settori che presentano un rischio elevato dei prezzi di
trasferimento. ·
Dovrebbero
essere disponibili strumenti giuridici per gestire efficacemente situazioni che
presentano un rischio elevato dei prezzi di trasferimento. ·
Per
evitare l'impiego superfluo di risorse, è importante garantire che tutte le
misure previste siano accuratamente mirate e adatte alle circostanze del
caso, tenendo conto delle risorse disponibili e degli oneri che tali misure
comportano. 6. Tuttavia,
si dovrebbe sottolineare che l'approccio cooperativo è valido solo quando si ha
a che fare con un contribuente collaborativo. Per stabilire se il
contribuente possa essere ritenuto collaborativo, ci si può basare sui suoi
precedenti con le procedure amministrative (per esempio le revisioni contabili)[15],
sulla trasparenza o sull'esistenza di una documentazione conforme al codice di
condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le
imprese associate dell'UE (DPT UE)[16]
che possa essere messa a disposizione dell'amministrazione fiscale.
2. Le varie fasi dei prezzi di trasferimento
7. Questa
parte è strutturata in base alle tre fasi che di norma vengono seguite da un
fascicolo riguardante i prezzi di trasferimento: ·
fase
iniziale – periodo antecedente a un audit sulle questioni relative ai prezzi di
trasferimento; ·
fase
di verifica – periodo compreso tra l'inizio e la conclusione di un audit; ·
fase
di risoluzione – periodo durante il quale l'autorità fiscale e il contribuente
cercano di risolvere eventuali discrepanze.
2.1 La fase iniziale
È
noto che gli Stati membri seguono diverse prassi in merito all'organizzazione
delle loro procedure amministrative e, in particolare, dei loro audit. In alcuni
Stati membri i contribuenti vengono selezionati per essere sottoposti a un
audit in base a criteri generali come dimensioni dell'azienda, ubicazione
della sede o settore industriale. L'obiettivo concreto dell'audit, ossia i
prezzi di trasferimento, viene determinato in una fase successiva. In
altri Stati membri la procedura prevede che i contribuenti vengono
selezionati appositamente per un audit riguardante i prezzi di
trasferimento. La presente relazione non è finalizzata a operare una
distinzione rigorosa e universale tra le varie fasi; pertanto l'espressione
"fase iniziale" nel contesto di questa sede dovrebbe essere
interpretata nel senso di indicare il periodo che precede un impegno
rilevante di risorse da parte dell'amministrazione fiscale per indagare
effettivamente se i prezzi di trasferimento vengano determinati in
conformità al principio di piena concorrenza, a prescindere dal fatto che
tale indagine sia già considerata un audit o un pre-audit nella prassi
amministrativa dello Stato membro.
L'obiettivo
della fase iniziale è permettere all'amministrazione fiscale di stabilire
in modo fondato se sia opportuno, alla luce del rischio individuato e
delle risorse disponibili, eseguire un'ulteriore indagine (la fase di verifica)
e, in tal caso, in merito a cosa. Di conseguenza, un'amministrazione
fiscale dovrebbe essere anche preparata a non avviare/continuare un audit
su questioni relative ai prezzi di trasferimento se la fase iniziale
rivela l'assenza o la presenza di un rischio ridotto relativo ai prezzi di
trasferimento.
Generalmente
si dovrebbero considerare i seguenti aspetti per strutturare la fase iniziale
in modo efficace:
·
occorre
una determinata quantità d'informazioni per valutare se un rischio
relativo ai prezzi di trasferimento richieda ulteriori interventi. Tali
informazioni possono essere messe a disposizione dell'amministrazione fiscale
da varie fonti quali fonti accessibili al pubblico, risultati di audit
precedenti, informazioni richieste automaticamente (per esempio nel contesto
della dichiarazione dei redditi) o appositamente (per esempio tramite la
pubblicazione di questionari specifici sui prezzi di trasferimento)[17]. R 2: Le richieste di ulteriori informazioni dovrebbero tenere
conto sia delle esigenze delle amministrazioni fiscali e dei loro diversi
approcci, da una parte, sia dell'onere imposto al contribuente dall'altra. Occorre
considerare in particolar modo i seguenti aspetti: ·
quali
informazioni siano effettivamente necessarie per la fase iniziale; ·
quale
sia il momento più opportuno per richiederle; ·
quale
sia la forma adatta per richiederle e ·
quale
onere venga imposto al contribuente effettuando la richiesta. Più in generale, spesso comprendere i fatti e le
circostanze è considerato maggiormente utile delle cifre pure e semplici. ·
Le
informazioni ottenute devono essere valutate per stabilire se rivelino la
presenza di rischi in merito ai prezzi di trasferimento che rendano
opportuno uno stanziamento di risorse maggiori. Pertanto è necessario sapere
quali fattori creino questi rischi, quali siano gli scenari tipici che li
scatenano e come valutare le informazioni disponibili rispetto a tali fattori
di rischio[18].
