Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AP0257

    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 giugno 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (COM(2012)0617 — C7-0358/2012 — 2012/0295(COD))

    GU C 65 del 19.2.2016, p. 212–246 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 65/212


    P7_TA(2013)0257

    Fondo di aiuti europei agli indigenti ***I

    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 giugno 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (COM(2012)0617 — C7-0358/2012 — 2012/0295(COD)) (1)

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2016/C 065/42)

    Emendamento 1

    Proposta di regolamento

    Considerando 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (1)

    In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con il quale è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati membri si sono posti l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni le persone a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020.

    (1)

    In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con il quale è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva («strategia Europa 2020») , l'Unione e gli Stati membri si sono posti l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni le persone a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020. Ciò nondimeno, nel 2010 quasi un quarto degli europei (119,6 milioni) erano a rischio di povertà o di esclusione sociale, vale a dire circa 4 milioni di persone in più rispetto al 2009. La povertà e l'esclusione sociale, tuttavia, non sono diffuse uniformemente in tutta l'Unione e la loro gravità varia tra i diversi Stati membri.

    Emendamento 2

    Proposta di regolamento

    Considerando 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (2)

    Il numero di persone che vivono in condizioni di deprivazione materiale anche grave nell'Unione è in aumento e tali persone sono spesso troppo emarginate per beneficiare delle misure di attivazione del regolamento (UE) n. …/…. [CPR] e in particolare di quelle del regolamento (UE) n. …/… [FSE].

    (2)

    Il numero di persone che vivono in condizioni di deprivazione materiale anche grave nell'Unione è in aumento e , nel 2012, quasi l'8 % dei cittadini dell'Unione viveva in condizioni di grave deprivazione materiale. Inoltre, tali persone sono spesso troppo emarginate per beneficiare delle misure di attivazione del regolamento (UE) n. …/…. [CPR] e in particolare di quelle del regolamento (UE) n. …/… [FSE].

    Emendamento 3

    Proposta di regolamento

    Considerando 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (2 bis)

    Le donne e i bambini sono sovra rappresentati nell'ambito delle persone indigenti, esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale, e le donne sono spesso responsabili della sicurezza alimentare e della sussistenza della famiglia. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero prendere provvedimenti atti a evitare ogni tipo di discriminazione e ad assicurare la parità tra uomini e donne e l'integrazione coerente della prospettiva di genere in tutte le fasi della preparazione, della programmazione e dell'esecuzione nonché del monitoraggio e della valutazione del Fondo, nelle campagne di informazione e di sensibilizzazione e nello scambio delle migliori pratiche.

    Emendamento 4

    Proposta di regolamento

    Considerando 2 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (2 ter)

    L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea sottolinea che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

    Emendamento 5

    Proposta di regolamento

    Considerando 2 quater (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (2 quater)

    L'articolo 6 del trattato sull'Unione europea sottolinea che l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

    Emendamento 6

    Proposta di regolamento

    Considerando 2 quinquies (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (2 quinquies)

    Per impedire la marginalizzazione dei gruppi vulnerabili e a basso reddito ed evitare l'aumento del rischio di povertà e di esclusione sociale, occorre attuare strategie volte a promuovere l'inclusione attiva.

    Emendamento 7

    Proposta di regolamento

    Considerando 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (4)

    Il Fondo di aiuti europei agli indigenti (nel seguito«il Fondo») deve rafforzare la coesione sociale, contribuendo alla riduzione della povertà nell'Unione mediante il sostegno a programmi nazionali che prestano un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti per ridurre la deprivazione alimentare , la mancanza di una fissa dimora e la deprivazione materiale dei bambini .

    (4)

    Il Fondo di aiuti europei agli indigenti (in prosieguo«il Fondo») dovrebbe rafforzare la coesione sociale, contribuendo alla riduzione della povertà nell'Unione mediante il sostegno a programmi nazionali che prestano un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti per ridurre la deprivazione alimentare e la deprivazione materiale grave .

    Emendamento 8

    Proposta di regolamento

    Considerando 4 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (4 bis)

    La definizione ETHOS (tipologia europea dei senzatetto) è un potenziale punto di partenza per l'assegnazione del Fondo a varie categorie di persone gravemente indigenti.

    Emendamento 9

    Proposta di regolamento

    Considerando 4 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (4 ter)

    Il Fondo non dovrebbe sostituire le politiche pubbliche adottate dai governi degli Stati membri al fine di limitare l'esigenza di aiuti alimentari di emergenza e di sviluppare obiettivi e politiche sostenibili per la completa eliminazione della fame, della povertà e dell'esclusione sociale.

    Emendamento 10

    Proposta di regolamento

    Considerando 4 quater (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (4 quater)

    Tenendo conto del numero di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale e del fatto che tale numero è destinato ad aumentare nei prossimi anni, è necessario aumentare le risorse previste per il finanziamento del Fondo nell'ambito del quadro finanziario pluriennale.

    Emendamento 11

    Proposta di regolamento

    Considerando 4 quinquies (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (4 quinquies)

    Il Fondo dovrebbe inoltre contribuire agli sforzi degli Stati membri per alleviare la grave deprivazione materiale delle persone senza fissa dimora.

    Emendamento 12

    Proposta di regolamento

    Considerando 6

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (6)

    Tali disposizioni garantiscono altresì che gli interventi finanziati siano conformi ai diritti dell'Unione e nazionali, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei beni distribuiti alle persone indigenti.

    (6)

    Tali disposizioni garantiscono altresì che gli interventi finanziati siano conformi ai diritti dell'Unione e nazionali, in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli aiuti alimentari e dell'assistenza materiale di base forniti alle persone indigenti.

    Emendamento 13

    Proposta di regolamento

    Considerando 8

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (8)

    Il programma operativo di ciascuno Stato membro deve individuare e giustificare le forme di deprivazione materiale da considerare nonché descrivere gli obiettivi e le caratteristiche dell'assistenza alle persone indigenti che sarà realizzata con il sostegno dei programmi nazionali. Deve inoltre contenere gli elementi necessari a garantire un'attuazione efficace ed efficiente del programma operativo .

    (8)

    Il programma operativo di ciascuno Stato membro dovrebbe individuare e giustificare le forme di deprivazione alimentare e materiale da considerare nonché descrivere gli obiettivi e le caratteristiche dell'assistenza alle persone indigenti che sarà realizzata con il sostegno dei programmi nazionali. Esso dovrebbe inoltre contenere gli elementi necessari a garantire un'attuazione efficace ed efficiente dei programmi operativi .

    Emendamento 14

    Proposta di regolamento

    Considerando 8 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (8 bis)

    Nell'Unione, la grave deprivazione alimentare coesiste con significativi sprechi alimentari. Il programma operativo di ciascuno Stato membro dovrebbe indicare come intende sfruttare in modo coordinato le sinergie tra le politiche volte a ridurre gli sprechi alimentari e la lotta contro la deprivazione alimentare. Il programma operativo di ciascuno Stato membro dovrebbe inoltre indicare come intende cercare di eliminare gli eventuali ostacoli amministrativi nei confronti delle organizzazioni, commerciali e non, che vogliano donare derrate alimentari in eccesso a organizzazioni senza fini di lucro impegnate nella lotta contro la deprivazione alimentare.

    Emendamento 15

    Proposta di regolamento

    Considerando 8 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (8 ter)

    Ai fini dell'esecuzione efficace ed efficiente delle misure finanziate attraverso il Fondo, è opportuno favorire la cooperazione tra le autorità regionali e locali e gli organismi che rappresentano la società civile. Gli Stati membri dovrebbero pertanto promuovere la partecipazione di tutti i soggetti che concorrono all'elaborazione e all'applicazione delle misure finanziate dal Fondo.

    Emendamento 16

    Proposta di regolamento

    Considerando 9

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (9)

    Al fine di accrescere al massimo l'efficacia del Fondo, in particolare per quanto riguarda le situazioni nazionali, è opportuno stabilire una procedura per eventuali modifiche del programma operativo.

    (9)

    Al fine di accrescere al massimo l'efficacia del Fondo e garantire la massima sinergia con le misure del Fondo sociale europeo , in particolare per quanto riguarda possibili cambiamenti nelle situazioni nazionali, è opportuno stabilire una procedura per le eventuali modifiche del programma operativo.

    Emendamento 17

    Proposta di regolamento

    Considerando 9 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (9 bis)

    Al fine di rispondere nel modo più efficace e adeguato alle varie esigenze e raggiungere meglio le persone indigenti, in tutte le fasi del Fondo si dovrebbe applicare il principio del partenariato.

    Emendamento 18

    Proposta di regolamento

    Considerando 10

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (10)

    Gli scambi di esperienze e di pratiche ottimali hanno un notevole valore aggiunto, pertanto la Commissione deve favorirne la diffusione.

    (10)

    Gli scambi di esperienze e di pratiche ottimali hanno un notevole valore aggiunto in quanto facilitano l'apprendimento reciproco, pertanto la Commissione dovrebbe favorirne e promuoverne la diffusione cercando sinergie con gli scambi di migliori pratiche nell'ambito di Fondi connessi, in particolare del Fondo sociale europeo .

