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Document 52013PC0109

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del trattato OMPI sulleinterpretazioni ed esecuzioni audiovisive

/* COM/2013/0109 final - 2013/0065 (NLE) */

52013PC0109

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del trattato OMPI sulleinterpretazioni ed esecuzioni audiovisive /* COM/2013/0109 final - 2013/0065 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Con la presente proposta di decisione del Consiglio la Commissione chiede al Consiglio l’autorizzazione a firmare, a nome dell’Unione europea, il trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive adottato a Pechino il 24 giugno 2012 (di seguito, “trattato di Pechino”).

Il suddetto trattato stabilisce una serie di nuove norme internazionali volte a garantire protezione e compenso adeguati agli artisti interpreti o esecutori audiovisivi: attori, musicisti, ballerini, ecc. le cui interpretazioni o esecuzioni sono incorporate in un’opera audiovisiva (ad esempio un film o un programma televisivo).

Il trattato è un notevole passo avanti nella protezione internazionale dei diritti connessi al diritto d’autore, e il primo strumento multilaterale adottato in materia dal 1996. Si tratta di un aggiornamento assai atteso che ammoderna la tutela degli artisti interpreti o esecutori audiovisivi a livello internazionale in quanto ne riconosce i diritti nell’ambiente digitale. Colma pertanto una lacuna che risale al 1996, ossia all’adozione del trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (di seguito WPPT).

Il WPPT, cui l’Unione europea ha aderito nel 2000, ha introdotto una protezione internazionale dei diritti degli autori e di taluni titolari di diritti connessi che, per la prima volta, ha tenuto conto dell’evoluzione economica e tecnologica dell’ambiente digitale. Tuttavia, allora non si riuscì a raggiungere un accordo per includere, nel campo d’applicazione di questi strumenti, la protezione degli artisti interpreti o esecutori in relazione alle esecuzioni fissate in opere audiovisive (il WPPT contempla solo i diritti degli artisti interpreti o esecutori in ordine alle esecuzioni sui fonogrammi).

Dal 7 al 20 dicembre 2000 si è tenuta una conferenza diplomatica a Ginevra, ma i membri dell’OMPI non sono riusciti a mettersi d’accordo sul testo di un nuovo trattato. Il fallimento della conferenza diplomatica del 2000 ha sospeso i lavori per più di dieci anni. Nel giugno 2011 il comitato permanente dell’OMPI sul diritto d’autore e i diritti connessi (22a sessione) ha raggiunto un accordo provvisorio sulla questione principale rimasta in sospeso nel 2000, ossia la cessione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori ai produttori di opere audiovisive. Successivamente, l’assemblea generale dell’OMPI, nella 40a sessione tenutasi nell’ottobre 2011, ha deciso di riconvocare la conferenza diplomatica sospesa nel 2000. Questa si è tenuta a Pechino dal 20 al 26 giugno 2012 e ha condotto all’adozione del trattato il 24 giugno 2012.

Con decisione del 7 novembre 2000, il Consiglio aveva autorizzato la Commissione a condurre i negoziati in vista dell’adozione di uno strumento per la protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nelle rispettive interpretazioni o esecuzioni audiovisive. Il 18 giugno 2012 il Consiglio ha aggiornato le direttive di negoziato allegate alla decisione per tener conto delle modifiche intervenute dopo il 2000 nell’acquis sul diritto d’autore nell’UE (adozione della direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore nella società dell’informazione) e per prendere atto della riconvocazione della conferenza diplomatica di Pechino dal 20 al 26 giugno 2012.

La conferenza diplomatica di Pechino ha adottato il trattato il 24 giugno 2012.

L’Unione europea ha firmato l’atto finale a conclusione della conferenza diplomatica. Il Parlamento europeo è stato informato dei risultati della suddetta conferenza nella riunione della Commissione giuridica del 9 luglio 2012.

2.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L’Unione europea ha svolto un ruolo di rilievo nell’elaborazione delle disposizioni del trattato di Pechino per far sì che gli artisti interpreti o esecutori audiovisivi fruissero di un grado di protezione coerente con l’acquis dell’UE, e che gli artisti interpreti o esecutori audiovisivi europei potessero beneficiare anche a livello internazionale dello stesso grado di protezione garantito loro dalla normativa UE. In effetti, la maggior parte delle questioni figuranti nel trattato sono già armonizzate a livello dell’UE.