A questo scopo sarebbe utile disporre di un quadro organizzativo che
permetta di decidere se (in considerazione del rischio e delle risorse disponibili)
sia opportuno intraprendere ulteriori passi[19]. Alcuni
Stati membri, per esempio, hanno maturato una valida esperienza avendo
istituito un gruppo di esperti di prezzi di trasferimento (consiglio sui PT) che
decidono come procedere in merito alle questioni e ai casi specifici relativi
ai PT. R 3a: Quando si considera la possibilità di applicare
approcci basati sui rischi, si raccomanda di elaborare criteri specifici che
indichino il rischio relativo ai prezzi di trasferimenti. R 3b: Si raccomanda di istituire un'organizzazione
amministrativa adeguata che permetta a un'amministrazione fiscale di decidere
in maniera fondata se occorra impiegare ulteriori risorse per un determinato
caso/ambito dell'audit. ·
Alcuni
Stati membri hanno maturato una buona esperienza avendo istituito un cosiddetto
accordo cooperativo di applicazione[20]
con i contribuenti, ossia mantenendo la comunicazione sulle questioni attinenti
ai prezzi di trasferimento tra il contribuente e l'amministrazione fiscale
prima che venga compilata la dichiarazione dei redditi o ancor prima che la
transazione abbia luogo. Tale approccio è accolto con favore anche dai contribuenti
in virtù della loro esperienza. R 4: Pur riconoscendo che un accordo cooperativo di
applicazione possa non essere ritenuto adeguato in tutti gli Stati membri per
via dei loro rispettivi quadri e prassi di carattere amministrativo, si
raccomanda almeno di attuare le misure che consentano la comunicazione tra
contribuenti e amministrazioni fiscali in una fase iniziale. Ciò risulterebbe
particolarmente utile qualora il contribuente identifichi aspetti relativi ai prezzi
di trasferimento che possano dar luogo a problemi sostanziali o di carattere
amministrativo. 11. Ci sono inoltre
situazioni in cui sarebbe ragionevole comunicare all'altra o alle altre
amministrazioni fiscali coinvolte la presenza di un rischio relativo ai prezzi
di trasferimento che sia stato individuato in un'amministrazione fiscale. La
direttiva UE relativa alla cooperazione amministrativa[21]
prevede un quadro praticabile per scambiare tali informazioni relative alla
valutazione del rischio in modo efficace e in una fase iniziale. In tale
fase, tuttavia, il grado di dettaglio delle informazioni trasmesse dovrebbe
essere piuttosto ridotto, in quanto l'obiettivo dello scambio è impedire l'insorgere
di problemi a seguito di audit precoci o tardivi, oppure programmare un audit
simultaneo o congiunto. R 5: Si raccomanda
agli Stati membri di scambiare informazioni sui rischi relativi ai prezzi di
trasferimento in base alla direttiva UE sulla cooperazione amministrativa (2011/16/UE)
qualora sia previsto l'insorgere di problemi sostanziali o di carattere
amministrativo tra gli Stati membri coinvolti o un'azione congiunta delle
amministrazioni fiscali potrebbe essere ritenuta una reazione opportuna.
2.2 La fase di verifica
12. Ai fini della
presente relazione, la "fase di verifica" comincia con la decisione
di impegnare seriamente le risorse di un'amministrazione fiscale per verificare
concretamente se i prezzi di trasferimento siano stati determinati in
conformità al principio di piena concorrenza. Durante tale fase è importante
che la procedura sia strutturata nel modo più efficace possibile e che le
risorse disponibili vengano impiegate per portare a termine l'audit il più
rapidamente possibile. 13. Un processo di
audit efficace si basa su un esito attendibile della fase iniziale, ossia un
risultato che identifichi i settori che comportano un rischio connesso ai
prezzi di trasferimento sul quale sia opportuno svolgere ulteriori indagini. Inoltre,
è importante stabilire un piano di lavoro che indichi le misure che
verranno probabilmente adottate e le tempistiche previste per entrambe le parti
(l'amministrazione fiscale e il contribuente). La realizzazione di questo piano
di lavoro può servire a garantire un processo efficace e improntato alla
comprensione reciproca. R 6: Si raccomanda di definire un piano di lavoro per l'audit
che riguardi sia i punti di vista sia i provvedimenti da parte dell'amministrazione
fiscale e da parte del contribuente. L'appendice alla presente relazione contiene un
esempio di questo piano di lavoro. R 7: Si raccomanda di tenere conto degli aspetti seguenti
durante la fase di verifica[22]. ·
L'importanza
di stabilire innanzitutto una comprensione reciproca dei fatti e delle
circostanze alla base delle transazioni selezionate come oggetto di ulteriori
esami nel contesto dell'azienda e del settore in cui il contribuente opera,
prima di applicare le norme in materia di prezzi di trasferimento. A questo
scopo può essere utile rivolgersi a esperti del settore o dell'industria. ·
Un
grado elevato di cooperazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale:
per esempio, si ritiene che sia vantaggioso per l'intero processo instaurare
subito un dialogo aperto e continuo. Sono utili anche incontri faccia a faccia
ben organizzati come lo è, in genere, abbreviare il più possibile i tempi tra
la transazione e l'audit, se non addirittura prevedere una comunicazione in
tempo reale tra il contribuente e l'amministrazione fiscale. ·
Come
già è stato detto nel preambolo, tutte le misure e le richieste dovrebbero
essere accuratamente mirate e si dovrebbe mantenere un equilibrio ragionevole
tra l'utilità delle informazioni sollecitate per la questione in esame e l'onere
che la richiesta comporta sia per i contribuenti sia per l'amministrazione
fiscale.
In
determinate circostanze, le soglie di sicurezza e altre misure di
semplificazione possono contribuire a una gestione efficace dei rischi
connessi ai prezzi di trasferimento[23].
