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Document 52013PC0109
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the WIPO Treaty on Audiovisual Performances
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del trattato OMPI sulleinterpretazioni ed esecuzioni audiovisive
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del trattato OMPI sulleinterpretazioni ed esecuzioni audiovisive
/* COM/2013/0109 final - 2013/0065 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del trattato OMPI sulleinterpretazioni ed esecuzioni audiovisive /* COM/2013/0109 final - 2013/0065 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Con la presente proposta di decisione del
Consiglio la Commissione chiede al Consiglio l’autorizzazione a firmare, a nome
dell’Unione europea, il trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni
audiovisive adottato a Pechino il 24 giugno 2012 (di seguito, “trattato di
Pechino”). Il suddetto trattato stabilisce una serie di
nuove norme internazionali volte a garantire protezione e compenso adeguati
agli artisti interpreti o esecutori audiovisivi: attori, musicisti, ballerini,
ecc. le cui interpretazioni o esecuzioni sono incorporate in un’opera
audiovisiva (ad esempio un film o un programma televisivo). Il trattato è un notevole passo avanti nella
protezione internazionale dei diritti connessi al diritto d’autore, e il primo
strumento multilaterale adottato in materia dal 1996. Si tratta di un
aggiornamento assai atteso che ammoderna la tutela degli artisti interpreti o
esecutori audiovisivi a livello internazionale in quanto ne riconosce i diritti
nell’ambiente digitale. Colma pertanto una lacuna che risale al 1996, ossia all’adozione
del trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (di
seguito WPPT). Il WPPT, cui l’Unione europea ha aderito nel 2000,
ha introdotto una protezione internazionale dei diritti degli autori e di
taluni titolari di diritti connessi che, per la prima volta, ha tenuto conto
dell’evoluzione economica e tecnologica dell’ambiente digitale. Tuttavia,
allora non si riuscì a raggiungere un accordo per includere, nel campo d’applicazione
di questi strumenti, la protezione degli artisti interpreti o esecutori in
relazione alle esecuzioni fissate in opere audiovisive (il WPPT contempla solo
i diritti degli artisti interpreti o esecutori in ordine alle esecuzioni sui
fonogrammi). Dal 7 al 20 dicembre 2000 si è tenuta una
conferenza diplomatica a Ginevra, ma i membri dell’OMPI non sono riusciti a
mettersi d’accordo sul testo di un nuovo trattato. Il fallimento della
conferenza diplomatica del 2000 ha sospeso i lavori per più di dieci anni. Nel
giugno 2011 il comitato permanente dell’OMPI sul diritto d’autore e i diritti
connessi (22a sessione) ha raggiunto un accordo provvisorio sulla questione
principale rimasta in sospeso nel 2000, ossia la cessione dei diritti degli
artisti interpreti o esecutori ai produttori di opere audiovisive.
Successivamente, l’assemblea generale dell’OMPI, nella 40a sessione tenutasi
nell’ottobre 2011, ha deciso di riconvocare la conferenza diplomatica sospesa
nel 2000. Questa si è tenuta a Pechino dal 20 al 26 giugno 2012 e ha condotto
all’adozione del trattato il 24 giugno 2012. Con decisione del 7 novembre 2000, il
Consiglio aveva autorizzato la Commissione a condurre i negoziati in vista dell’adozione
di uno strumento per la protezione dei diritti degli artisti interpreti o
esecutori nelle rispettive interpretazioni o esecuzioni audiovisive. Il 18 giugno
2012 il Consiglio ha aggiornato le direttive di negoziato allegate alla
decisione per tener conto delle modifiche intervenute dopo il 2000 nell’acquis
sul diritto d’autore nell’UE (adozione della direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore
nella società dell’informazione) e per prendere atto della riconvocazione della
conferenza diplomatica di Pechino dal 20 al 26 giugno 2012. La conferenza diplomatica di Pechino ha
adottato il trattato il 24 giugno 2012. L’Unione europea ha firmato l’atto finale a
conclusione della conferenza diplomatica. Il Parlamento europeo è stato
informato dei risultati della suddetta conferenza nella riunione della
Commissione giuridica del 9 luglio 2012. 2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA L’Unione europea ha svolto un ruolo di rilievo
nell’elaborazione delle disposizioni del trattato di Pechino per far sì che gli
artisti interpreti o esecutori audiovisivi fruissero di un grado di protezione
coerente con l’acquis dell’UE, e che gli artisti interpreti o esecutori
audiovisivi europei potessero beneficiare anche a livello internazionale dello
stesso grado di protezione garantito loro dalla normativa UE. In effetti, la
maggior parte delle questioni figuranti nel trattato sono già armonizzate a
livello dell’UE. Molte disposizioni del trattato di Pechino si
ispirano al WPPT del 1996 e nell’insieme i due trattati sono strutturati allo
stesso modo. I beneficiari della protezione offerta dal trattato di Pechino
sono gli artisti interpreti o esecutori cittadini dei paesi firmatari del
trattato o residenti abitualmente in uno dei paesi firmatari. La protezione è garantita in base al
trattamento nazionale, vale a dire che ciascun paese accorda agli artisti
interpreti o esecutori (cittadini di un altro paese) lo stesso trattamento
