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Document 52013AP0257
Amendments adopted by the European Parliament on 12 June 2013 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the Fund for European Aid to the Most Deprived (COM(2012)0617 — C7-0358/2012 — 2012/0295(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 giugno 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (COM(2012)0617 — C7-0358/2012 — 2012/0295(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 giugno 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (COM(2012)0617 — C7-0358/2012 — 2012/0295(COD))
GU C 65 del 19.2.2016, p. 212–246
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 65/212 |
P7_TA(2013)0257
Fondo di aiuti europei agli indigenti ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 giugno 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (COM(2012)0617 — C7-0358/2012 — 2012/0295(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2016/C 065/42)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 2 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 2 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 4 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 12 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 27
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 30
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 32
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 35
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 41
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 42 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento istituisce, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (nel seguito «il Fondo») e definisce gli obiettivi del Fondo, il campo d'intervento del suo sostegno, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione e fissa le norme necessarie a garantire l'efficacia del Fondo. |
1. Il presente regolamento istituisce, per il periodo compreso tra il 1ogennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (in prosieguo «il Fondo») e definisce gli obiettivi del Fondo, l'ambito del suo sostegno, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione e fissa le norme necessarie a garantire l'efficacia e l'efficienza del Fondo. |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Si intende per: |
Ai fini del presente regolamento si intende per: |
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Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 2 bis |
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Il diritto di utilizzare il Fondo si applica a tutti gli Stati membri. |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il Fondo promuove la coesione sociale nell'Unione contribuendo a conseguire l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà e di esclusione sociale a norma della strategia Europa 2020. Il Fondo contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di alleviare le forme più gravi di povertà nell'Unione, prestando un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti. Tale obiettivo è misurato in base al numero di persone che ricevono assistenza dal Fondo. |
1. Il Fondo promuove la coesione sociale , rafforza l'inclusione sociale e combatte la povertà nell'Unione contribuendo a conseguire l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà e di esclusione sociale a norma della strategia Europa 2020 , e integra il Fondo sociale europeo . Il Fondo contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di alleviare ed eliminare le forme più gravi di povertà nell'Unione, in particolare la povertà alimentare, prestando un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti. |
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2. Il Fondo contribuisce a eliminare la povertà alimentare in modo sostenibile, offrendo alle persone indigenti la prospettiva di una vita decorosa. Tale obiettivo e l'impatto strutturale del Fondo devono essere valutati in termini sia qualitativi che quantitativi. |
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3. Il Fondo è utilizzato per integrare le strategie nazionali e non per sostituire o ridurre i programmi nazionali sostenibili per l'eliminazione della povertà e per l'inclusione sociale, che rimangono responsabilità degli Stati membri. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il Fondo sostiene programmi nazionali nell'ambito dei quali organizzazioni partner selezionate dagli Stati membri distribuiscono alle persone indigenti prodotti alimentari e beni di consumo di base destinati all'uso personale di persone senza fissa dimora o di bambini . |
1. Il Fondo sostiene programmi nazionali nell'ambito dei quali organizzazioni partner selezionate dagli Stati membri distribuiscono alle persone indigenti prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base , compresi pacchetti di avvio, destinati all'uso personale dei destinatari finali . |
2. Il Fondo può finanziare misure di accompagnamento che integrano la fornitura di prodotti alimentari e beni e contribuiscono all'inclusione sociale delle persone indigenti. |
2. Il Fondo può finanziare misure di accompagnamento che integrano la fornitura di prodotti alimentari e di assistenza materiale di base, contribuiscono all'inclusione sociale , a un regime alimentare sano e a ridurre le dipendenze delle persone indigenti. Tali misure devono essere strettamente collegate alle attività locali del Fondo sociale europeo e alle attività di organizzazioni che si occupano principalmente dell'eliminazione della povertà. |