Un
altro aspetto che dovrebbe essere evidenziato è la necessità di permettere
al contribuente di dimostrare all'amministrazione fiscale, mediante la
documentazione pertinente, che i suoi prezzi di trasferimento sono stati
determinati in conformità al principio di piena concorrenza. Nonostante il
grado variabile di attuazione, da parte degli Stati membri, dei requisiti
relativi alla documentazione specifica, si può concludere che – considerata
la natura bilaterale o multilaterale dei prezzi di trasferimento – è bene definire
le caratteristiche principali comuni di tale documentazione. Se, dal punto
di vista del contribuente, queste caratteristiche chiave potrebbero
servire a ridurre l'onere degli adempimenti, risulterebbero vantaggiose
anche per l'amministrazione fiscale, che così si avvarrebbe della
disponibilità di informazioni standardizzate nella cooperazione
internazionale e nell'elaborazione di norme comuni. Nell'Unione europea, la
DPT UE che è stata redatta nel 2006 prevede un simile accordo quadro per
la documentazione dei prezzi di trasferimento. Anche il fatto di mantenere
la documentazione conforme alla DPT e di metterla a disposizione può
essere considerato indice di un contribuente collaborativo. La DPT UE è
composta da un masterfile, contenente informazioni generali sull'azienda e
sul suo sistema di fissazione dei prezzi di trasferimento pertinenti e
accessibili a tutti gli Stati membri interessati e, a integrazione del
masterfile, una documentazione nazionale accessibile alle amministrazioni
fiscali che hanno un interesse legittimo all'appropriato trattamento
fiscale delle transazioni coperte dalla documentazione. Per quanto
riguarda la documentazione nazionale, occorre mantenere un equilibrio tra
la necessità di ottenere informazioni e l'onere amministrativo che gli
obblighi comportano. Pertanto è bene che anche la documentazione riguardi
in particolare i settori che presentano maggiori rischi e si concentri
meno sui settori a rischio ridotto.
R 8: Nell'ambito degli approcci basati sui rischi in
fatto di documentazione, si raccomanda di tenere conto degli aspetti seguenti: ·
aspetti
di natura quantitativa, imponendo per esempio obblighi
documentali minori per transazioni d'importo minore; ·
aspetti
di natura qualitativa, imponendo per esempio obblighi
documentali minori per determinate transazioni a basso rischio; ·
aspetti
relativi alle tempistiche, per esempio evitando di imporre obblighi
documentali annuali per transazioni continue i cui fatti e circostanze
rimangano invariati e ·
la
semplificazione di talune transazioni, in conformità con le
conclusioni dell'OCSE sulle soglie di sicurezza nella nuova versione dei
paragrafi 4.93 – 4.131 dei suoi Orientamenti relativi ai prezzi di
trasferimento. In tale contesto è altresì utile far riferimento agli
orientamenti dell'FCPT sui servizi infragruppo a basso valore aggiunto[24] e agli
accordi di ripartizione dei costi (ARC) per i servizi che non producono beni
immateriali[25].
Un
altro aspetto importante dei prezzi di trasferimento è la loro natura
bilaterale (quando non multilaterale). Una rettifica primaria correttamente
effettuata da uno Stato rende necessaria una rettifica corrispondente nell'altro
Stato per evitare la doppia imposizione economica. Se uno Stato ha deciso
di investire risorse in un audit cui sottoporre uno specifico
contribuente/in un particolare ambito dell'audit e da ciò consegue l'esecuzione
di una rettifica primaria, anche l'altro Stato o gli altri Stati coinvolti
devono investire risorse per stabilire se la rettifica sia giustificata in
linea di principio e relativamente all'importo. L'altro Stato o gli altri
Stati coinvolti dovranno inoltre decidere se occorra effettuare una
rettifica corrispondente o se, in ultima analisi, si debba eliminare la
doppia imposizione economica in base a una procedura amichevole (PA). La gestione
del rischio in materia di prezzi di trasferimento non riguarda quindi solo
lo Stato che considera l'eventualità di operare una rettifica primaria, ma
anche gli altri Stati su cui tale rettifica influisce. C'è il rischio che
gli Stati investano più risorse del necessario, per esempio a causa di
disparità nelle tempistiche o del diverso livello delle informazioni. Il
problema si moltiplica nei casi di natura multilaterale, in cui la
rettifica coinvolge più di uno Stato. Un'azione coordinata in una fase
iniziale tra gli Stati membri interessati può contribuire a risolvere
queste problematiche. La direttiva UE relativa alla cooperazione
amministrativa (2011/16/UE) prevede audit simultanei[26].
Gli audit simultanei, o anche gli audit congiunti[27],
possono risultare particolarmente utili in tale contesto, considerata la
natura bilaterale e multilaterale dei prezzi di trasferimento. Può essere vantaggiosa
anche la possibilità, per i contribuenti, di proporre l'esecuzione di tali
audit simultanei nelle situazioni in cui è prevedibile che sorgano dei
problemi. Questa possibilità si potrebbe considerare una soluzione per
colmare la distanza tra gli accordi preventivi sulla
determinazione dei prezzi di trasferimento (APP), che
in genere si applicano solo prima della valutazione e le PA, che in
pratica, nella maggior parte dei casi, si applicano dopo una valutazione,
anche se gli audit simultanei costituiscono uno strumento per lo scambio d'informazioni
e i revisori potrebbero non avere l'autorità di negoziare accordi. Una
documentazione comune conforme alla DPT UE è particolarmente utile per gli
audit simultanei o congiunti.