Molte disposizioni del trattato di Pechino si ispirano al WPPT del 1996 e nell’insieme i due trattati sono strutturati allo stesso modo. I beneficiari della protezione offerta dal trattato di Pechino sono gli artisti interpreti o esecutori cittadini dei paesi firmatari del trattato o residenti abitualmente in uno dei paesi firmatari.

La protezione è garantita in base al trattamento nazionale, vale a dire che ciascun paese accorda agli artisti interpreti o esecutori (cittadini di un altro paese) lo stesso trattamento accordato ai propri cittadini in relazione ai diritti esclusivi e al diritto a un equo compenso previsti dal trattato. La portata del trattamento nazionale può essere limitata per determinati diritti secondo disposizioni specifiche del trattato.

Il trattato prevede che, indipendentemente dai diritti patrimoniali e anche dopo la loro cessione, l’artista interprete o esecutore conserva determinati diritti morali per quanto riguarda le esecuzioni dal vivo e le esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive.

Per quanto riguarda i diritti patrimoniali, il trattato accorda agli artisti interpreti o esecutori diritti esclusivi sulle interpretazioni o esecuzioni fissate e non fissate.

Per quanto riguarda le interpretazioni o esecuzioni non fissate, gli artisti interpreti o esecutori godono del diritto di autorizzare la radiodiffusione e comunicazione al pubblico di quelle non fissate nonché di autorizzarne la fissazione.

Per quanto riguarda le interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive, gli artisti interpreti o esecutori hanno diritto di autorizzarne la riproduzione diretta o indiretta, la distribuzione e il noleggio a scopo di lucro dell’originale e delle copie (anche dopo averne autorizzato la distribuzione).

Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro interpretazioni o esecuzioni (ad esempio scaricamento in linea dei film che le comprendono). Infine, il trattato accorda agli artisti interpreti o esecutori il diritto di autorizzare la radiodiffusione e comunicazione al pubblico delle loro interpretazioni o esecuzioni. Le Parti contraenti hanno facoltà di sostituire questo diritto con quello a un compenso equo o di derogarvi completamente.

Le Parti contraenti dispongono della massima flessibilità per organizzare la cessione dei diritti. Possono ad esempio decidere che, una volta che l’artista interprete o esecutore abbia consentito alla fissazione di un’interpretazione o esecuzione, i suoi diritti esclusivi sono ceduti ai produttori, se non altrimenti stabilito per contratto tra l’artista interprete o esecutore e il produttore. In ogni caso la disposizione non impone alle Parti contraenti alcun obbligo di prevedere una cessione automatica.

In linea con il WPPT, il trattato di Pechino specifica che, per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, la legislazione nazionale può prevedere limitazioni o eccezioni della stessa natura di quelle previste per la protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche, in osservanza al cosiddetto “test su tre livelli”. Come il WPPT, anche il nuovo trattato stipula che le Parti contraenti prevedano un’adeguata tutela giuridica e precostituiscano mezzi di ricorso efficaci contro l’elusione delle misure tecnologiche di tutela impiegate dagli artisti interpreti o esecutori ai fini dell’esercizio dei loro diritti, nonché mezzi di ricorso adeguati ed efficaci contro la rimozione o l’alterazione di informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti aggiunte in un’interpretazione o esecuzione fissata su fissazione audiovisiva. Infine, la durata della protezione è di almeno cinquant’anni dalla fissazione dell’interpretazione o esecuzione audiovisiva.

L’ultima parte del trattato contiene le consuete disposizioni amministrative e procedurali anche qui ampiamente ispirate a quelle corrispondenti del WPPT.

Il trattato comprende una serie di dichiarazioni concordate, alcune delle quali (rapporto del trattato con il WPPT e il TRIPS, definizione dell’artista interprete o esecutore, misure di tutela tecnologica in relazione a limitazioni e eccezioni) sono state oggetto di negoziazioni specifiche durante la conferenza diplomatica 2012.

Secondo l’articolo 23 del trattato di Pechino, l’Unione europea può diventare parte del trattato se, durante la conferenza diplomatica, si dichiara competente per la materia ivi disciplinata, se la propria legislazione vincola tutti i suoi Stati membri e se è stata autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a diventare parte del trattato. Dal momento che la Commissione era stata debitamente autorizzata dal Consiglio a negoziare, l’Unione europea ha quindi fatto la dichiarazione di cui sopra alla conferenza diplomatica di Pechino. Il trattato dovrebbe quindi essere firmato dall’Unione europea in base a una decisione del Consiglio, come previsto dall’articolo 218, paragrafo 5, del TFUE.