accordato ai propri cittadini in relazione ai diritti esclusivi e al diritto a
un equo compenso previsti dal trattato. La portata del trattamento nazionale
può essere limitata per determinati diritti secondo disposizioni specifiche del
trattato. Il trattato prevede che, indipendentemente dai
diritti patrimoniali e anche dopo la loro cessione, l’artista interprete o
esecutore conserva determinati diritti morali per quanto riguarda le esecuzioni
dal vivo e le esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive. Per quanto riguarda i diritti patrimoniali, il
trattato accorda agli artisti interpreti o esecutori diritti esclusivi sulle
interpretazioni o esecuzioni fissate e non fissate. Per quanto riguarda le interpretazioni o
esecuzioni non fissate, gli artisti interpreti o esecutori godono del diritto
di autorizzare la radiodiffusione e comunicazione al pubblico di quelle non
fissate nonché di autorizzarne la fissazione. Per quanto riguarda le interpretazioni o
esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive, gli artisti interpreti o
esecutori hanno diritto di autorizzarne la riproduzione diretta o indiretta, la
distribuzione e il noleggio a scopo di lucro dell’originale e delle copie
(anche dopo averne autorizzato la distribuzione). Gli artisti interpreti o esecutori hanno il
diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle
loro interpretazioni o esecuzioni (ad esempio scaricamento in linea dei film che
le comprendono). Infine, il trattato accorda agli artisti interpreti o
esecutori il diritto di autorizzare la radiodiffusione e comunicazione al
pubblico delle loro interpretazioni o esecuzioni. Le Parti contraenti hanno
facoltà di sostituire questo diritto con quello a un compenso equo o di
derogarvi completamente. Le Parti contraenti dispongono della massima
flessibilità per organizzare la cessione dei diritti. Possono ad esempio
decidere che, una volta che l’artista interprete o esecutore abbia consentito
alla fissazione di un’interpretazione o esecuzione, i suoi diritti esclusivi
sono ceduti ai produttori, se non altrimenti stabilito per contratto tra l’artista
interprete o esecutore e il produttore. In ogni caso la disposizione non impone
alle Parti contraenti alcun obbligo di prevedere una cessione automatica. In linea con il WPPT, il trattato di Pechino
specifica che, per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, la
legislazione nazionale può prevedere limitazioni o eccezioni della stessa
natura di quelle previste per la protezione del diritto d’autore sulle opere
letterarie e artistiche, in osservanza al cosiddetto “test su tre livelli”.
Come il WPPT, anche il nuovo trattato stipula che le Parti contraenti prevedano
un’adeguata tutela giuridica e precostituiscano mezzi di ricorso efficaci
contro l’elusione delle misure tecnologiche di tutela impiegate dagli artisti
interpreti o esecutori ai fini dell’esercizio dei loro diritti, nonché mezzi di
ricorso adeguati ed efficaci contro la rimozione o l’alterazione di
informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti aggiunte in un’interpretazione
o esecuzione fissata su fissazione audiovisiva. Infine, la durata della
protezione è di almeno cinquant’anni dalla fissazione dell’interpretazione o esecuzione
audiovisiva. L’ultima parte del trattato contiene le
consuete disposizioni amministrative e procedurali anche qui ampiamente
ispirate a quelle corrispondenti del WPPT. Il trattato comprende una serie di
dichiarazioni concordate, alcune delle quali (rapporto del trattato con il WPPT
e il TRIPS, definizione dell’artista interprete o esecutore, misure di tutela
tecnologica in relazione a limitazioni e eccezioni) sono state oggetto di
negoziazioni specifiche durante la conferenza diplomatica 2012. Secondo l’articolo 23 del trattato di Pechino,
l’Unione europea può diventare parte del trattato se, durante la conferenza
diplomatica, si dichiara competente per la materia ivi disciplinata, se la
propria legislazione vincola tutti i suoi Stati membri e se è stata
autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a diventare parte del
trattato. Dal momento che la Commissione era stata debitamente autorizzata dal
Consiglio a negoziare, l’Unione europea ha quindi fatto la dichiarazione di cui
sopra alla conferenza diplomatica di Pechino. Il trattato dovrebbe quindi
essere firmato dall’Unione europea in base a una decisione del Consiglio, come
previsto dall’articolo 218, paragrafo 5, del TFUE. La Commissione ha ritenuto soddisfacenti i
risultati dei negoziati e chiede al Consiglio di autorizzare la firma, a nome
dell’Unione europea, del trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni
audiovisive adottato a Pechino il 24 giugno 2012. 2013/0065 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione
europea, del trattato OMPI sulle
interpretazioni ed esecuzioni audiovisive IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218,
paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 7 novembre 2000 il
Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, nell’ambito dell’Organizzazione
mondiale della proprietà intellettuale, la partecipazione della Comunità
europea alla conferenza diplomatica indetta a Ginevra dal 7 al 20 dicembre 2000