Il
vantaggio che i controlli simultanei comportano non si limita alla fase di
verifica, ma può anche influire sulla fase di risoluzione. Per esempio, se
viene effettuato un audit simultaneo, si possono richiedere informazioni
nell'ambito di tale audit, in modo che entrambe le amministrazioni fiscali
possano avere subito l'opportunità di risalire alle informazioni di cui
possono avere bisogno a titolo di informazioni di minima per una
successiva richiesta di PA. Si possono conseguentemente evitare i ritardi dovuti
all'avvio del periodo di due anni previsto dall'articolo 7 della
convenzione sull'arbitrato (CA).
Si
riconosce che, inizialmente, l'esecuzione effettiva di audit simultanei e
congiunti comporterà sfide giuridiche e di ordine pratico. Pertanto
sarebbe utile elaborare o migliorare i quadri giuridici esistenti e
orientamenti pratici sui controlli dei PT bilaterali o multilaterali. Si
consiglia all'FCPT di considerare l'ipotesi di assumere questo compito in
futuro.
R 9a: Considerata la natura bilaterale o multilaterale dei
prezzi di trasferimento, si raccomanda di considerare la possibilità di
effettuare, ove opportuno, audit simultanei ai sensi della direttiva sulla
cooperazione amministrativa (2011/16/UE) o audit congiunti, ma di tenere conto
che, specialmente nei primi tempi di attuazione di tale pratica, le capacità e
l'esperienza di una o di entrambe le amministrazioni fiscali interessate
potrebbero essere limitate. R 9b: Qualora il contribuente preveda già l'insorgere di
problemi fra Stati membri connessi ai prezzi di trasferimento e/o gravi
disparità in fatto di tempistiche, si raccomanda di richiedere un APP o di
poter informare le amministrazioni fiscali interessate e proporre audit
simultanei o congiunti.
Per
l'amministrazione fiscale è utile sapere se abbia a che fare con un
contribuente collaborativo o meno. Possono costituire un indizio in tal
senso i precedenti del contribuente in occasione degli audit già
effettuati, precedenti che possono essere non solo di aiuto alle
amministrazioni fiscali per quanto concerne i procedimenti futuri, ma
anche al contribuente, che verrebbe così a conoscenza di un feedback e
potrebbe essere incentivato a migliorare la situazione, ove necessario.
R 10: Come già sottolineato nel preambolo, una
comunicazione efficace è vantaggiosa sia per il contribuente sia per l'amministrazione
fiscale. Pertanto è bene che, durante le varie fasi dell'audit, entrambe le
parti discutano non solo i contenuti, ma anche il processo di revisione; ciò è
particolarmente vero all'inizio e al termine dell'audit.
2.3 La fase di risoluzione
Anche
se tutte le parti interessate operano nel modo migliore, ci saranno casi
in cui non sarà possibile pervenire a un accordo. Ci può essere dissenso
tra il contribuente e l'amministrazione fiscale o, per esempio in caso di
audit simultanei o congiunti, le amministrazioni fiscali interessate
possono giungere a conclusioni diverse. In tali casi è importante
stabilire se la questione si possa risolvere nell'ambito della fase di
audit o se si possa dare il via alla cosiddetta fase di risoluzione[28].
Nella presente relazione, per "fase di risoluzione" si intendono
ulteriori procedimenti (contenzioso o PA) qualora il contribuente intenti
tali procedimenti. La decisione di avviare la fase di risoluzione non
dovrebbe essere rinviata senza necessità.
Mentre
la PA e il contenzioso vengono avviati su richiesta del contribuente, la
composizione delle controversie richiede una decisione esplicita nel caso
in cui non sia possibile concedere l'esenzione unilaterale. Alcuni Stati
membri hanno affidato con esiti positivi a un terzo il compito di
esaminare il caso e le aree di conflitto per valutare se sia opportuno
avviare un contenzioso/una PA. Questo processo può essere stabilito a
livello meramente interno o può coinvolgere persone esterne[29].
Se
non è possibile risolvere il caso di comune accordo, è bene disporre di un
meccanismo efficiente per la risoluzione delle controversie in corso. Nell'UE
questo meccanismo consiste nella convenzione sull'arbitrato (CA) e nel codice
di condotta per l'effettiva attuazione della CA
e, benché funzioni già bene, l'FCPT ha individuato diversi aspetti
suscettibili di ulteriori miglioramenti[30].
R 11: Si raccomanda di istituire un quadro amministrativo
per garantire che la decisione di avviare la fase di risoluzione avvenga in
modo efficiente e tempestivo. Gli Stati membri e i contribuenti dovrebbero
assicurare il corretto funzionamento della CA seguendo gli orientamenti del
codice di condotta. Considerando l'elevato carico di lavoro per la PA, gli
Stati membri potrebbero anche considerare l'eventualità di attuare i meccanismi
di risoluzione alternativa delle controversie.
3. Valutazione
23. Le sfide
riguardanti la gestione del rischio in materia di prezzi di trasferimento
variano e cambiano col tempo. È possibile che i contribuenti e le
amministrazioni fiscali debbano confrontarsi con nuovi problemi e strutture. L'FCPT
concorda pertanto che occorra un certo periodo di tempo per valutare le
esperienze acquisite con gli approcci basati sui rischi, che successivamente
verranno condivise a livello di FCPT.