La Commissione ha ritenuto soddisfacenti i risultati dei negoziati e chiede al Consiglio di autorizzare la firma, a nome dell’Unione europea, del trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive adottato a Pechino il 24 giugno 2012.

2013/0065 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il 7 novembre 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, la partecipazione della Comunità europea alla conferenza diplomatica indetta a Ginevra dal 7 al 20 dicembre 2000 al fine di elaborare uno strumento di protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nelle rispettive interpretazioni o esecuzioni audiovisive.

(2)       I negoziati si sono conclusi con esito positivo nella conferenza diplomatica riconvocata a Pechino dal 20 al 26 giugno 2012 e il trattato OMPI di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive è stato adottato il 24 giugno 2012.

(3)       Il trattato stabilisce una serie di nuove norme internazionali nel settore dei diritti connessi, volte a garantire in modo adeguato la protezione e il compenso degli artisti interpreti o esecutori audiovisivi.

(4)       Il trattato rimane aperto alla firma di ciascuna Parte che soddisfa i requisiti per l’adesione per un anno dopo l’adozione. È opportuno pertanto che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione europea, con riserva di conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma a nome dell’Unione del trattato OMPI di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, con riserva di conclusione del suddetto trattato in data successiva.

Il testo del trattato da firmare è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio conferisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del trattato, con riserva di conclusione, alla persona o alle persone indicata/e dalla Commissione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

alla

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive

Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive

(adottato a Pechino il 24 giugno 2012 dalla conferenza diplomatica sulla protezione delle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive)

INDICE

Preambolo

Articolo 1 Rapporto con altre convenzioni e con altri trattati

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Beneficiari della protezione

Articolo 4 Trattamento nazionale

Articolo 5 Diritti morali

Articolo 6 Diritti patrimoniali degli artisti interpreti o esecutori sulle interpretazioni o esecuzioni non fissate

Articolo 7 Diritto di riproduzione

Articolo 8 Diritto di distribuzione

Articolo 9 Diritto di noleggio

Articolo 10 Diritto di messa a disposizione di interpretazioni o esecuzioni fissate

Articolo 11 Diritto di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico

Articolo 12 Cessione dei diritti

Articolo 13 Limitazioni ed eccezioni

Articolo 14 Durata della protezione

Articolo 15 Obblighi in materia di misure tecnologiche

Articolo 16 Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti

Articolo 17 Formalità

Articolo 18 Riserve e notifiche

Articolo 19 Efficacia temporale

Articolo 20 Applicazione dei diritti

Articolo 21 Assemblea

Articolo 22 Ufficio internazionale

Articolo 23 Requisiti per l'adesione

Articolo 24 Diritti e obblighi

Articolo 25 Firma

Articolo 26 Entrata in vigore

Articolo 27 Data effettiva di adesione

Articolo 28 Denuncia

Articolo 29 Lingue

Articolo 30 Depositario

Preambolo

Le Parti contraenti,

DESIDEROSE di proteggere nel modo più efficace e uniforme possibile i diritti degli artisti interpreti o esecutori sulle loro interpretazioni o esecuzioni,

RICORDANDO l'importanza delle raccomandazioni del piano d'azione per lo sviluppo, adottato nel 2007 dall'Assemblea generale della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), che mirano a garantire che le considerazioni relative allo sviluppo costituiscano parte integrante del lavoro dell'Organizzazione,

RICONOSCENDO la necessità di nuove norme internazionali che risolvano in maniera adeguata le questioni attinenti agli sviluppi economici, sociali, culturali e tecnologici,

RICONOSCENDO quanto profondamente incidano sulla produzione e sull'utilizzazione delle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive lo sviluppo e la convergenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

RICONOSCENDO la necessità di istituire un equilibrio fra i diritti degli artisti interpreti o esecutori sulle loro interpretazioni o esecuzioni audiovisive e un superiore pubblico interesse, in particolare in materia di istruzione, ricerca e accesso all'informazione,

RICONOSCENDO che il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, concluso a Ginevra il 20 dicembre 1996, non estende la protezione alle interpretazioni o esecuzioni degli artisti interpreti o esecutori fissate su fissazioni audiovisive,

FACENDO RIFERIMENTO alla risoluzione relativa alle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive adottata il 20 dicembre 1996 dalla conferenza diplomatica su talune questioni relative al diritto di autore e ai diritti connessi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Rapporto con altre convenzioni e con altri trattati

1. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi reciproci incombenti alle Parti contraenti in forza del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi o della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.