    Emendamento 19

    Proposta di regolamento

    Considerando 11

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (11)

    Al fine di monitorare i progressi nell'attuazione dei programmi operativi, gli Stati membri devono redigere e fornire alla Commissione rapporti annuali e finali di esecuzione garantendo così la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate. Agli stessi fini è opportuno che la Commissione e ciascuno Stato membro si incontrino ogni anno per un riesame bilaterale, a meno che convengano diversamente.

    (11)

    Al fine di monitorare i progressi nell'attuazione dei programmi operativi, gli Stati membri , in collaborazione con le organizzazioni non governative coinvolte, dovrebbero redigere e fornire alla Commissione rapporti annuali e finali di esecuzione garantendo così la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate. Agli stessi fini è opportuno che la Commissione e ciascuno Stato membro si incontrino ogni anno per un riesame bilaterale, a meno che non convengano diversamente.

    Emendamento 20

    Proposta di regolamento

    Considerando 12

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (12)

    Al fine di migliorare la qualità e la concezione di ogni programma operativo e di valutare l'efficacia e l'efficienza del Fondo, occorre effettuare valutazioni ex ante ed ex post. Tali valutazioni dovranno essere integrate da indagini presso le persone indigenti che hanno beneficiato del programma operativo, e, se del caso, da valutazioni nel corso dell'attuazione del programma. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione a tale riguardo.

    (12)

    Al fine di migliorare la qualità e la concezione di ogni programma operativo e di valutare l'efficacia e l'efficienza del Fondo, è opportuno effettuare valutazioni ex ante ed ex post. Tali valutazioni dovrebbero essere integrate da indagini presso le persone indigenti che hanno beneficiato del programma operativo, e, se del caso, da valutazioni nel corso dell'attuazione del programma. Esse dovrebbero altresì rispettare la riservatezza dei destinatari finali ed essere svolte in modo da non stigmatizzare le persone indigenti. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione a tale riguardo.

    Emendamento 21

    Proposta di regolamento

    Considerando 12 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (12 bis)

    Come evidenziato nello studio di Eurostat «Valutare la deprivazione materiale nell'UE — Indicatori per l'intera popolazione e indicatori specifici dei bambini», è stata effettuata una ricerca approfondita sulla deprivazione materiale che consente una raccolta più affinata di dati in un prossimo futuro sui nuclei familiari, gli adulti e i bambini materialmente indigenti.

    Emendamento 22

    Proposta di regolamento

    Considerando 12 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (12 ter)

    Quando si eseguono tali valutazioni integrate da indagini sulle persone indigenti, è opportuno considerare che la deprivazione è un concetto complesso, difficile da cogliere quando si utilizza un piccolo numero di indicatori, che possono essere fuorvianti e condurre a politiche inefficaci.

    Emendamento 23

    Proposta di regolamento

    Considerando 12 quater (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (12 quater)

    Come sottolineato nella terza indagine sulla qualità della vita europea di Eurofound (2012), la deprivazione materiale nell'Unione dovrebbe essere misurata con riferimento all'incapacità di permettersi beni considerati essenziali, indipendentemente da quanto una persona possieda e guadagni. Pertanto, ai fini dello sviluppo di un indice della deprivazione che consenta una valutazione più accurata della deprivazione materiale delle famiglie, è opportuno tenere in considerazione indicatori come il livello di reddito, la disuguaglianza dei redditi, la capacità di far quadrare il bilancio, l'eccesso di indebitamento e la soddisfazione in merito agli standard di vita.

    Emendamento 24

    Proposta di regolamento

    Considerando 13

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (13)

    I cittadini hanno il diritto di sapere come e con quali risultati sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. Al fine di provvedere a un'ampia diffusione delle informazioni sui risultati conseguiti dal Fondo e per assicurare l'accessibilità e la trasparenza delle opportunità di finanziamento, occorre definire modalità di informazione e comunicazione, in particolare per quanto riguarda la responsabilità degli Stati membri e dei beneficiari.

    (13)

    I cittadini hanno il diritto di sapere come e con quali risultati sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. Al fine di provvedere a un'ampia diffusione delle informazioni sui risultati conseguiti dal Fondo e per assicurare l'accessibilità e la trasparenza delle opportunità di finanziamento, è opportuno definire modalità di informazione e comunicazione, in particolare per quanto riguarda la responsabilità delle autorità locali e regionali negli Stati membri e dei beneficiari.

    Emendamento 25

    Proposta di regolamento

    Considerando 15

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (15)

    È necessario stabilire il livello massimo del cofinanziamento a carico del Fondo per i programmi operativi in modo da ottenere un effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione , mentre nel contempo occorre tenere conto della situazione degli Stati membri che incontrano temporanee difficoltà di bilancio.

    (15)

    È necessario stabilire il livello del cofinanziamento a carico del Fondo per i programmi operativi in modo da ottenere un effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione. È opportuno altresì tenere conto della situazione degli Stati membri che incontrano temporanee difficoltà di bilancio.

    Emendamento 26

    Proposta di regolamento

    Considerando 16

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (16)

    Ai fini del Fondo devono essere applicate in tutta l'Unione norme eque e uniformi relative al periodo di ammissibilità, agli interventi e alle spese. Le condizioni di ammissibilità devono riflettere la specificità degli obiettivi e dei destinatari del Fondo, in particolare attraverso adeguati criteri di ammissibilità per gli interventi, le forme di sostegno nonché le norme e le condizioni di rimborso.

    (16)

    Ai fini del Fondo dovrebbero essere applicate in tutta l'Unione norme eque, uniformi e semplici relative al periodo di ammissibilità, agli interventi e alle spese. Le condizioni di ammissibilità dovrebbero riflettere la specificità degli obiettivi e dei destinatari del Fondo, in particolare attraverso criteri adeguati e semplificati di ammissibilità per gli interventi, le forme di sostegno nonché le norme e le condizioni di rimborso.

    Emendamento 27

    Proposta di regolamento

    Considerando 17

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (17)

    [La proposta di] regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) dispone che i prodotti acquisiti come scorte dell'intervento pubblico siano messi a disposizione del programma di distribuzione gratuita di derrate alimentare agli indigenti nell'Unione, se tale programma lo prevede. Poiché, secondo le circostanze, l'acquisizione di prodotti alimentari ottenuti mediante l'utilizzo, il trattamento o la vendita di tali scorte potrebbe risultare l'opzione economicamente più vantaggiosa, è opportuno prevedere tale possibilità nel presente regolamento. Occorre che gli importi derivanti da una transazione riguardante le scorte siano utilizzati a favore degli indigenti e non applicati in modo da attenuare l'obbligo degli Stati membri di cofinanziare il programma. Al fine di garantire l'impiego più efficace possibile delle scorte d'intervento e i proventi da esse derivanti, la Commissione deve, a norma dell'articolo 19, lettera e), del regolamento (UE) n. …/… [OCM] adottare atti di esecuzione che stabiliscano le procedure di utilizzo, trattamento o vendita di tali scorte ai fini del programma a favore degli indigenti.

    (17)

    [La proposta di] regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) dispone che i prodotti acquisiti come scorte dell'intervento pubblico siano messi a disposizione del programma di distribuzione gratuita di derrate alimentare agli indigenti nell'Unione, se tale programma lo prevede. Poiché, secondo le circostanze, l'acquisizione di prodotti alimentari ottenuti mediante l'utilizzo, il trattamento o la vendita di tali scorte potrebbe risultare l'opzione economicamente più vantaggiosa, è opportuno prevedere tale possibilità nel presente regolamento. Gli importi derivanti da una transazione riguardante le scorte dovrebbero essere utilizzati a favore degli indigenti e non applicati in modo da attenuare l'obbligo degli Stati membri di cofinanziare il programma. Al fine di garantire l'impiego più efficace possibile delle scorte d'intervento e i proventi da esse derivanti, la Commissione dovrebbe, a norma dell'articolo 19, lettera e), del regolamento (UE) n. …/… [OCM] adottare atti di esecuzione che stabiliscano le procedure di utilizzo, trattamento o vendita di tali scorte ai fini del programma a favore degli indigenti. Le organizzazioni partner dovrebbero poter distribuire derrate alimentari supplementari provenienti da altre fonti, comprese le scorte d'intervento rese disponibili ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. … [OCM].

    Emendamento 28

    Proposta di regolamento

    Considerando 18

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (18)

    È necessario precisare i tipi di azioni che possono essere realizzate in forma di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e degli Stati membri con il sostegno del Fondo.

    (18)

    È necessario precisare i tipi di azioni che possono essere realizzate in forma di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e degli Stati membri con il sostegno del Fondo. I tipi di azioni da precisare dovrebbero essere decisi in stretta cooperazione con le autorità di gestione e le organizzazioni partner.

    Emendamento 29

    Proposta di regolamento

    Considerando 27

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (27)

    Gli impegni di bilancio dell'Unione sono assunti annualmente. Per garantire l'efficace gestione del programma, è necessario stabilire norme comuni per le richieste di pagamento intermedio, il pagamento del saldo annuale e il pagamento del saldo finale.