4. Conclusione
24. L'applicazione
del principio di piena concorrenza comporta il rischio che i prezzi di
trasferimento non vengano determinati in conformità ad esso e che le risorse
non vengano impiegate efficientemente per garantire tale conformità. Uno dei
fattori utili a tale scopo è la disponibilità di orientamenti chiari e adeguati
all'economia attuale e alla complessità delle operazioni delle multinazionali a
livello mondiale. Gli approcci basati sui rischi servono a trattare i casi a
rischio più elevato, compresi quelli con i contribuenti non collaborativi. A
tale scopo è importante valutare i rischi, affrontarli efficacemente mediante
gli audit e disporre di meccanismi in atto che risolvano le controversie in
modo efficace e tempestivo. La presente relazione sottolinea che la situazione
per le amministrazioni fiscali e per i contribuenti nell'UE si migliora
fornendo, oltre agli strumenti generalmente disponibili, strumenti speciali per
scambiare fattivamente informazioni, procedure di lavoro comuni per
gli audit in generale e per approcci coordinati, una documentazione comune
standardizzata e un meccanismo efficace di risoluzione delle controversie. La
combinazione e l'effettiva applicazione di questi strumenti contribuisce ad
affrontare validamente i rischi connessi ai prezzi di trasferimento. Appendice:
piano di lavoro per gli audit sui PT Nota esplicativa
al piano di lavoro per gli audit sui PT Il
presente piano di lavoro per gli audit sui PT è un esempio delle varie
operazioni che di norma vengono svolte durante un audit sui PT (non durante un
audit globale) da parte del contribuente e da parte dell'amministrazione
fiscale rispettivamente. Deve essere considerato una guida informativa anziché come
un elenco di norme impositive. Va detto che la struttura qui illustrata può non
corrispondere al quadro giuridico e alla prassi amministrativa di tutti gli
Stati membri e dei contribuenti. Il piano di lavoro si basa sul presupposto che
sia disponibile una documentazione correttamente preparata – come richiedono le
autorità fiscali locali – e che entrambe le parti si avvalgano di personale
qualificato. Il
sommario riportato nella prima diapositiva presenta una panoramica delle varie
operazioni che vengono abitualmente effettuate e la loro sequenza. Le
diapositive successive illustrano più dettagliatamente tali operazioni. In particolare,
le prime operazioni riguardanti la notifica e la preparazione dell'audit
possono variare in alcuni Stati membri o in situazioni in cui i prezzi di
trasferimento sono solo una parte dell'audit, anziché costituirne la finalità. La
preparazione dovrebbe già far parte, per quanto possibile, della fase iniziale.
Inoltre, non tutte le operazioni indicate nel piano di lavoro devono essere
svolte in tutti i casi e alcune di esse, come ad esempio la richiesta di
informazioni, può essere ripetuta ove necessario. Durante l'audit potrebbe essere
opportuno organizzare ulteriori riunioni intermedie a intervalli regolari. Le
tempistiche delle varie operazioni dovranno essere commisurate ai fatti e alle
circostanze del caso e le diverse fasi, per quanto possibile, dovrebbero essere
concordate anticipatamente. Inoltre, le persone incaricate delle varie
operazioni possono cambiare a seconda della struttura organizzativa della
società contribuente e dall'amministrazione fiscale. Generalmente
l'audit sui PT di un contribuente collaborativo dovrebbe essere improntato alla
comprensione reciproca, alla trasparenza, alla puntualità e caratterizzato da
interventi mirati da entrambe le parti. ALLEGATO III RELAZIONE SULLE RETTIFICHE DI
COMPENSAZIONE
1. Contesto
Conformemente
al programma di lavoro del Forum congiunto sui prezzi di trasferimento (FCPT)
per il periodo 2011-2015 (doc. JTPF/016/2011/EN), nel corso della riunione
dell'FCPT del 9 giugno 2011 gli Stati membri hanno concordato che, in
merito alle rettifiche di compensazione, sarebbe utile fare il punto della
situazione esistente in ciascuno Stato membro al 1° luglio 2011, preparare
una panoramica e valutare se si potesse lavorare ulteriormente sulla
questione (doc. JTPF/015/2011/EN).
La
Segreteria ha elaborato un questionario per le amministrazioni fiscali
degli Stati membri e l'ha distribuito per la compilazione il 30 giugno
2011. Le risposte degli Stati membri al questionario dell'FCPT sulle rettifiche
di compensazione (doc. JTPF/019/REV1/2011/EN) e gli ulteriori
contributi di membri non governativi dell'FCPT (doc. JTPF/006/2013/EN) e
degli Stati membri sono serviti da base informativa per una discussione
dell'FCPT sulle rettifiche di compensazione che ha condotto all'elaborazione
di un progetto di relazione (JTPF/009/2013/EN) per la riunione dell'FCPT
di giugno 2013.
3. La presente
relazione riflette la discussione sulle rettifiche di compensazione svolta dall'FCPT
a giugno e a novembre 2013 e propone degli orientamenti per una soluzione
pratica ai problemi sorti a causa dei diversi approcci adottati dagli Stati
membri in merito alle rettifiche di compensazione. Gli adeguamenti dei prezzi e
le questioni teoriche esulano dall'ambito della presente relazione.
2. Definizione
4. Secondo
il Glossario dell'OCSE sugli orientamenti relativi ai prezzi di trasferimento, una
rettifica di compensazione (o "aggiustamento compensativo") è "un
aggiustamento nell'ambito del quale il contribuente dichiara al fisco un prezzo
di trasferimento che, a suo parere, è un prezzo di piena concorrenza per una
transazione controllata, anche se questo prezzo è diverso da quello
effettivamente pattuito tra imprese associate. Questo aggiustamento è
effettuato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi".