al fine di elaborare uno strumento di protezione dei diritti degli artisti
interpreti o esecutori nelle rispettive interpretazioni o esecuzioni
audiovisive. (2) I negoziati si sono conclusi
con esito positivo nella conferenza diplomatica riconvocata a Pechino dal 20 al
26 giugno 2012 e il trattato OMPI di Pechino sulle interpretazioni ed
esecuzioni audiovisive è stato adottato il 24 giugno 2012. (3) Il trattato stabilisce una
serie di nuove norme internazionali nel settore dei diritti connessi, volte a
garantire in modo adeguato la protezione e il compenso degli artisti interpreti
o esecutori audiovisivi. (4) Il trattato rimane aperto
alla firma di ciascuna Parte che soddisfa i requisiti per l’adesione per un
anno dopo l’adozione. È opportuno pertanto che l’accordo sia firmato a nome
dell’Unione europea, con riserva di conclusione in data successiva, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata la firma a nome dell’Unione del
trattato OMPI di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, con
riserva di conclusione del suddetto trattato in data successiva. Il testo del trattato da firmare è allegato
alla presente decisione. Articolo 2 Il Segretariato generale del Consiglio
conferisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del trattato, con riserva
di conclusione, alla persona o alle persone indicata/e dalla Commissione
europea. Articolo 3 La presente
decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO alla proposta di
decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome
dell'Unione europea, del trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni
audiovisive Trattato di Pechino sulle interpretazioni
ed esecuzioni audiovisive (adottato a Pechino il 24 giugno 2012 dalla
conferenza diplomatica sulla protezione delle interpretazioni ed esecuzioni
audiovisive) INDICE Preambolo Articolo 1 Rapporto con altre convenzioni e
con altri trattati Articolo 2 Definizioni Articolo 3 Beneficiari della protezione Articolo 4 Trattamento nazionale Articolo 5 Diritti morali Articolo 6 Diritti patrimoniali degli artisti
interpreti o esecutori sulle interpretazioni o esecuzioni non fissate Articolo 7 Diritto di riproduzione Articolo 8 Diritto di distribuzione Articolo 9 Diritto di noleggio Articolo 10 Diritto di messa a disposizione di
interpretazioni o esecuzioni fissate Articolo 11 Diritto di radiodiffusione e di
comunicazione al pubblico Articolo 12 Cessione dei diritti Articolo 13 Limitazioni ed eccezioni Articolo 14 Durata della protezione Articolo 15 Obblighi in materia di misure
tecnologiche Articolo 16 Obblighi in materia di
informazioni sulla gestione dei diritti Articolo 17 Formalità Articolo 18 Riserve e notifiche Articolo 19 Efficacia temporale Articolo 20 Applicazione dei diritti Articolo 21 Assemblea Articolo 22 Ufficio internazionale Articolo 23 Requisiti per l'adesione Articolo 24 Diritti e obblighi Articolo 25 Firma Articolo 26 Entrata in vigore Articolo 27 Data effettiva di adesione Articolo 28 Denuncia Articolo 29 Lingue Articolo 30 Depositario Preambolo Le Parti contraenti, DESIDEROSE di proteggere nel modo più efficace
e uniforme possibile i diritti degli artisti interpreti o esecutori sulle loro
interpretazioni o esecuzioni, RICORDANDO l'importanza delle raccomandazioni
del piano d'azione per lo sviluppo, adottato nel 2007 dall'Assemblea generale
della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale (OMPI), che mirano a garantire che le considerazioni relative
allo sviluppo costituiscano parte integrante del lavoro dell'Organizzazione, RICONOSCENDO la necessità di nuove norme
internazionali che risolvano in maniera adeguata le questioni attinenti agli
sviluppi economici, sociali, culturali e tecnologici, RICONOSCENDO quanto profondamente incidano
sulla produzione e sull'utilizzazione delle interpretazioni ed esecuzioni
audiovisive lo sviluppo e la convergenza delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, RICONOSCENDO la necessità di istituire un
equilibrio fra i diritti degli artisti interpreti o esecutori sulle loro
interpretazioni o esecuzioni audiovisive e un superiore pubblico interesse, in
particolare in materia di istruzione, ricerca e accesso all'informazione, RICONOSCENDO che il trattato dell'OMPI
sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, concluso a Ginevra il 20 dicembre 1996,
non estende la protezione alle interpretazioni o esecuzioni degli artisti
interpreti o esecutori fissate su fissazioni audiovisive, FACENDO RIFERIMENTO alla risoluzione relativa
alle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive adottata il 20 dicembre 1996
dalla conferenza diplomatica su talune questioni relative al diritto di autore
e ai diritti connessi, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo
1
Rapporto con altre convenzioni e con altri trattati 1. Nessuna disposizione del presente trattato
pregiudica gli obblighi reciproci incombenti alle Parti contraenti in forza del
trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi o della
Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o
esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione,
firmata a Roma il 26 ottobre 1961. 2. La protezione prevista dal
presente trattato lascia intatta la protezione del diritto d'autore sulle opere
letterarie e artistiche e non influisce in alcun modo su di essa. Di