    (27)

    Gli impegni di bilancio dell'Unione dovrebbero essere assunti annualmente. Per garantire l'efficace gestione del programma, è necessario stabilire norme comuni semplici per le richieste di pagamento degli acconti, il pagamento del saldo annuale e il pagamento del saldo finale.

    Emendamento 30

    Proposta di regolamento

    Considerando 30

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (30)

    Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, occorrono misure limitate nel tempo che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti qualora emergano elementi che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento oppure in caso di mancata presentazione di documenti ai fini dell'esame e dell'approvazione dei bilanci.

    (30)

    Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, dovrebbero essere adottate misure limitate nel tempo che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti qualora emergano elementi che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento oppure in caso di mancata presentazione di documenti ai fini dell'esame e dell'approvazione dei bilanci , o in caso di ritardi significativi nell'esecuzione dei progetti e se si constata, sulla base di elementi convincenti, che gli obiettivi fissati per i progetti in questione non saranno conseguiti .

    Emendamento 31

    Proposta di regolamento

    Considerando 32

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (32)

    Per far sì che le spese finanziate dal bilancio dell'Unione in ogni esercizio finanziario siano effettuate nel rispetto delle norme applicabili, si deve istituire un quadro di riferimento adeguato per l'esame e l'approvazione annuale dei bilanci. In tale contesto, gli organismi designati devono presentare alla Commissione una dichiarazione di gestione del programma operativo corredata dei bilanci annuali certificati, di una sintesi annuale delle relazioni di audit definitivi e dei controlli effettuati nonché un parere di audit e un rapporto di controllo indipendenti.

    (32)

    Al fine di garantire che le spese finanziate dal bilancio dell'Unione in ogni esercizio finanziario siano effettuate nel rispetto delle norme applicabili, si dovrebbe istituire un quadro di riferimento adeguato e semplice per l'esame e l'approvazione annuale dei bilanci. In tale contesto, gli organismi designati dovrebbero presentare alla Commissione una dichiarazione di gestione del programma operativo corredata dei bilanci annuali certificati, di una sintesi annuale delle relazioni di audit definitivi e dei controlli effettuati nonché un parere di audit e un rapporto di controllo indipendenti.

    Emendamento 32

    Proposta di regolamento

    Considerando 35

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (35)

    La frequenza dei controlli di audit sugli interventi deve essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso il Fondo. In particolare occorre ridurre il numero dei controlli di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un intervento non superi 100 000 EUR. Deve tuttavia essere possibile effettuare controlli di audit in qualsiasi momento ove emergano prove di irregolarità o frode o nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. Affinché il livello di controlli di audit effettuati dalla Commissione sia proporzionato al rischio, la Commissione deve avere la possibilità di ridurre le proprie attività di audit relative ai programmi operativi se non sussistono carenze significative o se le autorità di audit sono affidabili. La portata degli audit deve inoltre tenere pienamente conto dell'obiettivo e delle caratteristiche dei destinatari del Fondo.

    (35)

    La frequenza dei controlli di audit sugli interventi dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso il Fondo. In particolare è opportuno ridurre il numero dei controlli di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un intervento non superi 100 000 EUR. Dovrebbe tuttavia essere possibile effettuare controlli di audit in qualsiasi momento ove emergano prove di irregolarità o frode o nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. Affinché il livello di controlli di audit effettuati dalla Commissione sia proporzionato al rischio, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di ridurre le proprie attività di audit relative ai programmi operativi se non sussistono carenze significative o se le autorità di audit sono affidabili. La portata degli audit dovrebbe inoltre tenere pienamente conto dell'obiettivo, delle caratteristiche dei destinatari del Fondo e del carattere volontario degli organismi che beneficiano del Fondo .

    Emendamento 33

    Proposta di regolamento

    Considerando 41

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (41)

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il rispetto della dignità umana, della vita privata e familiare, il diritto alla tutela dei dati personali, i diritti del bambino, i diritti degli anziani, la parità tra donne e uomini e il divieto di discriminazione. Il presente regolamento deve essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi.

    (41)

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il rispetto della dignità umana, della vita privata e familiare, il diritto alla tutela dei dati personali, i diritti del bambino, il diritto all'assistenza sociale e all'alloggio, i diritti degli anziani, la parità tra donne e uomini e il divieto di discriminazione. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi.

    Emendamento 34

    Proposta di regolamento

    Considerando 42 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (42 bis)

    Tenuto conto della data in cui devono essere bandite le gare d'appalto, dei termini per l'adozione del presente regolamento e dei tempi necessari per preparare i programmi operativi, è opportuno prevedere regole che consentano una transizione agevole nel 2014, per evitare qualsiasi interruzione delle forniture alimentari.

    Emendamento 35

    Proposta di regolamento

    Considerando 42 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (42 ter)

    È opportuno garantire che il Fondo integri i programmi e le azioni finanziati dal Fondo sociale europeo e sia coordinato quanto più strettamente possibile con quest'ultimo. È opportuno evitare la creazione di strutture parallele di lotta contro la povertà, che aumentano gli oneri amministrativi e rendono difficile il coordinamento e le sinergie.

    Emendamento 36

    Proposta di regolamento

    Articolo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Il presente regolamento istituisce, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (nel seguito «il Fondo») e definisce gli obiettivi del Fondo, il campo d'intervento del suo sostegno, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione e fissa le norme necessarie a garantire l'efficacia del Fondo.

    1.   Il presente regolamento istituisce, per il periodo compreso tra il 1ogennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (in prosieguo «il Fondo») e definisce gli obiettivi del Fondo, l'ambito del suo sostegno, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione e fissa le norme necessarie a garantire l'efficacia e l'efficienza del Fondo.

    Emendamento 37

    Proposta di regolamento

    Articolo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Si intende per:

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    (1)

    «persone indigenti»: persone fisiche, singoli, famiglie e nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi adottati dalle competenti autorità nazionali o definiti dalle organizzazioni partner e approvati da dette autorità;

    1.

    «persone indigenti»: persone fisiche, siano esse singoli, famiglie e nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in collaborazione con le parti interessate pertinenti o definiti dalle organizzazioni partner e approvati da dette autorità nazionali ;

    (2)

    «organizzazioni partner»: gli organismi pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che distribuiscono alle persone indigenti prodotti alimentari o beni direttamente o attraverso altre organizzazioni partner e i cui interventi sono stati selezionati dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera b);

    2.

    «organizzazioni partner»: gli organismi pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che distribuiscono alle persone indigenti prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base secondo i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 24, direttamente o attraverso altre organizzazioni partner e i cui interventi sono stati selezionati dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera b);

    (3)

    «programmi nazionali»: qualsiasi programma avente, almeno in parte, gli stessi obiettivi del Fondo e attuato a livello nazionale, regionale o locale da organismi pubblici od organizzazioni senza scopo di lucro;

    3.

    «programmi nazionali»: qualsiasi programma avente, almeno in parte, gli stessi obiettivi del Fondo e attuato a livello nazionale, regionale o locale da organismi pubblici od organizzazioni senza scopo di lucro;

    (4)

    «intervento»: un progetto, un contratto o un'azione selezionati dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma operativo cui si riferisce;

    4.

    «intervento»: un progetto, un contratto o un'azione selezionati dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma operativo cui si riferisce;

    (5)

    «intervento completato»: un intervento materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il sostegno del programma operativo corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;

    5.

    «intervento completato»: un intervento materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il sostegno del programma operativo corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;

    (6)

    «beneficiario»: un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione degli interventi.

    6.

    «beneficiario»: un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione degli interventi.

    (7)

    «destinatario finale»: le persone indigenti che ricevono i prodotti alimentari o i beni e/o che beneficiano di misure di accompagnamento;

    7.

    «destinatario finale»: le persone che soffrono di deprivazione alimentare e/o materiale che ricevono assistenza di natura non finanziaria e/o che beneficiano di misure di accompagnamento nel quadro del presente Fondo ;

     

    7 bis.«

    misure di accompagnamento»: le misure, che vanno oltre la distribuzione di alimenti e di assistenza materiale di base, volte a superare l'esclusione sociale e ad affrontare le emergenze sociali in modo più responsabilizzante e sostenibile;

    (8)

    «sostegno pubblico»: ogni sostegno finanziario accordato per gli interventi proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato al Fondo, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di un organismo disciplinato dal diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

    8.

    «sostegno pubblico»: ogni sostegno finanziario accordato per gli interventi proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato al Fondo, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di un organismo disciplinato dal diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

    (9)

    «organismo intermedio»: ogni organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione agli interventi attuati dai beneficiari;

    9.

    «organismo intermedio»: ogni organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione agli interventi attuati dai beneficiari;

    (10)

    «esercizio contabile»: il periodo che va dal 1o luglio al 30 giugno, eccettuato il primo esercizio contabile, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015, mentre l'esercizio contabile finale va da 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023;

    10.

    «esercizio contabile»: il periodo che va dal 1o luglio al 30 giugno, eccettuato il primo esercizio contabile, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015, mentre l'esercizio contabile finale va da 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023;

    (11)

    «esercizio finanziario»: il periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre.