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2 bis. Il Fondo può fornire ai beneficiari aiuti destinati a fare un uso maggiore o più efficiente delle filiere di approvvigionamento alimentare locale, aumentando e diversificando la fornitura di prodotti alimentari alle persone indigenti e riducendo ed evitando lo spreco di alimenti. |
3. Il Fondo promuove l'apprendimento reciproco, il collegamento in rete e la diffusione delle buone pratiche in materia di assistenza non finanziaria alle persone indigenti. |
3. Il Fondo promuove a livello europeo l'apprendimento reciproco, il collegamento in rete e la diffusione delle migliori pratiche in materia di assistenza non finanziaria alle persone indigenti. Le organizzazioni e i progetti pertinenti che non ricorrono al Fondo possono anch'essi essere inclusi. |
Emendamenti 40 e 76
Proposta di regolamento
Articolo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La parte di bilancio dell'Unione destinata al Fondo è eseguita nell'ambito della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, che sarà fornita nell'ambito della gestione diretta a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. |
1. La parte di bilancio dell'Unione destinata al Fondo è eseguita nell'ambito della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, che sarà fornita nell'ambito della gestione diretta a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. |
2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo sia coerente con le politiche e le priorità dell'Unione e complementare agli altri strumenti dell'Unione. |
2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo sia coerente con le politiche e le priorità dell'Unione e complementare agli altri strumenti dell'Unione. |
3. L'intervento del Fondo è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri. |
3. L'intervento del Fondo è fornito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri nonché le autorità regionali e locali competenti e con le organizzazioni partner interessate . |
4. Gli Stati membri e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili dell'attuazione dei programmi operativi e dello svolgimento dei rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento in conformità al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e nel rispetto del presente regolamento. |
4. Gli Stati membri e gli organismi da essi designati a tale scopo o, se del caso, le autorità regionali competenti sono responsabili dell'attuazione dei programmi operativi e dello svolgimento dei rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento in conformità al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e nel rispetto del presente regolamento. |
5. Le modalità di esecuzione e di impiego del Fondo, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo tengono conto del principio di proporzionalità rispetto al livello del sostegno assegnato . |
(5) Le modalità di esecuzione e di impiego del Fondo, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo tengono conto delle limitate capacità amministrative di organizzazioni che funzionano essenzialmente grazie al sostegno di volontari e mirano a non far pesare su di loro maggiori oneri amministrativi rispetto a quelli del programma precedente . |
6. In funzione delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento con il Fondo sociale europeo e con altre politiche e altri strumenti dell'Unione. |
6. In funzione delle rispettive competenze e al fine di evitare doppi finanziamenti , la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento con il Fondo sociale europeo e con altre politiche e altri strumenti dell'Unione , in particolare le azioni dell'Unione nel settore della sanità . |
7. La Commissione, gli Stati membri e i beneficiari applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 26 del regolamento finanziario. |
7. La Commissione, gli Stati membri e i beneficiari applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 26 del regolamento finanziario. |
8. La Commissione e gli Stati membri provvedono ad assicurare l'efficacia del Fondo, in particolare tramite il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione. |
8. La Commissione e gli Stati membri provvedono ad assicurare l'efficacia del Fondo, in particolare tramite il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione e attraverso una stretta e regolare consultazione con le autorità locali e regionali e le organizzazioni partner che attuano le misure del Fondo nelle valutazioni di impatto . |
9. La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione al Fondo in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. |
9. La Commissione e gli Stati membri si impegnano per garantire l'efficacia del Fondo e svolgono i rispettivi ruoli in relazione al Fondo in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. |
10. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la parità tra donne e uomini e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di esecuzione del Fondo . La Commissione e gli Stati membri e adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ai fini dell'accesso al Fondo. |
10. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la parità tra donne e uomini e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione nel corso delle varie fasi della preparazione, della programmazione e dell'esecuzione, nel monitoraggio e nella valutazione dei Fondi, nelle campagne di informazione e di sensibilizzazione e nello scambio delle migliori pratiche, ricorrendo a dati ripartiti per genere, ove disponibili. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ai fini dell'accesso al Fondo nonché a programmi e operazioni attinenti . |