conseguenza, nessuna disposizione del presente trattato potrà essere
interpretata come lesiva di tale protezione. 3. Il presente trattato non rimanda ad alcun
altro trattato che non sia il trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni
e sui fonogrammi e lascia del tutto impregiudicati i diritti e i doveri
istituiti da altri trattati[1],[2]. Articolo
2
Definizioni Ai fini del presente
trattato, si intende per: a) "artisti interpreti o
esecutori", gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre
persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano, interpretano o
eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche o espressioni di
folclore[3]; b) "fissazione audiovisiva", l'incorporazione
di immagini in movimento, accompagnate o no da suoni, o di loro
rappresentazioni, che ne consenta la percezione, riproduzione o comunicazione
mediante apposito dispositivo[4]; c) "radiodiffusione", la
trasmissione via etere di suoni o di immagini o di immagini e suoni o di loro
rappresentazioni, al fine della ricezione da parte del pubblico. Per "radiodiffusione"
si intende altresì la trasmissione via satellite. La trasmissione di segnali in
forma criptata è assimilata alla "radiodiffusione" quando il
decodificatore è messo a disposizione del pubblico dall'organismo di
radiodiffusione o con il suo consenso; d) "comunicazione al pubblico" di un'interpretazione
o esecuzione, la trasmissione al pubblico mediante qualunque mezzo diverso
dalla radiodiffusione di un'interpretazione o esecuzione non fissate, o di un'interpretazione
o esecuzione fissate in una fissazione audiovisiva. Ai fini dell'articolo 11,
si intende per "comunicazione al pubblico" anche l'atto di rendere
udibili o visibili o udibili e visibili al pubblico l'interpretazione o l'esecuzione
fissate su fissazione audiovisiva. Articolo 3
Beneficiari della protezione 1. Le Parti contraenti accordano la protezione
contemplata dal presente trattato agli artisti interpreti o esecutori che siano
cittadini di altre Parti contraenti. 2. Gli artisti interpreti o esecutori che non
sono cittadini di una delle Parti contraenti ma che hanno la residenza abituale
nel territorio di una Parte contraente sono equiparati ai fini del presente
trattato ai cittadini della Parte contraente. Articolo
4
Trattamento nazionale 1. Ciascuna Parte contraente
accorda ai cittadini di altre Parte contraenti lo stesso trattamento che essa
accorda ai propri cittadini in relazione ai diritti esclusivi specificamente
riconosciuti dal presente trattato e al diritto a un equo compenso di cui all'articolo
11. 2. Le Parti contraenti hanno la facoltà di
limitare la portata e la durata della protezione accordata ai cittadini di un'altra
Parte contraente ai sensi del paragrafo 1, per quanto riguarda i diritti di cui
all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, ai diritti di cui i propri cittadini godono
nell'altra Parte contraente. 3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si
applica a una Parte contraente laddove l'altra Parte contraente si avvalga
delle riserve ammesse dall'articolo 11, paragrafo 3, né si applica a una Parte
contraente laddove essa stessa si avvalga della riserva. Articolo
5
Diritti morali 1. Indipendentemente dai diritti patrimoniali
e anche dopo la cessione di tali diritti, l'artista interprete o esecutore
conserva il diritto, per quanto riguarda le interpretazioni o esecuzioni dal
vivo o fissate su fissazioni audiovisive: i) di rivendicare la paternità delle sue
interpretazioni o esecuzioni, salvo che l'omissione sia dettata dal modo d'uso
dell'interpretazione o esecuzione stessa, e ii) di opporsi a ogni deformazione,
mutilazione o altra modificazione delle sue interpretazioni o esecuzioni che
rechi pregiudizio alla sua reputazione, tenendo debito conto della natura delle
fissazioni audiovisive. 2. I diritti riconosciuti all'artista
interprete o esecutore in forza del paragrafo 1 sono, dopo la sua morte,
mantenuti almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati
dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione della
Parte contraente in cui la protezione è richiesta. Tuttavia, le Parti
contraenti la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del
presente trattato o dell'adesione ad esso, non contiene disposizioni che
assicurano la protezione, dopo la morte dell'artista interprete o esecutore, di
tutti i diritti a lui riconosciuti in forza del paragrafo precedente, hanno la
facoltà di stabilire che taluni di questi diritti non siano mantenuti dopo la
morte dell'artista. 3. I mezzi di ricorso per la tutela dei
diritti di cui al presente articolo sono disciplinati dalla legislazione della
Parte contraente in cui la protezione è richiesta[5]. Articolo
6
Diritti patrimoniali degli artisti interpreti o esecutori sulle interpretazioni
o esecuzioni non fissate Gli artisti interpreti o esecutori hanno il
diritto esclusivo di autorizzare, per quanto riguarda le loro interpretazioni o
esecuzioni: i) la radiodiffusione e la
comunicazione al pubblico della loro interpretazione o esecuzione non fissata,
salvo quando si tratti di un'interpretazione o esecuzione già radiodiffusa; ii) la fissazione della loro interpretazione o
esecuzione non fissata. Articolo 7