    11.

    «esercizio finanziario»: il periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre.

    Emendamento 73

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 2 bis

     

    Il diritto di utilizzare il Fondo si applica a tutti gli Stati membri.

    Emendamento 38

    Proposta di regolamento

    Articolo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Il Fondo promuove la coesione sociale nell'Unione contribuendo a conseguire l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà e di esclusione sociale a norma della strategia Europa 2020. Il Fondo contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di alleviare le forme più gravi di povertà nell'Unione, prestando un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti. Tale obiettivo è misurato in base al numero di persone che ricevono assistenza dal Fondo.

    1.   Il Fondo promuove la coesione sociale , rafforza l'inclusione sociale e combatte la povertà nell'Unione contribuendo a conseguire l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà e di esclusione sociale a norma della strategia Europa 2020 , e integra il Fondo sociale europeo . Il Fondo contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di alleviare ed eliminare le forme più gravi di povertà nell'Unione, in particolare la povertà alimentare, prestando un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti.

     

    2.     Il Fondo contribuisce a eliminare la povertà alimentare in modo sostenibile, offrendo alle persone indigenti la prospettiva di una vita decorosa. Tale obiettivo e l'impatto strutturale del Fondo devono essere valutati in termini sia qualitativi che quantitativi.

     

    3.     Il Fondo è utilizzato per integrare le strategie nazionali e non per sostituire o ridurre i programmi nazionali sostenibili per l'eliminazione della povertà e per l'inclusione sociale, che rimangono responsabilità degli Stati membri.

    Emendamento 39

    Proposta di regolamento

    Articolo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Il Fondo sostiene programmi nazionali nell'ambito dei quali organizzazioni partner selezionate dagli Stati membri distribuiscono alle persone indigenti prodotti alimentari e beni di consumo di base destinati all'uso personale di persone senza fissa dimora o di bambini .

    1.   Il Fondo sostiene programmi nazionali nell'ambito dei quali organizzazioni partner selezionate dagli Stati membri distribuiscono alle persone indigenti prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base , compresi pacchetti di avvio, destinati all'uso personale dei destinatari finali .

    2.   Il Fondo può finanziare misure di accompagnamento che integrano la fornitura di prodotti alimentari e beni e contribuiscono all'inclusione sociale delle persone indigenti.

    2.   Il Fondo può finanziare misure di accompagnamento che integrano la fornitura di prodotti alimentari e di assistenza materiale di base, contribuiscono all'inclusione sociale , a un regime alimentare sano e a ridurre le dipendenze delle persone indigenti. Tali misure devono essere strettamente collegate alle attività locali del Fondo sociale europeo e alle attività di organizzazioni che si occupano principalmente dell'eliminazione della povertà.

     

    2 bis.     Il Fondo può fornire ai beneficiari aiuti destinati a fare un uso maggiore o più efficiente delle filiere di approvvigionamento alimentare locale, aumentando e diversificando la fornitura di prodotti alimentari alle persone indigenti e riducendo ed evitando lo spreco di alimenti.

    3.   Il Fondo promuove l'apprendimento reciproco, il collegamento in rete e la diffusione delle buone pratiche in materia di assistenza non finanziaria alle persone indigenti.

    3.   Il Fondo promuove a livello europeo l'apprendimento reciproco, il collegamento in rete e la diffusione delle migliori pratiche in materia di assistenza non finanziaria alle persone indigenti. Le organizzazioni e i progetti pertinenti che non ricorrono al Fondo possono anch'essi essere inclusi.

    Emendamenti 40 e 76

    Proposta di regolamento

    Articolo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   La parte di bilancio dell'Unione destinata al Fondo è eseguita nell'ambito della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, che sarà fornita nell'ambito della gestione diretta a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

    1.   La parte di bilancio dell'Unione destinata al Fondo è eseguita nell'ambito della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, che sarà fornita nell'ambito della gestione diretta a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

    2.   La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo sia coerente con le politiche e le priorità dell'Unione e complementare agli altri strumenti dell'Unione.

    2.   La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo sia coerente con le politiche e le priorità dell'Unione e complementare agli altri strumenti dell'Unione.

    3.   L'intervento del Fondo è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri.

    3.   L'intervento del Fondo è fornito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri nonché le autorità regionali e locali competenti e con le organizzazioni partner interessate .

    4.   Gli Stati membri e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili dell'attuazione dei programmi operativi e dello svolgimento dei rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento in conformità al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e nel rispetto del presente regolamento.

    4.   Gli Stati membri e gli organismi da essi designati a tale scopo o, se del caso, le autorità regionali competenti sono responsabili dell'attuazione dei programmi operativi e dello svolgimento dei rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento in conformità al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e nel rispetto del presente regolamento.

    5.   Le modalità di esecuzione e di impiego del Fondo, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo tengono conto del principio di proporzionalità rispetto al livello del sostegno assegnato .

    (5)   Le modalità di esecuzione e di impiego del Fondo, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo tengono conto delle limitate capacità amministrative di organizzazioni che funzionano essenzialmente grazie al sostegno di volontari e mirano a non far pesare su di loro maggiori oneri amministrativi rispetto a quelli del programma precedente .

    6.   In funzione delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento con il Fondo sociale europeo e con altre politiche e altri strumenti dell'Unione.

    6.   In funzione delle rispettive competenze e al fine di evitare doppi finanziamenti , la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento con il Fondo sociale europeo e con altre politiche e altri strumenti dell'Unione , in particolare le azioni dell'Unione nel settore della sanità .

    7.   La Commissione, gli Stati membri e i beneficiari applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 26 del regolamento finanziario.

    7.   La Commissione, gli Stati membri e i beneficiari applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 26 del regolamento finanziario.

    8.   La Commissione e gli Stati membri provvedono ad assicurare l'efficacia del Fondo, in particolare tramite il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.

    8.   La Commissione e gli Stati membri provvedono ad assicurare l'efficacia del Fondo, in particolare tramite il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione e attraverso una stretta e regolare consultazione con le autorità locali e regionali e le organizzazioni partner che attuano le misure del Fondo nelle valutazioni di impatto .

    9.   La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione al Fondo in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

    9.   La Commissione e gli Stati membri si impegnano per garantire l'efficacia del Fondo e svolgono i rispettivi ruoli in relazione al Fondo in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

    10.   La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la parità tra donne e uomini e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di esecuzione del Fondo . La Commissione e gli Stati membri e adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ai fini dell'accesso al Fondo.

    10.   La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la parità tra donne e uomini e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione nel corso delle varie fasi della preparazione, della programmazione e dell'esecuzione, nel monitoraggio e nella valutazione dei Fondi, nelle campagne di informazione e di sensibilizzazione e nello scambio delle migliori pratiche, ricorrendo a dati ripartiti per genere, ove disponibili. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ai fini dell'accesso al Fondo nonché a programmi e operazioni attinenti .

    11.   Gli interventi finanziati dal Fondo sono conformi alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale. In particolare, il Fondo può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi alla legislazione dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.

    11.   Gli interventi finanziati dal Fondo sono conformi alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale. In particolare, il Fondo può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o assistenza materiale di base conformi alla legislazione dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.

     

    11 bis.     Ove opportuno, la scelta dei prodotti alimentari si basa sui principi di un'alimentazione equilibrata e di alimenti di qualità, compresi prodotti freschi, e contribuisce a un'alimentazione sana dei destinatari finali.

    12.   Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e i beni sulla base di criteri obiettivi. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti climatici e ambientali, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari.

    12.   Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti .

     

    12 bis.     Ove opportuno, deve essere data priorità a prodotti locali e regionali, tenendo conto di considerazioni climatiche e ambientali e, soprattutto, nell'ottica di ridurre gli sprechi alimentari in ogni segmento della filiera di distribuzione. Ciò può includere partenariati con imprese a tutti i livelli della filiera alimentare, in uno spirito di responsabilità sociale delle imprese.

     

    12 ter.     La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti concessi nel quadro del presente Fondo rispettino la dignità delle persone indigenti.

    Emendamento 75

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Le risorse globali disponibili , espresse in prezzi 2011, per gli impegni di bilancio a titolo del Fondo per il periodo 2014-2020 secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato II, ammontano a 2 500 000 000 EUR .

    1.   Le risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo del Fondo per il periodo 2014-2020 (prezzi del 2011), non sono inferiori, in termini reali, a sette volte la dotazione di bilancio, approvata nel bilancio 2011, per il programma di aiuti agli indigenti .

    Emendamento 42

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione relativa alla ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a norma dell'articolo 84, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. …/… [CPR], fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, utilizzando i seguenti indicatori stabiliti da Eurostat:

    3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione relativa alla ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a norma dell'articolo 84, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. …/… [CPR], fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, sulla base dei più recenti indicatori stabiliti da Eurostat per quanto riguarda :

    a)

    la popolazione in condizioni di grave deprivazione materiale;

    a)

    la popolazione in condizioni di grave deprivazione materiale in percentuale rispetto alla popolazione totale ;

    b)

    la popolazione che vive in famiglie ad intensità di lavoro molto bassa.

    b)

    i cambiamenti nella popolazione che vive in famiglie ad intensità di lavoro molto bassa.

