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Document 52013DP0236

    Decisione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2013 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jacek Olgierd Kurski (2013/2019(IMM))

    GU C 65 del 19.2.2016, p. 180–181 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 65/180


    P7_TA(2013)0236

    Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Jacek Olgierd Kurski

    Decisione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2013 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jacek Olgierd Kurski (2013/2019(IMM))

    (2016/C 065/26)

    Il Parlamento europeo,

    vista la richiesta di revoca dell'immunità di Jacek Olgierd Kurski, trasmessa il 16 gennaio 2013 dal procuratore generale della Repubblica di Polonia, nel quadro della richiesta in data 2 gennaio 2013 del capo dell'ufficio di prevenzione del quartier generale nazionale della polizia operante sotto l'autorità dell'ispettore capo della polizia, e comunicata in Aula il 4 febbraio 2013,

    avendo ascoltato Jacek Olgierd Kurski a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

    visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

    viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011 (1),

    visti l'articolo 105 della Costituzione della Repubblica di Polonia e gli articolo 7, 7 ter, paragrafo 1 e 7 quater, in combinato disposto con l'articolo 10 ter della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputato o senatore,

    visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione giuridica (A7-0187/2013),

    A.

    considerando che il procuratore generale della Repubblica di Polonia ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare del deputato al Parlamento europeo Jacek Olgierd Kurski nel contesto di un procedimento legale concernente una presunta infrazione;

    B.

    considerando che a norma dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea i deputati godono, nel territorio del proprio Stato, delle immunità concesse ai membri del parlamento di detto Stato;

    C.

    considerando che l'articolo 105, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Polonia prevede che nel corso del mandato i deputati al Parlamento possono essere oggetto di procedimento penale soltanto con previa revoca concessa dal Parlamento;

    D.

    considerando che Jacek Olgierd Kurski è accusato di aver commesso un'infrazione stradale di cui all'articolo 92, paragrafo 1 dell'atto del 20 maggio 1971 che istituisce un codice delle infrazioni (Gazzetta ufficiale polacca 2010, n. 46, sezione 275, versione modificata);

    E.

    considerando che l'atto di cui Jacek Olgierd Kurski è accusato non ha un legame ovvio e diretto con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo né configura un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

    F.

    considerando che l'accusa palesemente non ha legami con la funzione di deputato al Parlamento europeo di Jacek Olgierd Kurski;

    G.

    considerando che non sussistono motivi per sospettare un fumus persecutionis;

    1.

    decide di revocare l'immunità di Jacek Olgierd Kurski;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al procuratore generale della Repubblica di Polonia e a Jacek Olgierd Kurski.


    (1)  Sentenza del 12 maggio 1964 nella causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier (Raccolta 1964, pag. 383); sentenza del 10 luglio 1986 nella causa 149/85, Wybot/Faure e altri (Raccolta 1986, pag. 2391; sentenza del 15 ottobre 2008 nella causa T-345/05, Mote/Parlamento (Raccolta 2008, pag. II-2849); sentenza del 21 ottobre 2008 nelle cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente (Raccolta 2008, pag. I-7929); sentenza del 19 marzo 2010 nella causa T-42/06, Gollnisch/Parlamento (Raccolta 2010, pag. II-1135); sentenza del 6 settembre 2011 nella causa C-163/10, Patriciello (Raccolta 2011, pag. I-7565).


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