3. Ambito della relazione
5. Le
risposte degli Stati membri al questionario dell'FCPT sulle rettifiche di
compensazione (doc. JTPF/019/REV1/2011/EN) indicano che gli Stati membri applicano
approcci diversi per quanto concerne tali aggiustamenti. Si riconosce che tali
differenze sono spesso dovute a una concezione diversa di principi più
fondamentali per i prezzi di trasferimento, per esempio le questioni relative
alle tempistiche e l'utilizzo delle informazioni sulle transazioni
contemporanee non controllate[31],
la disponibilità di dati confrontabili e la qualità degli studi comparativi
realizzati sulla base di banche dati commerciali[32]
e ciò che costituisce l'uso improprio di giudizi retrospettivi nei prezzi di
trasferimento[33]. 6. Gli
orientamenti riportati nella presente relazione non vanno intesi come
espressione del parere dell'FCPT su questi principi più fondamentali. L'obiettivo
della relazione è anzi fornire una soluzione pratica ai problemi descritti
nella sezione 4.1 sottostante, problemi derivanti dai diversi approcci
applicati dagli Stati membri. Inoltre, l'approvazione delle rettifiche di
compensazione non deve essere interpretata nel senso di limitare la facoltà di
un'amministrazione fiscale di eseguire un aggiustamento in una fase successiva. 7. Le
raccomandazioni della presente relazione sono applicabili alle rettifiche di
compensazione effettuate nei libri contabili e spiegate nella documentazione
del contribuente relativa ai prezzi di trasferimento.
4. Rettifiche di compensazione
4.1 Aspetti generali
8. In
generale la rettifica, eseguita in un momento successivo, dei prezzi di
trasferimento determinati all'atto di una transazione riguarda le seguenti
importanti questioni teoriche: ·
se
occorra richiedere ai contribuenti di produrre una documentazione relativa ai
prezzi di trasferimento per dimostrare che essi si sono ragionevolmente impegnati
al fine di osservare il principio di piena concorrenza nel momento in cui sono
state effettuate le loro transazioni infragruppo; tale documentazione si
baserebbe su informazioni normalmente disponibili in tale momento (approccio
ex ante o della determinazione del prezzo di piena concorrenza)[34],
oppure ·
se
i contribuenti possano o debbano verificare il risultato effettivo delle loro
transazioni controllate per dimostrare che le condizioni in cui sono avvenute
erano coerenti con il principio di piena concorrenza (approccio ex post
o della verifica del risultato di piena concorrenza)[35]. 9. In
genere gli Stati membri che si attengono a un approccio ex ante
richiederebbero ai contribuenti di impegnarsi ragionevolmente al fine di
determinare i prezzi di trasferimento al momento della transazione. Qualora i
prezzi fossero determinati in una modalità che avrebbero attuato dei terzi e
mettendo ragionevolmente a disposizione di questi le relative informazioni all'atto
della transazione, questi prezzi e l'esito economico sarebbero vincolanti. 10. In genere gli Stati
membri che si attengono a un approccio ex post consentirebbero o, al
limite, richiederebbero ai contribuenti di verificare e, se necessario, di
rettificare i loro prezzi di trasferimento al termine dell'esercizio, prima
della chiusura dei libri contabili o alla presentazione della dichiarazione dei
redditi[36].
L'adozione di un approccio ex post può anche comportare che, in sede di
audit, si debbano prendere come riferimento i migliori dati possibili (per
esempio i dati relativi al momento in cui la transazione è avvenuta). 11. Se entrambi gli Stati
membri applicano un approccio ex post e richiedono l'esecuzione di rettifiche
di compensazione, possono sorgere dei problemi e persino un rischio di doppia
imposizione o di doppia non imposizione per quanto concerne: ·
il
momento in cui tale rettifica dovrebbe/può essere effettuata (fine dell'esercizio,
chiusura dei libri contabili, presentazione della dichiarazione dei redditi); ·
i
dati da utilizzare per stabilire se sia necessaria una rettifica e determinare
la rettifica stessa; ·
la
possibilità di effettuare una rettifica in entrambe le direzioni (sia in
aumento che in diminuzione) e ·
il
prezzo rispetto al quale effettuare la rettifica (in caso di gruppi, per
esempio, il quartile più vicino, la mediana, ecc.).
Se
le transazioni in esame sono avvenute tra due parti collegate aventi sede
in due Stati membri, uno dei quali segue un approccio ex ante
mentre l'altro segue un approccio ex post con l'obbligo di
riportare le rettifiche nei libri contabili, sorge un conflitto sulla
possibilità o meno di effettuare una rettifica di questo tipo.
13. Le indicazioni su
questi problemi presenti nelle linee guida dell'OCSE sui prezzi di
trasferimento sono attualmente piuttosto limitate. Riconoscono che sia l'approccio
della determinazione del prezzo di piena concorrenza, sia quello della verifica
del risultato di piena concorrenza vengono applicati dagli Stati membri e, in
caso di controversia, l'OCSE rinvia alla procedura amichevole (PA)[37].