    Emendamento 43

    Proposta di regolamento

    Articolo 7

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Ogni Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un programma operativo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 contenente i seguenti elementi:

    1.   Ogni Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un programma operativo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 contenente i seguenti elementi:

     

    -a)

    la precisazione dell'importo a esso assegnato da utilizzare;

    a)

    le tipologie di deprivazione materiale da considerare individuate , motivandone debitamente la scelta, nell'ambito del programma operativo e una descrizione per ogni tipologia di deprivazione materiale considerato, delle principali caratteristiche e degli obiettivi della distribuzione di prodotti alimentari o beni nonché le misure di accompagnamento da prevedere , tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante effettuata in conformità all'articolo 14;

    a)

    le tipologie di deprivazione materiale da considerare, motivandone debitamente la scelta, e una descrizione delle principali caratteristiche del programma operativo , tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante effettuata in conformità dell'articolo 14;

    b)

    una descrizione del programma nazionale corrispondente per ciascun tipo di deprivazione materiale considerato;

    b)

    una descrizione del programma nazionale corrispondente per ciascun tipo di deprivazione materiale considerato;

    c)

    una descrizione del meccanismo per determinare i criteri di ammissibilità delle persone indigenti differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;

    c)

    una descrizione del meccanismo per determinare i criteri di ammissibilità delle persone indigenti differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;

    d)

    i criteri di selezione degli interventi e una descrizione del meccanismo di selezione differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;

    d)

    i criteri di selezione degli interventi e una descrizione del meccanismo di selezione differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;

    e)

    i criteri di selezione delle organizzazioni partner differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;

    e)

    i criteri di selezione delle organizzazioni partner differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;

    f)

    una descrizione del meccanismo utilizzato per provvedere alla complementarità con il Fondo sociale europeo;

    f)

    una descrizione del meccanismo utilizzato per provvedere alla complementarità con il Fondo sociale europeo , che riporti una netta linea di demarcazione tra le attività contemplate da questi due fondi ;

     

    f bis)

    una descrizione dei provvedimenti specifici previsti e dei fondi assegnati per applicare i principi di cui all'articolo 5.

    g)

    una descrizione delle disposizioni di attuazione del programma operativo, contenente l'identificazione dell'autorità di gestione, eventualmente dell'autorità di certificazione, dell'autorità di audit e dell'organismo al quale la Commissione effettua pagamenti nonché una descrizione della procedura di monitoraggio;

    g)

    una descrizione delle disposizioni di attuazione del programma operativo, contenente l'identificazione dell'autorità di gestione, eventualmente dell'autorità di certificazione, dell'autorità di audit e dell'organismo al quale la Commissione effettua pagamenti nonché una descrizione della procedura di monitoraggio;

    h)

    una descrizione delle misure prese per associare le autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche nonché gli organismi che rappresentano la società civile e gli organismi per la promozione della parità e della non discriminazione nella preparazione del programma operativo;

    h)

    una descrizione delle misure prese per associare le autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche nonché gli organismi che rappresentano la società civile e gli organismi per la promozione della parità e della non discriminazione nella preparazione del programma operativo;

    i)

    una descrizione dell'utilizzo previsto dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 2, comprese le azioni intese a rafforzare la capacità amministrativa dei beneficiari ai fini dell'attuazione del programma operativo;

    i)

    una descrizione dell'utilizzo previsto dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 2, comprese le azioni intese a rafforzare la capacità amministrativa dei beneficiari ai fini dell'attuazione del programma operativo;

    j)

    un piano di finanziamento contenente le seguenti tabelle:

    j)

    un piano di finanziamento contenente le seguenti tabelle:

     

    i)

    una tabella che specifichi, per ciascun anno, in conformità all'articolo 18, l'importo della dotazione finanziaria prevista a titolo del Fondo e del cofinanziamento di cui all'articolo 18;

     

    i)

    una tabella che specifichi, per ciascun anno, in conformità all'articolo 18, l'importo della dotazione finanziaria prevista a titolo del Fondo e del cofinanziamento di cui all'articolo 18;

     

    ii)

    una tabella che specifichi, per l'intero periodo di attuazione del programma, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il sostegno del programma operativo per ciascun tipo di deprivazione materiale considerato nonché le corrispondenti misure di accompagnamento.

     

    ii)

    una tabella che specifichi, per l'intero periodo di attuazione del programma, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il sostegno del programma operativo per ciascun tipo di deprivazione materiale considerato nonché le corrispondenti misure di accompagnamento.

    Le organizzazioni partner di cui alla lettera e) che distribuiscono direttamente i prodotti alimentari o i beni svolgono esse stesse attività che integrano la prestazione di un'assistenza materiale e mirano all'inclusione sociale delle persone indigenti, indipendentemente dal fatto che tali attività siano finanziate dal Fondo.

    Le organizzazioni partner di cui alla lettera e) che distribuiscono direttamente i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base svolgono esse stesse o in cooperazione con altre organizzazioni attività che integrano la prestazione di un'assistenza materiale e mirano all'inclusione sociale delle persone indigenti, indipendentemente dal fatto che tali attività siano finanziate dal Fondo.

    2.   I programmi operativi sono redatti dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata in cooperazione con le competenti autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche nonché con gli organismi che rappresentano la società civile e gli organismi per la promozione della parità e della non discriminazione .

    2.   I programmi operativi sono redatti dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata in cooperazione con le competenti autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche nonché con tutti i soggetti interessati . Gli Stati membri garantiscono che i programmi operativi siano strettamente legati alle politiche nazionali di inclusione sociale.

    3.   Gli Stati membri elaborano i programmi operativi secondo il modello di cui all'allegato I.

    3.   Gli Stati membri elaborano i programmi operativi secondo il modello di cui all'allegato I.

    Emendamento 44

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Uno Stato membro può presentare una richiesta di modifica del programma operativo corredata del programma operativo riveduto e della motivazione della modifica.

    (Non concerne la versione italiana)

    Emendamento 45

    Proposta di regolamento

    Articolo 10

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Piattaforma

    Scambio di buone pratiche

    La Commissione istituisce una piattaforma a livello di Unione per facilitare lo scambio di esperienze, lo sviluppo di capacità, il collegamento in rete nonché la diffusione dei risultati pertinenti nell'ambito dell'assistenza non finanziaria alle persone indigenti .

    La Commissione facilita lo scambio di esperienze, lo sviluppo di capacità, il collegamento in rete nonché l'innovazione sociale a livello di Unione, collegando in tal modo le organizzazioni partner e gli altri soggetti interessati di tutti gli Stati membri .

    Almeno una volta all'anno la Commissione consulta inoltre le organizzazioni che rappresentano le organizzazioni partner a livello di Unione in merito al sostegno apportato dal Fondo.

    Almeno una volta all'anno la Commissione consulta inoltre le organizzazioni che rappresentano le organizzazioni partner a livello di Unione in merito al sostegno apportato dal Fondo e riferisce quindi in tempo debito al Parlamento europeo e al Consiglio .

     

    La Commissione facilita altresì la diffusione on-line dei risultati pertinenti, delle relazioni e delle informazioni riguardanti il Fondo.

    Emendamento 46

    Proposta di regolamento

    Articolo 11

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Dal 2015 al 2022 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto annuale sull'esecuzione del programma operativo nel precedente esercizio finanziario.

    1.   Dal 2015 al 2022 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto annuale sull'esecuzione del programma operativo nel precedente esercizio finanziario.

    2.   Gli Stati membri elaborano il rapporto annuale di esecuzione secondo il modello adottato dalla Commissione, compreso l'elenco di indicatori comuni di input e di risultato.

    2.   Gli Stati membri elaborano il rapporto annuale di esecuzione secondo il modello adottato dalla Commissione, compreso l'elenco di indicatori comuni di input e di risultato.

     

    Questi indicatori includono:

     

    a)

    i recenti cambiamenti della spesa diretta alla politica sociale per situazioni di grave deprivazione materiale in termini assoluti, in rapporto al PIL e in relazione alla spesa pubblica totale;

     

    b)

    i recenti cambiamenti nella normativa in materia di politica sociale riguardo all'accesso al finanziamento da parte dei beneficiari e di altre organizzazioni che si occupano di situazioni di grave deprivazione materiale.

    3.   I rapporti annuali di esecuzione si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni richieste nel modello di cui al paragrafo 2, compresi gli indicatori comuni. La Commissione comunica allo Stato membro interessato se il rapporto annuale di esecuzione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso. Ove la Commissione non invii tale informazione entro il termine stabilito, il rapporto è considerato ricevibile.

    3.   I rapporti annuali di esecuzione si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni richieste nel modello di cui al paragrafo 2, compresi gli indicatori comuni. La Commissione comunica allo Stato membro interessato se il rapporto annuale di esecuzione non è ricevibile entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso. Ove la Commissione non invii tale informazione entro il termine stabilito, il rapporto è considerato ricevibile.