11. Gli interventi finanziati dal Fondo sono conformi alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale. In particolare, il Fondo può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi alla legislazione dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo. |
11. Gli interventi finanziati dal Fondo sono conformi alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale. In particolare, il Fondo può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o assistenza materiale di base conformi alla legislazione dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo. |
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11 bis. Ove opportuno, la scelta dei prodotti alimentari si basa sui principi di un'alimentazione equilibrata e di alimenti di qualità, compresi prodotti freschi, e contribuisce a un'alimentazione sana dei destinatari finali. |
12. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e i beni sulla base di criteri obiettivi. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti climatici e ambientali, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari. |
12. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti . |
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12 bis. Ove opportuno, deve essere data priorità a prodotti locali e regionali, tenendo conto di considerazioni climatiche e ambientali e, soprattutto, nell'ottica di ridurre gli sprechi alimentari in ogni segmento della filiera di distribuzione. Ciò può includere partenariati con imprese a tutti i livelli della filiera alimentare, in uno spirito di responsabilità sociale delle imprese. |
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12 ter. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti concessi nel quadro del presente Fondo rispettino la dignità delle persone indigenti. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le risorse globali disponibili , espresse in prezzi 2011, per gli impegni di bilancio a titolo del Fondo per il periodo 2014-2020 secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato II, ammontano a 2 500 000 000 EUR . |
1. Le risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo del Fondo per il periodo 2014-2020 (prezzi del 2011), non sono inferiori, in termini reali, a sette volte la dotazione di bilancio, approvata nel bilancio 2011, per il programma di aiuti agli indigenti . |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione relativa alla ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a norma dell'articolo 84, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. …/… [CPR], fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, utilizzando i seguenti indicatori stabiliti da Eurostat: |
3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione relativa alla ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a norma dell'articolo 84, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. …/… [CPR], fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, sulla base dei più recenti indicatori stabiliti da Eurostat per quanto riguarda : |
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un programma operativo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 contenente i seguenti elementi: |
1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un programma operativo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 contenente i seguenti elementi: |
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Le organizzazioni partner di cui alla lettera e) che distribuiscono direttamente i prodotti alimentari o i beni svolgono esse stesse attività che integrano la prestazione di un'assistenza materiale e mirano all'inclusione sociale delle persone indigenti, indipendentemente dal fatto che tali attività siano finanziate dal Fondo. |
Le organizzazioni partner di cui alla lettera e) che distribuiscono direttamente i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base svolgono esse stesse o in cooperazione con altre organizzazioni attività che integrano la prestazione di un'assistenza materiale e mirano all'inclusione sociale delle persone indigenti, indipendentemente dal fatto che tali attività siano finanziate dal Fondo. |
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2. I programmi operativi sono redatti dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata in cooperazione con le competenti autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche nonché con gli organismi che rappresentano la società civile e gli organismi per la promozione della parità e della non discriminazione . |
2. I programmi operativi sono redatti dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata in cooperazione con le competenti autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche nonché con tutti i soggetti interessati . Gli Stati membri garantiscono che i programmi operativi siano strettamente legati alle politiche nazionali di inclusione sociale. |
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3. Gli Stati membri elaborano i programmi operativi secondo il modello di cui all'allegato I. |
3. Gli Stati membri elaborano i programmi operativi secondo il modello di cui all'allegato I. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Uno Stato membro può presentare una richiesta di modifica del programma operativo corredata del programma operativo riveduto e della motivazione della modifica. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
Piattaforma |
Scambio di buone pratiche |
La Commissione istituisce una piattaforma a livello di Unione per facilitare lo scambio di esperienze, lo sviluppo di capacità, il collegamento in rete nonché la diffusione dei risultati pertinenti nell'ambito dell'assistenza non finanziaria alle persone indigenti . |