Diritto di riproduzione Gli artisti interpreti o esecutori hanno il
diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle loro
interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive, in qualsiasi
maniera e forma[6]. Articolo 8
Diritto di distribuzione 1. Gli artisti interpreti o esecutori hanno il
diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale
o di copie delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni
audiovisive, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà. 2. Nessuna disposizione del presente trattato
pregiudica la facoltà delle Parti contraenti di determinare le eventuali
condizioni in cui la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà
dell'originale o di copie delle interpretazioni o esecuzioni fissate effettuate
con il consenso dell'artista esauriscono il diritto di cui al paragrafo 1[7]. Articolo 9
Diritto di noleggio 1. Gli artisti interpreti o esecutori hanno il
diritto esclusivo di autorizzare il noleggio a scopo di lucro dell'originale o
di copie delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni
audiovisive, a norma della legislazione nazionale delle Parti contraenti, anche
dopo la loro distribuzione ad opera o con il consenso dell'artista. 2) Le Parti contraenti sono esentate dall'obbligo
di cui al paragrafo 1, a meno che il noleggio a scopo di lucro non abbia dato
luogo a una diffusa riproduzione di tali fissazioni che comprometta in modo
sostanziale il diritto esclusivo di riproduzione degli artisti interpreti o
esecutori[8]. Articolo 10
Diritto di messa a disposizione di interpretazioni o esecuzioni fissate Gli artisti interpreti o esecutori hanno il
diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, su filo
o via etere, delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni
audiovisive in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un
luogo o in un momento di sua scelta. Articolo 11
Diritto di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico 1. Gli artisti interpreti o esecutori hanno il
diritto esclusivo di autorizzare la radiodiffusione e la comunicazione al
pubblico delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni
audiovisive. 2. Ciascuna Parte contraente può, mediante
notifica depositata presso il direttore generale dell'OMPI, dichiarare che,
invece del diritto di autorizzazione di cui al paragrafo 1, intende stabilire
un diritto a un equo compenso per l'utilizzazione diretta o indiretta delle
interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive per la
radiodiffusione o per la comunicazione al pubblico. Le Parti contraenti possono
anche dichiarare che stabiliranno nella legislazione nazionale le condizioni di
esercizio del diritto a un equo compenso. 3. Ciascuna Parte contraente può
dichiarare che applicherà le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2
solo in rapporto a determinate utilizzazioni, o che ne limiterà l'applicazione
in altri modi o che non le applicherà affatto. Articolo
12
Cessione dei diritti 1. Le Parti contraenti possono prevedere nella
legislazione nazionale che, una volta che un artista interprete o esecutore
abbia dato il consenso alla fissazione delle sue interpretazioni o esecuzioni
su una fissazione audiovisiva, i diritti esclusivi di autorizzazione di cui
agli articoli da 7 a 11 siano detenuti o esercitati dal produttore della
fissazione audiovisiva o gli siano ceduti, fatto salvo un eventuale contratto
in senso contrario concluso tra l'artista interprete o esecutore e il
produttore della fissazione audiovisiva ai sensi dalla legislazione nazionale. 2. Per quanto riguarda le fissazioni
audiovisive prodotte ai sensi della legislazione nazionale, le Parti contraenti
possono imporre che il consenso sia prestato o il contratto sia concluso in
forma scritta e firmato da entrambe le parti o dai loro rappresentanti
debitamente autorizzati. 3. A prescindere dalla cessione dei diritti
esclusivi di cui sopra, la legislazione nazionale o gli accordi individuali,
collettivi o di altra natura possono riconoscere all'artista interprete o
esecutore il diritto a ricevere royalty o un equo compenso per tutte le
eventuali utilizzazioni dell'interpretazione o esecuzione, secondo quanto
previsto nel presente trattato, anche per quanto riguarda gli articoli 10 e 11. Articolo
13
Limitazioni ed eccezioni 1. Le Parti contraenti hanno la
facoltà di prevedere nella propria legislazione, per quanto riguarda la
protezione degli artisti interpreti o esecutori, limitazioni o eccezioni della
stessa natura di quelle previste nella stessa legislazione per quanto riguarda
la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche. 2. Le Parti contraenti impongono le
limitazioni o le eccezioni ai diritti contemplati dal presente trattato
soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con la normale
utilizzazione economica delle interpretazioni e delle esecuzioni e non
comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell'artista
interprete o esecutore[9]. Articolo 14
Durata della protezione La durata della protezione da concedere agli
artisti interpreti o esecutori in base al presente trattato non potrà essere
inferiore a un periodo di cinquant'anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui
l'interpretazione o l'esecuzione è stata fissata. Articolo 15