2. La protezione prevista dal presente trattato lascia intatta la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche e non influisce in alcun modo su di essa. Di conseguenza, nessuna disposizione del presente trattato potrà essere interpretata come lesiva di tale protezione.

3. Il presente trattato non rimanda ad alcun altro trattato che non sia il trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi e lascia del tutto impregiudicati i diritti e i doveri istituiti da altri trattati[1],[2].

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente trattato, si intende per:

a) "artisti interpreti o esecutori", gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano, interpretano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche o espressioni di folclore[3];

b) "fissazione audiovisiva", l'incorporazione di immagini in movimento, accompagnate o no da suoni, o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, riproduzione o comunicazione mediante apposito dispositivo[4];

c) "radiodiffusione", la trasmissione via etere di suoni o di immagini o di immagini e suoni o di loro rappresentazioni, al fine della ricezione da parte del pubblico. Per "radiodiffusione" si intende altresì la trasmissione via satellite. La trasmissione di segnali in forma criptata è assimilata alla "radiodiffusione" quando il decodificatore è messo a disposizione del pubblico dall'organismo di radiodiffusione o con il suo consenso;

d) "comunicazione al pubblico" di un'interpretazione o esecuzione, la trasmissione al pubblico mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione di un'interpretazione o esecuzione non fissate, o di un'interpretazione o esecuzione fissate in una fissazione audiovisiva. Ai fini dell'articolo 11, si intende per "comunicazione al pubblico" anche l'atto di rendere udibili o visibili o udibili e visibili al pubblico l'interpretazione o l'esecuzione fissate su fissazione audiovisiva.

Articolo 3 Beneficiari della protezione

1. Le Parti contraenti accordano la protezione contemplata dal presente trattato agli artisti interpreti o esecutori che siano cittadini di altre Parti contraenti.

2. Gli artisti interpreti o esecutori che non sono cittadini di una delle Parti contraenti ma che hanno la residenza abituale nel territorio di una Parte contraente sono equiparati ai fini del presente trattato ai cittadini della Parte contraente.

Articolo 4 Trattamento nazionale

1. Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini di altre Parte contraenti lo stesso trattamento che essa accorda ai propri cittadini in relazione ai diritti esclusivi specificamente riconosciuti dal presente trattato e al diritto a un equo compenso di cui all'articolo 11.

2. Le Parti contraenti hanno la facoltà di limitare la portata e la durata della protezione accordata ai cittadini di un'altra Parte contraente ai sensi del paragrafo 1, per quanto riguarda i diritti di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, ai diritti di cui i propri cittadini godono nell'altra Parte contraente.

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica a una Parte contraente laddove l'altra Parte contraente si avvalga delle riserve ammesse dall'articolo 11, paragrafo 3, né si applica a una Parte contraente laddove essa stessa si avvalga della riserva.

Articolo 5 Diritti morali

1. Indipendentemente dai diritti patrimoniali e anche dopo la cessione di tali diritti, l'artista interprete o esecutore conserva il diritto, per quanto riguarda le interpretazioni o esecuzioni dal vivo o fissate su fissazioni audiovisive:

i) di rivendicare la paternità delle sue interpretazioni o esecuzioni, salvo che l'omissione sia dettata dal modo d'uso dell'interpretazione o esecuzione stessa, e

ii) di opporsi a ogni deformazione, mutilazione o altra modificazione delle sue interpretazioni o esecuzioni che rechi pregiudizio alla sua reputazione, tenendo debito conto della natura delle fissazioni audiovisive.

2. I diritti riconosciuti all'artista interprete o esecutore in forza del paragrafo 1 sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione della Parte contraente in cui la protezione è richiesta. Tuttavia, le Parti contraenti la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente trattato o dell'adesione ad esso, non contiene disposizioni che assicurano la protezione, dopo la morte dell'artista interprete o esecutore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in forza del paragrafo precedente, hanno la facoltà di stabilire che taluni di questi diritti non siano mantenuti dopo la morte dell'artista.

3. I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono disciplinati dalla legislazione della Parte contraente in cui la protezione è richiesta[5].

Articolo 6 Diritti patrimoniali degli artisti interpreti o esecutori sulle interpretazioni o esecuzioni non fissate

Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare, per quanto riguarda le loro interpretazioni o esecuzioni:

i) la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico della loro interpretazione o esecuzione non fissata, salvo quando si tratti di un'interpretazione o esecuzione già radiodiffusa;

ii) la fissazione della loro interpretazione o esecuzione non fissata.

Articolo 7 Diritto di riproduzione

Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive, in qualsiasi maniera e forma[6].