La Commissione facilita lo scambio di esperienze, lo sviluppo di capacità, il collegamento in rete nonché l'innovazione sociale a livello di Unione, collegando in tal modo le organizzazioni partner e gli altri soggetti interessati di tutti gli Stati membri . |
Almeno una volta all'anno la Commissione consulta inoltre le organizzazioni che rappresentano le organizzazioni partner a livello di Unione in merito al sostegno apportato dal Fondo. |
Almeno una volta all'anno la Commissione consulta inoltre le organizzazioni che rappresentano le organizzazioni partner a livello di Unione in merito al sostegno apportato dal Fondo e riferisce quindi in tempo debito al Parlamento europeo e al Consiglio . |
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La Commissione facilita altresì la diffusione on-line dei risultati pertinenti, delle relazioni e delle informazioni riguardanti il Fondo. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Dal 2015 al 2022 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto annuale sull'esecuzione del programma operativo nel precedente esercizio finanziario. |
1. Dal 2015 al 2022 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto annuale sull'esecuzione del programma operativo nel precedente esercizio finanziario. |
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2. Gli Stati membri elaborano il rapporto annuale di esecuzione secondo il modello adottato dalla Commissione, compreso l'elenco di indicatori comuni di input e di risultato. |
2. Gli Stati membri elaborano il rapporto annuale di esecuzione secondo il modello adottato dalla Commissione, compreso l'elenco di indicatori comuni di input e di risultato. |
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Questi indicatori includono: |
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3. I rapporti annuali di esecuzione si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni richieste nel modello di cui al paragrafo 2, compresi gli indicatori comuni. La Commissione comunica allo Stato membro interessato se il rapporto annuale di esecuzione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso. Ove la Commissione non invii tale informazione entro il termine stabilito, il rapporto è considerato ricevibile. |
3. I rapporti annuali di esecuzione si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni richieste nel modello di cui al paragrafo 2, compresi gli indicatori comuni. La Commissione comunica allo Stato membro interessato se il rapporto annuale di esecuzione non è ricevibile entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso. Ove la Commissione non invii tale informazione entro il termine stabilito, il rapporto è considerato ricevibile. |
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4. La Commissione esamina il rapporto annuale di esecuzione e trasmette allo Stato membro le sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricevimento dello stesso. |
4. La Commissione esamina il rapporto annuale di esecuzione e trasmette allo Stato membro le sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricevimento dello stesso. |
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Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, i rapporti si considerano approvati. |
Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, i rapporti si considerano approvati. |
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5. Lo Stato membro presenta un rapporto finale di esecuzione del programma operativo entro il 30 settembre 2023. |
5. Lo Stato membro presenta un rapporto finale di esecuzione del programma operativo entro il 30 settembre 2023. |
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Gli Stati membri elaborano il rapporto finale di esecuzione secondo il modello adottato dalla Commissione. |
Gli Stati membri elaborano il rapporto finale di esecuzione secondo il modello adottato dalla Commissione. |
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La Commissione esamina il rapporto finale di esecuzione e trasmette allo Stato membro le sue osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricevimento dello stesso. |
La Commissione esamina il rapporto finale di esecuzione e trasmette allo Stato membro le sue osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricevimento dello stesso. |
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Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, i rapporti si considerano approvati. |
Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, i rapporti si considerano approvati. |
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6. La Commissione adotta il modello di rapporto annuale di esecuzione, compreso l'elenco degli indicatori comuni, e il modello di rapporto finale di esecuzione mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 60, paragrafo 2. |
6. La Commissione adotta il modello di rapporto annuale di esecuzione, compreso l'elenco degli indicatori comuni, e il modello di rapporto finale di esecuzione mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 60, paragrafo 2. |
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7. La Commissione può inviare a uno Stato membro osservazioni relative all'attuazione del programma operativo. L'autorità di gestione informa entro tre mesi la Commissione delle misure correttive prese. |
7. La Commissione può inviare a uno Stato membro osservazioni relative all'attuazione del programma operativo. L'autorità di gestione informa entro tre mesi la Commissione delle misure correttive prese. |
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8. L'autorità di gestione provvede alla pubblicazione di una sintesi del contenuto di ogni rapporto annuale e finale di esecuzione. |