Obblighi in materia di misure tecnologiche Le Parti contraenti prevedono un'adeguata
tutela giuridica e mezzi di ricorso efficaci contro l'elusione delle misure
tecnologiche impiegate dagli artisti interpreti o esecutori ai fini dell'esercizio
dei diritti contemplati dal presente trattato e aventi lo scopo di impedire che
vengano commessi, nei confronti delle loro interpretazioni o esecuzioni, atti
non autorizzati dai suddetti artisti o vietati per legge[10],[11]. Articolo
16
Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti 1. Le Parti contraenti prevedono
mezzi di ricorso adeguati e efficaci contro chiunque compia deliberatamente uno
degli atti sottoindicati sapendo o, in sede di procedimento civile, dovendo
ragionevolmente sapere che il suo agire può indurre, consentire, facilitare o
occultare una violazione dei diritti contemplati dal presente trattato: i) rimuovere o alterare, senza averne
titolo, qualunque informazione elettronica sulla gestione dei diritti; ii) distribuire, importare a fini di
distribuzione, radiodiffondere, comunicare o mettere a disposizione del pubblico,
senza averne titolo, interpretazioni o esecuzioni ovvero copie di
interpretazioni o esecuzioni fissate su fissazioni audiovisive, sapendo che ne
sono state rimosse o alterate, senza titolo, informazioni elettroniche sulla
gestione dei diritti. 2. Ai fini del presente articolo, per "informazioni
sulla gestione dei diritti" si intendono le informazioni che identificano
l'artista interprete o esecutore, l'interpretazione o esecuzione dell'artista o
il titolare dei diritti sull'interpretazione o esecuzione, ovvero qualunque
informazione circa le condizioni di utilizzazione dell'interpretazione o
esecuzione, e qualunque numero o codice che racchiuda tali informazioni,
qualora anche una sola di queste sia aggiunta all'interpretazione o esecuzione
fissata su una fissazione audiovisiva[12]. Articolo 17
Formalità Il godimento e l'esercizio dei diritti
contemplati dal presente trattato non sono soggetti a formalità alcuna. Articolo
18
Riserve e notifiche 1. Fatto salvo l'articolo 11,
paragrafo 3, non sono ammesse riserve al presente trattato. 2. Le notifiche ai sensi dell'articolo 11,
paragrafo 2, o dell'articolo 19, paragrafo 2, possono essere effettuate negli
strumenti di ratifica o di adesione, e la data di efficacia della notifica per
la Parte contraente che l'ha effettuata coincide con quella di entrata in
vigore del presente trattato. Tali notifiche possono essere effettuate in tempi
successivi, nel qual caso hanno effetto tre mesi dopo il ricevimento da parte
del direttore generale dell'OMPI o a una data successiva indicata nella
notifica. Articolo
19
Efficacia temporale 1. Le Parti contraenti accordano
la protezione concessa in virtù del presente trattato alle interpretazioni o
esecuzioni fissate esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente
trattato e a tutte le interpretazioni o esecuzioni che abbiano luogo dopo l'entrata
in vigore del presente trattato per ciascuna Parte contraente. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1,
una Parte contraente può dichiarare in una notifica depositata presso il
direttore generale dell'OMPI che non applicherà le disposizioni degli articoli
da 7 a 11, o una o più di esse, alle interpretazioni o esecuzioni fissate
esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente trattato per ciascuna
Parte contraente. In relazione a tale Parte contraente, le Parti contraenti
hanno facoltà di limitare l'applicazione dei predetti articoli alle
interpretazioni o esecuzioni che abbiano avuto luogo dopo l'entrata in vigore
del trattato per tale Parte contraente. 3. La protezione prevista dal presente
trattato non pregiudica eventuali atti commessi, accordi conclusi o diritti
acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente trattato per ciascuna Parte
contraente. 4. Le Parti contraenti possono stabilire nella
legislazione nazionale disposizioni transitorie a norma della quali le persone
che prima dell'entrata in vigore del presente trattato hanno compiuto atti
legittimi in relazione a interpretazioni o esecuzioni possono compiere, per le
stesse interpretazioni o esecuzioni, atti entro i limiti dei diritti di cui all'articolo
5 e agli articoli da 7 a 11 dopo l'entrata in vigore del presente trattato per
le rispettive Parti contraenti. Articolo
20
Applicazione dei diritti 1. Le Parti contraenti si
impegnano ad adottare, conformemente alla propria legislazione, i provvedimenti
necessari per l'applicazione del presente trattato. 2. Le Parti contraenti garantiscono che le
loro legislazioni prevedano adeguate procedure di applicazione in modo da
consentire l'adozione di provvedimenti efficaci contro qualsiasi violazione dei
diritti contemplati dal presente trattato, ivi compresi rimedi rapidi per
impedire violazioni e rimedi che costituiscano un deterrente contro ulteriori
violazioni. Articolo
21
Assemblea 1. a) Le Parti contraenti hanno un'assemblea. b) Ciascuna Parte contraente è rappresentata
nell'assemblea da un delegato, che può essere assistito da supplenti,
consiglieri ed esperti. c) Le spese di ciascuna delegazione sono a
carico della Parte contraente che l'ha designata. L'assemblea può chiedere che
l'OMPI fornisca l'assistenza finanziaria necessaria ad agevolare la