Articolo 8 Diritto di distribuzione

1. Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale o di copie delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà.

2. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica la facoltà delle Parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell'originale o di copie delle interpretazioni o esecuzioni fissate effettuate con il consenso dell'artista esauriscono il diritto di cui al paragrafo 1[7].

Articolo 9 Diritto di noleggio

1. Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare il noleggio a scopo di lucro dell'originale o di copie delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive, a norma della legislazione nazionale delle Parti contraenti, anche dopo la loro distribuzione ad opera o con il consenso dell'artista.

2) Le Parti contraenti sono esentate dall'obbligo di cui al paragrafo 1, a meno che il noleggio a scopo di lucro non abbia dato luogo a una diffusa riproduzione di tali fissazioni che comprometta in modo sostanziale il diritto esclusivo di riproduzione degli artisti interpreti o esecutori[8].

Articolo 10 Diritto di messa a disposizione di interpretazioni o esecuzioni fissate

Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, su filo o via etere, delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta.

Articolo 11 Diritto di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico

1. Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive.

2. Ciascuna Parte contraente può, mediante notifica depositata presso il direttore generale dell'OMPI, dichiarare che, invece del diritto di autorizzazione di cui al paragrafo 1, intende stabilire un diritto a un equo compenso per l'utilizzazione diretta o indiretta delle interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive per la radiodiffusione o per la comunicazione al pubblico. Le Parti contraenti possono anche dichiarare che stabiliranno nella legislazione nazionale le condizioni di esercizio del diritto a un equo compenso.

3. Ciascuna Parte contraente può dichiarare che applicherà le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2 solo in rapporto a determinate utilizzazioni, o che ne limiterà l'applicazione in altri modi o che non le applicherà affatto.

Articolo 12 Cessione dei diritti

1. Le Parti contraenti possono prevedere nella legislazione nazionale che, una volta che un artista interprete o esecutore abbia dato il consenso alla fissazione delle sue interpretazioni o esecuzioni su una fissazione audiovisiva, i diritti esclusivi di autorizzazione di cui agli articoli da 7 a 11 siano detenuti o esercitati dal produttore della fissazione audiovisiva o gli siano ceduti, fatto salvo un eventuale contratto in senso contrario concluso tra l'artista interprete o esecutore e il produttore della fissazione audiovisiva ai sensi dalla legislazione nazionale.

2. Per quanto riguarda le fissazioni audiovisive prodotte ai sensi della legislazione nazionale, le Parti contraenti possono imporre che il consenso sia prestato o il contratto sia concluso in forma scritta e firmato da entrambe le parti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

3. A prescindere dalla cessione dei diritti esclusivi di cui sopra, la legislazione nazionale o gli accordi individuali, collettivi o di altra natura possono riconoscere all'artista interprete o esecutore il diritto a ricevere royalty o un equo compenso per tutte le eventuali utilizzazioni dell'interpretazione o esecuzione, secondo quanto previsto nel presente trattato, anche per quanto riguarda gli articoli 10 e 11.

Articolo 13 Limitazioni ed eccezioni

1. Le Parti contraenti hanno la facoltà di prevedere nella propria legislazione, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, limitazioni o eccezioni della stessa natura di quelle previste nella stessa legislazione per quanto riguarda la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche.

2. Le Parti contraenti impongono le limitazioni o le eccezioni ai diritti contemplati dal presente trattato soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con la normale utilizzazione economica delle interpretazioni e delle esecuzioni e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell'artista interprete o esecutore[9].

Articolo 14 Durata della protezione

La durata della protezione da concedere agli artisti interpreti o esecutori in base al presente trattato non potrà essere inferiore a un periodo di cinquant'anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui l'interpretazione o l'esecuzione è stata fissata.

Articolo 15 Obblighi in materia di misure tecnologiche

Le Parti contraenti prevedono un'adeguata tutela giuridica e mezzi di ricorso efficaci contro l'elusione delle misure tecnologiche impiegate dagli artisti interpreti o esecutori ai fini dell'esercizio dei diritti contemplati dal presente trattato e aventi lo scopo di impedire che vengano commessi, nei confronti delle loro interpretazioni o esecuzioni, atti non autorizzati dai suddetti artisti o vietati per legge[10],[11].