8. L'autorità di gestione provvede alla pubblicazione di una sintesi del contenuto di ogni rapporto annuale e finale di esecuzione. |
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8 bis. La Commissione presenta in tempo debito al Parlamento europeo e al Consiglio una sintesi dei rapporti annuali e finali di esecuzione. |
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8 ter. La procedura concernente i rapporti di esecuzione non è eccessiva rispetto ai fondi stanziati e alla natura del sostegno e non provoca inutili oneri amministrativi. |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
Riunione bilaterale di riesame |
Riunioni bilaterali di riesame |
1. La Commissione e ciascuno Stato membro si riuniscono ogni anno tra il 2014 e il 2022, salvo diverso accordo, per esaminare i progressi compiuti nell'attuazione del programma operativo, tenuto conto del rapporto annuale di esecuzione e, se del caso, delle osservazioni della Commissione di cui all'articolo 11, paragrafo 7. |
1. La Commissione e ciascuno Stato membro si riuniscono ogni anno tra il 2014 e il 2022, salvo diverso accordo, per esaminare i progressi compiuti nell'attuazione del programma operativo, tenuto conto del rapporto annuale di esecuzione e, se del caso, delle osservazioni della Commissione di cui all'articolo 11, paragrafo 7. |
2. La riunione bilaterale di riesame è presieduta dalla Commissione. |
2. La riunione bilaterale di riesame è presieduta dalla Commissione. |
3. Lo Stato membro provvede affinché venga dato un seguito appropriato alle eventuali osservazioni della Commissione successivamente alla riunione. |
3. Lo Stato membro provvede affinché venga dato un seguito appropriato alle eventuali osservazioni della Commissione successivamente alla riunione e vi fa riferimento nel rapporto di esecuzione dell'anno o, se del caso, degli anni successivi . |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e assicurano che siano predisposte procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari a tal fine, compresi i dati relativi agli indicatori comuni di cui all'articolo 11. |
1. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e assicurano che siano predisposte procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari a tal fine, compresi i dati relativi agli indicatori comuni di cui all'articolo 11. |
2. Le valutazioni sono effettuate da esperti funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma operativo. Tutte le valutazioni vengono rese pubbliche integralmente. |
2. Le valutazioni sono effettuate da esperti funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma operativo. Tutte le valutazioni vengono rese pubbliche integralmente ma non possono in alcun caso comprendere informazioni che riguardano l'identità dei destinatari finali . |
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2 bis. Le valutazioni non sono eccessive rispetto ai fondi stanziati e alla natura del sostegno e non provocano inutili oneri amministrativi. |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante del programma operativo. |
1. Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante del programma operativo. |
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2. La valutazione ex ante è effettuata sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi operativi e viene presentata alla Commissione contemporaneamente al programma operativo, unitamente a una sintesi. |
2. La valutazione ex ante è effettuata sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi operativi e viene presentata alla Commissione contemporaneamente al programma operativo, unitamente a una sintesi. |
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3. Le valutazioni ex ante prendono in esame i seguenti elementi: |
3. Le valutazioni ex ante prendono in esame i seguenti elementi: |
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Durante il periodo di programmazione l'autorità di gestione può effettuare valutazioni relative all 'efficacia e all 'efficienza del programma operativo. |
1. Durante il periodo di programmazione l'autorità di gestione valuta l 'efficacia e l 'efficienza del programma operativo. |
2. L'autorità di gestione svolge un'indagine strutturata presso i destinatari finali nel 2017 e nel 2021, conformemente al modello fornito dalla Commissione. La Commissione adotta il modello mediante un atto di esecuzione . Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 60, paragrafo 2. |
2. L'autorità di gestione svolge un'indagine strutturata presso i destinatari finali nel 2017 e nel 2021, conformemente al modello fornito dalla Commissione. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello , previa consultazione dei soggetti interessati . Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 60, paragrafo 2. |
3. La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi operativi. |
3. La Commissione può valutare di sua iniziativa i programmi operativi. |
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3 bis. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione intermedia del Fondo al più tardi entro marzo 2018. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione effettua, di propria iniziativa e in stretta cooperazione con gli Stati membri, una valutazione ex post con l'assistenza di esperti esterni, al fine di valutare l'efficacia e la sostenibilità dei risultati ottenuti, nonché di misurare il valore aggiunto del Fondo. Tale valutazione ex post è ultimata entro il 31 dicembre 2023. |