14. Tuttavia, una PA
può non essere ancora disponibile o non fornire una soluzione al conflitto in
una fase iniziale, per esempio quando il contribuente è obbligato a presentare
la propria dichiarazione dei redditi. 15. Per risolvere
questi problemi o quelli di ordine pratico a essi correlati, gli Stati membri concordano
le condizioni alle quali le rettifiche di compensazione intraprese dai
contribuenti dovrebbero essere approvate ai fini della dichiarazione dei
redditi. La decisione di obbligare o meno il contribuente a eseguire tale rettifica
è lasciata alla discrezione degli Stati membri.
4.2 Soluzione pratica alle rettifiche di compensazione nell'UE
16. Per risolvere i
problemi di ordine pratico derivanti dalla situazione descritta più sopra nella
sezione 4.1, gli Stati membri concordano che: (i) gli utili delle imprese collegate
riguardanti i rapporti commerciali o finanziari tra loro devono essere
calcolati simmetricamente, per cui le imprese impegnate in una transazione
devono utilizzare lo stesso prezzo per le rispettive transazioni, e che (ii) è
opportuno che una rettifica compensativa intrapresa dal contribuente sia
approvata se le condizioni qui di seguito elencate sono rispettate. Ciò
significa che, se gli Stati membri coinvolti prevedono norme meno impositive in
materia di rettifiche di compensazione, si applicano tali norme; inoltre, la
presente relazione non esorta gli Stati membri a introdurre un maggior numero
di condizioni relative alle rettifiche di compensazione di quelle attualmente
applicate. Le condizioni sono le seguenti: ·
prima
della transazione o della serie di transazioni in esame, il contribuente si è
ragionevolmente impegnato al fine di conseguire un risultato conforme al
principio di piena concorrenza. Ciò risulterebbe di norma dalla documentazione
del contribuente relativa ai prezzi di trasferimento; ·
il
contribuente effettua la rettifica simmetricamente nei libri contabili di
entrambi gli Stati membri coinvolti; ·
il
contribuente applica coerentemente lo stesso approccio nel tempo; ·
il
contribuente effettua la rettifica prima di presentare la dichiarazione dei
redditi; ·
il
contribuente è in grado di spiegare per quali motivi le sue previsioni non
corrispondono ai risultati raggiunti, qualora lo richieda la normativa di
almeno uno degli Stati membri coinvolti. 17. Nel caso in cui
il risultato effettivo esuli dalla gamma di risultati conformi al principio di piena
concorrenza prefissati all'atto della determinazione del prezzo all'epoca della
transazione, la rettifica dovrebbe essere effettuata prendendo come riferimento
il livello più appropriato in una gamma di prezzi di piena concorrenza. In tale
contesto, possono essere utili le indicazioni fornite nel paragrafo 3.55 e segg.
degli Orientamenti dell'OCSE relativi ai prezzi di trasferimento. Dovrebbero
essere approvate rettifiche sia in aumento che in diminuzione. 18. L'approvazione
di una rettifica eseguita secondo la modalità summenzionata dovrebbe
considerarsi una soluzione pratica ai problemi derivanti dall'applicazione di rettifiche
di compensazione e non va intesa come espressione del parere degli Stati membri
sui principi più fondamentali di cui sopra alla sezione 3, paragrafo 6. Inoltre,
non dovrebbe essere interpretata nel senso di limitare la facoltà di un'amministrazione
fiscale di eseguire una rettifica in una fase successiva (per esempio in un
audit) e non ha rilevanza nell'ambito di una PA. [1] Paragrafo 9 del Commento all'articolo 9 del modello di convenzione
fiscale dell'OCSE. [2] Riserva da parte della Repubblica Italiana: la Repubblica Italiana non prevede disposizioni interne in merito alle rettifiche secondarie e
ritiene che debba spettare principalmente agli Stati membri dotati di una
legislazione in materia di rettifiche secondarie strutturare tali rettifiche in
modo da ridurre al minimo le conseguenti possibilità di doppia imposizione. In
linea di principio, la Repubblica Italiana non concede esenzioni fiscali per la
ritenuta alla fonte risultante dalla rettifica secondaria operata dall'altro
Stato membro che ha dato luogo alla doppia imposizione. [3] Ridurre al minimo le possibilità di doppia imposizione conseguenti
alle rettifiche secondarie è una delle raccomandazioni del paragrafo 4.71 degli
Orientamenti OCSE relativi ai prezzi di trasferimento. [4] Austria, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovenia e
Spagna. [5] Bulgaria e Francia. [6] http://www.oecd.org/document/1/0,3746,en_2649_33753_36195905_1_1_1_1,00.html
[7] Paragrafo 14 del Commento all'articolo 25 del modello di convenzione
fiscale dell'OCSE. [8] Relazione di sintesi dell'FCPT dell'UE sulle sanzioni che accompagna
la comunicazione relativa ai lavori svolti dal Forum congiunto dell'UE sui
prezzi di trasferimento nel periodo marzo 2007 – marzo 2009 (COM(2009) 472
definitivo). [9] Cfr. il documento JTPF/016/2011/EN. [10] Paesi Bassi (riunione dell'FCPT del 26 ottobre 2011, punto 6 dell'ordine
del giorno), Austria e Regno Unito (riunione dell'FCPTdell'8 marzo 2012, punto
6 (ii) dell'ordine del giorno). [11] Riunione dell'FCPT del 26 ottobre 2011, punto
6 dell'ordine del giorno. [12] Studio del Forum sull'amministrazione fiscale dell'OCSE "How to