    4.   La Commissione esamina il rapporto annuale di esecuzione e trasmette allo Stato membro le sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricevimento dello stesso.

    4.   La Commissione esamina il rapporto annuale di esecuzione e trasmette allo Stato membro le sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricevimento dello stesso.

    Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, i rapporti si considerano approvati.

    Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, i rapporti si considerano approvati.

    5.   Lo Stato membro presenta un rapporto finale di esecuzione del programma operativo entro il 30 settembre 2023.

    5.   Lo Stato membro presenta un rapporto finale di esecuzione del programma operativo entro il 30 settembre 2023.

    Gli Stati membri elaborano il rapporto finale di esecuzione secondo il modello adottato dalla Commissione.

    Gli Stati membri elaborano il rapporto finale di esecuzione secondo il modello adottato dalla Commissione.

    La Commissione esamina il rapporto finale di esecuzione e trasmette allo Stato membro le sue osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricevimento dello stesso.

    La Commissione esamina il rapporto finale di esecuzione e trasmette allo Stato membro le sue osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricevimento dello stesso.

    Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, i rapporti si considerano approvati.

    Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, i rapporti si considerano approvati.

    6.   La Commissione adotta il modello di rapporto annuale di esecuzione, compreso l'elenco degli indicatori comuni, e il modello di rapporto finale di esecuzione mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 60, paragrafo 2.

    6.   La Commissione adotta il modello di rapporto annuale di esecuzione, compreso l'elenco degli indicatori comuni, e il modello di rapporto finale di esecuzione mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 60, paragrafo 2.

    7.   La Commissione può inviare a uno Stato membro osservazioni relative all'attuazione del programma operativo. L'autorità di gestione informa entro tre mesi la Commissione delle misure correttive prese.

    7.   La Commissione può inviare a uno Stato membro osservazioni relative all'attuazione del programma operativo. L'autorità di gestione informa entro tre mesi la Commissione delle misure correttive prese.

    8.   L'autorità di gestione provvede alla pubblicazione di una sintesi del contenuto di ogni rapporto annuale e finale di esecuzione.

    8.   L'autorità di gestione provvede alla pubblicazione di una sintesi del contenuto di ogni rapporto annuale e finale di esecuzione.

     

    8 bis.     La Commissione presenta in tempo debito al Parlamento europeo e al Consiglio una sintesi dei rapporti annuali e finali di esecuzione.

     

    8 ter.     La procedura concernente i rapporti di esecuzione non è eccessiva rispetto ai fondi stanziati e alla natura del sostegno e non provoca inutili oneri amministrativi.

    Emendamento 47

    Proposta di regolamento

    Articolo 12

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Riunione bilaterale di riesame

    Riunioni bilaterali di riesame

    1.   La Commissione e ciascuno Stato membro si riuniscono ogni anno tra il 2014 e il 2022, salvo diverso accordo, per esaminare i progressi compiuti nell'attuazione del programma operativo, tenuto conto del rapporto annuale di esecuzione e, se del caso, delle osservazioni della Commissione di cui all'articolo 11, paragrafo 7.

    1.   La Commissione e ciascuno Stato membro si riuniscono ogni anno tra il 2014 e il 2022, salvo diverso accordo, per esaminare i progressi compiuti nell'attuazione del programma operativo, tenuto conto del rapporto annuale di esecuzione e, se del caso, delle osservazioni della Commissione di cui all'articolo 11, paragrafo 7.

    2.   La riunione bilaterale di riesame è presieduta dalla Commissione.

    2.   La riunione bilaterale di riesame è presieduta dalla Commissione.

    3.   Lo Stato membro provvede affinché venga dato un seguito appropriato alle eventuali osservazioni della Commissione successivamente alla riunione.

    3.   Lo Stato membro provvede affinché venga dato un seguito appropriato alle eventuali osservazioni della Commissione successivamente alla riunione e vi fa riferimento nel rapporto di esecuzione dell'anno o, se del caso, degli anni successivi .

    Emendamento 48

    Proposta di regolamento

    Articolo 13

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e assicurano che siano predisposte procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari a tal fine, compresi i dati relativi agli indicatori comuni di cui all'articolo 11.

    1.   Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e assicurano che siano predisposte procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari a tal fine, compresi i dati relativi agli indicatori comuni di cui all'articolo 11.

    2.   Le valutazioni sono effettuate da esperti funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma operativo. Tutte le valutazioni vengono rese pubbliche integralmente.

    2.   Le valutazioni sono effettuate da esperti funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma operativo. Tutte le valutazioni vengono rese pubbliche integralmente ma non possono in alcun caso comprendere informazioni che riguardano l'identità dei destinatari finali .

     

    2 bis.     Le valutazioni non sono eccessive rispetto ai fondi stanziati e alla natura del sostegno e non provocano inutili oneri amministrativi.

    Emendamento 49

    Proposta di regolamento

    Articolo 14

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante del programma operativo.

    1.   Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante del programma operativo.

    2.   La valutazione ex ante è effettuata sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi operativi e viene presentata alla Commissione contemporaneamente al programma operativo, unitamente a una sintesi.

    2.   La valutazione ex ante è effettuata sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi operativi e viene presentata alla Commissione contemporaneamente al programma operativo, unitamente a una sintesi.

    3.   Le valutazioni ex ante prendono in esame i seguenti elementi:

    3.   Le valutazioni ex ante prendono in esame i seguenti elementi:

    a)

    il contributo all'obiettivo dell'Unione di ridurre di almeno 20 milioni le persone a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020, alla luce del tipo di deprivazione materiale considerata, tenuto conto delle circostanze nazionali in termini di povertà, esclusione sociale e deprivazione materiale;

    a)

    il contributo all'obiettivo dell'Unione di ridurre di almeno 20 milioni le persone che vivono in condizioni di povertà o che sono a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020, alla luce del tipo di deprivazione materiale considerata, tenuto conto delle circostanze nazionali in termini di povertà, esclusione sociale e deprivazione materiale;

     

    a bis)

    il contributo alla riduzione degli sprechi alimentari;

    b)

    la coerenza interna del programma operativo proposto e il suo rapporto con altri strumenti finanziari pertinenti;

    b)

    la coerenza interna del programma operativo proposto e il suo rapporto con altri strumenti finanziari pertinenti;

    c)

    la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma operativo;

    c)

    la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma operativo;

    d)

    il contributo delle realizzazioni previste ai risultati ;

    d)

    il contributo delle realizzazioni previste agli obiettivi del Fondo ;

     

    d bis)

    l'effettivo impegno dei soggetti interessati nella progettazione e nell'attuazione del programma operativo;

    e)

    l'idoneità delle procedure di monitoraggio del programma operativo e di raccolta dei dati necessari per lo svolgimento delle valutazioni.

    e)

    l'idoneità delle procedure di monitoraggio del programma operativo e di raccolta dei dati necessari per lo svolgimento delle valutazioni.

    Emendamento 50

    Proposta di regolamento

    Articolo 15

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Durante il periodo di programmazione l'autorità di gestione può effettuare valutazioni relative all 'efficacia e all 'efficienza del programma operativo.

    1.   Durante il periodo di programmazione l'autorità di gestione valuta l 'efficacia e l 'efficienza del programma operativo.

    2.   L'autorità di gestione svolge un'indagine strutturata presso i destinatari finali nel 2017 e nel 2021, conformemente al modello fornito dalla Commissione. La Commissione adotta il modello mediante un atto di esecuzione . Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 60, paragrafo 2.

    2.   L'autorità di gestione svolge un'indagine strutturata presso i destinatari finali nel 2017 e nel 2021, conformemente al modello fornito dalla Commissione. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello , previa consultazione dei soggetti interessati . Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 60, paragrafo 2.

    3.   La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi operativi.

    3.   La Commissione può valutare di sua iniziativa i programmi operativi.

     

    3 bis.     La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione intermedia del Fondo al più tardi entro marzo 2018.

    Emendamento 51

    Proposta di regolamento

    Articolo 16

    Testo della Commissione

    Emendamento

    La Commissione effettua, di propria iniziativa e in stretta cooperazione con gli Stati membri, una valutazione ex post con l'assistenza di esperti esterni, al fine di valutare l'efficacia e la sostenibilità dei risultati ottenuti, nonché di misurare il valore aggiunto del Fondo. Tale valutazione ex post è ultimata entro il 31 dicembre 2023.

    La Commissione effettua, di propria iniziativa e in stretta cooperazione con gli Stati membri, una valutazione ex post con l'assistenza di esperti esterni, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del Fondo e la sostenibilità dei risultati ottenuti, nonché di misurare il valore aggiunto del Fondo. Tale valutazione ex post è ultimata entro il 31 dicembre 2023.

    Emendamento 52

    Proposta di regolamento

    Articolo 17

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Gli Stati membri provvedono a iniziative di informazione e di pubblicità destinate alle persone indigenti, ai media e al pubblico in generale relative alle azioni finanziate dal Fondo. Tali iniziative valorizzano il ruolo dell'Unione e assicurano la visibilità del contributo del Fondo.