Articolo 16 Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti

1. Le Parti contraenti prevedono mezzi di ricorso adeguati e efficaci contro chiunque compia deliberatamente uno degli atti sottoindicati sapendo o, in sede di procedimento civile, dovendo ragionevolmente sapere che il suo agire può indurre, consentire, facilitare o occultare una violazione dei diritti contemplati dal presente trattato:

i) rimuovere o alterare, senza averne titolo, qualunque informazione elettronica sulla gestione dei diritti;

ii) distribuire, importare a fini di distribuzione, radiodiffondere, comunicare o mettere a disposizione del pubblico, senza averne titolo, interpretazioni o esecuzioni ovvero copie di interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive, sapendo che ne sono state rimosse o alterate, senza titolo, informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti.

2. Ai fini del presente articolo, per "informazioni sulla gestione dei diritti" si intendono le informazioni che identificano l'artista interprete o esecutore, l'interpretazione o esecuzione dell'artista o il titolare dei diritti sull'interpretazione o esecuzione, ovvero qualunque informazione circa le condizioni di utilizzazione dell'interpretazione o esecuzione, e qualunque numero o codice che racchiuda tali informazioni, qualora anche una sola di queste sia aggiunta all'interpretazione o esecuzione fissata su una fissazione audiovisiva[12].

Articolo 17 Formalità

Il godimento e l'esercizio dei diritti contemplati dal presente trattato non sono soggetti a formalità alcuna.

Articolo 18 Riserve e notifiche

1. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, non sono ammesse riserve al presente trattato.

2. Le notifiche ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, o dell'articolo 19, paragrafo 2, possono essere effettuate negli strumenti di ratifica o di adesione, e la data di efficacia della notifica per la Parte contraente che l'ha effettuata coincide con quella di entrata in vigore del presente trattato. Tali notifiche possono essere effettuate in tempi successivi, nel qual caso hanno effetto tre mesi dopo il ricevimento da parte del direttore generale dell'OMPI o a una data successiva indicata nella notifica.

Articolo 19 Efficacia temporale

1. Le Parti contraenti accordano la protezione concessa in virtù del presente trattato alle interpretazioni o esecuzioni fissate esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente trattato e a tutte le interpretazioni o esecuzioni che abbiano luogo dopo l'entrata in vigore del presente trattato per ciascuna Parte contraente.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, una Parte contraente può dichiarare in una notifica depositata presso il direttore generale dell'OMPI che non applicherà le disposizioni degli articoli da 7 a 11, o una o più di esse, alle interpretazioni o esecuzioni fissate esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente trattato per ciascuna Parte contraente. In relazione a tale Parte contraente, le Parti contraenti hanno facoltà di limitare l'applicazione dei predetti articoli alle interpretazioni o esecuzioni che abbiano avuto luogo dopo l'entrata in vigore del trattato per tale Parte contraente.

3. La protezione prevista dal presente trattato non pregiudica eventuali atti commessi, accordi conclusi o diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente trattato per ciascuna Parte contraente.

4. Le Parti contraenti possono stabilire nella legislazione nazionale disposizioni transitorie a norma della quali le persone che prima dell'entrata in vigore del presente trattato hanno compiuto atti legittimi in relazione a interpretazioni o esecuzioni possono compiere, per le stesse interpretazioni o esecuzioni, atti entro i limiti dei diritti di cui all'articolo 5 e agli articoli da 7 a 11 dopo l'entrata in vigore del presente trattato per le rispettive Parti contraenti.

Articolo 20 Applicazione dei diritti

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare, conformemente alla propria legislazione, i provvedimenti necessari per l'applicazione del presente trattato.

2. Le Parti contraenti garantiscono che le loro legislazioni prevedano adeguate procedure di applicazione in modo da consentire l'adozione di provvedimenti efficaci contro qualsiasi violazione dei diritti contemplati dal presente trattato, ivi compresi rimedi rapidi per impedire violazioni e rimedi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni.

Articolo 21 Assemblea

1.

a) Le Parti contraenti hanno un'assemblea.

b) Ciascuna Parte contraente è rappresentata nell'assemblea da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della Parte contraente che l'ha designata. L'assemblea può chiedere che l'OMPI fornisca l'assistenza finanziaria necessaria ad agevolare la partecipazione di delegazioni di Parti contraenti considerate paesi in via di sviluppo, secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, o che sono paesi in transizione verso un'economia di mercato.

2.

a) L'assemblea tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo, nonché l'applicazione e il funzionamento, del presente trattato.

b) L'assemblea adempie la funzione assegnatale dall'articolo 23, paragrafo 2, concernente i requisiti per l'adesione di talune organizzazioni intergovernative.

c) L'assemblea convoca le conferenze diplomatiche di revisione del presente trattato e impartisce al direttore generale dell'OMPI le direttive concernenti la preparazione di tali conferenze.