deal effectively with the Challenges of Transfer Pricing” [“Come affrontare
efficacemente le sfide dei prezzi di trasferimento”] (2012); OECD Handbook on
Transfer Pricing Risk Assessment [Manuale dell'OCSE sulla valutazione del
rischio in materia di prezzi di trasferimento] (2013). [13] L'OCSE ha identificato i prezzi di trasferimento, in particolare per
quanto concerne il trasferimento dei rischi e dei beni immateriali, tra i
settori più sensibili nell'ambito del suo progetto “Base Erosion and Profit
Shifting” (BEPS) [“L'erosione della base imponibile e il trasferimento degli
utili”]. [14] Cfr. il documento JTPF/001/FINAL/2011/EN. [15] Cfr. infra il paragrafo 19 e la Raccomandazione 10. [16] Comunicazione della Commissione (COM(2005)543) del 10 novembre 2005. [17] Cfr. per esempio il capitolo 3 dello Studio del Forum sull'amministrazione
fiscale dell'OCSE "Dealing Effectively with the Challenges of Transfer
Pricing" e il capitolo 4 del progetto di manuale dell'OCSE sulla
valutazione del rischio in materia di prezzi di trasferimento. [18] Cfr. per esempio il capitolo 2 dello Studio del Forum sull'amministrazione
fiscale dell'OCSE "Dealing Effectively with the Challenges of Transfer
Pricing" e il capitolo 4 del progetto di manuale dell'OCSE sulla
valutazione del rischio in materia di prezzi di trasferimento. [19] Cfr. per esempio Commissione europea: Guida sulla gestione del rischio
per le amministrazioni fiscali (2006) ("Guida della CE 2006") http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_cooperation/gen_overview/risk_management_guide_for_tax_administrations_en.pdf e il capitolo 5 del progetto di manuale dell'OCSE sulla valutazione
del rischio in materia di prezzi di trasferimento. [20] Approcci di questo tipo vengono seguiti, per
esempio, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito. La Commissione europea fornisce
orientamenti in proposito nella Guida sulla gestione del rischio di conformità
per le amministrazioni fiscali (2010) ("Guida della CE 2010"): http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/info_docs/taxation/risk_managt_guide_en.pdf e il capitolo 6 del manuale dell'OCSE sulla valutazione del rischio in
materia di prezzi di trasferimento. [21] Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa
alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE,
GU L 64, dell'11.3.2011. [22] Per ulteriori orientamenti cfr. il capitolo 5 dello Studio del Forum
sull'amministrazione fiscale dell'OCSE "Dealing Effectively with the
Challenges of Transfer Pricing". [23] Cfr. gli Orientamenti OCSE relativi ai prezzi di trasferimento, punto 4.125
della nuova sezione sulle soglie di sicurezza
(http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Revised-Section-E-Safe-Harbours-TP-Guidelines.pdf). [24] Comunicazione della Commissione (COM(2011) 16 def.) del 25 gennaio
2011. [25] Comunicazione della Commissione
(COM(2012) 516 final) del 19 settembre 2012. [26] L'articolo 12 della direttiva del 15 febbraio 2011 relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale (2011/16/UE) prevede controlli
simultanei. Nell'ambito di un controllo simultaneo, due o più Stati
membri decidono di procedere a controlli simultanei nel proprio territorio,
di una o più persone che presentano per loro un interesse comune o
complementare al fine di scambiare informazioni così ottenute. Poiché, nel caso delle
imposte dirette e dei prezzi di trasferimento il termine “audit” è più comune,
la presente relazione usa l'espressione “audit simultaneo”, che deve essere
inteso come “controllo simultaneo” nel senso della direttiva. [27] Secondo il paragrafo 7 della relazione del 2010 sul Forum dell'OCSE
sull'amministrazione fiscale, "un audit congiunto può
definirsi un audit in cui due o più paesi si uniscono a formare un singolo
gruppo di audit per esaminare una o più questioni/una o più operazioni di
uno o più soggetti passivi (sia persone giuridiche che persone fisiche) che
svolgono attività commerciali transfrontaliere, includendo eventualmente
operazioni transfrontaliere che coinvolgono società affiliate organizzate nei
paesi partecipanti, e in cui i paesi hanno un interesse comune o complementare;
in cui il contribuente presenta congiuntamente le spiegazioni e le informazioni
richieste ai suddetti paesi; il gruppo di audit comprenderà rappresentanti
delle autorità competenti di ciascun paese." [28] Cfr. il capitolo 6 dello Studio del Forum sull'amministrazione fiscale
dell'OCSE "Dealing Effectively with the Challenges of Transfer
Pricing". [29] Cfr. il capitolo 6 della sezione sulla risoluzione alternativa delle
controversie dello Studio del Forum sull'amministrazione fiscale dell'OCSE
"Dealing Effectively with the Challenges of Transfer Pricing". [30] Cfr. il documento JTPF/020/REV1/2012/EN. [31] 3.68 TPG [32] 3.30 e segg. degli Orientamenti dell'OCSE relativi ai prezzi di
trasferimento. [33] 3.73 degli Orientamenti dell'OCSE relativi ai prezzi di trasferimento. [34] 3.69 degli Orientamenti dell'OCSE relativi ai prezzi di trasferimento. [35] 3.70 degli Orientamenti dell'OCSE relativi ai prezzi di trasferimento. [36] 4.38/4.39 degli Orientamenti dell'OCSE relativi ai prezzi di
trasferimento. [37] 3.71 e 4.39 degli Orientamenti dell'OCSE relativi ai prezzi di
trasferimento.