    1.    La Commissione e gli Stati membri provvedono a iniziative di informazione e di pubblicità destinate in particolare alle persone indigenti , nonché al pubblico in generale e ai media, relative alle azioni finanziate dal Fondo. Tali iniziative valorizzano il ruolo dell'Unione e assicurano la visibilità del contributo del Fondo , degli Stati membri e delle organizzazioni partner in relazione agli obiettivi di coesione sociale dell'Unione senza stigmatizzare i destinatari finali .

    2.   Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito a titolo del Fondo, l'autorità di gestione tiene un elenco degli interventi finanziati dal Fondo in formato CSV o XML, accessibile tramite un sito web. Tale elenco comprende come minimo informazioni quali il nome e l'indirizzo del beneficiario, l'importo del finanziamento dell'Unione concesso nonché il tipo di deprivazione materiale considerato.

    2.   Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito a titolo del Fondo, l'autorità di gestione tiene un elenco degli interventi finanziati dal Fondo in formato CSV o XML, accessibile tramite un sito web. Tale elenco comprende come minimo informazioni quali il nome e l'indirizzo del beneficiario, l'importo del finanziamento dell'Unione concesso nonché il tipo di deprivazione materiale considerato.

    L'elenco degli interventi viene aggiornato almeno ogni dodici mesi.

    L'elenco degli interventi viene aggiornato almeno ogni dodici mesi.

    3.   Durante l'attuazione di un intervento, i beneficiari e le organizzazioni partner informano il pubblico sul sostegno ottenuto dal Fondo collocando almeno un poster con informazioni sull'intervento (formato minimo A3), indicante il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione, in un luogo facilmente visibile dal pubblico e in tutti i luoghi in cui sono distribuiti i prodotti alimentari e i beni e sono attuate le misure di accompagnamento, a meno che ciò non sia possibile a causa delle condizioni della distribuzione.

    3.   Durante l'attuazione di un intervento, i beneficiari e le organizzazioni partner , senza stigmatizzare i destinatari finali, informano il pubblico sul sostegno ottenuto dal Fondo collocando almeno un poster con informazioni sull'intervento (formato minimo A3), indicante il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione, oppure una bandiera dell'Unione di dimensioni ragionevoli, in un luogo facilmente visibile dal pubblico e in tutti i luoghi in cui sono distribuiti i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base e sono attuate le misure di accompagnamento, a meno che ciò non sia possibile a causa delle condizioni della distribuzione.

    I beneficiari e le organizzazioni partner che dispongono di un sito web forniscono inoltre una breve descrizione dell'intervento, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

    I beneficiari e le organizzazioni partner che dispongono di un sito web forniscono inoltre una breve descrizione dell'intervento, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

    4.   In tutte le misure di informazione e di comunicazione prese dal beneficiario e dalle organizzazioni partner viene riconosciuto il sostegno all'intervento ricevuto dal Fondo mediante l'apposizione del logo dell'Unione e un riferimento all'Unione e al Fondo.

    4.   In tutte le misure di informazione e di comunicazione prese dal beneficiario e dalle organizzazioni partner viene riconosciuto il sostegno all'intervento ricevuto dal Fondo mediante l'apposizione del logo dell'Unione e un riferimento all'Unione e al Fondo.

    5.   L'autorità di gestione informa i beneficiari sulla pubblicazione dell'elenco degli interventi di cui al paragrafo 2. L'autorità di gestione fornisce kit di informazione e pubblicità, compresi modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari e le organizzazioni partner a rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 3.

    5.   L'autorità di gestione informa i beneficiari sulla pubblicazione dell'elenco degli interventi di cui al paragrafo 2. L'autorità di gestione fornisce kit di informazione e pubblicità, compresi modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari e le organizzazioni partner a rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 3.

    6.   Per il trattamento dei dati personali a norma del presente articolo l'autorità di gestione così come i beneficiari e le organizzazioni partner si conformano alla direttiva 95/46/CE.

    6.   Per il trattamento dei dati personali a norma degli articoli da 13 a 17 l'autorità di gestione così come i beneficiari e le organizzazioni partner si conformano alla direttiva 95/46/CE.

    Emendamento 53

    Proposta di regolamento

    Articolo 18

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Il tasso di cofinanziamento a livello del programma operativo non è superiore all'85 % della spesa pubblica ammissibile.

    1.   Il tasso di cofinanziamento a livello del programma operativo ammonta all'85 % della spesa pubblica ammissibile. Può essere aumentato nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Gli Stati membri sono liberi di sostenere le iniziative del Fondo mediante risorse nazionali complementari.

     

    1 bis.     In nessun caso i beneficiari cofinanziano gli interventi condotti nell'ambito del Fondo.

    2.   La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento applicabile a tale programma e l'importo massimo del sostegno del Fondo.

    2.   La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento applicabile a tale programma e l'importo massimo del sostegno del Fondo.

    3.   Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

    3.   Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

    Emendamento 54

    Proposta di regolamento

    Articolo 19

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Su richiesta di uno Stato membro i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile al programma operativo. Il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento relative all'esercizio contabile in cui lo Stato membro ha presentato la richiesta e agli esercizi contabili successivi in cui lo Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

    1.   Su richiesta di uno Stato membro i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile al programma operativo. Il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento relative all'esercizio contabile in cui lo Stato membro ha presentato la richiesta e agli esercizi contabili successivi in cui lo Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

    a)

    se ha adottato l'euro, riceve un'assistenza macrofinanziaria dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;

    a)

    se ha adottato l'euro, riceve un'assistenza macrofinanziaria dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;

    b)

    se non ha adottato l'euro, riceve un sostegno finanziario a medio termine a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio;

    b)

    se non ha adottato l'euro, riceve un sostegno finanziario a medio termine a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio;

    c)

    l'assistenza finanziaria è resa disponibile in conformità al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

    c)

    l'assistenza finanziaria è resa disponibile in conformità al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

    2.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non supera il sostegno pubblico e l'importo massimo del contributo del Fondo stabiliti nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

    2.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non supera il sostegno pubblico e/o privato e l'importo massimo del contributo del Fondo stabiliti nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

    Emendamento 55

    Proposta di regolamento

    Articolo 21

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Gli interventi sostenuti dal programma operativo sono situati nello Stato membro indicato in detto programma.

    1.   Gli interventi sostenuti dal programma operativo sono situati nello Stato membro indicato in detto programma.

    2.   Gli interventi possono ricevere un sostegno dal programma operativo purché siano stati selezionati secondo una procedura equa e trasparente, sulla base dei criteri definiti in detto programma.

    2.   Gli interventi possono ricevere un sostegno dal programma operativo purché siano stati selezionati secondo una procedura equa e trasparente, sulla base dei criteri definiti in detto programma.

    3.   I prodotti alimentari e i beni per le persone senza fissa dimora o per i bambini possono essere acquistati direttamente dalle organizzazioni partner.

    3.   I prodotti alimentari e/o gli elementi per l'assistenza materiale di base destinati all'uso personale dei destinatari finali possono essere acquistati direttamente dalle organizzazioni partner.

    In alternativa possono essere acquistati da un organismo pubblico e messi a disposizione delle organizzazioni partner. In tal caso i prodotti alimentari possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti delle scorte di intervento resi disponibili a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. …/… [OCM] , purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari alle organizzazioni partner . Gli importi derivanti da una transazione riguardante tali scorte devono essere utilizzati a favore delle persone indigenti e non applicati in modo da attenuare l'obbligo degli Stati membri di cui all'articolo 18 del presente regolamento di cofinanziare il programma.

    In alternativa possono essere acquistati da un organismo pubblico e messi a disposizione delle organizzazioni partner. Le organizzazioni partner possono inoltre distribuire derrate alimentari provenienti da altre fonti, comprese le scorte di intervento rese disponibili a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. …/… [OCM].

    La Commissione applica le procedure adottate a norma dell'articolo 19, lettera e), del regolamento (UE) n. …/… [OCM] conformemente alle quali i prodotti delle scorte di intervento possono essere utilizzati, trattati o venduti ai fini del presente regolamento per garantire l'impiego più efficace possibile di tali scorte e dei proventi da esse derivanti.

    La Commissione applica le procedure adottate a norma dell'articolo 19, lettera e), del regolamento (UE) n. …/… [OCM] conformemente alle quali i prodotti delle scorte di intervento possono essere utilizzati, trattati o venduti ai fini del presente regolamento per garantire l'impiego più efficace possibile di tali scorte e dei proventi da esse derivanti.

    4.    Tale assistenza materiale è distribuita gratuitamente alle persone indigenti.

    4.    I prodotti alimentari e/o gli elementi per l' assistenza materiale di base sono distribuiti gratuitamente alle persone indigenti , senza alcuna eccezione .

    5.   Un intervento sostenuto dal Fondo non può ricevere un sostegno da un altro strumento dell'Unione.

    5.   Un intervento sostenuto dal Fondo non può ricevere un sostegno da un altro strumento dell'Unione onde evitare il doppio finanziamento . Tuttavia, non si impedisce ai beneficiari di chiedere l'intervento di altri Fondi europei quali il FSE per intraprendere azioni complementari finalizzate alla riduzione della povertà e all'inclusione sociale.