partecipazione di delegazioni di Parti contraenti considerate paesi in via di
sviluppo, secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, o che
sono paesi in transizione verso un'economia di mercato. 2. a) L'assemblea tratta tutte le questioni
concernenti il mantenimento e lo sviluppo, nonché l'applicazione e il
funzionamento, del presente trattato. b) L'assemblea adempie la funzione assegnatale
dall'articolo 23, paragrafo 2, concernente i requisiti per l'adesione di talune
organizzazioni intergovernative. c) L'assemblea convoca le conferenze
diplomatiche di revisione del presente trattato e impartisce al direttore
generale dell'OMPI le direttive concernenti la preparazione di tali conferenze. 3. a) Ciascuna Parte contraente che è uno Stato
dispone di un voto e vota in nome proprio. b) Ciascuna Parte contraente che
è un'organizzazione intergovernativa può partecipare al voto in vece dei suoi
Stati membri, nel qual caso dispone di un numero di voti pari al numero dei
suoi membri che sono Parti del presente trattato. Nessuna siffatta
organizzazione intergovernativa può partecipare al voto, ove uno solo dei suoi
membri eserciti il diritto di voto e viceversa. 4. L'assemblea si riunisce, su convocazione
del direttore generale e, tranne in circostanze eccezionali, durante lo stesso
periodo e nello stesso luogo dell'assemblea generale dell'OMPI. 5. L'assemblea si adopera per prendere le
decisioni di comune accordo e adotta il suo regolamento interno, riguardo in
particolare alla convocazione delle sessioni straordinarie, al quorum e, fatte
salve le disposizioni del presente trattato, alla maggioranza necessaria per
deliberare sulle varie decisioni. Articolo 22
Ufficio internazionale L'Ufficio internazionale assolve i compiti
amministrativi derivanti dal presente trattato. Articolo
23
Requisiti per l'adesione 1. Ogni Stato membro dell'OMPI
può diventare parte del presente trattato. 2. L'assemblea delibera sull'adesione al
trattato di qualsiasi organizzazione intergovernativa che si dichiari
competente per la materia ivi disciplinata, la cui legislazione vincoli tutti i
suoi Stati membri e che sia stata autorizzata, conformemente alle sue procedure
interne, a diventare parte del presente trattato. 3. L'Unione europea è Parte del presente
trattato, avendo fatto la dichiarazione di cui al precedente paragrafo durante
la conferenza diplomatica di adozione del trattato stesso. Articolo 24
Diritti e obblighi Salvo disposizioni contrarie previste dal
presente trattato, ciascuna Parte contraente gode dei diritti e si fa carico
degli obblighi posti in essere dal trattato stesso. Articolo 25
Firma Il presente trattato rimane aperto alla firma
delle Parti che soddisfano i requisiti per l'adesione nella sede dell'OMPI per
un anno dopo la sua adozione. Articolo 26
Entrata in vigore Il presente trattato entra in vigore dopo tre
mesi dalla data in cui trenta Parti che soddisfano i requisiti di adesione di
cui all'articolo 23 hanno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione. Articolo
27
Data effettiva di adesione Sono vincolati dal presente trattato: i) le trenta Parti che
soddisfano i requisiti per l'adesione di cui all'articolo 26, dalla data di
entrata in vigore del trattato; ii) ogni altra Parte che soddisfa i
requisiti per l'adesione di cui all'articolo 23, da tre mesi dopo la data di
deposito del relativo strumento di ratifica o di adesione presso il direttore
generale dell'OMPI. Articolo 28
Denuncia Ciascuna Parte contraente può denunciare il
presente trattato mediante notifica indirizzata al direttore generale dell'OMPI.
La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica
stessa. Articolo 29
Lingue 1. Il presente trattato è firmato in un solo
esemplare nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, le
quali versioni fanno tutte ugualmente fede. 2. Il direttore generale dell'OMPI cura la
preparazione di testi ufficiali nelle lingue diverse da quelle citate nel
paragrafo 1 su richiesta di una parte interessata e previa consultazione di
tutte le parti interessate. Ai fini del presente paragrafo, per "parte
interessata" si intende qualunque Stato membro dell'OMPI la cui lingua
ufficiale (ovvero una delle cui lingue ufficiali) sia interessata, nonché l'Unione
europea e qualsiasi altra organizzazione intergovernativa che sia Parte del
presente trattato, ove una delle sue lingue ufficiali sia interessata. Articolo
30
Depositario Depositario del presente trattato è il
direttore generale dell'OMPI. [1] Dichiarazione concordata in merito all'articolo 1:
"È inteso che niente nel presente trattato pregiudica i diritti o gli
obblighi sanciti dal trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui
fonogrammi o la loro interpretazione ed è altresì inteso che il paragrafo 3 non
istituisce alcun obbligo a carico delle Parti contraenti del presente trattato
di ratificare il trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui
fonogrammi o di aderirvi o di conformarsi a una qualsiasi delle sue disposizioni.". [2] Dichiarazione concordata in merito all'articolo 1,
paragrafo 3: "È inteso che le Parti contraenti che sono membri
dell'Organizzazione mondiale del commercio riconoscono tutti i principi e gli
obiettivi dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio (accordo TRIPS) e considerano che nessun elemento del