La Commissione effettua, di propria iniziativa e in stretta cooperazione con gli Stati membri, una valutazione ex post con l'assistenza di esperti esterni, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del Fondo e la sostenibilità dei risultati ottenuti, nonché di misurare il valore aggiunto del Fondo. Tale valutazione ex post è ultimata entro il 31 dicembre 2023. |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono a iniziative di informazione e di pubblicità destinate alle persone indigenti, ai media e al pubblico in generale relative alle azioni finanziate dal Fondo. Tali iniziative valorizzano il ruolo dell'Unione e assicurano la visibilità del contributo del Fondo. |
1. La Commissione e gli Stati membri provvedono a iniziative di informazione e di pubblicità destinate in particolare alle persone indigenti , nonché al pubblico in generale e ai media, relative alle azioni finanziate dal Fondo. Tali iniziative valorizzano il ruolo dell'Unione e assicurano la visibilità del contributo del Fondo , degli Stati membri e delle organizzazioni partner in relazione agli obiettivi di coesione sociale dell'Unione senza stigmatizzare i destinatari finali . |
2. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito a titolo del Fondo, l'autorità di gestione tiene un elenco degli interventi finanziati dal Fondo in formato CSV o XML, accessibile tramite un sito web. Tale elenco comprende come minimo informazioni quali il nome e l'indirizzo del beneficiario, l'importo del finanziamento dell'Unione concesso nonché il tipo di deprivazione materiale considerato. |
2. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito a titolo del Fondo, l'autorità di gestione tiene un elenco degli interventi finanziati dal Fondo in formato CSV o XML, accessibile tramite un sito web. Tale elenco comprende come minimo informazioni quali il nome e l'indirizzo del beneficiario, l'importo del finanziamento dell'Unione concesso nonché il tipo di deprivazione materiale considerato. |
L'elenco degli interventi viene aggiornato almeno ogni dodici mesi. |
L'elenco degli interventi viene aggiornato almeno ogni dodici mesi. |
3. Durante l'attuazione di un intervento, i beneficiari e le organizzazioni partner informano il pubblico sul sostegno ottenuto dal Fondo collocando almeno un poster con informazioni sull'intervento (formato minimo A3), indicante il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione, in un luogo facilmente visibile dal pubblico e in tutti i luoghi in cui sono distribuiti i prodotti alimentari e i beni e sono attuate le misure di accompagnamento, a meno che ciò non sia possibile a causa delle condizioni della distribuzione. |
3. Durante l'attuazione di un intervento, i beneficiari e le organizzazioni partner , senza stigmatizzare i destinatari finali, informano il pubblico sul sostegno ottenuto dal Fondo collocando almeno un poster con informazioni sull'intervento (formato minimo A3), indicante il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione, oppure una bandiera dell'Unione di dimensioni ragionevoli, in un luogo facilmente visibile dal pubblico e in tutti i luoghi in cui sono distribuiti i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base e sono attuate le misure di accompagnamento, a meno che ciò non sia possibile a causa delle condizioni della distribuzione. |
I beneficiari e le organizzazioni partner che dispongono di un sito web forniscono inoltre una breve descrizione dell'intervento, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. |
I beneficiari e le organizzazioni partner che dispongono di un sito web forniscono inoltre una breve descrizione dell'intervento, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. |
4. In tutte le misure di informazione e di comunicazione prese dal beneficiario e dalle organizzazioni partner viene riconosciuto il sostegno all'intervento ricevuto dal Fondo mediante l'apposizione del logo dell'Unione e un riferimento all'Unione e al Fondo. |
4. In tutte le misure di informazione e di comunicazione prese dal beneficiario e dalle organizzazioni partner viene riconosciuto il sostegno all'intervento ricevuto dal Fondo mediante l'apposizione del logo dell'Unione e un riferimento all'Unione e al Fondo. |
5. L'autorità di gestione informa i beneficiari sulla pubblicazione dell'elenco degli interventi di cui al paragrafo 2. L'autorità di gestione fornisce kit di informazione e pubblicità, compresi modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari e le organizzazioni partner a rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 3. |
5. L'autorità di gestione informa i beneficiari sulla pubblicazione dell'elenco degli interventi di cui al paragrafo 2. L'autorità di gestione fornisce kit di informazione e pubblicità, compresi modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari e le organizzazioni partner a rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 3. |
6. Per il trattamento dei dati personali a norma del presente articolo l'autorità di gestione così come i beneficiari e le organizzazioni partner si conformano alla direttiva 95/46/CE. |
6. Per il trattamento dei dati personali a norma degli articoli da 13 a 17 l'autorità di gestione così come i beneficiari e le organizzazioni partner si conformano alla direttiva 95/46/CE. |
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il tasso di cofinanziamento a livello del programma operativo non è superiore all'85 % della spesa pubblica ammissibile. |
1. Il tasso di cofinanziamento a livello del programma operativo ammonta all'85 % della spesa pubblica ammissibile. Può essere aumentato nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Gli Stati membri sono liberi di sostenere le iniziative del Fondo mediante risorse nazionali complementari. |
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1 bis. In nessun caso i beneficiari cofinanziano gli interventi condotti nell'ambito del Fondo. |
2. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento applicabile a tale programma e l'importo massimo del sostegno del Fondo. |
2. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento applicabile a tale programma e l'importo massimo del sostegno del Fondo. |
3. Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %. |
3. Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Su richiesta di uno Stato membro i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile al programma operativo. Il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento relative all'esercizio contabile in cui lo Stato membro ha presentato la richiesta e agli esercizi contabili successivi in cui lo Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni: |
1. Su richiesta di uno Stato membro i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile al programma operativo. Il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento relative all'esercizio contabile in cui lo Stato membro ha presentato la richiesta e agli esercizi contabili successivi in cui lo Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni: |
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2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non supera il sostegno pubblico e l'importo massimo del contributo del Fondo stabiliti nella decisione della Commissione che approva il programma operativo. |
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non supera il sostegno pubblico e/o privato e l'importo massimo del contributo del Fondo stabiliti nella decisione della Commissione che approva il programma operativo. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 21
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli interventi sostenuti dal programma operativo sono situati nello Stato membro indicato in detto programma. |
1. Gli interventi sostenuti dal programma operativo sono situati nello Stato membro indicato in detto programma. |
2. Gli interventi possono ricevere un sostegno dal programma operativo purché siano stati selezionati secondo una procedura equa e trasparente, sulla base dei criteri definiti in detto programma. |
2. Gli interventi possono ricevere un sostegno dal programma operativo purché siano stati selezionati secondo una procedura equa e trasparente, sulla base dei criteri definiti in detto programma. |
3. I prodotti alimentari e i beni per le persone senza fissa dimora o per i bambini possono essere acquistati direttamente dalle organizzazioni partner. |
3. I prodotti alimentari e/o gli elementi per l'assistenza materiale di base destinati all'uso personale dei destinatari finali possono essere acquistati direttamente dalle organizzazioni partner. |
In alternativa possono essere acquistati da un organismo pubblico e messi a disposizione delle organizzazioni partner. In tal caso i prodotti alimentari possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti delle scorte di intervento resi disponibili a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. …/… [OCM] , purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari alle organizzazioni partner . Gli importi derivanti da una transazione riguardante tali scorte devono essere utilizzati a favore delle persone indigenti e non applicati in modo da attenuare l'obbligo degli Stati membri di cui all'articolo 18 del presente regolamento di cofinanziare il programma. |
In alternativa possono essere acquistati da un organismo pubblico e messi a disposizione delle organizzazioni partner. Le organizzazioni partner possono inoltre distribuire derrate alimentari provenienti da altre fonti, comprese le scorte di intervento rese disponibili a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. …/… [OCM]. |
La Commissione applica le procedure adottate a norma dell'articolo 19, lettera e), del regolamento (UE) n. …/… [OCM] conformemente alle quali i prodotti delle scorte di intervento possono essere utilizzati, trattati o venduti ai fini del presente regolamento per garantire l'impiego più efficace possibile di tali scorte e dei proventi da esse derivanti. |
La Commissione applica le procedure adottate a norma dell'articolo 19, lettera e), del regolamento (UE) n. …/… [OCM] conformemente alle quali i prodotti delle scorte di intervento possono essere utilizzati, trattati o venduti ai fini del presente regolamento per garantire l'impiego più efficace possibile di tali scorte e dei proventi da esse derivanti. |
4. Tale assistenza materiale è distribuita gratuitamente alle persone indigenti. |
4. I prodotti alimentari e/o gli elementi per l' assistenza materiale di base sono distribuiti gratuitamente alle persone indigenti , senza alcuna eccezione . |
5. Un intervento sostenuto dal Fondo non può ricevere un sostegno da un altro strumento dell'Unione. |
5. Un intervento sostenuto dal Fondo non può ricevere un sostegno da un altro strumento dell'Unione onde evitare il doppio finanziamento . Tuttavia, non si impedisce ai beneficiari di chiedere l'intervento di altri Fondi europei quali il FSE per intraprendere azioni complementari finalizzate alla riduzione della povertà e all'inclusione sociale. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 24
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le spese ammissibili a un sostegno del programma operativo sono: |
1. Le spese ammissibili a un sostegno del programma operativo sono: |
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2. Non sono ammesse al sostegno del programma operativo le seguenti spese: |
2. Non sono ammesse al sostegno del programma operativo le seguenti spese: |
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. |
4. Lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. L'istituto di controllo nazionale o la Corte dei conti nazionale può essere designato/a come autorità di audit. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 4 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 30 — comma 1 — punto 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. preparare i bilanci annuali di cui all' articolo 56 , paragrafo 5, lettera a) del regolamento finanziario; |
2. preparare i bilanci annuali di cui all' articolo 59 , paragrafo 5, lettera a) del regolamento finanziario; |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 30 — comma 1 — punto 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un intervento. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione prima della chiusura del programma operativo, detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva. |
8. tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un intervento. Gli importi recuperati sono restituiti al Fondo prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Entro sei mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia per lo svolgimento dell'attività di audit. Detta strategia definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sugli interventi e la pianificazione delle attività di audit in relazione all'esercizio contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit viene aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso. Su richiesta, l'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit. |
4. Entro sei mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia per lo svolgimento dell'attività di audit. Detta strategia definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sugli interventi e la pianificazione delle attività di audit in relazione all'esercizio contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit viene aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit. La Commissione ha il potere di chiedere che l'autorità di audit apporti le modifiche alla propria strategia di audit che, a suo avviso, sono necessarie per garantire che le revisioni siano effettuate in modo corretto, nel rispetto delle norme di audit internazionalmente riconosciute. In questo modo la Commissione garantisce che sia tenuto nel debito conto il controllo di gestione. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei suoi sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese in conformità al presente regolamento. |
3. La Commissione chiede agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei loro sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese in conformità al presente regolamento. |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 35 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma operativo sono effettuati in rate annuali nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. La decisione della Commissione di adottare un programma operativo costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell' articolo 81 , paragrafo 2, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento. |
Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma operativo sono effettuati in rate annuali nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. La decisione della Commissione di adottare un programma operativo costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell' articolo 84 , paragrafo 2, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 45 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Per ogni esercizio, a partire dal 2015 fino al 2022 compreso, gli organismi designati presentano alla Commissione, entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio contabile, i documenti e le informazioni seguenti in conformità all' articolo 56 del regolamento finanziario: |
1. Per ogni esercizio, a partire dal 2015 fino al 2022 compreso, gli organismi designati presentano alla Commissione, entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio contabile, i documenti e le informazioni seguenti in conformità all' articolo 59 del regolamento finanziario: |
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 48 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi agli interventi siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e della Corte dei conti europea per un periodo di tre anni , con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno della decisione di approvazione dei bilanci da parte della Commissione a norma dell'articolo 47 o, al più tardi, dalla data di pagamento del saldo finale. |
1. L'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi agli interventi siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di cinque anni , con decorrenza dalla data di pagamento del saldo finale. |
Questo periodo di tre anni è interrotto in caso di procedimento giudiziario o amministrativo o su richiesta debitamente motivata della Commissione. |
Questo periodo di cinque anni è interrotto in caso di procedimento giudiziario o amministrativo o su richiesta debitamente motivata della Commissione. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 60 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 60 bis |
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Disposizioni transitorie |
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La Commissione e gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni transitorie, che le attività ammissibili a un sostegno possano essere avviate il 1o gennaio 2014 anche qualora i programmi operativi non siano stati ancora presentati. |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 61
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0183/2013).