    Emendamento 56

    Proposta di regolamento

    Articolo 24

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Le spese ammissibili a un sostegno del programma operativo sono:

    1.   Le spese ammissibili a un sostegno del programma operativo sono:

    a)

    le spese per l'acquisto di prodotti alimentari e beni di consumo di base per uso personale, destinati alle persone senza fissa dimora o ai bambini ;

    a)

    le spese per l'acquisto di prodotti alimentari e di elementi per l'assistenza materiale di base per uso personale, destinati ai destinatari finali ;

    b)

    se un organismo pubblico acquista prodotti alimentari o beni di consumo di base per uso personale, destinati alle persone senza fissa dimora o ai bambini e li fornisce alle organizzazioni partner, le spese di trasporto di tali prodotti alimentari o beni ai depositi delle organizzazioni partner, a una percentuale forfettaria dell'1 % delle spese di cui alla lettera a);

    b)

    se un organismo pubblico acquista prodotti alimentari o beni di consumo di base per uso personale, destinati ai destinatari finali e li fornisce alle organizzazioni partner, le spese di trasporto di tali prodotti alimentari o elementi per l'assistenza materiale di base ai depositi delle organizzazioni partner, a una percentuale forfettaria dell'1 % delle spese di cui alla lettera a);

    c)

    le spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle organizzazioni partner, a una percentuale forfettaria del 5 % delle spese di cui alla lettera a);

    c)

    le spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle organizzazioni partner, a una percentuale forfettaria del 5 % delle spese di cui alla lettera a), oppure del 5 % del valore delle scorte alimentari di intervento trasferite a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. …/… [OCM];

     

    c bis)

    le spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle organizzazioni partner in relazione alla raccolta dei rifiuti alimentari;

    d)

    le spese per le attività a favore dell'inclusione sociale svolte e dichiarate dalle organizzazioni partner che prestano direttamente l'assistenza materiale alle persone indigenti , a una percentuale forfettaria del 5 % delle spese di cui alla lettera a);

    d)

    le spese per le attività a favore dell'inclusione sociale svolte e dichiarate dalle organizzazioni partner che prestano direttamente o indirettamente l'assistenza materiale di base ai destinatari finali , a una percentuale forfettaria del 5 % delle spese di cui alla lettera a);

    e)

    le spese sostenute a norma dell'articolo 25.

    e)

    le spese sostenute a norma dell'articolo 25.

    2.   Non sono ammesse al sostegno del programma operativo le seguenti spese:

    2.   Non sono ammesse al sostegno del programma operativo le seguenti spese:

    a)

    interessi passivi;

    a)

    interessi passivi;

    b)

    spese per beni di seconda mano;

    b)

    spese per beni di seconda mano;

    c)

    l'imposta sul valore aggiunto. Gli importi IVA sono tuttavia ammissibili se non sono recuperabili a norma della legislazione nazionale sull'IVA e se sono pagati da beneficiari diversi dai soggetti non passivi quali definiti all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

    c)

    l'imposta sul valore aggiunto. Gli importi IVA sono tuttavia ammissibili se non sono recuperabili a norma della legislazione nazionale sull'IVA e se sono pagati da beneficiari diversi dai soggetti non passivi quali definiti all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

    Emendamento 57

    Proposta di regolamento

    Articolo 28 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione.

    4.   Lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. L'istituto di controllo nazionale o la Corte dei conti nazionale può essere designato/a come autorità di audit.

    Emendamento 58

    Proposta di regolamento

    Articolo 29 — paragrafo 4 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (o)

    elabora la dichiarazione di gestione e la sintesi annuale di cui all' articolo 56 , paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario.

    e)

    elabora la dichiarazione di gestione e la sintesi annuale di cui all' articolo 59 , paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario.

    Emendamento 59

    Proposta di regolamento

    Articolo 30 — comma 1 — punto 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   preparare i bilanci annuali di cui all' articolo 56 , paragrafo 5, lettera a) del regolamento finanziario;

    2.   preparare i bilanci annuali di cui all' articolo 59 , paragrafo 5, lettera a) del regolamento finanziario;

    Emendamento 60

    Proposta di regolamento

    Articolo 30 — comma 1 — punto 8

    Testo della Commissione

    Emendamento

    8.   tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un intervento. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione prima della chiusura del programma operativo, detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

    8.   tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un intervento. Gli importi recuperati sono restituiti al Fondo prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

    Emendamento 61

    Proposta di regolamento

    Articolo 31 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   Entro sei mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia per lo svolgimento dell'attività di audit. Detta strategia definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sugli interventi e la pianificazione delle attività di audit in relazione all'esercizio contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit viene aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso. Su richiesta, l'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit.

    4.   Entro sei mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia per lo svolgimento dell'attività di audit. Detta strategia definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sugli interventi e la pianificazione delle attività di audit in relazione all'esercizio contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit viene aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit. La Commissione ha il potere di chiedere che l'autorità di audit apporti le modifiche alla propria strategia di audit che, a suo avviso, sono necessarie per garantire che le revisioni siano effettuate in modo corretto, nel rispetto delle norme di audit internazionalmente riconosciute. In questo modo la Commissione garantisce che sia tenuto nel debito conto il controllo di gestione.

    Emendamento 62

    Proposta di regolamento

    Articolo 31 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    r)

    un parere di audit a norma dell' articolo 56 , paragrafo 5, del regolamento finanziario;

    a)

    un parere di audit a norma dell' articolo 59 , paragrafo 5, del regolamento finanziario;

    Emendamento 63

    Proposta di regolamento

    Articolo 33 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei suoi sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese in conformità al presente regolamento.

    3.   La Commissione chiede agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei loro sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese in conformità al presente regolamento.

    Emendamento 64

    Proposta di regolamento

    Articolo 35 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma operativo sono effettuati in rate annuali nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. La decisione della Commissione di adottare un programma operativo costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell' articolo 81 , paragrafo 2, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

    Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma operativo sono effettuati in rate annuali nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. La decisione della Commissione di adottare un programma operativo costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell' articolo 84 , paragrafo 2, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

    Emendamento 65

    Proposta di regolamento

    Articolo 45 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Per ogni esercizio, a partire dal 2015 fino al 2022 compreso, gli organismi designati presentano alla Commissione, entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio contabile, i documenti e le informazioni seguenti in conformità all' articolo 56 del regolamento finanziario:

    1.   Per ogni esercizio, a partire dal 2015 fino al 2022 compreso, gli organismi designati presentano alla Commissione, entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio contabile, i documenti e le informazioni seguenti in conformità all' articolo 59 del regolamento finanziario:

    dd)

    i bilanci annuali certificati dei pertinenti organismi designati di cui all'articolo 32 a norma dell' articolo 56 , paragrafo 5, del regolamento finanziario;

    a)

    i bilanci annuali certificati dei pertinenti organismi designati di cui all'articolo 32 a norma dell' articolo 59 , paragrafo 5, del regolamento finanziario;

    ee)

    la dichiarazione di gestione a norma dell' articolo 56 , paragrafo 5, del regolamento finanziario;

    b)

    la dichiarazione di gestione a norma dell' articolo 59 , paragrafo 5, del regolamento finanziario;

    ff)

    una sintesi annuale dei rapporti di audit definitivi e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati, così come le misure correttive adottate o previste;

    c)

    una sintesi annuale dei rapporti di audit definitivi e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati, così come le misure correttive adottate o previste;

    gg)

    un parere di audit dell'organismo di audit indipendente designato di cui all' articolo 56 , paragrafo 5, del regolamento finanziario, corredato di un rapporto di controllo che evidenzi i risultati delle attività di audit svolte in relazione all'esercizio contabile oggetto del parere.

    d)

    un parere di audit dell'organismo di audit indipendente designato di cui all' articolo 59 , paragrafo 5, del regolamento finanziario, corredato di un rapporto di controllo che evidenzi i risultati delle attività di audit svolte in relazione all'esercizio contabile oggetto del parere.

    Emendamento 66

    Proposta di regolamento

    Articolo 48 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   L'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi agli interventi siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e della Corte dei conti europea per un periodo di tre anni , con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno della decisione di approvazione dei bilanci da parte della Commissione a norma dell'articolo 47 o, al più tardi, dalla data di pagamento del saldo finale.

    1.   L'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi agli interventi siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di cinque anni , con decorrenza dalla data di pagamento del saldo finale.

    Questo periodo di tre anni è interrotto in caso di procedimento giudiziario o amministrativo o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

    Questo periodo di cinque anni è interrotto in caso di procedimento giudiziario o amministrativo o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

    Emendamento 67

    Proposta di regolamento

    Articolo 60 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Articolo 60 bis

     

    Disposizioni transitorie

     

    La Commissione e gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni transitorie, che le attività ammissibili a un sostegno possano essere avviate il 1o gennaio 2014 anche qualora i programmi operativi non siano stati ancora presentati.

    Emendamento 68

    Proposta di regolamento

    Articolo 61

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


    (1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0183/2013).


    Top