presente trattato pregiudica le disposizioni dell'accordo TRIPS, ivi comprese,
senza limitarsi però ad esse, le disposizioni relative alle pratiche anticoncorrenziali.". [3] Dichiarazione concordata in merito all'articolo 2,
lettera a): "È inteso che la definizione di "artisti interpreti
o esecutori" include quanti interpretano o eseguono un'opera letteraria o
artistica creata o fissata per la prima volta nel corso di un'interpretazione o
esecuzione.". [4] Dichiarazione concordata in merito all'articolo 2,
lettera b): "Si conferma che la definizione di "fissazione
audiovisiva" di cui all'articolo 2, lettera b), fa salvo l'articolo 2,
lettera c), del trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui
fonogrammi.". [5] Dichiarazione concordata in merito all'articolo 5:
"Ai fini del presente trattato e fatti salvi altri eventuali trattati, è
inteso che, tenuto conto della natura delle fissazioni audiovisive e della loro
produzione e distribuzione, le modifiche di un'interpretazione o esecuzione nel
quadro dell'uso normale della stessa, quali montaggio, compressione, doppiaggio
o formattazione, con mezzi o in formati esistenti o nuovi, e che rientrano
nell'uso autorizzato dall'artista interprete o esecutore, non costituiscono
modificazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, punto ii). I diritti
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punto ii), riguardano unicamente le
modificazioni che rechino obiettivamente grave pregiudizio alla reputazione
dell'artista interprete o esecutore. È inoltre inteso che il semplice uso di
tecnologie o mezzi di comunicazione nuovi o modificati non configura di per sé
una modificazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, punto ii).". [6] Dichiarazione concordata in merito all'articolo 7:
"Il diritto di riproduzione sancito dall'articolo 7 e le eccezioni di cui
all'articolo 13 si applicano di diritto all'ambiente digitale, in particolare
all'utilizzazione di interpretazioni ed esecuzioni in formato digitale. Resta
inteso che il caricamento su supporto elettronico di interpretazioni o
esecuzioni protette in formato digitale costituisce riproduzione ai sensi
dell'articolo 7.". [7] Dichiarazione concordata in merito agli articoli 8 e 9:
"Per "copie" e "originale o copie" oggetto del diritto
di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi dei suddetti articoli si
intendono esclusivamente copie fissate che possono essere messe in circolazione
come oggetti tangibili.". [8] Dichiarazione concordata in merito agli articoli 8 e 9:
"Per "copie" e "originale o copie" oggetto del diritto
di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi dei suddetti articoli si
intendono esclusivamente copie fissate che possono essere messe in circolazione
come oggetti tangibili.". [9] Dichiarazione concordata in merito all'articolo 13:
"La dichiarazione concordata in merito all'articolo 10 (Limitazioni e
eccezioni) del trattato OMPI sul diritto d'autore si applica, in quanto
compatibile, anche all'articolo 13 (Limitazioni e eccezioni) del
trattato.". [10] Dichiarazione concordata in merito all'articolo 15 in
combinato disposto con l'articolo 13: "È inteso che nessuna disposizione
del presente articolo impedisce a una Parte contraente di adottare le misure
efficaci che si rendano necessarie per assicurare che un beneficiario possa
valersi delle limitazioni e eccezioni previste dalla legislazione nazionale
della Parte contraente, conformemente all'articolo 13, laddove a
un'interpretazione o esecuzione audiovisiva siano state applicate misure
tecnologiche e il beneficiario abbia per legge accesso all'interpretazione o
all'esecuzione in oggetto, nei casi in cui i titolari dei diritti non abbiano
adottato misure adeguate ed efficaci in relazione alla predetta interpretazione
o esecuzione per consentire al beneficiario di valersi delle limitazioni ed
eccezioni previste dalla legislazione nazionale della Parte contraente. Fatta
salva la tutela giuridica di un'opera audiovisiva su cui sia fissata
un'interpretazione o esecuzione, è altresì inteso che gli obblighi di cui
all'articolo 15 non sono applicabili alle interpretazioni o esecuzioni non
protette o non più protette ai sensi della legislazione nazionale che dà
attuazione al presente trattato.". [11] Dichiarazione concordata in merito all'articolo 15:
"Come nel trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui
fonogrammi, l'espressione "misure tecnologiche impiegate dagli artisti
interpreti o esecutori" deve essere interpretata in maniera estensiva e
riferita anche a quanti agiscono per conto degli artisti interpreti o
esecutori, ossia i rappresentanti, i licenziatari o gli assegnatari, i
produttori, i prestatori di servizi e le persone che lavorano nel settore della
comunicazione o della radiodiffusione che utilizzano le interpretazioni o
esecuzioni sulla base di una debita autorizzazione.". [12] Dichiarazione concordata in merito all'articolo 16:
"La dichiarazione concordata in merito all'articolo 12 (Obblighi in
materia di informazioni sulla gestione dei diritti) del trattato OMPI sul diritto
d'autore si applica, in quanto compatibile, anche all'articolo 16 (Obblighi in
materia di informazioni sulla gestione dei diritti) del presente
trattato.".