3.

a) Ciascuna Parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota in nome proprio.

b) Ciascuna Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può partecipare al voto in vece dei suoi Stati membri, nel qual caso dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi membri che sono Parti del presente trattato. Nessuna siffatta organizzazione intergovernativa può partecipare al voto, ove uno solo dei suoi membri eserciti il diritto di voto e viceversa.

4. L'assemblea si riunisce, su convocazione del direttore generale e, tranne in circostanze eccezionali, durante lo stesso periodo e nello stesso luogo dell'assemblea generale dell'OMPI.

5. L'assemblea si adopera per prendere le decisioni di comune accordo e adotta il suo regolamento interno, riguardo in particolare alla convocazione delle sessioni straordinarie, al quorum e, fatte salve le disposizioni del presente trattato, alla maggioranza necessaria per deliberare sulle varie decisioni.

Articolo 22 Ufficio internazionale

L'Ufficio internazionale assolve i compiti amministrativi derivanti dal presente trattato.

Articolo 23 Requisiti per l'adesione

1. Ogni Stato membro dell'OMPI può diventare parte del presente trattato.

2. L'assemblea delibera sull'adesione al trattato di qualsiasi organizzazione intergovernativa che si dichiari competente per la materia ivi disciplinata, la cui legislazione vincoli tutti i suoi Stati membri e che sia stata autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a diventare parte del presente trattato.

3. L'Unione europea è Parte del presente trattato, avendo fatto la dichiarazione di cui al precedente paragrafo durante la conferenza diplomatica di adozione del trattato stesso.

Articolo 24 Diritti e obblighi

Salvo disposizioni contrarie previste dal presente trattato, ciascuna Parte contraente gode dei diritti e si fa carico degli obblighi posti in essere dal trattato stesso.

Articolo 25 Firma

Il presente trattato rimane aperto alla firma delle Parti che soddisfano i requisiti per l'adesione nella sede dell'OMPI per un anno dopo la sua adozione.

Articolo 26 Entrata in vigore

Il presente trattato entra in vigore dopo tre mesi dalla data in cui trenta Parti che soddisfano i requisiti di adesione di cui all'articolo 23 hanno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione.

Articolo 27 Data effettiva di adesione

Sono vincolati dal presente trattato:

i) le trenta Parti che soddisfano i requisiti per l'adesione di cui all'articolo 26, dalla data di entrata in vigore del trattato;

ii) ogni altra Parte che soddisfa i requisiti per l'adesione di cui all'articolo 23, da tre mesi dopo la data di deposito del relativo strumento di ratifica o di adesione presso il direttore generale dell'OMPI.

Articolo 28 Denuncia

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente trattato mediante notifica indirizzata al direttore generale dell'OMPI. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica stessa.

Articolo 29 Lingue

1. Il presente trattato è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, le quali versioni fanno tutte ugualmente fede.

2. Il direttore generale dell'OMPI cura la preparazione di testi ufficiali nelle lingue diverse da quelle citate nel paragrafo 1 su richiesta di una parte interessata e previa consultazione di tutte le parti interessate. Ai fini del presente paragrafo, per "parte interessata" si intende qualunque Stato membro dell'OMPI la cui lingua ufficiale (ovvero una delle cui lingue ufficiali) sia interessata, nonché l'Unione europea e qualsiasi altra organizzazione intergovernativa che sia Parte del presente trattato, ove una delle sue lingue ufficiali sia interessata.

Articolo 30 Depositario

Depositario del presente trattato è il direttore generale dell'OMPI.

[1]               Dichiarazione concordata in merito all'articolo 1: "È inteso che niente nel presente trattato pregiudica i diritti o gli obblighi sanciti dal trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi o la loro interpretazione ed è altresì inteso che il paragrafo 3 non istituisce alcun obbligo a carico delle Parti contraenti del presente trattato di ratificare il trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi o di aderirvi o di conformarsi a una qualsiasi delle sue disposizioni.".

[2]               Dichiarazione concordata in merito all'articolo 1, paragrafo 3: "È inteso che le Parti contraenti che sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio riconoscono tutti i principi e gli obiettivi dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS) e considerano che nessun elemento del presente trattato pregiudica le disposizioni dell'accordo TRIPS, ivi comprese, senza limitarsi però ad esse, le disposizioni relative alle pratiche anticoncorrenziali.".

[3]               Dichiarazione concordata in merito all'articolo 2, lettera a): "È inteso che la definizione di "artisti interpreti o esecutori" include quanti interpretano o eseguono un'opera letteraria o artistica creata o fissata per la prima volta nel corso di un'interpretazione o esecuzione.".

[4]               Dichiarazione concordata in merito all'articolo 2, lettera b): "Si conferma che la definizione di "fissazione audiovisiva" di cui all'articolo 2, lettera b), fa salvo l'articolo 2, lettera c), del trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi.".

[5]               Dichiarazione concordata in merito all'articolo 5: "Ai fini del presente trattato e fatti salvi altri eventuali trattati, è inteso che, tenuto conto della natura delle fissazioni audiovisive e della loro produzione e distribuzione, le modifiche di un'interpretazione o esecuzione nel quadro dell'uso normale della stessa, quali montaggio, compressione, doppiaggio o formattazione, con mezzi o in formati esistenti o nuovi, e che rientrano nell'uso autorizzato dall'artista interprete o esecutore, non costituiscono modificazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, punto ii). I diritti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punto ii), riguardano unicamente le modificazioni che rechino obiettivamente grave pregiudizio alla reputazione dell'artista interprete o esecutore. È inoltre inteso che il semplice uso di tecnologie o mezzi di comunicazione nuovi o modificati non configura di per sé una modificazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, punto ii).".

[6]               Dichiarazione concordata in merito all'articolo 7: "Il diritto di riproduzione sancito dall'articolo 7 e le eccezioni di cui all'articolo 13 si applicano di diritto all'ambiente digitale, in particolare all'utilizzazione di interpretazioni ed esecuzioni in formato digitale. Resta inteso che il caricamento su supporto elettronico di interpretazioni o esecuzioni protette in formato digitale costituisce riproduzione ai sensi dell'articolo 7.".

[7]               Dichiarazione concordata in merito agli articoli 8 e 9: "Per "copie" e "originale o copie" oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi dei suddetti articoli si intendono esclusivamente copie fissate che possono essere messe in circolazione come oggetti tangibili.".

[8]               Dichiarazione concordata in merito agli articoli 8 e 9: "Per "copie" e "originale o copie" oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi dei suddetti articoli si intendono esclusivamente copie fissate che possono essere messe in circolazione come oggetti tangibili.".

[9]               Dichiarazione concordata in merito all'articolo 13: "La dichiarazione concordata in merito all'articolo 10 (Limitazioni e eccezioni) del trattato OMPI sul diritto d'autore si applica, in quanto compatibile, anche all'articolo 13 (Limitazioni e eccezioni) del trattato.".

[10]             Dichiarazione concordata in merito all'articolo 15 in combinato disposto con l'articolo 13: "È inteso che nessuna disposizione del presente articolo impedisce a una Parte contraente di adottare le misure efficaci che si rendano necessarie per assicurare che un beneficiario possa valersi delle limitazioni e eccezioni previste dalla legislazione nazionale della Parte contraente, conformemente all'articolo 13, laddove a un'interpretazione o esecuzione audiovisiva siano state applicate misure tecnologiche e il beneficiario abbia per legge accesso all'interpretazione o all'esecuzione in oggetto, nei casi in cui i titolari dei diritti non abbiano adottato misure adeguate ed efficaci in relazione alla predetta interpretazione o esecuzione per consentire al beneficiario di valersi delle limitazioni ed eccezioni previste dalla legislazione nazionale della Parte contraente. Fatta salva la tutela giuridica di un'opera audiovisiva su cui sia fissata un'interpretazione o esecuzione, è altresì inteso che gli obblighi di cui all'articolo 15 non sono applicabili alle interpretazioni o esecuzioni non protette o non più protette ai sensi della legislazione nazionale che dà attuazione al presente trattato.".

[11]             Dichiarazione concordata in merito all'articolo 15: "Come nel trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, l'espressione "misure tecnologiche impiegate dagli artisti interpreti o esecutori" deve essere interpretata in maniera estensiva e riferita anche a quanti agiscono per conto degli artisti interpreti o esecutori, ossia i rappresentanti, i licenziatari o gli assegnatari, i produttori, i prestatori di servizi e le persone che lavorano nel settore della comunicazione o della radiodiffusione che utilizzano le interpretazioni o esecuzioni sulla base di una debita autorizzazione.".

[12]             Dichiarazione concordata in merito all'articolo 16: "La dichiarazione concordata in merito all'articolo 12 (Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti) del trattato OMPI sul diritto d'autore si applica, in quanto compatibile, anche all'articolo 16 (Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti) del presente trattato.".

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